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| n. 11-2010 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza
11 novembre 2010 n. 313
Pres. AMIRANTE – FINOCCHIARO |
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Energia - Norme della Regione Toscana - Prevista
autorizzazione regionale per 'linee ed impianti di trasmissione,
trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale
superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA) regionale' - Artt. 1, c. 1°, 10, c. 2°, e 11,
c. 4°, della legge della Regione Toscana 23/11/2009, n. 71, che inserisce
gli artt. 3, 16, c. 3°, e 17, c. 1° quater, della legge della Regione
Toscana 24/02/2005, n. 39. Impianti di produzione di energia elettrica da
fonti rinnovabili - Applicazione della disciplina della denuncia di inizio
attività (DIA) agli impianti la cui capacità di generazione sia inferiore
alle soglie di 100 kw per l'eolica e di 200 kw per la solare fotovoltaica
- Contrasto con la legislazione statale, costituente principio
fondamentale, che fissa le soglie rispettivamente di 60kw e di 20 kw;
Installazione di pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o
inferiore a 1 megawatt, installazione di impianti eolici di potenza
nominale uguale o inferiore a 1 megawatt, installazione di impianti a
fonte idraulica di potenza nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt -
Esonero dal 'titolo abilitativo' (DIA) quando 'la Regione e gli enti
locali siano soggetti responsabili' degli interventi, realizzati tenendo
conto delle condizioni fissate dal PIER - illegittimità costituzionale -
illegittimità costituzionale parziale - non fondatezza
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La Corte dichiara: l’illegittimità costituzionale
dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009
n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 –
Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui, sostituendo il
comma 3 dell’art. 16, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005,
n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ha inserito i numeri 1 e 2
della lettera f); l’illegittimità costituzionale dell’art. 11, comma 4,
della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009; non fondata la questione
di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 10, comma
2, per il resto, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009,
promossa, in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Francesco AMIRANTE
Presidente
- Ugo DE SIERVO Giudice
- Paolo MADDALENA "
- Alfio
FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi
MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Giuseppe
TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
-
Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
ha pronunciato la
seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
artt. 1, comma 1, 10, comma 2 e 11, comma 4, della legge della Regione
Toscana 23 novembre 2009, n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24
febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia), che inserisce
gli artt. 3, 16, comma 3, 17, comma 1-quater, della legge della
Regione Toscana 24 febbraio 2005, n. 39, promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 26-29 gennaio 2010,
depositato in cancelleria il 28 gennaio 2010 ed iscritto al n. 11 del
registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della
Regione Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010
il Giudice relatore Alfio Finocchiaro;
uditi l’avvocato dello
Stato Massimo Santoro per il Presidente del Consiglio dei ministri e
l’avvocato Lucia Bora per la Regione Toscana.
Ritenuto in fatto
1.– Con ricorso notificato alla Regione Toscana
il 26 gennaio 2010 e depositato presso la cancelleria della Corte
costituzionale il 28 gennaio 2010 (reg. ric. n. 11 del 2010), il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha chiesto la declaratoria di
illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, 10, comma 2 e 11,
comma 4, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71
(Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in
materia di energia), per violazione, da parte di tutte e tre le norme,
dell’art. 117, terzo comma, Cost., e, da parte dell’ultima, anche degli
artt. 3 e 117, secondo comma, lettera e), Cost.
1.1.– L’art. 1
della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, che sostituisce l’art. 3
comma 1, lettera d), della legge 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia), nel prevedere l’autorizzazione
regionale per «linee ed impianti di trasmissione, trasformazione,
distribuzione di energia elettrica di tensione nominale superiore a 100
mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione di impatto
ambientale (VIA) regionale», interferirebbe – secondo il ricorrente –
sulla rete nazionale ad alta tensione, in contrasto con i principi
fondamentali fissati in materia dalla legge dello Stato, così violando
l’art. 117, terzo comma, Cost.
Il ricorrente rileva che l’art.
1-sexies del decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni
urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e
per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 27 ottobre 2003, n. 290, al comma
1, ha confermato l’autorizzazione unica ministeriale – già prevista
dall’art. 1, comma 1, del decreto legge 7 febbraio 2002, n. 7 (Misure
urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale),
convertito, con modificazioni, nella legge 9 aprile 2002, n. 55 – per la
costruzione e l’esercizio degli elettrodotti «facenti parte delle rete
nazionale di trasporto dell’energia elettrica», definita dall’art. 2,
comma 20, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della
direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno
dell’energia elettrica), come «il complesso delle stazioni di
trasformazione e delle linee elettriche di trasmissione ad alta tensione
sul territorio nazionale gestite unitariamente». La legittimità
costituzionale dell’art. 1-sexies è stata riconosciuta dalla Corte
con la sentenza n. 383 del 2005. Con la sentenza n. 282 del 2009 (come già
con la sentenza n. 364 del 2006) è stato, poi, confermato che nell’art. 12
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della
direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica
prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità) si trovano enunciati i principi fondamentali della
materia.
