 |
| |
 |
 |
| n. 3 -2010 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Sentenza 22 marzo 2010 n. 1644
Pres. C. Lamberti, Rel. M. Lipari
Philips S.p.a. (Avv.ti G. Camici e V. Cassola) c/
AUSL – Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone;
Toshiba Medical System S.r.l. (Avv. G. Meliado’) |
|
1. Contratti della P.A. – Offerta – Costi di eventuali forniture – Omessa indicazione - Esclusione –Ragioni
|
| |
|
2. Contratti della P.A. – Aggiudicazione – Verifica requisiti-Termine-Rispetto-Necessità- Decadenza – Mancata previsione-Irrilevanza.
|
|
1. E’ illegittima, per violazione della par condicio tra concorrenti, la mancata esclusione dell’impresa che abbia omesso di indicare i costi d’installazione delle apparecchiature oggetto di fornitura (nella fatt. modifiche murarie e relative richieste di autorizzazioni) che, pur essendo meramente eventuali, erano comunque rientranti nell’oggetto dell’appalto, a nulla rilevando il riferimento generico alla circostanza che l’offerta dovesse intendersi nel senso di obbligare ad effettuare una fornitura 'chiavi in mano', né la sottoscrizione, per accettazione, di tutte le clausole contenute nel capitolato speciale e non essendo, tale carenza, sanabile attraverso una richiesta di precisazioni successiva all’apertura delle offerte, traducendosi essa, di fatto, nella modifica dell’offerta.
|
| |
|
2. E’ illegittima l’omessa decadenza dell’aggiudicatario che abbia prodotto la documentazione richiesta, in sede di verifica dei requisiti, oltre il termine prescritto, anche quando la lex specialis non ricollegava espressamente la sanzione dell’esclusione al mancato rispetto di quest’ultimo, in quanto detto termine per adempiere agli obblighi informativi imposti dalla stazione appaltante, ha natura perentoria.
|
|
N. 01644/2010 REG.DEC.
N. 00693/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 693 del 2010, proposto da:
|
| |
|
Philips S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giammaria Camici, Valter Cassola, con domicilio eletto presso Giammaria Camici in Roma, via Monte Zebio 30;
contro
Ausl - Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone;
nei confronti di
Toshiba Medical System S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Meliado', con domicilio eletto presso Giovanni Meliado' in Roma, via E. Gianturco, 6;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. Lazio – Sezione Staccata di Latina: Sezione I n. 00008/2010, concernente gara d'appalto per l'affidamento forniture di apparecchiature sanitarie azienda Usl Frosinone – risarcimento del danno - MCP..
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Toshiba Medical System S.r.l.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 il Cons. Marco Lipari e uditi per le parti gli avvocati Cassola, Perifano, Meliambro, per delega dell'Avv. Meliadò;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante, Società Philips Medical Systems, per l’annullamento della delibera 15.6.2009, n. 559 del Direttore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone, avente ad oggetto l’aggiudicazione in favore della Società controinteressata, Toshiba Medical Systems s.r.l., dell'appalto per la fornitura di apparecchiatura sanitaria destinata all’esecuzione di tomografie assiali computerizzate -“T.A.C.” (lotto “D”), nonché degli atti connessi.
L’appellante ripropone le censure disattese dal TAR, mentre le parti intimate resistono al gravame.
Per valutare adeguatamente i motivi di appello, è utile riassumere la vicenda sostanziale alla base della controversia.
Con delibera 11.11.2008, n. 1124, l’AUSL – Azienda Unità Sanitaria Locale di Frosinone indiceva una gara d’appalto, mediante procedura aperta, avente ad oggetto “affidamento delle forniture di apparecchiature sanitarie - piano acquisti anno 2007”, per un importo complessivo di €. 2.054.810,30.
