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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE V - Ordinanza 20 marzo 2010 n. 1302
Pres. Trovato Est. Chieppa
ociazione politica nazionale “il Popolo della Libertà” ed altri (Avv.ti I. Abrignani, P. D’Amelio,
E. ed F. Lubrano, L. Medugno, G. Morbidelli, E. Rampelli) c/ Ufficio centrale Regionale della
Corte d’Appello di Roma (Avv. Stato) ed altri.


1. Elezioni – Decreto c.d. salvaliste – Elezioni regionali Lazio – Applicabilità – Ragioni – Norme di interpretazione autentica.

 

2. Elezioni – Decreto c.d. salvaliste – Presentazione liste – Termini - Possesso della documentazione – Prova – Necessità – Presenza delegati nel Tribunale - Insufficienza.

1. Elezioni – Decreto c.d. salvaliste – Elezioni regionali Lazio – Applicabilità – Ragioni – Norme di interpretazione autentica.

 

2. Elezioni – Decreto c.d. salvaliste – Presentazione liste – Termini - Possesso della documentazione – Prova – Necessità – Presenza delegati nel Tribunale - Insufficienza.


REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)



ha pronunciato la presente

ORDINANZA



Sul ricorso numero di registro generale 2272 del 2010, proposto da:

 

Associazione Politica Nazionale "Il Popolo della Liberta'", Ignazio La Russa, Denis Verdini, Giorgio Polesi, Alfredo Milioni, rappresentati e difesi dagli avv. Ignazio Abrignani, Piero D'Amelio, Enrico Lubrano, Filippo Lubrano, Luigi Medugno, Giuseppe Morbidelli, Elisabetta Rampelli, con domicilio eletto presso Luigi Medugno in Roma, via Panama, 58;

contro



Ufficio Centrale Regionale della Corte D'Appello di Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;

 

Ministero della Giustizia, Ministero dell'Interno;

 

Regione Lazio, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosa Maria Privitera, domiciliata per legge in Roma, via Marcantonio Colonna, 27;

nei confronti di
Fiorella Mancuso, rappresentata e difesa dagli avv. Giovanni Pesce, Giuseppe Rossodivita, Guido Corso, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via XX Settembre, 1;

 

Marco Olivieri, Lista Udc Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (Unione di Centro), rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Galoppi, con domicilio eletto presso Giovanni Galoppi in Roma, via Gregoriana 56;

 

Renata Polverini, Giovanni Patrizi, Sergio Rovasio, Valeria Manieri, Francesco Lollobrigida, Marco Mattei, Luca Malcotti, Massimo Cacciotti, Gigliola Brocchieri, Francesca Mariani, Giuseppe Cangemi, Carlo De Romanis, Donato Robilotta, Paolo Pollak, Adriano Palozzi, Roberto Rastelli, Pietro Di Paolantonio, Comitato Emma Bonino, Federazione della Sinistra, Partito Democratico, Verdi Per Bonino, Lista Civica Cittadini e Cittadine Per Bonino, Partito Socialista Italiano Psi, Sinistra Ecologia e Liberta', Lista Consumatori, Italia dei Valori, Lista Sinistra Ecologia e Liberta', Rifondazione Comunista, Comunisti Italiani;

 

Francesco Pieroni, rappresentato e difeso dagli avv. Vincenzo Cerulli Irelli, Francesco Rosi, Federico Vecchio, con domicilio eletto presso Vincenzo Cerulli Irelli in Roma, via Dora,1;

 

Maria Cristina Perugia, Loredana De Petris, Angelo Fredda, Marco Furfaro, rappresentati e difesi dall'avv. Luca Di Raimondo, con domicilio eletto presso Luca Di Raimondo in Roma, via della Consulta 50;

 

Luigi Nieri,presentato e difeso dagli avv. Maria Rosaria Damizia, Arturo Salerni, con domicilio eletto presso Arturo Salerni in Roma, viale Carso, 23;

 

Diego Sabatinelli, rappresentato e difeso dagli avv. Giovanni Pesce, Guido Corso, Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via XX Settembre, 1;

