N. 01183/2010 REG.DEC.
N. 00229/2003 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 229 del 2003, proposto dal
Ministero dell'Economia e delle Finanze e dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;
contro
Martino Luigi, non costituito;
per la riforma
della sentenza del TAR LOMBARDIA - MILANO :Sezione III n. 08445/2001, resa tra le parti, concernente DECADENZA DALLA CARICA DI COMPONENTE DELLA COMMISSIONE TRIB. REG. LOMBARDIA.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 gennaio 2010 il Cons. Vito Carella e udito l’ Avvocato dello Stato Antonio Grumetto;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con il provvedimento impugnato in primo grado, il Ministro delle Finanze, recependo il deliberato del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, dichiarava l’odierno appellato decaduto dall’incarico di giudice della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, alla luce della situazione di incompatibilità in cui esso soggetto versava (art. 8, comma primo, lett. i, del d.lvo 31 dicembre 1992 n. 545, come modificato dalla legge 27 dicembre 1997 n. 449) in quanto contitolare di uno studio professionale associato svolgente attività di consulenza tributaria pur se esercitata da altri professionisti (perché esercizio della professione anche a lui comunque imputabile).
Il Tribunale Amministrativo Regionale in epigrafe indicato, con la sentenza impugnata, ha accolto il ricorso proposto dall’interessato ed, altresì, condannato l’Amministrazione finanziaria ad un risarcimento corrispondente agli emolumenti fissi mensili non percepiti nella misura di lire seimilioni, rilevando che -per ravvisare la situazione di incompatibilità in questione- occorre che l’attività “sia realizzata direttamente dall’interessato quale libero professionista”.
2.- Il Ministero delle Finanze, con l’appello in esame, ha chiesto che il ricorso di primo grado sia respinto, deducendo come la contitolarità di studio associato denunciata dall’interessato nella sede dell’istruttoria vada a compromettere l’immagine di terzietà ed indipendenza del giudice, anche sotto il profilo dell’apparenza, ed –inoltre- contestando la spettanza e l’entità del risarcimento, in assenza peraltro di valido contraddittorio sulla pretesa.
L’appellato non si è costituito in giudizio; la sentenza venne sospesa come da ordinanza cautelare n. 747 del 2003.
La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza del 12 gennaio 2010.
3.- L’appello è fondato in relazione a costante e consolidata giurisprudenza della Sezione in materia dalla quale non vi è ragione per discostarsi ed alla quale si rinvia, ai sensi dell’art. 9 della legge 21 luglio 2000, n. 205 (cfr., tra le tante, nn. 6953 – 6519 – 5842 – 3735 – 2644 - 2636 del 2009).
In sintesi, con tali precedenti è stato invero affermato:
- stante l’estrema latitudine della formula recata dal ricordato art. 8, qualsiasi forma di consulenza o assistenza tributaria è incompatibile con la carica di giudice tributario, senza che sia necessario verificare in concreto se il suo contenuto qualitativo o la continuità nel suo svolgimento compromettano il requisito della terzietà e dell’indipendenza del giudice, essendo siffatta verifica puntuale propria dei soli istituti della ricusazione e dell’astensione del giudice (Cons. St.,Sez. IV, 12 marzo 2009, n.1478);
- le cause di incompatibilità, previste dalla normativa richiamata, rispondono all’esigenza di evitare la compromissione della necessaria trasparenza ed imparzialità dell’operato del giudice tributario (inevitabile laddove egli si trovasse nella condizione di doversi pronunciare su controversie, nelle quali ha già avuto modo di indirizzare il proprio orientamento o quello dello studio in cui opera e di cui fa parte) in occasione dello svolgimento della propria (o riferita ad altri professionisti dello stesso studio) attività di prestatore di opera professionale (Cons. Stato, Sez. IV, 27 giugno 2007, n. 3760);
- la contitolarità di uno studio di commercialisti o la partecipazione del professionista-giudice tributario a un'associazione professionale è di per sé un indizio plausibile di cointeressenza idoneo ad offuscare l'immagine di imparzialità e terzietà da ogni possibile sospetto (Cons. St., Sez. II, 17 marzo 2004, n. 2541; Sez. IV, n. 1698 del 2001 e n. 1478 del 2009, citata).
4.- L’ appello è quindi da accogliere e la sentenza impugnata dev’essere perciò riformata in quanto l’appellato, con la sua nota in atti datata 27 febbraio 1998, non ha escluso in modo netto le situazioni e le condizioni precludenti innanzi riportate, bensì formulato dichiarazioni vaghe e ambigue o –meglio- usato costruzioni lessicali tali da negare il contrario delle affermazioni fatte con l’evidente scopo di attenuarle.
Le spese di lite relative al doppio grado di giudizio meritano di essere integralmente compensate tra le parti per giuste ed eque ragioni.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, definitivamente pronunciando, accoglie l’appello in epigrafe e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di lite relative al doppio grado di giudizio. .
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2010 con l'intervento dei Signori:
Gaetano Trotta, Presidente
Antonino Anastasi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 01/03/2010