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| n. 3 -2010 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 3 marzo 2010 n. 5023
Pres. Vittoria – Rel. Picone – P.M. Gambardella
Romanello (avv.ti Grez, Paradiso) c. Comune di Taranto (avv.ti Mastrobuono, Fischetti) |
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1. – Giustizia civile – Ricorso condizionale condizionato – Parte totalmente vittoriosa – Esame prioritario – Condizioni.
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2. - Giustizia civile – Ricorso condizionale condizionato – Parte totalmente vittoriosa – Questione decisa in sentenza – Esame successivo al ricorso principale.
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3. – Responsabilità e risarcimento – Violazione regole selezione concorrenti – Danno extracontrattuale – Prescrizione – Decorrenza.
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4. – Giustizia civile – Prescrizione – Atti interrottivi – Rilevabilità d’ufficio – Condizioni.
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1. – Il ricorso condizionale condizionato della parte totalmente vittoriosa che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, deve essere esaminato con priorità solo se le questioni indicate non siano state valutate nel giudizio di merito.
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2. - Il ricorso condizionale condizionato della parte totalmente vittoriosa che investa questioni pregiudiziali processuali o preliminari di merito, qualora abbia formato oggetto della pronuncia impugnata, è riscontrabile solo nel caso in cui il ricorso principale si mostri fondato.
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3. – Nel caso in cui la P.A. produca un danno violando le regole di corretta selezione dei concorrenti, da tale momento inizia a decorrere la prescrizione per il risarcimento del danno, mentre il perdurante successivo inadempimento costituisce mero sviluppo del danno insorto.
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4. – Perché il giudice possa rilevare d’ufficio l’interruzione della prescrizione, è necessario che i fatti che la integrano siano compiutamente allegati e comprovati.
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