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1. – Per i fatti commessi dagli amministratori e dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 20/1994 sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.
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2. - Per i fatti commessi dagli amministratori e dipendenti pubblici anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 20/1994, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti soltanto qualora sia configurabile una loro responsabilità patrimoniale amministrativa di natura contrattuale, basata sull’esistenza di un rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneggiato.
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3. - Per i fatti commessi dagli amministratori e dipendenti pubblici anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 20/1994, nei confronti di enti terzi, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.
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4. – L’accertamento del danno in un giudizio penale, per quanto riguarda i reati di danno, non deve formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile o amministrativa.
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5. – In caso di sentenza emessa dalla Corte dei Conti per fatti commessi dagli amministratori e dipendenti pubblici anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 20/1994, la sentenza non può fare stato nei confronti di un’Amministrazione che era terza rispetto all’ente cui il dipendente apparteneva, con il diritto dell’Amministrazione di adire il giudice ordinario.
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