 |
| |
 |
 |
| n. 11 -2010 - © copyright |
GIOVANNI TULUMELLO
|
|
| Sviluppo sostenibile, discrezionalità
amministrativa e sindacato giurisdizionale*
|
SOMMARIO: 1. Il problema: ordine giuridico
internazionale e modi del sindacato giurisdizionale― 2. L’ accesso
ai rimedi . ― 3. Lo sviluppo sostenibile come esito: l’ordine
giuridico internazionale e la conformazione legale dell’interesse
ambientale. ― 4. Lo sviluppo sostenibile come pretesa: la tutela
dell’interesse pretensivo in materia ambientale, e i possibili
rimedi giurisdizionali (la giurisprudenza Janecek della Corte
di Giustizia; la giurisprudenza Brânduşe della Corte europea
dei diritti dell’uomo) ― 5. Cambiamento climatico e proporzionalità
delle misure. - 6. Conclusione.
1. Il problema: ordine
giuridico internazionale e modi del sindacato
giurisdizionale
Il modello di sindacato del giudice
amministrativo sulle scelte della pubblica amministrazione legate al
cambiamento climatico, è alquanto peculiare rispetto agli altri
settori del contenzioso.
Una prima constatazione attiene al
carattere sovranazionale – globale - del problema del cambiamento
climatico, e dello sviluppo sostenibile.
Il dato ontologico e
pregiuridico del problema ne influenza fortemente la dimensione
giuridica: e pone conseguentemente l’attività di applicazione delle
regole giuridiche, vale a dire l’attività giurisdizionale, di fronte
a problemi del tutto nuovi, a partire dal profilo spaziale
dell’efficacia dei provvedimenti giurisdizionali.
In Francia, ad
esempio, nel febbraio 2006 il Conseil d’Etat ha sospeso in
via cautelare l’efficacia di un provvedimento amministrativo recante
l’autorizzazione al trasferimento in India della portaerei Clemenceau, in vista della sua bonifica dall’amianto.
La
singolarità del caso è data dal fatto che, nonostante al momento del
giudizio cautelare la Clemenceau avesse già lasciato il
territorio francese, il Conseil d’Etat ha ritenuto
sussistente la condizione di urgenza legittimante l’accoglimento
della domanda cautelare, in relazione ai possibili danni
all’ambiente (inteso, evidentemente, senza limitazioni
territoriali), in quanto «les risques en matière de protection de
l’environnement et de la santé publique découlant de ce qu’après la
délivrance de l’accord des autorités de l’Union indienne,
susceptible d’intervenir à brève échéance, la coque du Clemenceau
pourrait pénétrer dans les eaux placées sous la souveraineté de ce
pays en vue de l’exécution d’opérations de démantèlement dont
l’engagement présenterait un caractère irréversible, sont de nature
à porter une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts
défendus par les associations requérantes» (Cons. Etat,
n. 288801/2006).
I giudici adattano così le categorie processuali
– quale quella dell’urgenza rilevante in materia cautelare – alle
peculiari caratteristiche dei nuovi problemi e delle nuove
fattispecie: l’interesse alla tutela ambientale esige pertanto una
rivisitazione critica degli schemi tradizionali, proprio perché solo
una esatta consapevolezza dell’interesse sottostante, e delle
possibili forme di minaccia o di aggressione dello stesso, consente
di calibrare – ad ordinamento invariato - rimedi giurisdizionali
efficaci.
Il problema, inoltre, si pone anche sul piano della
organizzazione giudiziaria.
Si discute infatti se, secondo il
modello statunitense (seguito da alcuni paesi europei come la
Svezia), sia opportuno – dato l’elevato livello di specializzazione,
anche tecnico-scientifica, della materia - creare apposite sezioni o
addirittura appositi Tribunali per la cognizione delle controversie
in materia ambientale (E.C.T. – Environmental Courts or
Tribunals) [Pring, 2009]; ovvero se sia preferibile – secondo il
modello continentale - evitare una “ghettizzazione” del trattamento
giurisdizionale di tali problemi, ricorrendo semmai alla tecnica
dell’expertise per la soluzione delle questioni più
complesse, dal momento che il rischio del giudice specializzato è
che una controversia di rilievo ambientale (ma di diversa
classificazione formale) non venga trattata come tale.
