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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 23 febbraio 2010 n. 1048
Pres. Varrone, Est. Taormina
Società Save s.r.l. (Avv. Guarino) c/ Poste Italiane s.p.a. (Avv. Prof. Clarizia)


1. Poste e telecomunicazioni – Servizio postale – Sconti differenziati - Scelta discrezionale del ministero.

 

2. Poste e telecomunicazioni – Servizio postale – Decreto Ministeriale - Regime degli sconti - Criterio della periodicità della spedizione – Legittimità - Sussiste - Ragioni.

 

3. Poste e telecomunicazioni – Servizio postale – Natura – Servizio universale.

1. Le tariffe per la spedizione postale di prodotti editoriali sono fissate con decreto del Ministero delle Comunicazioni, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. Non è illegittimo, per la violazione dei principi costituzionalmente protetti della libertà di informazione e di non discriminazione, il decreto ministeriale che applica sconti differenziati e graduati alla minore o maggiore periodicità della spedizione (cfr. in tal senso l’art. 56 del DPR n. 156/1973). Infatti una cosa sono le tariffe agevolate, per le quali si prescinde dalla periodicità del prodotto editoriale spedito. Diversa cosa sono gli sconti: questi ultimi,per l’appunto, possono essere differenziati e stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti (con la sola eccezione delle spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie,alle quali sarà,comunque,applicato lo sconto nella misura massima).

 

2. Sussistendo una netta distinzione tra le agevolazioni tariffarie e il regime degli sconti, l’uniformità delle tariffe agevolate non deve comportare, a favore di tutte le riviste che beneficiano di tali agevolazioni,anche l’applicazione di un medesimo ed uniforme regime di sconti.La logica premiale della periodicità maggiore (e lo speculare limite agli sconti per la periodicità minore) risponde ad una valutazione discrezionale del Ministero delle Comunicazioni, censurabile in sede di vaglio di legittimità unicamente alla stregua di canoni di illogicità/ abnormità(non riscontrabile nel caso in questione).

 

3. Nel settore postale è individuabile un servizio universale, che deve obbligatoriamente essere prestato a tutti, indipendentemente dalla ubicazione geografica degli individui, a prezzi moderati, con una certa qualità. Ciò costituisce un contrappeso alla politica comunitaria della liberalizzazione dei servizi pubblici a carattere industriale e commerciale, e in quanto tale consente di derogare legittimamente le norme sulla concorrenza. La conseguente regolazione tariffaria (tariffe e prezzi) deve essere correlata ai costi e tendere al perseguimento dell’obiettivo dell’efficacia del servizio postale.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 8939 del 2004, proposto da:

 

Societa' Save S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Guarino, con domicilio eletto presso Andrea Guarino in Roma, piazza Borghese N. 3;

contro



Ministero delle Comunicazioni, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Societa' Poste Italiane S.p.A.; Poste Italiane S.p.A., rappresentato e difeso dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

per la riforma



della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione II n. 06177/2003, resa tra le parti, concernente DETERMINAZIONE TARIFFE PER LA SPEDIZIONE POSTALE DI PRODOTTI EDITORIALI.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2009 il Consigliere Fabio Taormina e uditi per le parti gli avvocati Martelli per delega dell'avv.to Guarino, e l'avv.to Clarizia.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



