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| n. 1-2010 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 19 dicembre 2009 n. 26806
Pres. Carbone, Rel. Segreto
CRAPAROTTA (Avv.ti M. PROTTO, N. DIODA' , P. BORGHI) c. ATZORI (Avv.ti M. SELVAGGI,
A. GIOVENE, A. BIANCHI) nonché c. PROCURATORE GENERALE RAPPRESENTANTE IL
PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA CORTE DEI CONTI nonché contro PROCURATORE
REGIONALE PRESSO LA CORTE DEI CONTI PER LA LOMBARDIA, CARESSA GABRIELE,
GIUFFRIDA LUIGI, ENEL S.P.A., ENEL PRODUZIONE S.P.A., ENEL POWER S.P.A. + altri; |
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1. Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica – Atti di mala gestio degli Amministratori – Giurisdizione della corte dei Conti - Ipotesi
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2. Giurisdizione e competenza – Società a partecipazione pubblica – Atti di mala gestio degli Amministratori – Danni al patrimonio della società - Giurisdizione della corte dei Conti – Non Sussiste
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1. In tema di atti di mala gestio degli amministratori di società a partecipazione pubblica, ai fini dell’individuazione della giurisdizione della Corte dei Conti ovvero del giudice ordinario assume rilievo decisivo la distinzione tra la responsabilità in cui gli organi sociali possono incorrere nei confronti della società (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dagli artt. 2393 e segg. e, per le società a responsabilità limitata, dal primo, terzo, quarto e quinto comma dell'art. 2476 c.c.) e la responsabilità che essi possono assumere direttamente nei confronti di singoli soci o terzi (prevista e disciplinata, per le società azionarie, dall'art. 2395 e, per le società a responsabilità limitata, dal sesto comma del citato art. 2476). Solo in quest’ultimo caso, ovvero quando l’ente pubblico sia stato direttamente danneggiato dall'azione illegittima, è configurabile l'azione del procuratore contabile (Nella specie è stata ravvisata la giurisdizione della Corte dei Conti nella controversia avente ad oggetto il danno all'immagine dell'ente pubblico derivante da atti illegittimi posti in essere dagli organi della società partecipata)
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2. Non sussiste la giurisdizione del giudice contabile nelle controversie aventi ad oggetto i danni cagionati da amministratori e dipendenti al patrimonio di una società partecipata da un ente pubblico, in quanto in detta ipotesi non è configurabile alcun rapporto di servizio tra l'ente pubblico partecipante e l'amministratore (o componente di un organo di controllo) della società partecipata, il cui patrimonio sia stato leso dall'atto di mala gestio, né un danno qualificabile come danno erariale, inteso come pregiudizio direttamente arrecato al patrimonio dello Stato o di altro ente pubblico che della suindicata società sia socio, in ragione dell’autonomia patrimoniale della società di capitali rispetto a quella dei singoli soci.
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