 

Alessandro Ricci, Vincenzo Maruccio, Silvana Mura, Stefano Pedica, rappresentati e difesi dagli avv. Mario Sanino, Gennaro Terracciano, con domicilio eletto presso Gennaro Terracciano in Roma, largo Arenula N.34;

 

Lista Emma Bonino e Marco Pannella, rappresentata e difesa dagli avv. Guido Corso, Giovanni Pesce, Giuseppe Rossodivita, con domicilio eletto presso Giovanni Pesce in Roma, via XX Settembre, 1;

 

Movimento dei Valori e Principi Costituzionali (Mdv), rappresentato e difeso dagli avv. Mario Di Domenico, Maria De Meis, con domicilio eletto presso Mario Di Domenico in Roma, Circ.Ne Nomentana 488;

 

Movimento Difesa del Cittadino (Mdc), Antonio Longo, rappresentati e difesi dall'avv. Gianluigi Pellegrino, con domicilio eletto presso Gianluigi Pellegrino in Roma, corso del Rinascimento N.11;

 

Comitato Forza Consumatori N.Q. di Promotore della Lista Consumatori, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Rienzi, con domicilio eletto presso Carlo Rienzi in Roma, viale delle Milizie 9;

per la riforma
della ordinanza sospensiva del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE II BIS n. 01239/2010, resa tra le parti, concernente RICUSAZIONE LISTA PROVINCIALE "IL POPOLO DELLA LIBERTÀ" PER ELEZIONI DEL 28-29 MARZO 2010.

Visto l'art. 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificato dalla legge 21 luglio 2000, n. 205;
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista l'ordinanza di reiezione della domanda cautelare proposta in primo grado;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ufficio Centrale Regionale della Corte D'Appello di Roma;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Lazio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Fiorella Mancuso;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marco Olivieri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Francesco Pieroni;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Maria Cristina Perugia;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Loredana De Petris;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Angelo Fredda;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Marco Furfaro;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Luigi Nieri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Diego Sabatinelli;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Alessandro Ricci;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Vincenzo Maruccio;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Silvana Mura;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Stefano Pedica;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lista Emma Bonino e Marco Pannella;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Lista Udc Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro (Unione di Centro);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Movimento dei Valori e Principi Costituzionali (Mdv);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Movimento Difesa del Cittadino (Mdc);
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comitato Forza Consumatori N.Q. di Promotore della Lista Consumatori;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonio Longo;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2010 il Cons. Roberto Chieppa e uditi per le parti gli avvocati Abrignani, D'Amelio, Enrico e Filippo Lubrano, Medugno, Morbidelli, Rampelli, l' avv. dello Stato Urbani Neri, Privitera, Corso, Galoppi, Cerulli Irelli, per sè e su delega dell' avv. Rienzi, Rosi, Vecchio, Di Raimondo, Salerni, Sanino, Terracciano, Di Domenico, Pellegrino;