Con il ricorso di primo grado, l’ odierna parte appellante (dichiarando di essere al contempo editore di una rivista pubblicata con periodicità mensile e distributore di n. 530 testate periodiche spedite in abbonamento postale ed ammessa per tale attività a fruire di tariffe postali agevolate) aveva impugnato il Decreto del Ministro delle Comunicazioni, emanato di concerto con il ministro del Tesoro, del 13 novembre 2002 con cui sono state stabilite le tariffe per la spedizione di invii di libri e di stampe in abbonamento postale, e la nota della spa Poste Italiane del 10/12/2002 applicativa del citato D.M.
Aveva all’uopo denunciato la violazione e falsa applicazione sotto plurimi profili, dell’art.2, comma 20 della L. n.662/1996, e dell’art.56 del Codice Postale (DPR 156/1973) come innovato dall’art.4 del D.L.155/1993, la violazione dei principi costituzionali in materia di libertà di informazione, il vizio di eccesso di potere per disparità di trattamento, illogicità ed ingiustizia manifesta, la violazione e falsa applicazione dell’art.4, commi 1 e 1-bis, del D.L. n.411/2001, l’eccesso di potere per erroneo apprezzamento dei presupposti e sotto forma di sviamento, il vizio di incompetenza e di carenza dei presupposti, la violazione e falsa applicazione dell’art.86 (ex art.90) del trattato CEE e dell’art.3, commi 1 e 2, della L. n.20/1994, nonché la illegittimità derivata della nota circolare di Poste Italiane n.Dir/391 del 12/12/2002 per illegittimità del D.M. 13/11/2002.
Il Tar, previo richiamo della normativa intervenuta a disciplinare la materia oggetto della presente controversia, ha respinto tutte le censure proposte da parte appellante rilevando, nel merito, che la tesi sostenuta nel ricorso di primo grado si fondava sul presupposto - non sorretto da alcun riscontro normativo - che l’uniformità delle tariffe agevolate dovesse comportare, altresì, a favore di tutte le riviste che beneficiano di tali agevolazioni anche l’applicazione di un medesimo ed uniforme regime di sconti.
L’ appellante società ha censurato la predetta sentenza chiedendone l’annullamento in quanto errata ed illegittima riproponendo tutti i motivi già contenuti nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
Il DM 13.11.2002 aveva del tutto sovvertito l’antevigente sistema ed aveva stabilito (in carenza di previsione legislativa ed in contrasto con quanto previsto dal DPR n. 156/1973) tariffe diverse in relazione alla periodicità della edizione.
La c.d. “tariffa decentrata”, infatti, contrariamente a quanto affermato dal Tar, aveva carattere prettamente tariffario;
il DM 13.11.2002 impugnato, non permetteva di scindere lo sconto per il decentramento dalla tariffa agevolata di base.
Anche la direttiva CE n. 97/67 comprovava l’esattezza della doglianza respinta dal Tar.
Le agevolazioni tariffarie, graduate in base alla periodicità del prodotto editoriale spedito, assumevano certamente caratteristiche discriminatorie.
Il risparmio dei costi da parte dell’amministrazione postale nessun rilievo poteva spiegare nella economia del provvedimento impugnato, costituendo – come erroneamente obliato dal Tar- fine del tutto estraneo allo scopo delle norme disciplinanti la materia, volte ad incentivare la produzione editoriale.
Peraltro la spedizione decentrata sgravava di molti costi l’amministrazione postale: essa meritava di essere incentivata e non già stabilendo tariffe per la spedizione decentrata distinte in relazione alla periodicità di edizione (II motivo del ricorso di primo grado).
