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| n. 11-2010 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 5
novembre 2010 n. 312
Pres. DE SIERVO – GROSSI |
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Edilizia e urbanistica - Norme della Regione Campania
Artt. 9, c. 2° e 3°, e 10, c. 2°, della legge della Regione Campania
28/12/2009, n. 19 modificativo dell'art. 4, c. 2° e 3°, della legge della
Regione Campania 07/01/1983, n. 9 - Intrapresa da parte dei privati
proprietari di interventi straordinari di incremento volumetrico o di
mutamento di destinazione d'uso - Necessità di istituire, per l'efficacia
dei relativi titoli abilitativi, un libretto di fabbricato, da redigere
con le modalità e i contenuti definiti da apposito regolamento - Calamità
pubbliche e protezione civile - Norme della Regione Campania - Interventi
in zona sismica - Inizio lavori - Necessità per l'inizio dei lavori in
zone sismiche della preventiva autorizzazione sismica - Sufficienza per
l'inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicità del 'deposito sismico',
verificato dal competente Settore provinciale del Genio Civile, salvi
controlli con il metodo a campione - Contrasto con i principi fondamentali
in materia di governo del territorio e protezione civile - inammissibilità
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La Corte dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della
Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa),
proposta – in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo
comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10,
comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 19 del 2009,
proposta – in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. – dal
Presidente del Consiglio dei ministri con lo stesso ricorso.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO;
Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco
GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita
SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale degli
articoli 9, commi 2 e 3, e 10, comma 2, della legge della Regione Campania
28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio
sismico e per la semplificazione amministrativa), modificativo
dell’articolo 4, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 7 gennaio
1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni regionali in materia di
difesa del territorio dal rischio sismico), promosso dal Presidente del
Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 9 - 13 febbraio 2010,
depositato in cancelleria il 16 febbraio 2010 ed iscritto al n. 21 del
registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Campania nonché l’atto di intervento, fuori termine, della Confederazione
Italiana della Proprietà Edilizia, Confedilizia;
udito nell’udienza
pubblica del 19 ottobre 2010 il Giudice relatore Paolo Grossi;
uditi
l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei
ministri e gli avvocati Beniamino Caravita di Toritto e Rosanna Panariello
per la Regione Campania.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso notificato il 9 febbraio 2010 e
depositato il successivo 16 febbraio, il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, ha
impugnato l’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della Regione Campania 28
dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio economico, per la
riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio
sismico e per la semplificazione amministrativa), pubblicata sul B.U.R.
del 29 dicembre 2009, n. 80, che prevede che «Ogni fabbricato oggetto di
incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente legge deve
dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo abilitativo, di un
fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui
al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono
altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale,
strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell’intero
fabbricato» (comma 2); e dispone che «Con successivo regolamento sono
stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per
la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo. Fino alla data
di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della
valutazione [di sicurezza] di cui al comma 1 e del certificato di
collaudo, ove previsto» (comma 3).
Sulla premessa di una
contraddizione rispetto alle espresse finalità della legge, diretta
all’incentivazione dell’edilizia privata, il ricorrente sostiene che la
istituzione del fascicolo del fabbricato – nell’accollare ai privati una
serie di accertamenti, nonché l’acquisizione e la conservazione di
informazioni e documenti (compiti, questi ultimi, attribuiti alla pubblica
amministrazione nell’esercizio della propria funzione di vigilanza) – si
pone in contrasto: a) con l’articolo 3 della Costituzione, per violazione
del profilo del canone di ragionevolezza, e con l’articolo 97 Cost., per
lesione del principio di efficienza e buon andamento della pubblica
amministrazione (come già affermato dalla sentenza n. 315 del 2003,
«pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute nella legge
della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27»); b) con gli articoli 23,
41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che, «incidendo sulla
libertà di iniziativa economica e sul diritto di proprietà», «non possono
che trovare la loro fonte nella disciplina statale»; c) con l’articolo
117, secondo comma, lettera l), Cost. per violazione della competenza
legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile (come
ribadito da questa Corte nella sentenza n. 369 del 2008); d) in subordine,
con l’articolo 117, terzo comma, Cost., giacché, nella materia concorrente
governo del territorio, «l’istituzione di un fascicolo di fabbricato
costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale», tanto
più che «un obbligo siffatto non è, in alcun modo, desumibile dalla
normativa vigente, cui le regioni possano far riferimento per le proprie
leggi in materia».