Rilevato che:
- l’oggetto del presente giudizio cautelare è costituito dalla contestazione della decisione dell’Ufficio Centrale Regionale in data 12 marzo 2010, con cui è stato respinto il reclamo dei delegati del PDL, signori Polesi e Milioni, proposto avverso la decisione dell’Ufficio Centrale Circoscrizionale in data 9 marzo 2010, recante la ricusazione della lista provinciale del PDL per l’elezione del Presidente della Regione Lazio e del consiglio regionale del Lazio, presentata in data 8 marzo 2010 in applicazione dell’art. 1, comma 4, del d.l. n. 29/2010;
- la decisione dell’Ufficio Centrale Regionale è fondata sul presupposto che “non risulta assolutamente provato che il delegato incaricato di presentare la lista provinciale PDL fosse in possesso, alle ore 12.00 del 27.2.2010, della ‘prescritta documentazione’ indispensabile per la valida presentazione della lista”;
- con l’ordinanza impugnata il Tar del Lazio ha respinto la domanda cautelare proposta a seguito dell’impugnazione, con motivi aggiunti, della predetta decisione, ritenendo: a) l’inapplicabilità alle elezioni regionali del Lazio delle disposizioni di cui all’art. 1, commi 1 e 4, del d.l. n. 29/2010; b) che, anche laddove le citate disposizioni del decreto – legge dovessero trovare applicazione, dubbi di illegittimità costituzionale imporrebbero di investire la Corte costituzionale del relativo giudizio, precludendo nel contempo la concessione della tutela cautelare per difetto del necessario “fumus boni juris”; c) che, anche laddove le disposizioni del d.l dovessero in ipotesi essere ritenute applicabili alla fattispecie in esame e non affette da profili di incostituzionalità non manifestamente infondati, in ogni caso le valutazioni dell’Ufficio centrale regionale apparirebbero comunque logicamente stringenti nell’escludere la possibilità di presentazione della lista a causa dell’assenza della prova circa la presenza dei delegati presentatori entro il termine utile “muniti della prescritta documentazione”;
- con il ricorso indicato in epigrafe gli appellanti hanno contestato ogni profilo dell’ordinanza del giudice di primo grado, chiedendo – in via principale – l’annullamento della stessa con conseguente declaratoria dell’obbligo dell’Ufficio centrale regionale di accettare la presentazione della lista o – in subordine – la revoca dell’ordinanza n. 1206/2010 di questa Sezione con accoglimento dell’appello cautelare n. 1963/2010;
Considerato che:
- il ricorso deve ritenersi ammissibile, benché non proposto avverso la proclamazione degli eletti (Cons. Stato, ad. plen. n. 10/2005), avendo l’art. 1, comma 3, ultimo periodo, del d.l. n. 29/2010 previsto che "avverso la decisione dell’Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo".
- l’art. 1, commi 1 e 4, del d.l. n. 29/2010, come peraltro l’art. 2, sembrano contenere disposizioni di contestata natura interpretativa espressamente dettate per tutte le elezioni regionali in corso, comprese quelle per il Presidente e il consiglio regionale del Lazio (“Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”);
- in presenza di tale dato normativo, pur dando atto dell’approfondito iter argomentativo seguito dal Tar, sembra preferibile ritenere – in sede di sommario esame proprio della sede cautelare – che le citate disposizioni del d.l. siano applicabili pure nella regione Lazio, anche a prescindere dalla soluzione della questione del carattere del rinvio (materiale - recettizio o mobile) contenuto nell’art. 1 della L.R. Lazio n. 2/2005, risultando evidente la ratio del decreto legge di introdurre norme, qualificate di “interpretazione autentica”, destinate a consentire per tutte le elezioni regionali in corso la presentazione delle liste non ammesse per le quali i delegati si siano trovati nelle condizioni di cui all’art. 1, comma 1, dello stesso d.l.;
- accertata l’applicabilità del d.l. alla regione Lazio, al giudice non è consentita la disapplicazione di talune disposizioni, potendo al più – in presenza di un dubbio di costituzionalità non manifestamente infondato – sollevare questione di legittimità costituzionale;
