REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori: Presidente: Francesco
AMIRANTE; Giudici : Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO,
Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino
CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO,
Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007), promosso dal Tribunale di Sanremo, con ordinanza del 5
gennaio 2009, iscritta al numero 229 del registro ordinanze 2009 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell’anno 2009.
Visti l’atto di costituzione della
Living Garden s.r.l. nonché l’atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell’udienza pubblica del 6 ottobre 2010
il Giudice relatore Gaetano Silvestri;
uditi gli avvocati Lorenzo
Acquarone e Giovanni Acquarone per la Living Garden s.r.l. e l’avvocato
dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Ritenuto in fatto
1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2009, il
Tribunale di Sanremo ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007), per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della
Costituzione.
1.1. – In punto di fatto, il giudice a quo riferisce di
essere investito di un ricorso, proposto dalla Living Garden s.r.l. ai
sensi dell’art. 700 del codice di procedura civile, per ottenere una
misura cautelare utile ad evitare il pagamento della somma richiesta da
Comune di Sanremo, con atto del 10 ottobre 2007, n. 53894, a seguito del
nuovo computo del canone demaniale marittimo dovuto dalla stessa Living
Garden per l’anno 2007.
La società ricorrente è titolare di una
concessione demaniale marittima per l’occupazione e la conduzione di un
bar gelateria su un’area di complessivi mq. 922 (comprendenti un’area
scoperta di mq. 259, un’area coperta con opere di facile rimozione di mq.
46, un’area coperta con impianti di difficile rimozione di mq. 142 ed una
pertinenza demaniale di circa mq. 475, costituita da un fabbricato
incamerato). Per l’intero compendio immobiliare la predetta società ha
pagato, fino al 2007, un canone annuo di importo poco superiore a 2.500
euro, periodicamente aggiornato. Per l’anno 2007, il Comune di Sanremo ha
richiesto un canone di 2.663,09 euro, oltre all’addizionale regionale del
10% (per un totale di 2.929,40 euro).
Nel giudizio a quo, la società
ricorrente ha evidenziato come la norma censurata abbia introdotto nuovi
criteri di calcolo dei canoni demaniali (quanto meno per le cosidette
pertinenze demaniali), determinando spropositati aumenti degli stessi,
addirittura superiori alla misura del 300%, già prevista dal decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e
per la correzione dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge,
con modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
In particolare, il censurato art. 1, comma 251, della legge n. 296 del
2006 – che ha sostituito il comma 1 dell’art. 03 del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei canoni
relativi a concessioni demaniali marittime), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494 –
ha, tra l’altro, stabilito che «per le concessioni comprensive di
pertinenze demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1° gennaio
2007, i seguenti criteri: 2.1) per le pertinenze destinate ad attività
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il
canone è determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto
per la media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.
L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5. Il
canone annuo così determinato è ulteriormente ridotto delle seguenti
percentuali, da applicare per scaglioni progressivi di superficie del
manufatto: fino a 200 metri quadrati, 0 per cento; oltre 200 metri
quadrati e fino a 500 metri quadrati, 20 per cento; oltre 500 metri
quadrati e fino a 1.000 metri quadrati, 40 per cento; oltre 1.000 metri
quadrati, 60 per cento. Qualora i valori dell’Osservatorio del mercato
immobiliare non siano disponibili, si fa riferimento a quelli del più
vicino comune costiero rispetto al manufatto nell’ambito territoriale
della medesima regione».
Ai sensi dell’art. 29 del codice della
navigazione, sono considerate pertinenze del demanio marittimo «le
costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato, che esistono entro i
limiti del demanio marittimo e del mare territoriale».
Con il
provvedimento impugnato nel giudizio principale il Comune di Sanremo, in
applicazione del citato comma 251 dell’art. 1, ha ricalcolato il canone
per l’anno 2007 nella misura di 41.878,92 euro ed ha invitato la società
ricorrente a provvedere al pagamento delle somme non corrisposte.
A
fronte della nuova quantificazione del canone annuo, la Living Garden
s.r.l. ha adito il Tribunale di Sanremo chiedendo l’adozione di una misura
cautelare idonea, come accennato, a ricondurre il canone demaniale al
precedente importo o comunque ad un livello ragionevole, «tale da
consentire la prosecuzione dell’attività».
