Giustizia Amministrativa - on line
 
Giurisprudenza
n. 2 -2010 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE I CIVILE - Sentenza 10 febbraio 2010 n. 3047
Pres. Adamo – Rel. Macioce – P.M. Velardi
Ministero delle Politiche Agricole e Forestali (Avvocatura Generale dello Stato) c. Funiati ed altri (avv.ti D’Ambrosio, Vitale) e Regione Puglia e Comune di San Pancrazio Salentino


1. – Enti pubblici – Obbligazioni pubbliche – Erogazione dovuto al creditore – Obbligo politico di somministrare fonti all’Ente competente – Distinzione.

 

2. – Enti pubblici – Contributi ex art. 10 dl 367/90 – Amministrazione statale - Garante – Esclusione.

1. – In materia di obbligazioni pubbliche esiste una netta distinzione tra obbligazione giuridica della P.A. di erogare il dovuto al privato creditore ed obbligo politico della stessa P.A. di somministrare all’Ente obbligato i fondi disponibili per la provvista.

 

2. – Per quanto riguarda i contributi previsti dall’art. 10 dl 367/90, l’Amministrazione Statale non è garante dell’obbligazione, essendo invece suo obbligo istituzionale quello di ripartire la provvista ed erogarla in quota all’Ente richiedente.


Per visualizzare il testo del documento clicca qui



Clicca qui per segnalare la pagina ad un amico Stampa il documento