Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3 -2010 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 15 marzo 2010 n. 1494
Pres. Ruoppolo - Est. Giovagnoli
Total Italia S.p.A. e & P. (Avv. Picozza) c/ Bulfaro Spa in P. e Q. Mandante Ati (Avv. Caricato)


Giurisdizione e competenza – Procedura ad evidenza pubblica – Contratti – Esecuzione – Controversia - Tar Locale – Sussiste

Le controversie aventi ad oggetto atti della procedura pubblica ad evidenza pubblica relativi a contratti che devono eseguirsi nel territorio di una regione devono essere proposte innanzi al Tar locale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso per regolamento di competenza numero di registro generale 10563 del 2009, proposto da:

 

Total Italia S.p.A. e & P, rappresentato e difeso dagli avv. Eugenio Picozza, Vincenzo Puca, con domicilio eletto presso Segreteria Sezionale Cds in Roma, piazza Capo di Ferro 13;

contro



Bulfaro Spa in P. e Q. Mandante Ati; Ati - Ferrara Snc di Ottavio e Gaetano Ferrara, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Caricato, con domicilio eletto presso Francesco Caricato in Roma, via Silla,91;

nei confronti di



Total Italia Spa, Aleandri Spa, Tribunale del Riesame di Potenza;

per il regolamento di competenza



in relazione al ricorso proposto innanzi al T.A.R. BASILICATA - POTENZA: SEZIONE I concernente AFFIDAMENTO LAVORI DI PREPARAZIONE SITO PETROLIFERO INERENTE AL PROGETTO TEMPA ROSSA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ati - Ferrara Snc di Ottavio e Gaetano Ferrara;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Roberto Giovagnoli e uditi per le parti gli avvocati Picozza e Caricato.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



Il ricorso di primo grado, proposto innanzi al T.a.r. Basilicata, è diretto ad ottenere l’annullamento, previa sospensiva, della determina adottata dal Commissario Giudiziale della Total Italia s.p.a. con cui si disponeva l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione della gara per l’affidamento dei lavori di preparazione del sito inerente al Progetto Tempa Rossa e del conseguente contratto per inadempimento dell’appaltatore.
Nel suindicato ricorso, la resistente Total Italia s.p.a. ha notificato istanza di regolamento di competenza indicando quale giudice competente il T.a.r. Lazio, sede di Roma.
Il T.a.r. Basilicata, rilevata la non manifesta infondatezza e inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza, ha trasmesso gli atti al Consiglio di Stato.
2. Il ricorso per regolamento di competenza non merita accoglimento.
Oggetto del ricorso proposto innanzi al T.a.r. è l’annullamento d’ufficio del provvedimento di aggiudicazione della gara per l’affidamento di lavori: si tratta di un atto ancora rientrante nella procedura di evidenza pubblica, rispetto al quale trova, quindi, applicazione l’orientamento giurisprudenziale, già espresso da questo Consiglio e dal quale la Sezione non ritiene di discostarsi, secondo cui “le controversie aventi ad oggetto atti della procedura ad evidenza pubblica relativi a contratti che devono eseguirsi nel territorio di una Regione devono essere proposte innanzi al T.a.r. locale” (Cons. Stato, sez. IV, 12.2.2009, n. 763).
Si tratta, infatti, di un provvedimento che produce i suoi effetti diretti ed immediati limitatamente alla circoscrizione territoriale nell’ambito della quale devono eseguirsi i lavori oggetti dell’appalto. Non può essere accolta, al contrario, la tesi del ricorrente, secondo cui il provvedimento impugnato avrebbe una efficacia non limitata alla circoscrizione del T.a.r. locale, perché i lavori in questione sarebbero strumentali all’esercizio della concessione mineraria avente portata nazionale rilasciata alla Total dal Ministero dell’Industria (oggi Ministero dello Sviluppo Economico).
Le caratteristiche della concessione mineraria cui i lavori sono strumentali non ha alcun effetto sulla competenza territoriale del T.a.r. in ordine ai ricorsi avverso gli atti della procedura di evidenza pubblica: ciò che rileva, sono, infatti, gli effetti immediati e diretti dell’atto impugnato, e non gli effetti mediati e indiretti, eventualmente derivanti dalla connessione con atti non fatti oggetto di specifico gravame.
In ogni caso, l’applicazione del criterio della sede dell’ente che ha emanato l’atto non radicherebbe (come deduce il ricorrente) la competenza del T.a.r. Lazio, sede di Roma, ma, in ipotesi, quella del T.a.r. Lombardia, sede di Milano.
La Total s.p.a. da cui promana l’atto impugnato ha, infatti, sede legale a Milano, non rilevando, in senso contrario, la sede del commissario giudiziale nominato dal Tribunale che ha adottato l’atto. Il commissario giudiziale è, infatti, un organo (sia pure straordinario) della Total e i suoi atti vengono comunque imputati all’Ente commissariato. Ai fini della competenza rileva quindi la sede dell’Ente, non quella del commissario.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso per regolamento di competenza deve, in definitiva, essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in complessi € 1.200.00 (milleduecento/00), oltre Iva, CPA e rimborso spese generali.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione sesta, respinge il ricorso per regolamento di competenza.
Condanna parte ricorrente al pagamento a favore Bulfaro Spa in P. e Q. Mandante Ati; Ati - Ferrara Snc di Ottavio e Gaetano Ferrara, delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.200,00 (milleduecento/00), oltre Iva, CPA e rimborso spese generali.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 15/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento