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| n. 11 -2010 - © copyright |
CRISTINA DE BENETTI
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| Corsi e ricorsi in tema di
fondazioni non più bancarie e funzione di vigilanza
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Sommario:
1. Le fondazioni già di origine
bancaria quali fondazioni di matrice “legale”;
2. Segue: In
particolare la funzione di vigilanza (ex art.10 d.lgs.
153/1999)
3. La sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 12532, del 4
dicembre 2009, in tema di spettanza della funzione di vigilanza (ex
art. 10 d.lgs. 153/99);
4. L’art. 52 della legge n. 122 del 30
luglio 2010, quale norma di interpretazione autentica dell’art.10
d.lgs. 153/99;
5. Le fondazioni non più bancarie: fondazioni
legali chiamate a realizzare il privato sociale in nome del
principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale. Implicazioni
in punto di vigilanza.
1. Due recenti interventi,
rispettivamente, giurisprudenziale, il primo, e normativo, il
secondo, hanno riportato il tema delle fondazioni già di origine
bancaria al centro del dibattito giuridico, e non solo.
Invero,
dopo il fitto contenzioso generato dalla cd. riforma Tremonti e
culminato nelle note sentenze della Corte costituzionale n. 300 e
301 del 2003, il settore pareva vivere anni di - rara - certezza
normativa, fondante sulla riaffermata natura giuridica delle
fondazioni quali soggetti appartenenti all’organizzazione delle
libertà sociali.
In particolare, nel non lontano 2003, le
fondazioni già di origine bancaria hanno visto riconosciuta ad opera
della Corte costituzionale la loro natura di persone giuridiche
private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e
gestionale, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e
di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai
rispettivi statuti. In altri termini hanno visto riconosciuta la
loro natura giuridica come determinata dal legislatore “fondatore”
del 1999, natura che, come sancito dalla Corte, era stata in parte
tradita dal successivo legislatore nel 2001 (cfr. art. 11,
L.448/2001).
1.1. A tal proposito giova rammentare
come le cd. fondazioni di origine bancaria nascano “solo” nel 1999,
allorquando l’ordinamento ha imposto al settore una soluzione di
continuità, distinguendo tra enti conferenti e, appunto, fondazioni
di origine bancaria.
Come noto l’intera vicenda trae origine
dalla legge delega 218/1990 e dal successivo decreto legislativo
delegato 356/1990, a mente dei quali il legislatore, sulla spinta
del processo di liberalizzazione e privatizzazione dell’economia
imposto dalla Comunità Europea, ha dato avvio al processo di
ristrutturazione del settore bancario, processo sfociato nella
trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Tale
percorso ha visto lo scorporo delle aziende bancarie dagli enti
creditizi e la scissione di questi ultimi in due soggetti distinti:
gli enti conferenti e le società per azioni conferitarie. In
particolare, gli enti conferenti sono stati chiamati a conferire le
aziende alle società, nel mentre si è mantenuta in capo a tali enti
la gestione del pacchetto azionario.
In tale disegno, dunque, la
funzione principale degli enti conferenti era, di tutta evidenza,
quella di amministrare la partecipazione azionaria nella banca
conferitaria, e, dunque, forte era il legame sussistente tra i due
soggetti originati dal processo di trasformazione.
E’ poi seguita
una ulteriore fase del processo di trasformazione, durante la quale
gli enti conferenti sono stati chiamati a dismettere gradualmente le
loro partecipazioni nelle società conferitarie.
Infine, con la
legge delega 461/1998 ed il successivo decreto legislativo delegato
153/1999, recante la "Disciplina civilistica e fiscale degli enti
conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo
20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di
ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 1998, n. 461", gli enti conferenti hanno cessato di
esistere, in favore di nuovi soggetti che il legislatore in quel
momento è venuto a “fondare”.
Dispone in tal senso l’art.2, comma
1, lett. l), della legge 461/1998, che gli enti conferenti cessano
di esistere dal momento dell’approvazione delle modifiche statutarie
imposte dal legislatore delegato, divenendo fondazioni ossia persone
giuridiche private dotate di piena autonomia statutaria e
gestionale.
Le fondazioni cd. di origine bancaria nascono,
dunque, per volontà legislativa nel 1999, quali fondazioni legali di
diritto privato. E, come sempre accade, il soggetto fondatore nel
1999, contestualmente al dar vita all’ente, imprime al medesimo uno
scopo ed anche, in funzione del perseguimento di questo, un certo
assetto organizzativo e specifiche modalità gestionali.
Quanto
allo scopo, come già detto, la fondazione è chiamata a perseguire
esclusivamente uno scopo di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico, indirizzando la propria attività esclusivamente
nei settori “ammessi” dal fondatore e, tra questi, in via prevalente
nei settori qualificati “rilevanti” dal fondatore medesimo.
In
tema di assetto organizzativo, il legislatore “fondatore” impone
all’ente il rispetto di taluni principi, rimettendo poi alle
autonome scelte statutarie ogni ulteriore articolazione del modello
organizzativo. In particolare, il legislatore detta il modello della
separazione organica delle funzioni di indirizzo, amministrazione e
controllo, per il tramite di un’individuazione minima delle
competenze dei rispettivi organi preposti alla singola funzione.
Ancora, il legislatore impone il rispetto di regole di
professionalità, competenza ed esperienza per i componenti gli
organi. Al di fuori di tali precetti l’autonomia statutaria è libera
di articolare ulteriormente il modello organizzativo.
