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| n. 11 -2010 - © copyright |
LUIGI MARUOTTI
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| La giurisdizione amministrativa:
effettività e pienezza della tutela*
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§ 1. La continuità tra l’art. 1 del Codice e gli
orientamenti della giurisprudenza amministrativa: due riflessioni
sulle esigenze pratiche e sulla semplificazione della normativa
sulla giurisdizione. - § 2. La rilevanza del diritto europeo nelle
materie sostanziali. - § 3. Alcune regole del Codice sulla
effettività della tutela. - § 4. La rilevanza del diritto europeo in
materia processuale.
§ 1. La continuità tra l’art.
1 del Codice e gli orientamenti della giurisprudenza amministrativa:
due riflessioni sulle esigenze pratiche e sulla semplificazione
della normativa sulla giurisdizione.
Il principio di
effettività della tutela è stato sempre il punto di riferimento
della giurisprudenza amministrativa, che ha elaborato importanti
orientamenti, sia per la tutela degli interessi legittimi (in tema
di impugnazione del silenzio, di tutela cautelare, di esecuzione del
giudicato), sia per la tutela di diritti (in tema di atti paritetici
e di proponibilità di azioni dichiarative e di condanna).
Per
verificare se il Codice costituisca un ulteriore deciso passo in
avanti verso l’effettività della tutela, occorre esaminare tutte le
disposizioni del decreto legislativo n. 104 del 2010, e quindi anche
gli allegati al Codice, perché anch’essi incidono sulla possibilità
che le pronunce del giudice amministrativo siano giuste e
tempestive.
Credo che il decreto legislativo contenga moltissime
luci e solo qualche piccola ombra.
Un’ombra allarmante mi sembra
la mancanza delle specifiche misure organizzative volte ad agevolare
la definizione dei processi entro un termine ragionevole, ma la
stessa legge delega imponeva una riforma a costo
zero.
Quest’ombra è resa più evidente da alcune recenti leggi che
hanno indotto molti valorosi colleghi a chiedere il collocamento a
riposo: ora i TAR e il Consiglio di Stato possono contare su un
numero molto limitato di magistrati, in tutto complessivamente circa
300.
Gli attuali gravi vuoti di organico rendono difficile il
rispetto del principio della ragionevole durata del
processo.
Passiamo ora però alle luci, che sono moltissime.
Le
sentenze possono essere giuste e tempestive quando concorrono
quattro circostanze.
Primo, quando vi è la fattiva collaborazione
tra difensori e giudici.
Secondo, quando vi è la certezza sul
riparto di giurisdizione.
Terzo, quando vi è la chiarezza delle
disposizioni sostanziali da applicare.
Quarto, quando le regole
processuali consentono al giudice di dare al ricorrente tutta le
utilità spettanti in base al diritto sostanziale.
La prima
riflessione riguarda la cooperazione tra difensori e giudici.
Per
l’art. 2, comma 1, “il giudice amministrativo e le parti
cooperano per la realizzazione della ragionevole durata del
processo”.
Rivolgo ai difensori un accorato invito, affinché
si attengano al principio espresso dall’art. 3, comma 2, sulla
redazione degli atti in maniera “sintetica”.
Troppo spesso
ci sono ricorsi, memorie, appelli anche oltre il centinaio delle
pagine, che senza alcuna giustificazione incidono negativamente sul
buon andamento del processo: come si può pretendere che i processi
abbiano una durata ragionevole, quando gli scritti impediscono un
numero maggiore di sentenze?
Anche le eccezioni solo dilatorie
incidono negativamente sul servizio-giustizia.
Forse l’alto
numero delle pagine è dovuto a due fattori.
Il primo, l’esigenza
di indicare nelle parcelle i relativi compensi.
Il secondo, la
speranza che un maggior numero di pagine possa convincere un giudice
incerto o pregiudizialmente contrario alla tesi sostenuta.