1.2. – Nello stesso ricorso, il Presidente del
Consiglio dei ministri impugna, altresì, per violazione dell’art. 117,
terzo comma, Cost., l’articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale
n. 19 del 2009, che sostituisce l’articolo 4 della legge della Regione
Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), i cui
novellati commi 2 e 3 prevedono, ora, che in tutte le zone sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori edilizi sia
subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica (comma 2) e che nelle
zone classificate a bassa sismicità, i lavori possano iniziare dopo che il
competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del
procedimento di verifica, abbia attestato l’avvenuto e corretto “deposito
sismico”, disponendo altresì che siano effettuati controlli sulla
progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la
correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme
tecniche vigenti (comma 3).
Tali disposizioni, secondo il ricorrente,
si pongono in contrasto con i principi fondamentali in materia di governo
del territorio e protezione civile, desumibili dal combinato disposto
dell’articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia. Testo A), e degli articoli 19 e 20 della legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Infatti, poiché il
deposito del progetto deve considerarsi denuncia di inizio attività, la
previsione regionale concreta una violazione delle norme del testo unico
in materia edilizia, che prescrive l’autorizzazione regionale esplicita
per gli interventi edilizi in zone classificate sismiche. Ed a sostegno
della impossibilità della introduzione di modalità di «controllo
successivo o semplificato» ove siano coinvolti interessi primari della
collettività, la difesa erariale richiama le argomentazioni svolte nella
sentenza n. 182 del 2006 da questa Corte, secondo cui «l’intento
unificatore della legislazione statale è palesemente orientato ad esigere
una vigilanza assidua sulle costruzioni riguardo ai rischio sismico,
attesa la rilevanza del bene protetto, che trascende anche l’ambito della
disciplina del territorio, per attingere a valori di tutela
dell’incolumità pubblica che fanno capo alla materia della protezione
civile, in cui, ugualmente, compete allo Stato la determinazione dei
principi fondamentali».
2. – Si è costituita la Regione Campania,
chiedendo il rigetto del ricorso perché inammissibile ed infondato, in
ragione dei motivi articolati poi nella memoria difensiva di udienza,
nella quale la Regione ha eccepito, innanzitutto, l’assoluta genericità
dell’intero ricorso, con riferimento quindi sia alla questione relativa
alla normativa sul libretto del fabbricato (come, peraltro, la Corte –
adita con altro ricorso del Governo proposto con identiche argomentazioni
– ha già ritenuto con ordinanza n. 200 del 2010, alle cui motivazioni la
difesa si riporta), sia a quella riguardante le norme sui lavori in zone
sismiche.
Nel merito, la Regione deduce la manifesta infondatezza di
entrambe le questioni con riferimento a tutti gli evocati profili di
illegittimità costituzionale. Infatti, la difesa sottolinea come, da un
lato, la disciplina del fascicolo del fabbricato posta in essere dai
censurati commi 2 e 3 dell’art. 9 abbia contenuto precettivo affatto
diverso rispetto a quello delle norme dichiarate incostituzionali con la
richiamata sent. n. 315 del 2003; e come, dall’altro lato, la normativa
concernente le condizioni per l’inizio dei lavori nelle zone sismiche sia
perfettamente in linea con i principi posti dall’art. 94 del d.P.R. n. 380
del 2001 (individuati nella sent. n. 182 del 2006, citata dalla Regione).
