REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sui ricorsi in appello nn. di registro generale 3202/ 2005, 3203/2005 e 3204/2005, proposti da: quanto all’appello n. 3202/2005, dalle
società Decalift S.p.A., Decafin S.r.l., Arksa S.A. e dall’avv. Carmine De Vizia in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriano Cesellato e Fabrizio Imbardelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale R. Margherita 290,
contro
il Ministero delle Attività Produttive, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi 12,
nei confronti di
Fallimento Publitel S.p.A., n.c.;
quanto all’appello n. 3203/2005, dalle
società Decalift S.p.A., Decafin S.r.l., Arksa S.A. e dall’avv. Carmine De Vizia in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriano Cesellato e Fabrizio Imbardelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale R. Margherita 290,
contro
il Ministero delle Attività Produttive, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi 12,
nei confronti di
Fallimento Publitel S.p.A., n.c.;
quanto all’appello n. 3204/2005, dalle
società Decalift S.p.A., Decafin S.r.l., Arksa S.A. e dall’avv. Carmine De Vizia in proprio, rappresentati e difesi dagli avv.ti Adriano Cesellato e Fabrizio Imbardelli, con domicilio eletto presso il primo in Roma, viale R. Margherita 290
contro
il Ministero delle Attività Produttive, in persona del Ministro p.t., costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi 12,
nei confronti di
Fallimento Publitel S.p.A., n.c.;
per la riforma delle sentenze del TAR del Lazio, sede di Roma, Sezione III ter, 20 dicembre 2004, n. 16614/2004 (appello n. 3202/2005),
n. 16617/2004 (appello n. 3203/2005),
n. 16621/2004 (appello n. 3204/2005),
rese tra le parti, concernenti REVOCA AGEVOLAZIONI PER CREAZIONE DI NUOVI IMPIANTI PRODUTTIVI.
Visti i ricorsi in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Paolo Buonvino;
Uditi, per le parti, l’avv. Casellato e l'avv. dello stato Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1) - Con il ricorso di primo grado n. 104988/2004 le parti appellanti hanno chiesto l’annullamento del decreto del D.G. per il coordinamento degli incentivi alle imprese 12 maggio 2004, n. 132387 recante revoca delle agevolazioni di cui al D.M. 9/4/2001, n. 95557 (prog. n. 6329/11 - ditta Publitel S.p.a. - impianto di Matera), nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Con il ricorso di primo grado n. 10490/2004 le parti appellanti stesse hanno chiesto l’annullamento del decreto del D.G. per il coordinamento degli incentivi alle imprese 12 maggio 2004, n. 132107 recante revoca delle agevolazioni di cui al D.M. 9/4/2001, n. 95557 (prog. n. 6327/11 - ditta Publitel S.p.a. - impianto di Napoli), nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Con il ricorso di primo grado n. 10491/2004 dette parti hanno chiesto l’annullamento del decreto del D.G. per il coordinamento degli incentivi alle imprese 12 maggio 2004, n. 132386 recante revoca delle agevolazioni di cui al D.M. 9/4/2001, n. 95557 (prog. n. 6330/11 - ditta Publitel S.p.a. - impianto di Reggio Calabria), nonché di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
In particolare, hanno dedotto che i provvedimenti impugnati, poggianti solo sull’intervenuta dichiarazione di fallimento della società Publital s.p.a., sarebbero illegittimi sotto molteplici profili in quanto il solo fallimento dell’impresa non avrebbe potuto legittimare la revoca dell’agevolazione laddove non si fossero registrati inadempimenti o ritardi nella realizzazione dei programmi agevolati che avessero fatto venire meno gli scopi perseguiti dalla legge; ma nel caso in cui, come nella specie, gli interventi avessero mantenuto i requisiti legittimanti i contributi, la semplice dichiarazione di fallimento non avrebbe potuto influire sulle loro sorti; gli interventi agevolati avrebbero conservato, invero, tutti gli elementi necessari alla continuazione dei relativi programmi, essendo stato dato debitamente corso, a suo tempo, mediante anticipazione delle erogazioni, agli investimenti programmati e, inoltre, il curatore aveva chiesto la sospensione delle revoche per un anno in presenza di valide trattative per la cessione a terzi dell’azienda (richiesta alla quale l’Amministrazione non ha aderito); gli interventi sarebbero stati, dunque, regolarmente in corso e la p.a. avrebbe avuto a disposizione tutti gli elementi oggettivi da cui ricavare la continuazione effettiva degli stessi, rispetto ai quali nessun ritardo o inadempimento l’Amministrazione stessa ha mai contestato; elementi, questi, che non sarebbero stati illegittimamente presi in dovuta considerazione, la sola dichiarazione di fallimento non essendo sufficiente, in assenza di altre condizioni, a legittimare la revoca dell’agevolazione; ciò posto, i provvedimenti impugnati sarebbero anche affetti da assoluto difetto di istruttoria, essendo, inoltre, anche mancato il rispetto delle disposizioni sulla comunicazione dell’avvio del procedimento; del resto, come desumibile dalla c.m. del 14 luglio 2000, le aziende fruenti di agevolazioni ben potrebbero essere cedute a terzi ed un’eventualità siffatta non potrebbe ritenersi preclusa dalla declaratoria fallimentare.