Spero
da un lato che i giudici sappiano far sempre percepire alle parti
che essi decidono la controversia non in base a personali
costruzioni dogmatiche o ideologiche, ma in applicazione dei
superiori valori della Costituzione e del diritto
europeo.
Dall’altro lato, spero che, con le statuizioni sulle
spese di giudizio e senza incidere sul diritto alla difesa, i
giudici impongano il rispetto del principio di sinteticità, affinché
i comportamenti processuali non incidano sulla stessa salute dei
magistrati decidenti.
Anche i giudici devono però rispettare il
principio di sinteticità e di chiarezza.
Affinché la speranza di
giustizia diventi realtà, i giudici devono anche interpretare ogni
disposizione del Codice nel senso che fin dove è possibile va
verificato se il ricorrente ha ragione o torto, senza formalismi,
applicando con larghezza l’istituto della rimessione in termini per
errore scusabile, ai sensi degli articoli 11, comma 5, e 37.
Una
seconda riflessione riguarda l’esigenza che vi sia certezza delle
regole sul riparto di giurisdizione.
Il Codice contiene
disposizioni che finalmente dovrebbero impedire l’ulteriore sorgere
di conflitti di giurisprudenza tra il Consiglio di Stato e le
Sezioni Unite.
Gli articoli 7 e 113 hanno adoperato le stesse
espressioni utilizzate dalle sentenze della Corte Costituzionale n.
204 del 2004 e n. 191 del 2006, per le quali si giustificano la
giurisdizione di legittimità e quella esclusiva quando si tratti di
una controversia concernente l’esercizio della funzione
pubblica.
La Corte Costituzionale ha definito il giudice
amministrativo quale “giudice naturale della funzione pubblica”, che
sicuramente è esercitata quando la legge prevede l’applicazione di
regole esorbitanti dal diritto privato o si tratti di un
procedimento amministrativo.
Viene da ricordare una
considerazione del tedesco Bachov (per cui il procedimento non è
altro che una tecnica di diluizione del potere), cui aggiungerei la
mia considerazione ‘li dove c’è il procedimento, lì c’è l’interesse
legittimo, salve le eccezioni previste dalla legge’.
L’art. 7 ha
quindi imposto l’irrilevanza dei criteri sui quali vi sono state
divergenze giurisprudenziali ai massimi livelli: per l’impugnazione
dell’atto innanzi al giudice amministrativo, poco importano la sua
natura o la gravità del vizio dedotto, bastando che esso sia
riconducibile all’esercizio del potere amministrativo, il che sempre
si ha quando è formulata un’istanza e vi sia un interesse
pretensivo.
Anche nelle materie devolute alla giurisdizione
esclusiva, specialmente in materia espropriativa o di gestione delle
discariche di rifiuti, è decisiva la verifica che i comportamenti
siano stati posti in essere nel corso del procedimento, e dunque
siano riconducibili all’esercizio del potere, come anche precisato
dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 140 del 2007 (per la
quale la legge ordinaria può prevedere la giurisdizione esclusiva
anche quando siano coinvolti diritti fondamentali).
Gli articoli
7 e 133 sono stati redatti dalla Commissione speciale nel più
profondo rispetto dei principi formulati dalle sentenze della Corte
Costituzionale del 2004, del 2006 e del 2007 e spero che si possano
considerare relitti del passato le dispute che hanno a lungo
riguardato i criteri di riparto.
§ 2. La rilevanza del
diritto europeo nelle materie sostanziali.
Una terza
riflessione riguarda l’esigenza che siano di facile applicazione le
disposizioni sostanziali da applicare.
L’ordinamento
amministrativo è sottoposto a continue riforme, anche su impulso del
diritto europeo.
Le discipline dei contratti pubblici di appalto
e della materia ambientale sono segnate dal primato delle normative
dell’Unione Europea, il che spesso impone al giudice la verifica
della compatibilità della regola nazionale rispetto a quella
dell’Unione, avente valore preminente.