Nel giudizio a quo, la
società ricorrente ha dedotto, in primo luogo, la violazione e falsa
applicazione dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del 2006, in
quanto la pertinenza demaniale in concessione alla Living Garden s.r.l.
non rientrerebbe nelle categorie di destinazione soggette al disposto
aumento, trattandosi di un fabbricato destinato ad attività di bar
gelateria. In subordine, è stata dedotta l’illegittimità costituzionale
del richiamato comma 251, in quanto il nuovo criterio di quantificazione
del canone demaniale marittimo violerebbe gli artt. 3, 41 e 97 Cost.
1.2. – Il giudice rimettente ha escluso il fondamento della proposta
distinzione tra gli esercizi di ristorazione e di somministrazione di
alimenti e bevande e le altre attività commerciali, ed ha invece ritenuto
non manifestamente infondata, oltre che rilevante, la prospettata
questione di legittimità costituzionale.
Per quanto riguarda la
rilevanza, il Tribunale assume che la stessa sarebbe in re ipsa, in quanto
il provvedimento impugnato costituirebbe «pedissequa applicazione delle
nuove norme che regolano i contestati canoni demaniali».
In merito
alla non manifesta infondatezza, il rimettente sottolinea come l’«ampia
discrezionalità», di cui gode il legislatore nell’adottare norme
modificatrici dei rapporti giuridici di durata, sia censurabile ogni qual
volta «emergano profili di manifesta irragionevolezza tali da ledere il
buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare situazioni
di disuguaglianza».
Nel caso di specie, la lesione del principio di
ragionevolezza e di uguaglianza sarebbe ravvisabile nel fatto che le nuove
norme «determinano immotivate discriminazioni all’interno della medesima
categoria delle pertinenze demaniali», assoggettando al nuovo criterio di
calcolo dei canoni le sole pertinenze adibite a specifiche destinazioni
(«attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e
servizi») e non anche le altre.
Ad avviso del giudice a quo, il nuovo
criterio di calcolo, oltre che discriminatorio, risulterebbe «in netta
contraddizione» con i provvedimenti legislativi che, al fine di ricondurre
il canone ad una misura equa e ragionevole, avevano dapprima rinviato
l’entrata in vigore dell’incremento del canone del 300%, previsto dal d.l.
n. 269 del 2003 per le concessioni turistico-balneari, e quindi
successivamente abrogato le norme che lo avevano istituito.
Il
Tribunale di Sanremo richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, la
sentenza della Corte costituzionale n. 264 del 2005, secondo cui «nel
nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto al legislatore di
emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole
per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l’oggetto
di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo,
ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia
penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica condizione
essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento
irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate
sulle leggi precedenti, l’affidamento del cittadino nella sicurezza
giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato di
diritto».
Secondo il rimettente, i dubbi non manifestamente infondati
circa la compatibilità della disciplina censurata con il principio di
ragionevolezza si risolverebbero, per se stessi, anche in dubbi riguardo
alla piena osservanza del canone di buon andamento della pubblica
amministrazione (art. 97 Cost.).
Ancora, le norme censurate si
porrebbero in contrasto con l’art. 53 Cost., in quanto il canone demaniale
non sarebbe predeterminato con atto legislativo ma rimesso alle
valutazioni dell’Osservatorio del mercato immobiliare (OMI), così violando
il principio costituzionale di capacità contributiva.
Il Tribunale di
Sanremo, inoltre, facendo proprie le censure prospettate dalla società
ricorrente nel giudizio principale, sottolinea come l’importo del canone
delle pertinenze sia di fatto equiparato al valore di mercato del canone
di locazione di un corrispondente immobile di proprietà privata. Ciò
risulterebbe irragionevole e non conforme ai principi dell’art. 3 Cost.,
visto che sussisterebbero «plurimi motivi» per escludere siffatta
equiparazione. In particolare, il concessionario demaniale, oltre a non
poter disporre dell’immobile «per natura incommerciabile e dunque fuori
mercato», sarebbe svantaggiato rispetto al conduttore di immobili privati
in quanto: è soggetto al pagamento integrale dell’ICI; non ha garanzie di
durata del rapporto, che è soggetto a risoluzione in qualsiasi momento,
senza necessità di giusta causa ma «per ragioni di interesse pubblico
difficilmente sindacabili» (ex art. 42 cod. nav.); è soggetto all’obbligo
della manutenzione anche straordinaria dell’immobile demaniale e, secondo
le norme censurate, le spese e gli investimenti sostenuti non possono
essere computati al fine della determinazione del canone; è soggetto
all’assicurazione obbligatoria dell’immobile per il valore commerciale ed
al versamento di una cauzione maggiore di quella richiesta al conduttore
di un immobile privato (tre mensilità invece di due).
Il giudice a quo
aggiunge che, proprio in considerazione di tali elementi, i canoni
demaniali sono sempre risultati inferiori rispetto ai canoni di locazione
degli immobili di proprietà privata.
Un ulteriore motivo di
illegittimità della norma impugnata è individuato nel fatto che
quest’ultima assoggetterebbe «del tutto illogicamente» a diverso canone
demaniale pertinenze di identico valore, come ad esempio immobili su aree
confinanti di uno stesso lungomare ricadenti però nel territorio di Comuni
diversi e quindi aventi diverso valore immobiliare medio.
Per le
anzidette ragioni il Tribunale di Sanremo ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 251, della legge n. 296 del
2006, «nella parte in cui prevede un immotivato incremento (di oltre il
300%) del canone demaniale delle pertinenze demaniali».
2. – Nel
giudizio si è costituita la Living Garden s.r.l. chiedendo l’accoglimento
della sollevata questione di legittimità costituzionale.
In
particolare la società interveniente, dopo aver riassunto il quadro
normativo in materia, svolge le medesime argomentazioni già sviluppate dal
giudice a quo nell’ordinanza di rimessione, sottolineando
l’irragionevolezza della norma censurata che, nelle intenzioni del
legislatore, avrebbe dovuto perseguire gli obiettivi di equità e di
razionalità nella determinazione dei canoni delle pertinenze demaniali
marittime.
Quanto all’asserita violazione dell’art. 97 Cost., la
Living Garden s.r.l., oltre a riprendere il contenuto dell’atto
introduttivo del presente giudizio, richiama le sentenze n. 393 del 2000 e
n. 264 del 2005 della Corte costituzionale e la sentenza della Corte di
Giustizia delle Comunità europee del 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e
C-7/02.
In merito alla censura prospettata in relazione all’art. 53
Cost., la società interveniente osserva che la determinazione dei canoni
sulla base delle valutazioni di mercato affidate all’OMI, «anziché su
criteri fissati normativamente», darebbe luogo all’«assegnazione di un
canone astratto e virtuale, destinato a discostarsi, ed anche in larga
misura come nel caso di specie, dalle possibilità reddituali del
concessionario».
3. – Nel giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale
dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
3.1. – La difesa statale sottolinea come la norma
denunciata si inserisca in «un complesso percorso legislativo finalizzato
alla tutela e alla valorizzazione di tutti i beni di proprietà statale».
Questo percorso è iniziato con la legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche
alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e
integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in materia
di bilancio. Delega al Governo per l’individuazione delle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato) ed è proseguito con il
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di
tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato).
Entrambi i citati provvedimenti, nell’ambito della revisione generale del
sistema di bilancio e del rendiconto generale, hanno previsto nel conto la
rappresentazione del patrimonio pubblico, con una sua valutazione di
mercato comprensiva del demanio, in precedenza escluso.
Siffatta
evoluzione legislativa avrebbe interessato, tra l’altro, il demanio
marittimo, ormai considerato come uno strumento da valorizzare e da
preservare, non solo dal punto di vista ambientale e paesaggistico, ma
anche da quello relativo alla sua idoneità a produrre reddito. La ratio
della norma censurata sarebbe proprio quella di consentire il superamento
del precedente regime tabellare di quantificazione del canone, prima
considerato quale corrispettivo riferito al mero utilizzo del bene, senza
alcun legame con la tipologia di attività effettivamente svolta dal
concessionario e con la redditività economica della stessa.
