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| n. 2 -2010 - © copyright |
CORTE DI CASSAZIONE - SEZIONE III CIVILE - Sentenza 4 febbraio 2010 n. 2552
Pres. Morelli – Rel. Uccella – P.M. Pivetti
Geosyntech srl (avv.ti Gigli, Cellot) c. Azienda per i servizi sanitari 6 Fiuli Occidentale |
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1. – Giustizia civile – Corte di Cassazione – Interpretazione clausola arbitrale effettuata dal giudice di merito – Contestazione – Limiti.
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2. – Contratti p.a. – Responsabilità appaltatore – Dopo ultimazione lavori – Sussiste fino all’effettuazione collaudo.
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1. – L’interpretazione di una clausola arbitrale si traduce in un apprezzamento di fatto affidato al giudice del merito, non censurabile in sede di legittimità se non per il caso di insufficienza o contraddittorietà di motivazione, tale da non consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione o per violazione delle norme ermeneutiche espressamente dedotte dalla controparte.
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2. – In caso di appalto di lavori pubblici, fino all’effettuazione del collaudo l’appaltatore è tenuto a porre riparo ad eventuali guasti o inconvenienti che si siano potuti verificare anche a lavori ultimati.
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