Anche il testo unico sugli
espropri e il Codice del paesaggio costituiscono l’attuazione dei
principi elaborati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo (si
pensi alla tutela spettante al proprietario espropriando, ai
principi sull’indennità di esproprio e alla disciplina
sull’esercizio del diritto di prelazione di beni sottoposti a
vincolo artistico e storico)
Poiché l’art. 1 ha ancorato il
principio di effettività della tutela ai principi del diritto
europeo, il giudice amministrativo deve dare rilevanza a due
‘serbatoi di regole sostanziali’, affermate dal diritto dell’Unione
Europea (e dunque dalla Corte di Lussemburgo) e dalla Convenzione
europea dei diritti dell’uomo (e dunque dalla Corte di
Strasburgo).
Il serbatoio di regole sostanziali derivanti dal
diritto dell’Unione Europea è alimentato da due fonti.
La prima è
l’art. 340 del TFUE (sui “principi generali comuni ai diritti
degli Stati membri”), che attribuisce rilevanza alla certezza
del diritto, alla intangibilità degli effetti delle decisioni che
hanno definito una controversia, al rispetto del legittimo
affidamento, al principio di proporzionalità, decisivo per
verificare anche la ragionevolezza di un atto sanzionatorio.
La
seconda fonte è la Carta di Nizza del 7 dicembre 2000 (sui
“diritti fondamentali dell’Unione europea”), che ha acquisito
lo “stesso valore giuridico dei Trattati” con il Trattato di
Lisbona.
L’altro serbatoio di regole sostanziali del diritto
europeo è invece alimentato dalla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo.
La giurisprudenza della Corte di Strasburgo risulta
soprattutto interessante per i limiti che incontra la legge
retroattiva.
Il legislatore ‘non può fare ciò che vuole’, sia
quando si tratti di una legge retroattiva generale e astratta, cioè
interpretativa, sia quando si tratti di una legge contra
personam.
Per la Corte di Strasburgo (CEDU, Sez. IV,
Zielinski c. Francia, 28 ottobre 1999) è contraria alla CEDU la
legge di interpretazione autentica, generale e astratta, quando non
sussistono “motivi imperativi di interesse generale”,
configurabili solo se la norma interpretativa corrisponda
all’originario contenuto di quella interpretata, risolva
oscillazioni giurisprudenziali e si applichi nei giudizi pendenti,
rispettando i diritti acquisiti (per l’applicazione di tale
principio, v. Cons. Stato, Sez. IV, n. 7551 del 2010).
A maggior
ragione, è contraria alla CEDU la legge retroattiva contra
personam in tre casi:
a) quando sani un illecito che abbia
già dato luogo ad una soccombenza in un giudizio[1];
b) quando
contenga disposizioni contro poche persone[2], per orientare a
favore dell’amministrazione “l’esito imminente” di uno specifico
giudizio[3];
c) quando intenda eliminare gli effetti di una
decisione irrevocabile, interferendo sui diritti
consolidatisi[4].
§ 3. Alcune regole del Codice sulla
effettività della tutela
La quarta e ultima riflessione
riguarda le regole del Codice sulla effettività della
tutela.
Innanzitutto, il principio di effettività va coniugato
col principio della parità delle parti, sancito dall’art. 1, comma
1, di cui costituisce applicazione l’art. 73, comma 3.
Quando il
giudice intende porre a base della sentenza una questione rilevabile
d’ufficio, deve consentire le deduzioni delle parti.
Inoltre
l’art. 42 disciplina non solo il ricorso incidentale (per il quale
rilevano tuttora i principi formulati dalla decisione dell’Adunanza
Plenaria n. 11 del 2008), ma anche la domanda
riconvenzionale.
Soprattutto quando un ricorrente chieda un
risarcimento del danno, deducendo la responsabilità
dell’amministrazione, questa può proporre una domanda
riconvenzionale e chiedere il risarcimento, comprovando la
responsabilità del ricorrente.
L’art. 42 sulla domanda
riconvenzionale è coerente con l’art. 7, comma 7, per il quale
innanzi al giudice amministrativo si applica il principio di
concentrazione “di ogni forma di tutela”.
