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| n. 11 -2010 - © copyright |
FRANCESCO MANGANARO
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| Il giudizio di Cassazione nel sistema
delle impugnazioni nel processo amministrativo*
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SOMMARIO 1. Una questione storicamente rilevante,
ma ancora attuale; 2. La problematica individuazione dei limiti
interni ed esterni della giurisdizione; 2.1 Il c.d. difetto assoluto
di giurisdizione; 2.2. Il difetto assoluto di giurisdizione per
improponibilità della domanda; 3. Violazione dei limiti esterni
della propria giurisdizione: in particolare, la sentenza n. 204/2004
della Corte costituzionale; 4. Estensione del controllo di
legittimità della Cassazione alle ipotesi di mancata applicazione o
rispetto del giusto processo da parte del giudice amministrativo?;
5. Il superamento dell’ambito di sindacato attribuito alla Corte di
Cassazione con riguardo alla questione della pregiudiziale; 6.
Effettività della tutela e duplicità di giurisdizione, alla luce
della translatio iudicii; 7. Conclusioni
1.
Una questione storicamente rilevante, ma ancora
attuale
L’art. 110 del nuovo Codice del processo
amministrativo stabilisce che il ricorso per Cassazione è ammesso
contro le sentenze del Consiglio di Stato “per i soli motivi
inerenti alla giurisdizione”, confermando quasi letteralmente ciò
che già stabiliva l’art. 36 della l. Tar, secondo cui il ricorso era
ammesso “per motivi inerenti la giurisdizione”, nonché la
disposizione dell’art. 48 del T.U del Consiglio di Stato del 1924, a
sua volta derivata dall’art. 40 del T.U. 638/1907, che faceva
riferimento al “difetto assoluto di giurisdizione”.
Sembrerebbe,
perciò, che non vi sia nulla di nuovo rispetto all’interpretazione
che dell’istituto era già stata data da tempo immemorabile
(Luiso).
Tuttavia, può essere utile, nel momento in cui si dà
applicazione al nuovo Codice, valutare se le interpretazioni
stratificatesi negli anni, alla luce dei rinnovati assetti
codicistici, non comporti qualche novità anche nel giudizio di
Cassazione, che costituisce - come è noto - la cartina di tornasole
del rapporto tra giurisdizioni.
Che si tratti di problema
fondamentale dell’intero sistema di tutela giurisdizionale nei
confronti delle attività delle pubbliche amministrazioni si
percepisce già chiaramente in opere generali sul processo
amministrativo, ove, discutendo dell’oggetto del processo (Alb.
Romano 1958), si configura la necessità di mantenere una doppia
giurisdizione (Alb Romano 1975), imputando l’inefficienza del
sistema non a tale suddivisione, ma al modo in cui essa è stata
attuata: così, ad esempio, nel ricostruire la storia della
giurisdizione esclusiva, si nota come la Cassazione, nella sua opera
interpretativa, costruisce un sistema che avrebbe anche potuto
essere diverso, ove avesse accolto la tesi di Scialoja, che fondava
il riparto sul modo di prospettazione dell’interesse da parte del
ricorrente (Alb. Romano 2004).
Il giudizio di Cassazione avverso
le sentenze del Consiglio di Stato pone, perciò, la questione
fondamentale dei rapporti tra giurisdizioni in un sistema
dualistico, alla luce dei surrettizi tentativi di unificazione,
tentati in nome della necessità di una funzione nomofilattica o
della celerità del giudizio (Mazzamuto).
Nei limiti in cui la
questione può essere affrontata in questa sede, può essere utile
ricostruire per sommi capi la vicenda storica ed individuare
possibili linee di sviluppo futuro, secondo un costante insegnamento
metodologico, che lega le riforme di sistema ad un’accurata analisi
del contesto storico e culturale in cui esse si inseriscono (Alb.
Romano 1975, 271).
Come è noto, l’istituto dei conflitti di
attribuzione e di giurisdizione costituisce uno dei nodi
fondamentali del sistema di giustizia amministrativa
(Verrienti).
La legge 31 marzo 1877 n. 3761, ispirandosi ai
principi garantisti dello Stato liberale, accentuava la preminenza
della tutela dei diritti soggettivi, rispetto alla garanzia della
sfera dell’amministrazione, attribuendo alla Cassazione di Roma,
identificata per questa funzione come vertice dell’organizzazione
giurisdizionale preposta alla tutela dei diritti soggettivi dei
privati, il potere di stabilire - nei confronti dell’amministrazione
che la contestasse - se sussistesse la giurisdizione o se, escluso
che la controversia involgesse diritti soggettivi, non vi fosse
giurisdizione, trattandosi di affari devoluti alla competenza
dell’amministrazione. In questa fase non si trattava di un conflitto
di attribuzione tra potere giurisdizionale ed amministrativo, ma di
contrasto tra giudice ordinario e pubblica amministrazione
sull’appartenenza di una determinata controversia alla sfera della
tutela giurisdizionale o alla sfera riservata della competenza
amministrativa.
La legge n. 5992 del 1889, istitutiva della IV
Sezione del Consiglio di Stato, confermò la Cassazione come vertice
della giurisdizione dei diritti soggettivi, attribuendo ad essa solo
il caso di contrasto tra giudice dei diritti ed altre “autorità”,
mentre il Consiglio di Stato continuò ad essere considerato come
“autorità amministrativa” (Caianiello 2003).
Per applicare alle
pronunzie del Consiglio di Stato il rimedio del ricorso per
Cassazione, nel silenzio sul punto della legge del 1889, fu
necessario riconoscere in via interpretativa ad esse natura
giurisdizionale e solo così fu possibile investire il giudice dei
conflitti, anche nei confronti delle decisioni della IV Sezione, del
potere di “giudicare della nullità delle sentenze (…) per
incompetenza ed eccesso di potere” (art. 3 della legge del
1877).
Questo sistema fu così consacrato dalla l. 7 marzo 1907,
n. 62 che, all’art. 6, stabilì “l’incompetenza per ragioni di
materia può essere opposta e dichiarata in qualunque stato della
causa. La sezione, avanti la quale pende il ricorso, può dichiararla
anche d’ufficio. Le decisioni pronunciate in sede giurisdizionale
possono, agli effetti della L. n. 3761 del 1877, essere impugnate
con ricorso per cassazione. Tale ricorso tuttavia è proponibile
soltanto per assoluto difetto di giurisdizione del Consiglio di
Stato”.
