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| n. 12 -2010 - © copyright |
ANDREA DI LEO
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| Le ipotesi di revoca delle misure
cautelari monocratiche nel nuovo processo amministrativo
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Questa breve nota, redatta a commento di una
pronuncia monocratica resa nella fase cautelare del giudizio, si
propone di svolgere - senza alcuna pretesa di esaustività - alcune
considerazioni in ordine alla disciplina dei provvedimenti presidenziali, prendendo come riferimento da un lato analoghi
istituti processualcivilistici e, dall’altro, il raffronto con la
precedente disciplina del processo amministrativo. Più in
particolare si esaminerà il regime della revoca dei provvedimenti
monocratici.
***
Con il decreto 8.11.2010, n. 4872, del
Presidente della Sezione III quater del TAR per il Lazio è stata
implicitamente giudicata ammissibile una istanza volta alla revoca
della misura cautelare presidenziale, avente ad oggetto una
procedura ad evidenza pubblica.
Al fine di evidenziare i profili
di interesse occorre prima di tutto ricordare quella che era la
disciplina previgente per poi esaminare il nuovo dettato del c.p.a.
e verificare quali sono le ipotesi interpretative prospettate e
prospettabili.
1. In materia di misure cautelari
presidenziali l’abrogato art. 21, co. 9, della L. Tar disponeva che
«prima della trattazione della domanda cautelare, in caso di estrema
gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino
alla data della camera di consiglio, il ricorrente può,
contestualmente alla domanda cautelare o con separata istanza
notificata alle controparti, chiedere al presidente del tribunale
amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è
assegnato, di disporre misure cautelari provvisorie. Il presidente
provvede con decreto motivato, anche in assenza di contraddittorio.
Il decreto è efficace sino alla pronuncia del collegio, cui
l'istanza cautelare è sottoposta nella prima camera di consiglio
utile».
La norma, quindi, non stabiliva alcunché in ordine alla
possibilità di chiedere la revoca ovvero la modifica del
provvedimento monocratico.
Era così sorta una prima questione
interpretativa. Se in giurisprudenza era stato ritenuto «dubbio che
la revoca del decreto presidenziale di concessione di misure
cautelari provvisorie, il termine della cui efficacia è fissato per
legge alla pronuncia del collegio cui la domanda cautelare deve
essere sottoposta nella prima camera di consiglio utile, sia
ammissibile» (così il decreto presidenziale, TAR Lazio, Sez. III,
5.1.2005, n. 9), al contrario, in dottrina, a tale idea era stato
replicato che «l’art. 21, comma nono, della legge 1034/71 si limita
a fissare il termine finale degli effetti della misura (…) senza
comprimere in modo esplicito i poteri processuali delle parti
(quale, per l’appunto, quello di proporre una revoca del
decreto»[1].
2. Il Codice del processo amministrativo
ha optato per la revocabilità e modificabilità, anche d’ufficio,
delle misure cautelari monocratiche.
Dispone infatti l’art. 56,
co. 4 c.p.a. che «fino a quando conserva efficacia, il decreto è
sempre revocabile o modificabile su istanza di parte notificata».
Tuttavia, nonostante la scelta del legislatore per la
revocabilità (e modificabilità) anche su istanza di parte, la norma
lascia spazio ad un ulteriore dubbio: quali sono le “ragioni” che
possono essere addotte per chiedere la revoca e la modifica del
decreto presidenziale?
Infatti, confrontando l’art. 56, co. 4 e
le altre previsioni del Titolo II (Procedimento cautelare) emerge un
quadro che non offre certezze.
L’art. 58, che regola la «revoca o
modifica delle misure cautelari collegiali», stabilisce al comma
1[2] che «le parti possono riproporre la domanda cautelare al
collegio o chiedere la revoca o la modifica del provvedimento
cautelare collegiale se si verificano mutamenti nelle circostanze o
se allegano fatti anteriori di cui si è acquisita conoscenza
successivamente al provvedimento cautelare».
La differenza tra la
disposizione in materia di misure cautelari monocratiche e quella,
appena riportata, disciplinante i provvedimenti collegiali, è
evidente: mentre nel secondo caso è espressamente previsto che
l’istanza di revoca debba essere fondata su «mutamenti nelle
circostanze» ovvero sulla allegazione di «fatti anteriori di cui si
è acquisita conoscenza» solo dopo l’adozione della misura cautelare,
al contrario in merito ai “motivi” idonei a sostenere l’istanza di
revoca ex art. 56, co. 4 nulla è detto.
Fra i primi interpreti,
alcuni si sono limitati a rilevare la questione[3] evidenziando il
silenzio del legislatore, altri invece hanno attribuito al silenzio
dell’art. 56, co. 4 il significato che il potere di revoca non è
subordinato alla sopravvenienza di fatti nuovi[4].