Il capitolato speciale d’appalto (C.S.A.) prevedeva, in particolare, la suddivisione in n. 7 lotti e precisamente: A (cardiologia), B (ecografia), C (chirurgia), D (TAC), E (medicina trasfusionale), F (radiologia) e G (hardware e software).
L'importo complessivo del lotto “D” (apparecchiatura TAC), oggetto della presente controversia, era determinato in complessivi €. 590.909,09.
Il capitolato di gara prevedeva, tra l’altro, l’inserimento, all’interno della busta “B”, contenente l’offerta tecnica, di tutta la documentazione necessaria a consentire una valutazione dell’offerta dal punto di vista tecnico e, segnatamente, “una relazione tecnica contente anche le notizie del servizio e manutenzione”.
Alla gara partecipavano quattro concorrenti, tra cui l’appellante, ricorrente in primo grado, Società Philips Medical Systems – s.p.a. (classificatasi al secondo posto con 85,87 punti) e la Toshiba Medical Systems S.r.l., risultata aggiudicataria con il punteggio complessivo di 86 punti.
L’aggiudicazione a Toshiba era confermata all’esito delle precisazioni richieste dalla commissione di gara «in ordine all’offerta economica con riferimento anche a quanto previsto nelle condizioni speciali di vendita riportate in calce all’offerta, alla voce “LOCALE” ».
L’appellante sostiene che la Toshiba avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara, perché l’offerta era priva di alcuni requisiti sostanziali e formali prescritti dalla lex specialis di gara, prospettando anche alcune illegittimità della procedura concretamente seguita dalla stazione appaltante, con riguardo alle fasi di richiesta di chiarimenti ai concorrenti e di verifica dei requisiti dell’aggiudicataria.
L’appellante lamenta, in particolare, che nell’offerta economica (busta A) presentata dalla società aggiudicataria, sia stata radicalmente omessa l’indicazione del costo dell’installazione e della messa in funzione dell’apparecchiatura sanitaria.
Ad avviso dell’appellante, infatti, anche l’esecuzione delle opere murarie ed architettoniche, eventualmente necessarie per l’installazione ed il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature, restano essere a carico dell’appaltatore e devono formare oggetto di specifica previsione in sede di documentazione tecnica ed economica dell’offerta.
Con una seconda censura, strettamente connessa alla prima, l’appellante deduce che, illegittimamente, l’amministrazione, a fronte della riscontrata carenza documentale dell’offerta, abbia invitato la Toshiba a fornire dei “chiarimenti” ammettendo una modifica sostanziale del contenuto dell’offerta.
I due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono meritevoli di accoglimento.
Il TAR ha giudicato infondate entrambe le censure, svolgendo la seguente motivazione.
“Dall'esame del verbale n. 14 del 26.5.2009 si evince, infatti, che la ditta Toshiba ha fornito i chiarimenti che le erano stati richiesti dalla Commissione Tecnico Economica (cfr. verbale n. 13 del 13.5.2009), avendo sul punto precisato che: …”il prezzo offerto comprende anche tutti gli oneri di impiantistica, sicurezza e quant’altro occorrente per la corretta installazione del bene, la messa in funzione ed il suo utilizzo”.
“In disparte restando il problema della necessità o meno dei richiesti chiarimenti della stazione appaltante, per i quali le precisazioni che ne sono seguite nulla potevano aggiungere sull’esatta identificazione dell’offerta, basta in proposito rilevare che ciò che chiaramente emerge è che la ditta aggiudicataria doveva essenzialmente impegnarsi a fornire l’installazione dell’apparecchiatura “chiavi in mano”.
“Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, in quest’ultima locuzione non possono invero farsi ragionevolmente rientrare, al di là della prestazione principale inerente alla installazione in opera della fornitura, ulteriori prestazioni, quali ad es. eventuali opere murarie o architettoniche, in assenza di specifica previsione in tal senso.”