Neppure appariva logica la limitazione alle sole 16 province elencate nel decreto della possibilità di fruire dello sconto per prodotti editoriali pubblicati almeno bisettimanalmente.
Sussisteva parimenti la violazione del disposto di cui all’art. 4, co. I bis del DL n. 411/2001 convertito nella legge n. 463/2001 e di quello di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994.
Gli aumenti tariffari previsti nell’impugnato decreto erano, inoltre, superiori al tasso di inflazione programmato (il tasso di inflazione per il 1997 era già stato recuperato con il precedente DM 28.3.1997 e pertanto non doveva essere computato) siccome inesattamente negato dal Tar: e ciò in spregio al puntuale disposto di cui all’art. 2 comma 20 della legge n. 662/1996.
Del pari fondata appariva la doglianza di cui al sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado volta a censurare il citato DM 13.11.2002 laddove aveva esteso la posizione già dominante di Poste Italiane SPA per contrasto con gli artt. 82 ed 86 del Trattato CE.
Apodittica, sul punto, appariva la motivazione reiettiva del Tar, che faceva riferimento ad un intento “di realizzare economie di scala” per il vero neppure provato.
In conclusione, era stato realizzato un illegittimo restringimento del mercato della distribuzione editoriale a mezzo posta, in spregio al principio costituzionalmente proteto della libertà di informazione.
Le superiori considerazioni sono state ribadite e puntualizzate dall’appellante mercè una diffusa memoria datata 2.12.2009.
L’appellata Poste Italiane SPA ha depositato una articolata memoria chiedendo il rigetto del gravame perché infondato.
Le tariffe di cui all’art. 2 dell’impugnato decreto erano già tariffe agevolate: il DM aveva ristretto (l’ulteriore e diverso) regime degli sconti (ormai graduato secondo quantità e periodicità delle pubblicazioni). Quest’ultimo profilo degli sconti non era contemplato nella previsione normativa di cui all’art. 2 co.20 lett. b della legge n. 662/1996.
Con riguardo al secondo motivo del ricorso in appello, a quanto esattamente rilevato dal Tar poteva unicamente aggiungersi che ad una maggiore periodicità delle stampe corrispondeva una maggiore economia di scala dei centri di smistamento.
Altresì infondata appariva la censura fondata sull’asserito malgoverno del comma 1 bis dell’art. 4 del d.l. n. 411/2001 e volta a postulare un “congelamento” delle tariffe del 1997: tale tesi collideva sia con la previsione normativa di cui all’art. 2 co.20 della legge n. 662/1996 (che espressamente contemplava la modificabilità delle tariffe) e, più ancora, con il comma 1 dell’art. 4 del d.l. n. 411/2001.
Sotto altro profilo ( e quanto alla censura fondata sull’art. 3 co.II della legge n. 19/1994) l’atto in oggetto non aveva contenuto regolamentare ma tariffario.
Anche la doglianza fondata sull’asserito superamento del tasso di inflazione “recuperabile” era infondata: si ipotizzava un significato legale di “accettazione” alla pregressa inerzia dell’amministrazione che non aveva disposto un adeguamento annuale delle tariffe, del tutto distonico dalla previsione di legge.
La censura fondata sulla asserita violazione dell’art. 86 del Trattato di Roma, infine, era temeraria, non essendovi alcun rapporto di concorrenzialità intercorrente tra Poste Italiane e le società distributrici.