Tra gli
argomenti utilizzati da parte di chi - sia alla luce del testo
vigente che in precedenza – ritiene che non possa limitarsi la
proponibilità della istanza di revoca ai soli fatti sopravvenuti vi
è quello della tutela del principio del contraddittorio: è stato
così osservato, con specifico riferimento all’art. 56, co. 4, che
«si cerca così di contemperare le esigenze di massima effettività
della tutela cautelare con quelle del giusto processo»[5].
L’argomento era anche stato speso precedentemente all’entrata in
vigore del c.p.a. con il rilievo che «se pure potesse ammettersi in
astratto che vi possa essere una “consumazione” del potere
presidenziale quando già vi sia stata pronuncia sui presupposti
della cautela (fumus e periculum), onde evitare una
reiterazione della verifica già avutasi in sede monocratica, alla
prova dei fatti questa conclusione non sembrerebbe pacificamente
sostenibile nell’ipotesi di carenza di contraddittorio (...),
risolvendosi detta irritualità in una privazione di tutela per
l’amministrazione resistente ed il controinteressato»[6].
Tale
ragionamento, tuttavia, non sembra decisivo: basti ricordare che nel
processo civile l’art. 669 decies, avente ad oggetto la
revoca e la modifica del provvedimento cautelare monocratico (del
giudice istruttore) prevede – espressamente – che la relativa
istanza può essere presentata solo allegando mutamenti nelle
circostanze ovvero la conoscenza di fatti anteriori conosciuti
successivamente al provvedimento cautelare. L’analogia sembra
d’altra parte sostenibile, considerato che, al livello
procedimentale, tanto l’art. 56 c.p.a. quanto l’art. 669 sexies prevedono la possibilità che il provvedimento
cautelare monocratico sia adottato anche in carenza di
contraddittorio. Entrambe le norme, d’altra parte, impongono che la
misura cautelare adottata inaudita altera parte sia discussa in
contraddittorio pieno in un termine breve.
3. Il
parallelo con il rito processuale civile, dunque, potrebbe suggerire
la soluzione opposta a quella prospettata in dottrina[7] e seguita
dal TAR Lazio nel decreto presidenziale qui in commento[8].
Resta la circostanza che il c.p.a. ha ricalcato – almeno nella
formulazione letterale – le disposizioni del c.p.c. solo con
riferimento alla revocabilità e modificabilità delle misure
cautelari collegiali, tacendo invece in merito a quelle
monocratiche.
Un dato letterale che offre un ulteriore spunto
interpretativo è invece offerto dall’art. 56, co. 2, il quale, dopo
aver previsto che il presidente (o un magistrato delegato) adotta il
decreto previa verifica della regolarità della notifica, dispone che
«qualora l'esigenza cautelare non consenta l'accertamento del
perfezionamento delle notificazioni, per cause non imputabili al
ricorrente, il presidente può comunque provvedere, fatto salvo il
potere di revoca[9]».
La salvezza del potere di revoca
sembrerebbe così ricollegata alla impossibilità dell’accertamento
del perfezionamento delle notificazioni. Da qui una possibile
interpretazione: il potere di revoca, laddove il decreto cautelare
sia stato adottato una volta accertato il perfezionamento delle
notifiche, potrà essere esercitato solo nelle ipotesi dei fatti
nuovi o scoperti dopo l’adozione della misura interinale. Nella
diversa ipotesi in cui tale verifica non sia possibile, invece, la
revoca potrà essere richiesta senza le “ordinarie” limitazioni.
Ed infatti, mentre non potrà mai aversi un provvedimento
cautelare collegiale adottato in difetto di contraddittorio (ragione
per cui la norma espressamente limita la revoca ad ipotesi di
“sopravvenienze”), al contrario, nel caso della tutela cautelare
monocratica è la stessa norma a prevedere che ciò possa avvenire: è
naturale – oltre che conforme a Costituzione[10] – che in tal caso
sia consentito chiedere la revoca (o la modifica) del provvedimento
interinale anche per ragioni diverse dalle circostanze nuove o non
conosciute prima, per la semplice ragione che le parti ancora non
raggiunte dalla notifica non avevano avuto alcuna occasione di
contraddire la rappresentazione dei fatti proposta dal ricorrente
ovvero di rendersi a tal fine «disponibili» ad essere sentite dal
magistrato (come prevede l’art. 56, co. 2, ultimo periodo)
[11],.
Ma, se il contraddittorio è regolare (a tal fine rilevando
il perfezionamento della notifica nei confronti della p.a. e di uno
dei controinteressati, a mente dell'art. 56, co. 2) non vi è più
alcuna ragione per ammettere che la istanza di revoca possa essere
avanzata in difetto di circostanze nuove o fatti prima non
conosciuti: a ritenere diversamente si avrebbe – di fatto – una
forma di “impugnazione” del decreto cautelare monocratico avanti al
medesimo giudice che ha adottato il provvedimento. Basti sul punto
ricordare che nel processo civile si distingue da un lato l’istanza
di revoca o modifica, di cui al citato art. 669 decies c.p.c.
e, dall’altro, il reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., che
si propone però al collegio.