La
concentrazione è stata prevista anche dall’art. 30, per l’azione di
“condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante
dall’illegittimo esercizio dell’attività amministrativa o dal
mancato esercizio di quella obbligatoria”.
Questa regola
della concentrazione era stata già affermata dall’art. 7 della legge
n. 205 del 2000 ed è stata ribadita, in coerenza con tre chiare
statuizioni della Corte Costituzionale.
Già la sentenza n. 292
del 2000, al § 3.2., aveva ammesso che la concentrazione della
tutela innanzi al giudice amministrativo fosse coerente con l’art.
24 della Costituzione, quando si fosse chiesto il risarcimento del
danno arrecato dal provvedimento amministrativo.
Le due ulteriori
sentenze della Corte Costituzionale (la n. 204 del 2004, al §
3.4.1., e la n. 191 del 2006, al § 4.2.) hanno ancor più chiaramente
osservato che la tutela risarcitoria è uno “strumento di tutela
ulteriore rispetto a quella classico-demolitoria”: si tratta della
piena tutela dell’interesse legittimo (e non di un fantomatico
diritto), non si applica l’art. 2043, ma la regola pubblicistica ora
trasfusa nell’art. 30 del Codice.
La giurisdizione amministrativa
sulla domanda risarcitoria discende perciò direttamente dall’art.
103 della Costituzione, per il quale solo il giudice amministrativo
conosce dell’interesse legittimo, per ogni relativa forma di
tutela.
L’art. 30, nel testo entrato in vigore, contiene altre
due regole fondamentali, che sono chiavi di volta del sistema.
Il
comma 3 prevede il termine di decadenza di 120 giorni per proporre
la domanda ‘autonoma di risarcimento’, così riducendo il termine di
180 giorni ipotizzato dalla commissione speciale che ha redatto la
bozza del codice.
La regola risponde pienamente ai principi
enunciati dalla Corte Costituzionale con l’ordinanza n. 165 del
1998, che rimise alla scelta discrezionale del legislatore ogni
determinazione sui rapporti intercorrenti tra la domanda di
annullamento e quella risarcitoria.
Ritengo apprezzabile la
soluzione imposta dal legislatore delegato sulla questione della cd
pregiudizialità, perché coerente con il principio di non
contraddizione, su cui mi soffermai qui a Lecce nel precedente
Convegno svoltosi il 9 ottobre 2009[5]: chi può proporre il ricorso
d’annullamento in una delle due sedi della giustizia amministrativa,
e dunque anche col ricorso straordinario, può chiedere il
risarcimento del danno entro il termine ‘lungo’ di 120 giorni,
mentre chi si può avvalere soltanto del ricorso al TAR ed entro un
termine più breve, perché la legge esclude il ricorso straordinario,
come in tema di appalti o di elezioni, può fondatamente chiedere il
risarcimento solo se agisce entro il medesimo termine breve previsto
per l’azione di annullamento (come si può desumere dall’art. 30,
comma 3, secondo periodo).
Inoltre, per il comma 6, di ogni
domanda risarcitoria “per lesioni di interessi legittimi o, nelle
materie di giurisdizione esclusiva, di diritti soggettivi conosce
esclusivamente il giudice amministrativo”.
Tale disposizione
è stata opportunamente sollecitata dalla Commissione affari
costituzionali del Senato, preoccupata dall’ipotesi che le Sezioni
Unite, malgrado le sentenze della Corte Costituzionale n. 204 del
2004 e n. 191 del 2006, potessero affermare una concorrente
giurisdizione ordinaria sulla base delle sentenze delle medesime
Sezioni Unite nn. 500 e 501 del 1999, il cui dictum – già
dissonante con l’art. 35 del d.lg. n. 80 del 1998 - era peraltro già
stato smentito anche dall’art. 7 della legge n. 205 del 2000.
