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n. 2 -2010 - © copyright

CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE II CIVILE - Sentenza 9 febbraio 2010 n. 2860
Pres. Elefante – Rel. Giusti – P.M. Leccisi
Cantone (avv. Amoroso) c. Serges (avv.ti Spampinato, Serges)


1. – Professioni – Avvocato – Studio professionale – Prevalenza opera intellettuale.

 

2. – Professioni – Avvocato – Contratto di trasferimento studio professionale – Trasferimento clientela – Ammissibilità.

1. – Nello studio professionale, anche se munito di beni materiali e strumentali vari e complessi, ciò che conta e prevale è l’opera intellettuale del titolare.

 

2. – E’ valido il contratto con il quale si trasferisce, dietro corrispettivo, lo studio professionale ad altro soggetto, trasferimento che comprende anche la clientela, essendo configurabile un complessivo impegno del cedente volto a favorire la prosecuzione del rapporto professionale tra vecchi clienti ed il soggetto subentrante.


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