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CONSIGLIO DI STATO - SEZIONE IV - Sentenza 22 dicembre 2009 n. 8642
Pres.Trotta Est. Lodi
Coling Spa ( Avv. Comandè) c/ Italsystem Srl ( Avv. Cancrini) ed altri


Processo amministrativo – Appello – Legittimazione – Parte formale in primo grado - Ragioni

Nel processo amministrativo, la legittimazione a proporre impugnazione in sede di appello spetta unicamente a chi abbia formalmente assunto la veste di parte nel giudizio conclusosi con la decisione impugnata, potendosi da parte di altri soggetti esperire soltanto il rimedio dell’opposizione di terzo, ai sensi dell’art. 404 c.p.c.


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)



ha pronunciato la presente

DECISIONE



Sul ricorso numero di registro generale 5303 del 2009, proposto da:

Paolo Felizzola, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Antonelli, con domicilio eletto presso Maria Antonelli in Roma, piazza Gondar N.22;

contro



Avvocatura Generale dello Stato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, rappresentati e difesi dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

nei confronti di
Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso dall'Avvocatura, domiciliata per legge in Roma, via dei Portoghesi 12;

per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA: SEZIONE I n. 05066/2009, resa tra le parti, concernente RICONOSCIMENTO INDENNITÀ DI AMMINISTRAZIONE.

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Avvocatura Generale dello Stato;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 novembre 2009 il dott. Sergio De Felice e uditi per le parti gli avvocati Maria Antonelli e l'Avvocato dello Stato Fabrizio Fedeli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO



Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio- sezione prima, Felizzola Paolo, ispettore capo della Polizia di Stato, distaccato sin dal 2003 presso l’Avvocatura Generale dello Stato, agiva per il suo diritto a ottenere la indennità c.d. giudiziaria di cui all’art. 3 L.27 del 1981 .
Il Tribunale adito respingeva il ricorso, osservando che: a) il ricorrente non è in posizione di comando o distacco presso l’Avvocatura generale dello Stato; b) in relazione al proprio status di appartenente ai ruoli della Polizia di Stato egli percepisce la speciale indennità di cui all’art. 43 L.121 del 1981; c) che egli è assegnato funzionalmente all’Ufficio del contenzioso e Affari Legali della Direzione Centrale delle Risorse Umane del Dipartimento Pubblica Sicurezza ed è destinato a fare da raccordo tra la sua amministrazione e l’Avvocatura Generale.
Con l’atto di appello viene in sostanza riproposta la domanda già proposta e respinta in primo grado rappresentando che il Felizzola proviene sì dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, ma nella sua quotidiana attività svolta presso l’Avvocatura Generale dello Stato sin dal 2003 si occupa del contenzioso di ogni Dipartimento del Ministero dell’Interno, svolgendo funzioni del tutto identiche a quelle del personale amministrativo dell’Avvocatura Generale, tanto che il suo nome è inserito nell’elenco disponibile via email del personale amministrativo della Avvocatura Generale dello Stato: egli svolge il suo quotidiano orario di lavoro presso gli Uffici della Avvocatura Generale e ciò si evince sia dalla documentazione dell’Amministrazione dell’Interno che da quella della Avvocatura Generale.
Dalla attestazione del 25 febbraio 2008 a firma del Direttore Ufficio Contenzioso e Affari legali del Ministero dell’Interno si evince che, pur essendo in servizio presso l’Ufficio Contenzioso e Affari legali del Ministero, il medesimo dipendente svolge una quotidiana e intensa collaborazione con l’Avvocatura Generale, prima limitata alle cause di un solo Dipartimento e poi estesa a quelle di tutto il Ministero, fornendo i documenti necessari per la difesa, soprattutto per i ricorsi con sospensiva, ricorsi in appello al Consiglio di Stato, decreti ingiuntivi artt. 700, sottoponendo personalmente ogni giorno al Vice Avvocato Generale responsabile per i contenziosi del Ministero dell’Interno, dopo una attenta selezione, la tipologia degli atti sopra descritti per una tempestiva assegnazione degli stessi.
Dalla dichiarazione del medesimo Dirigente del 13 dicembre 2007 si evince che il lavoro e la collaborazione sopra descritti sono consistenti in un quotidiano orario di lavoro presso l’Avvocatura Generale.
La lettera prot.n.152771 del 14 maggio 2009 a firma del Segretario Generale dell’Avvocatura Generale dello Stato, a proposito della indennità di amministrazione a personale militare in posizione di distacco, con riferimento all’Ispettore capo Felizzola Paolo, comunica al Ministero dell’Interno la trasmissione all’UCB presso il Ministero dell’Interno dell’ordine di pagare la suddetta indennità, rimettendo i prospetti contabili.
Da tali note richiamate, secondo la prospettazione di parte appellante, si desume chiaramente la sua spettanza rispetto alla indennità giudiziaria.
Le Amministrazione statali si sono costituite chiedendo rigettarsi l’appello perché infondato, osservando che difetta il requisito formale dell’assegnazione (con comando o distacco) all’ufficio di destinazione.
Alla udienza pubblica del 24 novembre 2009 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO



L’appello è fondato.
L’indennità giudiziaria, introdotta con la l.n.271 del 1981, estesa ai dipendenti degli uffici giudiziari con la l.n.221 del 1988 e al personale amministrativo delle magistrature speciali con la l. n.51 del 1989, da ultimo confluita nella c.d. indennità di amministrazione (artt. 34 e 43 CCNL comparto Ministeri 1994/1997) spetta al personale che esplica, anche in posizione di comando o distacco, attività lavorativa presso le cancellerie e segreterie giudiziarie, indipendentemente dalla appartenenza ai ruoli dell’Amministrazione giudiziaria.
Questa Sezione ha già affermato il principio secondo cui l’indennità giudiziaria di cui alla L. 22 giugno 1988 n.221 spetta anche al personale civile e militare di qualsiasi amministrazione che presti servizio presso il Consiglio di Stato, i Tribunali Amministrativi Regionali, la Corte dei Conti in posizione di fuori ruolo, comando, distacco e assegnazione, nonché al personale delle amministrazioni dello Stato comandato a prestare servizio presso le relative segreterie giudiziarie (in tal senso, Consiglio Stato, IV, 31 dicembre 2007, n.6884).
La Sezione ha anche affermato che l’indennità giudiziaria, prevista dalla L. 22 giugno 1988 n.221 per il personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, spetta al personale che esplica attività presso tali uffici indipendentemente dalla sua appartenenza ai ruoli dell’amministrazione giudiziaria.
Pertanto spetta, per esempio, anche al personale distaccato o comandato appartenente ai ruoli di enti locali (ciò che non rileva nella specie, nella quale il dipendente appartiene al Ministero dell’Interno).
Al proposito, questo Consesso (pur con riguardo a personale di ruolo degli enti locali) ha anche osservato che non assume rilievo il fatto che i dipendenti degli enti locali non possano, ai sensi dell’art. 34 dPR 1077 del 1970, essere comandati a prestare servizio presso le amministrazioni statali (Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2005, n.420), poiché ciò che rileva non è tanto il titolo di applicazione (comando, distacco o simili), che può anche difettare, quanto l’espletamento, in base a provvedimento di assegnazione, della suddetta attività di collaborazione.
Resta fermo (ma ciò non attiene alla spettanza del diritto al beneficio) che in forza del divieto di cumulo fra indennità, compensi ed emolumenti stabilito dall’art. 3 comma 63 della L.24 dicembre 1993, n.537, dal 1 gennaio 1994 l’indennità giudiziaria non è cumulabile con altri analoghi trattamenti accessori, salva la facoltà per il dipendente di optare per la indennità economicamente più vantaggiosa (in tal senso, Consiglio di Stato, IV, 14 febbraio 2005, n.420).
Per le considerazioni sopra svolte, l’appello va accolto e, in riforma della impugnata sentenza, va accolto il ricorso originario, dichiarando il diritto dell’appellante alla percezione della richiesta indennità, con condanna delle appellate amministrazioni statali al pagamento, per quanto di rispettiva competenza.
Sussistono giusti motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese di giudizio del doppio grado.

P.Q.M.



Accoglie l’appello e, in riforma della impugnata sentenza, accoglie il ricorso originario, dichiara il diritto dell’appellante alla percezione della richiesta indennità e condanna le appellate amministrazioni statali al pagamento della medesima.
Spese compensate per il doppio grado.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 novembre 2009 con l'intervento dei Signori:
Armando Pozzi, Presidente FF
Anna Leoni, Consigliere
Sergio De Felice, Consigliere, Estensore
Raffaele Greco, Consigliere
Diego Sabatino, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 22/12/2009



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