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| n. 2-2010 - © copyright |
CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 4 febbraio 2010 n. 517
Pres. Barbagallo Est. De Nictolisbr> Ministero della Pubblica istruzione (Avv. Stato). c/Ammendola A. (Avv. F.
Jadanza e C. Lombardi) |
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1. Provvedimento amministrativo – Fallimento in corso - Fermo – Adozione – Inammissibilità – Ragioni – Azioni esecutive - Divieto.
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2. Processo amministrativo – Ottemperanza – Contraddittorio – Necessità – Conseguenze -Ricorso -Notificazione successiva al deposito – Comunicazione d’ufficio – Ammissibilità.
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3. Processo amministrativo – Ricorso – Amministrazioni statali – Legale rappresentante – Notifica – Necessità.
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1. L’adozione di un provvedimento di fermo amministrativo in pendenza della procedura fallimentare è preclusa dall’art. 168 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, che vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore, alle quali è equiparabile il fermo amministrativo . Infatti, il divieto di azione esecutiva ex art. 168 include anche l’emissione del fermo amministrativo (1) da parte della pubblica Amministrazione nei riguardi dei crediti che il fallito vanti nei confronti della stessa.
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2. Nel giudizio di ottemperanza il contraddittorio va garantito, anche se non necessariamente con la previa notificazione del ricorso, potendo ammettersi equipollenti, quali la notificazione successiva al deposito, anche su ordine del giudice, o la comunicazione di ufficio del testo integrale del ricorso all’Amministrazione in tempo utile perché essa possa svolgere le proprie difese (2)..
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3. Nel processo amministrativo, i ricorsi alle Amministrazioni statali devono essere rivolti al rappresentante legale di esse e dunque al Ministro in carica, e non alle diramazioni periferiche delle Amministrazioni. Pertanto, è ammissibile un ricorso per ottemperanza diretto alla Amministrazione centrale di riferimento – nella specie Ministero della pubblica istruzione - e non alla competente amministrazione periferica – nella specie una Direzione scolastica.
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1) Cons. St., sez. VI, 7 dicembre 2001, n. 6179.
2) Corte cost., 9 dicembre 2005 n. 441.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9707 del 2006, proposto dal
Ministero della pubblica istruzione, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
contro
Ammendola Aldo quale curatore del fallimento del Centro scolastico L.Settembrini s.r.l., rappresentato e difeso dagli avv. Franco Iadanza e Carmine Lombardi, con domicilio eletto presso Franco Iadanza, in Roma, viale Angelico, n. 193;
per la riforma
della sentenza del TAR CAMPANIA – NAPOLI, sez. V, n. 7531/2006.
Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 dicembre 2009 il Cons. Rosanna De Nictolis e udito l’avvocato dello Stato Bacosi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso di primo grado la parte odierna appellata ha chiesto al Tar Campania – Napoli, l’esecuzione della sentenza del Tribunale civile di Napoli 8 aprile 2000 n. 6234, con cui il Ministero della pubblica istruzione è stato condannato al pagamento di somme di denaro in favore del Centro Scolastico L. Settembrini nella misura di lire 1.750.698.606 oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall’11 gennaio 2006.
2. Il Tar adito, con la sentenza 17 luglio 2006 n. 7531 ha ordinato l’esecuzione del giudicato, nominando un commissario ad acta, e condannando l’Amministrazione alle spese di lite.
3. Ha proposto appello l’Amministrazione, lamentando:
a) il difetto di contraddittorio in primo grado, non essendole stato notificato il ricorso per ottemperanza, e avendo il Tar comunicato la proposizione del ricorso all’Amministrazione centrale anziché alla competente Direzione scolastica della Regione Campania;
b) l’insussistenza del debito dell’Amministrazione che potrebbe opporre in compensazione un proprio credito.
4. Parte appellata nel costituirsi in giudizio ha eccepito l’inammissibilità dell’appello per vizio di notifica e la sua infondatezza nel merito.
5. L’eccezione di inammissibilità dell’appello è infondata.
5.1. Assume parte appellata che l’appello risulta notificato presso l’avv. Franco Iadanza, ma costui non era difensore costituito in primo grado, e dunque sarebbe privo di relazione processuale con la parte.
5.2. La censura è infondata.
Come si evince dal ricorso di primo grado, il ricorrente era il dott. Aldo Ammendola quale curatore del fallimento del Centro Nazionale Scolastico L. Settembrini (ente creditore dell’Amministrazione appellante), rappresentato e difeso dall’avv. Carmine Lombardi, e con domicilio eletto in Napoli presso l’avv. Franco Iadanza.
Tali dati risultano anche dall’epigrafe della sentenza appellata.
L’atto di appello deve essere notificato nel domicilio eletto per il giudizio di primo grado, se non risulta eletto un diverso domicilio nell’atto di notificazione della sentenza.
La sentenza non risulta notificata.
L’atto di appello è stato notificato alla parte ricorrente nel domicilio eletto presso l’avv. Franco Iadanza, e dunque nel rispetto della regole di notificazione dell’appello.
6. Passando all’esame del merito, è anzitutto infondata la censura di difetto di contraddittorio in primo grado.
Il ricorso per ottemperanza proposto in prime cure non risulta notificato, ma solo depositato nella segreteria del Tar, previa notifica all’Amministrazione di rituale atto di costituzione e messa in mora.
Tanto è avvenuto in ossequio alle regole scritte vigenti per il giudizio di ottemperanza (art. 91, r.d. n. 642/1907).