Pertanto,
il peculiare trattamento riservato alle concessioni comprensive di
pertinenze demaniali marittime (cioè di opere inamovibili divenute di
proprietà dello Stato alla scadenza naturale della concessione), destinate
ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e
servizi, troverebbe fondamento nella loro capacità di produrre reddito.
D’altra parte, l’introduzione di nuovi criteri di determinazione del
canone con riguardo alle sole pertinenze demaniali marittime aventi la
specifica destinazione sopra descritta sarebbe giustificabile in ragione
della loro maggiore idoneità, rispetto ad altri beni di proprietà statale,
a produrre un reddito. In merito, l’Avvocatura generale evidenzia come
esclusivamente nei casi in questione (trattandosi di opere non amovibili)
lo Stato possa legittimamente pretendere un canone relativo anche al
manufatto e non soltanto al suolo. Al contrario, ove le opere insistenti
sul suolo risultino suscettibili di rimozione al termine della stagione
balneare e quindi non di proprietà dello Stato, il canone viene applicato
secondo parametri tabellari diversi, che prendono in considerazione
esclusivamente il suolo e non già i manufatti (rimossi).
Le suesposte
considerazioni inducono la difesa statale a ritenere la norma censurata
del tutto ragionevole, in quanto finalizzata alla valorizzazione di un
bene pubblico produttivo di entrate per l’erario, e priva dei denunciati
profili discriminatori rispetto alle altre concessioni demaniali, che
hanno una differente potenzialità economica e caratteristiche diverse.
3.2. – L’Avvocatura generale ritiene, poi, destituite di fondamento le
censure relative all’eccessiva onerosità dei canoni e alla loro
riconducibilità ai corrispettivi praticati in regime di libero mercato.
Secondo la difesa statale, la norma denunciata, ancorando il canone
alla redditività economica del bene oggetto di concessione, «non poteva
non avere l’effetto di un aumento (anche considerevole, a fronte degli
importi irrisori precedenti) del canone da corrispondere».
Peraltro,
osserva l’Avvocatura, i nuovi canoni sono comunque ben lontani dai
corrispettivi praticati nel libero mercato. Infatti, l’art. 1, comma 251,
della legge n. 296 del 2006 prevede, per un verso, che si tenga conto nel
calcolo della «media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall’osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento»; per
altro verso, l’importo così ottenuto è «oggetto di una serie di
temperamenti e abbattimenti» riferiti, da un lato, alla superficie del
manufatto, dall’altro, al carattere stagionale (e non continuativo)
dell’attività ed ai lavori di manutenzione straordinaria a carico del
concessionario. Di conseguenza, l’importo del canone non potrebbe
ritenersi equiparato al valore di mercato della locazione di un
corrispondente immobile di proprietà privata.
Sul punto, la difesa
statale precisa che l’utilizzazione di parametri tecnico-estimativi
elaborati dall’osservatorio del mercato immobiliare, cioè da un «organismo
super partes gestito dall’Agenzia del Territorio, avente specifica
competenza nel campo dei processi estimali riferiti al mercato
immobiliare», garantisce «la sostanziale equità dei criteri di
determinazione dei canoni in questione ed una definizione sufficientemente
equilibrata della redditività del bene pubblico».
3.3. – In
definitiva, la norma censurata risulterebbe ragionevole, rispettosa dei
principi costituzionali evocati dal giudice a quo e «correttamente
attuativa del principio di buona amministrazione di cui all’art. 97
Cost.», in quanto valorizzerebbe la redditività di beni demaniali dai
quali il concessionario trae un profitto commerciale.
L’entità del
canone sarebbe, poi, determinata con una «procedura trasparente ed
oggettiva, ancorata ai valori di mercato», e potrebbe essere «inglobata
nel prezzo del servizio fornito all’utenza», sicché non sarebbero violati
gli artt. 3 e 53 Cost.
4. – In prossimità dell’udienza il Presidente
del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria con la quale
ribadisce le argomentazioni già sviluppate nell’atto di intervento,
soffermandosi ampiamente sulla sentenza n. 264 del 2005 della Corte
costituzionale.