Osserva, poi, il ricorrente, che riguardo alla costruzione e
all’esercizio degli elettrodotti, la giurisprudenza costituzionale ha
riconosciuto «l’attribuzione di rilevanti responsabilità ad organi statali
e quindi la parallela disciplina legislativa da parte dello Stato di
settori che di norma dovrebbero essere di competenza regionale ai sensi
del terzo comma dell’art. 117 Cost.» (sentenza n. 383 del 2005), e, a
proposito dell’autorizzazione unica ministeriale, ha affermato che «la
stessa finalità per la quale tale disciplina è stata posta verrebbe
frustrata da un assetto delle competenze amministrative diverso da quello
da essa stabilito, anche in considerazione delle necessaria celerità con
cui – al fine di evitare il pericolo della interruzione della fornitura di
energia su tutto il territorio nazionale – le funzioni amministrative
concernenti la costruzione o il ripotenziamento di impianti di energia
elettrica di particolare rilievo devono essere svolte» (sentenza n. 6 del
2004).
La legittimità costituzionale della norma impugnata, aggiunge il
ricorrente, non può essere dedotta dalla limitazione dell’intervento
regionale alle linee ed impianti «assoggettati a procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge regionale 3
novembre 1998, n. 79»: gli interessi energetici sono diversi da quelli
ambientali, non potendo incidere i secondi sulle competenze per la tutela
dei primi.
La irrazionalità di tale accostamento sarebbe evidente
anche da un diverso punto di vista: gli interessi energetici nazionali
vanno presi in considerazione già nella fase di progettazione delle linee
e degli impianti. Solo successivamente i progetti sono soggetti a VIA.
Oltre che singolare, sarebbe irragionevole che, in sede di progettazione,
si dovesse tenere conto della competenza a valutare in futuro progetti per
fini diversi e territorialmente limitati, per estenderla alla
interpretazione di interessi preliminari, di portata nazionale, che sono
del tutto diversi da quelli tutelati dalla VIA, rispetto ai quali deve
ricorrere solo la compatibilità.
1.2.– Con l’art. 10, comma 2, della
legge regionale, è stato riscritto il terzo comma dell’art. 16 della
precedente legge regionale n. 39 del 2005. Con la lettera f),
nonostante il richiamo del d.lgs. n. 387 del 2003, sono state introdotte
modifiche rilevanti, che il ricorrente ritiene non consentite. L’art. 12,
comma 5, del citato decreto legislativo, dispone che si applica la
disciplina della denuncia di inizio dell’attività (DIA) agli impianti la
cui capacità di generazione sia inferiore alle soglie individuate nella
Tabella A allegata, che sono di 60 kW per l’energia eolica e di 20 kW per
l’energia solare fotovoltaica.
La norma, che attiene alla funzionalità
della rete nazionale, esprimerebbe principi fondamentali, necessariamente
uniformi su tutto il territorio nazionale. Basti solo considerare –
sottolinea il ricorrente – i rischi ai quali verrebbe sottoposta la
funzionalità della rete se ogni Regione avesse la possibilità di elevare a
propria discrezione le soglie, al di sotto delle quali la DIA non è
richiesta.
Contrariamente alla finalità della norma di principio, la
Regione Toscana ha innalzato le soglie per le quali è ammessa la DIA, per
gli impianti eolici da 60 a 100 kW (art. 10, comma 2, lettera f, n.
1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 kW (art.10, comma 2, lettera f,
n. 2).
La norma, pertanto, sarebbe costituzionalmente illegittima per
violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost.
1.3.– L’art. 11, comma 4,
della legge regionale n. 71 del 2009, inserendo il comma 1-quater dopo il comma 1-ter dell’art. 17 della precedente legge regionale
n. 39 del 2005, esenta da titolo abilitativo alcuni interventi realizzati
tenendo conto delle condizioni fissate dal piano energetico regionale e
dai provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti
locali siano i soggetti responsabili (installazione di pannelli solari
fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1 megawatt;
installazione di impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a
1 megawatt; installazione di impianti a fonte idraulica di potenza
nominale uguale o inferiore a 200 chilowatt).
L’art. 12 del d.lgs. n.
387 del 2003, in cui, come detto, sono enunciati i principi fondamentali
della materia, non prevede però alcun trattamento differenziato in favore
delle Regioni e degli enti locali, sotto il profilo della non necessità
del «titolo abilitativo» (costituito dalla DIA: art. 10, comma 1), quando
«la Regione e gli enti locali siano soggetti responsabili».
Non è dato
individuare, d’altro canto, la ragione per la quale la DIA perderebbe la
sua utilità in funzione della natura, anche se pubblica, dei soggetti
responsabili, la cui «responsabilità» attiene solo all’esercizio e per
questo non può essere considerata automaticamente rilevante anche nella
fase preliminare della costruzione.
Sarebbe evidente la violazione
anche dell’art. 3 Cost.: tutti coloro che esercitano impianti per energia
rinnovabile debbono avere lo stesso trattamento a proposito della loro
installazione.
La natura pubblica, del resto, non costituisce, di per
sé, nessuna garanzia né giustifica perché uno stesso impianto debba essere
soggetto a controllo (e quindi possa incorrere in certe limitazioni)
quando è esercitato da soggetti diversi dagli enti territoriali, con la
conseguenza che a questi ultimi potrebbero essere consentiti
l’installazione e l’esercizio di impianti che altri non potrebbero
realizzare.
