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| n. 6 -2010 - © copyright |
CORTE DEI CONTI - SEZIONE
GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - Ordinanza 4 giugno 2010 n. 296
Pres. Nottola , Est. Basta
G.T. (Avv. A. Clarizia ) c/ Procura
Corte dei Conti |
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1. Giudizio contabile – Attività istruttoria della
Procura – Elementi concreti e specifici – Necessità
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2. Giudizio contabile – Attività istruttoria della
Procura – Denuncia di danno erariale concreta e specifica – Infondatezza –
Ulteriori fatti connessi ai primi denunciati – Conseguenze – Nullità degli
atti istruttori – Esclusione
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3. Giudizio contabile – Istanza di nullità – Accesso al
fascicolo della procura – Omissione – Conseguenze – Inammissibilità
dell’istanza – Esclusione.
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1. Sono illegittime le iniziative istruttorie delle
Procure contabili non suffragate da elementi concreti e specifici, e ciò
allo scopo di evitare che l’attività delle dette Procure travalichi in
preventivo e generalizzato controllo sulle attività della P.A. ( nel caso
di specie, controllo su interi settori di attività connessi al c.d. gioco
legale ) . Concretezza e specificità devono essere intese nei limiti
necessari a ritenere plausibile, con giudizio ex ante, l’avvio di
un’attività istruttoria da parte dell’Organo requirente (nella specie, la
denunzia acquisita agli atti della Procura contiene plurimi richiami a
persone, fatti e circostanze potenzialmente configuranti concrete e
specifiche ipotesi di danno erariale e non si atteggia a generica
lamentela).
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2. Non incorre nella sanzione della dichiarazione di
nullità degli atti istruttori quel procedimento contabile avviato su una
denunzia di danno erariale, contenente elementi specifici e concreti, che
però al vaglio successivo dell’Organo Requirente risulti non fondata, ma
che abbia costituito per il Requirente medesimo occasione di conoscenza
diretta di altri fatti, anche riferibili a persone diverse dagli originari
indagati, a loro volta produttivi di danno erariale e sui quali dare
origine ad un’azione risarcitoria che ha natura doverosa e non disponibile
( nella specie, la notizia di danno concreta e specifica ha costituito per
il Requirente conoscenza diretta di altri fatti ai primi, quelli
denunciati, funzionalmente e causalmente connessi ).
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3. L’omissione dell’esercizio del diritto di accesso ai
documenti del fascicolo della Procura contabile non può configurarsi come
motivo di inammissibilità della eventuale istanza di nullità, potendo
semmai costituire rilevante indizio ai fini della prova dell’erroneità
della tesi che sorregge tale istanza.
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