2.
L’ accesso ai rimedi.
Un primo profilo di indagine concerne
anzitutto il profilo dell’accesso alla giustizia da parte degli
interessati.
Le tradizionali categorie ermeneutiche, ampiamente
arate dalla giurisprudenza pratica, non sono infatti sufficienti a
definire il fenomeno della legittimazione attiva ad impugnare
provvedimenti amministrativi incidenti nella materia ambientale (o,
comunque, a sindacare il comportamento o l’inerzia della pubblica
amministrazione in detto settore): fenomeno che per volontà politica
viene ridefinito in senso più ampio.
La Convenzione di Aarhus del
25 giugno 1998, ratificata dall’Italia con legge 16 marzo 2001, n.
108, prevede infatti una disciplina dell’accesso alle informazioni
detenute dalla pubblica amministrazione in materia ambientale, e
dell’accesso alla giustizia nella ridetta materia, ispirata ad un
chiaro favor verso la massima trasparenza ed il più ampio (in
punto di legittimazione attiva) controllo giurisdizionale delle
politiche ambientali (T.A.R. Palermo, sez. II, n. 1097/2008).
In
particolare, l’art. 9 della Convenzione impegna gli Stati contraenti
a consentire un “ampio accesso alla giustizia”, se del caso
ridefinendo criticamente le nozioni di “interesse sufficiente” e di
“violazione di un diritto”.
Prescrizioni di analogo tenore sono
contenute nella Direttiva 2003/35/EC del Parlamento e del Consiglio,
il cui obiettivo dichiarato (dall’art. 1) è quello di “contribuire
all'attuazione degli obblighi derivanti dalla convenzione di Åarhus,
in particolare (….) prevedendo disposizioni sull'accesso alla
giustizia nel quadro delle direttive 85/337/CEE e 96/61/CE del
Consiglio”.
La considerazione di fondo che è alla base di questa
disciplina europea ed internazionale, è il particolare rilievo delle
scelte ambientali sul futuro del pianeta: rilievo che impone di
superare le differenze che, all’interno dei singoli ordinamenti
nazionali, condizionano sul piano processuale la legittimazione a
ricorrere, per uniformare l’accesso alla giustizia secondo regole
funzionali all’esigenza di garantire un controllo ampio, efficace e
penetrante della giurisdizione sugli atti di esercizio delle
politiche pubbliche in materia di ambiente (al di là, dunque, dei
tradizionali limiti che caratterizzano le giurisdizioni di diritto
soggettivo).
Considerata la timidezza con cui solitamente, in
ambito europeo, si tende ad invadere la sovranità degli Stati membri
sui temi e sulle regole della giurisdizione - al di là della
valutazione della perdurante esistenza o meno, per effetto della
giurisprudenza della Corte di Giustizia, di un principio di
autonomia processuale che non sia un vuoto simulacro [Eliantonio,
2009] - il dato normativo in esame è già di per sé sintomatico
dell’importanza di sottoporre le scelte ambientali ad una
(possibilità di) verifica giurisdizionale particolarmente agevole:
in modo, evidentemente, da facilitare la correzione di processi
decisionali devianti (rispetto al parametro sostanziale).
Naturalmente, l’ambito applicativo di queste regole è definito
dagli stessi sistemi normativi nei quali esse si calano.
La
nozione di ambiente rilevante ai fini dell’accesso alla giustizia,
pertanto, sarà quella – ampia ed omnicomprensiva - definita
dall’art. 2, paragrafo 3, della Convenzione di Aarhus, e non quella
solitamente ritenuta nell’ordinamento italiano, nel contesto della
pluralità delle cosiddette tutele territoriali (ambiente, paesaggio,
urbanistica, etc.).
Questo chiaro approccio normativo
sovranazionale non sembra tuttavia ancora sufficientemente
metabolizzato, sul piano culturale, nel diritto interno.
Sul
piano legislativo, infatti, si segnalano alcuni tentativi di
introduzione di disposizioni fortemente dissuasive rispetto
all’accesso alla giustizia da parte di organizzazioni non
governative (proposta di legge n. 2271, presentata alla Camera dei
Deputati il 10 marzo 2009), al dichiarato scopo di adeguare – nella
logica di evitare che il contenzioso blocchi o ritardi la
“cantierizzazione” del Paese - l’art. 18 della legge 8 luglio 1986,
n. 349, all’art. 20, comma 8, del decreto-legge 28 novembre 2008, n.