In particolare, per la Regione, il provvedimento di deposito non è
assimilabile alla denuncia di inizio di attività (non configurando alcuna
ipotesi di silenzio assenso), trattandosi di un provvedimento
amministrativo che consegue ad una specifica e puntuale istruttoria sulla
completezza dei documenti progettuali depositati, in assenza del quale non
è possibile dare inizio ai lavori strutturali.
Alla memoria
illustrativa è allegata copia autentica della delibera della Giunta della
Regione Campania n. 651 del 13 settembre 2010, che ha ratificato la
costituzione in giudizio dinanzi alla Corte costituzionale del Presidente
della Giunta, avvenuta senza previa autorizzazione.
Considerato in diritto
1. – Nel presente giudizio in via principale il
Presidente del Consiglio dei ministri propone due diverse questioni di
legittimità costituzionale concernenti altrettante disposizioni della
legge della Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per
il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente,
per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione
amministrativa).
In primo luogo, il ricorrente impugna l’articolo 9,
commi 2 e 3, di tale legge. Il comma 1 prevede che «Ogni fabbricato
oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso di cui alla presente
legge deve dotarsi, ai fini dell’efficacia del relativo titolo
abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della
valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto.
Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo
progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la
sicurezza dell’intero fabbricato»; il comma 2 dispone che «Con successivo
regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché
le modalità per la redazione, la custodia e l’aggiornamento del medesimo.
Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si
compone della valutazione [di sicurezza] di cui al comma 1 e del
certificato di collaudo, ove previsto».
Per il ricorrente,
l’istituzione del fascicolo del fabbricato si porrebbe in contrasto: a)
con l’articolo 3 della Costituzione, per violazione del canone di
ragionevolezza, e con l’articolo 97 Cost., per lesione del principio di
efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione; b) con gli
articoli 23, 41 e 42 Cost., trattandosi di «prestazioni imposte» che,
«incidendo sulla libertà di iniziativa economica e sul diritto di
proprietà», «non possono che trovare la loro fonte nella disciplina
statale»; c) con l’articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. per
violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia
di ordinamento civile; d) in subordine, con l’articolo 117, terzo comma,
Cost. per lesione della competenza statale sui principi fondamentali in
materia di governo del territorio.
1.1. – In secondo luogo, il
ricorrente impugna l’articolo 10, comma 2, della medesima legge regionale
n. 19 del 2009, che sostituisce l’articolo 4 della legge della Regione
Campania 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l’esercizio delle funzioni
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), i cui
novellati commi 2 e 3 prevedono, ora, che «In tutte le zone sismiche, ad
eccezione di quelle a bassa sismicità, l’inizio dei lavori edilizi è
subordinato al rilascio dell’autorizzazione sismica» (comma 2) e che
«Nelle zone classificate a bassa sismicità […], i lavori possono iniziare
dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all’esito del
procedimento di verifica, ha attestato l’avvenuto e corretto deposito
sismico», disponendo altresì che «Sono effettuati controlli sulla
progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la
correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme
tecniche vigenti» (comma 3).
La difesa erariale deduce che tali
disposizioni violerebbero l’articolo 117, terzo comma, Cost., ponendosi in
contrasto con i principi fondamentali in materia di governo del territorio
e protezione civile – desumibili dal combinato disposto dell’articolo 94
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia.
Testo A), e degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241
(Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi) –, «poiché il deposito del progetto
deve considerarsi denuncia di inizio attività».
2. – Entrambe le
questioni, sotto tutti i prospettati profili, sono inammissibili.
2.1.
