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| n. 11 -2010 - © copyright |
FAUSTO VECCHIO
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| La decisione 2010 – 205 DC del Conseil constitutionnel francese e la decisione C – 188/10 della
Corte di Giustizia: il superamento della dottrina Simmenthal e le
possibili ricadute sul sistema italiano
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Sommario: 1 Premessa. Le ultime
evoluzioni dell’ordinamento europeo e il rischio di un aumento delle
ipotesi di «doppia pregiudizialità» 2 La soluzione tedesca: da Solange I a Banamarket 3 La soluzione italiana: da Frontini a Granital 4 Il nuovo controllo a
posteriori di costituzionalità in Francia 5 La guerra dei giudici
francesi e la decisione 2010 – 205 DC del Conseil
constitutionnel 6 La prudenza della Corte di Giustizia 7 I
problemi lasciati aperti dalle due decisioni e le loro possibili
ricadute sul sistema italiano
1 Premessa. Le
ultime evoluzioni dell’ordinamento europeo e il rischio di un
aumento delle ipotesi di «doppia pregiudizialità»
Uno dei
problemi più spinosi con cui si confrontano gli ordinamenti europei
che hanno sistemi incidentali di controllo di costituzionalità è
certamente la questione della «doppia pregiudizialità»[1]. Con
questa formula si è soliti indicare quelle situazioni nelle quali, a
causa della peculiare configurazione dei rapporti tra Corte di
giustizia e sistemi giudiziari interni, una norma rilevante ai fini
della risoluzione della controversia principale entra
contemporaneamente in conflitto con l’ordinamento europeo e con
l’ordinamento costituzionale. Situazioni di questo tipo sono dovute
ad una configurazione poco nitida dei rapporti tra i diversi sistemi
giuridici e quando si riflettono all’interno di un processo possono
mettere il giudice ordinario nella situazione di dovere scegliere se
privilegiare il rinvio pregiudiziale alla Corte del Lussemburgo o
se, invece, privilegiare il rinvio pregiudiziale all’istituzione
interna deputata al controllo di costituzionalità[2]. È appena il
caso di segnalare che un’ipotesi del genere, di per sé stessa non
particolarmente problematica, può creare situazioni di interferenza
a causa di una certa invadenza che caratterizza tanto il giudizio
sul rispetto dei parametri di costituzionalità (che spesso finisce
con l’entrare nel merito della controversia principale) quanto il
giudizio sulla conformità comunitaria (che, oltre ad invadere il
campo di azione del giudice comune, tende a considerare assorbito in
sé il controllo costituzionale). In virtù di queste circostanze, il
giudice può essere chiamato a dare applicazione a due regole
concretamente differenti.
Pertanto, la scelta processuale
dell’ordine dei rinvii determina una situazione per cui
l’istituzione giudiziaria che si pronuncia per ultima può in una
certa misura operare un controllo sulla pronuncia dell’altra. Per
contro, però, l’istituzione giudiziaria che si pronuncia per prima è
quella che, in ragione dell’invadente concretezza del giudizio
pregiudiziale e soprattutto in ragione della prudenza degli organi
giudicanti, individua la soluzione che materialmente si applica al
contrasto normativo. L’ordine di intervento può, quindi, diventare
determinante sia per evitare pericolosi (quanto imbarazzanti)
contrasti tra i giudicati delle istituzioni giudiziarie coinvolte
nel procedimento principale, sia ai fini della decisione
concreta[3].