185 (convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n.
2): vale a dire, ad una norma da più parti ritenuta incostituzionale
ed anticomunitaria, e non a caso successivamente abrogata [in
argomento: Tulumello, 2009].
Sul fronte della giurisdizione, poi,
non appare conforme alle regole appena ricordate il consolidato
orientamento giurisprudenziale che riconosce la legittimazione
attiva alle sole associazioni ambientaliste nazionali, e non anche
alle articolazioni territoriali (regionali, locali) delle stesse
(così, ex multis, Cons. Stato, sez. VI, n. 1403/2010):
criterio che, peraltro, nell’ottica di una efficace reazione
giurisdizionale a scelte ambientali illegittime, si pone altresì in
contrasto con la filosofia che è alla base del principio di
sussidiarietà.
Analogamente, stupisce che in materia di accesso
alle informazioni ambientali, la giurisprudenza talora, senza alcun
richiamo ai superiori e condizionanti riferimenti normativi europei
ed internazionali della materia, continui a trattare quest’ultima
alla pari di qualsiasi altro settore dell’amministrazione, ed esiga
la titolarità nel ricorrente di un interesse differenziato, con
espressa esclusione degli interessi diffusi (Cons. St, sez. VI, n.
24/2010): esattamente ciò che l’art. 2, par. 5, della Convenzione di
Aarhus ha voluto evitare, nell’ampia definizione di “public
concerné”.
Ma è la stessa normativa internazionale ed europea
che potrebbe risultare inadeguata, rispetto a domande di tutela
relative a forme di aggressione all’ambiente che vedono come
soggetti lesi centri di imputazione estranei al catalogo dei
soggetti legittimati.
Il processo di rivisitazione delle
categorie tradizionali passa allora anche per una rimeditazione del
concetto di soggettività giuridica, in relazione al profilo della
imputazione e della titolarità dell’interesse, alla luce della
corretta identificazione di quest’ultimo: è il caso del rinvio
pregiudiziale alla Corte di Giustizia nel caso Sharpston (C-115/09),
in cui si chiede alla Corte di stabilire se “l'art. 10 bis della
direttiva 85/337/CEE1, nella versione di cui alla direttiva
2003/35/CE2, prescriva che le organizzazioni non governative che
intendano accedere alla giustizia di uno Stato membro, il cui
diritto processuale amministrativo esige che si faccia valere la
violazione di un diritto, possano invocare la violazione di tutte le
disposizioni in materia di ambiente rilevanti ai fini
dell'approvazione del progetto, quindi, anche di quelle disposizioni
che sono unicamente destinate a tutelare gli interessi generali e
non quantomeno anche i beni giuridici dei singoli”.
Il problema,
in altre parole, è se un essere umano possa agire in giudizio a
tutela della fauna ittica, vale a dire a tutela di un interesse che
secondo i canoni tradizionali non gli è (direttamente) proprio,
posto che, come lamentato nella controversia in questione, the
fish cannot go to the court.
3. Lo sviluppo
sostenibile come esito: l’ordine giuridico internazionale e la
conformazione legale dell’interesse ambientale.
Il sindacato
sugli atti di esercizio – e di non esercizio - dei poteri
amministrativi in materia di ambiente presenta significative
peculiarità anche sul piano delle regole di giudizio.
L’esercizio
dei poteri – amministrativi e giurisdizionali – in materia di
ambiente, sconta anzitutto un dato: quello della natura
“convenzionale” [Torregrossa, 1987], o “trasversale” (secondo la
giurisprudenza costituzionale successiva alla riforma del Titolo V
della Parte II della Costituzione), della nozione giuridica di
ambiente.
Il tradizionale riparto di competenze – legislative ed
amministrative - per materie, nel caso dell’ambiente incontra il
limite strutturale dato dal fatto che esigenze di tutela ambientale
vengono in rilievo anche in relazione a fenomeni formalmente
sussumibili sotto altre etichette materiali (come si è accennato a
proposito dell’alternativa fra modelli ordinamentali di
giurisdizione sulle controversie in materia ambientale).