- le questioni di costituzionalità del d.l. sono state prospettate dalle parti resistenti sotto diversi profili, tra cui quello della preclusione per il legislatore statale di intervenire con disposizioni di dettaglio in materia di competenza concorrente ai sensi dell’art. 122 Cost. e quello dell'emanazione di norme di interpretazione autentica in caso di (sopravvenuta) assenza della potestà legislativa da parte dell'organo legiferante, spettando tale potestà soltanto dall'organo attualmente investito di tale potestà, senza che in alcun modo rilevi la qualità di «autore» della legge interpretata (Corte Cost. n. 232/2006);
- tali questioni di costituzionalità, tuttavia, sono prive del requisito della rilevanza e non necessitano, quindi, di delibazione sotto il profilo della manifesta infondatezza, non potendo le parti appellanti trarre beneficio dalle contestate disposizioni del d.l. per l’assenza delle condizioni richieste dallo stesso d.l. per la presentazione delle liste (si ricorda che con ordinanza n. 107/2010 la Corte Costituzionale ha esaminato il d.l. n. 29/10 solo sotto il profilo del periculum in mora, astenendosi da ogni valutazione sul fumus delle contestazioni mosse dalla Regione Lazio al decreto);
- è, quindi, necessario in questa fase cautelare dare rilievo al profilo del fumus, in quanto sotto l’aspetto del periculum ogni soluzione non è in assoluto idonea a “rimuovere in via definitiva la condizione di precarietà che caratterizza l’imminente competizione elettorale”, come anche rilevato dalla Corte Costituzionale;
- con riguardo al fumus, si rileva che la presentazione della lista in questione è stata effettuata ai sensi dell’art. 1, comma 4, del d.l. n. 29/2010, che stabilisce che “per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto”;
- le condizioni “di cui al comma 1” sono costituite dall’avere i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, fatto ingresso nei locali del Tribunale entro i termini orari di presentazione delle liste (ore 12.00 del 27 febbraio 2010);
- non è quindi sufficiente, come sostenuto dagli appellanti, la prova della presenza dei delegati all’interno dei locali del Tribunale entro le ore 12.00 della menzionata data, ma è necessario dimostrare anche il possesso della documentazione prescritta per la presentazione della lista (del resto, in ordine a tale profilo già in passato la giurisprudenza aveva affermato che non rilevava ai fini del rispetto dei termini la mera presenza fisica dei delegati entro l’orario prescritto - Cons. Stato, V, n. 1706/03 - e anche il d.l. ha richiesto un ulteriore elemento);
- l’onere probatorio circa la sussistenza di tali condizioni è espressamente posto a carico dei delegati e l’ultima parte del comma 1 dell’art. 1, nel prevedere che “la presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo”, non esonera certo i richiedenti – come da loro sostenuto - dal dimostrare l’elemento del possesso della “prescritta documentazione”, potendosi al massimo porre il problema se anche tale possesso possa essere provato con ogni mezzo idoneo (questione da risolvere in senso positivo, tenuto conto dell’unitarietà della condizione descritta nella prima parte del comma e costituita dall’ingresso entro l’orario con la prescritta documentazione);
- gli appellanti lamentano che si tratterebbe di una probatio diabolica, non essendo possibile dimostrare a distanza di due settimane il contenuto della documentazione che i delegati del PDL avevano con sé in data 27 febbraio 2010; al riguardo, si osserva che la necessità di tale prova è espressamente prevista dalle disposizioni del d.l., di cui essi stessi chiedono l’applicazione e che – sotto tale aspetto – non appaiono viziate da alcun profilo di irragionevolezza, trattandosi – in materia elettorale - di una eccezionale e derogatoria possibilità di presentazione delle liste entro un nuovo termine fissato dal d.l. per la specifica fase elettorale conclusa e alle condizioni stabilite dalla previgente disciplina, benché come “interpretata” dal d.l. (peraltro, la appena menzionata piena libertà di prova facilita l’onere posto a carico dei presentatori);
- tuttavia, in concreto gli elementi forniti dagli appellanti possono al più dimostrare la presenza di un delegato del PDL nei locali del Tribunale entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2010, ma non sono idonei a provare anche il possesso entro il medesimo termine della documentazione prescritta per la presentazione della lista (elemento che – si ripete – deve costituire oggetto di prova proprio in base al d.l., che in alcun modo ha esonerato i presentatori da tale dimostrazione, né ha previsto alcuna presunzione collegata all’elemento della presenza nel Tribunale; presunzione che, invece, gli appellanti vorrebbero far valere);