DIRITTO



L’appello deve essere respinto, nei termini di cui alla motivazione che segue, con conseguente conferma dell’impugnata decisione.
Il quadro normativo sotteso alla presente controversia può essere così ricostruito.
L’art. 56 del DPR n. 156/1973 così dispone:
“Per la spedizione di stampe periodiche in abbonamento postale effettuata direttamente dagli amministratori e dagli editori si applica una tariffa unica fissata indipendentemente dalla periodicità, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Con il medesimo decreto di cui al comma 1 dovranno essere stabiliti sconti per la spedizione di stampe periodiche che non abbiano carattere postulatorio e che non contengano inserzioni pubblicitarie, anche di tipo redazionale, per un'area superiore al cinquanta per cento di quella dell'intero stampato. Tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima. Le stampe periodiche possono contenere inserti cartacei redazionali e pubblicitari, ovvero, come parti integranti, incisioni foniche su nastro, disco o filo od altro idoneo strumento tecnico, strettamente attinenti alla parte redazionale.
Gli inserti cartacei sono compresi nel peso dell'invio, mentre quelli non cartacei sono considerati come campioni di merce e scontano la relativa tariffa nella stessa misura percentuale riconosciuta al periodico cui sono allegati.
Per i cataloghi relativi alle vendite per corrispondenza dovranno essere previste singole voci di tariffa.”
Il testo del comma 20 dell’art. 2 della legge n. 662/1996, a sua volta, così prevede:
“Con decorrenza dal 1° aprile 1997, i prezzi dei servizi di cui al comma 19 sono stabiliti, anche tramite convenzione, dall'Ente poste italiane, tenendo conto delle esigenze della clientela e delle caratteristiche della domanda, nonchè dell'esigenza di difesa e sviluppo dei volumi di traffico. Al fine di agevolare, anche dopo il 1° aprile 1997, gli invii attraverso il canale postaledi: a ) libri; b ) giornali quotidiani e riviste con qualsiasi periodicità editi da soggetti iscritti al registro nazionale della stampa; c ) pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro, anche in lingua estera da spedire all'estero, il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni determina, con un anticipo di almeno tre mesi, le tariffe agevolate per le categorie indicate nelle lettere a), b) e c), con un eventuale aumento non superiore al tasso programmato di inflazione. A tal fine è istituito un fondo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per l'informazione e l'editoria pari a lire 300 miliardi per il 1997, per le integrazioni tariffarie da corrispondere all'Ente poste italiane. Il funzionamento del fondo è stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro e non oltre il 31 marzo 1997. Non possono essere ammesse alle tariffe agevolate le pubblicazioni pornografiche; le testate giornalistiche di cui alla lettera b ) che contengono inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, anche di tipo redazionale per un'area calcolata su base annua superiore al 45 per cento dell'intero stampato; le pubblicazioni di cui alla lettera c ), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione, o perseguano vantaggi commerciali a favore di terzi, nonchè quelle di vendita per corrispondenza, i cataloghi e la stampa postulatoria. Le stampe promozionali e propagandistiche spedite in abbonamento postale dalle organizzazioni senza scopo di lucro di cui alla lettera c ), anche finalizzate alla raccolta di fondi, godono di un trattamento tariffario non superiore all'80 per cento di quello previsto per le pubblicazioni informative delle medesime organizzazioni. “
Appare altresì conducente, ai fini di una completa disamina del petitum appellatorio di seguito riportare il disposto di cui all’art. 4 del DL 23 novembre 2001, n. 411 convertito, con modificazioni, in l. 31 dicembre 2001, n. 463, che così dispone:
“1. Il termine di cui all'articolo 41, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, relativo al regime di contribuzione diretta per le spedizioni postali, è prorogato al 31 dicembre 2003. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, per il periodo 1 gennaio-31 dicembre 2002, sono destinate al rimborso delle riduzioni tariffarie applicate nel medesimo periodo dalla società per azioni Poste Italiane alle spedizioni postali di cui all'articolo 41, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998, e successive modificazioni. I destinatari delle agevolazioni sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. (2)
1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni”.
Il DM 28.3.1997 emanato in attuazione della disposizione di cui alla legge n. 662/1996, è stato sostituito dal DM 13.11.2002, avversato dall’odierna appellante.
