REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE
Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
-
Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Giuseppe
TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66,
recante «Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e
difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,
viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme
per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse
regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle
opere e delle infrastrutture di competenza statale», promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 5-11
gennaio 2010, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2010 ed iscritto al
n. 4 del registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione
della Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 21
settembre 2010 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato dello Stato Pierluigi Di Palma per il Presidente del
Consiglio dei ministri e l’avvocato Nicoletta Gervasi per la Regione
Toscana.
Ritenuto in fatto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri, con
ricorso del 4 gennaio 2010, depositato in cancelleria il 12 gennaio 2010,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 9 e 10
della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante
«Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli
enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei
compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale,
protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli
inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo,
energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti
conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112),
alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del
suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo
del territorio), in materia di porti di interesse regionale, navigazione
interna, controlli sulla sicurezza sismica delle opere e delle
infrastrutture di competenza statale», per violazione dell’art. 117, terzo
comma, della Costituzione, che riserva alla potestà legislativa
concorrente di Stato e Regioni la materia «porti e aeroporti
civili».
Le norme impugnate secondo lo Stato sarebbero censurabili per
i seguenti motivi:
a) l’art. 1, nel sostituire l’art. 25 della
legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88, ai commi 1 e 2, in particolare,
riserva alla Regione le funzioni per la «valutazione dell’idoneità tecnica
dei progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse
regionale ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande
infrastrutturazione portuale» (art. 25, comma 1, lett. b). A tale
fine sono considerate opere di grande infrastrutturazione le costruzioni
di canali marittimi, di dighe foranee di difesa, di darsene, di bacini e
di banchine attrezzate, nonché l’escavazione e l’approfondimento dei
fondali;
b) l’art. 9, nel sostituire l’art. 47-ter della
legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1, al comma 3, prevede espressamente
che la struttura regionale competente debba esprimere parere obbligatorio
e vincolante sull’idoneità tecnica delle previsioni contenute nel piano
regolatore portuale, entro sessanta giorni dalla trasmissione del piano;
c) l’art. 10, nell’introdurre l’art. 47-quater all’interno della stessa legge regionale n. 1 del 2005, dispone che tutti
i progetti delle opere dei porti di interesse regionale siano conformi al
piano regolatore portuale e siano approvati dal comune di interesse,
previa valutazione positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla
struttura regionale competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lett. b), come modificato ai sensi del citato articolo 1 della legge
regionale in esame.
Dette norme, così come esplicitato al punto 11 del
«Considerato» del preambolo della legge regionale, che della legge stessa
costituisce parte integrante, disciplinano la funzione concernente la
valutazione dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere dei
porti regionali, individuando una struttura regionale che opera detta
valutazione, attività svolta in precedenza dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici.
Le predette norme regionali, attribuendo la prevista
attività valutativa esclusivamente agli uffici regionali, si pongono in
contrasto con il complesso di disposizioni statali che affermano
l’obbligatorietà del parere – peraltro non vincolante – del Consiglio
superiore dei lavori pubblici in materia di «Piani regolatori portuali» e
realizzazione delle relative opere.
Infatti, il Consiglio superiore
dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 127 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
e dell’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 2006,
n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei lavori
pubblici), esercita funzioni consultive ed esprime pareri, tra l’altro, di
carattere obbligatorio sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti
dalla legge, sui progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza
statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di
importo superiore ai 25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi
dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della
legislazione in materia portuale). Si segnala inoltre che l’art. 8, comma
1, n. 6), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo
economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile), tra le modifiche alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi), volte alla certezza dei tempi in caso di
attività consultiva e valutazioni tecniche, ha introdotto una specifica
disposizione a salvaguardia della previsione di cui all’articolo 127 del
predetto codice dei contratti pubblici.
Rispetto all’obbligatorietà
del parere previsto dalla normativa statale di riferimento in materia di
«Piani regolatori portuali» e realizzazione delle relative opere in capo
al Consiglio superiore dei lavori pubblici, la legge regionale nulla
dispone, attribuendo l’attività valutativa esclusivamente agli uffici
regionali competenti.
Alla luce del complesso delle disposizioni
statali riferite alla materia in oggetto non potrebbe che desumersi che le
stesse, nel prevedere il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, concretizzino un principio fondamentale nella materia di
potestà concorrente «porti e aeroporti civili», a garanzia dell’uniformità
sul territorio nazionale dei criteri per lo sviluppo coerente ed organico
della pianificazione delle aree portuali e che tale principio non possa
essere disatteso dal legislatore regionale.