“La riprova della fondatezza di quanto suesposto, che esprime principi rispetto ai quali è da tempo ferma la giurisprudenza del Giudice amministrativo a tutela dei principi d’imparzialità, e di pari trattamento dei soggetti partecipanti ad una pubblica sembra, poi, trovare ulteriore conferma nella circostanza che, nel caso di specie, alcun disposto equivoco o contraddittorio è dato rinvenire nelle disposizioni di gara, sì da giustificare la necessità di chiarimenti.”
“A tal riguardo è stato precisato che “i procedimenti ad evidenza pubblica sono assistiti, dal principio della "par condicio" tra i concorrenti, da cui deriva, tra i vari effetti, un certo rigore formale, ma soprattutto un criterio di stretta interpretazione delle clausole del bando in base al quale le disposizioni della "lex specialis" non possono che riportarsi al senso proprio delle espressioni usate, senza estensioni o sviluppi interpretativi del loro oggettivo contenuto” (T.A.R. Liguria Genova, sez. II, 20 dicembre 2004 , n. 1737).”
“Dal capitolato di gara emerge, infatti, che la fornitura dell’apparecchiatura sanitaria relativa al lotto “D” (TAC tipo “1 Aquilon 64”) richiedeva essenzialmente l’installazione e messa in funzione della TAC “chiavi in mano” con l’esecuzione di opere di impiantistica e sicurezza, così come del resto veniva confermato nell’offerta presentata dalla ditta controinteressata.”
“In esso non è dato rinvenire alcun ulteriore obbligo d’indicare espressamente il costo dell’installazione e messa in funzione della TAC, ovvero di redigere computi metrici.”
“Né detti chiarimenti si ponevano in contraddizione con quanto dichiarato nell’offerta dalla ditta Toshiba alla “voce locale”, in quanto come puntualmente evidenziato dalla difesa della controinteressata, “i lavori a carico dell’ente ospedaliero riguardavano la sola ipotesi di richieste d’interventi sostanziali per la modifica della struttura esistente per i quali sarebbe stato necessario ottenere permessi ed autorizzazioni”.
“Nessuna prescrizione ulteriore emergeva, dunque, dal bando in ordine alla necessità di una più dettagliata indicazione dei costi d’installazione: la contestata carenza degli stessi non poteva, perciò, costituire oggetto di negativa valutazione da parte della commissione.”
“Identica conclusione vale poi per l’assunta carenza, nella offerta, delle predette opere di impiantistica e di adeguamento dei locali occorrenti per la fornitura “chiavi in mano”, tenuto conto che quanto descritto nella offerta dell’aggiudicataria (voce “locale”), ricomprende certamente gli interventi di installazione e messa in funzione con esecuzione di opere di impiantistica e sicurezza menzionate dal capitolato, quali uniche – si ribadisce – attività necessarie alla consegna chiavi in mano dell’apparecchiatura.”
“Anche il secondo motivo d’impugnazione è, poi, infondato, poiché, la precisazione della aggiudicataria (a seguito di richiesta della commissione) che il prezzo offerto comprende anche tutti gli oneri di impiantistica e sicurezza e quant’altro occorrente per la corretta installazione del bene non si pone in contraddizione con la dichiarazione contenuta nell’offerta originaria, come lamentato dalla ricorrente, in quanto dal concetto di messa in funzione ed utilizzo del bene esulano le eventuali opere in muratura ed architettoniche.
Per questo aspetto deve anzi rilevarsi che, le richieste di chiarimenti indirizzate alla società Toshiba da parte del Presidente della commissione (cfr. verbale n. 13) non erano, invero, indispensabili, in quanto, dalla semplice lettura della offerta aggiudicataria, era possibile desumere che la stessa in aderenza alla lettera del capitolato di gara si era già assunta tutti gli oneri di installazione e messa in funzione (con esecuzione di opere di impiantistica e sicurezza) del bene, tanto più che la stessa aggiudicataria aveva sottoscritto specificatamente ciascuna pagina del capitolato.
