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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 10 febbraio 2010 n. 677
Pres. Barbagallo , Est. Cafini
D. P. e altri ( Avv.Prof. Clarizia ) c/ Autorità per le Garanzie nelle
Comunicazioni ( Avvocatura Generale dello Stato )


Impiego pubblico – Agcom – Personale proveniente dai Ministeri – Inquadramento – Trattamento giuridico ed economico – Potestà di autorganizzazione – Recepimento – Regolamnetazioni diverse – Obbligo – Non sussiste.

L’AGCOM non è obbligata a recepire eventuali diverse regolamentazioni interne del personale , mutuandole direttamente dalle altre Autorità . Vero è , che il trattamento giuridico ed economico del proprio personale risulta disciplinato dal regolamento adottato in applicazione dell’art.1 co.9 L.249/97 , le cui disposizioni rinviano al trattamento stabilito dal C.C.N.L. di lavoro in vigore per i dipendenti dell’Autorità Antitrust . Tuttavia , tale rinvio fa salva la potestà di autorganizzazione dell’AGCOM , vigente anche in materia di trattamento giuridico ed economico . Deve ritenersi , inoltre , che in caso di passaggio dai Ministeri all’AGCOM (nella specie,trattasi di personale proveniente dal Ministero delle Comunicazioni ) la revisione degli inquadramenti di alcuni ex dipendenti del Ministero , non comporta alcun obbligo per l’Autorità di rivedere anche gli altri inquadramenti , non essendovi alcuna norma né di legge , né di regolamento tale da imporre all’Autorità di procedere all’inquadramento prendendo in considerazione la qualifica di provenienza ( se non nell’unico senso indicato di seguito : livello L0 in caso di acquisizione di qualifica superiore , e L10 in caso di conservazione di analoga qualifica ) .


N. 00677/2010 REG.DEC.
N. 04448/2007 REG.RIC.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



sul ricorso numero di registro generale 4448 del 2007, proposto da

Dell'Anno Pasquale, ; Rossini Ciro, Maglia Guglielmo, Fraioli Valeria, Grasso Giovanni, Ripullone Antonio, Mazzarella Giovanni, Aceti Carlo; rappresentati e difesi dall'avv. Angelo Clarizia, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma, via Principessa Clotilde, 2;

contro



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello .Stato, presso i cui uffici è domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma della sentenza del TAR LAZIO - ROMA :Sezione III TER n. 00830/2007, resa tra le parti, concernente REVISIONE INQUADRAMENTO ECONOMICO.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009, relatore il consigliere Domenico Cafini, uditi, per le parti, l’Avv. Clarizia e l'Avvocato dello Stato Borgo;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



