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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE VI - Sentenza 18 gennaio 2010 n. 135
Pres. Varrone Est. Buonvino
Ministero dell’ Interno ( Avv. dello Stato) c/ El Idrissi ( n.c.)


Giurisdizione e competenza – Cittadinanza italiana – Diniego – Controversia - Tar Lazio – Sussiste - Ragioni

In materia di stranieri, le controversie originate dal ricorso avverso il diniego di cittadinanza italiana rientra nella competenza del TAR del Lazio- Roma, poichè il provvedimento impugnato, oltre che provenire dal Ministero dell’Interno, e quindi da un organo centrale dello Stato, esplica i suoi effetti su tutto il territorio nazionale, poiché impedisce al richiedente l’acquisto dello status di cittadino italiano


N. 00135/2010 REG.DEC.
N. 08485/2009 REG.RIC .


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
(Sezione Sesta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 8485 del 2009, proposto da:

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato presso cui domicilia per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

contro



Mohamed El Idrissi, non costituitosi in giudizio;

per il regolamento di competenza di cui all’ordinanza del TAR della TOSCANA – FIRENZE, SEZIONE II n. 00144 del 16 ottobre 2009, resa tra le parti, concernente RIGETTO ISTANZA CONCESSIONE CITTADINANZA ITALIANA.

Visto il ricorso per regolamento di competenza con i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 il Cons. Paolo Buonvino;
Nessuno è presente per le parti.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO



Con ricorso n. 933 del 2009 proposto innanzi al TAR della Toscana il sig. Mohamed El Idrissi ha chiesto l’annullamento del decreto emesso in data 5.03.2009 a firma del Dirigente dell'Area IV Ruffini della Prefettura di Grosseto con il quale è stata dichiarata inammissibile l'istanza di concessione della cittadinanza italiana, notificata in data 18.03.2009.
Con ordinanza n. 144 del 16 ottobre 2009 il TAR, visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e l’istanza di regolamento di competenza da questo sollevata ha deciso come segue:
“ritenuto che con istanza notificata in data 13 luglio 2009 al domicilio eletto del ricorrente, l’Avvocatura dello Stato ha eccepito l’incompetenza dell’adito Tribunale e indicato nel Tribunale Amministrativo del Lazio l’organo giurisdizionale competente a decidere, riguardando il provvedimento impugnato, proveniente da organo centrale dello Stato, l’acquisto di uno status (cittadinanza italiana) avente efficacia che si estende a tutto il territorio nazionale; ritenuta la tempestività dell’istanza di competenza essendo essa stata notificata nei venti giorni dalla costituzione dell’Avvocatura dello Stato, avvenuta in data 25 giugno 2009; ritenuto che parte ricorrente non ha formalizzato alcuna adesione; considerato che l’istanza di regolamento di competenza non sia manifestamente infondata avuto riguardo alla giurisprudenza richiamata ed in ultimo alla decisione del Consiglio di Stato del 24.4.2009 n. 2561; ritenuto, pertanto, di dovere disporre che gli atti siano immediatamente trasmessi al Consiglio di Stato, competente a decidere sull’istanza di regolamento di competenza, al sensi dell’art. 31, comma 5, della legge 1034 del 1971; P.Q.M., ordina l’immediata trasmissione degli atti al Consiglio di Stato per la decisione dell’istanza di regolamento di competenza di cui in narrativa”.

L’istanza di regolamento di competenza, ritualmente e tempestivamente proposta e portata all’esame di questo Consiglio, è fondata.
A tal fine il Collegio si richiama a un proprio precedente in termini (24 aprile 2009, n. 2561), dal quale non vi è ragione di discostarsi, relativo esso pure all’impugnazione di un provvedimento di diniego di reiezione di istanza di concessione della cittadinanza italiana.
La Sezione ha ritenuto, al riguardo, che la giurisprudenza consolidata del Consiglio di Stato (cfr. anche Sezione VI, n. 1507 del 21 marzo 2006) è nel senso che la controversia originata dal ricorso avverso il diniego della cittadinanza italiana rientra nella competenza del TAR del Lazio - Roma, poiché il provvedimento impugnato, oltre che provenire dal Ministero dell’interno, e quindi da un organo centrale dello Stato, esplica i suoi effetti su tutto il territorio nazionale, poiché impedisce al richiedente l’acquisto dello status di cittadino italiano.
Pertanto, in accoglimento dell’istanza di regolamento di competenza qui in esame, va dichiarato competente il TAR del Lazio, sede di Roma, a decidere il ricorso di cui sopra, radicato innanzi al TAR della Toscana con il numero di r.g. 933/2009.
Le spese processuali relative alla presente fase di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.



Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie l’istanza di regolamento di competenza proposto dal Ministero dell’interno, di cui in epigrafe, e dichiara competente il TAR del Lazio, sede di Roma, a decidere la controversia radicata innanzi al TAR della Toscana con ricorso n. 933/2009.
Condanna il sig. Mohamed El Idrissi al pagamento delle spese relative alla presente fase di giudizio, che liquida in complessivi € 1000,00(mille/00) a favore del Ministero dell’Interno.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 novembre 2009 con l'intervento dei Magistrati:
Claudio Varrone, Presidente
Paolo Buonvino, Consigliere, Estensore
Aldo Fera, Consigliere
Maurizio Meschino, Consigliere
Roberto Chieppa, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 18/01/2010


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