Se poi si tiene presente che l’uguaglianza in questo caso
attiene ad una attività di produzione di energia, destinata ad inserirsi
in un mercato concorrenziale, la norma finirebbe per violare anche 1’art.
117, secondo comma, lettera e), Cost., che riserva alla
legislazione dello Stato la «tutela della concorrenza» che, com’è noto,
può essere realizzata solo assicurando l’uguaglianza tra i soggetti che
operano nello stesso mercato.
2.– Si è costituita in giudizio la
Regione Toscana, chiedendo dichiararsi l’infondatezza del ricorso del
Presidente del Consiglio dei ministri.
2.1. – Riguardo alla
prima censura la Regione osserva che l’art. 1-sexies del d.l. 29 n.
239 del 2003 (norma che secondo il ricorrente sarebbe stata violata dalla
disposizione regionale) sancisce il preminente interesse statale riguardo
alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti facenti parte della
rete nazionale di trasporto dell’energia elettrica, e per questo li
assoggetta all’autorizzazione unica ministeriale.
L’art. 3, lettera d) della legge della Regione Toscana n. 39 del 2005, come
sostituito dall’art. 1 della legge n. 71 del 2009, non prevede affatto che
la Regione autorizzi gli elettrodotti facenti parte della rete nazionale
di trasporto dell’energia elettrica. L’art. 3 della legge regionale n. 39
del 2005, come sostituito dalla norma in esame, tratta infatti delle
competenze regionali, mentre l’art. 3-bis individua le competenze
provinciali e l’art. 3-ter individua le competenze comunali; alla
lettera d), l’art. 3 prevede che la Regione rilasci le
autorizzazioni di cui agli artt. 11 e 13 e le concessioni di cui all’art.
14, per quanto concerne impianti geotermici, impianti eolici di potenza
superiore a 1 megawatt, in coerenza con la semplificazione introdotta
dall’art. 27, comma 43, lettera b), della legge 23 luglio 2009, n.
99 (Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia), nonché linee e impianti di trasmissione,
trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale
superiore a 100 mila volt, qualora assoggettati a procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA) regionale ai sensi della legge della Regione
Toscana 3 novembre 1998, n. 79 (Norme per l’applicazione della valutazione
di impatto ambientale) o qualora interessino un ambito territoriale
interregionale.
Secondo la Regione Toscana sarebbe evidente che si
tratta di una specificazione delle competenze regionali, rispetto alle
competenze provinciali e comunali, all’interno dell’insieme di impianti
soggetti alle autorizzazioni di cui agli artt. 11 e 13 (e alle concessioni
di cui all’art. 14) del Capo III (Disciplina delle attività energetiche)
della legge regionale, tutte relative ad impianti non statali.
Che
siano esclusi gli impianti di competenza statale lo chiarirebbe l’art. 10,
contenente i principi generali dello stesso Capo III: al comma 1 esso
precisa che sono soggette ad una autorizzazione unica o a denuncia di
inizio dell’attività (DIA), «per ciò che concerne le competenze della
Regione e degli enti locali», la costruzione ed esercizio di impianti per
produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di energia, di
impianti per lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oli minerali e gas
naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonché di impianti di
illuminazione esterna.
Il ricorso statale non avrebbe considerato che
tutta la disciplina degli impianti di cui al Capo III della legge
regionale esclude gli impianti di competenza statale. L’enucleazione
«linee e impianti di trasmissione, trasformazione, distribuzione di
energia elettrica di tensione nominale superiore a 100 mila volt»
individua semplicemente che, all’interno degli impianti energetici di
competenza della Regione e degli enti locali, gli elettrodotti e i
relativi impianti, sia che distribuiscano energia, sia che la raccolgano,
sono di competenza autorizzatoria della Regione qualora di tipologia
superiore a determinate soglie (mentre sotto tali soglie l’autorizzazione
sarà provinciale) e non rientranti tra gli impianti riservati alla
competenza statale perché appartenenti alla rete nazionale ad alta
tensione.
2.2.– L’impugnazione dell’art. 10, comma 2, secondo la
Regione resistente, sarebbe, invece, inammissibile, per mancata
indicazione dei motivi, nei confronti dell’intera disposizione, mentre
sarebbe infondata la censura prospettata avverso la lettera f).
La valutazione del ricorrente, secondo cui la norma
impugnata avrebbe elevato le soglie per gli impianti eolici e
fotovoltaici, rispetto a quelle previste nella tabella A allegata al
d.lgs. n. 387 del 2003, non terrebbe conto che l’art. 123 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia) assimila alla manutenzione
straordinaria gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui
all’art. 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l’attuazione del
Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell’energia, di
risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia), in
edifici ed impianti industriali, così sottraendoli all’obbligo di
autorizzazione specifica.
Nell’intento, poi, di semplificare e
razionalizzare le procedure amministrative e regolamentari, l’art. 11 del
decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 (Attuazione della direttiva
2006/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i
servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE), al comma 3,
richiama la disposizione da ultimo citata, stabilendo tipologie di
impianti da fonte rinnovabile che sono assimilate a manutenzione ordinaria
(quindi non necessitanti né di autorizzazione unica né di DIA) e al comma
4 dichiara che tale disciplina trova applicazione fino all’emanazione di
apposita normativa regionale che renda operativi i principi di esenzione
minima ivi contenuti.