Prima
ancora della scelta del modello ordinamentale, tuttavia, e al di là
di tale scelta, il problema del sindacato giurisdizionale sulle
politiche ambientali risente di un condizionamento a monte: quello
dato dalla forma di Stato, e dal conseguente modo d’essere della
funzione amministrativa i cui atti di esercizio il giudice è
chiamato a sindacare [Tulumello, 2007].
Nello stato sociale
pluriclasse il pluralismo sociale condiziona il potere
amministrativo, nel senso della concorrenza e della non esclusività
degli interessi pubblici coinvolti nelle scelte: la pluralità degli
interessi pubblici incidenti sull’uso del territorio, e la
possibilità di un conflitto e di una tensione fra gli stessi (si
pensi ad interessi come quello al lavoro, alla produzione
energetica, all’iniziativa economica: tutti potenzialmente
configgenti con quello alla tutela dell’ambiente), pone
all’amministrazione l’esigenza di ricercare, in una logica di piano,
il livello della misura (della reciproca compatibilità) della tutela
di tali interessi [Torregrossa, 1987].
La risposta alla
complessità sociale è data non dalla rigida formalizzazione
giuridica, ma dal metodo della comparazione, che impedisce una
definizione unilaterale del rapporto [Ortega-de la Sierra,
2009].
Fino all’avvento sulla scena giuridica della tematica
dello sviluppo sostenibile, il trattamento delle esigenze ambientali
non si differenziava significativamente da quello degli altri
interessi pubblici territoriali.
Il metodo della ponderazione
comparativa degli interessi, e la logica del piano (Corte cost., n.
355/2002), hanno a lungo impedito la prevalenza di un interesse
sull’altro: essi presuppongono tuttavia la pariordinazione di tutti
gli interessi incidenti sull’uso del territorio (e, più latamente,
sugli effetti delle attività umane).
L’obiettivo dello sviluppo
sostenibile, normativamente assunto come tale nel diritto
internazionale e in quello nazionale [Fracchia, 2010], introduce
sulla scena dei condizionamenti ontologici e pregiuridici, che a
loro volta determinano una gerarchia fra gli interessi.
Il dato
di partenza è dato dal fatto che “l’objectif de protection de
l’environnement ou, plus exactement, celui de développement durable
par sa nature même et par sa dimension globale, il dépasse en effet
les intérêts particuliers immédiats au profit d’une vision
d’ensemble et sur le long terme de l’humanité; (….) n’est donc pas
l’affaire des seuls particuliers. Il engage la puissance publique,
tous les pouvoirs publics, et la société dans son ensemble”
[Sauvé, 2010].
Nello stesso ordine idee, con specifico
riferimento alla disciplina di diritto interno, nel paragrafo
introduttivo di questo lavoro si specifica che il rilievo normativo
dello sviluppo sostenibile non è riferito soltanto alle attività
strettamente relative alla materia ambientale, ma è piuttosto
configurato come principio informatore di tutta l’azione
amministrativa.
Se cambia la disciplina della funzione, si
atteggia di conseguenza il sindacato sugli atti di esercizio della
funzione medesima.
I processi decisionali della pubblica
amministrazione assumono dunque una diversa fisionomia, già sul
piano della stessa conformità degli atti di esercizio del potere ai
(nuovi) parametri di legittimità.
La giurisprudenza ha subito
mostrato di avere adeguata consapevolezza del fenomeno, allorché ha
avvertito che la discrezionalità amministrativa, in materia di
scelte di sviluppo territoriale ed ambientale, deve tener conto
dell’esistenza di limiti esterni, giacché la “riduzione delle
emissioni di gas ad effetto serra attraverso la ricerca, promozione,
sviluppo e maggiore utilizzazione di fonti energetiche rinnovabili e
di tecnologie avanzate e compatibili con l’ambiente, (….)
costituisce un impegno internazionale assunto dallo Stato italiano e
recepito nell’ordinamento statale dalla legge 1° giugno 2002, n.
