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n. 3 -2010 - © copyright

CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 3 marzo 2010 n. 1238
Pres. Ruoppolo - Est. Montedoro
Ministero dell’Interno (Avv. dello Stato) c/ Maliou (n.c.)


Stranieri – Permesso di soggiorno – Rinnovo – Reddito minimo – Insussistenza – Diniego – Legittimità

In materia di stranieri, il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare deve essere posseduto e dimostrato, in base al principio tempus regit actum, alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell’interessato sopravvenuto in un periodo successivo, con la conseguenza che correttamente deve ritenersi denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per difetto del requisito di un possesso di un reddito sufficiente al sostentamento del nucleo familiare dell’interessato.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 2138 del 2005, proposto da:

 

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Gen.Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12; Questura di Genova;

contro



Mbengue Aliou;

per la riforma



della sentenza del TAR LIGURIA - GENOVA :SEZIONE II n. 00038/2004, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA DI RINNOVO PERMESSO DI SOGGIORNO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2010 il Cons. Giancarlo Montedoro e uditi per le parti l’ Avvocato dello stato Fiduccia;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con ricorso innanzi al Tar per la Liguria il sig. Mbengue Aliou impugnava il decreto di rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno emanato dal Questore di genova in data 28 gennaio 2002, lamentandone l’illegittimità per violazione di legge connessa a sviamento di potere e carenza di istruttoria.
L’analisi compiuta dalla Questura di Genova , con riferimento alla valutazione della disponibilità d mezzi economici di sostentamento sarebbe stata illegittima.
In particolare, il ricorrente lamentava che la Questura avrebbe valutato la sua dichiarazione dei redditi per l’anno 2001 omettendo di valutare che egli si sarebbe allontanato dal territorio nazionale per due mesi all’anno, nei quali, quindi non avrebbe potuto produrre reddito.
Il Tar ligure ha accolto il ricorso, sostenendo che la dimostrazione del possesso del requisito reddituale avrebbe dovuto essere confrontata con il periodo di permanenza in Italia pari a dieci mesi.
Avverso detta sentenza si grava il Ministero dell’Interno sostenendo che l’art. 26 del d.lv. n. 286 del 1998 richiede la dimostrazione da parte dello straniero della percezione di un reddito annuo proveniente da fonti lecite , pari al livello minimo previsto dalla legge per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria; tale reddito, per l’anno 2001, era pari a lire 8.826.000.
La norma non porrebbe secondo il Ministero una statuizione di tipo flessibile, modulabile secondo discrezionalità amministrativa, ma imporrebbe l’accertamento di un fatto , con effetti vincolati.
Ciò opera nel senso anche favorevole agli interessati, poiché l’amministrazione,una volta provato il requisito, non può in concreto sostenere che esso non è sufficiente al sostentamento dell’interessato, anche qualora conosca circostanze rilevanti in tal senso.
La sentenza censura un malgoverno della discrezionalità amministrativa in un caso in cui l’amministrazione non ha alcun potere discrezionale.
Il ricorrente originario non si è costituito in appello.

DIRITTO



L’appello è fondato.
Per legge ( art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 286 del 1998 ) il “lavoratore non appartenente all'Unione europea deve comunque dimostrare di disporre di idonea sistemazione alloggiativa e di un reddito annuo, proveniente da fonti lecite, di importo superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria o di corrispondente garanzia da parte di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato.”
La legge non lascia spazio ad interpretazioni flessibili quali quella adottata dal Tar per la Liguria nella sentenza impugnata.
Il legislatore ha usato l’espressione “deve comunque dimostrare” proprio per sottolineare che il possesso del reddito minimo previsto è un requisito indispensabile per soggiornare lecitamente nel territorio dello Stato italiano.
La sentenza impugnata , quindi, ha supposto l’esistenza di un potere discrezionale di riduzione del requisito legalmente previsto che la fattispecie legale non autorizza.
Il requisito del possesso di un reddito minimo idoneo al sostentamento dello straniero e del di lui nucleo familiare costituisce un requisito soggettivo non eludibile ai fini del rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno, perché attiene alla sostenibilità dell'ingresso dello straniero nella comunità nazionale per ragioni di lavoro subordinato. Questi deve essere, infatti, stabilmente inserito nel contesto lavorativo e contribuire con il proprio impegno allo sviluppo economico e sociale del Paese ospitante. Detto requisito, in base al principio tempus regit actum, deve essere posseduto e dimostrato alla data di adozione del provvedimento di rinnovo, sulla cui legittimità non assume rilievo il mutamento delle condizioni economiche dell'interessato sopravvenuto in un periodo successivo, con la conseguenza che correttamente deve ritenersi denegato il rinnovo del permesso di soggiorno per difetto del requisito di possesso di un reddito sufficiente al sostentamento del nucleo familiare dell'interessato. (Consiglio Stato , sez. VI, 03 settembre 2009 , n. 5192).
Il requisito reddituale è chiaramente finalizzato ad evitare l'aggravio per il pubblico erario che comporterebbe l'esercizio del diritto di accedere ai servizi e alle prestazioni erogate dalla pubblica amministrazione, riconosciuto ai soggiornanti, da parte di soggetti non in possesso di un adeguato reddito e quindi mira ad evitare l'inserimento nella collettività degli utenti dei servizi pubblici e degli aventi diritto alle prestazioni sociali di soggetti che non offrano un'adeguata contropartita in termini di partecipazione fiscale alla spessa pubblica e soprattutto che finiscano per gravare sul pubblico erario come beneficiari di assegno asociale in quanto indigenti.
A questo insegnamento può aggiungersi come corollario che , nel caso in cui lo straniero abbia soggiornato solo per parte dell’anno, non può ammettersi una riduzione proporzionale dell’ammontare legalmente stabilito del reddito minimo, atteso che ciò determinerebbe incertezza del diritto e costringerebbe l’amministrazione in violazione del canone costituzionale del buon andamento ( art, 97 Cost . ) a modulare i propri accertamenti rispetto a situazioni individuali assai variabili e non prevedibili, con conseguente rischio di vanificazione della tutela dell’interesse protetto dalla normativa ad un equilibrato sviluppo del sistema previdenziale ed assistenziale.
Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la riforma della sentenza impugnata con rigetto del ricorso di primo grado.
Spese compensate, sussistendone giusti ed eccezionali motivi anche in ragione della novità della questione affrontata per la quale non si rinvengono precedenti in termini e per le alterne vicende della lite.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, sezione Sesta, definitivamente pronunciando, sul ricorso indicato in epigrafe così provvede :
1) Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata rigetta il ricorso di primo grado.
2) Spese compensate .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Giovanni Ruoppolo, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Luciano Barra Caracciolo, Consigliere
Rosanna De Nictolis, Consigliere
Giancarlo Montedoro, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 03/03/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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