I principi dettati dall’art. 12 del d.lgs. n. 387
del 2003 e dall’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008 sono principi di
semplificazione amministrativa per il perseguimento degli obiettivi
indicati dall’Unione Europea (direttiva 27 settembre 2001, n. 2001/77/CE,
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione
dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità), cui deve conformarsi il legislatore
regionale.
Sostiene, quindi, la Regione, che l’individuazione in ambito
nazionale, operata con la tabella A del d.lgs. n. 387 del 2003, di alcune
tipologie di impianti che sicuramente accedono alla DIA, è una
individuazione minima, ma non esaustiva, tanto che il citato art. 11 del
d.lgs. n. 115 del 2008 prevede che si applichi la DIA anche per gli
interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili in edifici ed impianti
industriali.
La Regione, nell’esercizio della propria competenza
legislativa e secondo la sua politica di governo del territorio, proprio
perseguendo i principi di semplificazione dettati dalle norme comunitarie
e statali, può anche, nel proprio ambito territoriale, individuare
impianti a fonte rinnovabile realizzabili con DIA al di fuori di quelli
indicati dalla Tabella A (di cui deve rispettare le soglie minime), se
opera secondo le logiche date dalla stessa tabella (impianti con
dimensioni analoghe), nel rispetto dell’art. 123 del d.P.R. n. 380 del
2003 (utilizzo dell’energia rinnovabile negli edifici) e dell’art. 11 del
d.lgs. n. 115 del 2008 (semplificazione per modalità di installazione meno
impattanti).
Ne conseguirebbe la piena legittimità della disposizione
contestata. Essa richiede per tutti gli impianti il rispetto degli
strumenti urbanistici (modalità di installazione meno impattanti);
individua per l’eolico una soglia di 100 chilowatt, che rispetto ad un
impianto di 60 chilowatt si risolve in un rotore del 10% più grande;
individua per il fotovoltaico la soglia di 200 chilowatt invece di 20
chilowatt: l’aumento è qui più rilevante ma asseconda il forte impulso di
semplificazione dato dal d.lgs. n. 115 del 2008 su tale fonte rinnovabile,
nel senso di qualificare tutte le installazioni di impianti fotovoltaici
integrati come interventi di manutenzione ordinaria, e rispetta le nuove
soglie individuate dal Decreto ministeriale 18 dicembre 2008
(Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, ai sensi dell’art. 2, comma 150, della legge 24 dicembre
2007, n. 244) per la disciplina dello «scambio sul posto» (portate appunto
da 20 chilowatt a 200 chilowatt).
2.3.– La censura concernente l’art.
11, comma 4, ai sensi del quale, nelle aree non soggette ai vincoli
paesaggistici, non necessitano di titolo abilitativo gli interventi
indicati alle lettere a, b e c, realizzati tenendo
conto delle condizioni fissate dal piano energetico regionale e dai
provvedimenti attuativi dello stesso, di cui la Regione e gli enti locali
siano soggetti responsabili, sarebbe infondata.
La norma regionale ha
inteso perseguire l’obiettivo della massima semplificazione degli
adempimenti per la costruzione degli impianti di produzione di energia
elettrica da energie rinnovabili, indicato dalle norme europee di
riferimento (direttive 2001/77/CE, cit., e 23 aprile 2009, n. 2009/28/CE,
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso
dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE) considerando che, nel
rispetto delle necessarie tutele dei territori interessati dagli impianti,
ove si tratti di impianti di energie rinnovabili di cui sono responsabili
la Regione e gli enti locali, la valutazione di compatibilità urbanistica
è stata effettuata a monte, in sede di approvazione del piano energetico e
dei relativi atti attuativi.
Tale elemento, unito alla natura dei
soggetti responsabili, che sono appunto gli stessi enti territoriali che
hanno adottato gli atti di pianificazione e programmazione ove sono
previsti quegli impianti, rende osservato il principio posto dal
legislatore nazionale (che è quello del controllo della compatibilità
urbanistica degli impianti), unitamente a quello della semplificazione
procedurale volta ad incentivare l’uso delle energie rinnovabili.
La
norma in oggetto non rappresenta dunque una disposizione di favore per gli
enti territoriali (che accertano sempre la conformità urbanistica dei
progetti di impianti), ma semplifica le procedure, evitando che quello
stesso accertamento sia ripetuto in diverse fasi.
Il riscontro di
legittimità della disposizione potrebbe rinvenirsi nell’art. 2, comma 173,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008), che
ha stabilito che gli impianti fotovoltaici, i cui soggetti responsabili
sono Enti locali, rientrano nella tipologia di impianto integrato,
indipendentemente dalle effettive caratteristiche architettoniche
dell’installazione: essi quindi accedono alla massima tariffa incentivante
fra quelle previste dal Decreto ministeriale 19 febbraio 2007 (Criteri e
modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante
conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell’art. 7 del
d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387).
Non vi è quindi disparità di
trattamento, perché questa si può ipotizzare a fronte di identità di
situazioni, mentre nel caso in esame, è differente, per le competenze
istituzionali, la posizione dell’ente territoriale rispetto a quella
dell’operatore privato, in quanto il primo valuta direttamente la
conformità urbanistica dell’impianto in sede di esercizio dei propri
compiti al momento dell’adozione degli atti di governo del
territorio.