Con riguardo alle censure di merito dalla stessa proposta avverso tale atto di regolazione ministeriale, lo si anticipa, l’intera “filosofia” delle medesime è condensata nella proposizione che è dato leggere alla pag 20 dell’atto di impugnazione (punto 15 del ricorso in appello): “lo sconto per il decentramento è in realtà una tariffa distinta che il vettore postale applica a fronte di un servizio reso minore di quello ordinario”.
L’affermazione, nuove dalla constatazione che, allorchè si ricorra al sistema di spedizione c.d. “decentrato” (già introdotto, per il vero, dal DM 28.3.1997) sull’amministrazione postale grava un numero minore di incombenti (che vengono svolti, a monte, dalle distributrici).
Il sistema degli sconti, allora, costituirebbe un autonomo sistema “tariffario speciale”.
In quanto tale la previsione di un sistema differenziato, premiale per le spedizioni a periodicità più frequente, sarebbe illegittimo,in quanto impingente nel divieto di cui al comma I dell’art. 56 del DPR n. 156/1973 (peraltro confermato dalla legge n. 662/1996 art. 2 co. XX) che vietava ogni differenziazione fondata sulla periodicità.
Purtuttavia - ancor prima di affrontare le doglianze di merito - sotto il profilo logico appare doveroso soffermarsi sulle censure “procedimentali” e quelle che, più radicalmente investendo il DM citato, e contestando la possibilità che la materia venisse regolata a mezzo del predetto decreto ministeriale, appaiono rivestire portata pregiudiziale. A tal proposito, possono essere esaminate congiuntamente le doglianze fondate sull’asserito malgoverno del disposto di cui all’art. 3 della legge n. 20/1994, e dell’art. 4 del DL 411/2001.
Quanto alla prima di esse,( fondata sull’asserito omesso rispetto del comma II dell’art. 3 della legge n. 20/1994: ” I provvedimenti sottoposti al controllo preventivo acquistano efficacia se il competente ufficio di controllo non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo nel termine di trenta giorni dal ricevimento. Il termine è interrotto se l'ufficio richiede chiarimenti o elementi integrativi di giudizio. Decorsi trenta giorni dal ricevimento delle controdeduzioni dell'amministrazione, il provvedimento acquista efficacia se l'ufficio non ne rimetta l'esame alla sezione del controllo. La sezione del controllo si pronuncia sulla conformità a legge entro trenta giorni dalla data di deferimento dei provvedimenti o dalla data di arrivo degli elementi richiesti con ordinanza istruttoria. Decorso questo termine i provvedimenti divengono esecutivi”), essa è infondata perché proprio ai sensi dell’art. 4 co. I ultima parte del DL 411/2001 (“Le tariffe sono fissate con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”) è stata prevista, con legge ordinaria, una eccezione alla regola prevista dalla legge n. 20/1994 del differimento per un periodo pari a trenta giorni della entrata in vigore della disposizione predetta.
La tesi contenuta nel ricorso in appello, secondo cui la disposizione di cui all’art. 4 co. I ultima parte del DL 411/2001 non si applicherebbe alle tariffe agevolate collide con il dettato letterale della disposizione predetta, con il suo inquadramento, e non è in alcun modo persuasiva.
Allo stesso modo, la seconda censura “procedimentale” proposta, secondo cui il combinato- disposto del primo comma dall’art.4 co. I del DL 411/2001 e del comma 1 bis della medesima disposizione (1-bis. Fino all'entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, alle spedizioni di prodotti editoriali effettuate dalle case editrici e da librerie autorizzate si applicano le tariffe vigenti al 31 agosto 2001 come previste dal decreto ministeriale 28 marzo 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 1997, nel limite massimo delle risorse stanziate con le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 27, comma 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni) avrebbe “congelato” il regime previsto dal DM 28.3.1997, non appare persuasiva.
Ciò perché, come esattamente evidenziato dal Tar, la interpretazione del comma 1 bis in senso preclusivo di qualsivoglia regolamentazione medio tempore, renderebbe inspiegabile la espressa previsione contenuta nella parte finale del comma I della citata disposizione, e l’espresso richiamo ivi contenuto alla regolamentazione tariffaria a mezzo di decreto ministeriale, del quale si è prevista l’immediata entrata in vigore sin dal momento della pubblicazione del medesimo.
Comprova troncante di quanto sopra affermato, con riferimento ai due motivi di doglianza sinora esaminati, si rinviene proprio dell’ultimo comma dell’antevigente DM 28.3.1997 (“il presente decreto, che sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”)