Oggi la disciplina del ricorso alla Corte di Cassazione a
Sezioni unite per motivi di giurisdizione non può prescindere dagli
artt. 111, co. 8, Cost., dall’art. 48 t.u. Cons. Stato (non abrogato
dal nuovo Codice) e dagli artt. 360 e 362 c.p.c..
L’attuale
assetto del sistema di verifica della giurisdizione, risultante
dalle suddette disposizioni, recepisce sostanzialmente lo schema
delineato nella l. n. 3761 del 1877, come si è visto emanata allo
scopo di superare la rigida impostazione seguita dal Consiglio di
Stato, sino ad allora giudice dei conflitti tra giudice ordinario ed
amministrazione, ampliando l’ambito della tutela giurisdizionale dei
diritti soggettivi dei privati nei confronti dell’amministrazione
(D’Orsogna 2004).
In questo senso può dirsi, riprendendo antiche
distinzioni elaborate proprio sulla scorta della legge del 1877, che
ipotesi di conflittualità possono insorgere sia fra giudici
appartenenti ad organi giurisdizionali diversi, qualora si discuta
se la controversia spetti all’uno o all’altro (conflitti di
giurisdizione), sia fra un organo giurisdizionale e la pubblica
amministrazione, laddove si discuta se la questione sia sindacabile
dal giudice o viceversa risulti assegnata alla esclusiva competenza
delle amministrazioni (conflitti di attribuzioni). Come è noto, vi è
poi la distinzione fra conflitti reali e virtuali: nel primo caso
gli organi in contrasto hanno emanato discordanti pronunce sulla
giurisdizione; nel secondo il contrasto è ancora solo potenziale in
quanto non sussiste alcuna decisione da parte degli organi che
potrebbero ritenere di essere deputati a conoscere in via esclusiva
della controversia, o comunque risulti emessa una sola decisione.
Infine, si usa distinguere fra conflitti positivi, nel caso entrambe
le autorità affermano di avere competenza a conoscere della
controversia, e conflitti negativi, se invece entrambe la declinano.
Quest’ultima distinzione è usata all’art. 362 c.p.c. con riferimento
alle ipotesi in cui è possibile elevare “in ogni tempo” il conflitto
di giurisdizione dinanzi alla Cassazione.
E’ ben noto, peraltro,
come l’elaborazione del concetto di “difetto assoluto di
giurisdizione del Consiglio di Stato” (art. 48 cit.), nella vaghezza
e genericità del concetto, è stata compiuta dalla giurisprudenza,
ormai più che secolare, della Corte di Cassazione.
Ad essa
conviene quindi guardare in seguito, tentando di coglierne i più
attuali spunti e profili critici, anticipando sin d’ora che il più
attuale problema riguarda la possibile forza espansiva del concetto
di “limite esterno” – e dunque della competenza della Corte di
cassazione sulle pronunce del Consiglio di Stato – grazie
all’innovativo impatto dei principi costituzionali del giusto
processo e dell’effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24 e
111 Cost.).
Ci si soffermerà, dunque, sui profili strettamente
sostanziali dell’ampia e complessa tematica e non invece, se non
incidentalmente, su aspetti quali i modi di rilevazione della
questione di giurisdizione in Cassazione o gli effetti della
decisione sulla giurisdizione, poiché soltanto questi
comporterebbero ulteriori autonomi studi.
2. La
problematica individuazione dei limiti interni ed esterni della
giurisdizione
Come si è detto, la determinazione dell’oggetto
delle questioni di giurisdizione è stata elaborata dalla
giurisprudenza della Cassazione che, per individuare i motivi
inerenti alla giurisdizione, ha utilizzato i concetti di limiti
esterni e limiti interni della giurisdizione (Caianiello 1977),
stabilendo che l’impugnazione delle decisioni del Consiglio di Stato
può riguardare la violazione dei limiti esterni della giurisdizione
amministrativa.
I c.d. “limiti esterni” sono quelli che
concernono l’esistenza della funzione stessa attribuita all’organo
giurisdizionale; i “limiti interni” quelli che attengono ai modi di
esercizio della funzione giurisdizionale (Cassarino), cioè
all’ambito di competenza di quel determinato giudice, ai modi di
esercizio della sua funzione giurisdizionale ed alle modalità di
rispetto dello scopo primario della sua giurisdizione. Pertanto, i
motivi di giurisdizione sono categoria più ampia dei meri conflitti
di giurisdizione e si estendono a tutte le ipotesi in cui si discute
sull’esistenza o sulla mancanza, o sulla misura e appartenenza della
potestà giurisdizionale (Berlati).
Secondo la giurisprudenza
della Suprema Corte, attengono al modo di esercizio della funzione
giurisdizionale, quindi ai c.d. “limiti interni”:
- le violazioni
delle norme di diritto (art. 360 n. 3 c.p.c.) o di norme che
regolano il processo davanti al giudice amministrativo o ne
disciplinano i poteri (art. 360 n. 4 c.p.c.);
- gli errores in
iudicando ed in procedendo, che ricomprendono i vizi
inerenti, ad esempio, ai presupposti e alle condizioni dell’azione,
alla sufficienza e logicità della motivazione della decisione
(Cass., Sez. Un., n. 2667/1997), nonostante l’inserimento della
garanzia del giusto processo da parte dell’art. 111 Cost. (Cass.,
Sez. Un., n. 11091/2003);
- l’interpretazione degli atti
amministrativi;
- la violazione del giudicato;
- le questioni
relative alla ripartizione tra Consiglio di Stato e TAR,
configurandosi in tale caso un problema di competenza tra organi
appartenenti alla medesima giurisdizione;
- la questione che
attiene alla efficacia nella legge nel tempo;
Si consideri,
infine, che la giurisprudenza della Cassazione considera possibile
il ricorso solo nei confronti di pronunce di carattere decisorio,
che risolvono in via definitiva la controversia ed in tal senso
esclude l’impugnabilità delle ordinanze cautelari del Consiglio di
Stato, nonché le decisioni che abbiano carattere meramente
istruttorio.
Secondo la Cassazione, i motivi inerenti alla
giurisdizione vanno quindi identificati: a) nell’ipotesi in cui la
sentenza del Consiglio di Stato abbia violato, in positivo o in
negativo, l’ambito della giurisdizione in generale; b) nell’ipotesi
in cui abbia violato i c.d. limiti esterni della propria
giurisdizione; c) quando l’organo giudicante abbia giudicato in
composizione irregolare, per mancanza dei presupposti costitutivi
essenziali dell’organo.