- dai verbali e dalle annotazioni redatte dai Carabinieri e dagli atti degli Uffici elettorali, prodotti in giudizio risultano, infatti, i seguenti dati storici:
a) la lista del PDL e la relativa documentazione non è stata depositata presso l’Ufficio circoscrizionale elettorale entro le ore 12.00 del 27 febbraio 2010 (v. relazione del medesimo ufficio dd. 1 marzo);
b) alle ore 12.00 l’area in precedenza individuata come destinata alla presentazione delle liste è stata chiusa e delimitata dal personale delle forze dell’ordine, senza che all’interno vi fosse un delegato del PDL, che non è quindi mai stato espulso dalla predetta area (verbale dei Carabinieri del 27 febbraio e riscontro dei delegati presenti nei verbali di accettazione delle liste presentate alle ore 12.00);
c) solo alle ore 12.30 un delegato del PDL tentava di accedere all’area con in mano una cartellina, ma non veniva ammesso essendo fuori termine (v. stesso verbale dei Carabinieri);
d) il contenitore con i documenti per la presentazione della lista del PDL, lasciato incustodito all’interno della predetta area, è stato dapprima rinvenuto e sorvegliato dai Carabinieri, poi prelevato da un delegato del PDL alle ore 17.00 e successivamente riconsegnato agli stessi Carabinieri alle 19.30 circa dello stesso 27 febbraio (verbale dei Carabinieri del 27 febbraio, in relazione al quale è ininfluente accertare se la riconsegna sia avvenuta un’ora prima, come affermano gli appellanti);
e) nella suddetta scatola, il cui contenuto è stato riscontrato in data 8 marzo 2010, non erano presenti tutti i documenti prescritti per la presentazione della lista e mancavano, in particolare, l’atto principale della dichiarazione di presentazione della lista provinciale, le dichiarazioni di accettazione delle candidature e di collegamento delle liste provinciali con una regionale, i certificati elettorali dei candidati, il modello del contrassegno della lista e la indicazione dei due delegati autorizzati a designare i rappresentanti della lista (verbale di acquisizione richiamato nella decisione dell’Ufficio circoscrizionale del 9 marzo e dato pacificamente ammesso dalle parti anche all’odierna camera di consiglio);
- tali elementi non sono idonei a dimostrare la presenza dei delegati del PDL, muniti della prescritta documentazione, nei locali del Tribunale alle ore 12.00 del 27 febbraio;
- gli elementi di prova forniti dagli appellanti possono al più dimostrare la presenza di almeno un delegato nella fase antecedente la scadenza dell’orario prescritto, ma non il possesso dei documenti, in quanto:
a) i verbali di assunzione di informazioni redatti in data 1 marzo 2010 presso uno studio legale dimostrano in parte fatti non contestati, costituiti dalla presenza di almeno un delegato del PDL nell’area destinata alla presentazione delle liste prima delle ore 12.00 e di un contenitore lasciato dal predetto delegato poi allontanatosi e dal successivo tentativo di un delegato di rientrare in tale area e, per altra parte, non sono attendibili perché attestanti circostanze chiaramente contrastanti con il verbale dei carabinieri, dotato di maggiore forza probatoria, che smentisce il fatto che l’area in questione sarebbe rimasta priva di sbarramenti fino alle 12.45;
b) il tentativo del delegato PDL di fare ingresso nei locali in questione risulta pacificamente dai menzionati verbali e dalle stesse dichiarazioni sostitutive prodotte dalle parti controinteressate, che confermano anche il possesso in mano del delegato di una cartellina contenente atti della lista del PDL; tuttavia, tale tentativo va temporalmente collocato alle ore 12.30, come confermato anche dai Carabinieri e ciò rende irrilevante la verifica del contenuto della cartellina, in quanto il possesso della prescritta documentazione deve risultare alle ore 12.00 in base alla menzionata norma del d.l. (alcun adeguato elemento di prova è stato fornito circa la presenza all’interno del Tribunale del suddetto delegato munito della documentazione prescritta nella mezz’ora antecedente il tentativo di ingresso nell’area di presentazione delle liste);
