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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 8 marzo 2010 n. 1347
Pres. Cossu Est. Leoni
De Persiis ( Avv. Bonaiuti) c/ Ministero della Giustizia ( Avv. dello Stato)


Pubblico impiego – Polizia di Stato - Procedimento disciplinare – Patteggiamento – Termini dinamici – Applicabilità

In tema di procedimento disciplinare a seguito di patteggiamento,ex art. 444 c.p.p., la mancanza di accertamento giudiziale dei fatti che possa far stato nel procedimento disciplinare, e la conseguente necessità di autonomi accertamenti da parte dell’Amministrazione procedente, comportano l’applicabilità non dei termini perentori, di cui all’art. 9, comma secondo , della L. n. 19 dell 1990, ma di quelli dinamici, di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 3/1957.


N. 01347/2010 REG.DEC.
N. 01920/2009 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 1920 del 2009, proposto dal
signor Marco De Persiis, rappresentato e difeso dagli avv. Domenico Bonaiuti e Paolo Bonaiuti, presso i quali ha eletto domicilio in Roma, via R. Grazioli Lante 16;

contro



il Ministero della Giustizia ed il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez. 1° quater n. 01702/2008, resa tra le parti, concernente irrogazione della sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 novembre 2009 il Consigliere Anna Leoni e uditi per le parti l’avv. Bonaiuti e l'avv. dello Stato Palatiello;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. Il sig. Marco De Persiis, agente della polizia penitenziaria, impugnava davanti al TAR del Lazio il decreto n. 17632-2004/3329/ds07 emesso dal Capo del Dipartimento e notificato in data 27/07/04, col quale gli era stata inflitta la sanzione disciplinare della destituzione dal servizio.
Deduceva, avverso l’atto impugnato, vizi di violazione di legge (art.9, comma 2, L. n. 19/90; artt. 6 e 11 D.Lgs. n. 449/92) e di eccesso di potere sotto svariati profili.
2. Il TAR adito rigettava il ricorso sulla scorta delle seguenti argomentazioni:
- infondatezza delle censure di intempestività del procedimento;
- infondatezza della censura relativa alla incapacità della sentenza di patteggiamento di costituire affermazione di reità;
- correttezza dell’applicazione al ricorrente dell’art.6 del D.Lgs. n. 449 del 1992.
3. Appella il sig. De Persiis deducendo:
3.1. Violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 2, della L. n. 19/1990, per violazione dei termini di definizione del procedimento disciplinare.
3.2. Violazione e falsa applicazione dell’ art. 9, comma 1, della L. n. 19/1990, che vieta la destituzione di diritto a seguito di condanna penale.
4. L’amministrazione della giustizia si è costituita in giudizio.
5. Il ricorso è stato inserito nei ruoli di udienza del 10 novembre 2009 e trattenuto per la decisione.

DIRITTO



1. L’appello è infondato e va respinto.
1.1. Invero, per quanto riguarda la lamentata erroneità della sentenza per non aver rilevato il superamento dei termini di definizione del procedimento disciplinare, a prescindere dal fatto che ciò che rileva non è la data di emissione della sentenza di patteggiamento, che l’appellante riconduce al 10/3/2003, ma quella della sua irrevocabilità che l’Amministrazione, richiamando la delibera del Consiglio centrale di disciplina, riconduce al 12/11/2003, rispetto al quale il procedimento sarebbe tempestivo, va ricordato l’orientamento giurisprudenziale in tema di procedimento disciplinare a seguito di patteggiamento, ex art. 444 c.p.p., secondo cui la mancanza di un accertamento giudiziale dei fatti che possa far stato nel procedimento disciplinare, e la conseguente necessità di autonomi accertamenti da parte dell’Amministrazione procedente, comportano l’applicabilità non dei termini perentori, di cui all’art. 9, comma secondo, della L. n. 19 del 1990, ma di quelli dinamici, di cui all’art. 120 del D.P.R. n. 3/1957(cfr. Cons. Stato, sez. IV, n. 1212 del 3/3/2009; sez. V, 23 giugno 2008, nr. 3102; sez. VI, 21 febbraio 2008, nr. 624; id. 30 ottobre 2006, nr. 6448; id. 14 dicembre 2005, nr. 7105; sez. IV, 5 ottobre 2005, nr. 5362); sez.VI n. 2564 del 3/5/2000).
In tale ipotesi, l’eventuale superamento dei termini stabiliti dall’art. 9 cit. deve ritenersi irrilevante poiché il procedimento esula dall’ambito di previsione di tale norma, atteso quanto stabilito dalla Corte costituzionale con sentenza 28 maggio 1999 n. 197(Ap. n. 15 del 26/6/2000).
1.2. Per quanto riguarda, poi, il profilo di censura incentrato sulla violazione e falsa applicazione dell’art. 9 della L. n. 19/90, in quanto, in coerenza con la sentenza n. 197/99 della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale la destituzione automatica a seguito di condanna penale, l’Amministrazione non potrebbe applicare la sanzione della destituzione laddove non lo preveda la condanna, va rilevato che nel caso degli appartenenti al Corpo della polizia penitenziaria il D.Lgs n. 449 del 30/10/1992 (recante determinazione delle sanzioni disciplinari e regolamentazione dei relativi procedimenti) prevede espressamente una norma, l’art. 6, che contempla, al comma 3, la destituzione all’esito del procedimento disciplinare, nei casi di condanna passata in giudicato per diversi reati, fra cui quelli contro la fede pubblica (qual è quello per cui è intervenuta nei confronti dell’appellante la sentenza patteggiata passata in giudicato).
2. Per le suesposte considerazioni, l’appello va rigettato, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, sezione Quarta, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata.
Condanna la parte soccombente al pagamento delle spese della presente fase di giudizio che liquida in Euro 2000,00.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Luigi Cossu, Presidente
Armando Pozzi, Consigliere
Antonino Anastasi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere, Estensore
Bruno Mollica, Consigliere



DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 08/03/2010


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