4.1. – La difesa statale precisa inoltre come la norma
censurata sia rispettosa anche del principio comunitario della
concorrenza, inteso nella sua accezione dinamica; in particolare,
l’adeguamento dei canoni di concessione dei beni demaniali in questione
realizzerebbe quell’intervento dinamico nel mercato imposto dai precetti
comunitari. Al contrario, il pagamento di canoni di concessione
(relativamente a pertinenze demaniali marittime) notevolmente inferiori a
quelli correnti nel mercato delle locazioni private potrebbe essere
censurato dalla Commissione europea come misura di effetto equivalente ad
un aiuto di Stato.
4.2. – Quanto all’art. 53 Cost., che il rimettente
ha compreso tra le norme costituzionali violate dalla disciplina in esame,
la difesa statale ritiene che esso sia stato «malamente» evocato, in
quanto, nel caso di specie, non si tratta di imposte o di tasse ma di meri
corrispettivi dell’uso di un bene. Peraltro, aggiunge l’Avvocatura
generale, la norma censurata stabilisce compiutamente i criteri da seguire
per l’aggiornamento dei canoni ed individua nell’osservatorio del mercato
immobiliare l’organismo pubblico cui è demandato l’accertamento di fatto.
In proposito, l’interveniente evidenzia come l’osservatorio del
mercato immobiliare, istituito presso l’Agenzia del territorio, abbia il
duplice obiettivo di concorrere alla trasparenza del mercato immobiliare e
di fornire elementi informativi per le attività della stessa Agenzia nel
campo dei processi estimali, mediante la gestione di una banca dati delle
quotazioni immobiliari e la realizzazione di analisi e di studi di
settore. Questa attività di rilevazione e di elaborazione di informazioni
relative ai valori immobiliari è, inoltre, pubblicata con cadenza
semestrale.
La difesa statale ritiene, pertanto, assolutamente
condivisibile la scelta del legislatore di affidare ad un siffatto
organismo pubblico la rilevazione dei valori immobiliari medi cui
parametrare i nuovi canoni di concessione demaniale.
4.3. –
L’Avvocatura generale contesta, ancora, le affermazioni contenute
nell’ordinanza di rimessione secondo cui i concessionari pubblici
sarebbero gravati di maggiori oneri economici rispetto ai locatari di
immobili privati, ed il loro rapporto non godrebbe di adeguate garanzie di
durata.
Quanto al primo aspetto, si osserva come la norma censurata
preveda una serie di meccanismi riduttivi dei valori rilevati
dall’Osservatorio del mercato immobiliare, tali da compensare i maggiori
oneri. Quanto al secondo aspetto, la difesa statale precisa che la durata
delle concessioni demaniali non è affatto minore di quella delle locazioni
private ed è anzi sorretta da maggiori garanzie di rinnovo.
4.4. –
Infine, in merito alla denunciata violazione del principio
dell’affidamento in conseguenza della modifica delle condizioni economiche
del rapporto concessorio, l’interveniente osserva che, in generale,
l’adeguamento dei relativi canoni ai valori di mercato è in corso da circa
venti anni e che, comunque, un aumento dei canoni in parola era stato già
disposto dal d.l. n. 269 del 2003. Inoltre, stante la decorrenza
dell’aumento del canone di concessione dal 1° gennaio 2007, i
concessionari avrebbero ben potuto adeguare i prezzi delle attività da
offrire al pubblico al sopravvenuto incremento del canone medesimo.
L’Avvocatura generale conclude richiamando la giurisprudenza della
Corte di Giustizia delle Comunità europee sul principio dell’affidamento e
sottolineando come siffatto principio non possa certo giustificare la
permanenza di una situazione illegittima, sia sotto il profilo del
sinallagma contrattuale con la pubblica amministrazione sia sotto quello
del rispetto del principio di libera concorrenza con gli altri operatori
commerciali del settore.
Considerato in diritto
1. – Con ordinanza del 5 gennaio 2009, il
Tribunale di Sanremo ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge
finanziaria 2007), per violazione degli artt. 3, 53 e 97 della
Costituzione.