Il decreto impugnato, a differenza di quello ante vigente, non contiene tale ultima previsione; per legge essa è stata derogata; la legge che così dispone, ovviamente, non può che riferirsi ad un emanando decreto, restando così esclusa la fondatezza dell’opzione ermeneutica di parte appellante postulante un “congelamento” di ogni modifica tariffaria sino all’entrata in vigore delle agevolazioni previste dall'articolo 41 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
In disparte quindi la eccezione di parte appellata ( secondo cui il DM in oggetto non avrebbe portata regolamentare ma tariffaria), appare al Collegio evidente che la espressa prescrizione di legge relativa alla immediata entrata in vigore del DM escluda in radice il positivo accoglimento della censura fondata sull’omesso controllo del Giudice contabile del testo del medesimo.
Venendo al merito delle doglianze proposte, che possono essere esaminate congiuntamente, ritiene il Collegio che l’appello non contenga persuasive critiche all’iter motivazionale di cui al decisum del Tar.
Ciò perché le doglianze contenute nel medesimo, sembrano rivolte, più che a censurare la legittimità delle prescrizioni dell’impugnato Decreto Ministeriale del 2002 in rapporto alle fonti ad esso sovraordinate, a prospettare, attraverso una “lettura” alternativa del sistema, censure attingenti il merito delle valutazioni discrezionali, non scrutinabili nella presente sede.
E’ agevole riscontrare, infatti, che proprio la lettera del comma 20 dell’art. 2 della legge n. 662/1996 e più ancora quella della “norma madre” di cui all’art. 56 del DPR n. 156/1973, non contengono previsioni che inducano a suffragare la tesi patrocinata da parte appellante.
Tale ultima disposizione, infatti, scinde nettamente la previsione delle “agevolazioni tariffarie a prescindere dalla periodicità” da quella, di cui al comma successivo, relativa al regime degli sconti.
Il ricorso in appello salda, immotivatamente, i due piani, che invece sono stati esattamente ricostruiti dal Tar, ed oblia la circostanza che il regime degli sconti per il decentramento “interviene” su tariffe che sono già agevolate (questo passaggio è incontestabile) per espressa disposizione normativa.
In altre parole: non è la graduazione dello sconto per il decentramento a rendere o meno la tariffa “agevolata”.
Lo sconto interviene su tariffe (già) agevolate.
E d’altro canto, che i parametri cui ancorare gli sconti possano essere differenziati, è ben chiarito proprio dal comma III del citato art. 56, laddove questo ha stabilito che “tali sconti saranno stabiliti in misura direttamente proporzionale alla quantità di oggetti spediti, tranne che per le spedizioni di stampe periodiche la cui tiratura per singolo numero non superi le ventimila copie, alle quali sarà comunque applicato lo sconto nella misura massima”.
Quanto alla connessa questione del limite agli sconti riposante nel rispetto del principio del decentramento, a quanto condivisibilmente rilevato dal Tar può solamente aggiungersi che sia la logica premiale della periodicità maggiore (sempre, s’intende, tenendo presente quanto dianzi rilevato in tema di distinzione tra tariffa agevolata e sconto) sia l’accentramento nelle 16 province individuate dal Decreto, rispondono ad una ottica di economia di scala, da un canto difficilmente contestabile sotto il profilo empirico (razionalizzazione dei processi lavorativi, specializzazione delle maestranze preposte, etc) e, sotto altro profilo, rispondono ad una valutazione discrezionale censurabile in sede di vaglio di legittimità unicamente alla stregua di canoni di illogicità/abnormità non certamente riscontrabile nel caso in questione (e, per il vero, neppure decisamente ipotizzati da parte appellante).
Non pare cogliere nel segno –sotto altro profilo- la doglianza relativa all’asserita violazione dell’art. 86 del Trattato di Roma, non foss’altro apparendo decisiva la considerazione che, da un canto, il decreto impugnato non impone alcunché in favore di Poste Italiane SPA, non obbligando le società distributrici a servirsi della medesima, e, dall’altro, che non sussistono posizioni antagonistiche o concorrenziali tra la appellata e le società editrici/distributrici (peraltro il comma II della disposizione in ultimo menzionata stabilendo che “Le imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale, sono sottoposte alle norme del presente Trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata”, pone un principio di natura flessibile, da rapportare volta per volta agli incombenti necessari per l’efficace svolgimento del servizio.
