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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 8 marzo 2010 n. 1304
Pres.
Varrone Est. Taormina
Battista ( Avv. Caravella) c/ Comune di San Marcellino ( n.c.) ed altri


1. Processo amministrativo – Ricorso giurisdizionale – Motivi di appello – Genericità – Motivi riproduzione di censure I grado - Inammissibilità – Sussiste

 

2. Contratti della P.A. – Gara – Bando – Elementi di valutazione - Punteggi aggiuntivi - Integrazione successiva – Inammissibilità - Sussiste

1. Nel processo amministrativo, i motivi di appello, che si sostanziano nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e da questo motivamente disattese, sono inammissibili per genericità atteso che l’appello ha carattere impugnatorio, con la conseguenza che le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e quindi da riformare.

 

2. Nelle gare pubbliche , i requisiti partecipativi ed elementi che danno luogo all’attribuzione di punteggi aggiuntivi non possono essere valutati ove integrati successivamente rispetto al bando.


N. 01304/2010 REG.DEC.
N. 00188/2005 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 188 del 2005, proposto da:

 

Battista Umberto, rappresentato e difeso dagli avv. Raffaele Caravella, Emiliano De' Ruggiero, con domicilio eletto presso Raffaele Caravella in Roma, via Tuscolana, 16;

contro



Comune di San Marcellino;

nei confronti di
I.A.C.P. della Provincia di Caserta, Freno Maria Carmela, Rossi Grazia;



per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA - NAPOLI - SEZIONE V n. 15371/2003, resa tra le parti, concernente CONCORSO ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2010 il Consigliere Fabio Taormina e rilevata la assenza delle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Il Tar della Campania con sentenza resa in forma semplificata ha respinto il ricorso di primo grado con il quale era stato chiesto dall’ odierna parte appellante l'annullamento della graduatoria definitiva relativa al concorso per l’assegnazione di n. 32 alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui al bando pubblicato il 18 ottobre 1998 da parte del Comune di San Marcellino (CE) nella parte in cui non era stato attribuito all’odierno appellante il giusto punteggio previsto dal bando stesso, del provvedimento di data ed estremi sconosciuti adottato dalle amministrazioni odierne appellate con cui si è approvata la graduatoria definitiva, del bando, ove lesivo della posizione giuridica dell’odierno appellante di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale, con particolare riferimento ai verbali, atti e decisioni della Commissione di concorso nonché delle decisioni della stessa Commissione con cui si era ingiustamente ritenuto di rigettare il ricorso amministrativo da questi proposto avverso la graduatoria provvisoria.
Con la sentenza in epigrafe, il Tar ha in primo luogo escluso la fondatezza delle censure fondate sul malgoverno dell’art. 7 della legge n. 241/1990, trattandosi di attività concorsuale cui l’appellante aveva partecipato a seguito di presentazione di apposita domanda.
Ha reputato legittima l’azione amministrativa che non aveva riconosciuto a parte appellante il punteggio per la riconosciuta invalidità al 67%, né il punteggio per la situazione di soggetto destinatario di ordinanze di sgombero, in quanto si trattava di condizioni accertate successivamente alla pubblicazione del bando o, per quanto attiene alle ordinanze di sgombero del 9.03.01 e del 5.12.02, al termine ultimo per la proposizione di opposizioni alla graduatoria provvisoria, e quindi si trattava di fatti non rilevanti per la vicenda concorsuale, a norma dell’art. 8 della legge regionale Campania 2 luglio 1997, n. 18 “Nuova disciplina per l'assegnazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica”.
Infine, non aveva errato l’Amministrazione nel negare il punteggio vantato per le condizioni dell’alloggio in uso, in quanto, oltre alle considerazioni pregresse sulla tardività del verificarsi del presupposto, si trattava di condizione non valutabile a norma dell’art. 7 punto b.4 della stessa legge, in quanto il degrado era diretta conseguenza della mancata coibentazione del tetto, come indicato nel rapporto dei Vigili del Fuoco allegato agli atti ( e quindi evento eliminabile con normali interventi manutentivi).
Il gravame è stato pertanto integralmente respinto.
L’odierna parte appellante ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto viziata da errori di diritto ed illegittima riproponendo sostanzialmente le tematiche già contenute nel ricorso di primo grado.
Egli avrebbe avuto diritto all’attribuzione di 15 punti (collocandosi, così, primo nella graduatoria); inopinatamente gli erano stati attribuiti soltanto 6 punti (per le voci reddito, e composizione del nucleo familiare).
Erroneamente gli erano stati quindi sottratti 9 punti (4 per le ordinanze di sgombero, 2 per l’invalidità, e 3 per l’antigienica situazione dell’alloggio): una eventuale istruttoria del Collegio avrebbe accertato la fondatezza delle proprie richieste e doglianze.
I Giudici di prime cure non avevano valutato che l’amministrazione aveva agito con superficialità, ed inesattamente non si era dato atto della violazione del disposto di cui all’art. 7 della legge n. 241/1990.
L’appellata amministrazione non si è costituita nell’odierno giudizio e del pari non si sono costituiti i controinteressati.