2. – Preliminarmente si deve precisare che il
giudice rimettente ha motivato in modo non implausibile la rilevanza della
questione nel processo principale. Difatti il Tribunale ha ritenuto che la
disposizione censurata si applichi anche agli esercizi di ristorazione e
di somministrazione di alimenti e bevande, da considerarsi compresi nelle
attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e
servizi, cui la stessa disposizione esplicitamente si riferisce. In
coerenza con tale interpretazione, il giudice a quo ha operato una «previa
declaratoria di infondatezza del vizio dedotto con il primo motivo del
ricorso», basato appunto sulla asserita non applicabilità della norma di
cui sopra alla fattispecie oggetto del suo esame.
3. – La
questione non è fondata.
3.1. – Innanzitutto si deve prendere in esame
la censura basata sulla presunta lesione dell’affidamento dei cittadini
nella sicurezza dei rapporti giuridici, che deriverebbe dall’incidenza sui
rapporti in corso dei nuovi criteri di determinazione dei canoni
concessori. A tal proposito, giova ricordare come questa Corte abbia
chiarito che «nel nostro sistema costituzionale non è affatto interdetto
al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in
senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata,
anche se l’oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti
(salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in
materia penale dall’art. 25, secondo comma, della Costituzione). Unica
condizione essenziale è che tali disposizioni non trasmodino in un
regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali
fondate sulle leggi precedenti, l’affidamento dei cittadini nella
sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello stato
di diritto» (sentenza n. 264 del 2005; in senso conforme, ex plurimis,
sentenze n. 236 e n. 206 del 2009).
Nel caso oggetto del presente
giudizio, la variazione dei criteri di calcolo dei canoni dovuti dai
concessionari di beni demaniali, in particolare di beni appartenenti al
demanio marittimo, non è frutto di una decisione improvvisa ed arbitraria
del legislatore, ma si inserisce in una precisa linea evolutiva della
disciplina dell’utilizzazione dei beni demaniali. Alla vecchia concezione,
statica e legata ad una valutazione tabellare e astratta del valore del
bene, si è progressivamente sostituita un’altra, tendente ad avvicinare i
valori di tali beni a quelli di mercato, sulla base cioè delle
potenzialità degli stessi di produrre reddito in un contesto specifico.
Tale processo evolutivo è in corso da diversi decenni ed ha indotto
questa Corte ad osservare che gli interventi legislativi, volti ad
adeguare i canoni di godimento dei beni pubblici, hanno lo scopo, conforme
agli artt. 3 e 97 Cost., di consentire allo Stato una maggiorazione delle
entrate e di rendere i canoni più equilibrati rispetto a quelli pagati in
favore di locatori privati (sentenza n. 88 del 1997).
Del resto, un
consistente aumento dei canoni in questione era già stato disposto
dall’art. 32, commi 21, 22 e 23, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269 (Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell’andamento dei conti pubblici), convertito in legge, con
modificazioni, dall’art. 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326. La
concreta applicazione degli aumenti disposti dalle norme citate è stata
successivamente rinviata sino a quando la legge finanziaria del 2007 (art.
1, comma 256) ha disposto la loro abrogazione, mentre contestualmente
introduceva i nuovi criteri di calcolo. Questi ultimi hanno sostituito gli
aumenti generalizzati dei canoni annui per concessioni demaniali
marittime, disposti con il citato d.l. n. 269 del 2003, con un nuovo
meccanismo, che incide soprattutto sulle aree maggiormente produttive di
reddito, cioè quelle su cui insistono pertinenze destinate ad attività
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi.
Non si può dire pertanto che l’aumento dei canoni, disposto dalla
previsione legislativa censurata, sia giunto inaspettato, giacché esso si
è sostituito ad un precedente aumento, di notevole entità, non applicato
per effetto di successive proroghe, ma rimasto tuttavia in vigore sino ad
essere rimosso, a favore di quello vigente, dalla norma oggetto di
censura. Né l’incremento può essere considerato frutto di irragionevole
arbitrio del legislatore, tale da indurre questa Corte a sindacare una
scelta di indirizzo politico-economico, che sfugge, in via generale, ad
una valutazione di legittimità costituzionale. Si tratta infatti di una
linea di valorizzazione dei beni pubblici, che mira ad una loro maggiore
redditività per lo Stato, vale a dire per la generalità dei cittadini,
diminuendo proporzionalmente i vantaggi dei soggetti particolari che
assumono la veste di concessionari.