1. Con il ricorso di primo grado gli odierni appellanti adivano il T.a.r. del Lazio, impugnando le note in data 12.1.2001, con cui l’ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) aveva respinto le istanze di revisione dell’inquadramento economico da loro prodotte, nonché tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui, il Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale, approvato con delibera datata 16.6.1998 (nella parte relativa all’inquadramento professionale e retributivo dei funzionari (artt. 1, 2, 22, 23, 25, 36, 37, 43 e tabella 2)), la delibera dell’AGCOM n. 341/2000 (di inquadramento nel ruolo organico e di determinazione del trattamento economico del personale dipendente del Ministero delle comunicazioni), l’“appunto” in data 24.5.2000 (concernente i criteri per la determinazione del trattamento economico del personale proveniente dal Ministero delle comunicazioni), i criteri medesimi e ogni atto riguardante la loro approvazione ed, infine, la delibera della medesima Autorità 26.7.2000 n. 522.
I ricorrenti chiedevano, altresì, che fosse accertato il loro diritto alla revisione dell’inquadramento retributivo presso l’AGCOM in funzione del loro inquadramento in seno all’Amministrazione di provenienza nel livello apicale C3 e alla conservazione di tutti i diritti quesiti, nonché la condanna dell’Autorità stessa alla revisione dell’inquadramento nel senso richiesto con le proprie istanze.
Avverso detti provvedimenti gli istanti deducevano i seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione della legge n. 241/90, degli artt. 1 comma 2 e 37 del Regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico del personale dell’AGCOM, approvato con la delibera 16 giugno 1998 n. 17; violazione dei principi generali dell’ordinamento in materia di giusto procedimento; eccesso di potere sotto il profilo della falsità dei presupposti, della motivazione insufficiente e contraddittoria, del difetto di istruttoria, dello sviamento di funzione;
b) violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 20, L. 249/97; artt. 1, comma 2, 2, 22, 37 del Regolamento del personale dell’Autorità; delibera dell’Autorità del 31/7/1999; appunto del Direttore del 24/5/00; nota del 21/1/00 del Ministero delle comunicazioni; note dell’Autorità del 2/2/00 e del 7/3/00; Regolamento del personale dell’Autorità garante per il mercato; eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della irragionevolezza e contraddittorietà e dello sviamento di potere;
c) stessi motivi precedenti; violazione dell’art. 2, comma 28, L. 481/95; art. 1, comma 9, L. 249/97; eccesso di potere per disparità di trattamento;
d) violazione dell’art. 2 comma 28 L. 481/95; art. 1 comma 9 L. n. 249/97, art. 1 comma 2 del Regolamento del Personale dell’Autorità garante per le comunicazioni; Regolamento del personale dell’Autorità garante per il mercato; T.U. 3/57; violazione dei principi generali dell’ordinamento giuridico in materia di ordinamento del personale e di contrattazione collettiva; eccesso di potere per difetto di istruttoria, illogicità e discriminatorietà, insufficiente motivazione e sviamento di funzione.
I ricorrenti concludevano quindi per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti impugnati e riconoscimento del diritto ad ottenere il preteso più favorevole inquadramento retributivo.
L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, chiedeva la reiezione del ricorso per infondatezza.
2. Con la sentenza in epigrafe specificata, l’adito T.a.r., dopo avere disatteso tutti i motivi dedotti, respingeva il gravame, rilevando, tra l’altro, che:
- la revisione degli inquadramenti degli ex dipendenti del Ministero con la VII qualifica funzionale (poi C1), non comportava alcun obbligo per l’Autorità di rivedere anche gli altri inquadramenti, non essendovi alcuna norma né di legge, né di regolamento tale da imporre all’Autorità di procedere all’inquadramento, prendendo in considerazione la qualifica di provenienza (se non nell’unico senso indicato nel gruppo di lavoro: livello L0 in caso di acquisizione di qualifica superiore e L10 in caso di conservazione di analoga qualifica);
- la pretesa all’automatica trasposizione dei livelli, non trovava alcun fondamento normativo, poiché l’art. 1, comma 20, della L. 249/1997 si riferiva ai requisiti di professionalità ed esperienza per finalità del tutto diverse, attinenti alla selezione del personale;
- l’esperienza professionale e la competenza dei candidati era stata comunque oggetto di considerazione in sede di inquadramento, in quanto la maggiore qualificazione professionale aveva comportato l’attribuzione di un maggiore punteggio nelle prove di esame e la professionalità connessa alle specifiche funzioni svolte era direttamente correlata al settore di appartenenza presso il Ministero, parametro questo che aveva comportato l’attribuzione di corrispondenti livelli retributivi;
- l’AGCOM nell’effettuare il primo inquadramento - facendo uso della propria potestà di autorganizzazione - aveva dato rilievo predominante al criterio meritocratico, utilizzato non soltanto per la selezione del personale, ma anche per l’assegnazione dei livelli retributivi.
3. Avverso tale sentenza è stato interposto l’odierno appello, con il quale i ricorrenti sopra indicati, senza formulare specifici motivi di diritto, hanno riprodotto sostanzialmente, attraverso una pur diversa modulazione, i rilievi mossi nel giudizio di primo grado, prospettando, inoltre, la particolare censura di omessa pronuncia, con riguardo ai motivi aggiunti presentati nel giudizio di prime cure, da parte del T.a.r. laziale, che non avrebbe “minimamente preso in considerazione tale atto defensionale”.
Ricostituitosi il contraddittorio nell’attuale fase di giudizio, l’AGCOM ha depositato documenti, senza produrre, tuttavia, scritti difensivi.
4. Con decisione interlocutoria 9.10.2009 n.6210/09 il Consiglio di Stato, Sezione VI, riteneva necessario - ai fini dell’esame del gravame e, in particolare della censura, ivi proposta, di omessa pronuncia da parte dei primi giudici in ordine ai motivi aggiunti asseritamente prospettati nel giudizio di primo grado da parte dei ricorrenti - conoscere l’esatto contenuto, la data di notifica e quella del deposito dei motivi aggiunti medesimi, disponendo che, nel termine di trenta giorni dalla data di comunicazione o di notifica della decisione stessa, la parte ricorrente provvedesse a depositare, presso la Segreteria della Sezione, la documentazione predetta.
Con memoria in data 4.11.2009 la difesa dei ricorrenti - premesso che nell’appello si faceva riferimento a motivi aggiunti con i quali era stata impugnata la relazione della “Commissione di studio per la ricognizione dell’attuale assetto degli inquadramenti del personale” - ha rappresentato, in ordine alla disposta istruttoria, che “in realtà si era trattato di un mero errore dell’attuale difensore diverso da quello di primo grado, atteso che i motivi aggiunti non sono mai stati proposti” e che tale situazione, tuttavia, era insignificante, non essendovi alcun interesse ad impugnare la detta relazione, evidenziando, peraltro, l’errore del T.a.r. per non averne tenuto conto e concludendo, quindi, per l’accoglimento del ricorso in appello con ogni conseguenza di legge.
5. La causa, infine, è stata assunta in decisione nella pubblica udienza del 24 novembre 2009, su concorde richiesta delle parti.