Ai fini della consegna “chiavi in mano” dell’apparecchiatura, nulla più di quanto dichiarato, nella offerta presentata dalla ditta controinteressata doveva ragionevolmente pretendersi, alla stregua delle disposizioni del CSA, le cui pagine, si ribadisce,erano state specificatamente sottoscritte ed approvate da ciascuna ditta partecipante.
D’altro canto, la ricorrente desume l’inclusione delle opere murarie ed architettoniche nell’oggetto dell’offerta, non già facendo espresso rinvio ad una disposizione del bando o del disciplinare, sebbene in via d’interpretazione sistematica delle disposizioni di gara, là dove testualmente afferma: “dal tenore letterale delle suddette norme (1, 4, 6 e 11 del CSA) appare chiaro come il capitolato di gara preveda espressamente anche le opere murarie e architettoniche” (p. 5 del ricorso).
Anche tale motivo deve essere perciò disatteso.“
Le argomentazioni esposte dal TAR non sono condivisibili.
In punto di fatto, occorre evidenziare che il capitolato speciale d’appalto prevede l’obbligo di allegare all’offerta una specifica dichiarazione concernente l’impegno ad “effettuare tutti i lavori eventualmente necessari” per l’installazione dell’apparecchiatura oggetto della fornitura.
D’altro canto, anche l’offerta economica, in base all’articolo 4 del capitolato speciale, deve essere formulata in modo da evidenziare, con chiarezza, il riferimento a tutte le attività materiali complementari alla fornitura. La clausola prescrive che “nell’importo, negli obblighi e nelle condizioni della fornitura siano ricomprese [fra le altre prestazioni] eventuali opere di impiantistica, di sicurezza e quant’altro occorrente per la corretta installazione del bene, nonché per il suo sicuro utilizzo”.
Ancora, l’articolo 11 dello stesso capitolato stabilisce che sono a carico dell’appaltatore, insieme ad altri obblighi, quelli afferenti “l’esecuzione di tutte le eventuali modifiche necessarie alle opere architettoniche ed impiantistiche per il corretto funzionamento delle apparecchiature”, nonché “tutti gli adempimenti e le spese nei confronti delle Autorità Amministrative, Enti ed Associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare autorizzazioni e/o permessi”.
Altrettanto significativo è, poi, l’articolo 6 del capitolato speciale, secondo cui “le forniture devono intendersi installate in opera e, ove occorra, rese fisse con i sistemi più idonei per consentire insieme la stabilità e la possibilità di successivi eventuali spostamenti. Le forniture di tutte le apparecchiature, pertanto, devono intendersi “chiavi in mano”.
A fronte di tali chiare prescrizioni, l’impresa aggiudicataria, pur assumendo, formalmente, mediante la propria autodichiarazione, l’impegno ad effettuare tutti i lavori eventualmente necessari per l’installazione, ha esplicitamente affermato, nella propria offerta, che “il completamento della fornitura è subordinato all’ottenimento a Vs cura e spese delle licenze di costruzione ed ogni ulteriore autorizzazione che si rendesse, eventualmente, necessaria.
Tali licenze e/o autorizzazioni dovranno essere ottenute entro i termini indicati nei tempi di consegna.
La costruzione e/o gli adattamenti dei locali per la sistemazione del sistema offerto sono a totale carico dell’Azienda Ospedaliera.”
Si tratta di una dichiarazione diretta oggettivamente a limitare la portata dell’impegno assunto dall’offerente, in contrasto con i vincoli imposti dalla lex specialis di gara. Questa, seppure in termini di mera “eventualità”, chiarisce che i lavori complementari alla installazione dell’apparecchiatura devono essere svolti a cura e spese dell’aggiudicatario. L’offerta della Toshiba, al contrario, prevede che l’impresa debba essere tenuta indenne dagli onere riguardanti la realizzazione di almeno una parte dei lavori necessari.