– Come eccepito dalla Regione Campania – e come già rilevato da questa
Corte nella sentenza n. 200 del 2010, relativamente ad altro precedente
giudizio in via principale, riguardante analoga normativa della Regione
Basilicata in tema di fascicolo del fabbricato e proposto sulla base di
motivazioni identiche – anche il presente ricorso, nei termini in cui è
stato formulato, risulta nel suo complesso apodittico, in quanto privo di
un sufficiente sviluppo argomentativo a sostegno delle singole censure
mosse alle norme impugnate (sentenza n. 45 del 2010). Il ricorrente si
limita, infatti, ad affermare la lesività delle disposizioni in esame
rispetto ai richiamati principi costituzionali, senza tuttavia fornire una
adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che
determinerebbero le dedotte violazioni di tali princípi.
In
definitiva, le doglianze vengono basate esclusivamente sull’assunto (non
altrimenti dimostrato) della non conformità delle previsioni oggetto di
impugnazione ai parametri di volta in volta evocati: esse, dunque, non
rispondono ai requisiti di chiarezza e completezza richiesti per la valida
proposizione di una questione di legittimità costituzionale, a maggior
ragione nei giudizi proposti in via principale (sentenze n. 119 del 2010 e
n. 139 del 2006).
3. – In particolare, poi, con riferimento alle
singole censure, il ricorrente innanzitutto deduce che l’art. 9, commi 2 e
3, della legge regionale n. 19 del 2009 «viola l’art. 3 della
Costituzione, sotto il profilo del canone di ragionevolezza, e l’art. 97
Cost., in relazione al principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, così come, peraltro, già rilevato» dalla sentenza n. 315
del 2003, «pronunciata con riferimento ad analoghe previsioni contenute
nella legge della Regione Campania 22 ottobre 2002, n. 27, recante
“Istituzione del registro storico-tecnico-urbanistico dei fabbricati ai
fini della tutela della pubblica e privata incolumità”».
Proposta la
censura in tali termini, va tuttavia rilevato che, in quel giudizio,
l’esame della omologa figura del “registro del fabbricato”, come a suo
tempo regolamentata dalla legge campana, non ha avuto ad oggetto la
previsione della istituzione del registro in quanto tale, ma le peculiari
modalità di redazione e di tenuta di questo, come allora specificamente
disciplinate.
Chiarito espressamente che «nessun dubbio può sussistere
riguardo alla doverosità della tutela della pubblica e privata incolumità,
che rappresenta lo scopo dichiarato della legge, ed al conseguente obbligo
di collaborazione che per la realizzazione di tale finalità può essere
imposto ai proprietari degli edifici», ciò che nella richiamata decisione
ha determinato la declaratoria di illegittimità costituzionale di alcune
norme della citata legge regionale è stata la considerazione che le
specifiche modalità di predisposizione e tenuta del registro fossero
contrarie al generale canone di ragionevolezza, a cagione della eccessiva
gravosità degli obblighi imposti ai proprietari e dei conseguenti oneri
economici, nonché al principio di buon andamento della pubblica
amministrazione, data la ritenuta intima contraddittorietà della imposta
necessità di richiedere ad una pluralità di tecnici privati informazioni
già in possesso delle competenti amministrazioni.
Al contrario, la
disposizione oggi impugnata prevede l’obbligo di dotare del fascicolo ogni
fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d’uso,
limitandosi – quanto alla definizione del contenuto e delle modalità di
redazione e di aggiornamento dello stesso – ad operare un rinvio alla
adozione di un successivo regolamento (che, ove esorbitasse dagli
specifici ámbiti di competenza regionale, sarebbe soggetto ai previsti
rimedi giurisdizionali, compreso eventualmente anche il ricorso per
conflitto di attribuzione innanzi a questa Corte: sentenze n. 45 del 2010
e n. 200 del 2009).
Dunque, il percorso argomentativo basato
esclusivamente sulla mera asserita assimilazione delle due normative,
rappresentando l’unica motivazione svolta nel ricorso a sostegno della
denunciata violazione degli artt. 3 e 97 Cost., è come tale inidoneo a
costituire sufficiente ed autonomo supporto argomentativo del palesato
profilo di incostituzionalità.