2.1 Il c.d. difetto assoluto di
giurisdizione
Ricorre l’ipotesi di difetto assoluto di
giurisdizione fondamentalmente in due casi:
a) quando il giudice
amministrativo spinga il proprio sindacato in ambiti coperti da
“riserva di amministrazione”;
b) nell’ipotesi di invasione da
parte del giudice amministrativo della sfera riservata al
legislatore.
Sul primo punto, bisogna sottolineare come la
costante giurisprudenza della Cassazione abbia configurato l’eccesso
di potere giurisdizionale nella sola ipotesi in cui il giudice
amministrativo sconfini dalla giurisdizione di legittimità in quella
di merito, ovvero invada l’ambito di competenza riservato alle
valutazioni dell’autorità amministrativa, non già quando vi sia
un’erronea valutazione del giudicato formatosi sulla pronuncia di un
TAR da parte del Consiglio di Stato, ritenendo che si tratti di una
violazione di legge commessa dal Consiglio di Stato (Cass., Sez.
Un., n. 16270/2002). Sicché non si ha invasione delle competenze
riservate dell’amministrazione quando l’indagine del giudice
amministrativo risulti circoscritta entro l’ambito dei limiti
richiesti dal riscontro della legittimità del provvedimento
impugnato.
Quanto allo sconfinamento della giurisdizione di
legittimità nella giurisdizione di merito, tale fattispecie viene
configurata dall’elaborazione giurisprudenziale sino dalla fine
degli anni venti e deriva dalla logica del conflitto di attribuzioni
tra poteri dello Stato, che allora dominava la normativa sulla
verifica della giurisdizione (Tonoletti).
E’ evidente che su tale
fattispecie si scarichino tutte le incertezze che attraversano la
distinzione tra legittimità e merito, come per i casi di violazione
dei limiti esterni della giurisdizione in cui si tratta di
affrontare il delicatissimo e spinoso tema del riparto.
In
effetti, sin dagli anni sessanta del secolo scorso si denunciò la
tendenza della Corte a dilatare la nozione di difetto di
giurisdizione. Sicché il profilo più delicato resta la possibilità
riservata alla Cassazione di definire l’estensione del potere del
giudice amministrativo in sede di legittimità, senza contare che per
decidere sulla fattispecie concreta la Cassazione deve riesaminare
il contenuto delle valutazioni e dell’accertamento compiuto dal
Consiglio di Stato.
Si consideri, poi, come la problematica vada
riferita altresì al settore più rilevante in cui il giudice
amministrativo esercita giurisdizione di merito, ovvero al giudizio
di ottemperanza: in tal senso è evidente che, a monte, vada definita
la natura del giudizio di ottemperanza, poiché è questa definizione
che poi determina l’ammissibilità dell’impugnazione in Cassazione
delle sentenze adottate dal Consiglio di Stato in sede di
ottemperanza per motivi inerenti la giurisdizione.
Si noti sul
punto che la giurisprudenza della Suprema Corte ha subito
un’evoluzione: se negli anni sessanta riteneva di poter sindacare,
sotto il profilo della giurisdizione, le decisioni del giudice
dell’ottemperanza qualora questi nell’attuare il giudicato avesse
adottato provvedimenti discrezionali della pubblica amministrazione,
negli anni novanta la Cassazione ha aderito alla tesi del carattere
sostitutivo del giudizio d’ottemperanza, in quanto appunto
giurisdizione di merito (Cass., Sez. Un., n. 368/1992), fino a
giungere ad affermare l’ insindacabilità della decisione del
Consiglio di Stato per pretesi errori d'interpretazione del
giudicato stesso o delle norme relative alla sua esecuzione,
sostanziandosi i predetti errori in vizi in procedendo, che
attengono all'esplicazione interna del potere giurisdizionale (Cass.
Sez. Un., ord. 25344/2009).
Rilievo marginale, se non addirittura
solo teorico, presenta la fattispecie di eccesso di potere
giurisdizionale per invasione della sfera di attribuzioni riservate
al legislatore. In genere, infatti, si tende a ritenere che la
denuncia di violazione di legge in iudicando, ancorché venga
prospettata sotto il profilo della creazione ed applicazione da
parte del giudice di una norma inesistente nell’ordinamento, con
usurpazione di funzioni legislative, non attenga ai limiti esterni
delle attribuzioni giurisdizionali del giudice medesimo e, pertanto,
non possa essere avanzata con ricorso alle Sezioni unite della Corte
di Cassazione (Cass., Sez. Un., n. 2414/1987).
Sin dagli anni
venti del secolo scorso si è altresì affermata la tesi
giurisprudenziale secondo cui i vizi attinenti alla regolare
costituzione del Collegio giudicante costituiscono motivo di
giurisdizione rilevabile in Cassazione. Anche in tal caso la
soluzione non riscosse il favore univoco della dottrina, che tese a
considerare la fattispecie come vizio del procedimento, attinente
quindi ai soli limiti interni. Tuttavia la giurisprudenza sembra
essersi attestata su tale orientamento, anche se si tende a
distinguere il punto di vista processuale, consistente
nell’alterazione della giurisdizione, da quello strettamente
dogmatico, in base al quale la fattispecie integrerebbe una causa di
inesistenza giuridica dell’atto processuale (Caranta,
Gallo).
2.2. Il difetto assoluto di giurisdizione per
improponibilità della domanda
Merita un breve esame specifico
un orientamento estensivo della categoria dei limiti esterni coniato
dalla giurisprudenza negli anni cinquanta (Cass., Sez. Un., n.
1330/1951) e successivamente abbandonato alla metà degli anni
ottanta, anche sulla scorta delle dure critiche della dottrina, sia
amministrativistica che processualcivilistica.
Ci si riferisce al
caso di difetto assoluto di giurisdizione per improponibilità della
domanda a causa dell’inesistenza di una situazione soggettiva in
astratto tutelabile.
Evidentemente la questione non è di poco
conto, poiché si ricollega al tema delle condizioni dell’azione,
legittimazione ed interesse a ricorrere, ed assume in giurisprudenza
notevole rilievo. Si pensi al contenzioso in materia di appalti, e
più nello specifico, ad esempio, al c.d. ricorso incidentale
escludente ed alle residuali ipotesi in cui il giudice si risolva
comunque ad accogliere il ricorso principale di un soggetto del
quale si è dimostrata in giudizio la carenza d’interesse (G.
Acquarone, Tropea).
