CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 18 gennaio 2010 n. 142
Pres. Maruotti Est. De Felice
Ministero della Difesa ( Avv. dello Stato) c/ Franzese ( n.c.) |
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Giurisdizione e competenza – Autorità centrale dello Stato – Bando di concorso – Controversia – TAR Lazio - Sussiste
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Le controversie in materia di bando di concorso proveniente da autorità centrale dello Stato, con effetti sull’intero territorio nazionale, rientrano nella competenza del Tar del Lazio con sede in Roma.
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N. 00142/2010 REG.DEC.
N. 09143/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
DECISIONE
Sul ricorso numero di registro generale 9143 del 2009, proposto dal
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
Il signor Francesco Franzese; non costituitosi nella presente fase del giudizio;
per la riforma della sentenza del T.A.R. PUGLIA - SEZ. STACCATA DI LECCE: SEZIONE prima, n. 02568/2009, resa tra le parti, concernente GRADUATORIA CONCORSO INTERNO PER PASSAGGIO DI AREA.
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Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2009 il Cons. Sergio De Felice e nessuno presente per le Parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Il ricorrente Francesco Franzese, con ricorso proposto dinanzi al Tar Puglia- Lecce, ha impugnato i seguenti atti: determinazione dirigenziale del 14.3.2008, bando di concorso selettivo del 18.10.2005 in G.U. 22.11.2005 con il quale è stato bandito il concorso selettivo per titoli per il passaggio alla posizione economica B2 nell’area funzionale B.
La su indicata amministrazione della Difesa, costituitasi nel giudizio di primo grado, ha proposto ricorso per regolamento di competenza, deducendo che la controversia appartiene alla competenza del TAR Lazio, sede di Roma, ai sensi dell’art. 3 comma 3 L.TAR, trattandosi di atti riferibili alla Autorità centrale di Roma e di provvedimenti a carattere generale destinati ad avere effetto su un numero indeterminato di destinatari senza limiti territoriali.
Il giudice di primo grado, con sentenza n.2568 del 2009, ha ritenuto il ricorso per regolamento di competenza non manifestamente infondato, trattandosi di provvedimento ascrivibile alla Autorità centrale- Ministero della Difesa, che ha indetto il corso-concorso riservato ai dipendenti civili del Ministero. Inoltre, il bando, contenendo una ripartizione di posti per settori e Regioni, acquisisce una efficacia ultraterritoriale.
Alla camera di consiglio del 15 dicembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso per regolamento di competenza deve ritenersi fondato, in quanto la controversia in materia di bando di concorso proveniente da autorità centrale dello Stato, con effetti sull’intero territorio nazionale, rientra nella competenza del TAR del Lazio con sede in Roma, ai sensi delle previsioni dell’art. 3 della legge 6 dicembre 1971 n.1034 (ex plurimis, Consiglio di Stato, VI, 16 giugno 1994, n.1001; IV, 14 settembre 2004, n.5925).
In effetti, gli atti della procedura in argomento non esauriscono la loro efficacia nella circoscrizione regionale del TAR adito, ma concernono direttamente vicende e risultati del concorso e incidono perciò su situazioni giuridiche che si estendono sull’intero territorio nazionale.
Rientrano nella competenza del TAR Lazio con sede in Roma le impugnazioni avverso gli atti aventi ad oggetto una procedura concorsuale che si svolge su base nazionale (Consiglio di Stato, IV, 14 settembre 2004, n. 5925).
La condanna alle spese della presente fase del giudizio segue il principio di soccombenza; le spese sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quarta) accoglie il proposto ricorso n. 9143 del 2009 per regolamento di competenza e dichiara la competenza del TAR del Lazio- sede di Roma a conoscere del ricorso principale, proposto al TAR per la Puglia, Sezione di Lecce.
Condanna il ricorrente nel giudizio principale al pagamento delle spese della presente fase del giudizio, liquidandole in euro complessivi millecinquecento.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Luigi Maruotti, Presidente FF
Pier Luigi Lodi, Consigliere
Goffredo Zaccardi, Consigliere
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
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DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2010
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