3.1. – Quanto alla dedotta violazione
degli artt. 23, 41 e 42 Cost., nel ricorso si afferma unicamente che gli
obblighi di cui alla norma impugnata si atteggerebbero quali «prestazioni
imposte» che, «incidendo sulla libertà di iniziativa economica e sul
diritto di proprietà», «non possono che trovare la loro fonte nella
disciplina statale».
Anche tale profilo è inammissibile, giacché il
ricorso, da un lato, assume apoditticamente che la previsione della
predisposizione del fascicolo del fabbricato costituisca «prestazione
imposta» ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 23 Cost. e che la
relativa riserva – in mancanza della individuazione da parte del
ricorrente di una diretta correlazione della norma con uno specifico
titolo di competenza attribuibile allo Stato (sentenza n. 344 del 2001) –
sia esclusivamente di legge statale; dall’altro lato, richiama
genericamente i princípi tutelati dagli artt. 41 e 42 Cost., senza alcuna
spiegazione del perché e del come gli stessi sarebbero violati,
trascurando, altresì, di considerare che essi non operano in modo
assoluto, ma in coerenza ed in bilanciamento con i previsti limiti della
loro utilità e funzione sociale (sentenza n. 167 del 2009).
3.2. –
Altrettanto è a dirsi in ordine alla asserita (ma ancora una volta non
motivata) violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato in
materia di ordinamento civile, che viene denunciata mediante un mero
richiamo ad argomentazioni svolte dalla Corte nella sentenza n. 369 del
2008; argomentazioni che attengono, in termini del tutto generali,
unicamente alla natura ed alla ratio del limite di cui al secondo comma,
lettera l), dell’art. 117 Cost.
In particolare, la carenza di
riferimento alcuno, non tanto alla specifica ed effettiva portata
precettiva ed applicativa della disposizione impugnata, quanto piuttosto
(e soprattutto) alla configurabilità della stessa (almeno in tesi) in
termini di previsione diretta a regolare rapporti tra privati (sentenze n.
123 del 2010 e n. 295 del 2009), rende anche tale censura inammissibile.
3.3. – Quanto, infine, alla subordinata denuncia di violazione della
competenza statale nella determinazione dei princípi fondamentali
relativamente alla materia concorrente del «governo del territorio» (ex
art. 117, terzo comma, Cost.), il ricorrente si limita ad affermare (senza
altro aggiungere) che «l’istituzione del fascicolo del fabbricato
costituisce indubbiamente espressione di un principio fondamentale della
prefata materia», e che, dalla «normativa vigente», un siffatto obbligo
non è in alcun modo desumibile.
Anche questa censura, nei termini
prospettati, è generica ed apodittica, in quanto priva di un apporto
argomentativo a sostegno della tesi (che si dà per dimostrata) della
natura di principio fondamentale che la istituzione del fascicolo del
fabbricato assumerebbe nella indicata materia concorrente; laddove, una
adeguata motivazione di tale assunto sarebbe stata tanto più necessaria
proprio in ragione della evidenziata assenza nella «normativa vigente»
statale di previsioni relative ad un siffatto obbligo di istituzione.
4. – Analoghi profili di inammissibilità si configurano, inoltre,
riguardo alla questione riferita alle previsioni dei commi 2 e 3 dell’art.
4 della legge della Regione Campania n. 9 del 1983, come modificati
dall’impugnato art. 10, comma 2, della legge regionale n. 19 del 2009 in
esame.
Il ricorrente si limita, infatti, ad affermare che le
disposizioni de quibus «si pongono in contrasto con i principi
fondamentali in materia di governo del territorio e protezione civile,
desumibili dal combinato disposto degli articoli 94 del DPR n. 380/2001 e
19 e 20 della l. 241/1990»: ciò, in quanto – «poiché il deposito del
progetto deve considerarsi denuncia di inizio attività» – «la previsione
regionale concreta una violazione delle norme del DPR n. 380/2001 (Testo
unico in materia edilizia), che prescrive l’autorizzazione regionale
esplicita per gli interventi edilizi in zone classificate sismiche», non
potendosi consentire «l’introduzione di modalità di “controllo successivo
o semplificato” ove siano coinvolti interessi primari della collettività».