Autorevole dottrina parlò subito, con
riferimento alla prima giurisprudenza degli anni cinquanta, di
“licenza poetica che come tale non fa testo” (Liebman). Fra gli
studiosi del processo amministrativo si sottolineò (Caianiello,
1977) l’estrema difficoltà di stabilire quando la questione riguardi
la tutelabilità in astratto e quando riguardi la tutelabilità in
concreto della situazione fatta valere. Per cui si tratterebbe
sempre di questione di merito, mentre l’unica indagine in astratto
possibile dovrebbe essere riferita non già all’insussistenza
dell’interesse tutelabile, bensì all’impossibilità da parte del
giudice con riferimento ai poteri attribuitigli di emanare un
provvedimento del tipo di quello richiesto (es. sentenza di mero
accertamento in ordine ad un interesse legittimo, riforma di un atto
amministrativo affetto da soli vizi di legittimità).
Come si è
detto, tale giurisprudenza è stata in seguito superata. La
Cassazione ha così statuito che “le questioni attinenti
all’insussistenza nell’ordinamento di una norma idonea alla tutela
della posizione soggettiva fatta valere in giudizio attengono al
merito e non alla competenza giurisdizionale del giudice adito, con
conseguente inammissibilità del ricorso per regolamento preventivo
di giurisdizione che sia proposto per sollevare le suddette
questioni” (Cass., Sez. Un., n. 5256/1987; Cass., Sez. Un., n.
111/2001). Come vedremo, a fronte di tale esegesi restrittiva, per
altre vie, oggi la Cassazione prospetta percorsi di ampliamento
della nozione di “limiti esterni della giurisdizione”.
3.
Violazione dei limiti esterni della propria giurisdizione: in
particolare, la sentenza n. 204/2004 della Corte
costituzionale
Fondamentale ipotesi di violazione dei limiti
esterni della giurisdizione è notoriamente quella in cui il
Consiglio di Stato abbia giudicato su materie attribuite alla
giurisdizione ordinaria o ad altra giurisdizione speciale, oppure
abbia negato la propria giurisdizione nell’erroneo presupposto che
essa appartenga al proprio giudice.
Non è questa la sede per
esaminare analiticamente la tuttora tormentata vicenda del riparto
di giurisdizione, in particolare il tema della carenza di potere (in
astratto o in concreto), che - come è noto - tanta importanza ha
rivestito per l’evoluzione del sistema di giustizia
amministrativa.
Si può solo rilevare come sul punto la Suprema
Corte veda insidiata la propria competenza nel dire l’ultima parola
sulla questione di giurisdizione da parte dell’Adunanza Plenaria del
Consiglio di Stato e della Corte costituzionale. Il pensiero va
evidentemente alle questioni intorno all’esercizio del potere
espropriativo (Manganaro-Tropea), alla distinzione fra occupazione
acquisitiva ed usurpativa, questioni intorno alle quali si è
stratificata nel tempo una copiosa giurisprudenza delle suddette
giurisdizioni, alla quale andrebbero aggiunti, sullo specifico
punto, i pronunciamenti della Corte europea dei diritti dell’uomo
(Manganaro).
Da quanto si è appena detto, al di là della
specifica tendenza a estendere ovvero restringere la giurisdizione
del giudice amministrativo (si pensi anche alle diverse
interpretazioni date al concetto di difetto assoluto di attribuzione
di cui all’art. 21-septies L. n. 241/1990), deve far
riflettere la perdurante conflittualità tra plessi giurisdizionali,
non sempre fondata su convincenti argomentazioni giuridiche.
A
questo punto, però, conviene spostare la nostra attenzione su un
altro aspetto della questione, invero più generale: quello
riguardante l’esclusione dell’impugnazione delle decisioni del
Consiglio di Stato in Cassazione per violazione di legge.
Lo si
tratta ora perché sulla questione si è espressa, come è noto, la
sentenza n. 204/2004 della Corte costituzionale, la quale, come è
altrettanto noto, è intervenuta sul tema dei margini di conformità a
Costituzione (art. 103) dell’estensione legislativa delle materie di
giurisdizione esclusiva, dopo gli interventi ampliativi del biennio
1998-2000.
La Consulta, peraltro, era stata chiamata a giudicare
la suddetta legislazione anche sulla base di altri parametri
costituzionali, come quello della titolarità del potere di
nomofilachia. Ed infatti tale aspetto ha costituito esplicito
profilo di rinvio da parte del giudice a quo sulla base di un
duplice rilievo: da un lato la mancanza del controllo di legittimità
della sentenza del giudice amministrativo, ai sensi dell’art. 360 n.
3 del c.p.c., diminuisce, se non annulla, il ruolo nomofilattico
della Cassazione conferito dall’art. 65 della legge sull’ordinamento
giudiziario; dall’altro, il potere nomofilattico attualmente
esercitato dal Consiglio di Stato, non sarebbe nomofilachia “di
giustizia”, ma piuttosto un indirizzo interpretativo sul concetto di
interesse pubblico (ma, sul punto, si veda ora l’art. 99 del Codice,
che rafforza decisamente il potere nomifilattico dell’Adunanza
plenaria).
Dal canto suo una certa dottrina (Orsi Battaglini),
anche dopo la sentenza n. 204/2004, ha continuato a ritenere che la
sottrazione, prevista dall’art. 111, co. 8, Cost., delle sentenze
del Consiglio di Stato al controllo di legittimità della Corte di
Cassazione configuri una persistente deroga al principio di unità
della giurisdizione, e, prima ancora, una rottura dell’unità
dell’ordinamento giuridico, una sottrazione degli apparati pubblici
allo Stato di diritto.
Senonché la Corte costituzionale ha
evitato di pronunciarsi sulla questione, sostenendo che la
nomofilachia è assorbita dall’ambito della giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo nel senso restrittivo da essa
interpretato. Infatti, sarebbe la stessa Costituzione ad escludere
il controllo di legittimità della Cassazione, pur se la
giurisdizione esclusiva postula pur sempre il rapporto
autorità-libertà e nonché la particolarità delle materie, ai sensi
dell’art. 103 Cost., comporti una peculiare natura delle situazioni
giuridiche soggettive coinvolte,.
La dottrina (Ferroni) che si è
occupata specificamente del tema critica l’elusione del problema da
parte della Consulta, mettendo in luce come continui a mancare un
giudizio “puro” di legittimità a differenza di quanto avviene nei
principali Paesi europei. Si osserva come sia tuttora valida
l’obiezione secondo cui la nomofilachia dell’Adunanza plenaria
assuma a prevalente parametro l’interesse pubblico. Inoltre, si nota
come la questione prescinda dai profili organizzativi, ammettendosi
una terza istanza del Consiglio di Stato piuttosto che della
Cassazione civile, in quanto il deficit, prima che
sostanziale, sarebbe di tipo processuale (Consolo 2007).