I principi espressi dalla Corte di Giustizia in materia (si veda la decisione n. 340 del 17 maggio 2001) e l’interpretazione resa dal Giudice nazionale – si veda la decisione n. 1664 del 2008 del Tar Piemonte, laddove si è affermato che “nel settore postale è individuabile un servizio universale, che deve obbligatoriamente essere prestato a tutti, indipendentemente dalla ubicazione geografica degli individui, a prezzi moderati, con una certa qualità, e che nella costruzione comunitaria costituisce un contrappeso della liberalizzazione dei servizi pubblici a carattere industriale e commerciale e che in quanto tale può eccezionalmente consentire, sulla base dell'art. 86 del Trattato, deroghe alle norme sulla concorrenza.” non autorizzano ad accedere alle tesi di parte appellante.
Anche la censura prospettata in forma di violazione dei principi desumibili dall’art. 12 della Direttiva n. 67 del 1997 (e dell’art. 13 del D.lvo n. 261/1999 che vi da attuazione) non convince il Collegio, apparendo risentire delle anzidette valutazioni “di merito” postulanti la contestazione del risparmio dei costi che l’esecutore del servizio postale ricaverebbe dal sistema di sconti introdotto su base decentrata, la cui non persuasività è stata dianzi affermata.
Ciò perché proprio l’art. 12 della Direttiva predetta fa riferimento (“ i prezzi devono essere correlati ai costi e fornire incentivi ad una efficace fornitura del servizio universale”)alla correlazione ai costi, ed al perseguimento dell’obiettivo dell’efficacia del servizio (analogo precetto, ovviamente, è contenuto sub art. 13 del D.lvo n. 261/1999 : “Le tariffe ed i prezzi di cui ai commi 1 e 2 sono fissati nel rispetto dei seguenti criteri….. essere correlati ai costi;”).
Il nucleo delle censure afferenti tale profilo (si veda in particolare pag.16 del ricorso in appello) concernente l’asserita impossibilità che la regolazione tariffaria tenga conto del profilo dei costi sopportati dall’appellata (e le connesse problematiche relative alla limitazione “provinciale” del decentramento) non appare pertanto fondato.
Ulteriore questione da esaminare concerne la illegittimità del citato DM per l’asserito “sforamento” del tetto massimo di recupero della inflazione di cui al citato co. 20 dell’art. 2 della legge n. 662/1996.
Essa è certamente infondata alla luce della esatta considerazione espressa dal Tar (e che non trova contrasto in alcun dato normativo di contrario segno) secondo cui non vi sarebbe preclusione al recupero del tasso inflattivo verificatosi negli anni precedenti (il decreto del 28.3.1997 nel preambolo ha stabilito che “Considerato che l'art. 2, comma 20, della legge n. 662 del 1996 ha disposto la determinazione da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni delle tariffe agevolate per le categorie di invii di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma con un eventuale aumento non superiore al tasso di inflazione programmato che per il 1997 e' stabilito nella misura del 2,5%;”).
D’altro canto in considerazione che il DM impugnato è intervenuto nel 2002, appare ovvio che esso facesse riferimento, per gli anni pregressi e sino al 2001, al tasso inflattivo reale e non a quello programmato.
Il decreto medesimo, peraltro, (“Ritenuta l'opportunità di aggiornare, ai fini del recupero dell'inflazione maturata dal 1997 al 2001, le misure delle tariffe agevolate per la spedizione delle pubblicazioni informative di enti, enti locali, associazioni ed altre organizzazioni senza fini di lucro;”) affermava espressamente di volere recuperare il tasso inflattivo dell’anno 2007: non è dato riscontrare in base a quale referente normativo parte appellante consideri preclusa tale evenienza (e ciò in disparte la circostanza che l’appellata alle pagg. 15-16 della propria memoria conclusionale confuta analiticamente, con deduzioni rimaste incontestate, i calcoli esposti nel ricorso in appello, comunque non comprensivi del tasso inflattivo verificatosi nel 1997)
Alla stregua delle resultanze fattuali suindicate, l’appello deve pertanto essere respinto e da ciò consegue l’integrale conferma dell’appellata sentenza.
Le spese del giudizio possono essere compensate, sussistendo le condizioni di legge ravvisabili nella particolarità e novità degli aspetti giuridici e fattuali della controversia.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Sezione sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello in epigrafe lo respinge e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza appellata.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere
Domenico Cafini, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere
Fabio Taormina, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 23/02/2010
(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)





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