Tale essendo la formulazione dei motivi di censura (ancora una volta
non altrimenti supportabili attraverso il mero rinvio alle argomentazioni
di ordine generale sulle ragioni della attribuzione allo Stato della
determinazione dei principi fondamentali nelle materie de quibus, svolte
da questa Corte nella richiamata sentenza n. 182 del 2006), va
sottolineato che il ricorrente, pur attribuendo correttamente natura di
principio fondamentale in materia di governo del territorio e protezione
civile all’art. 94 del d.P.R. n. 380 del 2001, tuttavia omette
completamente di considerare che – nello stabilire che «Fermo restando
l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, nelle località
sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità […], non si possono
iniziare lavori senza preventiva autorizzazione scritta del competente
ufficio tecnico della regione» (comma 1) – il legislatore statale
differenzia espressamente le condizioni reputate necessarie per l’inizio
dei lavori, modulandole in rapporto al grado di sismicità delle zone in
cui i lavori stessi verranno ad insistere. La mancata analisi del diverso
ámbito di applicabilità delle regole di cui al richiamato art. 94,
determina un incolmabile deficit motivazionale che non si concilia con la
necessità di porre a premessa del rilievo di incostituzionalità un
motivato e chiaro raffronto tra lo specifico principio fondamentale
portato dalla norma interposta ed il contenuto delle disposizioni
impugnate.
Inoltre, alla insufficiente analisi del principio
fondamentale (tanto più necessaria, come detto, in ragione della peculiare
articolazione del suo contenuto precettivo), si aggiunge il fatto che il
ricorso – nonostante il non motivato assunto per il quale le norme de
quibus introdurrebbero modalità di “controllo successivo o semplificato” –
trascura completamente di considerare che la normativa regionale censurata
prevede anch’essa (sempre in rapporto al grado di sismicità dell’area) un
diverso regime di autorizzazioni (l’autorizzazione sismica ovvero il
deposito sismico), al cui rilascio viene subordinato l’inizio dei lavori
(si vedano, rispettivamente, i novellati commi 2 e 3 dell’art. 4 della
legge regionale n. 9 del 1983, nonché gli artt. 5 e 3 del D.P.G.R. 11
febbraio 2010, n. 23, recante «Regolamento per l’espletamento delle
attività di autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della
prevenzione del rischio sismico in Campania»).
Infine, risulta
altrettanto priva di motivazione, e quindi meramente assertiva, la
conclusione del ricorrente, secondo cui, «poiché il deposito del progetto
deve considerarsi denuncia di inizio attività, la previsione regionale
concreta una violazione delle norme del DPR n. 380/2001, che prescrive
l’autorizzazione regionale esplicita per gli interventi edilizi in zone
classificate sismiche».
Ne consegue l’inammissibilità anche della
seconda questione, la quale (oltre che generica) risulta basata
esclusivamente sulla apodittica affermazione di una (non altrimenti
argomentata) asserita violazione dell’evocato principio fondamentale (la
cui esatta portata neppure viene specificamente individuata) ad opera di
una normativa, avente un contenuto altrettanto articolato e complesso,
anch’esso non adeguatamente valutato in riferimento alle sollevate
doglianze.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell’articolo 9, commi 2 e 3, della legge della
Regione Campania 28 dicembre 2009, n. 19 (Misure urgenti per il rilancio
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa),
proposta – in riferimento agli articoli 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo
comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione – dal Presidente
del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 10,
comma 2, della medesima legge della Regione Campania n. 19 del 2009,
proposta – in riferimento all’art. 117, terzo comma, Cost. – dal
Presidente del Consiglio dei ministri con lo stesso ricorso.
Così
deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della
Consulta, il 2 novembre 2010.
Depositata in Cancelleria il 5
novembre 2010.
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