E nemmeno può ravvisarsi la violazione della tutela della
concorrenza, perché la norma, lungi dall’incidere sugli aspetti afferenti
alla gestione della rete energetica, è volta a fissare criteri per la
disciplina urbanistica e limita la propria operatività ai soli profili di
impatto sul territorio, senza intaccare la competenza statale di cui
all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.
3.–
Nell’imminenza dell’udienza, sia il Presidente del Consiglio dei ministri,
che la Regione Toscana hanno presentato memorie, con cui ampliano le
proprie argomentazioni difensive, in particolare la Regione avallandole
alla luce dell’evoluzione normativa più recente.
Considerato in diritto
1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri
impugna gli artt. 1, comma 1, 10, comma 2, e 11, comma 4, della legge
della Regione Toscana 23 novembre 2009 n. 71 (Modifiche alla legge
regionale 24 febbraio 2005, n. 39 – Disposizioni in materia di energia),
per violazione, da parte di tutte e tre le norme, dell’art. 117, terzo
comma, Cost., e da parte dell’ultima anche degli artt. 3 e 117, secondo
comma, lett. e), Cost.
Il ricorso, pur omettendo ogni premessa
in ordine alla natura della legge oggetto di censura, esamina direttamente
le specifiche disposizioni impugnate, e all’interno della prima censura,
elenca sinteticamente ma sufficientemente gli interventi della Corte
costituzionale che hanno configurato le competenze statali in materia
(sulla cui connotazione non s’intrattiene, dandola per
scontata).
2.– L’art. 1, comma 1, della legge della Regione Toscana
n. 71 del 2009, sostituendo l’art. 3, comma 1, lettera d), della
precedente legge regionale n. 39 del 2005, che prevede, tra le funzioni
della Regione in materia di energia, il rilascio dell’autorizzazione per
quanto concerne, tra l’altro, «linee ed impianti di trasmissione,
trasformazione, distribuzione di energia elettrica di tensione nominale
superiore a 100 mila volt qualora assoggettati a procedura di valutazione
di impatto ambientale (VIA) regionale», è censurato per violazione
dell’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto detterebbe regole concernenti
la rete nazionale ad alta tensione, in contrasto con i principi
fondamentali fissati in materia dalla legge dello Stato.
2.1.– La
questione non è fondata.
2.2.– La disposizione impugnata va infatti
interpretata come riferita esclusivamente agli impianti non appartenenti
alla rete nazionale.
Si verte, indubbiamente, nella materia
“produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” rientrante
nella competenza legislativa concorrente (sentenze n. 364 del 2006 e n.
383 del 2005), in cui lo Stato detta i principi fondamentali (sentenze nn.
124 e 168 del 2010, n. 282 del 2009). Ragioni di uniformità, inoltre,
determinano la chiamata in sussidiarietà, in capo ad organi dello Stato,
di funzioni amministrative relative ai problemi energetici di livello
nazionale (sentenze n. 103 del 2006, n. 6 del 2004).
Il decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione
del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), agli artt. 29, comma 2,
lettera g), 30 e 31, comma 2, prevede, in generale, che la
competenza autorizzatoria relativa agli elettrodotti con tensione non
superiore a 150 chilovolts spetti a Regioni e Province. Successivamente,
il comma 1 dell’art. 1-sexies del decreto-legge n. 239 del 2003
(Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico
nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica), convertito
in legge, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e
modificato dall’art. 1, comma 26, della legge 23 agosto 2004, n. 239
(Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia), abbandonando
il criterio della potenza, ha previsto il rilascio di un’autorizzazione
unica da parte del Ministro delle attività produttive per tutti gli
impianti appartenenti alla «rete nazionale di trasporto dell’energia
elettrica».
Quanto alla individuazione della consistenza della rete
nazionale, il sistema prevede una serie di «adeguati strumenti di
codecisione paritaria tra lo Stato ed il sistema delle autonomie
regionali» (sentenza n. 383 del 2005).
È evidente, pertanto, che non
può spettare alla Regione alcun potere di autorizzazione con riguardo agli
impianti costituenti parte della rete nazionale.
Nulla, però, consente
di concludere che la disposizione impugnata non possa avere per oggetto
soltanto le linee, e le relative opere, di potenza non superiore a 150
chilovolts, che non siano state incluse nella rete nazionale, per le quali
necessita la competenza autorizzatoria regionale: la giurisprudenza
costituzionale, del resto, ha dichiarato l’infondatezza della questione
quando la norma regionale è suscettibile di una interpretazione tale da
non determinare una lesione della competenza legislativa statale (sentenze
n. 248 del 2006, n. 8 del 2004, n. 246 del 2006). Ciò risulta avvalorato
dal contesto in cui s’inserisce la disposizione impugnata, essendo seguito
l’art. 3, sostituito dalla disposizione oggetto di censura, dagli artt.