Sotto altro aspetto, l’offerta dell’aggiudicataria non contiene alcun riferimento alla realizzazione di opere riguardanti, sia pure in termini di mera complementarità, la concreta realizzazione della fornitura e il suo adattamento ai locali del presidio sanitario in cui deve essere installata.
La riscontrata carenza del contenuto dell’offerta non potrebbe essere eliminata o attenuata mediante il riferimento alla circostanza che essa si colleghi, in ogni caso, all’assunzione dell’obbligo di effettuare una fornitura “chiavi in mano”, come desumibile dalla autodichiarazione sottoscritta dalla società. Infatti, la generica ed ampia formula utilizzata, in questa parte, dall’impresa appellata è apertamente ridimensionata dalla puntuale e analitica dichiarazione resa dall’interessata, che circoscrive l’ambito degli obblighi assunti.
In contrasto con la formula dell’offerta “chiavi in mano”, poi, si pone l’assenza di qualsiasi dettagliata indicazione inerente i costi delle attività necessarie per l’installazione dell’apparecchiatura e l’adeguamento strutturale dei locali.
La lacuna dell’offerta non è in alcun modo superata nemmeno dalla circostanza che l’aggiudicataria abbia sottoscritto, per accettazione, tutte le clausole del capitolato speciale. Tale dato di fatto, semmai, accentua la rilevanza della divergenza tra l’offerta e la lex specialis di gara, perché evidenzia la consapevolezza del contenuto cogente del capitolato speciale e della portata degli impegni assunti.
Né sembra ipotizzabile che l’intervenuta accettazione del capitolato possa determinare una sorta di correzione automatica dell’offerta concretamente formulata dalla Toshiba, che dovrebbe essere rimodulata, in sede interpretativa, in funzione delle puntuali prescrizioni stabilite dall’amministrazione.
La giurisprudenza richiamata dalle parti appellate, concernente il valore obbligatorio degli impegni assunti mediante la sottoscrizione del capitolato speciale, evidenzia l’effetto negoziale dell’accettazione delle clausole contrattuali, ma non prospetta affatto la regola della sostituzione automatica delle parti dell’offerta difformi dalla lex specialis di gara.
La riscontrata carenza dell’offerta, del resto, non potrebbe essere colmata nemmeno attraverso le integrazioni e le precisazioni compiute in sede di “chiarimenti” richiesti dalla stazione appaltante: le nuove dichiarazioni rese dall’aggiudicataria risultano, nella sostanza, largamente modificative dell’offerta originaria, che esclude, espressamente, il costo delle opere complementari alla fornitura.
Soltanto nelle proprie note di chiarimento, infatti, Toshiba ha specificato di avere incluso “nel prezzo offerto e indicato per la fornitura anche tutti gli oneri a suo carico di impiantistica, sicurezza e quant’altro occorrente per la corretta installazione del bene, la messa in funzione ed il suo utilizzo.” Si tratta, all’evidenza, di una dichiarazione che mira a sostituire la precedente affermazione con cui l’offerente aveva manifestato, in termini del tutto espliciti, il proprio rifiuto di sostenere le spese relative all’esecuzione di determinate opere.
D’altro canto, il valore di mero chiarimento della nuova dichiarazione resa da Toshiba risulta smentito dalla circostanza che l’offerta originaria non contiene altre indicazioni riguardanti l’effettivo peso tecnico ed economico dei lavori.
Contrariamente a quanto ritenuto dagli appellanti, tale indicazione era invece necessaria, in funzione delle puntuali previsioni racchiuse nell’articolo 4 del capitolato speciale.
Non muta questa conclusione nemmeno la circostanza che l’amministrazione abbia affermato, nelle proprie difese, che, in concreto, nessuna rilevante opera aggiuntiva fosse necessaria per l’adeguata installazione dell’apparecchio oggetto della procedura selettiva in contestazione. In tal modo, infatti, portando alle estreme conseguenze la tesi dell’appellata, risulterebbe modificato, dopo la presentazione delle offerte, l’oggetto della procedura selettiva e il contenuto degli obblighi imposti alle imprese partecipanti, con evidente violazione della parità di condizioni tra i concorrenti.
