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| n. 11-2010 - © copyright |
CORTE COSTITUZIONALE - Sentenza 5
novembre 2010 n. 309
Pres. AMIRANTE – CASSESE |
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Istruzione - Norme della Regione Toscana - Art. 13 della
legge della Regione Toscana 26/07/2002, n. 32 come sostituito dall'art. 3
della legge della Regione Toscana 05/11/2009, n. 63 Programmazione del
sistema della formazione professionale basato su un percorso triennale
destinato al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da
un primo biennio scolastico ed un terzo anno professionalizzante -
illegittimità costituzionale – inammissibilità
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La Corte dichiara:
l’illegittimità costituzionale
dell’art. 13, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio
2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia
di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e
lavoro), come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5
novembre 2009, n. 63 [Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),
in materia di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia];
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del
medesimo art. 13, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della Regione Toscana n.
32 del 2002, come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana
n. 63 del 2009, promossa, in riferimento agli articoli 117, secondo comma,
lettera n), e terzo, e 118 della Costituzione, dal Presidente del
Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco
AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA,
Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe
TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO,
Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 13 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),
come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre
2009, n. 63 [Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di
obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia], promosso dal
Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 12 gennaio
2010, depositato in cancelleria il 14 gennaio 2010 ed iscritto al n. 5 del
registro ricorsi 2010.
Visto l’atto di costituzione della Regione
Toscana;
udito nell’udienza pubblica del 5 ottobre 2010 il Giudice
relatore Sabino Cassese;
uditi l’avvocato dello Stato Paolo Gentili
per il Presidente del Consiglio dei ministri e l’avvocato Lucia Bora per
la Regione Toscana.
Ritenuto in fatto
1. – Con ricorso in via principale ritualmente
notificato e depositato (reg. ric. n. 5 del 2010), il Presidente del
Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale
dell’articolo 13 della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),
come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre
2009, n. 63 [Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) in materia di
obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia], per contrasto con gli
articoli 117, commi secondo, lettera n), e terzo, e 118 della
Costituzione.
1.1. – La disposizione censurata, con l’intento di dare
attuazione all’obbligo di istruzione e di prevenire l’abbandono
scolastico, ha promosso l’offerta di percorsi formativi «sia all’ambito
della formazione professionale e dell’apprendistato a completamento dei
percorsi nell’ambito dell’istruzione, sia al rientro nel sistema di
istruzione per il completamento del ciclo di studio» (comma 1).
A tal
fine, il comma 2 del suddetto articolo, ha previsto che «la Regione adotta
le misure necessarie per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione nel
sistema della formazione professionale con un percorso triennale destinato
al conseguimento di una qualifica professionale, strutturato da un primo
biennio scolastico, integrato da specifiche finalità formative
diversamente graduate tra il primo e il secondo anno, e un terzo anno
interamente professionalizzante che è realizzato: a) dalle scuole
accreditate per la formazione professionale secondo il sistema regionale
toscano anche in collaborazione con agenzie formative accreditate ed
eventualmente con altre scuole: b) dalle agenzie formative accreditate per
la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano anche in
collaborazione con una scuola o reti di scuole; c) dalle scuole non
accreditate purché in collaborazione con agenzie formative accreditate per
la formazione professionale secondo il sistema regionale toscano, o con
un’altra scuola accreditata o reti di scuole».
Il comma 3 ha
stabilito, inoltre, che «per il terzo anno professionalizzante possono
essere eventualmente previste modalità formative a distanza».
1.2. –
Ad avviso del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione
impugnata violerebbe la competenza legislativa regionale, ponendosi in
contrasto con le norme generali sull’istruzione, con i principi
fondamentali della materia e con il principio di leale collaborazione.
In primo luogo, tale disposizione, «configurando unilateralmente e a
regime», al fine dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, «un sistema
di formazione professionale che costituisce un tertium genus rispetto ai
percorsi (sia ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina
statale, si pone in contrasto con le norme generali e con i principi
fondamentali che disciplinano l’obbligo d’istruzione nel secondo ciclo del
sistema educativo di istruzione e formazione».
In secondo luogo, il
percorso di formazione professionale sarebbe stato adottato dalla Regione
Toscana senza stipulare «alcuna intesa con lo Stato», violando così il
principio della leale collaborazione.
In terzo luogo, la disposizione
in oggetto contrasterebbe con l’art. 27, comma 4, del decreto legislativo
17 ottobre 2005, n. 226 (Norme generali e livelli essenziali delle
prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione
e formazione, a norma dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), che
prevede che si possa assolvere all’obbligo di istruzione in seno al
sistema di istruzione e formazione professionale di competenza regionale
soltanto «a decorrere dall’anno scolastico e formativo 2010-2011».
2.
