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n. 6 -2010 - © copyright

CORTE DEI CONTI - SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO - Ordinanza 4 giugno 2010 n. 296
Pres. Nottola , Est. Basta
G.T. (Avv. A. Clarizia ) c/ Procura Corte dei Conti


1. Giudizio contabile – Attività istruttoria della Procura – Elementi concreti e specifici – Necessità

 

2. Giudizio contabile – Attività istruttoria della Procura – Denuncia di danno erariale concreta e specifica – Infondatezza – Ulteriori fatti connessi ai primi denunciati – Conseguenze – Nullità degli atti istruttori – Esclusione

 

3. Giudizio contabile – Istanza di nullità – Accesso al fascicolo della procura – Omissione – Conseguenze – Inammissibilità dell’istanza – Esclusione.

 

 

1. Sono illegittime le iniziative istruttorie delle Procure contabili non suffragate da elementi concreti e specifici, e ciò allo scopo di evitare che l’attività delle dette Procure travalichi in preventivo e generalizzato controllo sulle attività della P.A. ( nel caso di specie, controllo su interi settori di attività connessi al c.d. gioco legale ) . Concretezza e specificità devono essere intese nei limiti necessari a ritenere plausibile, con giudizio ex ante, l’avvio di un’attività istruttoria da parte dell’Organo requirente (nella specie, la denunzia acquisita agli atti della Procura contiene plurimi richiami a persone, fatti e circostanze potenzialmente configuranti concrete e specifiche ipotesi di danno erariale e non si atteggia a generica lamentela).

 

2. Non incorre nella sanzione della dichiarazione di nullità degli atti istruttori quel procedimento contabile avviato su una denunzia di danno erariale, contenente elementi specifici e concreti, che però al vaglio successivo dell’Organo Requirente risulti non fondata, ma che abbia costituito per il Requirente medesimo occasione di conoscenza diretta di altri fatti, anche riferibili a persone diverse dagli originari indagati, a loro volta produttivi di danno erariale e sui quali dare origine ad un’azione risarcitoria che ha natura doverosa e non disponibile ( nella specie, la notizia di danno concreta e specifica ha costituito per il Requirente conoscenza diretta di altri fatti ai primi, quelli denunciati, funzionalmente e causalmente connessi ).

 

3. L’omissione dell’esercizio del diritto di accesso ai documenti del fascicolo della Procura contabile non può configurarsi come motivo di inammissibilità della eventuale istanza di nullità, potendo semmai costituire rilevante indizio ai fini della prova dell’erroneità della tesi che sorregge tale istanza.

 

 


 

 

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