Infine,
quanto ai profili gestionali, il legislatore (fondatore) richiama le
fondazioni alle regole di sana e prudente gestione, all’obbligo di
conservazione e di adeguata redditività del patrimonio, ed ancora
contempla la possibilità per le fondazioni di esercitare imprese,
nell’ambito dei settori rilevanti, purchè direttamente strumentali
rispetto ai fini statutari.
In conclusione, nel disegno del
legislatore “fondatore” del 1999, le fondazioni cd. di origine
bancaria si connotano quali fondazioni di diritto privato di matrice
legislativa, dotate di piena autonomia statutaria, nell’ambito di
uno scopo e di un assetto organizzativo tratteggiato dal medesimo
legislatore che le viene fondando.
Ciò che, allora, connota tali
enti è proprio la matrice dalla quale traggono origine, non tanto un
negozio fondativo, quanto piuttosto la volontà legislativa.
Trattasi, dunque, di fondazioni persone giuridiche di diritto
privato di origine legislativa, fondazioni legali in altri
termini.
Va da sé, giova anticiparlo, che il modello legale
imposto dal legislatore “ fondatore” reca altresì un necessario - in
nome del principio di legalità - momento di verifica del rispetto da
parte del soggetto fondazionale dei tratti tipici della specie,
imposti ex lege dal fondatore. Ed infatti, il legislatore fondatore
nel 1999 non ha mancato di imporre tale momento di verifica del
rispetto da parte di ciascuna fondazione del modello legale:
trattasi della funzione di vigilanza, puntualmente disciplinata
quanto a spettanza, finalità e modalità, ex artt. 10 e 11 d.lgs.
153/1999. Funzione sulla quale insistono i due interventi,
giurisprudenziale e legislativo, oggetto della presente
riflessione.
1.2. Ebbene, data la funzione fondativa
che l’atto legislativo del 1999 ha esplicato, si deve, dopo tale
momento costitutivo, distinguere tra il legislatore “fondatore” del
passato ed il legislatore “conformatore” del futuro.
Infatti, si
noti fin d’ora, il legislatore che interviene successivamente al
1999 è chiamato a rispettare il nucleo essenziale della volontà del
legislatore “fondatore”, i cui tratti hanno radice nel disegno
costituzionale, potendo apportare all’ordinamento “speciale” di cui
al d.lgs.153/1999 esclusivamente quei profili “nuovi”, ma conformi
al modello legale, che, pertanto, non contrastino in maniera
insanabile con la volontà del fondatore ossia con i caratteri tipici
della specie fondazione legale. Pena, ove così non fosse, la censura
di incostituzionalità dell’intervento legislativo, come del resto
già accaduto per taluni tratti della cd. riforma Tremonti (cfr. C.
cost. sentt. 300 e 301 del 2003).
Ed è in quest’ottica che
veniamo, dunque, a leggere i due recentissimi interventi del Giudice
amministrativo (TAR Lazio, Sez. III, sent. 12532/2009), da un lato,
e del legislatore (art.52 L. 122/2010), dall’altro, i quali hanno
rispettivamente sentenziato e legiferato in tema di funzioni di
vigilanza ex art. 10 d. lgs. 153/1999.
2. Dopo
questa sintetica ricostruzione delle origini dell’ordinamento
speciale delle fondazioni legali oggetto di queste riflessioni,
veniamo, ora, a porre in evidenza quel particolare profilo del
medesimo ordinamento relativo alla funzione di vigilanza, oggetto
dei due recenti interventi, giurisprudenziale e normativo, ai quali
abbiamo già fatto cenno.
2.1. A riguardo va in
particolare riscontrato come il legislatore “fondatore” nel 1999,
nel dettare il nucleo essenziale del soggetto giuridico, abbia
tracciato una netta separazione nell’ambito della vita futura di
quest’ultimo, distinguendo a seconda che l'ente evolvesse in
fondazione non più bancaria ovvero mantenesse in essere il cordone
ombelicale con la società bancaria.
Il distinguo nell’evoluzione
tra l’uno e l’altro caso è dato proprio dall’assetto della funzione
di vigilanza.
In altri termini, decretata la nascita delle
fondazioni il legislatore consente poi, nel prosieguo, a ciascuna
fondazione tanto di rimanere titolare di partecipazioni di
controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero di
concorre al controllo, diretto o indiretto, di dette società
attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di
qualunque tipo, quanto di dismettere ogni forma di partecipazione di
controllo ovvero di non concorrere comunque più a quest’ultimo.
Certo la scelta si riverbera sulla spettanza della funzione di
vigilanza, rimessa per volontà del fondatore inderogabilmente al
Ministero dell’economia e delle finanze solo nel primo caso, sul
presupposto dell’assimilazione tra fondazioni (ancora) bancarie ed
enti creditizi.
In tali termini infatti, seppur con formula
letterale non troppo lineare, dispone l’art.10, titolato “Organi,
finalità e modalità della vigilanza”, comma 1, del Decreto
Legislativo 17 maggio 1999, n. 153. E giova riportarne fedelmente,
appunto alla lettera, il testo: “Fino all'entrata in vigore della
nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche
di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche
successivamente, finché ciascuna fondazione rimarrà titolare
di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società
bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di
dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o
accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle fondazioni e'
attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica”.