In
questo senso le prospettive più interessanti, ma anche più
problematiche e controvertibili, volte all’estensione
dell’intervento della Cassazione, sono quelle che, pur ammettendo la
diversità e l’autonomia del sistema giuridico processuale
amministrativo, ne richiedono la completezza, e cioè la previsione
di tutti i mezzi di impugnazione previsti per le sentenze del
giudice ordinario.
Si insiste così, in modo particolarmente
accentuato, sull’incidenza del principio del giusto processo e
dell’effettività della tutela nell’esatta configurazione dei limiti
interni e dei limiti esterni della giurisdizione, tenendo in debito
conto soprattutto i principi discenti dall’ordinamento comunitario
(Ferroni).
Tale proposta ricostruttiva merita un approfondimento,
anche sulla scorta della giurisprudenza delle Sezioni unite, che
l’aveva già fatta propria allo scopo di risolvere lo spinoso
problema della c.d. pregiudiziale di annullamento e di ricondurre la
violazione del c.d. giudicato interno alla figura del vizio
attinente alla giurisdizione.
4. Estensione del controllo
di legittimità della Cassazione alle ipotesi di mancata applicazione
o rispetto del giusto processo da parte del giudice amministrativo?
Un approfondimento su questo profilo deve prendere le mosse
dagli elementi costitutivi del giusto processo, come individuati
dalla dottrina (Scoca).
Essa distingue i principi
strutturali da quelli funzionali. I primi riguardano la
precostituzione del giudice (art. 25 Cost.), l’indipendenza (art.
108, co. 2, Cost.), la terzietà e l’imparzialità (art. 111, co. 2),
il principio del contraddittorio paritario (art. 24, art. 111, co.
2, Cost.), il principio della necessaria motivazione di tutti i
provvedimenti giurisdizionali (art. 111, co. 6, Cost.).
Invero, i
citati profili strutturali non attribuiscono all’interprete grandi
margini per individuare una violazione del limite esterno della
giurisdizione.
Ed infatti la violazione dell’obbligo di
precostituzione per legge del giudice naturale (art. 25 Cost.) si
risolve nella violazione delle regole di riparto tra giudice
amministrativo e giudice ordinario.
L’indipendenza del Consiglio
di Stato, nonostante venga messa in dubbio anche di recente (Orsi
Battaglini), è stata riconosciuta dalla Corte costituzionale, nella
già richiamata sentenza n. 204/2004, anche con richiami storici
all’esperienza del fascismo ed ai lavori dell’Assemblea
Costituente.
La terzietà ed imparzialità del giudice, introdotte
dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, costituiscono
tradizionalmente limiti interni della giurisdizione, tanto è vero
che già l’art. 47 del regolamento di procedura davanti al Consiglio
di Stato in sede giurisdizionale del 1907 rinviava direttamente alle
cause di astensione e ricusazione previste dall’allora vigente
codice di procedura civile.
Il principio del contraddittorio
(art. 24 Cost.; art. 111, co. 2, Cost.) costituisce un altro tipico
limite interno del giudizio amministrativo, tanto è vero che l’art.
35 della legge TAR (oggi art. 105 Codice) disponeva, in tal caso,
l’annullamento con rinvio della sentenza di primo grado,
configurando un difetto di procedura.
Tra i profili strutturali
del giusto processo, la dottrina (Ferroni) individua talune
situazioni limite che potrebbero dar luogo alla violazione dei
limiti esterni. Essa distingue il principio del contraddittorio dal
più rilevante principio del contraddittorio “paritario” (di cui
all’art. 111, c. 2, Cost.), la cui mancanza o imperfezione
inciderebbe su quasi tutti gli istituti processuali, a partire dai
termini. Anche in questo caso, peraltro, occorrerebbe o la
(difficile) azione pretoria del giudice amministrativo ovvero
l’incidente di legittimità costituzionale. Inoltre, bisognerebbe
dimostrare che nella fattispecie concreta non fosse stato possibile
avvalersi del mezzo di impugnazione straordinaria costituito
dall’opposizione di terzo.
Quanto al principio della necessaria
motivazione di tutti i provvedimenti giurisdizionali (art. 111, c.
6), si è già accennato al fatto che finora la Corte di Cassazione ha
ritenuto inammissibili i giudizi “per motivi di giurisdizione”
attinenti alla motivazione delle ordinanze amministrative cautelari,
in quanto considerate come provvedimenti tali da non integrare il
contenuto materiale e formale della sentenza.
E’ altresì
difficoltoso far rientrare fra i motivi di giurisdizione l’assenza
radicale di motivazione o la motivazione apodittica, giacché
l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto
decisivo della controversia integra un tipico errore di diritto in iudicando e quindi evoca un tipico controllo cassatorio di
legittimità; si ricadrebbe così nella normale ipotesi del terzo
grado di giudizio che la Costituzione ha voluto escludere nei
confronti delle sentenze del Consiglio di Stato e della Corte dei
Conti.
Passando al profilo funzionale, la dottrina in esame crede
di poter enucleare i principi che darebbero un maggior spazio
d’intervento della Corte di Cassazione rispetto alle decisioni del
giudice amministrativo.
Il primo aspetto, particolarmente
delicato, è costituito dal principio della generalità della tutela
giurisdizionale e dall’inviolabilità del diritto di difesa (art. 24
Cost.). Tuttavia, si è già detto dell’evoluzione della Cassazione
sul punto: essa ritiene che l’accertamento delle condizioni
dell’azione e dei presupposti processuali faccia parte dei limiti
interni della giurisdizione e, dunque, non sia suscettibile di
ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione ai sensi dell’art.
111, c. 8, Cost.
La dottrina in esame tenta di superare tale
ostacolo richiamando i principi di diritto internazionale ed il
diritto comunitario, i quali sembrerebbero imporre un mutamento di
rotta, nel senso di riconoscere la preminenza dei diritti e delle
libertà fondamentali, anche di contenuto economico. Sicché nei casi
di negazione da parte del Consiglio di Stato dell’ esistenza di
interessi legittimi, riconosciuti invece come diritti soggettivi da
parte del diritto internazionale o comunitario, la Corte di
Cassazione sarebbe tenuta a configurare una violazione del limite
esterno e quindi cassare con rinvio, presso lo stesso giudice
amministrativo, la sentenza di questi che abbia erroneamente
declinato la propria giurisdizione.
Può essere interessante
notare come tale ricostruzione si accompagni, sul piano sostanziale,
ad un ampliamento delle fattispecie di nullità ed inesistenza del
provvedimento e ad una connessa restrizione della tecnica della
degradazione, nei casi di riconoscimento dei diritti fondamentali ad
opera del diritto internazionale ed europeo (es. concessione di
servizi pubblici, autorizzazioni e licenze in materia di
telecomunicazioni, in materia bancaria ed assicurativa).
