Donà Alessia, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Saverio Marini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via dei Monti Parioli n. 48;
contro
Catello Avenia, rappresentato e difeso dagli avv. Antonio Messina, Francesco Musella, con domicilio eletto presso Carlo Sarro in Roma, piazza di Spagna n. 35;
Università degli Studi di Trento, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento n. 00005/2009, resa tra le parti, concernente VALUTAZIONE COMPARATIVA PER UN POSTO DI RICERCATORE UNIVERSITARIO.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2010 il Cons. Manfredo Atzeni e uditi per le parti gli avvocati dello Stato Colelli, e Musella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento il dr. Avenia Catello impugnava il decreto n. 373 in data 1977/2007 con il quale il Rettore Magnifico dell’Università degli Studi di Trento aveva approvato gli atti della valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario, settore scientifico disciplinare SPS/04, indetta con decreto rettorale n. 432 in data 2475/2006, dichiarando vincitrice la dr.ssa Alessia Donà, impugnava inoltre la nota di comunicazione n. 13671-UPDR-08-01 in data 2577/2007, i verbali della commissione giudicatrice nn.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il suddetto decreto n. 432, il decreto rettorale n. 159 in data 2173/2007 di nomina della commissione giudicatrice ed ogni atto connesso compreso l’atto di nomina della dr.ssa Donà.
Sosteneva che il Presidente della commissione giudicatrice si trovava in posizione d’incompatibilità con la candidata poi risultata vincitrice del concorso e si sarebbe dovuto astenere, che la presenza di due soli commissari, uno dei quali noto al presidente della commissione, imponeva la nomina di una commissione in grado di garantire l’anonimato e che le operazioni di valutazione dei lavori scientifici e delle prove di esame sono contraddittorie ed illogiche.
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Provincia di Trento accoglieva il ricorso.
Avverso la predetta sentenza insorgono, con separati appelli, l’Università degli Studi di Trento e la dr.ssa Alessia Donà chiedendo la sua riforma, previa sospensione, ed il rigetto del ricorso di primo grado.
Con ordinanza n. 2262 in data 5 maggio 2009 è stata accolta l’istanza cautelare.
Si è costituito in giudizio il dr. Avenia Catello chiedendo il rigetto degli appelli.
Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2010 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Gli appelli in epigrafe devono essere riuniti per definirli con unica decisione, essendo rivolti avverso la stessa sentenza di primo grado.
La controversia riguarda la procedura per valutazione comparativa per un posto di ricercatore universitario presso l’Università degli Studi di Trento alla quale hanno partecipato gli odierni appellante ed appellato, in cui è risultata vincitrice l’appellante.
I relativi atti sono stati annullati con la sentenza in epigrafe, avverso la quale insorgono l’Università e la candidata dichiarata vincitrice.
I primi giudici hanno infatti ravvisato una situazione di incompatibilità fra il presidente della commissione giudicatrice e l’appellante, in ragione di intercorsi rapporti di collaborazione scientifica che, a loro avviso, avrebbero dovuto indurlo ad astenersi.
Le parti appellanti sostengono l’inammissibilità della relativa censura in quanto il ricorrente in primo grado non ha presentato istanza di ricusazione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione della composizione della commissione, come prescritto dall’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1995, n. 236.
La doglianza non può essere condivisa.
Nel caso di specie l’appellato non ha fatto valere una causa obbligatoria di astensione, ma l’esistenza di ragioni di opportunità circa la partecipazione di quel commissario alla valutazione dei candidati.
Ritiene il Collegio che solo l’esistenza di cause di astensione obbligatoria imponga la previa ricusazione del commissario, ai sensi dell’art. 9 del D.L. 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1995, n. 236.
Il rimedio della ricusazione è infatti ammesso nell’ambito del processo civile solo in relazione alle ipotesi di cui all’art. 51, primo comma, mentre nelle altre, disciplinate dal successivo secondo comma, l’iniziativa è rimessa al giudice, che deve chiedere l’autorizzazione ad astenersi(art. 52 c.p.c.).
Afferma, quindi, il Collegio che nella specie l’odierno appellato giustamente è stato ritenuto legittimato a proporre il motivo d’impugnazione di cui si tratta.
I primi giudici hanno peraltro ritenuto che i rapporti fra il presidente della commissione e l’appellante fossero tali da incidere sulla serenità del giudizio, ed avrebbero dovuto indurlo ad astenersi.
La tesi dei primi giudici non è condivisibile.
E’ vero che il presidente della commissione e l’appellante hanno collaborato a lungo.
Peraltro, si tratta di una collaborazione esclusivamente istituzionale, scientifica e didattica.
Questa Sezione anche di recente (29 luglio 2008 , n. 3797) ha affermato che non comporta obbligo di astensione di un componente la commissione giudicatrice di un concorso a posti di professore universitario la circostanza che il commissario ed uno dei candidati abbiano pubblicato insieme una o più opere, tenuto conto che si tratta di ipotesi ricorrente nella comunità scientifica, rispondendo ad esigenze dell'approfondimento dei temi di ricerca sempre più articolarti e complessi, sì da rendere, in alcuni settori disciplinari, estremamente difficile, se non impossibile, la formazione di commissioni esaminatrici in cui tali collaboratori non siano presenti.
Il caso ora all’esame del Collegio non presenta aspetti tali da escludere l’applicazione del principio appena richiamato, che il Collegio condivide, in quanto, come già sottolineato, non risultano rapporti fra esaminatore e candidato diversi da quelli propri della collaborazione interna all’attività universitaria.
L’applicabilità del principio alla controversia è poi confermata dalla stessa sentenza appellata la quale, non contestata sul punto mediante appello incidentale, afferma la logica intrinseca del giudizio contestato nella parte in cui afferma che l’appellante nell’ambito del procedimento ha meritato una valutazione più favorevole di quella dell’appellato.
Sulla base delle argomentazioni esposte gli appelli devono essere accolti e, in riforma della sentenza gravata, respinto il ricorso di primo grado.
In considerazione della complessità della controversia le spese devono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, riunisce ed accoglie gli appelli in epigrafe e, in riforma della sentenza gravata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa integralmente spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio fra le parti costituite.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere, Estensore
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 17/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)