La questione diventa tanto più delicata quanto più
aumentano gli ambiti in cui i due sistemi possono entrare in
contatto tra di loro. Da questo punto di vista le ultime evoluzioni
dell’ordinamento europeo sembrano destinate a produrre un
significativo aumento dei punti di attrito. Infatti, già sul piano
normativo, il pieno riconoscimento del valore giuridico della Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea e la previsione di una
futura adesione dell’Unione europea al sistema di protezione
garantito dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, al di là
dei meccanismi normativi predisposti per definire i rispettivi
settori di competenza, aprono alla possibilità di un intervento
giudiziale sovranazionale in una sfera tradizionalmente rivendicata
dai tribunali costituzionali nazionali[4]. Inoltre, in una
situazione in cui i giudici costituzionali continuano a rivendicare
la competenza ad eseguire l’ultra vires review[5], anche la
tradizionale tendenza espansiva della giurisprudenza europea può,
almeno potenzialmente, determinare situazioni di tensione tra le
giurisdizioni: a ben vedere un caso limite come Mangold (recentemente ribadito o addirittura superato da Kücükdeveci[6]) estende i confini dell’ordinamento
comunitario e può indurre i tribunali costituzionali interni ad
intervenire in via sussidiaria per sanzionare il mancato rispetto
dei limiti posti dall’attribuzione di competenze[7].
Si tratta
come si vede di una materia che per il suo essere integralmente (e
forse troppo ottimisticamente) affidata in via esclusiva alla leale
collaborazione tra i giudici è sempre suscettibile di cambiamenti e
anche per questo motivo richiede un monitoraggio continuo[8]. In
particolare, sotto questo profilo pare di particolare interesse un
recente caso, inaugurato da un rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE della Corte di Cassazione francese, che seppur
indirettamente ha coinvolto anche il Conseil constitutionnel e si è concluso con l’intervento della Corte di Giustizia.: al fine
di evitare un intervento sanzionatorio della massima istituzione
giudiziaria europea, l’organo costituzionale francese, da poco
titolare del potere di esercitare a posteriori un controllo
di costituzionalità per via incidentale, ha interpretato la nuova
previsione contenuta nell’art. 61 – 1 della Costituzione
nazionale e ha fornito una propria lettura dei rapporti tra
giurisdizione ordinaria, giurisdizione costituzionale e
giurisdizione europea.
Così, con l’obbiettivo di cercare di
capire i possibili riflessi che la riforma costituzionale francese
può avere sull’intero sistema europeo (e per riflesso anche
sull’ordinamento italiano), il presente contributo ripercorrerà
rapidamente il metodo consolidato con cui la giurisprudenza italiana
ed europea risolve l’annoso problema della doppia pregiudizialità e
presenterà quelli che sembrano i possibili elementi di novità del
sistema francese di riconoscimento del primato del diritto europeo.
L’intento è quello di mettere in evidenza che, malgrado il tentativo
del Conseil constitutionnel di ridimensionare la carica
antieuropea delle nuove norme, l’ambiguità della normativa francese
e la prudenza della Corte di Giustizia europea, oltre a poter
riaprire una stagione di tensioni tra le giurisdizioni
costituzionali e la giurisdizione europea, lasciano aperte non poche
perplessità e, tra l’altro, possono anche arrivare a rimettere in
discussione le modalità con cui l’ordinamento italiano si relaziona
con l’ordinamento comunitario.
2 La soluzione tedesca: da Solange I a Banamarket
Se si mettono da
parte alcune ambigue pronunce con cui il Bundesverfassungsgericht ha accettato le implicazioni
dell’effetto diretto e il primato del diritto europeo sulla legge
ordinaria[9], non c’è dubbio che il caso Solange I rappresenta la prima vera reazione dei giudici tedeschi alle
rivoluzionarie dottrine con cui la Corte di Giustizia costruisce
l’ordinamento europeo e tenta di imporsi come interprete ultimo del
diritto in Europa[10]. Infatti, con questa decisione, pronunciata in
reazione alla sentenza Internationale Handelgesellschaft con
cui la Corte di Giustizia prova ad affermarsi (in via esclusiva)
come giudice delle relazioni tra gli ordinamenti[11], i magistrati
di Karlsruhe affermano l’idea di un fondamento interno del processo
europeo e, pur riconoscendo l’intangibilità del diritto comunitario,
sulla base di questa ‘rinazionalizzazione’ dell’impianto giuridico
comunitario abbozzano un primo modello di cooperazione giudiziaria
che affida al giudice europeo l’interpretazione della norma
comunitaria e al giudice tedesco l’individuazione dei limiti entro
cui il Grundgesetz confina i fenomeni di integrazione
sovranazionale. Definendo una simile riserva di giurisdizione, essi
rifiutano di considerare assorbito il controllo di costituzionalità
nel controllo di conformità comunitaria. Piuttosto, per risolvere le
ipotesi di contemporanea rilevanza del parametro sovranazionale e
del parametro costituzionale, essi propongono un sistema in cui il
giudice ordinario dopo aver eventualmente fatto ricorso al
meccanismo di rinvio pregiudiziale previsto dall’art. 177 del
Trattato CEE (oggi art. 267 TFUE), si conforma ai dettami del
giudice europeo e può arrivare fino a disapplicare la norma interna
contraria al diritto comunitario, ma è comunque tenuto ad operare un
secondo rinvio al Tribunale di Karlsruhe, ogniqualvolta abbia motivo
di ritenere che la soluzione individuata in Lussemburgo possa essere
lesiva di un principio fondamentale dell’ordinamento
nazionale[12].