3-bis e 3-ter, rispettivamente attribuenti le funzioni
amministrative alle Province ed ai Comuni, sicché alla norma impugnata può
riconoscersi lo scopo di specificare le competenze regionali, rispetto
alle competenze provinciali e comunali, all’interno del sistema
autorizzatorio di cui agli artt. 11 e 13 (e delle concessioni di cui
all’art. 14) del Capo III della legge regionale, per definizione relativo
ad impianti non rientranti nella competenza statale.
Del resto, l’art.
10 della legge regionale, contenente i principi generali dello stesso Capo
III, precisa, al comma 1, che sono soggette ad autorizzazione unica o a
denuncia di inizio dell’attività, «per ciò che concerne le competenze
della Regione e degli enti locali», la costruzione ed esercizio di
impianti per produzione, trasporto, trasmissione e distribuzione di
energia, di impianti per lavorazione e stoccaggio di idrogeno, oli
minerali e gas naturali e liquefatti, in qualunque forma, nonché di
impianti di illuminazione esterna, così implicitamente escludendo gli
impianti di competenza statale.
La precisazione della competenza
autorizzatoria regionale per linee e impianti «qualora assoggettati a
procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) regionale», va posta
in relazione con l’intento di ripartire la competenza all’interno delle
autonomie locali: in linea generale, discende dall’art. 7, comma 4, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e
dalle elencazioni di cui all’allegato III alla parte II dello stesso
d.lgs. n. 152 del 2006, che alla Regione spetta la valutazione d’impatto
ambientale per gli «elettrodotti aerei esterni per il trasporto di energia
elettrica con tensione nominale superiore a 100 chilovolts e con tracciato
di lunghezza superiore a 3 km.», mentre allo Stato spetta la valutazione
d’impatto ambientale per gli «elettrodotti aerei con tensione nominale di
esercizio superiore a 150 chilovolts e con tracciato di lunghezza
superiore a 15 km ed elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata,
con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri» (art. 7, comma 3,
del d.lgs. n. 152 del 2006 e all. II alla parte II).
E’ evidente che la
competenza autorizzatoria attribuita alla Regione dalla norma censurata
riguarda gli impianti con tensione (a partire da 100 chilovolts) comunque
contenuta entro i 150 chilovolts, e non appartenenti alla rete nazionale,
e, all’interno di questo ambito, quelli per i quali la normativa regionale
(art. 7 della legge della Regione Toscana 3 novembre 1998, n. 79, recante
«Norme per l’applicazione della valutazione di impatto ambientale»)
attribuisce alla Regione la VIA, mentre la competenza delle Province è
residuale (art. 3-bis, comma 1, lettera c, della legge
regionale n. 39 del 2005, aggiunto dall’art. 2 della legge regionale n. 71
del 2009): conformemente, del resto, all’esigenza indicata dalla norma
statale (art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006), di coordinamento
delle procedure di VIA e di rilascio dell’autorizzazione (sentenza n. 225
del 2009).
Conseguentemente, essendo la norma impugnata suscettibile di
una interpretazione conforme a Costituzione, la questione non è
fondata.
3.– Il Presidente del Consiglio dei ministri censura,
altresì, l’art. 10, comma 2, della citata legge regionale n. 71 del 2009,
che sostituendo l’art. 16, comma 3, lettera f) della legge
regionale n. 39 del 2005, avrebbe innalzato le soglie per le quali i
principi della legislazione statale ammettono la denuncia di inizio
attività (DIA), per gli impianti eolici da 60 a 100 chilowatt (lettera f, n. 1) e per i fotovoltaici da 20 a 200 chilowatt (lettera f, n. 2).
3.1.– La questione è fondata.
3.2.–
L’installazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia
è regolata dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, il quale prevede, ai
commi 3 e 4, una disciplina generale caratterizzata da un procedimento che
si conclude con il rilascio di una autorizzazione unica. A tale disciplina
fanno eccezione determinati impianti che, se producono energia in misura
inferiore a quella indicata dalla tabella allegata allo stesso d.lgs. n.
387 del 2003, sono sottoposti alla disciplina della denuncia di inizio
attività (art. 12, comma 5). In particolare, la indicata tabella distingue
i suddetti impianti in base alla tipologia di fonte che utilizzano
(eolica, soglia 60 chilowatt; solare, soglia 20 chilowatt; etc). Sempre
l’indicato art. 12, comma 5, prevede che «con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata di
cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, possono essere individuate maggiori soglie di
capacità di generazione e caratteristiche dei siti di installazione per i
quali si procede con la medesima disciplina della denuncia di inizio
attività».
L’art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana n. 71
del 2009 – la cui censura è agevolmente riferibile alla lettera f)
del comma 3, dell’art. 16, della legge regionale n. 39 del 2005, e
dovendosi dunque disattendere l’eccezione della difesa regionale di
inammissibilità per indeterminatezza – prevede l’applicazione della
disciplina della DIA agli impianti la cui capacità di generazione sia
inferiore alle soglie di 100 chilowatt per l’energia eolica e di 200
chilowatt per quella solare fotovoltaica.
L’aumento della soglia di
potenza per la quale, innalzando la capacità, rispetto ai limiti di cui
alla tabella A allegata al d.lgs. n. 387 del 2003, la costruzione
dell’impianto risulta subordinata a procedure semplificate, è illegittimo,
in quanto maggiori soglie di capacità di generazione e caratteristiche dei
siti di installazione, per i quali si proceda con diversa disciplina,
possono essere individuate solo con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, d’intesa con la Conferenza unificata, senza che la
Regione possa provvedervi autonomamente (sentenze nn. 119, 124 e 194 del
2010).