Si
tratta di un’interessante proposta ricostruttiva, che però, allo
stato, pare difficilmente percorribile sulla base del dato
costituzionale vigente e, soprattutto, della giurisprudenza della
Cassazione, che ormai riconduce pacificamente l’improponibilità
della domanda ai limiti interni della giurisdizione. Inoltre, la
teoria della degradazione, pur con tutti i suoi limiti, continua ad
essere un importante punto di riferimento pratico, ed è tuttora
richiamata dalla giurisprudenza delle supreme Corti. Quanto al
discorso sulla nullità, appare molto discutibile ritenere che la
fattispecie di difetto assoluto di attribuzione possa
automaticamente operare sulla giurisdizione; appare, invece, più
persuasiva la tesi secondo cui la nullità potrà convivere con
l’interesse legittimo, quindi con la giurisdizione del giudice
amministrativo (Cerulli Irelli, Romano Tassone, D’Orsogna 2003,
Bartolini).
Rimane il principio della pienezza della tutela (art.
113, c. 2, Cost.), considerato una delle applicazioni pratiche del
principio di effettività della garanzia giurisdizionale. Tale
elemento funzionale del giusto processo, secondo la dottrina in
esame, sarebbe il grimaldello in grado di ricondurre il principio di
pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale al limite
esterno della giurisdizione.
In particolare si portano come
esempi: a) la tutela cautelare ante causam, anche alla luce
dell’ordinanza di condanna per inadempimento della IV Sezione della
Corte di Giustizia del 24 aprile 2004; b) la non pienezza della
tutela avverso il silenzio-rifiuto della pubblica amministrazione,
alla luce della giurisprudenza restrittiva dell’Adunanza Plenaria;
c) la giurisprudenza altrettanto restrittiva della Plenaria che
richiedeva, come è noto, la pregiudizialità dell’annullamento del
provvedimento lesivo ai fini dell’accertamento del diritto e della
conseguente condanna al risarcimento del danno da lesione di diritti
patrimoniali consequenziali ex art. 7 della legge n.
205/2000.
Quest’ultima questione viene ora regolata dagli artt. 7
e 30 del Codice, che ammettono un’azione di condanna autonoma, ma
restano ancora valide, per la corretta applicazione di detti
articoli, le argomentazioni addotte dalle Sezioni unite della
Cassazione (ordinanze n. 13659, 13660 e 13911 del 2006; n.
30254/2008; ord. n. 5464/2009) e dal Consiglio di Stato (Ad. Plen.
12/2007; sez. VI, n. 1917/2009; Sez. VI, n. 2436/2009).
5. Il superamento dell’ambito di sindacato attribuito
alla Corte di Cassazione con riguardo alla questione della
pregiudiziale.
Tornando, perciò, ad esaminare gli
argomenti addotti dalla dottrina, bisogna verificare se vi siano i
margini, a Costituzione invariata, di ammettere estensioni dei
limiti esterni della giurisdizione sulla base dei principi di
pienezza ed effettività della tutela
giurisdizionale.
Evidentemente non sono qui in discussione le
considerazioni, magari condivisibili, della Cassazione, che
nell’ammettere l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a
quella demolitoria criticava le opposte tesi, che chiamava “tutta
civilistica” e “tutta amministrativistica”.
Piuttosto si tratta
di vedere se la Corte possa accedere ad una verifica di tal
fatta.
Nelle ordinanze richiamate, la Cassazione ha considerato
come motivo di ricorso la negazione di esistenza della giurisdizione
da parte del giudice amministrativo, nel convincimento che la
domanda della quale sia investito non possa formare oggetto in modo
assoluto dell’esercizio della sua funzione giurisdizionale,
ipotizzando così un travalicamento del limite esterno della
giurisdizione amministrativa.
In pratica, quando il giudice
amministrativo si rifiuta di condannare l’amministrazione al
risarcimento dei danni, ove non sia stato impugnato il provvedimento
che li abbia cagionati, si asterrebbe dall’esercitare la propria
giurisdizione, legittimando così l’intervento delle Sezioni
Unite.
Tale assunto è stato apertamente criticato dalla dottrina
(Travi, Villata), la quale ha puntualmente osservato che tale tesi
non ha fondamento, poiché in tali casi il giudice amministrativo
rigetta nel merito la domanda, così come accade ove il giudice
ritenga intervenuta una causa di decadenza della pretesa
avanzata.
Sicché le Sezioni Unite, quasi per bilanciare la gli
esiti negativi delle sentenze nn. 204/2004 e 191/2006 della Corte
costituzionale, intenderebbero imporre al giudice amministrativo una
precisa soluzione in punto di ricostruzione della fattispecie della
responsabilità da provvedimento sotto l’apparenza di un’inesistente
questione di giurisdizione, in tal modo travalicando i limiti
previsti dalla Costituzione (Villata).
Inoltre, si è detto
(Fanti) che, a seguire la tesi della Cassazione, dovrebbe ammettersi
la violazione del limite esterno di giurisdizione ogni volta che il
giudice amministrativo non affronti nel merito la questione
sottopostagli: insomma, i motivi inerenti la giurisdizione sarebbero
tutti quelli di carattere preliminare ed in rito che inducono il
giudice amministrativo a chiudere il processo con una pronuncia di
inammissibilità o irricevibilità; e, al contrario, si potrebbe
ricorrere in Cassazione quando il giudice amministrativo esamina il
merito, esercitando così la sua giurisdizione, pur quando non gli
era consentito, essendo il ricorso irricevibile od
inammissibile.
Sottoporre al sindacato della Cassazione le
questioni che attengono al modo di esercizio della funzione
giurisdizionale del giudice amministrativo significherebbe impedire
a quest’ultimo di elaborare una giurisprudenza propria sulle regole
della sua giurisdizione, rinnegando l’importantissimo apporto della
giurisprudenza pretoria, che, come è noto, ha “fatto” il diritto
amministrativo. Si è così giunti a sostenere (Fanti) che questa
situazione potrebbe portare ad un, seppur problematico, conflitto di
attribuzioni dinanzi alla Corte costituzionale.