DIRITTO



1. Costituisce l’oggetto dell’appello in esame la sentenza del T.a.r del Lazio Roma, n.830/2007, con la quale è stato respinto il gravame proposto dai ricorrenti - tutti in servizio presso l’AGCOM e provenienti, con qualifiche pari a quelle dei “funzionari” della stessa Autorità, dal Ministero delle comunicazioni - e volto ad impugnare, con gli atti ad esso connessi, i provvedimenti in data 12.1.2001, con cui l’AGCOM aveva respinto le istanze di revisione dell’inquadramento economico dai medesimi prodotte.
2. Prima di procedere all’esame dei motivi dell’odierno appello giova premettere che:
- con legge n.249 del 1997 veniva istituita (all’art. 1, comma 20) l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, a cui veniva attribuita la facoltà di procedere al primo reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50% dei posti disponibili, attraverso una selezione nell’ambito del personale dipendente del Ministero delle comunicazioni e dell’Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, purché in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l’espletamento delle singole funzioni (selezione poi indetta con delibera del 31.7.1998 dall’AGCOM, alla quale partecipavano gli odierni appellanti); - con delibera 2.12.1999 n. 311, l’AGCOM indicava i criteri secondo i quali provvedere agli inquadramenti del personale, tra cui quello proveniente dal Ministero delle comunicazioni, a seguito di che il “Gruppo istruttorio” formato per i problemi organizzativi dell’Autorità predetta stabiliva, in data 15.12.1999, le linee guida per l’impostazione della relativa politica retributiva con riferimento al personale selezionato dal Ministero delle comunicazioni, elementi questi che venivano poi recepiti nella delibera 16.12.1999 n.341, di inquadramento degli odierni ricorrenti;
- tale “Gruppo istruttorio” proponeva l’adozione del medesimo sistema retributivo già adottato per i dipendenti provenienti dall’Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria, che prevedeva l’attribuzione del livello retributivo L0 ai dipendenti provenienti da qualifiche inferiori a quelle attribuite presso l’Autorità ed il livello L10 agli altri dipendenti aventi qualifiche equivalenti a quelle dei “funzionari” presso l’Autorità e, a ciò, l’AGCOM aggiungeva ulteriori livelli retributivi sulla base della votazione riportata in sede di selezione (da 1 a 5) e sulla base della rilevanza delle attività e dei compiti svolti da ciascun candidato nella posizione di provenienza (che comportavano l’attribuzione di livelli da 1 a 7);

- con la detta delibera n. 341/1999, gli odierni appellanti, dopo avere superato la selezione a cui avevano preso parte, venivano inquadrati nel ruolo dell’AGCOM, conseguendo livelli retributivi variabili, ma comunque tutti ricompresi tra il livello 15 ed il livello 19;