Malgrado la giurisprudenza costituzionale tedesca
abbia più volte rivisto le proprie posizioni in materia di relazioni
con il diritto comunitario, la scelta di rinviare il controllo di
costituzionalità ad un momento successivo alla pronuncia del giudice
europeo rappresenta un elemento caratteristico del modello tedesco
di risoluzione delle questioni di «doppia pregiudizialità». Così,
pur prendendo atto dei progressi compiuti dall’ordinamento
comunitario in materia di tutela dei diritti fondamentali e pur
introducendo una presunzione relativa di convergenza tra previsione
costituzionale e prescrizione comunitaria, la decisione Solange
II non smentisce l’idea che il controllo di costituzionalità
vada eseguito successivamente al controllo di conformità
comunitaria[13]. Alla stessa maniera, la sentenza Maastricht,
pur estendendo il controllo di costituzionalità alle ipotesi di
lesione del principio di attribuzione da parte delle istituzioni
comunitarie, si basa sull’idea che spetta ai giudici di Karlsruhe
verificare il controllo operato dai loro colleghi del
Lussemburgo[14]. Infine, anche la sentenza Bananenmarktordnung nel rigettare la domanda di
incostituzionalità ribadisce il diritto all’ultima parola del
sistema costituzionale nazionale[15].
Peraltro, per quanto
certamente dettata da un’iniziale volontà di mantenere qualche forma
di controllo nazionale sul diritto comunitario, pare difficile
negare che, in considerazione di una scarsa attitudine dei giudici
ordinari ad avvalersi del rinvio interno dopo che su una questione
si sia pronunciata la Corte di Giustizia e soprattutto in
considerazione dell’estrema prudenza con cui la giurisprudenza
costituzionale ha ammesso ordinanze (o ricorsi diretti) contro le
decisioni incidentali dei giudici europei, questa scelta non ha
determinato conseguenze pratiche significative e, al di là del
mantenimento di un’orgogliosa divergenza teorica, ha concretamente
prodotto un avvicinamento sostanziale alle posizioni emerse in
ambito comunitario[16]: in effetti, tra un sistema che pretende di
assorbire il controllo di costituzionalità nel controllo di
conformità comunitaria e un sistema che anticipa il giudizio dei
giudici europei, ma di fatto non interviene mai per correggerlo e
finisce sempre per conformarsi alle loro decisioni concrete, la
differenza pare essere soltanto virtuale.
3 La
soluzione italiana: da Frontini a Granital
Rispetto ai loro colleghi tedeschi, i
giudici costituzionali italiani si mostrano ancora più restii ad
accettare le implicazioni della dottrina della primauté e con
il caso Costa, pur riconoscendo l’effetto diretto del diritto
comunitario, inizialmente esprimono un secco rifiuto alla
possibilità di riconoscere che le disposizioni europee possano
prevalere sulle disposizioni interne[17]: la partecipazione italiana
al processo di integrazione europea non può mettere in discussione
il criterio della successione temporale delle leggi e pertanto una
norma cronologicamente successiva alla legge di ratifica prevale
sulla norma europea contraria[18].