DIRITTO



La sentenza deve essere confermata previa declaratoria di infondatezza dell’appello.
La censura procedimentale fondata sull’asserito malgoverno dell’art. 7 della legge n. 241/1990 è certamente infondata (a prescindere da ogni valutazione in ordine alla incidenza sul procedimento in oggetto della avvenuta dequotazione del predetto vizio ad opera dello jus superveniens di cui alla legge n.15/2005) avuto riguardo al costante orientamento giurisprudenziale – pienamente condiviso dal Collegio- secondo cui “la previa comunicazione di avvio del procedimento di cui all'art. 7 l. 7 agosto 1990 n. 241, non è richiesta quando il procedimento è stato attivato su istanza di parte.”(Consiglio Stato , sez. IV, 20 dicembre 2005, n. 7257).
Del pari generiche ai limiti dell’inammissibilità, e comunque infondate sono le censure di merito rivolte alla azione amministrativa -ed alla sentenza che ha escluso la riscontrabilità di vizi- .
Invero è noto il condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui “i motivi di appello, che si sostanziano nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi al Tribunale amministrativo regionale e da questo motivatamente disattese, sono inammissibili per genericità atteso che l'appello ha carattere impugnatorio, con la conseguenza che le censure in esso contenute devono investire puntualmente il decisum di primo grado e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e quindi da riformare.”(Consiglio Stato , sez. IV, 08 giugno 2009, n. 3507)
Il ricorso in appello non contiene alcuna specifica critica all’iter motivazionale contenuto nella appellata decisione: le censure sono formulate in termini assertivi e generici.
Ad abundantiam nel caso di specie, può peraltro rilevarsi che, quanto alla omessa attribuzione di punteggio per il degrado dell’immobile, le (apoditticamente formulate) censure sono volte ad “aggredire” un giudizio che costituisce espressione di lata discrezionalità tecnica, come tale insuscettibile di sindacato in assenza di profili di illogicità apprezzabili.(ex multisConsiglio Stato , sez. V, 05 luglio 2007, n. 3819).
Quanto all’omessa attribuzione di punteggio a cagione della invalidità e dell’essere stato destinatario di ordinanze di sgombero, è pacifico (si veda il comma II dell’art. 8 della L.R. Campania n. 18/1997: “Non sono valutabili le modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell' ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto, che deve comunque essere presentata dal concorrente entro il termine fissato per l' opposizione alla graduatoria provvisoria”) che requisiti partecipativi ed elementi che danno luogo all’attribuzione di punteggi aggiuntivi non possano essere valutati ove integrati successivamente rispetto al bando (come non è contestato sia avvenuto nel caso di specie).
La sentenza impugnata resiste alle censure di cui all’appello che deve essere, pertanto, respinto.
Nessuna statuizione è dovuta sulle spese stante la mancata costituzione in giudizio delle parti appellate.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge e per l’effetto conferma l’appellata sentenza.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2010 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Roberto Garofoli, Consigliere
Roberto Giovagnoli, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2010

 

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