Con il secondo motivo degli originari ricorsi hanno lamentato, le originarie ricorrenti, che la Publitel s.p.a., una volta ricevuta l’anticipazione delle prime quota dei predetti contributi, avrebbe effettivamente realizzato gli investimenti programmati, sicché si sarebbero verificate le condizioni per lo svincolo delle relative cauzioni prestate a garanzia della realizzazione degli investimenti corrispondenti alle prime quota di contributo; donde la radicale illegittimità, anche sotto questo profilo, dei provvedimenti impugnati.
2) - Il TAR, con le sentenze qui appellate, ha ritenuto i ricorsi inammissibili per difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo laddove si concretizzavano nella pretesa – azionata con il secondo motivo di gravame dai garanti coobligati nella deduzione degli intervenuti svincoli delle cauzioni escusse - in ragione della realizzazione degli investimenti corrispondente alle prime quote dei relativi contributi erogate in anticipazione; al riguardo, i primi giudici hanno ritenuto che siffatte doglianze, indirizzate avverso i disposti incameramenti delle cauzioni relative a cisacun intervento, seguendo il criterio del petitum sostanziale, determinato dalla relazione fra petitum e causa petendi, configurassero una situazione di diritto soggettivo e si sottraessero, quindi, alla sua giurisdizione.
Con riguardo, invece, al primo mezzo degli originari gravami, con cui era dedotta l’illegittimità della revoca, il TAR ha ritenuto il ricorso inammissibile, per difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, sotto un triplice profilo: quanto alla Decalift S.p.a., la cui posizione era quella di mera garante coobligata, per la mancanza del carattere della personalità, avendo agito, essa, in giudizio, in parte qua, per la tutela di una situazione che non apparteneva alla propria sfera giuridica; per quanto concerneva, poi, la Decafin S.r.l., l’Avv. De Vizia e la ARKSA S.a., nella qualità di soci della Publitel s.p.a., nella considerazione che il potere di opporsi ad un provvedimento che si asseriva lesivo della società fallita spettava al curatore del fallimento (in termini Cons. Stato, Sez. V, 9/12/2002, n. 6719; Cons. Stato, Sez. VI, 19/3/1998, n. 341), e comunque, a tutto concedere, sarebbe stata la società (e non anche i singoli soci) titolare di una posizione soggettiva giuridicamente rilevante in ordine ai provvedimenti concernenti la sua attività istituzionale (Cons. Stato, Sez. IV, 14/1/1997, n. 10); considerato, infatti, che la società commerciale, quale persona giuridica, assommava in sé e componeva tutti gli interessi dei soggetti partecipanti, secondo le norme dell’organizzazione interna disposta con il contratto sociale e lo statuto, nei limiti dell’oggetto e dello scopo sociale, con la conseguenza che tali interessi erano da ritenersi unitariamente individuati dagli organi aventi legittimazione ad esprimerli (Cons. reg. sic., 13/7/1999, n. 339); sicché, in definitiva, i ricorsi apparivano manifestamente inammissibili in parte per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo ed in parte per difetto di legittimazione a ricorrere.
3) - Per le appellanti le sentenze sarebbero erronee e dovrebbero essere riformate, in punto di giurisdizione, in quanto, nella misura in cui si ammette che un provvedimento possa avere effetti indiretti e riflessi nei confronti dei soggetti diversi dal destinatario principale, non potrebbe negarsi a questi ultimi la titolarità, in astratto, di un interesse meritevole di tutela davanti al g.a., in quanto risentirebbero del sacrificio imposto al destinatario del provvedimento stesso; conseguentemente, non potrebbe negarsi che l’espressa previsione, nei provvedimenti impugnati, dell’incameramento della cauzione costituirebbe fattore legittimante, in capo ai fideiussori coobbligati, per la proposizione di ricorsi avverso il provvedimento stesso; sotto nessun profilo, quindi, potrebbe ritenersi che difetti, nella specie, la giurisdizione del g.a. (né, sotto connesso profilo, il requisito della personalità dell’interesse all’impugnativa).
In punto di legittimazione, deducono le parti appellanti che la stessa non potrebbe essere negata, in quanto i soci della società fallita ben potrebbero agire per la migliore tutela della massa attiva del fallimento, quanto meno nel caso in cui il curatore non eserciti il relativo potere; sicché, nel caso in esame, sussistendo, ad avviso dei deducenti, soci della fallita società Publitel s.p.a., la possibilità concreta di continuazione degli interventi industriali mediante cessione a terzi dell’azienda comprensiva dei progetti agevolati, i soci avrebbero interesse alla migliore valorizzazione degli investimenti effettuati e dei progetti approvati, anche ai fini della migliore quantificazione della massa attiva del fallimento; né varrebbero i riferimenti giurisprudenziali fatti dal TAR, dal momento che essi non si attaglierebbero alla presente fattispecie.