- dopo la data di assunzione in servizio, i medesimi avevano notizia di un “Appunto”, in data 24.5. 2000, sottoscritto dal direttore del personale, da cui emergeva che il loro livello retributivo di inquadramento era stato determinato sulla base di un livello retributivo di ingresso, a cui era stato aggiunto un ulteriore numero di livelli retributivi, in funzione del punteggio attribuito nella suddetta selezione, nonché del settore di appartenenza del candidato nel Ministero delle comunicazioni, con la conseguenza che, ai candidati aventi presso il Ministero stesso una qualifica inferiore a quella spettante presso l’AGCOM, veniva riconosciuto il solo livello di ingresso L0, mentre agli altri che ricoprivano posizioni equivalenti presso il Dicastero predetto era stato attribuito il livello retributivo L10, dal che la conseguenza che gli odierni appellanti, già inquadrati con qualifiche corrispondenti a quella di funzionario presso l’Autorità, veniva assegnato dunque quest’ultimo livello L10;
- con delibera del 26.7.2000 n. 522, l’AGCOM precisava poi che, ai fini dell’inquadramento economico, dovevano considerarsi come qualifiche di inquadramento presso il Ministero di provenienza le posizioni funzionali risultanti in base al CCNL 1998-2001 e che, pertanto, tutti i dipendenti dell’area C avrebbero dovuto considerarsi in posizione equivalente a quella rivestita presso l’AGCOM stessa (di funzionario), sicché a tutti gli ex dipendenti dell’area C, e quindi anche a quelli titolari della posizione C1, avrebbe dovuto essere assegnato il livello L10, con conseguente reinquadramento dei funzionari provenienti dalla VII qualifica presso il Ministero suddetto, attuata con la citata delibera n. 522/2000, disposta appunto per correggere l’erroneo inquadramento iniziale che non teneva conto della posizione ricoperta da tali dipendenti, considerati come titolari di una qualifica inferiore rispetto a quella acquisita presso l’Autorità, mentre invece, secondo il CCNL di comparto relativo al periodo 1998-2001, vigente al momento dell’inquadramento, detti dipendenti appartenevano all’area C e disponevano quindi una qualifica equiparata a quella assegnata loro dall’AGCOM;
- infine, i ricorrenti, appartenenti presso il Ministero di provenienza alla posizione C3, una volta conosciuto il reinquadramento con il medesimo livello L10 dei loro colleghi inquadrati precedentemente in posizione C1 presso il Dicastero delle Comunicazioni, domandavano anch’essi la revisione dei loro inquadramenti all’AGCOM, con apposite istanze che, tuttavia, venivano respinte con i provvedimenti impugnati in primo grado e ritenuti non inficiati dalle illegittimità dedotte nella gravata pronuncia ora all’esame.
3. Ciò premesso, il Collegio può procedere ora all’esame dei motivi del ricorso in appello, con cui gli interessati rimodulano nella sostanza le doglianze formulate nel giudizio di primo grado, motivatamente disattese dal T.a.r., e volte in concreto a sostenere l’illegittimità del diniego opposto alle loro istanze dall’AGCOM, che nella specie, invece, avrebbe dovuto, a loro avviso, effettuare nei propri confronti ad un nuovo più favorevole inquadramento, così come aveva provveduto già nei riguardi dei funzionari provenienti dalla VII qualifica presso il Ministero delle comunicazioni, effettuando un nuovo, più favorevole, inquadramento con delibera 26.7.2000, n.522.
Più specificamente, con tali motivi, si deduce, in sintesi:
a) che sarebbe errata la statuizione del T.a.r. secondo cui il reinquadramento dei funzionari provenienti dalla VII qualifica presso il Ministero delle comunicazioni era stato disposto per correggere l’erroneo inquadramento iniziale degli stessi, considerati come titolari di una qualifica inferiore rispetto a quella acquisita presso l’Autorità, e ciò in quanto non è stato considerato dai primi giudici che all’atto del passaggio degli attuali appellanti presso l’AGCOM non erano stati ancora approvati dalla detta Autorità i criteri dell’inquadramento economico e che, in definitiva, l’Amministrazione, nell’esaminare, ai fini del loro reinquadramento i dipendenti già in posizione C1 del Ministero delle comunicazioni, non poteva omettere di considerare le domande di riesame in relazione all’intero personale del medesimo Ministero da reinquadrare, traendone le conseguenze anche per