REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco
AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 1, del decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), promosso dal
Tribunale amministrativo regionale per la Liguria nel procedimento
vertente tra la Pizzeria P., ditta individuale di C. D., e il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale con ordinanza del 13 maggio 2009,
iscritta al n. 204 del registro ordinanze 2009 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione della Pizzeria P., ditta individuale
di C. D., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2010 il Giudice
relatore Alessandro Criscuolo;
udito l’avvocato dello Stato Gabriella
Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria (d’ora in avanti, T.A.R.), con l’ordinanza indicata in epigrafe,
ha sollevato, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 24 e 113 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14,
comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), «nella parte in cui
prevede che “ai provvedimenti del presente articolo non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241” e, segnatamente,
nella parte in cui esclude l’applicazione ai provvedimenti de quibus
dell’art. 3 comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241».
2. — Il
rimettente riferisce che, con ricorso notificato il 27 maggio 2008, C. D.,
titolare di una ditta individuale per la produzione e il recapito di pizze
da asporto, ha impugnato un provvedimento con il quale il Servizio
ispezione del lavoro della Direzione provinciale del lavoro di Genova, in
seguito a una visita ispettiva presso i locali dell’impresa, aveva
disposto, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del citato d.lgs., la
sospensione dell’attività imprenditoriale, avendo accertato l’impiego di
due fattorini addetti al recapito delle pizze da asporto (pari al 66 per
cento del totale dei lavoratori presenti sul posto di lavoro), non
risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria.
Il
giudice a quo, dopo aver riassunto i motivi del ricorso (violazione degli
artt. 3 e 24 Cost., in relazione all’art. 3 della legge 7 agosto 1990, n.
241 – recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi» – e all’art. 14 d.lgs. n.
81 del 2008 e connesso eccesso di potere per omessa motivazione; eccesso
di potere per omessa motivazione, per contraddittorietà e per manifesta
ingiustizia), prosegue osservando che, come esposto dal titolare della
ditta, sarebbero stati esibiti agli ispettori del lavoro copie dei
contratti di collaborazione autonoma e occasionale conclusi con i due
fattorini (circostanza risultante dal verbale di accesso ispettivo). Ad
onta di ciò il provvedimento di sospensione, avente conseguenze gravissime
sulla vita di una piccola impresa come quella ricorrente, sarebbe stato
adottato in totale assenza di motivazione, benché questa fosse necessaria
avuto riguardo al carattere discrezionale del provvedimento ed alla
volontà manifestata dalle parti in ordine all’inesistenza del vincolo di
subordinazione.
Il T.A.R. precisa di avere accolto l’istanza diretta
ad ottenere la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato e
di aver poi trattenuto la causa per la decisione. Argomenta sulla
rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sottolineando che
l’obbligo generale di motivazione degli atti amministrativi fu introdotto
nel vigente ordinamento dall’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990,
sicché, mentre prima di detta legge il difetto di motivazione integrava
una figura sintomatica di eccesso di potere, oggi configura il vizio di
violazione di legge.
La disposizione censurata, statuendo che «ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241», verrebbe a sottrarre i
provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale all’obbligo
generale di motivazione. Pertanto essa, dovendo trovare applicazione nella
fattispecie, impedirebbe al tribunale di conoscere della relativa censura.
D’altro canto, il dedotto difetto di motivazione non potrebbe neppure
essere valutato sotto il profilo dell’eccesso di potere, perché la norma
censurata escluderebbe in modo espresso il relativo obbligo, la cui
mancanza, dunque, non potrebbe costituire sintomo del detto vizio.
Inoltre, ad avviso del Collegio, la questione non sarebbe
manifestamente infondata. Infatti, l’obbligo di motivare i provvedimenti
amministrativi – di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 241 del 1990 –
costituirebbe un principio generale, attuativo sia dei canoni
d’imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione, ai
sensi dell’art. 97 Cost., sia di altri interessi costituzionalmente
protetti, come il diritto di difesa contro gli atti della stessa pubblica
amministrazione, ai sensi degli artt. 24 e 113 Cost. Di più, il suddetto
obbligo sarebbe principio del patrimonio costituzionale comune dei Paesi
europei, desumibile dall’art. 253 del Trattato sull’Unione europea (oggi
art. 296, comma 2, del Trattato di Lisbona sul funzionamento dell’Unione
europea, ratificato dall’Italia con legge 2 agosto 2008, n.130, ed entrato
in vigore il 1° dicembre 2009), che lo estende addirittura agli atti
normativi.