Per
la tenuta del sistema, mi auguro che non vi siano ardite proposte
interpretative, secondo cui la parola “decadenza” dovrebbe
essere interpretata quale sinonimo di “prescrizione”: come gli
studenti universitari, anche il legislatore è consapevole della
distinzione tra prescrizione e decadenza.
Come ultimo argomento
di natura processuale, intendo soffermarmi sulla questione delle
‘azioni proponibili’.
Il Codice non richiama l’azione ‘atipica’ e
non ammette esplicitamente le azioni di adempimento e di
accertamento, cui faceva invece riferimento la bozza approvata dalla
commissione speciale.
Tale ‘accantonamento’ è stato criticato da
molti, perché ridurrebbe la possibilità di dare una tutela
effettiva.
Personalmente, a parte considerazioni teoriche sui
massimi sistemi, ritengo che le critiche non siano
condivisibili.
Sarebbe stata profondamente negativa per il buon
andamento dell’azione amministrativa, e per la buona gestione dei
processi, una regola che avesse consentito di accertare nel processo
la fondatezza di una pretesa riguardante un interesse di
pretesa.
I giudici amministrativi, il cui numero è estremamente
esiguo, non possono essere impropriamente investiti di una funzione
tipica delle migliaia di pubbliche amministrazioni, cioè quella di
definire i procedimenti ad istanza di parte.
Già nell’attuale
quadro normativo vi sono difficoltà per rispettare il principio
della durata ragionevole del processo.
A quali insormontabili
problemi si andrebbe incontro se ogni mancata definizione di un
procedimento amministrativo comportasse la definizione diretta in
sede processuale?
Può il giudice amministrativo decidere se è
fondata una domanda di permesso di costruire?
E poi, sarebbe
compatibile con la tenuta del sistema la conseguente decisione delle
questioni tramite un consulente?
Perciò condivido il contenuto
dell’articolo 31 sul silenzio, per il quale “il giudice può
pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio solo
quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non
residuano ulteriori margini di esercizio della
discrezionalità”.
In altri termini, il giudice si può
pronunciare sulla fondatezza della pretesa solo quando ‘una è la
soluzione conforme alla legge’ e una sola sia la questione da
decidere.
L’esclusione dell’azione generale di accertamento, così
come la mancata previsione di una azione ‘atipica’, non significano
però che vi sia un vulnus legislativo all’effettività della
tutela.
Già il solo articolo 1, consente al giudice di ammettere
l’azione che possa far ottenere tutte le utilità che spettano in
base al diritto sostanziale.
Già le decisioni dell’Adunanza
Plenaria n. 17 del 1955 e n. 1 del 1983 hanno ammesso che la
sentenza, nel caso di annullamento dell’atto impugnato, possa anche
accertare la caducazione dell’atto meramente
consequenziale.
Altre disposizioni, anche se non richiamate dal
Codice, prevedono poi peculiari poteri del giudice amministrativo,
ad esempio quelli previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo
n. 198 del 2009, che consente di emanare ordini per “ripristinare
il corretto svolgimento della funzione o la corretta erogazione di
un servizio”.
Molte disposizioni sulla giurisdizione
esclusiva poi comportano l’attrazione della disciplina sulle azioni,
previste da altre leggi amministrative e perfino dal codice
civile.
Per le Sezioni Unite, quando si tratti della inefficiente
gestione dei rifiuti, la giurisdizione esclusiva comporta la
proponibilità di azioni volte ad ottenere misure di tutela (Sez.
Un., n. 27187 del 2007 e ord. n. 11832 del 2009), anche in
applicazione dell’art. 844 del codice civile, con l’esperibilità
dell’azione inibitoria.
Quando si tratta della occupazione sine titulo di un fondo, riconducibile all’esercizio del
pubblico potere, ad es. quando è annullato un atto ablatorio o il
procedimento non si è concluso del decreto di esproprio, per
l’Adunanza Plenaria è pacifico che si possa agire con l‘azione di
restituzione.
Ed è anche ammissibile l’azione costitutiva ex art.