– Si è costituita in giudizio, con atto depositato in data 12 febbraio
2010, la Regione Toscana, concludendo per la declaratoria di infondatezza
del ricorso e sostenendo che la disposizione impugnata non ha la finalità
di introdurre, per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, «un autonomo
e specifico sistema di istruzione e formazione professionale regionale
concorrente rispetto a quello statale, bensì ha voluto promuovere la
costituzione di un sistema integrato istruzione (statale) – formazione
professionale (regionale), nell’ambito della vigente normativa statale».
3. – Con memoria depositata il 14 settembre 2010, la difesa regionale,
oltre a ribadire, nel merito, le considerazioni formulate nell’atto di
costituzione in giudizio, ha sollevato eccezione di inammissibilità. La
Regione Toscana, difatti, sostiene che il ricorso muove censure
esclusivamente nei riguardi del comma 2 della disposizione impugnata, con
la conseguente inammissibilità dell’impugnativa nei riguardi degli altri
commi della medesima.
Considerato in diritto
1. – Il Presidente del Consiglio dei ministri ha
promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 13 della legge
della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa
della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento,
formazione professionale e lavoro), come sostituito dall’art. 3 della
legge della Regione Toscana 5 novembre 2009, n. 63 [Modifiche alla legge
regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione
Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione
professionale e lavoro) in materia di obbligo di istruzione e di servizi
per l’infanzia], per contrasto con gli articoli 117, commi secondo,
lettera n), e terzo, e 118 della Costituzione.
Ad avviso del
ricorrente, la disposizione impugnata, al fine di assolvere all’obbligo di
istruzione, avrebbe introdotto, in modo unilaterale e senza stipulare
apposita intesa con lo Stato, un percorso di formazione professionale
diverso rispetto a quello individuato dalla disciplina statale, violando
le norme generali sull’istruzione, i principi fondamentali della materia e
il principio di leale collaborazione.
2. – Va esaminata,
preliminarmente, l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Regione
Toscana relativamente ai commi 1, 3, 4, 5 e 6 dell’art. 13 cit. perché il
ricorso avrebbe mosso censure esclusivamente nei riguardi del comma 2.
L’eccezione va accolta relativamente ai commi 1, 4, 5 e 6. Questi, in
effetti, non risultano investiti dalle censure sollevate dal ricorrente,
che riguardano, in via diretta, il comma 2 e, in via indiretta, il comma
3, che è strettamente connesso al precedente e non ha contenuto autonomo.
Va pertanto dichiarata inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 13, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della Regione
Toscana n. 32 del 2002, come sostituito dall’art. 3 della legge della
Regione Toscana n. 63 del 2009.
3. – Nel merito, la questione avente
ad oggetto i rimanenti commi è fondata.
E’ opportuno, innanzitutto,
ricostruire la disciplina relativa all’obbligo di istruzione e ai suoi
rapporti con l’istruzione e formazione professionale.
3.1. – La legge
28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme
generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in
materia di istruzione e formazione professionale) ha introdotto un sistema
di istruzione e formazione articolato «nella scuola dell’infanzia, in un
primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di
primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed
il sistema dell’istruzione e della formazione professionale» (art. 2,
comma 1, lettera d).
I due sistemi che compongono il secondo ciclo di
istruzione (quello liceale e quello della formazione professionale) sono
distinti, ma funzionalmente integrati, dal momento che: a) entrambi
concorrono all’adempimento dell’obbligo di istruzione; b) è possibile
transitare dall’uno all’altro; c) da ambedue, con diverse modalità
(fissate con legge statale), è consentito l’accesso all’esame di Stato.
3.2. – L’art. 34, secondo comma, Cost. ha previsto un obbligo di
istruzione di almeno otto anni, passati prima a nove (art. 1, comma 3,
della legge 10 febbraio 2000, n. 30, Legge quadro in materia di riordino
dei cicli di istruzione), poi a dodici (art. 2, comma 1, lettera c), della
legge n. 53 del 2003) e, infine, a dieci (art. 1, comma 622, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato, legge finanziaria 2007).
In base
all’art. 1, comma 5, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226
(Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma
dell’articolo 2 della L. 28 marzo 2003, n. 53), l’obbligo di istruzione
può essere assolto, «con pari dignità», sia nel sistema di istruzione, sia
in quello di istruzione e formazione professionale, sulla base di livelli
essenziali di prestazioni definiti in sede nazionale, previ accordi con le
Regioni. L’obbligo di istruzione è finalizzato a consentire il
conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di
una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il
diciottesimo anno di età (art. 1, comma 622, della legge n. 296 del 2006).