Dunque, il legislatore “fondatore”
ha previsto, quanto a spettanza della funzione di vigilanza, che la
medesima sia e debba essere in capo al Ministero dell’economia e
delle finanze esclusivamente per quelle fondazioni che rimangano
titolari di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in
società bancarie ovvero concorrano al controllo, diretto o
indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di
sindacato o accordi di qualunque tipo, e ciò - sia chiaro - tanto
prima quanto dopo la (futura) riforma del Libro I Titolo II del
codice civile, riforma che quindi, a riguardo, si profila
irrilevante.
Questo, dunque, il nucleo essenziale della volontà
espressa dal legislatore fondatore, il quale ha, poi, lasciato al
successivo legislatore conformatore il compito di definire a chi
spetti la funzione di vigilanza nell’altro caso.
Definire “a chi”
spetti la funzione, ma non anche – si noti – definire i contenuti
della medesima, tracciati nel loro profilo, tanto ordinario quanto
straordinario, dal legislatore “fondatore” e, dunque, tipici e
comuni per l'intera specie fondazione legale indipendentemente dal
declinare della medesima tanto in fondazioni bancarie quanto in
fondazioni non più bancarie.
2.2. In particolare, i
contenuti tipici della funzione di vigilanza vengono a garantire, ex
artt.10 e 11 d.lgs.153/1999, l'irrinunciabile rispetto del principio
di legalità ossia il rispetto da parte di ciascuna fondazione
legale, tanto nel momento dell'organizzazione quanto nel momento
dell'azione, dei principi posti dal legislatore - a mezzo dell'atto
costitutivo (d.lgs.153/1999) - a fondamento della specie legale.
Irrinunciabile esigenza, questa, che deve, dunque, venire
soddisfatta dall’intera specie fondazione legale ex d.lgs. 153, sia
che la medesima declini in fondazione bancaria sia che la medesima
declini in fondazione non più bancaria, in quanto è, comunque,
tratto tipico dell'intera specie l’appartenere all'organizzazione
delle libertà sociali, organizzazione chiamata ex Costituzione a dar
voce al principio di sussidiarietà orizzontale.
E’ così che,
quanto a contenuti della funzione, a mente dell’art.10, comma 2 e 3,
del d. lgs. 153/1999: “2. La vigilanza sulle fondazioni ha per
scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana
e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e
l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.
3.
L'Autorità di vigilanza: a) autorizza le operazioni di
trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento
della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle fondazioni,
come individuati all'articolo 2; b) determina, con riferimento a
periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle
fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio,
commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato
all'investimento patrimoniale delle fondazioni; c) approva, al fine
di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma 2, le
modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro
sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione;
decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate.
Qualora siano formulate osservazioni il termine e' interrotto e
ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da
parte della fondazione interessata; d) può chiedere alle fondazioni
la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e
documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.
L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di vigilanza
di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza
nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire
un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che
disciplinano l'attività delle fondazioni; [e) emana, sentite
le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di
indirizzo di carattere generale aventi ad oggetto, tra l'altro, la
diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle
operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società
bancaria conferitaria detenute dalla fondazione, i requisiti di
professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le
cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei
soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione e controllo presso le fondazioni e la disciplina del
conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle
spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di
sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo sono esercitati in
conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto; ndr incostituzionale ex C. Cost. 301/2003]; f) può effettuare
ispezioni presso le fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione
dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il
rispetto di quanto previsto al comma 2; g) emana il regolamento di
cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei
bilanci; h) può disporre, anche limitatamente a determinate
tipologie o categorie di fondazioni di maggiore rilevanza, che i
bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
i) stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei
bilanci; j) quando non siano adottati dai competenti organi della
fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei
provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di
controllo; k) cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle
fondazioni.”
Questi, dunque, i contenuti ordinari della
funzione di vigilanza; contenuti richiamati alla lettera proprio per
porre in evidenza come scopo intimo della funzione sia un sindacato
oggettivo sul rispetto da parte di ciascuna fondazione del nucleo
essenziale della specie legale ossia del modello ex d.lgs.
153/1999.
Inevitabilmente, la funzione di vigilanza, necessita di
completarsi altresì di un contenuto “ straordinario”, avente lo
specifico scopo di riaffermare la valenza dei precetti del modello
legale per quella fondazione che dovesse venire a porsi in
irrimediabile contrasto con i precetti del modello medesimo.
E
così, a mente dell’art. 11, titolato, “Provvedimenti straordinari
dell'Autorità di vigilanza”: “1. L'Autorità di vigilanza,
sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento
degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della
fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella
gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative,
amministrative e statutarie, che regolano l'attività della
fondazione. 2. Con il decreto di scioglimento vengono
nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di
sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari
esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività
e' controllata dal comitato di sorveglianza. 3. I commissari
straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e
promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini
istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli
organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di vigilanza la
liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.