2932, quando l’amministrazione addirittura come parte ricorrente
agisce nei confronti del soggetto privato, che non abbia trasferito
il diritto di proprietà in violazione di una convenzione di
lottizzazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 4107 del
2010).
Anche in tema di pubblico servizio, il ricorrente può
chiedere ogni misura di tutela: ad esempio, in materia scolastica,
il ricorrente può chiedere misure inibitorie, per la rimozione
dell’arredo scolastico, anche del crocefisso, o per la verifica
della modalità di insegnamento della educazione sessuale (Sez. Un.,
ord. n. 2656 del 2008), salve le questioni sulla fondatezza di tali
pretese.
Più in generale, ritengo che dagli art. 24 e 103 della
Costituzione, e dall’art. 1 del Codice del processo, si tragga la
regola della esperibilità della azione atipica nel processo
amministrativo, anche di quella inibitoria, a tutela della posizione
soggettiva fatta valere.
Sarà poi il giudice amministrativo, a
valutare se l’azione è in concreto proponibile.
Non mi pare che
l’art. 34, comma 2, precluda l’esperibilità di una generale azione
inibitoria, pur se esso dispone che “in nessun caso il giudice
può pronunciare con riferimento a poteri amministrativi non ancora
esercitati”.
In base al principio di effettività, il comma 2
va interpretato nel senso che il giudice non può sostituirsi
all’amministrazione nella emanazione di un provvedimento e non può
attribuire il bene della vita, quando si tratti di un interesse di
pretesa.
Si possono però verificare casi in cui sia impellente la
tutela di un interesse di difesa.
Si pensi al caso in cui,
durante il periodo estivo in una zona frequentata solo d’estate, una
amministrazione comunichi ai sensi dell’art. 7 della legge sul
procedimento che intenda disporre la chiusura di un ristorante,
perché ritenuto privo di alcuni requisiti o perché la licenza
commerciale non risulta legittimamente emanata.
Se
l’amministrazione disponesse illico et immediate la chiusura
dell’esercizio, si potrebbe configurare un danno per l’interessato
per il solo fatto che ‘nel periodo di punta’ vi sia la chiusura,
anche se poi un decreto cautelare monocratico potrebbe consentire
una riapertura del ristorante inevitabilmente tardiva.
Dopo aver
ricevuto l’avviso ex art. 7, l’interessato può chiedere al giudice
una misura inibitoria anche in sede cautelare, apportando elementi
che evidenzino l’erroneità della posizione
dell’amministrazione.
Si può elaborare un ulteriore principio,
simile a quanto è stato disposto nel settore degli appalti.
In
base alla clausola stand still, infatti, per i tempi stabiliti dalla
legge il provvedimento di aggiudicazione non può essere senz’altro
seguito dalla stipula del contratto, dovendosi attendere il decorso
dei termini volti alla utile proposizione del ricorso di primo
grado.
Allo stesso modo, in altri settori si può ammettere che
l’amministrazione – salvi i casi di particolare urgenza - possa
eseguire un proprio provvedimento solo dopo aver consentito
l’effettività della tutela, col corrispondente potere del giudice di
inibire l’immediata esecuzione del provvedimento che
l’amministrazione intenda emettere.
Il discorso porterebbe
lontano, ma basta rilevare che nessuna norma preclude la
esperibilità dell’azione atipica, che discende dagli stessi principi
costituzionali, dall’art. 1 del Codice e dagli stessi articoli 6 e
13 della CEDU, come già affermato dal Consiglio di
Stato.
§ 4. La rilevanza del diritto europeo in materia
processuale.
Mi avvio a concludere, richiamando la
giurisprudenza della Corte di Strasburgo sugli articoli 6 e 13 della
CEDU, la cui importanza è stata sottolineata dalla Commissione
affari costituzionali nel parere reso sulla bozza del Codice.