La norma censurata finisce per incidere sulla disciplina
amministrativa di impianti, costruiti nel territorio regionale, destinati
alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per i quali
l’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, attesa la capacità di generazione
degli stessi, superiore a determinati valori di soglia, prevede
un’autorizzazione unica, mirata al vaglio dei molteplici interessi
coinvolti.
Le norme statali di riferimento, citate dalla Regione
resistente a giustificazione del proprio intervento, attengono al limitato
settore della disciplina edilizia (decreto Presidente della Repubblica 6
giugno 2001 n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia»), nella parte in cui essa persegue il
contenimento del consumo di energia nelle costruzioni, incentivando
l’utilizzo delle fonti di energia rinnovabile, e stabilendo che gli
interventi a ciò finalizzati negli edifici e negli impianti industriali,
sono equiparati alle opere di manutenzione straordinaria (art. 123). La
difesa regionale richiama anche l’art. 11 del d.lgs. 30 maggio 2008, n.
115 (Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici e abrogazione della
direttiva 93/76/CEE), che nell’ottica di semplificazione delle procedure
autorizzatorie, classifica come opera di manutenzione ordinaria
l’installazione di piccoli generatori eolici e di impianti solari termici
o fotovoltaici sui tetti degli edifici.
Le norme citate non appaiono
richiamate a proposito: la diversa categoria concettuale, fatta palese
dall’oggetto di sistemi normativi del tutto autonomi – la produzione
dell’energia elettrica da inserire in rete, e dunque finalizzata al
mercato, da un lato, l’utilizzo delle fonti alternative mediante
apparecchi omogenei agli edifici, anche industriali, per l’autoconsumo,
dall’altro – è inequivocabilmente confermata dalle descrizione delle
opere, che l’art. 11 del d.lgs. n. 115 del 2008, limita nelle dimensioni
(generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e
diametro non superiore a 1 metro) e nella forma (impianti solari termici o
fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa
inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non
modificano la sagoma degli edifici stessi), considerando evidentemente
l’irrilevanza funzionale di queste opere nel sistema di produzione
dell’energia elettrica.
La stessa legge regionale, di cui è impugnato
l’art. 10, comma 2, modificando, all’art. 11, comma 2, l’art. 17 della
precedente legge n. 39 del 2005, cui aggiunge un comma 1-bis,
mostra di considerare separatamente il fenomeno dell’utilizzo diretto
dell’energia alternativa, di cui dimensiona i supporti tecnologici con
riproduzione delle caratteristiche prescritte dall’art. 11 del d.lgs. n.
115 del 2008, al fine di esentarli, come la normativa statale, dalla
necessità del titolo abilitativo. Che gli impianti di utilizzo
dell’energia rinnovabile costituiscano categoria a sé, rilevante ai soli
effetti della disciplina urbanistica, in cui, a seconda dei casi, sono
assoggettati alla disciplina della DIA, quando non costituiscono attività
libera, è fatto palese dal linguaggio legislativo impiegato dalla stessa
norma regionale impugnata, che, invece, richiama l’art. 12 del d.lgs. n.
387 del 2003, e significativamente ne ripete la formulazione, nel
riferimento alla costruzione e all’esercizio «degli impianti di produzione
di energia elettrica da fonti rinnovabili», senza ulteriore connotazione
(e dunque diversi dagli impianti tecnologici di edifici abitativi e
industriali), per i quali illegittimamente oltrepassa le soglie che la
normativa statale ha imposto all’ambito del regime semplificato della
DIA.
In conclusione, ciò che rileva ai fini della questione in esame, è
che prevedendo soglie diverse di capacità generatrice degli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti alternative, agli effetti del
titolo abilitativo, la norma regionale è illegittima, con la conseguenza
che ne va dichiarata l’incostituzionalità limitatamente ai numeri 1 e 2
della lettera f) (impianti eolici e impianti solari fotovoltaici),
posto che, per i numeri 3, 4 e 5 della stessa lettera f), le soglie
della legge regionale coincidono con quelle dell’all. A del d.lgs. n. 387
del 2003.
3.3.– La più recente normativa in tema energetico, citata
dalla Regione nella memoria integrativa, non sembra portare ad un
mutamento della conclusione che precede, essendo sempre presente il
differente regime tra gli interventi assimilabili alla disciplina
edilizia, e gli interventi di produzione dell’energia in senso stretto
(vedi in particolare l’art. 6 novellato del d.P.R. n. 380 del
2001).
Anche l’art. 1-quater del decreto-legge n. 105 del 2010,
inserito dalla legge di conversione n. 129 del 2010, che fa salvi gli
effetti relativi alle procedure di denuncia di inizio attività per la
realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti
rinnovabili, che risultino avviate in conformità a disposizioni regionali
recanti soglie superiori a quelle di cui alla tabella A del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introduce, nel quadro della
decretazione d’urgenza nel settore dell’energia, una sanatoria limitata
nel tempo, tanto da porre la condizione «che gli impianti siano entrati in
esercizio entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto». Il proposito è chiaro
nel senso di non pregiudicare i limiti di principio contenuti nella
tabella allegata al d.lgs. n. 387 del 2003.