4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di
responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi
della fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con
l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza. 5. L'indennità
spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di
sorveglianza e' determinata con provvedimento dell'Autorità di
vigilanza ed e' posta a carico della fondazione. 6. Le
funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata
della gestione commissariale. 7. L'Autorità di vigilanza,
sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione
della fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei
fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità
di vigilanza nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o
più liquidatori ed un comitato di sorveglianza. L'eventuale
patrimonio residuo e' devoluto ad altre fondazioni, assicurando, ove
possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei
settori interessati dalla fondazione posta in liquidazione. Si
applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6. 8. La
liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni
del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative
disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di
vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse
generale l'Autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione
coatta amministrativa. 9. L'Autorità di vigilanza può
sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di
controllo e nominare un commissario per il compimento di atti
specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello
statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di
carattere generale emanati dalla stessa Autorità: ndr
incostituzionale ex C. Cost. 301/2003], al fine di assicurare il
regolare andamento dell'attività della
fondazione.”
Concludendo sul punto, il legislatore fondatore
del 1999 ha inderogabilmente stabilito i contenuti tipici della
funzione di vigilanza, eguali per le fondazioni bancarie e per le
fondazioni non più bancarie, nonché a chi spetti la funzione di
vigilanza sulle fondazioni ancora bancarie allora, nel 1999, ora ed
in futuro: al Ministero dell’economia e delle finanze. Non così,
invece, per le fondazioni divenute non più bancarie, per le quali il
successivo legislatore è chiamato ad istituire altra Autorità di
vigilanza. Fermi però - lo si ribadisce - i contenuti della funzione
di vigilanza; funzione chiamata a verificare il rispetto da parte di
ciascuna fondazione dei tratti tipici della specie fondazione
legale, come voluti, nel loro nucleo essenziale, costituzionalmente
garantito, dal legislatore “ fondatore” ex d.lgs.153/1999.
3. Come abbiamo anticipato, sulla specifica
tematica della spettanza della funzione di vigilanza rispetto alle
fondazioni divenute non più bancarie è intervenuto, sul finire del
2009, il Giudice amministrativo, a ciò chiamato da una fondazione,
appunto, non più bancaria.
In dettaglio, la Fondazione Roma ha
impugnato avanti il TAR Lazio, Sezione III, la nota prot. n. 33621
del 25 marzo 2008 del Ministero dell’economia e delle finanze, con
la quale si ribadiva che la fondazione ricorrente era ancora
sottoposta alla vigilanza dello scrivente Ministero in base alla
prima parte del comma 1 dell’art.10 d. lgs n.
153/1999.
3.1. La vicenda trae origine da una nota del
20 febbraio 2008, a mezzo della quale la Fondazione Roma ha
comunicato al Ministro dell’economia e delle finanze che, “avendo
da tempo dismesso ogni partecipazione di controllo diretto o
indiretto in società bancarie e non concorrendo al controllo,
diretto o indiretto di dette società attraverso la partecipazione a
patti di sindacato e accordi di qualunque tipo”, aveva
provveduto a modificare la propria denominazione statutaria da
Fondazione Cassa di Risparmio di Roma in Fondazione Roma con il
proposito di ulteriore modificazione dello statuto, così abrogando
le previsioni contenute negli artt. 41, commi 6 e 7, e 45, nonché le
ulteriori disposizioni che, in ragione di quanto introdotto dal D.
lgs 17 maggio 1999 n.153, non sarebbero ulteriormente aderenti alla
mutata situazione.
Secondo la ricorrente, il mutamento dei
profili della Fondazione comporterebbe il passaggio al regime
tutorio stabilito dal Libro I, Titolo II del codice civile, così
portando a compimento il processo segnalato dalla sentenza n.300 del
2003 della Corte Costituzionale secondo la quale l’organismo
andrebbe a collocarsi tra i soggetti “dell’organizzazione delle
libertà sociali“.
Senonchè, con l’impugnata nota del 25 marzo
2008, il Ministero dell’economia e delle finanze ha contestato la
comunicazione della Fondazione, riaffermando in capo a sé medesimo
la spettanza delle funzioni di vigilanza .
Avverso tale
provvedimento la Fondazione Roma ha proposto ricorso innanzi al TAR
Lazio, deducendo, quale unico motivo di gravame, la violazione e la
falsa applicazione dell’art.10, comma 1, del d.lgs 153/1999 e del
DPR 361/2000, anche in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 118 della
Costituzione.
Secondo la ricorrente, infatti, il DPR 361/2000, “Regolamento recante norme per la semplificazione dei
procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di
approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello
statuto“, avrebbe modificato la disciplina civilistica del
Titolo II del Libro I c.c., così realizzando il presupposto di cui
all’art.10 del d.lgs 153/1999.
Inoltre, la posizione
assunta dal Ministero sarebbe in contrasto anche con il dettato di
cui alla sentenza 342 del 2001 della Corte costituzionale, in base
alla quale, in mancanza della qualificazione di ente creditizio,
“non vi sarebbe alcuna giustificazione della attribuzione di
poteri allo stesso Ministero dell’economia e finanze“.
La
resistente amministrazione ha contestato tutte le censure mosse
dalla Fondazione, e così in particolare la pretesa violazione
dell’art.10, comma 1, del D.lgs. 153/1999, sostenendo che si deve
ritenere sostanzialmente prorogato il regime originario di
vigilanza, almeno fino alla riforma organica del settore; riforma
che tuttora non può ritenersi intervenuta, laddove si consideri che
il DPR del 2000, all’articolo 9, ha espressamente declinato la
propria applicabilità rispetto alle istituzioni aventi regime
speciale e, dunque, derogatorio di quello generale dal medesimo DPR
recato. E così è, secondo il resistente Ministero, per le fondazioni
legali già di origine bancaria.