Resiste il Ministero appellato che insiste per il rigetto degli appelli e la conferma delle sentenze impugnate.
Con ordinanze nn. 2310, 2011 e 2312 del 10 maggio 2005 la Sezione ha respinto le istanze cautelari di sospensione dell’efficacia delle sentenze appellate.
Con memorie conclusionali le appellanti ribadiscono i propri assunti difensivi.
4) – Gli appelli in epigrafe - attesa la connessione soggettiva e oggettiva che li caratterizza, i contenuti, sostanzialmente identici, delle sentenze impugnate ed il contenuto delle censure svolte, coincidente nei tre appelli – possono essere riuniti.
Gli stessi sono infondati.
Quanto al primo motivo dei tre appelli (relativo all’esame, da parte del TAR, del secondo motivo dell’originario ricorso, inerente all’incameramento della cauzione), correttamente i primi giudici hanno rilevato che si controverte, in effetti, in tema di diritti soggettivi, l’esercizio della potestà di escussione della garanzia poggiando su presupposti oggettivi la cui valutazione, circa la loro effettiva sussistenza, esclude ogni possibile valutazione di carattere discrezionale ed è rimessa, quindi, al vaglio del giudice ordinario; il diritto soggettivo del privato non è suscettibile, infatti, in tali casi, di ridursi ad interesse legittimo in conseguenza del provvedimento con cui la p.a. ne abbia disposto l'incameramento, essendo questo un provvedimento non condizionato da valutazioni discrezionali, bensì adottato unicamente nell'ambito di poteri di verifica e di controllo dell'adempimento degli obblighi in relazione ai quali il privato aveva proceduto a detto deposito cauzionale (cfr., al riguardo, Cassazione civile, SS.UU., 28 giugno 2006, n. 14854; Cons. St., Sezione VI, 21 settembre 2006, n. 5551; Sezione IV, 27 ottobre 2005, n. 6016).
5) – Quanto alla legittimazione, da parte dei soci della società fallita, va rilevato che nella specie si tratta di impugnazione di provvedimenti amministrativi che investe, direttamente, solo la società fallita stessa e, quindi, solo gli organi ad essa facenti capo e, in particolare, il curatore, quale titolare dell'amministrazione del patrimonio fallimentare (art. 31 L.F. di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267), che compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite; nella specie, invero, quella fallita è una società per azioni e gli odierni appellanti si qualificano semplicemente come soci e non come amministratori della società stessa; pertanto, nell’esercitare l’azione essi hanno fatto valere una posizione di mero interesse di fatto, mirato, al massimo, come dagli stessi dedotto, a conseguire una più favorevole formazione della massa attiva, ma senza effetti diretti sulla propria sfera giuridica, donde l’assenza di una loro posizione qualificata alla proposizione del gravame.
Per mera completezza, può anche rilevarsi, ad ogni buon conto, che gli originari ricorsi erano, in effetti, pure privi di consistenza nella parte in cui vi si deduceva l’illegittimità dei provvedimenti di revoca delle agevolazioni, dal momento che (cfr. Cons. St., Sezione VI, 2 marzo 2009 , n. 1167), come è stato più volte ribadito dalla giurisprudenza di questo Consiglio, va inquadrata tra le ipotesi di decadenza per gli obblighi incombenti sul beneficiario di contributi “la revoca disposta per impossibilità sopravvenuta di adempiere agli obblighi fissati con la concessione del contributo medesimo come nel caso in cui sopraggiunga il fallimento dell'impresa beneficiaria, esplicitamente prescritti a carico dell'impresa, a pena, appunto di revoca del finanziamento”, non occorrendo, peraltro, una specifica esternazione delle ragioni dell'opportunità e convenienza nel provvedere in via di autotutela, anche in relazione all'interesse di rilievo pubblico perseguito, quando “la revoca reca puntuale richiamo agli estremi della sentenza dichiarativa del fallimento”, trattandosi di “evento che è espressione dell'estremo stato di crisi economica del soggetto che esercita l'attività di impresa e che rende evidente l'impossibilità di raggiungere gli scopi di rilievo primario che avevano costituito la ragione dell'ammissione alle agevolazioni finanziarie” (in tal senso, cfr. anche Sezione VI, 9 settembre 2008, n. 4298; 7 luglio 2008, n. 3351).
6) – Per tali motivi gli appelli in epigrafe appaiono infondati e, per l’effetto, devono essere respinti.
Le spese del grado seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione sesta, riunisce e respinge gli appelli in epigrafe (nn. 3202/2005, 3203/2005 e 3204/2005).
Condanna le parti appellanti al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio che liquida a favore del Ministero appellato, per i tre appelli, in complessivi € 5.000,00(cinquemila/00), oltre IVA e CPA.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l'intervento dei Magistrati:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)