È quindi fondato anche il secondo motivo, con cui l’appellante sostiene che, illegittimamente, l’amministrazione, anziché disporre l’esclusione della società Toshiba, la ha invitata a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della propria offerta. Sulla base delle nuove dichiarazioni rese dalla concorrente, la stazione appaltante ha quindi ritenuto di mantenere l’offerta in gara.
L’accertata fondatezza delle prime due censure di appello è sufficiente per determinare l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto, con piena soddisfazione dell’interesse fatto valere dalla ricorrente di primo grado.
Pertanto, non è necessario esaminare dettagliatamente gli altri motivi di ricorso respinti dal tribunale.
Al riguardo, tuttavia, è opportuno rilevare che risulta fondata anche la terza censura, con cui si deduce l’illegittimità dell’impugnata aggiudicazione per violazione degli artt. 1 e 5 del CSA, sul rilievo che la società Toshiba ha omesso d’indicare, nella relazione tecnica, la percentuale del costo del servizio proposto per l’assistenza “post garanzia”, in violazione di alcune puntuali previsioni del capitolato speciale.
Secondo il TAR, la censura non merita consenso.
A dire del tribunale, “nel caso di specie infatti la relazione tecnica portante, tra l’altro, notizie sul servizio ed assistenza e manutenzione è stata fornita dalla ditta aggiudicataria, avendo la stessa indicato nell’offerta economica la percentuale del costo del servizio di manutenzione pari a 7,10% dell’importo totale della fornitura.
La commissione di gara ha, poi, attribuito un maggior punteggio di qualità alla società ricorrente pari a 10, tenuto conto della miglior costo da quest’ultima offerto nella manutenzione post garanzia.
Non ricorre, dunque, alcuna violazione dei principi di par condicio e d’imparzialità, in ordine al servizio di assistenza e manutenzione, tenuto conto che, secondo quanto risulta dagli atti di gara, il loro apprezzamento in termini di punteggio ha trovato giustificazione essenzialmente nella diversa qualità dei prodotti e delle prestazioni, in rapporto alle peculiari esigenze dell'amministrazione.”
La tesi del TAR non è condivisibile. Risulta dimostrato, infatti, che una delle componenti valutate in sede di attribuzione del punteggio tecnico è stata ricavata direttamente dagli elementi indicati nell’offerta economica, in contrasto con le disposizioni regolanti la gara.
Nel caso di specie, poi, non potrebbe trovare applicazione il principio del “favor partecipationis, in forza del quale la violazione di prescrizioni formali e documentali non deve determinare l’esclusione dei concorrenti, qualora non vi sia una lesione concreta di interessi sostanziali della amministrazione appaltante.
Infatti, attribuendo rilievo alla documentazione contenuta nell’offerta economica e mancante nell’offerta tecnica, risulta alterato il principio fondamentale secondo cui l’attività di formulazione dei punteggi tecnici deve precedere l’esame della componente economica dell’offerta. La violazione resta ferma ancorché si possa ipotizzare che, nella vicenda concreta, l’inversione della corretta sequenza procedimentale abbia riguardato solo una parte dell’offerta tecnica ed abbia inciso in modo marginale sull’attribuzione dei punteggi e sulla formazione della graduatoria, anche in funzione della rigidità dei criteri di valutazione delle relazioni tecniche. Peraltro, va sottolineato che il divario tra la Toshiba e l’appellante, in totale, è pari a 0,13 punti: ne deriva che non può escludersi, a priori, una incidenza della violazione sull’esito della procedura.