La Corte costituzionale, investita della questione di costituzionalità in ordine all’assenza di contraddittorio nel giudizio di ottemperanza, per mancata previsione della previa notificazione del ricorso, ha emesso una sentenza interpretativa di rigetto, con cui ha statuito che il contraddittorio va garantito nel giudizio di ottemperanza, anche se non necessariamente con la previa notificazione del ricorso, potendo ammettersi equipollenti, quali la notificazione successiva al deposito, anche su ordine del giudice, o la comunicazione di ufficio del testo integrale del ricorso all’Amministrazione in tempo utile perché essa possa svolgere le proprie difese (Corte cost., 9 dicembre 2005 n. 441).
Conclude la Corte costituzionale che nonostante l’origine risalente dell’art. 91, r.d. n. 642/1907, la forma di comunicazione dallo stesso prescelta appare compatibile con il vigente ordinamento costituzionale, <>.
Nel caso di specie, il ricorso per ottemperanza risulta trasmesso in copia al Ministero dell’istruzione università e ricerca da parte del Tar Campania, con raccomandata a.r. spedita il 28 marzo 2006 e ricevuta dal Ministero il 30 marzo 2006, e con assegnazione di termine di 20 giorni per depositare le proprie osservazioni (termine previsto dal citato art. 91, r.d. n. 642/1907)
Sicché, il contraddittorio risulta, in fatto, rispettato, in quanto il Ministero è stato reso edotto del ricorso pendente, in tempo utile per difendersi, atteso che l’udienza di merito si è celebrata in data 11 maggio 2006, cioè 42 giorni dopo il ricevimento da parte dell’Amministrazione della copia del ricorso.
7. Né è fondato l’assunto secondo cui il ricorso è stato portato a conoscenza dell’Amministrazione centrale, e non della competente Direzione scolastica, in quanto i ricorsi alle Amministrazioni statali devono essere rivolti al rappresentante legale di esse e dunque al Ministro in carica, e non alle diramazioni periferiche delle Amministrazioni stesse.
8. Neppure è fondata la lagnanza di omessa comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza.
Ai sensi dell’art. 54, r.d. n. 642/1907, otto giorni almeno prima della udienza stabilita, il segretario ne dà avviso alle parti, nel domicilio eletto, ed al Ministero da cui dipende l'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato. Risulta dal fascicolo di primo grado che l’avviso di udienza è stato tempestivamente comunicato al Ministero.
9. Il ricorso di appello è anche infondato nel merito.
Infatti il giudicato civile di condanna dell’Amministrazione in favore dell’Ente ricorrente, ha reso il credito vantato da quest’ultimo certo, liquido ed esigibile.
Tale credito deve essere soddisfatto, a meno che l’Amministrazione non sia in grado di opporre in compensazione un proprio credito altrettanto certo, liquido, ed esigibile.
Nel presente giudizio, tale prova non risulta fornita, in quanto l’Amministrazione invoca un proprio credito asseritamente derivante da una sentenza di condanna penale dell’Ente scolastico ora in stato di fallimento, che reca anche una generica condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dall’Amministrazione, da liquidarsi in separata sede, e sostiene di aver disposto il fermo amministrativo di somme dovute dalle Amministrazioni statali all’Ente, in vista di una insinuazione al passivo fallimentare del proprio credito.
Nello stesso atto di appello si osserva che è in corso, davanti al giudice delegato del fallimento, il giudizio di accertamento dell’ammontare del credito insinuato.
Sicché allo stato non vi è prova che il credito dell’Amministrazione sia liquido ed esigibile, e che possa essere opposto in compensazione, essendo ancora in corso il giudizio di accertamento dell’ammontare del credito.
10. Vi è però un provvedimento di fermo amministrativo avente ad oggetto proprio la somma dovuta dall’Amministrazione all’Ente scolastico, e in relazione alla quale è stata chiesta l’esecuzione del giudicato.
Tale provvedimento di fermo risulta adottato dopo l’apertura della procedura fallimentare e non risulta impugnato.
Si deve tuttavia osservare che l’adozione di un provvedimento di fermo amministrativo in pendenza della procedura fallimentare è preclusa dall’art. 168 r.d. 16 marzo 1942 n. 267, che vieta l’inizio o la prosecuzione di azioni esecutive sul patrimonio del debitore, alle quali è equiparabile il fermo amministrativo (Cons. St., sez. VI, 7 dicembre 2001, n. 6179).
La giurisprudenza di legittimità ha infatti interpretato tale norma (art. 168) nel senso che il divieto di azione esecutiva include anche l’emissione del fermo amministrativo da parte della pubblica Amministrazione nei riguardi dei crediti che il fallito vanti nei confronti della stessa, e che l’eventuale compensazione con crediti pretesi dalla pubblica Amministrazione verso il fallito debba farsi applicando esclusivamente l’art. 56 l. fall. (Cass. 3 settembre 1996 n. 8053).
Ne consegue che il fermo è inopponibile alla curatela fallimentare, anche se non tempestivamente impugnato e che la invocata compensazione da parte dell’Amministrazione non può ostacolare il giudizio di ottemperanza, potendo essere fatta valere solo nella procedura fallimentare.
Ne deriva che a fronte di un ordine di esecuzione della sentenza del Tribunale civile, l’Amministrazione può opporre la compensazione con le forme prescritte nell’ambito della procedura fallimentare.
11. Per quanto esposto il ricorso va respinto.
Le spese devono essere compensate, ricorrendo per ciò le condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione sesta), definitivamente pronunciando sull’appello in epigrafe, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Giuseppe Barbagallo, Presidente
Rosanna De Nictolis, Consigliere, Estensore
Roberto Garofoli, Consigliere
Manfredo Atzeni, Consigliere
Claudio Contessa, Consigliere
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 04/02/2010
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