120, concernente “Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici, fatto a Kyoto l’11 dicembre 1997”” (Cons. Stato, sez. VI,
n. 971/2005; nello stesso senso Cons. Stato, sez. VI, n. 680/2005;
T.A.R. Palermo, sez. II, n. 150/2005 e n. 1252/2007; T.A.R.
Campobasso, n. 984/2006).
Anche la dottrina pone in evidenza come
la regolazione di questi fenomeni ponga l’interprete di fronte
all’esistenza di “nuovi parametri di legittimità” dell’azione
amministrativa[De Leonardis, 2005].
Si rimane però, pur sempre,
sul piano della conformità delle scelte ai criteri normativi che
regolano la legittimità degli atti di esercizio del potere: gli
interessi vengono conformati dalla norma nel senso della priorità
logico-scientifica dell’interesse ambientale.
Conseguentemente
l’esercizio del potere amministrativo deve risultare conforme ad un
ordine giuridico internazionale, tale per effetto della natura
globale del fenomeno disciplinato: ed è appunto dalla fonte
sovranazionale che discende tale conformazione degli interessi nel
senso del primum vivere .
Il processo di adattamento al
diritto internazionale (come in questo caso) e al diritto europeo
introduce quindi nella disciplina dei singoli procedimenti
un’impronta funzionale nella direzione dello sviluppo sostenibile:
vale a dire nella direzione di una ponderazione comparativa degli
interessi che tenga conto della cornice – predefinita – entro la
quale va realizzato l’assetto dispositivo degli stessi.
Il
condizionamento non è soltanto formale, in ragione della natura
della fonte, ma piuttosto sostanziale: è il contenuto dell’obbligo
che grava sui pubblici poteri a segnare la regola, e la conseguente
collocazione gerarchica degli interessi nella disciplina del
procedimento.
Come accennato, tutto ciò opera comunque sul piano
dei parametri di legittimità degli atti di esercizio del potere
amministrativo.
Non appare pertanto condivisibile l’affermazione
– pur resa in riferimento ad una fattispecie peculiare - per cui il
“potenziale conflitto tra interesse ambientale, comprensivo di
quello alla riduzione dell’inquinamento, a sua volta perseguibile
attraverso lo sviluppo di impianti che producono energia da fonti
rinnovabili, e interesse paesaggistico, potenzialmente leso dalla
realizzazione di tali impianti, ove essi abbiano rilevante impatto
visivo (….) implica inevitabili scelte di merito amministrativo”, e
come tale esula dalla, verifica della legittimità del nulla osta
paesaggistico (Cons. St. sez. VI, n. 1013/2010).
In questa
vicenda è invece proprio il profilo della conformità delle decisioni
amministrative al paradigma normativo che va rivisitato: proprio a
seguito dell’irruzione di nuove indicazioni normative vincolanti
l’esercizio del potere discrezionale, che rimane tale ma che deve
tener conto di un ordine gerarchico quanto meno tendenziale.
In
sede di ponderazione l’amministrazione non è chiamata a dare
prevalenza ad un interesse piuttosto che ad un altro in forza di
convinzioni soggettive (come spesso accade in materia
paesaggistica), o di insindacabili politiche di sviluppo locale: ma
secondo l’ordine degli interessi legalmente dato.
Il sindacato di
legittimità si appunterà così sull’effettivo rispetto – in un’ottica
di risultato - di tali limiti della discrezionalità: ma anche sul
piano – strumentale - della compiuta e corretta acquisizione, in
concreto, dei fatti e degli interessi.
Non va infatti trascurata
l’osservazione secondo cui il diritto dell’ambiente è diritto
pubblico quanto al suo oggetto, ma anche quanto al metodo, essendo
un “droit de l’agora” [Sauvé, 2010], in cui trasparenza e
partecipazione occupano un posto fondamentale.
4. Lo
sviluppo sostenibile come pretesa: la tutela dell’interesse
pretensivo in materia ambientale, e i possibili rimedi
giurisdizionali (la giurisprudenza Janecek della Corte di
Giustizia; la giurisprudenza Brânduşe della Corte europea dei
diritti dell’uomo)
Le considerazioni fin qui svolte in
relazione ai principali profili di rito e di merito della tutela
processuale in materia di ambiente e di sviluppo sostenibile, si
attagliano sicuramente alla tutela degli interessi oppositivi: tutte
le volte in cui l’amministrazione ponga in essere condotte attive
(solitamente attizie) difformi dal parametro normativo volto a
garantire lo sviluppo sostenibile.