È invece condivisibile il rigetto della doglianza con cui l’appellante lamenta che la dichiarazione prodotta dalla Toshiba, relativa al fatturato realizzato nell’ultimo triennio, non avrebbe indicato l’importo effettivo realizzato negli anni 2005- 2006-2007. Infatti, la documentazione esibita dall’aggiudicataria risulta pienamente conforme al capitolato di gara, il quale richiedeva la semplice dichiarazione attestante che “il fatturato globale d’impresa nel settore oggetto dell’appalto nell’ultimo triennio, è stato almeno il triplo del valore complessivo previsto per i lotti di partecipazione alla presente gara” (cfr art. 1 lett. C punto 6 CSA).
È corretto, poi, anche il rigetto della quinta censura, con cui si deduce l’illegittimità dell’ aggiudicazione per violazione dell’art. 38 del d.lgs. 163/06, relativamente alla asserita omessa dichiarazione sottoscritta dagli amministratori cessati dal servizio.
Al riguardo, il collegio non ha motivo di discostarsi dal prevalente orientamento giurisprudenziale, in forza del quale è possibile sostituire il certificato del casellario giudiziale con una dichiarazione sostitutiva, che può riguardare anche soggetti diversi dal dichiarante, purché si abbia conoscenza diretta del relativo stato. Per cui, le dichiarazioni possono essere rese anche « con riferimento » a quei soggetti, e quindi con la possibilità di rendere sugli stessi dichiarazioni sostitutive da parte degli attuali amministratori” (fra le tante: C.G.A.R.S: 16 settembre 2008, n. 757).
Va confermato, poi, il rigetto dell’ultima censura, mediante la quale l’appellante contesta l’illegittimità della procedura di gara, per l’inosservanza del termine di 10 giorni entro cui l’aggiudicataria, in sede di verifica dei requisiti, avrebbe dovuto produrre i bilanci in originale o in copie autenticate ai sensi di legge.
A dire del TAR, il prescritto termine di dieci giorni non avrebbe carattere perentorio.
In particolare, secondo la sentenza impugnata, “un termine può definirsi perentorio là dove chi lo appone (normalmente il legislatore) lo qualifica tale o lo rende tale in forma implicita introducendo una sanzione o una particolare automatica conseguenza a seguito del suo mancato rispetto” (T.A.R. Lombardia - Milano, sez. IV, 24 gennaio 2007, n. 91).
“Nel caso di specie nessuna di tali caratteristiche era precisata nelle condizioni di gara più volte ricordate, limitandosi, tra l’altro, l’art. 7 delle stesse al rispetto delle disposizioni di cui al d. lgs n. 163/06.
Pertanto, nella specie, del tutto legittimamente la stazione appaltante ha rimesso nei termini la società controinteressata.”
La premessa giuridica della tesi esposta dal tribunale non è condivisibile: il termine per adempiere agli obblighi informativi imposti dalla stazione appaltante, in sede di verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, ha certamente natura perentoria.
Tuttavia, nel caso di specie, la Toshiba non è rimasta totalmente inerte, ma ha fornito una parte molto consistente della documentazione nel prescritto termine. Dopo la scadenza dei dieci giorni, l’impresa ha fornito la documentazione integrativa, regolarizzando gli atti prodotti in copie non autenticate .
Conclusivamente, quindi, l’appello deve essere accolto, con il conseguente annullamento dei provvedimenti annullati in primo grado.
La concreta possibilità di ottenere l’aggiudicazione della fornitura in contestazione rende improcedibile, per difetto di interesse, la domanda risarcitoria formulata dall’appellante.
Le spese dei due gradi possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, sezione Quinta, accoglie l’appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, annulla i provvedimenti impugnati in primo grado.
Spese compensate;
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Cesare Lamberti, Presidente FF
Marco Lipari, Consigliere, Estensore
Aldo Scola, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Francesco Caringella, Consigliere
|
| |
|
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/03/2010
|
|
|
|
 |
|
| |
|