c) il contestato omesso ricevimento da parte dell’Ufficio elettorale della documentazione, anche se presentata tardivamente, non assume rilievo, in quanto avrebbe comunque dimostrato il possesso di una determinata documentazione in orario ampiamente successivo alle 12.00 e, quindi, senza integrare le condizioni richieste dall’art. 1, comma 1, del d.l. n. 29/2010;
d) le dichiarazioni rese in diverse date dagli stessi delegati del PDL, oltre a non essere del tutto coerenti tra le varie versioni, non costituiscono comunque elementi di prova attendibili, perché provenienti dagli stessi presentatori della lista, odierne parti in causa o da altri esponenti della lista e comunque nell’attestare la loro continuativa presenza nel locale antistante la stanza 23 si pongono in contrasto con quanto verbalizzato dai Carabinieri (si tratta di dichiarazioni successive alla data dell’8 marzo di presentazione della lista in base al d.l. e formate nelle date del 10, 12 e 15 marzo da Polesi e del 10 e 19 marzo da Milioni dal contenuto non sempre coincidente, come ad esempio con riguardo al contestuale o separato ingresso nel Tribunale dei due delegati);
e) anche le altre informazioni assunte in data 10 marzo e le dichiarazioni del 19 marzo sono idonee ad attestare la presenza del menzionato contenitore entro le ore 12.00, ma non sono attendibili nella restante parte, tenuto conto che nella stessa ricostruzione dei delegati parte della documentazione prescritta era contenuta nella cartellina in possesso del delegato, poi individuato in base ad altri atti, dotati di maggiore valenza probatoria, nel soggetto che ha tentato di entrare alle 12.30 nell’area per la presentazione;
f) le successive relazioni di alcuni Carabinieri, invocate dagli appellanti, dimostrano solo il possesso da parte di un delegato del PDL di una cartellina sempre al momento del tentativo di accesso ai locali destinati alla presentazione delle liste, ovvero dopo le 12.30 in tempo non utile anche ai sensi del citato d.l., pur ammettendo che il contenuto della cartellina fossero i documenti prescritti;
g) il primo reclamo, presentato dai delegati della lista PDL alle ore 17.00 del 27 febbraio e oggi prodotto in giudizio, conferma la non completezza dei documenti introdotti in Tribunale fin dal primo ingresso tramite il contenitore e che vi è stato un successivo tentativo di integrazione, che in base a tutti i già richiamati elementi va temporalmente collocato dopo le ore 12.30 dello stesso 27 febbraio (nel reclamo delle ore 17.00 si chiede, infatti, di completare, ora per allora, il deposito della lista provinciale, integrando la documentazione in possesso dei delegati con quella in quel momento collocata all’interno degli uffici atti alla ricezione delle liste);
h) alcun adeguato elemento di prova è stato fornito circa la presenza del delegato, munito della prescritta documentazione, anche in altri locali del Tribunale entro le ore 12.00 del 27 febbraio, essendo peraltro irrilevante la data di formazione di tali documenti; la logica ricostruzione degli avvenimenti conduce a ritenere che prima delle 12.30 non fosse presente all’interno del Tribunale un delegato della lista PDL “munito della prescritta documentazione”;
- non deve ritenersi, quindi, raggiunta la prova della sussistenza di una delle condizioni, richieste dall’art. 1, comma 1 del d.l. n. 29/2010 e richiamate dal comma 4 dello stesso articolo per la presentazione della lista entro il nuovo termine fissato dal d.l., mancando la dimostrazione del possesso in capo ai delegati della “prescritta documentazione” e non potendo essere condivisa la tesi degli appellanti circa la necessità della sola prova della presenza nei locali del Tribunale all’orario prescritto;
Ritenuto, quindi, che:
il ricorso in appello deve essere respinto e che deve essere dichiarata inammissibile l’istanza di revoca della precedente ordinanza di questa Sezione n. 1206/2010, essendo stato escluso il presupposto su cui tale istanza è stata fondata (inapplicabilità del d.l. n. 29/2010 alla regione Lazio);

P.Q.M.



Respinge l'appello (Ricorso numero: 2272/2010) e dichiara inammissibile l’istanza di revoca della ordinanza di questa Sezione n. 1206/2010
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2010 con l'intervento dei Signori:
Pier Giorgio Trovato, Presidente
Filoreto D'Agostino, Consigliere
Aniello Cerreto, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere, Estensore
Nicola Russo, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 20/03/2010



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