Si noti come la
Cassazione (Sez. Un., n. 4109/2007) abbia seguito un simile iter argomentativo nel ricondurre alla figura del vizio
attinente alla giurisdizione la violazione del c.d. giudicato
interno. Può essere interessante considerare come la decisione in
questione è meglio nota come quella che, per via interpretativa e
prima della sentenza della Corte cost. n. 77/2007 (che ne condivide
gli esiti ma non i passaggi argomentativi), introduce nel nostro
ordinamento – sulla base di una interpretazione costituzionalmente
orientata in base al principio del giusto processo – la salvezza
degli effetti sostanziali e processuali della domanda proposta
innanzi a giudice privo di giurisdizione, in forza della ritenuta
operatività, anche nei rapporti fra giurisdizioni diverse, della translatio iudicii.
Secondo la Corte, la violazione del
giudicato interno, formatosi per non essere stato appellato il
relativo capo di sentenza in tema di giurisdizione, si traduceva in
vizio attenente la giurisdizione, denunciabile con il ricorso ex art. 111 Cost., trattandosi di violazione dei limiti esterni
della potestas decidendi, che le Sezioni Unite ritengono
“rilevabile ex officio in questa sede”. Di qui l’annullamento
della sentenza del Consiglio di Stato, con rinvio al medesimo per
una nuova decisione sulla controversia.
Come per le ordinanze del
giugno 2006 in tema di pregiudiziale amministrativa, anche in questo
caso le argomentazioni della Cassazione portavano ad una
rivisitazione, in forma evidentemente ampliativa, del criterio
tradizionalmente impiegato per individuare le questioni di
giurisdizione, che si è soliti – come detto – ritenere non
comprendere le questioni relative all’erronea o falsa
interpretazione di norme giuridiche o a vizi procedurali, o comunque
a questioni che riguardino il modo di esercizio della funzione
giurisdizionale, fra le quali si tendeva ad includere anche la
violazione del giudicato interno, qualificato come error in
procedendo.
Anche per tale fattispecie, quindi, possono forse
valere le critiche sopra riportate, poiché tale discutibile tendenza
della Cassazione sui casi in cui viene in considerazione il mancato
esercizio di potestas decidendi, dovrebbe, se portata per
assurdo alle sue estreme – e teoricamente coerenti – conclusioni,
riguardare qualsiasi sentenza che erroneamente rigetti il ricorso in
rito per qualsiasi motivo (es. tardività del ricorso, tardività del
deposito, etc.). Determinando, peraltro, un effetto a cascata per
quanto attiene ai casi in cui il giudice di appello, investito
dell’impugnazione della sentenza del TAR di cui si deduca
l’erroneità perché affetta da un vizio di omessa pronuncia, debba
limitarsi ad annullare con rinvio al primo giudice. In buona
sostanza si prospetta a questo punto l’esigenza di rimeditare funditus il rimedio dell’appello nel giudizio amministrativo,
ampliando le figure di annullamento con rinvio ad opera del
Consiglio di Stato (Cacciavillani).
A tale orientamento
giurisprudenziale fa seguito la fondamentale sentenza delle Sez. Un.
9 ottobre 2008, n. 24883, che costituisce uno snodo essenziale del
ragionamento finora condotto. Secondo la Cassazione, l’art. 37
c.p.c. consente l’impugnazione delle sentenze di appello per difetto
di giurisdizione soltanto se sul punto non si sia formato il
giudicato esplicito o implicito, operando la relativa preclusione
anche per il giudice di legittimità. Vi sarebbe, perciò, un
giudicato implicito tutte le volte che la causa sia stata decisa nel
merito, con esclusione per le sole decisioni che non contengano
statuizioni che implicano l'affermazione della giurisdizione, come
nel caso in cui l'unico tema dibattuto sia stato quello relativo
all’ammissibilità della domanda o quando dalla motivazione della
sentenza risulti che l'evidenza di una soluzione abbia assorbito
ogni altra valutazione (ad es., per manifesta infondatezza della
pretesa). Questo orientamento, criticato dalla dottrina (Villata
2009) diventa costante nella successiva giurisprudenza delle Sezioni
unite (Cass. Sez. Un., 26019/2008; 28545/2008; 29531/2008) ed
accettato anche da alcune pronunce del Consiglio di Stato (C.S.,
sez. IV, 5840/2009).
La riduzione del potere del giudice di
rilevare d’ufficio la questione di giurisdizione interessa la nostra
riflessione, soprattutto per una delle motivazioni addotte a suo
sostengo, secondo la quale la dequotazione della rilevabilità
d’ufficio è connessa alla tendenziale assimilazione dei poteri dei
due ordini giudiziari, attenuando così la rilevanza della doppia
giurisdizione (Vittoria).
6. Effettività della tutela e
duplicità di giurisdizioni, alla luce della translatio
iudicii
La questione è tutt’altro che risolta anche dalle
attuali novità normative. Perciò, si può tentare di verificare se e
fino a che punto possa essere definita in via interpretativa, magari
dequotando la portata dell’art. 111, co. 8, Cost. (Orsi Battaglini),
anche grazie alle prese di posizione della Suprema Corte di
Cassazione.
Si è visto come essa, e pour cause, ha
tradizionalmente seguito un percorso di interpretazione estensiva
della nozione di motivi inerenti la giurisdizione; tuttavia, a
volte, ha rimeditato e mutato il proprio orientamento, come è
accaduto per il caso dell’improponibilità assoluta della domanda e
per il caso del c.d. giudicato implicito.
Tutto ciò evidentemente
non significa che i principi costituzionali del contraddittorio e
della pienezza ed effettività della tutela non abbiano oggi un
impatto molto rilevante per la giurisprudenza.
Anzi, basti
pensare, oltre alle citate decisioni della Cassazione, alla sentenza
della Corte costituzionale n. 77 del 2007, con la quale veniva
ammessa in via interpretativa la c.d. translatio iudicii, già
prima della sua normativizzazione.
Nella sentenza, molto
ampia ed argomentata, la questione particolarmente complessa viene
risolta con accenti di novità, riprendendo le più avanzate
prospettazioni teoriche della letteratura sia del processo
amministrativo che del processo civile (Gallo); essa ha
espressamente affermato che la Carta costituzionale, pur recependo
la situazione all’epoca esistente, quanto alla pluralità dei
giudici, ha assegnato “all’intero sistema giurisdizionale la
funzione di assicurare la tutela, attraverso il giudizio, dei
diritti soggettivi e degli interessi legittimi … questa essendo la
essenziale ragion d’essere dei giudici, ordinari e speciali, la loro
pluralità non può risolversi in una minore effettività, o
addirittura in una vanificazione della tutela
giurisdizionale”.
Sulla base di questa affermazione, la Corte ha
individuato l’esistenza di un “principio fondamentale
dell’ordinamento, il quale riconosce bensì l’esistenza di una
pluralità di giudici, ma la riconosce affinché venga assicurata,
sulla base di distinte competenze, una più adeguata risposta alla
domanda di giustizia”.