funzionari già in posizione C3, come gli odierni appellanti; che sarebbe errata, quindi, l’affermazione del T.a.r. secondo cui l’AGCOM, nel disporre la revisione degli inquadramenti dei dipendenti ex C1, non ha mutato i parametri, bensì ha semplicemente corretto l’erroneo inquadramento iniziale, con conseguente (obbligatoria) attribuzione ai medesimi del pari livello retributivo di ingresso L10, e ciò in quanto il ragionamento del T.a.r. postula che i parametri iniziali di inquadramento esistessero ab origine, cosa che invece non è, giacché i criteri per l’inquadramento sono stati approvati successivamente alla assunzione in servizio dei ricorrenti presso l’Autorità stessa;
b) che i ricorrenti non hanno mai sostenuto che l’AGCOM fosse tenuta a ricalcare le qualifiche ministeriali, come sembra desumersi dalla gravata pronuncia, avendo evidenziato invece l’esigenza di rispetto del principio di ragionevolezza ed equità negli inquadramenti, da osservare da parte dell’Amministrazione, pur nell’esercizio della sua autonomia regolamentare e che, dunque, l’Autorità avrebbe dovuto applicare il nuovo criterio di inquadramento, siccome esplicitato omogeneamente nei confronti di tutto il personale, traendone ogni conseguenza e, non avendolo fatto, sarebbe incorsa nella violazione del principio di ragionevolezza, discriminando gli attuali appellanti, per non avere rivisto i relativi inquadramenti alla luce dell’attribuzione del livello L10 ai dipendenti provenienti dalla posizione C1; peraltro, dall’”Appunto” in data 24.5.2000 del Direttore del Personale si evinceva un chiaro criterio di individuazione dei livelli retributivi, ossia quello di riconoscere un livello retributivo di entrata superiore a quello minimo della qualifica di inquadramento ministeriale laddove il dipendente nell’Amministrazione di provenienza già rivestisse tale qualifica, al fine di dare un riconoscimento alla professionalità già maturata; e ciò con l’obiettivo di evitare di trattare egualmente situazioni differenti in adesione ai principi di eguaglianza e ragionevolezza; in ogni caso l’art.1, comma 20, della legge n.249/1997 è chiaro nel sancire che anche l’inquadramento retributivo del personale selezionato proveniente dal Ministero delle comunicazioni sarebbe dovuto avvenire in funzione della professionalità e dell’esperienza maturata nell’Amministrazione di provenienza;; in definitiva il T.a.r. non si sarebbe avveduto del fatto che, nel momento in cui l’AGCOM ha ritenuto corretto attribuire al personale ex C1 il livello di ingresso L10 in considerazione comunque della sua appartenenza all’area funzionale direttiva, tale determinazione implicava immediatamente l’obbligo di rivedere il livello d’ingresso del personale ex C3 nel quale erano confluiti gli appartenenti alle IX q.f., quali per l’appunto gli appellanti, mentre in quello ex C1 erano confluite le VII q.f., qualifiche queste esprimenti professionalità assolutamente non comparabili;
c) l’inadeguatezza dell’inquadramento retributivo degli appellanti in conseguenza della mancata revisione risulterebbe illegittimo anche sotto il profilo della perdita del diritto da parte degli interessati a partecipare alle selezioni per la promozione a dirigente, punto questo su cui il T.a.r. non si sarebbe pronunciato in violazione dell’art.112 c.p.c.;
d) la censurabilità della condotta dell’AGCOM deriverebbe anche dalla violazione del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità medesima, il quale, all’art.1, prevede che il trattamento del relativo personale sia fissato in base ai criteri stabiliti dal CCNL vigente per l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato e sul punto il T.a. r. avrebbe argomentato in modo solo apparentemente coerente, evidenziando che l’AGCOM non era obbligata a recepire eventuali diverse regolamentazioni interne del personale mutuandole da quelle di altre Autorità (Autorità Antitrust e Autorità Garante dei dati personali), in quanto titolare di una propria potestà organizzatoria.
4. Tali riproposti rilievi non possono esse condivisi.
