CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 1 aprile 2010 n. 8064
Pres. Vittoria – Rel. Amoroso – P.M. Iannelli
Omissis (avv. Rossi) c. Regione Toscana (avv.ti Mosca, Baldi) e
Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (Avvocatura
Generale dello Stato) |
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1. – Sanità – Danni da epatite post trasfusionale – Indennizzo – Condizioni – Danni irreversibili – Danni ricompresi nella tabella B del dpr 915/78.
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2. – Sanità – Trattamenti non obbligatori - Indennizzabilità per danno permanente – Discrezionalità legislatore.
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1. – L’art. 1, comma 3, l. 210/1992, letto unitamente all’art. 4, comma 4, deve interpretarsi nel senso che si riconosce un indennizzo in favore di coloro che presentino danni irreversibili da epatiti post – trasfusionali sempre che tali danni possano inquadrarsi , pur alla stregua di un mero canone di equivalenza, in una delle infermità classificate in una delle otto categorie di cui alla tabella B annessa al dpr 915/1978 e s.m.i..
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2. – Rientra nella discrezionalità del legislatore, compatibile con il principio di solidarietà e con il diritto a misure di assistenza sociale, la previsione di una soglia minima di indennizzabilità del danno permanente alla salute nel caso di trattamenti sanitari non prescritti dalla legge o da provvedimenti dell’autorità sanitaria.
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