I principi d’imparzialità e di buon andamento, di cui
all’art. 97 Cost., esigerebbero dunque che, quando l’interesse pubblico si
fronteggia con un interesse privato, l’amministrazione debba dare conto,
attraverso la motivazione, di aver ponderato gli interessi in conflitto.
In altri termini, in caso di provvedimenti discrezionali, «la motivazione
costituisce lo strumento principe a mezzo del quale effettuare il
controllo di legittimità dell’atto, consentendo al giudice il sindacato
sull’iter logico seguito dall’autorità amministrativa e sul ricorrere dei
presupposti del potere in concreto esercitato».
In questo quadro,
l’esclusione degli obblighi di motivazione per i provvedimenti di
sospensione dell’attività imprenditoriale si porrebbe anche in contrasto
con gli artt. 24 e 113 Cost., in quanto limiterebbe la tutela
giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
3. —
La parte privata si è costituita nel giudizio di legittimità
costituzionale, insistendo per la declaratoria di illegittimità della
norma censurata.
Essa, nel condividere le argomentazioni del giudice a
quo, sottolinea come la motivazione sia canone fondamentale del diritto
non soltanto italiano ma anche europeo, consentendo la trasparenza
dell’azione amministrativa, la verifica sulla legittimità del
provvedimento e l’esercizio di una concreta tutela giurisdizionale.
L’eliminazione del relativo obbligo, dunque, renderebbe non
controllabile la detta azione, legittimando l’arbitrio. Al riguardo, è
richiamata l’opinione della dottrina che, ben prima della legge n. 241 del
1990, avrebbe individuato negli artt. 24, 97 e 113 Cost. il fondamento di
tale obbligo.
La parte privata ritiene che ai profili sollevati dal
T.A.R. andrebbe aggiunta la violazione dell’art. 3 Cost. sotto l’aspetto
dell’ingiustificata disparità di trattamento tra tipologie di sanzione.
Infatti, l’art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 costituirebbe un unicum nel
vigente ordinamento, nel quale tutte le fattispecie sanzionatorie
dovrebbero essere motivate.
Inoltre, andrebbero considerate le gravi
conseguenze del provvedimento, caratterizzato da ampi spazi di
discrezionalità, tali da impedire ogni difesa, come emergerebbe anche
dalle condizioni richieste per ottenerne la revoca. Infine la norma, così
come formulata, sarebbe diretta a colpire in primis gli esercizi molto
piccoli, in quanto le imprese di medie o grandi dimensioni ben
difficilmente potrebbero subire contestazioni tali da riguardare il 20 per
cento dell’organico.
4. — Il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, è intervenuto
nel giudizio di legittimità costituzionale, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o infondata.
La difesa dello Stato rileva che
la normativa censurata, al fine di contrastare il lavoro irregolare e di
assicurare il rispetto delle regole di prevenzione nei luoghi di lavoro,
disciplina il procedimento per l’adozione della misura cautelare che
dispone la sospensione dell’attività imprenditoriale, da porre in essere
in presenza di determinati presupposti e di condizioni di effettivo
rischio e pericolo, certificati nel verbale redatto dagli ispettori del
lavoro, fatta salva l’applicazione delle sanzioni penali e amministrative
vigenti.
La procedura sarebbe diretta al rispetto delle esigenze di
celerità e di non aggravamento del procedimento, con prevalenza
dell’interesse pubblico primario tutelato dall’art. 97 Cost., avuto
riguardo alla particolare finalità della disposizione, per la quale si
sarebbe reso necessario escludere l’applicabilità della legge n. 241 del
1990 allo scopo di evitare che il provvedimento di sospensione sia
adottato soltanto all’esito del procedimento sanzionatorio.
Ad avviso
dell’interveniente, peraltro, un’interpretazione costituzionalmente
orientata dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, imporrebbe di
ritenere che la norma, nella parte in cui esclude l’applicazione della
legge n. 241 del 1990, faccia salvo l’obbligo di motivazione del
provvedimento di sospensione, perché questo è imposto direttamente dalle
norme costituzionali, a garanzia del diritto del privato di agire in
giudizio a tutela delle situazioni giuridiche ritenute lese da
provvedimenti amministrativi.
Il detto obbligo, infatti, discenderebbe
dagli artt. 24, 97 e 113 Cost., mentre la mancanza di motivazione avrebbe
configurato una figura sintomatica di eccesso di potere prima ancora che
fosse introdotto l’art. 3 della citata legge.
Sotto tale aspetto, la
disposizione censurata non violerebbe i principi costituzionali invocati
dal rimettente, in quanto «il richiamo ai presupposti di legge accertati
nel verbale ispettivo costituisce un momento del procedimento
amministrativo su cui si fonda, sotto il profilo sostanziale, la
legittimità del provvedimento di sospensione dell’attività
imprenditoriale».