4.1. Quanto a quelli esposti ai punti a) e b) che precedono – da esaminarsi congiuntamente attesa la loro logica connessione - deve osservare il Collegio che essi sono privi di pregio, in quanto dagli atti di causa emerge, innanzitutto, che i criteri di inquadramento erano stati indicati dal Gruppo istruttorio in data 15.12.1999; che detti criteri erano stati già utilizzati per altro personale dell’AGCOM (quello proveniente dall’Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l’editoria) ed erano stati elaborati, pertanto, prima ancora dell’approvazione della delibera di inquadramento dei ricorrenti in data 16.12.1999; che i criteri medesimi erano stati richiamati nell’ “Appunto” del 24.5.2000 (cui hanno fatto riferimento i ricorrenti).
Peraltro, come rilevato dai primi giudici, risultando delineato il sistema di inquadramento già al momento della loro assunzione, i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare fin da tale momento, ove ritenuti lesivi, i criteri in base ai quali l’inquadramento era stato operato, non potendo sostenere poi che per effetto della delibera n. 522/2000 l’Autorità avrebbe introdotto nuovi criteri di inquadramento applicabili a tutto il personale e tali da comportare la revisione del loro inquadramento, giacché la delibera anzidetta non ha innovato i criteri di inquadramento, ma si è limitata a correggere l’erroneo inquadramento iniziale dei funzionari provenienti dalla VII q.f. presso il Ministero delle comunicazioni,effettuato sulla base di quegli stessi parametri definiti a suo tempo, ma non correttamente applicati.
Il reinquadramento dei funzionari provenienti dalla VII q.f. presso il Ministero delle comunicazioni, attuato con delibera 26.7.2000 n. 522, è stato disposto, dunque, per correggere - come evidenziato dal T.a.r. - l’erroneo inquadramento iniziale che non teneva conto della posizione ricoperta da tali impiegati, considerati come titolari di una qualifica inferiore rispetto a quella acquisita presso l’Autorità, mentre invece, secondo il CCNL di comparto per il triennio 1998-2001, vigente al momento dell’inquadramento, detti impiegati appartenevano all’area C e disponevano quindi una qualifica equiparata a quella assegnata loro dall’Autorità; sicché deve concludersi nel senso che l’AGCOM, nell’adottare i suddetti re inquadramenti, si è limitata a correggere soltanto l’erroneo inquadramento iniziale, riconoscendo la necessità dell’attribuzione del pari livello retributivo di ingresso L10, e sanando con ciò l’erroneo riconoscimento del livello retributivo disposto in sede di inquadramento, la qual cosa non può di certo determinare l’automatica pretesa revisione in melius di tutti gli altri inquadramenti, compresi quelli degli odierni appellanti, non essendo peraltro sorretta la detta pretesa da alcuna disposizione normativa.
D’altra parte, deve ribadirsi che nella specie si è trattato di nuova assunzione a seguito del superamento di concorso riservato per l’accesso ad una diversa Amministrazione e, inoltre, che l’AGCOM, in ragione della particolarità delle sue funzioni, ha una notevole autonomia regolamentare anche con riguardo al trattamento giuridico ed economico del personale di appartenenza, trattamento del tutto diverso da quello proprio del comparto Ministeri, sicché, nella vicenda in esame, deve escludersi, per le caratteristiche dell’Autorità e per le modalità con cui si è verificato il passaggio dal Ministero all’AGCOM, che nel procedere all’inquadramento del personale nel ruolo organico, la detta Autorità fosse tenuta a riprodurre le vecchie qualifiche attribuite agli interessati nel Ministero di provenienza.
Deve ritenersi, quindi, che la revisione degli inquadramenti degli ex dipendenti del Ministero con VII qualifica funzionale (ora C1), non comportava, come statuito dal giudice di prime cure, alcun obbligo per l’Autorità di rivedere anche gli altri inquadramenti, non essendovi alcuna norma né di legge, né di regolamento tale da imporre all’Autorità di procedere all’inquadramento prendendo in considerazione la qualifica di provenienza (se non nell’unico senso indicato dal menzionato “Gruppo istruttorio” , ossia: livello L0, in caso di acquisizione di qualifica superiore, e L10, in caso di conservazione di analoga qualifica).
Da ciò consegue, dunque, l’infondatezza dei rilievi dell’appello ora esaminati.