Ebbene, brevemente riassunte le
posizioni delle parti, il TAR Lazio, con sentenza 12532/2009, ha
accolto il ricorso, e dunque le argomentazioni di parte
ricorrente.
In particolare, il Giudice amministrativo, dopo aver
ricostruito il quadro normativo in materia, ha così statuito: “La
norma (art. 10 d. lgs. 153/1999), attraverso un dettato non del
tutto organico sul piano letterale, ha dunque introdotto un preciso
ed unico precetto, per il quale, le fondazioni che rispondano ai
requisiti puntualizzati dall’ art.10 cit. - ma evidentemente esse
soltanto , dato che unicamente di esse è fatta menzione - devono
considerarsi soggette al regime di vigilanza ministeriale, non solo
per l’intero periodo di attesa della riforma della normativa
incidente sulla autorità di controllo sulle persone giuridiche di
cui al libro I titolo II del codice civile, ma altresì , anche
“successivamente” ad essa.
La disposizione in esame quindi si
caratterizza per il precetto che introduce, e secondo il quale, sia
all’atto della emanazione del Dlgs. 153/ 1999 , ma altresì – e si
noti bene - anche dopo di esso , non possa essere introdotta, in
alcuna sede normativa e quindi nemmeno nel contesto della emananda
disciplina della autorità di controllo sulle persone giuridiche di
cui al titolo II del libro primo del codice civile , nessuna
disposizione dissonante rispetto al conferimento di vigilanza al
Ministero dell’ Economia e Finanze, stabilita perciò , in via
definitiva ed incontestabile , per tutte le fondazioni bancarie
rispondenti ai presupposti di inerenza con l’ente conferitario e per
tale ragione, divenute – esse – speciali rispetto alle ex bancarie … omissis“.
Questa, dunque, l'interpretazione della norma
offerta dal Giudice amministrativo, interpretazione che, si
sottolinea, corrisponde fin qui in verità alla mera interpretazione
letterale del primo comma dell’art.10 del d.lgs.153.
Senonché, la
sentenza si spinge oltre, giungendo ad affermare che le fondazioni
non più bancarie sono del tutto assimilabili al genere delle
fondazioni di diritto comune, con la conseguenza che, poiché secondo
il Giudice amministrativo il DPR 361/2000 realizza l'attesa riforma
del controllo sulle fondazioni di diritto comune, a tali fondazioni
si debba applicare, ex art.10, comma 1, d.lgs.153/1999, la
disciplina recata dal DPR medesimo.
Ne deriva, dunque - si noti
bene - che le fondazioni non più bancarie, così come le fondazioni
di diritto comune, sono sottoposte esclusivamente alla vigilanza
prefettizia, secondo i contenuti di cui al DPR 361/2000.
In altri
termini, con la sentenza in esame il Giudice amministrativo ritiene
che per le fondazioni non più bancarie venga meno anche
l'applicazione dei comma 2 e 3 dell’art.10, nonché l’art.11, del
d.lgs.153/1999 ossia vengano meno in toto i contenuti tipici della
funzione di vigilanza come voluti dal legislatore “ fondatore”, e
non venga meno, invece, solo la mera spettanza della funzione in
capo al Ministero dell’economia.
In tal senso si legge, infatti,
nella sentenza in commento: ”Si può pertanto affermare che il
legislatore del D.lgs. 153, non si era interessato al tema della
vigilanza, se non al riguardo delle fondazioni bancarie che,
all’epoca della sua emanazione, rispondevano ai fattori
caratterizzanti di cui all’art.10, così consentendo implicitamente
per ogni altra fondazione, anche se di pregressa origine bancaria ,
la sottoposizione ad altro regime di vigilanza che, benché
imprecisato ed ancora da stabilirsi, non poteva indubbiamente
ritenersi assegnato al Ministero dell’ Economia e Finanze, essendo
esso previsto - nel presente come per il futuro - per gli organismi
individuati dall’art. 10 ma per essi soltanto.
Ed infatti
il disposto dell’art.10 , per quanto rileva ai fini della causa , si
richiamava specificamente, non ad una nuova disciplina sostanziale
delle fondazioni, fossero esse bancarie, ex bancarie o altro, ma
specificamente ad una futura, generica individuazione della autorità
di controllo sugli organismi contemplati nel libro I titolo II
c.c.
Non si registra pertanto alcun riferimento ad altro che non
a quel canone di vigilanza che sarebbe stato ivi previsto in via
generale, dunque per tutte le fondazioni disciplinate dal codice
civile , sempre restando inderogabile il dettato dell’art.10 in
ordine agli enti in esso contemplati in ragione della permanenza del
vincolo di collegamento con l’ istituzione bancaria (e vedasi anche
art. 2, lettera l), L. 23. 12. 1998 n.461 ).
La tutela da
assegnare alle fondazioni estranee all’art. 10 sarebbe stata quindi
coincidente con quella da istituire per le persone giuridiche di cui
al c.c..
Per quanto detto, deve ritenersi che essendo intervenuto
il DPR 10 febbraio 2000 n. 361, che ha recato le previste ed attese
innovazioni sulle fondazioni alle quali il Libro I titolo II c.c. si
riferisce, si sia esaustivamente realizzato quanto derivava
dall’art.10 suddetto per la generalità delle fondazioni, comprese
quelle “non più bancarie”.