Considerato in diritto
1. — Il Tribunale amministrativo regionale per la
Liguria (d’ora in avanti, T.A.R.), con l’ordinanza indicata in epigrafe,
dubita della legittimità costituzionale – in riferimento agli articoli 97,
primo comma, 24 e 113 della Costituzione – dell’art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’art. 1 della
legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui prevede che «ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, nella parte in cui
esclude l’applicazione ai provvedimenti de quibus dell’art. 3, comma 1,
della legge ora citata (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
concernente l’obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi.
2. — Il rimettente è chiamato a pronunciare in un giudizio
amministrativo promosso dal titolare di una ditta individuale, avente ad
oggetto la produzione e la vendita di pizze da asporto, nei confronti del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l’annullamento di un
provvedimento, adottato dalla Direzione provinciale del lavoro di Genova.
Con esso è stata disposta la sospensione dell’attività imprenditoriale,
essendo risultato l’impiego di due fattorini addetti al recapito delle
pizze (pari al 66 per cento del totale dei lavoratori presenti sul posto
di lavoro), non emergenti dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria. Il giudice a quo ritiene che la norma censurata, in forza
della quale il provvedimento di sospensione è stato emesso, sia in
contrasto con i parametri costituzionali dianzi indicati, perché l’obbligo
di motivazione dei provvedimenti amministrativi, di cui all’art. 3, comma
1, della legge n. 241 del 1990, costituisce un principio generale, che
attua i canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento
dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 97 Cost., nonché la tutela del
diritto di difesa contro gli atti della pubblica amministrazione, ai sensi
degli artt. 24 e 113 Cost.
3. — In via preliminare, si deve rilevare
che è impugnato l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, nel testo
originario (in Gazzetta Ufficiale del 30 aprile 2008, entrato in vigore il
15 maggio 2008). Detta disposizione è stata dapprima modificata dall’art.
41, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni
urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività,
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria),
convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e poi
sostituita dall’art. 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 3
agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro). Peraltro, con l’ordinanza di
rimessione la norma è censurata nella parte in cui dispone che «Ai
provvedimenti del presente articolo non si applicano le disposizioni di
cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241» e, segnatamente, «nella parte in cui
esclude l’applicazione ai provvedimenti de quibus dell’art. 3, comma 1,
della legge 7 agosto 1990, n. 241, per contrasto con gli artt. 97, comma
1, 24 e 113 Cost.». In tale dettato la disposizione non ha subito
modifiche nelle tre versioni suddette. Pertanto, avuto riguardo alla
persistenza del medesimo contenuto precettivo recato in parte qua dalle
menzionate disposizioni, la questione deve ritenersi trasferita sulla
nuova norma, sostitutiva di quella originaria e identica a questa,
addirittura nella stessa formulazione letterale (nei giudizi in via
incidentale: sentenze n. 270 e n. 84 del 1996; nei giudizi in via
principale: sentenze n. 40 del 2010 e n. 237 del 2009).
4. — Ancora in
via preliminare, si deve osservare che, per giurisprudenza costante di
questa Corte, l’oggetto del giudizio di legittimità costituzionale in via
incidentale è limitato alle disposizioni e ai parametri indicati nelle
ordinanze di rimessione, non potendo essere considerati, oltre i limiti in
queste fissati, ulteriori questioni o profili dedotti dalle parti,
eccepiti ma non fatti propri dal giudice a quo oppure diretti ad ampliare
o modificare il contenuto delle stesse ordinanze. Ne deriva che sono
inammissibili, e non possono formare oggetto di esame in questa sede, le
deduzioni della parte privata dirette ad estendere il thema decidendum,
non soltanto attraverso l’invocazione di ulteriori parametri
costituzionali, ma anche con la denunzia di altre disposizioni rispetto a
quella sospettata d’illegittimità costituzionale dal rimettente (ex
plurimis: sentenze n. 50 del 2010, n. 311 e n. 236 del 2009).
5. —
L’Avvocatura dello Stato ha dedotto l’inammissibilità della questione, ma
l’eccezione (peraltro priva di un adeguato apparato argomentativo) non è
fondata.
Infatti il T.A.R. ha motivato, sia pure in termini concisi,
sulla rilevanza e sulla non manifesta infondatezza, ed ha aggiunto che il
dettato normativo conduce ad escludere in modo espresso l’obbligo di
motivazione per il provvedimento impugnato nel giudizio a quo, così
rendendo palese, in forma implicita ma chiara, di non poter ricercare
un’interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata. Si
tratta di valutazioni non implausibili, che consentono di dare ingresso
alla questione di legittimità costituzionale.