3.3 – La disciplina statale ha previsto un’attuazione graduale del
nuovo ciclo secondario, l’avvio contemporaneo delle due parti che lo
compongono e la collaborazione tra Stato e Regioni per determinare i modi
di assolvimento dell’obbligo di istruzione nei «percorsi» di formazione
professionale. In tal modo viene assicurata – conformemente alle
disposizioni degli artt. 34 e 117, secondo comma, lettera n), Cost. –
l’unità del «sistema di istruzione e formazione», pur nella diversità dei
fini dei «percorsi» interni e degli enti competenti a disciplinarli (Stato
e Regioni).
Con riferimento all’attuazione di tale obbligo, l’art. 1,
comma 624, della legge n. 296 del 2006 ha stabilito che, «fino alla messa
a regime di quanto previsto dal comma 622, proseguono i percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all’art. 28
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. (…) Le strutture che
realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei
criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa intesa con la Conferenza unificata».
L’art. 27 del
d.lgs. n. 226 del 2005 ha previsto, al comma 2, che il primo anno di tali
percorsi «è avviato sulla base della disciplina specifica definita da
ciascuna Regione nel rispetto dei livelli essenziali di cui al Capo III,
previa definizione con accordi in Conferenza Stato-Regioni» e, al comma 4,
che «le prime classi dei percorsi liceali e il primo anno di quelli di
istruzione e formazione professionale sono avviati contestualmente a
decorrere dall’anno scolastico e formativo 2010-2011, previa definizione
di tutti gli adempimenti normativi previsti». Successivamente alla
presentazione del ricorso in epigrafe, quest’ultimo comma è stato abrogato
dall’art. 15 del regolamento di delegificazione approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 (Regolamento recante
revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei
a norma dell’articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133).
3.4. – Le disposizioni censurate violano le norme generali
sull’istruzione.
L’art. 13, commi 2 e 3, ha introdotto un «percorso»
formativo diverso rispetto a quelli contemplati dalla disciplina statale
per assolvere l’obbligo scolastico. Esso ha, così, rotto l’unità del
«sistema di istruzione e formazione», dando luogo a una soluzione ibrida
che costituisce un tertium genus nei confronti dei «percorsi» (sia
ordinari che sperimentali) individuati dalla disciplina statale.
Tale
disciplina rientra tra le norme generali sull’istruzione che debbono
essere dettate in via esclusiva dallo Stato (art. 117, secondo comma,
lettera n, Cost.). Lo stesso legislatore statale ha definito “generali” le
norme sul diritto-dovere di istruzione e formazione, contenute nel decreto
legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul
diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2,
comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53). Inoltre, l’obbligo
di istruzione appartiene a quella categoria di «disposizioni statali che
definiscono la struttura portante del sistema nazionale di istruzione e
che richiedono di essere applicate in modo necessariamente unitario e
uniforme in tutto il territorio nazionale, assicurando, mediante una
offerta formativa omogenea, la sostanziale parità di trattamento tra gli
utenti che fruiscono del servizio di istruzione» (sentenza n. 200 del
2009).
3.5. – Le disposizioni impugnate violano, altresì, il principio
di leale collaborazione.
Il nuovo percorso formativo è stato
introdotto dalla Regione Toscana unilateralmente, prima della data
all’epoca fissata dalla legge statale e prima che fossero raggiunti gli
accordi in Conferenza Stato-Regioni espressamente previsti dalla legge; in
particolare, quello del 29 aprile 2010, con il quale, facendo riferimento
a precedenti accordi (19 giugno 2003, 15 gennaio 2004, 5 ottobre 2006, 5
febbraio 2009) e intese (20 marzo 2008), sono stati definiti, tra l’altro,
«le competenze di base che tutti gli studenti devono acquisire nei
percorsi di istruzione e formazione professionale» e «il repertorio delle
figure professionali di riferimento a livello nazionale».
La Regione,
quindi, ha provveduto non soltanto in anticipo sui tempi previsti, ma
anche senza poter tener conto della determinazione concertata del
repertorio delle figure professionali e delle competenze che gli allievi
debbono acquisire.
Deve essere, pertanto, dichiarata l’illegittimità
costituzionale – per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera n),
Cost. e del principio di leale collaborazione, nei termini sopra indicati
– dell’art. 13, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana n. 32 del
2002, come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana n. 63
del 2009.
Le altre censure restano assorbite.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
13, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 26 luglio 2002, n. 32
(Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di
educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro),
come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana 5 novembre
2009, n. 63 [Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo
unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione,
istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), in materia
di obbligo di istruzione e di servizi per l’infanzia];
dichiara
inammissibile la questione di legittimità costituzionale del medesimo art.
13, commi 1, 4, 5 e 6, della legge della Regione Toscana n. 32 del 2002,
come sostituito dall’art. 3 della legge della Regione Toscana n. 63 del
2009, promossa, in riferimento agli articoli 117, secondo comma, lettera
n), e terzo, e 118 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei
ministri con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma,
nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2
novembre 2010.
Depositata in Cancelleria il 5 novembre 2010.
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