L’apertura verso una
ulteriore liberalizzazione del regime autorizzatorio per la costruzione e
l’esercizio degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, si coglie
semmai nella recente legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle
Comunità europee. Legge comunitaria 2009), che delega il governo ad
attuare la Direttiva 2009/28/CE, estendendo il regime della DIA alla
realizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica con
capacità di generazione non superiore ad 1 megawatt elettrico (art. 17).
Il recepimento della direttiva spetta allo Stato (entro il 5 dicembre
2010), per ragioni di uniformità sul territorio nazionale, legate alla
funzionalità della rete, e non è consentito alla Regione derogare
frattanto ai limiti vigenti, sia pure anticipando il recepimento della
normativa comunitaria.
4.– Il Presidente del Consiglio dei Ministri
si duole, infine, che con l’art. 11, comma 4, della legge regionale n. 71
del 2009, che inserisce un comma 1-quater nell’art. 16 della legge
regionale n. 39 del 2005, si siano individuati alcuni interventi che, per
esserne “soggetti responsabili” la Regione o gli enti locali,
costituirebbero “attività libera”, ovvero sottratta all’obbligo di
DIA.
La norma impugnata esonera dal titolo abilitativo (identificato
dal ricorrente nella DIA) l’installazione di alcuni tipi di impianti
(pannelli solari fotovoltaici di potenza nominale uguale o inferiore a 1
megawatt, impianti eolici di potenza nominale uguale o inferiore a 1
megawatt, impianti a fonte idraulica di potenza nominale uguale o
inferiore a 200 chilowatt), quando la Regione e gli enti locali siano
soggetti responsabili degli interventi, realizzati tenendo conto delle
condizioni fissate dal piano di indirizzo energetico regionale
(PIER).
4.1.– La questione è fondata.
4.2.– Nell’individuazione del
contrasto con la disciplina statale, costituita dall’art. 12 del d.lgs. n.
387 del 2003, pur se il ricorso denuncia la creazione, da parte del
legislatore, di categorie di interventi che sarebbero sottratti al titolo
abilitativo costituito dalla DIA di cui all’art. 10, comma 1, la tipologia
degli interventi, indicati alle lettere a), b) e c) della norma sospettata d’incostituzionalità, li fa considerare
in gran parte assoggettati all’ambito di applicazione dell’autorizzazione
unica regionale, e non della semplice DIA. Resta a maggior ragione valida
la doglianza del ricorrente per il fatto che la norma regionale ha
liberalizzato attività comunque soggette a controllo. La questione
riguarda in particolare l’ammissibilità di un regime deregolamentato, ove
responsabili degli interventi siano la Regione e gli enti locali.
Va
considerato che la titolarità dell’intervento non toglie che nella
realizzazione di un impianto di generazione di energia da fonti
rinnovabili, come di qualsiasi opera pubblica, sia necessaria la
compartecipazione di tutti i soggetti portatori di interessi (ambientale,
culturale, urbanistico, sanitario) coinvolti nella realizzazione
dell’opera. La finalità di composizione degli interessi coinvolti è
perseguita dalla previsione dell’autorizzazione unica (sentenza n. 249 del
2009), che, pur attribuita alla competenza regionale, è il risultato di
una conferenza di servizi, che assume, nell’intento della semplificazione
e accelerazione dell’azione amministrativa, la funzione di coordinamento e
mediazione degli interessi in gioco al fine di individuare, mediante il
contestuale confronto degli interessi dei soggetti che li rappresentano,
l’interesse pubblico primario e prevalente.
La precisazione contenuta
nella norma impugnata, che fa salva la necessità di ottenere
l’autorizzazione paesaggistica nelle aree vincolate, non esaurisce la
valutazione degli interessi variegati di cui l’autorizzazione unica è la
risultante, e per la tutela dei quali sono chiamati a partecipare alla
conferenza di servizi soggetti diversi dai responsabili dell’istallazione
degli impianti. Escludendo dal procedimento di codecisione tali soggetti,
la legge regionale fuoriesce dal modello procedimentale individuato, per
ragioni di uniformità, dalla legge statale (sentenze n. 62 del 2008 e n.
383 del 2005).
Il riconosciuto contrasto con l’art. 117, terzo comma,
Cost., assorbe gli ulteriori profili di doglianza (artt. 3 e 117, secondo
comma, lettera e, Cost.).
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 10, comma 2, della legge della Regione Toscana 23 novembre 2009
n. 71 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39 –
Disposizioni in materia di energia), nella parte in cui, sostituendo il
comma 3 dell’art. 16, della legge della Regione Toscana 24 febbraio 2005,
n. 39 (Disposizioni in materia di energia), ha inserito i numeri 1 e 2
della lettera f);
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’art. 11, comma 4, della legge della Regione Toscana n. 71 del
2009;
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 1, e dell’art. 10, comma 2, per il
resto, della legge della Regione Toscana n. 71 del 2009, promossa, in
riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio
dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in
Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3
novembre 2010.
Depositata in Cancelleria l'11
novembre
2010.
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