Un diverso problema è invece
quello relativo alla tutela degli interesse pretensivi.
Il
diritto europeo prevede infatti sovente che gli obiettivi di
sviluppo sostenibile vengano perseguiti mediante politiche attive di
contenimento delle emissioni inquinanti, di competenza delle singole
autorità amministrative statali e locali: politiche che involgono,
evidentemente, un assetto complesso, in quanto incidono anche su
interesse meta-ambientali.
Il problema è, in questo caso,
l’inazione delle amministrazioni interessate: che non assolvono
all’obbligo di attivarsi positivamente, rimanendo inerti di fronte
al rischio di non raggiungimento di tali obiettivi.
La sentenza
25 luglio 2008, in causa C-237/07, della II sezione della Corte di
Giustizia, che ha affrontato proprio questa fattispecie, ha
chiaramente affermato il primato logico dell’interesse al controllo
delle emissioni inquinanti rispetto agl’interessi antagonisti, così
contribuendo a rafforzare la prospettiva di una gerarchia fra gli
interessi.
Di fronte all’accertato rischio di sforamenti dei
limiti di emissioni, la difesa statale era stata nel senso della
complessità della risposta da elaborare, della pluralità degli
interessi da conformare, e dunque della necessità di elaborare non
già misure drastiche e mirate, ma un piano d’azione tendenziale e di
lungo periodo.
Ciò in quanto la tutela dell’ambiente va resa
compatibile – in questa prospettiva – con esigenze sociali anche di
diversa natura (connesse alla mobilità urbana).
La Corte di
Giustizia ha in proposito anzitutto affermato, in punto di effetti
della direttiva 96/62 che “l’art. 7, n. 3, della direttiva 96/62
dev’essere interpretato nel senso che, in caso di rischio di
superamento dei valori limite o delle soglie di allarme, i soggetti
dell’ordinamento direttamente interessati devono poter ottenere
dalle competenti autorità nazionali la predisposizione di un piano
di azione, anche quando essi dispongano, in forza dell’ordinamento
nazionale, di altre procedure per ottenere dalle medesime autorità
che esse adottino misure di lotta contro l’inquinamento
atmosferico”.
Quanto alla specifica portata dell’obbligo - a
contenuto positivo - gravante sulla pubblica amministrazione, la
Corte dà una interpretazione non meramente letterale, ma piuttosto
funzionale, del parametro normativo che costituisce la fonte di tale
obbligo: “Ai sensi dell’art. 7, n. 3, della direttiva 96/62, i piani
di azione devono contenere le misure «da adottare a breve termine in
casi di rischio di un superamento dei valori limite e/o delle soglie
di allarme, al fine di ridurre il rischio e limitarne la durata».
Dalla lettera stessa risulta che gli Stati membri non hanno
l’obbligo di adottare misure tali da scongiurare qualsiasi
superamento. Al contrario, dall’economia della detta direttiva, la
quale mira a una riduzione integrata dell’inquinamento, si ricava
che spetta agli Stati membri adottare misure idonee a ridurre al
minimo il rischio di superamento e la sua durata, tenendo conto di
tutte le circostanze presenti e degli interessi in gioco”.
La
decisione della Corte di Giustizia non smentisce l’esistenza di un
potere discrezionale nel raggiungimento degli obiettivi di
contenimento delle emissioni inquinanti, ed anzi esplicitamente
richiama la necessità di una ponderazione comparativa degl’interessi
antagonisti: essa, tuttavia, esprime un forte rifiuto a che il
metodo del “piano d’azione” possa trasformarsi in un alibi per
l’inazione, e riconduce correttamente il potere discrezionale
nell’ambito dei limiti esterni dello stesso: “sebbene gli Stati
membri dispongano di un potere discrezionale, l’art. 7, n. 3, della
direttiva 96/62 fissa alcuni limiti all’esercizio di quest’ultimo, i
quali possono essere fatti valere dinanzi ai giudici nazionali (v.,
in tal senso, sentenza 24 ottobre 1996, causa C-72/95, Kraaijeveld e
a., Racc. pag. I-5403, punto 59), in relazione al carattere adeguato
delle misure che il piano di azione deve contenere nei confronti
dell’obiettivo di riduzione del rischio di superamento e di
limitazione della sua durata, in considerazione dell’equilibrio che
occorre garantire tra tale obiettivo e i diversi interessi pubblici
e privati in gioco”.