Pertanto, le norme
regionali sopra richiamate risulterebbero adottate in violazione
dell’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, considerato il mancato
rispetto del principio fondamentale in materia di «porti e aeroporti
civili», riferito all’obbligatorietà dell’acquisizione del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici per la realizzazione di opere
all’interno di un porto.
2.– Con memoria del 29 gennaio 2010 la regione
Toscana ha chiesto che il ricorso sia respinto, rilevando che l’articolo
105 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti
locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), come
modificato dall’art. 9 della legge 16 marzo 2001, n. 88 (Nuove
disposizioni in materia di investimenti nelle imprese marittime),
successivo alla normativa di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84
(Riordino della legislazione in materia portuale), stabilisce la
permanenza in capo allo Stato delle sole funzioni amministrative nei porti
finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti
di rilevanza economica nazionale ed internazionale nonché nelle aree di
preminente interesse nazionale individuate con l’aggiornamento del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 1995
(Identificazione delle aree demaniali marittime escluse della delega alle
regioni ai sensi dell’art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ai sensi
di quanto previsto dall’art. 4 della legge n.84 del 1994.
Tale assetto
di competenze è stato considerato conforme a Costituzione dalla Corte
costituzionale che, nelle sentenze n. 89 del 2006 e n. 344 del 2007, ha
chiarito che i porti non classificati come finalizzati alla difesa
militare e alla sicurezza dello Stato, né come porti di rilevanza
economica internazionale e nazionale, sono di interesse economico
regionale, e nel loro ambito le competenze sono regionali; questo per il
rispetto del riparto di attribuzioni risultante dall’art. 117 della
Costituzione nelle materie del governo del territorio, porti ed aeroporti
civili, grandi reti di trasporto e navigazione, turismo, industria
alberghiera e lavori pubblici.
In sostanza, il Consiglio superiore dei
lavori pubblici esprime il suo parere tecnico sulle opere e sui piani
regolatori relativi ai porti di competenza statale e non anche a quelli di
rilievo regionale. Infatti l’art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998 non ha
posto alcuna eccezione in ordine alle funzioni consultive mantenute in
capo ad un organo consultivo statale, ma ha chiaramente stabilito che
tutte le funzioni sono trasferite alle Regioni e, in particolare, quelle
relative alla programmazione, pianificazione, progettazione ed esecuzione
degli interventi di costruzione, bonifica e manutenzione dei porti di
rilievo regionale ed interregionale e delle opere edilizie a servizio
dell’attività portuale.
L’art. 127 del d.lgs. n. 163 del 2006
chiarisce, poi, in modo inequivocabile che il Consiglio superiore dei
lavori pubblici è il massimo organo tecnico consultivo dello Stato. Non si
rinviene dunque, nell’ordinamento vigente, il principio alla luce del
quale detto organo debba esprimere un parere obbligatorio su tutti i piani
regolatori dei porti di rilievo regionale. Tale norma inoltre prevede che
il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio sui
progetti definitivi dei lavori pubblici di competenza statale o comunque
finanziati per almeno la metà dallo Stato. Dunque, il ruolo consultivo
obbligatorio del Consiglio è chiaramente ricondotto alle opere di
competenza dello Stato, mentre, come rilevato, per i porti regionali ormai
le competenze fanno capo alle Regioni. L’art. 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 27 aprile 2006, n. 204, (Regolamento di riordino del
Consiglio superiore dei lavori pubblici) parimenti fa riferimento al ruolo
consultivo del Consiglio superiore dei lavori pubblici per i compiti
attribuiti allo Stato e, anzi, aggiunge che ciò avviene «nel rispetto
delle prerogative delle Regioni». Ancora, l’art. 5 della legge n. 84 del
1994 deve essere letto alla luce del trasferimento di competenze operato
dal richiamato art. 105 del d.lgs. n. 112 del 1998. Infine, l’art. 8,
comma 6-bis, della legge n. 69 del 2009 dispone che resta fermo
quanto previsto dall’art. 127 del d.lgs. n. 163 del 2006 e successive
modificazioni, con la conseguenza che, per le Amministrazioni diverse
dallo Stato, il Consiglio superiore rilascia i propri pareri su richiesta
delle Amministrazioni stesse. Le norme regionali non violerebbero dunque
alcun principio posto dalla normativa statale.
