Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 3 -2010 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONI UNITE - Sentenza 25 febbraio 2010 n. 4549
Pres. Elefante – Rel. Felicetti – P.M. Martone
Zara (avv.ti Palmiero, De Notariis) c. Regione Molise (avv. Galasso)


1. – Competenza e giurisdizione – Amministratori e dipendenti pubblici - Fatti successivi all’entrata in vigore l. 20/1994 – Giurisdizione esclusiva Corte dei Conti.

 

2. - Competenza e giurisdizione – Amministratori e dipendenti pubblici - Fatti anteriori all’entrata in vigore l. 20/1994 – Giurisdizione esclusiva Corte dei Conti – Condizioni – Sussistenza responsabilità di natura contrattuale tra soggetto ed ente.

 

3. - Competenza e giurisdizione – Amministratori e dipendenti pubblici - Fatti anteriori all’entrata in vigore l. 20/1994 – Nei confronti enti terzi – Giurisdizione giudice ordinario.

 

4. – Giustizia amministrativa – Accertamento danno in sede penale – Reato di danno – Necessità ulteriore accertamento – Esclusione.

 

5. – Corte dei Conti – Sentenza emessa per fatti anteriori all’entrata in vigore l. 20/1994 - In relazione ad Amministrazione terza – Valore di giudicato – Esclusione – Diritto Amministrazione di adire G.O.

1. – Per i fatti commessi dagli amministratori e dipendenti di tutte le amministrazioni pubbliche successivamente all’entrata in vigore della legge n. 20/1994 sussiste la giurisdizione esclusiva della Corte dei Conti.

 

2. - Per i fatti commessi dagli amministratori e dipendenti pubblici anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 20/1994, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti soltanto qualora sia configurabile una loro responsabilità patrimoniale amministrativa di natura contrattuale, basata sull’esistenza di un rapporto di servizio tra l’autore del danno e l’ente danneggiato.

 

3. - Per i fatti commessi dagli amministratori e dipendenti pubblici anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 20/1994, nei confronti di enti terzi, trattandosi di responsabilità extracontrattuale, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario.

 

4. – L’accertamento del danno in un giudizio penale, per quanto riguarda i reati di danno, non deve formare oggetto di ulteriore accertamento in sede civile o amministrativa.

 

5. – In caso di sentenza emessa dalla Corte dei Conti per fatti commessi dagli amministratori e dipendenti pubblici anteriormente all’entrata in vigore della legge n. 20/1994, la sentenza non può fare stato nei confronti di un’Amministrazione che era terza rispetto all’ente cui il dipendente apparteneva, con il diritto dell’Amministrazione di adire il giudice ordinario.


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