Alla possibile critica di “integralismo
ambientalista” rivolta alla giurisprudenza Janecek, ed alla
obiezione per cui la ricognizione di limiti esterni così
apparentemente vincolanti al potere discrezionale costituisce un
fattore di rigidità del sistema, è sufficiente replicare per un
verso che la disciplina del potere è il riflesso della conformazione
legale degli interessi; e, per altro verso, che nella disciplina
degl’interessi non può essere trascurata, senza pericolose
ripercussioni “sulla bontà dell'ordinamento giuridico e sulla
fiducia in esso dei cittadini”, la dimensione ontologica e
pregiuridica degli stessi [Lucifredi, 1965].
La disciplina
europea dei poteri amministrativi in materia di tutela
dell’ambiente, funzionalmente orientata nella direzione dello
sviluppo sostenibile, recepisce questo dato, che in qualche modo è in rerum natura.
La gerarchia degli interessi non è
dunque, in questo caso, un dato artificiale, il portato di un
ideologismo, o una sovrastruttura: è la considerazione, da parte
della regolazione giuridica, di ciò che nel mondo esiste prima di (e
a prescindere da) essa.
Del resto, se la regola giuridica non
fosse funzionale anzitutto alla conservazione delle specie, se non
si ponesse questa priorità a monte della dimensione precettiva della
norma, se non si riuscissero a superare le pretese egoistiche
connesse ai reciproci, parziali sacrifici degli interessi
conflittanti imposti da una norma di preservazione dell’habitat e
delle specie, il mito della pariordinazione di tali interessi non
potrebbe che concludersi tragicamente: con una “figuraccia nei
confronti dell’evoluzione” [Durrenmatt, 1995]
5.
Cambiamento climatico e proporzionalità delle misure.
La
ricostruzione del sistema operata dalla giurisprudenza Janecek presenta interessanti implicazioni non solo sotto il profilo
sostanziale, con riferimento all’esercizio del potere discrezionale,
ma anche sul piano processuale, in relazione ai rimedi che il
diritto interno deve assicurare ai cittadini per poter domandare ad
un’autorità giurisdizionale che i piani di azione per la lotta
all’inquinamento vengano realizzati, nonostante l’inerzia delle
amministrazioni competenti.
Come osservato in dottrina [Clement,
2010], numerose altre direttive poggiano su di uno schema analogo,
che demanda alla predisposizione di piani d’azione da parte delle
pubbliche amministrazioni (si pensi alla direttiva 2002/49/CE
relativa all’inquinamento acustico): anche a tali ambiti potranno
pertanto estendersi i princìpi affermati dalla giurisprudenza Janecek.
Un identico ordine di idee, tendente a
configurare “obbligazioni positive” delle amministrazioni pubbliche
nella eliminazione di possibili fattori di inquinamento ambientale,
si rinviene nella sentenza 7 aprile 2009 della Corte europea dei
diritti dell’uomo, nel caso Brânduşe.
E’ pertanto secondo
questa logica che dovrà essere esercitato il sindacato
giurisdizionale sull’applicazione – o sulla non applicazione - degli
artt. 9 e ss. del d. lgs. 13 agosto 2010, n. 155 (recante
“Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria e dell’ambiente, e per un’aria più pulita in
Europa”).
La formulazione di tali disposizioni parrebbe infatti
consentire un’applicazione delle stesse estranea ad una logica di
risultato (nel senso del risultato voluto dalla Direttiva), con
l’effetto di precostituire un parametro normativo idoneo a
costituire la base legale di provvedimenti conformi ed adeguati sul
piano della legittimità formale, ma non sotto il profilo della
effettiva rispondenza agli obiettivi assunti dalla fonte europea
(profilo rimarcato dalla Corte di Giustizia).
Il punto cruciale
sembra infatti costituito dall’applicazione del parametro dei “costi
sproporzionati”, individuato quale limite delle misure
esigibili.