Soltanto con il caso Frontini (per certi versi anticipato dal caso Acciaierie
San Michele[19]) i giudici abbandonano questa rigida prospettiva
e, riconoscendo di fatto il primato sulle leggi ordinarie,
teorizzano la possibilità di una prevalenza della previsione
sovranazionale sulla previsione interna cronologicamente successiva
alla legge di ratifica[20]. Esattamente come avvenuto con il caso Solange, anche in questo caso la Corte costituzionale
fonda il suo riconoscimento del primato sulla base dell’ordinamento
interno e si riserva un’eccezionale possibilità di intervento per
l’ipotesi in cui l’applicazione del principio in questione violi i
principi fondamentali dell’ordinamento nazionale: dal fondamento
interno del primato si deduce la competenza esclusiva del giudice
interno a garantirne l’applicazione.
Diversamente dai loro
colleghi tedeschi che con Solange elaborano una precisa
strategia processuale per garantire che (almeno teoricamente) la
verifica della conformità comunitaria non avvenga a danno del
controllo di costituzionalità, nel caso Frontini i giudici
italiani non specificano i profili procedurali connessi alla
primazia del diritto europeo e solo con la pronuncia ICIG chiariscono il loro punto di vista sulla questione[21]. In
particolare, di fronte all’astratta alternativa di garantire il
primato attraverso la disapplicazione da parte del giudice comune o
attraverso la dichiarazione di incostituzionalità, con la decisione
del 1975 i giudici costituzionali optano per la seconda soluzione e
tracciano un sistema in cui il conflitto tra norma comunitaria e
norma nazionale, configurandosi come un conflitto tra due norme
interne delle quali (almeno) una ha ai sensi dell’art. 11
della Costituzione una copertura costituzionale[22], richiede che,
ai fini della risoluzione del contrasto, il giudice ordinario
(eventualmente dopo aver utilizzato il meccanismo previsto
dall’art. 177 TCEE) investa la Consulta[23].
Dopo un primo
momento in cui manifesta indifferenza relativamente alle procedure
seguite a livello nazionale per garantire la primauté, la
Corte di Giustizia con la sentenza Simmenthal mette in
discussione questo modello con cui la Corte costituzionale italiana
si configura come un organo di revisione delle decisioni dei giudici
europei[24]. In pieno contrasto con quanto disposto dai magistrati
romani con questa pronuncia viene statuito che, al fine di evitare
che un’applicazione differita nel tempo possa minare l’uniformità
del sistema comunitario, il giudice comune ha l’obbligo di dare
immediata disapplicazione al diritto interno contrastante,
prescindendo da qualsiasi controllo costituzionale
nazionale.
Sotto la pressione dell’istituzione giudiziaria
sovranazionale, la Consulta, al fine di adeguarsi, stravolge il
meccanismo di controllo alla base della decisione Frontini e,
dopo una pronuncia interlocutoria di inammissibilità per difetto di
rilevanza, si allinea in maniera praticamente integrale al sistema
predisposto dal Bundesverfassugsgericht[25]. Così, pur
ribadendo il fondamento nazionale del diritto comunitario e l’idea
della separazione degli ordinamenti, i giudici costituzionali
italiani, con la sentenza Granital riconoscono l’istituto
della disapplicazione del giudice ordinario e si riservano un potere
eccezionale di intervenire per controllare che le decisioni del
giudice europeo non si trasformino in una minaccia per i principi
fondamentali dell’ordinamento statale e non travalichino l’unico
limite che il sistema giuridico nazionale pone all’avanzata
dell’integrazione[26].