Ma si deve considerare che anche tale
sopravvenienza di diritto è finanche formalmente e sostanzialmente
irrilevante per quanto riguarda il tema in esame, giacchè l’art. 10
avendo ormai specificamente provveduto al riguardo delle fondazioni
bancarie collegate agli enti conferitari e stabilito il loro regime
tutorio , restava indifferente rispetto alla nuova disciplina della
autorità di controllo sulle fondazioni di cui al titolo secondo del
libro primo del codice civile.
Dunque a prescindere da quale
potesse essere il futuro regime di vigilanza per gli enti di cui al
titolo II del libro I c.c., con l’art 10 restava interdetta ogni
possibile compromissione per le fondazioni contemplate in tale
norma.
Sembra infatti certo che ove il legislatore avesse inteso
assegnare al Ministero dell’ Economia e Finanze una vigilanza
indiscriminata su tutte le c.d. fondazioni bancarie (ed ex
bancarie), lo avrebbe fatto nell’art. 10 citato ricomprendendole
nella loro generalità , senza invece delimitarne l’ambito ad alcune
soltanto, individuate in base a puntuali caratteri distintivi ed
esclusivi di esse.
Restava dunque affidata al legislatore
successivo , la previsione del futuro peculiare regime delle altre
fondazioni ex bancarie , ormai del tutto assimilabili a quelle del
c.c. e per le quali ha successivamente provveduto il regolamento
361/2000 , senza il quale le funzioni tutorie non sarebbero state
esercitabili a causa di un vuoto legislativo.” La sentenza,
infine, concludendo: “Ed è pertanto assolutamente certo che
l'autorevole vigilanza prefettizia, necessariamente sopravveniente,
laddove non si intenda lasciare gli organismi in parola privi di
tutela, è del tutto idonea a realizzare la necessaria sovrintendenza
sulla gestione sull'attività delle fondazioni, quale che possa
essere l'origine e derivazione dal passato”.
3.2. Ebbene, la sentenza in commento è, certo, del tutto condivisibile
laddove riconosce il nucleo essenziale stabilito dal legislatore
“fondatore” in tema di inderogabile spettanza della funzione di
vigilanza in capo al Ministero dell’economia e delle finanze per le
fondazioni bancarie.
Non così automatica pare invece, a parere di
chi scrive, l’attribuzione alle Prefetture della funzione vigilanza
per le fondazioni non più bancarie secondo i contenuti di cui al DPR
361/2000. E ciò in quanto le fondazioni non più bancarie non
appartengono al genere delle fondazioni di diritto comune,
costituendo piuttosto una specie specifica, quella delle fondazioni
legali ex d.lgs.153/1999, come del resto riconosciuto dalla Corte
costituzionale, “specie” per la quale, dunque, non trova
applicazione il DPR 361/2000 (e così ai sensi dell’art.9 del
medesimo, che declina la propria applicabilità per le istituzioni a
regime speciale).
In altri è più chiari termini, proprio la
volontà espressa dal legislatore “fondatore” a mezzo dell'art. 10,
comma 1, d.lgs. 153/1999, impone al successivo legislatore
“conformatore”, una volta che sia compiuto il processo di
dismissione delle partecipazioni nella società bancaria, da un lato,
di attribuire ad altra Autorità - diversa dal ministero
dell'Economia e delle finanze - la funzione di vigilanza delle
fondazioni non più bancarie, dall'altro, di mantenere però anche per
esse i contenuti tipici della funzione, come tracciati agli artt.10,
comma 2 e 3, e 11 dal legislatore del 1999.
Certo, oggi, preso
atto che delle ottantotto fondazioni già di origine bancaria,
diciotto non detengono più partecipazioni nelle banche conferitarie
- mentre, per le rimanenti, cinquantacinque detengono una quota di
minoranza e quindici (per esplicita autorizzazione legislativa ad
hoc) una quota maggioritaria (dati ACRI settembre 2010) -
l'applicazione dell'articolo 10, comma 1, viene a comportare un
vuoto legislativo, vuoto che, quindi, il legislatore deve oggi
riempire di contenuti, mantenendo però fede al regime speciale
proprio ex d.lgs. 153 dell’intera “specie” delle fondazioni legali
in esame.
Dunque, se è certo che il legislatore, come
correttamente statuito dal Giudice amministrativo, proprio in
ottemperanza all'art. 10, comma 1, d. lgs. 153/1999, è oggi chiamato
a legiferare, attribuendo la spettanza della funzione di vigilanza
per le fondazioni non più bancarie ad apposita Autorità, altrettanto
certo è che, anche per tali fondazioni, valgono quei contenuti
tipici della funzione voluti dal legislatore fondatore ex comma 2 e
3 art.10, nonché art 11, d.lgs. 153. E ciò per il regime comunque
speciale delle fondazioni già di origine bancaria ossia per quel
loro appartenere all'organizzazione delle libertà sociali,
organizzazione chiamata ad attuare il principio di sussidiarietà
orizzontale. Principio, quest’ultimo, che, come meglio esporremo
infra, impone non tanto la vigenza di strumenti elettivi di
democrazia partecipativa, quanto piuttosto la verifica, a mezzo di
uno stringente controllo di legittimità, del rispetto del principio
di legalità, quale strumento, questo sì, di
democrazia.