Che le politiche pubbliche – comprese quelle
ambientali – debbano rispettare il principio di proporzionalità, è
quasi una tautologia.
Il problema è come sarà valutato il
rapporto di proporzione, attesa l’evidente eterogeneità, non solo
sul piano giuridico, dei beni-interessi in gioco: il principio di
proporzionalità, in altre parole, non può essere la scorciatoia per
aggirare il principio della gerarchia degli interessi.
6.
Conclusione
Il 27 agosto 1958 André Deschamp, rapporteur
général del Conseil d’Etat sul progetto di revisione
costituzionale del generale De Gaulle, così concludeva il suo
intervento: “Il n’y a pas de juge, pas de tribunal temporel pour
une Constitution, il n y a que le Tribunal, sans appel, de
l’Histoire. (….) Nous travaillons pour l’avenir, pour les jeunes de
notre pays qui nous regardent en ce moment, qui jugeront ce que nous
faisons. Nous ne devons pas les décevoir”.
Questo giusto
monito non vale solo per le costituzioni, ma per ogni disciplina
giuridica suscettibile di incidere su beni ed interessi che
proiettano gli effetti della loro disposizione, irreversibilmente,
sulle generazioni future.
La sfida del cambiamento climatico
esige la consapevolezza di questo connotato, oltre che delle
implicazioni scientifiche ed etiche sottostanti: esige una
giurisprudenza pratica che sappia e voglia applicare le nuove regole
senza timidezze o nostalgici ed anacronistici arroccamenti su
posizioni ormai superate già nella dimensione giuspositiva; che sia
libera dal pregiudiziale rifiuto del nuovo ordine giuridico
internazionale orientato al risultato del miglioramento delle
condizioni di vita degli individui, e capace di improntare ad esso
il quotidiano sforzo di risoluzione di conflitti
intersoggettivi.
AGUILA, Public access to information
on and participation in environmental issues, in
http://www.conseil-etat.fr/cde/media/document/interventions_bruxelles_aguila_anglais_280108.pdf,
2008.
CLEMENT, Droit européen de l’Environnement –
jurisprudence commentée, Bruxelles, Larcier, 2010.
DE
LEONARDIS, Criteri di bilanciamento tra paesaggio ed energia
eolica, in Dir. amm. 2005, 889.
DURRENMATT, I
Dinosauri e la legge, trad. it. Torino, Einaudi,
1995.
ELIANTONIO, Europeanisation of Administrative
Justice?, Amsterdam, Europa Law Publishing,
2009.
FRACCHIA, Lo sviluppo sostenibile - la voce flebile
dell’altro tra protezione dell’ambiente e tutela della specie
umana, Napoli, 2010.
LUCIFREDi, L'estensione
territoriale degli interessi pubblici nei suoi riflessi
sull'organizzazione amministrativa dello Stato, in Studi in
onore di Guido Zanobini, vol. II, Milano, 1965, p.
197.
ORTEGA – DE LA SIERRA (a cura di), Ponderaciòn y
Derecho administrativo, Marcial (Madrid, Barcelona, Buenos
Aires), 2009.
PRING (G. E C), Greening Justice. Creating
and improving environmental Courts and Tribunals, TAI, U.S.A.,
2009.
SAUVE, Que change la loi « Grenelle 2 » ? Les
apports juridiques de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement
national pour l’environnement, in
http://www.conseil-etat.fr/cde/media/document/DISCOURS%20ET%20INTERVENTIONS/intervention_jean-marc-sauve_grenelle-2_01102010.pdf,
2010
TORREGROSSA, Introduzione al diritto urbanistico,
Milano, Giuffrè, 1987.
TULUMELLO, L’energia eolica:
problemi e prospettive - L’esperienza italiana, in
www.giustamm.it, 2007.
TULUMELLO, Il diritto
internazionale e comunitario dell’ambiente, e il dialogo fra i
formanti: brevi note a margine di un recente tentativo (inidoneo) di
ridimensionamento delle associazioni di protezione ambientale,
in www.giustamm.it, 2009.
----------
* Il presente
scritto e’ destinato al volume Climate change: la risposta del
diritto, a cura di F. Fracchia.
|
| |
|
(pubblicato il
12.11.2010)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|