Si deve ricordare in proposito la
giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, laddove
sottolinea che una mutazione dei rapporti di durata deve ritenersi
illegittima quando incide sugli stessi «in modo improvviso e
imprevedibile», senza che lo scopo perseguito dal legislatore ne imponesse
l’intervento (sentenza 29 aprile 2004, in cause C-487/01 e C-7/02). Per i
motivi illustrati sopra, l’intervento del legislatore non è stato né
improvviso e imprevedibile, né ingiustificato rispetto allo scopo
perseguito di assicurare maggiori entrate all’erario e di perequare le
situazioni dei soggetti che svolgono attività commerciali, avvalendosi di
beni pubblici, e quelle di altri soggetti che svolgono le identiche
attività, ma assoggettati ai prezzi di mercato relativi all’utilizzazione
di beni di proprietà privata.
3.2. – Quanto detto al paragrafo
precedente porta alla logica conseguenza che non si può accogliere la
censura basata su una presunta discriminazione tra utilizzatori di
pertinenze demaniali marittime e soggetti locatari di aree di proprietà
privata. Non solo non vi è discriminazione nel tendenziale avvicinamento
delle due situazioni, dal punto di vista del costo dell’utilizzazione, ma
si deve riconoscere che l’intervenuto aumento dei canoni riduce
l’ingiustificata posizione di vantaggio di chi possa, nel medesimo
contesto territoriale, usufruire di concessioni demaniali rispetto a chi,
invece, sia costretto a rivolgersi al mercato immobiliare.
Né vale
mettere in rilievo – come fanno il rimettente e la parte privata
interveniente – che sul concessionario pesano alcuni oneri che non gravano
sui locatari privati, giacché la norma censurata prevede un metodo di
calcolo dei canoni che non fa coincidere, puramente e semplicemente, i
canoni stessi ed i prezzi praticati nel mercato. Infatti «il canone è
determinato moltiplicando la superficie complessiva del manufatto per la
media dei valori mensili unitari minimi e massimi indicati
dall’Osservatorio del mercato immobiliare per la zona di riferimento.
L’importo ottenuto è moltiplicato per un coefficiente pari a 6,5». Il
canone annuo così ottenuto è ulteriormente ridotto in misura inversamente
proporzionale alla superficie del manufatto. Le due situazioni sono da
ritenersi pertanto equilibrate; anzi, può dirsi che viene posto rimedio ad
un precedente squilibrio, senza tuttavia arrivare ad una completa
parificazione.
3.3. – Non è condivisibile neppure l’osservazione,
formulata dal rimettente e dalla parte privata, che vi sarebbe una
discriminazione tra concessionari di pertinenze demaniali marittime
destinate ad attività commerciali, terziario-direzionali e di produzione
di beni e servizi e concessionari di beni pubblici dello stesso tipo
destinati ad altre utilizzazioni, ad esempio abitative.
La differenza
di trattamento trova giustificazione nella diversa attitudine dei beni
pubblici a produrre reddito per i concessionari, che certamente è maggiore
se gli stessi vengono destinati alle attività considerate dalla norma
censurata, piuttosto che a destinazioni diverse, che ne implicano il mero
godimento, senza un attivo sfruttamento economico.
3.4. – Occorre
infine rimarcare che la determinazione del canone per le pertinenze
demaniali marittime è affidata alle stime dell’Osservatorio del mercato
immobiliare, organismo tecnico, gestito dall’Agenzia del territorio, ai
sensi dell’art. 64, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 (Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59), che offre le necessarie garanzie di
obiettività.
4. – La censura riferita all’art. 53 Cost., contenuta
sia nell’atto introduttivo del giudizio, sia nella memoria della parte
privata interveniente, è del tutto infondata, giacché i canoni demaniali
marittimi non hanno natura tributaria, ma sono corrispettivi dell’uso di
un bene di proprietà dello Stato e costituiscono quindi un prezzo pubblico
calcolato in base a criteri stabiliti dalla legge (ex plurimis, sentenze
n. 174 del 1998 e n. 311 del 1995).
per questi motivi
LA CORTE
COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n.
296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli
artt. 3, 53 e 97 della Costituzione, dal Tribunale di Sanremo con
l’ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede
della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 ottobre 2010.
Depositata in Cancelleria il 22 ottobre 2010.