Sia per la Cassazione che per la Corte
costituzionale, dunque, il principio di effettività esige che la
domanda proposta dal ricorrente sia esaminata nel merito dal giudice
e che il processo si concluda con una sentenza idonea a dare “una
risposta in ordine al “bene della vita” oggetto della contesa”. Se è
così, non regge più la precedente concezione del rapporto fra i due
giudici, in termini di separazione, poiché si pone in contrasto con
il principio di effettività della tutela giurisdizionale e, di
conseguenza, con la Costituzione.
Sulla scorta di queste
considerazioni, la Corte Costituzionale (con una pronunzia la cui
portata è ora più ridotta per l’intervento del legislatore) ha
ammesso che una controversia instaurata davanti al giudice ordinario
possa proseguire con salvezza degli effetti davanti al giudice
amministrativo e viceversa: e ciò proprio perché i due giudici sono
considerati definitivamente parimenti idonei allo svolgimento della
loro funzione, che è quella di rendere giustizia, poiché la
pluralità dei giudici riposa sul concetto di competenza all’interno
dell’unicità della funzione di tutela.
Successivamente, come è
noto, il legislatore è intervenuto, con l’art. 59 della l. n.
69/2009, per disciplinare la translatio iudicii, con una
riforma già auspicata proprio dalla Corte costituzionale.
Si
tratta di una disciplina che risolve alcuni interrogativi, ma
solleva anche problemi nuovi (Travi, Mazzamuto). Ad esempio, si è
rilevato come vada escluso che sia un elemento della pronuncia che
dichiara il difetto di giurisdizione la conservazione degli effetti
della domanda, poiché tale conservazione di effetti si produce ormai
in forza della legge. Si è poi osservato che ormai dovrà essere
applicata la disciplina prevista per la presentazione della domanda
davanti al giudice fornito di giurisdizione: se amministrativo,
quindi, con notifica del ricorso all’amministrazione e ad almeno uno
dei controinteressati. Infine, se la legge si fa apprezzare perché
risolve la spinosa questione dei termini e delle modalità di
riproposizione della domanda, d’altra parte resta confermata la
necessità che non siano intervenute preclusioni e decadenze. Questo
riguarda evidentemente le decadenze maturate nel giudizio
amministrativo; resta quindi centrale l’istituto dell’errore
scusabile: in merito nulla è stato disposto sulla competenza a
concederlo, sicché si deve concludere in base ai principi generali,
secondo cui la concessione del beneficio dell’errore scusabile
spetta al giudice provvisto di giurisdizione.
Restano poi
ulteriori profili non risolti, come il mancato coordinamento con la
possibilità per la Cassazione di pronunciarsi sulla questione di
giurisdizione a sezione semplice (dopo le modifiche introdotte nel
2006 all’art. 374 c.p.c.); se effettivamente debba parlarsi di
estinzione in caso di riassunzione o prosecuzione tardive; la
mancata considerazione da parte del legislatore del tema delle
misure cautelari concesse dal giudice adito prima della declaratoria
di difetto di giurisdizione e le limitazioni alla “prosecuzione” del
giudizio derivanti dal fatto che il giudice fornito di giurisdizione
possa valutare come meri “argomenti di prova” le prove raccolte dal
primo giudice, segno inequivocabile della preoccupazione del
legislatore di evitare forzature nei sistemi probatori vigenti nel
processo amministrativo e in altre giurisdizioni speciali.
Infine, la scelta di una terza istanza di giudizio (di
legittimità) rispetto alle pronunce del Consiglio di Stato, anche
alla luce delle esperienze straniere, specialmente d’oltralpe
(Consolo 2005, Ferroni), se può essere teoricamente apprezzabile,
passa per la necessaria revisione costituzionale dell’art. 111, c. 8
Cost., trattandosi di scelta troppo delicata per essere lasciata ai
controvertibili ed instabili umori della giurisprudenza delle
Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Giacchetti).
7.
Conclusioni
Se questo passo definitivo non è stato ancora
fatto, e non è possibile sapere se mai avverrà, certo è comunque che
le profonde evoluzioni sopra registrate ci mostrano un sistema
processuale in rapido mutamento.
Di sicuro si può affermare che
la problematica dei limiti esterni della giurisdizione, e quindi
della competenza della Cassazione sulle sentenze del giudice
amministrativo, è vicenda tutt’altro che conclusa.
Essa,
consustanziale alla nascita e allo sviluppo della giustizia
amministrativa in Italia, finisce per toccare le questioni
fondamentali del nostro assetto dualistico e riporta all’attenzione
dell’interprete la mai sopita vicenda dell’unità della giurisdizione
e del rispetto dello Stato di diritto.
Al di là dei profili di
criticità emergenti nella più recente giurisprudenza della
Cassazione sul concetto di limiti esterni della giurisdizione, la
tendenza più generale che discende da tale giurisprudenza, come da
quella della Corte costituzionale, è verso una progressiva riduzione
del “peso processuale specifico della questione di giurisdizione”
(Consolo 2007).
Il discorso evidentemente finisce per investire
la stessa regola del riparto, tuttora in bilico fra criterio
oggettivo della materia e quello della situazione dedotta in
giudizio.
La rinnovata importanza del principio di effettività
della tutela, dell’unità della giurisdizione, nonché l’acclarata
assenza di un fondamento costituzionale della regola per la quale
“il giudice è sempre giudice della propria giurisdizione” sono
aspetti emergenti nella più recente giurisprudenza e nelle
riflessioni della dottrina. Le diverse delicate questioni attorno al
tema della giurisdizione impongono di tornare a ragionare sulle
medesime questioni affrontate dai padri fondatori del sistema della
giustizia amministrativa.
Si potrebbe magari riportare in auge
il negletto criterio del petitum, essendo forse più coerente
con i parametri costituzionali evocati che la giurisdizione, tranne
che nelle materie espressamente devolute dal legislatore, spetti a
quel giudice che, in relazione alla domanda proposta, abbia il
potere di decidere su di essa (Scognamiglio).
Si tratta di una
proposta ricostruttiva a sua volta opinabile, ma che, al di là della
sua fondatezza, conferma come il tema esaminato resti centrale per
comprendere meglio le dinamiche profonde e gli aspetti di
persistente criticità del sistema di tutela del cittadino nei
confronti delle pubbliche
amministrazioni.
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* Per
gli Studi in onore di Alberto Romano, in corso di
pubblicazione.
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(pubblicato il 12.11.2010)
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