4. Senonchè, il legislatore è
successivamente intervenuto in materia, cogliendo l’occasione
impropria della legge finanziaria per fornire una pretesa
interpretazione autentica dell’art. 10, comma 1, d.lgs. 153/1999.
Invero, il legislatore pare aver frettolosamente - si noti che
la sentenza supra richiamata nemmeno era in giudicato (sic!) –
azzerato quella parte dell’art.10, comma 1, d.lgs.153/1999, che, per
volontà del legislatore “fondatore”, sottraeva le fondazioni
divenute non più bancarie dalla sfera di vigilanza del Ministero
dell'economia e delle finanze.
Diversamente legiferando, con un
intervento, certo, più organico e soprattutto nel pieno dovuto
rispetto della volontà del fondatore, il legislatore ben poteva (e
ancora ben può) attribuire ad apposita Autorità le funzioni di
vigilanza sulle fondazioni non più bancarie, interpretando, così sì,
autenticamente l’art.10, comma 1, d.lgs.
153/1999.
4.1. Ma andiamo con ordine e vediamo i
contenuti della recente disposizione.
Ebbene, l’art.52, comma 1,
della legge 30 luglio 2010, n. 122, “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di
competitività economica”, titolato “Fondazioni bancarie”,
così dispone: “L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, si interpreta nel senso che, fino a che non è
istituita, nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorità
di controllo sulle persone giuridiche private disciplinate dal
titolo II del libro primo del codice civile, la vigilanza sulle
fondazioni bancarie è attribuita al Ministero dell'economia e delle
finanze, indipendentemente dalla circostanza che le
fondazioni controllino, direttamente o indirettamente società
bancarie, o partecipino al controllo di esse tramite patti di
sindacato o accordi in qualunque forma stipulati. Le fondazioni
bancarie che detengono partecipazioni di controllo, diretto o
indiretto, in società bancarie ovvero concorrono al controllo,
diretto o indiretto, di dette società attraverso patti di sindacato
o accordi di qualunque tipo continuano a essere vigilate dal
Ministero dell'economia e delle finanze anche dopo l'istituzione
dell'autorità di cui al primo periodo.
Seguono, lo si rileva
per inciso, ai comma 1 bis, 1 ter, 1 quater e 1 quinquies, ulteriori
disposizioni, rispettivamente, in materia di: estensione anche al
2010 dei criteri di valutazione dei titoli non immobilizzati di cui
alla legge 2/2009; quota percentuale, pari al 15%, del patrimonio da
investire in immobili diversi da quelli strumentali, ipotesi di
incompatibilità fra esercizio di funzioni nella fondazione e nella
banca conferitaria, relazione annuale dell'autorità di vigilanza al
Parlamento avente ad oggetto l'attività svolta dalle fondazioni
nell'anno precedente.
Dunque, come emerge dalla lettura della
disposizione supra riportata, la pretesa interpretazione autentica
dell’art.10, comma 1, d.lgs.153/1999, tale non è !
La “ nuova”
disposizione viene, invero, ad attribuire la funzione di vigilanza
in capo al Ministero dell'economia e delle finanze sia per le
fondazioni bancarie, come ex art.10 già era, sia per le fondazioni
divenute non più bancarie, come secondo la lettera dell’art.10 – e,
dunque, la volontà del “fondatore” - non era.
Disposizione
transitoria, si dirà, in attesa della riforma del Titolo II del
Libro I del codice civile.
Certo, ma comunque tale disposizione
intanto nega il contenuto dell'art. 10, comma 1, del d.lgs.
153/1999, come voluto dal legislatore”fondatore”, facendo sorgere di
conseguenza qualche dubbio sulla legittimità costituzionale della
medesima.
5. Dunque, la sentenza del Giudice
amministrativo ha correttamente registrato come, nel rispetto del
disposto originario dell’art.10, comma 1, d.lgs.153/1999, si sia
creato un vuoto legislativo in merito alla spettanza della funzione
di vigilanza sulle fondazioni divenute non più bancarie.
Vuoto
che, secondo la medesima sentenza, risulterebbe colmato dal DPR
361/2000, sul presupposto che le fondazioni non più bancarie siano
fondazioni di diritto comune.
Mentre, secondo il legislatore
successivamente intervenuto ex art. 52, comma 1, legge 122/2010, il
medesimo vuoto legislativo nemmeno sussisterebbe, e ciò in nome di
una pretesa interpretazione autentica dell’art.10, comma 1, d.lgs.
153/1999 a mente del quale la vigilanza del Ministero dell'economia
e delle finanze trova esplicazione rispetto alla specie delle
fondazioni già di origine bancaria, indipendentemente dalla
circostanza che le medesime si qualifichino oggi come bancarie
ovvero come non più bancarie.
Senonché, ad opinione di chi
scrive, così non è, tanto nell'uno quanto nell'altro caso.
E ciò
in quanto è nel quadro della medesima fonte istitutiva – il
d.lgs.153/1999 – che va ricercata la ratio che deve, secondo
costituzionalità, guidare il legislatore nello stabilire a chi
spetti la funzione di vigilanza, appunto, per le fondazioni non più
bancarie; fondazioni legali di diritto speciale, per le quali,
dunque, non si ritiene possa trovare applicazione il DPR 361/2000
(ex art.9 del medesimo). Ma per le quali nemmeno può sic et
simpliciter perpetuarsi la spettanza della funzione di vigilanza in
capo al Ministero dell'economia e delle finanze, indipendentemente
dal loro non essere più bancarie, tradendo così la lettera
dell’art.10, comma 1, d.lgs.153/1999.