4. Il provvedimento
presidenziale dal quale trae spunto questo contributo, recando
invece una nuova valutazione (ad esito comunque confermatorio) dei
medesimi profili già oggetto del decreto cautelare del quale veniva
chiesta la revoca, sembra aderire alla diversa idea – come
ricordato, prospettata in dottrina ed ancorata alla differenza tra
il testo dell'art. 56, co. 4 c.p.a e quello dell’art. 58 co. 1
c.p.a. - che avverso il decreto cautelare sia proponibile l’istanza
di revoca per qualunque profilo, sopravvenuto o meno che sia e a
prescindere dalla circostanza che il decreto cautelare sia stato
adottato previa verifica dell’avvenuta notificazione (su tale
aspetto, infatti, il provvedimento di rigetto della istanza di
revoca non spende alcuna parola).
Non è pertanto stata svolta
alcuna indagine atta a verificare se i tempi intercorrenti tra la
data di notifica dell’atto contenente la richiesta di misura
interinale, il deposito presso il TAR e la concessione della stessa,
abbiano o meno consentito l’instaurarsi del contraddittorio e,
quindi, offerto la possibilità alle altre parti di manifestare la
disponibilità ad essere sentite prima dell'emanazione del decreto.
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[1] Così A. TARULLO - M. I. LEONARDO, Luci ed
ombre in tema di tutela cautelare monocratica nel processo
amministrativo, in questa Rivista, a commento del decreto
9/2005.
[2] Al comma 2, invece, si codifica anche l’ipotesi
della revoca per i motivi di cui all’art. 395 c.p.c.
[3] V.
MOLASCHI, commento all’art. 58, p. 920-921 nonché M. ALLENA,
commento all’art. 56, in Codice del processo amministrativo,
annotato con dottrina giurisprudenza e formule, a cura di R.
Garofoli - G. Ferrari, Roma, 2010.
[4] M. A. SANDULLI, La
fase cautelare, Relazione tenuta al 56° Convegno di studi
amministrativi dal titolo “La gestione del nuovo processo
amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme strutturali”,
Varenna, Villa Monastero, 23-25 settembre 2010, pubblicata su
www.giustizia-amministrativa.it.
[5] M. .A. SANDULLI, cit.
[6] S. TARULLO – M. I. LEONARDI, cit., p. 2.
[7] M. A.
SANDULLI, cit.
[8] Il quale, infatti, entrando nel merito della
istanza di revoca (rigettandola) ha ritenuto implicitamente che la
stessa sia proponibile anche per ragioni ulteriori rispetto ai fatti
nuovi o a circostanze anteriori conosciute solo successivamente
all’adozione del provvedimento cautelare.
[9] La norma prosegue,
all’ultimo periodo del comma 2, disponendo che il magistrato può
istruire un contraddittorio informale: è chiaro che presupposto per
la realizzazione di quest’ultimo è l’avvenuto perfezionamento del
contraddittorio.
[10] Sempre A. TARULLO – M. I. LEONARDI, cit.,
infatti rilevano (con riferimento al corpus normativo precedente
l'introduzione del c.p.a.) che la Corte Costituzionale con
l'ordinanza 179/02 riconosceva comunque l’esigenza che il magistrato
investito della decisione sulla richiesta del decreto cautelare
dovesse svolgere la verifica del perfezionamento di almeno una
notifica. A tale opzione sembra essersi ispirato il legislatore del
nuovo Codice del processo amministrativo il cui art. 56, co. 2
richiede, in via ordinaria, che il magistrato prima di pronunciare
sulla misura interinale debba verificare l'avvenuto perfezionamento
della notifica nei confronti della parte pubblica e di almeno un
controinteressato.
[11] C. E. GALLO, Manuale di giustizia
amministrativa, Torino, 2010, pp. 194-195, sembrerebbe peraltro
formulare una ulteriore ipotesi interpretativa secondo la quale si
potrebbe distinguere tra il potere di revoca «d’uso unilaterale da
parte del magistrato» in caso di decreto adottato senza la previa
verifica dell’integrità del contraddittorio e l’ipotesi nella quale,
pur non venendo in rilievo un difetto di contraddittorio, venga
presentata una istanza «che evidenzi o diversi profili in punto
di fumus o diversi profili in punto di periculum in
mora». Anche in quest’ottica, comunque, la proponibilità della
istanza di revoca non incontrerebbe alcun limite nella “novità”
delle ragioni da dedurre a sostegno di essa.
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(pubblicato il
22.12.2010)
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