3.– Nell’imminenza della
discussione la Regione Toscana ha depositato memoria con la quale ha
ribadito le argomentazioni contenute nell’atto di costituzione.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
dubita della legittimità costituzionale degli articoli 1, 9 e 10 della
legge della Regione Toscana 9 novembre 2009, n. 66, recante «Modifiche
alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti
locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti
in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della
natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione
dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse
geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione
dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11
dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo) e alla legge
regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in
materia di porti di interesse regionale, navigazione interna, controlli
sulla sicurezza sismica delle opere e delle infrastrutture di competenza
statale», per violazione dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione,
che riserva alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni la
materia «porti e aeroporti civili», in quanto, attribuendo la valutazione
dell’idoneità tecnica dei progetti relativi alle opere realizzate nei
porti regionali esclusivamente agli uffici regionali, le norme impugnate
si porrebbero in contrasto con il complesso di disposizioni statali che
affermano l’obbligatorietà del parere – peraltro non vincolante – del
Consiglio superiore dei lavori pubblici in materia di «Piani regolatori
portuali».
A queste conclusioni si oppone la Regione, la quale sostiene
che, dopo l’entrata in vigore dell’articolo 105 del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I
della legge 15 marzo 1997, n. 59), come modificato dall’articolo 9 della
legge 16 marzo 2001, n. 88, (Nuove disposizioni in materia di investimenti
nelle imprese marittime), successivo alla normativa di cui alla legge 28
gennaio 1994, n. 84, (Riordino della legislazione in materia portuale),
sono rimaste allo Stato solo le funzioni amministrative nei porti
finalizzati alla difesa militare ed alla sicurezza dello Stato, nei porti
di rilevanza economica nazionale ed internazionale nonché nelle aree di
preminente interesse nazionale individuate con l’aggiornamento del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 1995
(Identificazione delle aree demaniali marittime escluse della delega alle
regioni ai sensi dell’art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616), ai sensi
di quanto previsto dall’art. 4 della citata legge n. 84 del
1994.
2.– Il ricorso è fondato.
2.1.– È necessario partire
dall’esame della legge n. 84 del 1994, il cui art. 4 opera la distinzione
tra porti di interesse internazionale, statale e regionale, mentre il
successivo art. 5 stabilisce che il piano regolatore portuale è inviato
per il parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici.
Sulla base
delle citate disposizioni lo Stato ritiene che la normativa impugnata,
escludendo il parere obbligatorio del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, violi l’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
Infatti:
l’art. 1, comma 1, lettera b), della Regione Toscana n. 66 del
2009, attribuisce alla Regione la valutazione dell’idoneità tecnica dei
progetti relativi alle opere realizzate nei porti di interesse regionale,
ivi compresi i progetti relativi alle opere di grande infrastrutturazione
portuale; l’art. 9, comma 3, dispone che la struttura regionale competente
esprime parere obbligatorio e vincolante sull’idoneità tecnica delle
previsioni contenute nel piano regolatore portuale, entro sessanta giorni
dalla trasmissione del piano; mentre l’art. 10, comma 1, stabilisce che
tutti i progetti delle opere dei porti di interesse regionale sono
conformi al piano regolatore portuale e sono approvati dal comune, previa
valutazione positiva dell’idoneità tecnica effettuata dalla struttura
regionale competente ai sensi dell’articolo 25, comma 1, lettera b), della citata legge regionale 1° dicembre 1998, n.
88.
Successivamente alla legge n. 84 del 1994, è intervenuto il d.lgs.
n. 112 del 1998, il quale, all’art. 104, stabilisce che «1. Sono mantenute
allo Stato le funzioni relative: (omissis) s) alla
classificazione dei porti; alla pianificazione, programmazione e
progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la
gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di
navigazione, delle opere edilizie a servizio dell’attività portuale, dei
bacini di carenaggio, di fari e fanali, nei porti di rilievo nazionale e
internazionale»; mentre il successivo art. 105 dispone che «1. Sono
conferite alle regioni e agli enti locali tutte le funzioni non
espressamente indicate negli articoli del presente capo e non attribuite
alle autorità portuali dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive
modificazioni e integrazioni. 2. Tra le funzioni di cui al comma 1 sono,
in particolare, conferite alle regioni le funzioni relative:
(omissis) e) alla programmazione, pianificazione,
progettazione ed esecuzione degli interventi di costruzione, bonifica e
manutenzione dei porti di rilievo regionale e interregionale delle opere
edilizie a servizio dell’attività portuale».
Da tali norme emerge che
residuano allo Stato solo le funzioni concernenti porti internazionali e
nazionali, mentre risultano attribuite alla Regione tutte le funzioni
concernenti i porti regionali, con esclusione della subordinazione
dell’esercizio di tali attività al parere del Consiglio superiore.