Seguendo le indicazioni che provengono da
questa pronuncia (peraltro mai ufficialmente rinnegate[27]) sembra
possibile affermare che, seppur con un percorso più travagliato e
scandito da diverse fasi, anche la Consulta italiana, non
diversamente dal suo omologo di Karlsruhe, finisce con il
configurare i suoi rapporti con il tribunale del Lussemburgo secondo
uno schema che in teoria prevede che il giudice costituzionale possa
revisionare il giudizio del suo collega europeo, ma in pratica -
vuoi per la ristrettezza delle ipotesi in cui è previsto un
controllo di questo tipo, vuoi per la assoluta rigidità con cui il
giudice costituzionale stesso ha ritenuto possibile un suo
intervento, vuoi infine per la ritrosia dei giudici ordinari di
servirsi concretamente del doppio rinvio – ha assecondato la pretesa
della Corte di Giustizia di configurarsi come giudice unico delle
relazioni tra gli ordinamenti[28].
4 Il nuovo controllo a posteriori di costituzionalità in Francia e i problemi di
coordinamento con la giurisdizione europea
Con la legge
di revisione costituzionale n. 2008 - 724 del 23 luglio
2008[29], anche la Francia - nel quadro di una complessiva
riorganizzazione degli equilibri tra i poteri della V Repubblica[30]
- ha parzialmente superato il cosiddetto «eccezionalismo[31]»
transalpino e, pur prevedendo precisi limiti cronologici,
sostanziali e procedurali, ha introdotto un sindacato di
costituzionalità a posteriori e incidentale[32].
Peraltro,
preso atto della necessità di raccordare il nuovo controllo con le
vecchie competenze del Conseil constitutionnel e soprattutto
preso atto della necessità di raccordare il nuovo controllo con
l’azione dei giudici ordinari e con quella dei giudici europei,
attraverso la legge organica n. 2009 – 1523 del 10 dicembre
2009 (esplicitamente richiamata dal secondo comma dell’art.
61 – 1[33]) la riforma ha disposto una procedura assai
articolata[34]. Così, per coordinare il sindacato di
costituzionalità a posteriori con il controllo preventivo e
con la giurisdizione ordinaria, la legge prevede che, nel caso in
cui una delle parti di un procedimento giurisdizionale decida di
sottoporre (per iscritto e con istanza ah hoc[35]) al giudice
un dubbio relativo alla conformità tra un provvedimento legislativo
e i diritti e le libertà garantiti dalla Costituzione nazionale,
quest’ultimo, dopo aver effettuato un primo controllo sulla
rilevanza, sulla novità e sulla serietà della questione[36], rinvia
gli atti giudiziari al giudice di ultima istanza (secondo i casi
Consiglio di Stato o Corte di Cassazione), il quale, dopo un
ulteriore controllo ed entro un termine di tre mesi[37], investe
finalmente il Conseil constitutionnel[38]. Invece, per
regolare i rapporti con la giurisdizione europea e con il controllo
di conformità agli accordi internazionali (in primis la
Convenzione europea dei diritti dell’uomo) che ai sensi
dell’art. 55 della Costituzione è esercitato dai giudici
ordinari[39], gli art. 23 – 2 e 23 – 5
dell’Ordonnance n. 58 – 1067 (introdotti dalla
legge organica n. 2009 – 1253) , senza più prevedere la
riserva delle esigenze derivanti dall’appartenenza della Francia
all’Unione europea[40], si limitano a disporre la priorità
procedimentale del sindacato di costituzionalità[41].
Ora, se si
tiene nella dovuta considerazione che il nuovo terzo comma
dell’art. 62 dispone che «contro le decisioni del Consiglio
costituzionale non è ammesso alcun ricorso e che esse sono
obbligatorie per i pubblici poteri e per tutte le autorità
amministrative e giurisdizionali», ci si rende immediatamente conto
dei problemi di conformità al diritto europeo prodotti da questa
riforma. Infatti, seguendo le indicazioni che emergono dal combinato
disposto dell’art. 62 della Costituzione e degli art.