6. — Nel merito, essa è
fondata.
6.1. — Si deve premettere che l’art. 3, comma 1, della legge
n. 241 del 1990 (e successive modificazioni) stabilisce che «ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione
amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve
essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle
risultanze dell’istruttoria». Il comma 2, poi, esclude la necessità della
motivazione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
La norma sancisce ed estende il principio, di origine
giurisprudenziale, che in epoca anteriore all’entrata in vigore della
legge n. 241 del 1990 aveva già affermato la necessità della motivazione,
con particolare riguardo al contenuto degli atti amministrativi
discrezionali, nonché al loro grado di lesività rispetto alle situazioni
giuridiche dei privati, individuando nella insufficienza o mancanza della
motivazione stessa una figura sintomatica di eccesso di potere.
L’obbligo di motivare i provvedimenti amministrativi è diretto a
realizzare la conoscibilità, e quindi la trasparenza, dell’azione
amministrativa. Esso è radicato negli artt. 97 e 113 Cost., in quanto, da
un lato, costituisce corollario dei principi di buon andamento e
d’imparzialità dell’amministrazione e, dall’altro, consente al
destinatario del provvedimento, che ritenga lesa una propria situazione
giuridica, di far valere la relativa tutela giurisdizionale.
6.2. — In
questo quadro, la disposizione censurata non è conforme ai parametri
costituzionali sopra indicati.
Infatti essa, escludendo in modo
espresso l’applicabilità dell’intera legge n. 241 del 1990 ai
provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale, previsti
dall’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, nel testo sostituito
dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 106 del 2009, rende non
applicabile anche a tali provvedimenti l’obbligo di motivazione di cui
all’art. 3, comma 1, di detta legge, consentendo così all’organo o ufficio
procedente di non indicare «i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche
che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle
risultanze dell’istruttoria».
Restano, dunque, elusi i principi di
pubblicità e di trasparenza dell’azione amministrativa, pure affermati
dall’art. 1, comma 1, della legge n. 241 del 1990, ai quali va
riconosciuto il valore di principi generali, diretti ad attuare sia i
canoni costituzionali di imparzialità e buon andamento
dell’amministrazione (art. 97, primo comma, Cost.), sia la tutela di altri
interessi costituzionalmente protetti, come il diritto di difesa nei
confronti della stesse amministrazione (artt. 24 e 113 Cost.; sul
principio di pubblicità, sentenza n. 104 del 2006, punto 3.2 del
Considerato in diritto). E resta altresì vanificata l’esigenza di
conoscibilità dell’azione amministrativa, anch’essa intrinseca ai principi
di buon andamento e d’imparzialità, esigenza che si realizza proprio
attraverso la motivazione, in quanto strumento volto ad esternare le
ragioni e il procedimento logico seguiti dall’autorità amministrativa. Il
tutto in presenza di provvedimenti non soltanto a carattere discrezionale,
ma anche dotati di indubbia lesività per le situazioni giuridiche del
soggetto che ne è destinatario.
Né può condividersi l’argomento della
difesa dello Stato, secondo cui la previsione normativa sarebbe diretta
«al rispetto delle esigenze di celerità e di non aggravamento del
procedimento, con prevalenza dell’interesse pubblico primario tutelato
dall’art. 97 Cost. in considerazione della particolare finalità della
disposizione, per la quale l’esclusione dell’applicabilità della legge n.
241 del 1990 si è resa necessaria per evitare che il provvedimento di
sospensione venga adottato solo all’esito del procedimento sanzionatorio».
Invero, la giusta e doverosa finalità di tutelare la salute e la
sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il fenomeno del lavoro
sommerso e irregolare, non è in alcun modo compromessa dall’esigenza che
l’amministrazione procedente dia conto, con apposita motivazione, dei
presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato
la decisione, con riferimento alle risultanze dell’istruttoria.
Pertanto, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale
dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, come sostituito
dall’art. 11, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 106 del 2009, nella parte
in cui, stabilendo che ai provvedimenti di sospensione dell’attività
imprenditoriale previsti dalla citata norma non si applicano le
disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, esclude
l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’art. 3, comma 1, della
citata legge n. 241 del 1990.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale
dell’articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di
tutela della salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro), come sostituito
dall’articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro), nella parte in cui, stabilendo che
ai provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale previsti
dalla citata norma non si applicano le disposizioni di cui alla legge 7
agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), esclude
l’applicazione ai medesimi provvedimenti dell’articolo 3, comma 1, della
legge n. 241 del 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 novembre 2010.
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2010.