A
ciò si deve aggiungere che ai sensi dell’art. 127 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
«Il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime parere obbligatorio
sui progetti definitivi di lavori pubblici di competenza statale, o
comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo
superiore ai 25 milioni di euro, nonché parere sui progetti delle altre
stazioni appaltanti che siano pubbliche amministrazioni, sempre superiori
a tale importo, ove esse ne facciano richiesta. Per i lavori pubblici di
importo inferiore a 25 milioni di euro, le competenze del Consiglio
superiore sono esercitate dai comitati tecnici amministrativi presso i
servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT). Qualora il lavoro
pubblico di importo inferiore a 25 milioni di euro, presenti elementi di
particolare rilevanza e complessità, il direttore del settore
infrastrutture sottopone il progetto, con motivata relazione illustrativa,
al parere del Consiglio superiore».
Inoltre, l’art. 1 del d.P.R. 27
aprile 2006, n. 204 (Regolamento di riordino del Consiglio superiore dei
lavori pubblici) dispone che «Il Consiglio superiore, nell’ambito dei
compiti attribuiti allo Stato e nel rispetto delle prerogative delle
regioni e delle province autonome, delle province e dei comuni, esercita
funzioni consultive ed esprime pareri: a) di carattere obbligatorio
sui progetti definitivi, ovvero, nei casi previsti dalla legge, sui
progetti preliminari, di lavori pubblici di competenza statale, o comunque
finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo superiore ai
25 milioni di euro, sui piani portuali, ai sensi dell’articolo 5 della
legge 28 gennaio 1994, n. 84, e inoltre sui progetti di competenza statale
o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato relativi
all’informatica ed alle infrastrutture tecnologiche a servizio del
trasporto combinato terrestre e marittimo, dei sistemi portuali, degli
interporti e della logistica, onde garantire l’interoperabilità delle
tecnologie e delle piattaforme software e agevolare l’accesso alle
infrastrutture di trasporto».
Infine, l’art. 8, comma 6-bis,
della legge n. 69 del 2009 dispone che resta fermo quanto previsto
dall’art. 127 d.lgs. n. 163 del 2006 e successive modificazioni.
Dalla
successione temporale delle disposizioni richiamate emerge chiaramente
che, sulla base degli artt. 4 e 5 della legge n. 84 del 1994, il piano
regolatore portuale, adottato nei modi di legge, era inviato per il parere
obbligatorio al Consiglio superiore dei lavori pubblici, che si esprimeva
entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell’atto, intendendosi tale
parere reso in senso favorevole dopo l’inutile decorso del predetto
termine. A seguito del mutamento del quadro normativo per effetto delle
ricordate disposizioni di cui agli artt. 104 e 105 del d.lgs. n. 112 del
1998 e 127 del d.lgs. n. 163 del 2006, la richiesta obbligatoria del
parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici è esclusa solo con
riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di competenza regionale
che non siano finanziati per almeno il cinquanta per cento dallo Stato, o
che siano di importo non superiore a venticinque milioni di
euro.
Viceversa il mantenimento del parere obbligatorio del Consiglio
superiore dei lavori pubblici per le altre ipotesi costituisce principio
fondamentale della materia «porti e aeroporti civili», e pertanto le norme
impugnate - le quali invece escludono in ogni caso la richiesta di questo
parere - sono costituzionalmente illegittime per contrasto con tale
principio fondamentale e, quindi, con l’art. 117, terzo comma, Cost.
Ne
consegue che deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli
artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione Toscana n. 66 del 2009, nella
parte in cui escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio
superiore dei lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere
portuali di competenza regionale, che siano finanziati per almeno il
cinquanta per cento dallo Stato e che siano di importo superiore a
venticinque milioni di euro.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale
degli artt. 1, 9 e 10 della legge della Regione Toscana 9 novembre 2009,
n. 66, recante «Modifiche alla legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88
(Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni
amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione
territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela
dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e
difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche,
viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112), alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme
per la difesa del suolo) e alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio), in materia di porti di interesse
regionale, navigazione interna, controlli sulla sicurezza sismica delle
opere e delle infrastrutture di competenza statale», nella parte in cui
escludono la richiesta obbligatoria del parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici con riguardo ai progetti definitivi di opere portuali di
competenza regionale che siano finanziati per almeno il cinquanta per
cento dallo Stato e che siano di importo superiore a venticinque milioni
di euro.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 novembre
2010.
Depositata in Cancelleria l'11 novembre
2010.