Per
la Corte di Strasburgo. il principio di effettività si può ritenere
rispettato quando sono rispettate tre regole fondamentali:
a) la
prima esige che la decisione finale irrevocabile attribuisca al
ricorrente vittorioso tutte le utilità che gli spettano in base al
diritto sostanziale, e sia anche tempestiva e dunque utile, perché
emanata nel rispetto del principio della ragionevole durata del
giudizio;
b) la seconda esige che la decisione irrevocabile sia
rapidamente eseguita e che, altrimenti, il ricorrente vittorioso
possa agire con una azione di esecuzione, per ottenere
l’ottemperanza della amministrazione recalcitrante;
c) la terza
esige che nel corso del giudizio possa essere emanata ogni opportuna
misura cautelare, affinché la decisione possa attribuire tutte le
utilità che spettano in base al diritto sostanziale.
Per la Corte
di Strasburgo, gli articoli 6 e 13 si applicano a tutte le decisioni
che dirimono una lite, anche se emesse da organi che non fanno parte
di un ordine giudiziario[6], come avviene nel sistema italiano per
gli organi parlamentari decidenti nel sistema della autodichia[7]:
tale orientamento è conforme a quello della Corte di Giustizia, che
annovera tra gli organi giurisdizionali, con tutte le relative
conseguenze, anche quelli che decidono il ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica[8].
E’ perciò apprezzabile che il
Governo, come risulta dalla relazione illustrativa, abbia redatto
l’art. 112, comma 1, lettera d), ammettendo il rimedio
dell’ottemperanza anche alle decisioni straordinarie del Presidente
della Repubblica.
Questa lettera d) è una norma di ottemperanza
al sistema CEDU.
Infatti, come più volte affermato dalla CEDU sin
dal caso Hornsby dal 1997, gli articoli 6 e 13 comportano che gli
Stati devono necessariamente prevedere tutte le azioni che rendano
il rimedio di giustizia effettivo e non illusorio[9], in relazione
sia alla fase di cognizione che a quella di esecuzione[10], da
considerare una indefettibile fase del giudizio[11].
Per
comprendere poi come i giudici sentano il principio di effettività,
infine può essere utile il richiamo a due recenti sentenze del
Consiglio di Stato.
Una decisione della Sesta Sezione (n. 3674
del 2006) ha riguardato un caso in cui il Ministero dell’Interno a
distanza di circa 10 anni non aveva ancora eseguito un giudicato del
giudice ordinario: in applicazione diretta degli articoli 6 e 13
CEDU, la decisione ha fissato le modalità di esecuzione, disponendo
che, decorso un certo termine, il funzionario omittente avrebbe
dovuto pagare di tasca propria 200 euro per ogni giorno di
ritardo.
Ovviamente, l’esecuzione in quel caso vi è stata subito
dopo la decisione del Consiglio di Stato.
Ora un analogo potere
di condanna è stato previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), del
Codice, che ancora una volta ha esplicitato una regola affermatasi
in giurisprudenza.
Una decisione della Quarta Sezione (n. 1220
del 2010) ha richiamato gli articoli 6 e 13 della CEDU per ritenere
ammissibile la domanda volta ad ottenere una pronuncia avente natura
di titolo esecutivo, per ottenere in via coattiva da un soggetto
privato la restituzione di una somma indebitamente corrisposta
dall’amministrazione.
Ora l’articolo 115, comma 2, del Codice ha
espressamente disposto che le pronunce del giudice amministrativo
che dispongono il pagamento di somme di denaro costituiscono titolo
anche per l’esecuzione forzata.
Anche queste decisioni mi
inducono a formulare due rapide conclusioni.
La prima è che
l’articolo 1 del Codice va interpretato alla luce degli articoli 24
e 103 della Costituzione e degli articoli 6 e 13 della CEDU, sicché
il giudice amministrativo può considerare ammissibile ogni azione
volta a dare piena tutela al ricorrente che abbia ragione.
La
seconda è che il richiamo ai principi del diritto europeo, di cui
all’articolo 1, ha ulteriormente inciso sul mito del legislatore
onnipotente e sulla possibilità dell’assolutismo giuridico, in nome
del quale la legge può praticamente tutto.