4.2. Non può essere positivamente valutata nemmeno la doglianza sopra specificato al punto 3 c); in quanto non appare rilevante, ai fini del presente giudizio, la mancata pronuncia da parte del T.a.r. in ordine allo specifico profilo della perdita da parte degli interessati del diritto a partecipare alle selezioni per la promozione a dirigente in conseguenza dell’inadeguatezza dell’inquadramento retributivo e della non revisione di esso; in ordine a ciò, infatti, si è comunque pronunciato il T.a.r. indirettamente, allorché ha statuito in ordine al preteso più favorevole riconoscimento di livello retributivo, respingendo la relativa domanda e riconoscendo, quindi, legittimo l’operato dell’Amministrazione.
Non sussiste pertanto la denunciata violazione dell’art.112 c.p.c..
4.3. Nemmeno i rilievi sopra specificati al punto 3 d) sono condivisibili.
Ed invero, il trattamento giuridico e economico del proprio personale risulta disciplinato dal Regolamento adottato dall’AGCOM in applicazione dell’art. 1, comma 9, della legge istitutiva n.249/1997, le cui disposizioni rinviano al trattamento stabilito dal CCNL di lavoro in vigore per i dipendenti dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.
Tale rinvio fa salva, tuttavia, come affermato nella gravata pronuncia, la potestà di autorganizzazione dell’AGCOM che si fonda, per l’appunto, sull’art. 1, comma 9 cit., sicché deve ribadirsi che l’AGCOM non è obbligata a recepire eventuali diverse regolamentazioni interne del personale, mutuandole direttamente dalle altre Autorità, rimanendo pienamente titolare della propria potestà di organizzazione. Peraltro la scelta di equiparare i funzionari provenienti dai livelli C1, C2 e C3 non può definirsi assurda o illogica, essendo tutti nell’ambito di una stessa area e considerato che l’Autorità intendeva innovare rispetto agli schemi presistenti e valorizzare elementi ulteriori rispetto alle posizioni di provenienza.
In ogni caso deve osservarsi che, nemmeno nelle altre due Autorità cui fanno cenno gli appellanti – Autorità Antitrust e Autorità Garante per la protezione dei dati personali – è stata disposta l’automatica trasposizione dei tre livelli di inquadramento di cui al comparto Ministeri in altrettanti livelli retributivi per la qualifica di funzionario presso l’Autorità..
Pertanto non può ritenersi censurabile, secondo l’assunto degli appellanti, la condotta dell’AGCOM, in quanto derivante dalla violazione del Regolamento per il trattamento giuridico ed economico del personale dell’Autorità medesima, né può ritenersi errata la statuizione dei primi giudici per avere argomentato in modo solo apparentemente coerente.
5. Quanto, infine, all’assunto degli appellanti, ribadito in particolare nella memoria in data 4.11.2009, secondo cui la relazione della “Commissione di Studio per la ricognizione dell’assetto degli inquadramenti del personale”, costituita con delibera 1.7.2002 del Segretario generale dell’AGCOM, riconosceva “in toto la fondatezza di quanto chiesto dai ricorrenti”, il Collegio osserva che tale relazione è comunque successiva alle note impugnate nel giudizio di primo grado (recanti la data del 12.1.2001) sicché di essa non si è tenuto conto, correttamente, nella gravata pronuncia; e che in ogni caso tale relazione sembra limitarsi ad auspicare una complessiva riconsiderazione degli aspetti concernenti la problematica degli inquadramenti del personale in questione, sicché non appare idonea ad incidere sulle determinazioni già assunte dall’AGCOM nel gennaio del 2001, nell’ambito della propria autonomia organizzativa; il che non esclude tuttavia che, in applicazione dei nuovi elementi insiti in detta circolare e di altri eventualmente sopraggiunti possano riconsiderarsi, da parte dell’Autorità predetta, le posizioni degli odierni appellanti nei sensi dagli stessi preteso
6. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l’appello in esame deve essere respinto e, per l’effetto, deve essere confermata la sentenza di primo grado.
Sussistono, peraltro, in relazione alla specificità della controversia, giusti motivi per disporre, tra le parti in causa, la integrale compensazione delle spese giudiziali.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe specificato, lo respinge..
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Domenico Cafini, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Bruno Rosario Polito, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere


DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 10/02/2010


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