Ebbene, la ratio, che deve
guidare il legislatore “conformatore” chiamato a colmare il vuoto
legislativo, va ricercata nel loro essere “soggetti
dell'organizzazione delle libertà sociali” ossia soggetti che,
superando la dicotomia pubblico/privato, danno voce al principio di
sussidiarietà orizzontale, principio che, nel frattempo, la
riformata Costituzione è venuta ad esplicitare, ma che, peraltro, da
sempre il disegno costituzionale ospitava nei principi sanciti agli
articoli 2, 3 e 18, anche se dapprima orientato secondo il carattere
confessionale dello Stato, ed in seguito, dopo i Patti Lateranensi,
riletto alla luce della laicità dello Stato.
Proprio la
sussidiarietà orizzontale pare fornire la chiave di lettura del
“caso” delle fondazioni non più bancarie, nella misura in cui tale
principio impone di superare la netta distinzione pubblico/privato
in favore di un terzo genere, il privato sociale.
E’ così,
infatti, che, in attuazione del principio di sussidiarietà
orizzontale, a mente del quale il privato è chiamato ad affiancare
l’amministrazione pubblica nel soddisfacimento delle esigenze
collettive, il legislatore è legittimato a tracciare i confini
(speciali) dell’esplicazione di quella attività che le fondazioni,
soggetti privati (appunto speciali), sono chiamate a realizzare, nel
rispetto però, entro quei confini, della libera autodeterminazione
delle fondazioni medesime.
In tal senso, dunque, le libertà
sociali vengono ad esplicarsi secondo il principio di sussidiarietà
orizzontale. Di tal che l’autonomia privata viene a godere di un
valore legislativamente aggiunto per il miglior
soddisfacimento delle esigenze collettive.
Ulteriormente
precisando, proprio in nome del principio di sussidiarietà
orizzontale, il legislatore “fondatore” è legittimato ad indirizzare
l’esplicazione dell’autonomia privata propria delle fondazioni verso
la realizzazione di utilità generali.
Dunque, l’attuazione del
principio di sussidiarietà orizzontale non può, invero, leggersi
come una mera estromissione del “pubblico” in favore del “privato”
per il soddisfacimento di esigenze della collettività. Il “privato”,
a cui il principio fa riferimento, affonda le proprie radici in
quella società civile che trova espressione, prima ancora che nel
momento soggettivo inteso quale spontanea azione altruistica, nel
momento oggettivo inteso come modulo organizzativo strumentale
all’esplicazione di uno scopo, ossia di una funzione, di utilità
sociale. In tal senso, allora, trattasi di “altro” privato: è un
privato che, appunto, denominiamo sociale.
Ed in tal senso, lo
Stato, ossia l’ordinamento generale, è legittimato a dettare talune
regole (speciali) al fine di tracciare i profili propri del momento
oggettivo dell’ordinamento singolare del privato sociale, lasciando
poi in capo all’autonomia dell’ordinamento singolare l’esplicazione
della specifica funzione di pubblica utilità che quell’ordinamento
viene a darsi, ma non potendo mancare altresì, in nome del principio
di legalità, di imporre un momento di controllo di legittimità
espressione della democraticità dell'ordinamento speciale attribuito
al soggetto.
Ecco, allora, che si impone un momento di controllo
del rispetto da parte di ciascuna fondazione legale dei tratti
tipici del regime speciale, ex d.lgs. 153/1999, alla quale la
medesima inderogabilmente appartiene.
In via incidentale si
rileva come trattasi, ovviamente, di controllo “esterno” di
legittimità; rimando in capo alle fondazioni medesime la possibilità
di darsi forme di controllo “interno” di merito, magari a mezzo
della istituzione di apposita Consulta, organo emanazione della
struttura associativa delle fondazioni stesse.
In altri termini,
per le fondazioni non più bancarie, fondazioni legali a regime
speciale, chiamate a realizzare “l’utilità sociale” voluta dal
legislatore “fondatore”, il dovuto rispetto del principio di
legalità impone non tanto strumenti elettivi di democrazia
partecipativa, propri degli enti espressione di sussidiarietà
verticale, quanto strumenti di verifica esterna del rispetto da
parte della fondazione delle regole dettate dal fondatore ossia
delle regole di cui al d.lgs. 153/1999.
Ne deriva che, per le
fondazioni non più bancarie, la spettanza della funzione di
vigilanza dovrebbe essere attribuita ex lege ad una apposita
Autorità indipendente - all'interno della quale potrebbe venir
rappresentato anche il mondo associativo delle fondazioni stesse,
magari per il tramite di un membro della suddetta Consulta, organo
di controllo interno.
In tal modo il dovuto rispetto del
principio di legalità troverà piena garanzia nei contenuti della
funzione di vigilanza, come voluti dal legislatore “fondatore” ex
art.10, comma 2 e 3, e art.11 d.lgs.153/1999.
Attendiamo, dunque:
il “corso” del legislatore de jure condendo ovvero, come non ci si
augura, eventuali “ ricorsi” per verificare la legittimità
dell'operato “interpretativo” del legislatore de jure condito.
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(pubblicato il
22.11.2010)
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