Non è però così. Per
definire la controversia, il giudice amministrativo deve tenere
conto non solo della norma scritta, ma anche dei valori superiori di
giustizia e moralità posti a fondamento della Convenzione
Europea.
E’ compito del giudice decidere la controversia
applicando la normativa dell’Unione Europea e della Convenzione
europea dei diritti dell’uomo con prevalenza rispetto ad ogni
eventuale contraria determinazione del legislatore periferico.
Ci
sarà vera giustizia quando i giudici daranno sempre effettiva
applicazione a questi valori superiori, costi quello che costi.
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* Il presente lavoro costituisce il testo scritto,
integrato da note, della relazione svolta a Lecce il 12 novembre
2010, in occasione del Convegno su “Il codice del processo
amministrativo”.
[1] CEDU, Sez. I, 16 novembre 2006, Muzevic c.
Croazia, § 83; CEDU, Sez. I, 19 ottobre 2006, Kesyan c. Russia, §
64; CEDU, 7 giugno 2005, Fuklev c. Ucraina, § 84; CEDU, 18 dicembre
1996, Aksoy c. Turchia, § 95; CEDU, 25 marzo 1999, Iatridis c.
Grecia, § 66; CEDU, 20 novembre 1995, Pressos Compania Naviera.
[2] CEDU, Sez. IV, 10 novembre 2004, Lizarraga c. Spagna, § 55,
58, 64, 70; sul divieto di incidere retroattivamente su un restricted circle of persons, § 55; sul divieto di leggi ad personam, § 58; sul divieto di interference, § 64;
sugli intangible right, § 70; CEDU, Sez. IV, 28 ottobre 1999,
Zielinski c. Francia, § 54, 57.
[3] CEDU, 9 dicembre 1994, Stran
c. Grecia, § 49; CEDU, 22 ottobre 1997, Papageorgiuou c. Grecia, §
112.
[4] CEDU, Sez. IV, 28 ottobre 1999, Zielinski c. Francia;
CEDU, Grande Camera, 6-10-2005, Draon c. Francia § 65 ss.; CEDU,
Grande Camera., 6 ottobre 2005, Maurice c. Francia, § 84 ss.
[5]
V. il mio intervento “Il giudice amministrativo come giudice del
risarcimento del danno”, pubblicato in giustizia-amministrativa.it, studi e contributi.
[6] CEDU, 19 marzo 1997, Hornsby c. Grecia, § 40; Corte Plen.,
29 aprile 1988, Belilos c. Svizzera, § 32; CEDU, Sez. II, 27 luglio
2004, Romashov c. Ucraina §§ 41, 42, 47; CEDU, Sez. I, 13 ottobre
2005, Vasilyev c. Russia, § 55.
[7] CEDU, 28-4-2009, n. 14,
Savino c. Italia: contrasta con gli articoli 6 e 13 la normativa
istitutiva di un sistema giurisdizionale pur non disciplinato dalla
Costituzione nazionale, quando non sia salvaguardata l’imparzialità
dei componenti degli organi decidenti.
[8] CGCE, 16 ottobre
1997, in C-69-79/96; CGCE, 18 settembre 2003, in C-292/01; CGCE, 23
dicembre 2009, C-303/08.
[9] CEDU, 15 febbraio 2006,
Androsov-Russia, § 51; CEDU, 27 dicembre 2005, Iza c. Georgia, § 42;
CEDU, Sez. II, 30 novembre 2005 (30 novembre 2004), Mykhaylenky c.
Ucraina, § 51; CEDU, Sez. I, 24 febbraio 2005, Plotnikovy c. Russia,
§ 22; CEDU; Sez. II, 22 febbraio 2005 (6 giugno 2005), Sharenok c.
Ucraina, § 25.
[10] CEDU, Sez. II, 27 luglio 2004, Romashov c.
Ucraina.
[11] CEDU, Sez. I, 7 luglio 2005 (7 ottobre 2005),
Malinovskiy c. Russia, § 39.
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(pubblicato il
22.11.2010)
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