23 – 2 e 23 – 4 dell’Ordonnance si ha l’impressione che, in
una ipotesi di contestuale rilevanza del parametro comunitario e del
parametro costituzionale, il giudice sia tenuto a sollevare
immediatamente la questione di costituzionalità e che una volta
ottenuta la pronuncia del Conseil esso sia tenuto ad
adeguarsi senza ulteriori indugi alla decisione dell’organo
costituzionale nazionale. Insomma, il tenore letterale delle riforma
autorizza una ricostruzione per la quale, in assoluta contrarietà
con quanto statuito con la decisione Simmenthal, il sindacato
di costituzionalità del provvedimento esclude il controllo della
conformità con gli accordi internazionali e quindi - ancora più
arditamente della sentenza Frontini (che in proposito si è
limitata a disporre soltanto l’intervento obbligatorio della
Consulta italiana, ma non aveva escluso la possibilità
dell’intervento del giudice europeo) - preclude la via per
l’intervento della Corte di Giustizia ogniqualvolta venga in rilievo
un profilo di costituzionalità[42].
5 La guerra dei
giudici francesi e la decisione 2010 – 205 DC del Conseil
constitutionnel
Il potenziale eversivo di una
interpretazione come quella appena mostrata spiega perché le norme
relative al nuovo controllo di costituzionalità, siano state al
centro di una vera e propria querelle giudiziaria.
Infatti, già prima dell’entrata in vigore della
legge organica n. 2009 – 1523, il Conseil
constitutionnel, consapevole dei problemi di compatibilità con
il diritto comunitario, utilizza l’opportunità offerta dal controllo
preventivo di costituzionalità della stessa legge e immediatamente
si preoccupa di circoscrivere gli effetti antieuropei della nuova
riforma[43]. Più precisamente, pur dichiarando la costituzionalità
del provvedimento, l’organo costituzionale francese - reintroducendo
di fatto la clausola di salvaguardia degli accordi internazionali
prevista nel progetto di riforma originariamente presentato dal
Governo - ha riconosciuto che la priorità attribuita al controllo di
costituzionalità ha il solo scopo di ribadire la superiorità della
Costituzione nella gerarchia delle fonti e non può in alcun modo
condurre al disconoscimento degli impegni internazionali assunti dal
paese[44].
Le rassicurazioni del Conseil constitutionnel non hanno però convinto la Corte di Cassazione francese che con una
decisione del 16 aprile ha messo in discussione l’intero impianto
della giustizia costituzionale[45]. Investito del controllo sulla
pertinenza di una questione di costituzionalità sollevata da parte
del Tribunale di Lille, il supremo organo giurisdizionale
transalpino, anziché pronunciarsi sulla fondatezza del reclamo (come
previsto dall’art. 23 – 4 dell’Ordonnance n. 58 – 1067), ha invece preferito ricorrere allo
strumento processuale previsto dall’art. 267 TFUE e ha
chiesto alla Corte di Giustizia se sia compatibile con il diritto
comunitario una previsione nazionale che limita la possibilità del
giudice ordinario di utilizzare il rinvio pregiudiziale al giudice
europeo. Ora, se per un verso è indubitabile che la Corte di
Cassazione ha operato questo rinvio per poter usufruire dei vantaggi
offerti dall’«uso alternativo della competenza pregiudiziale[46]»,
sembra altrettanto certo che, anche in seguito all’intervento
correttivo dell’organo costituzionale, il sistema presentato è
caratterizzato da non poche ambiguità di fondo.
La volontà di
chiarire i termini della normativa prima dell’intervento concreto
della Corte del Lussemburgo, ha spinto il Conseil
constitutionnel a ritornare con una certa incisività sui
problemi determinati dalla riforma costituzionale e dalla legge
organica[47]. Così, sfruttando l’occasione offerta da un sindacato
preventivo relativo alla costituzionalità di una legge in materia di
liberalizzazione della gestione dei giochi di azzardo, l’istituzione
francese ha tentato di rispondere alle perplessità sollevate dalla
Corte di Cassazione e ha chiarito la sua concezione del rapporto tra
il controllo di costituzionalità e il controllo di conformità ai
trattati internazionali e comunitari. Secondo il Conseil,
diversamente da quanto accade in Italia e in Germania, in Francia i
problemi legati agli eventuali conflitti tra una norma legislativa e
gli obblighi derivanti da un accordo internazionale o comunitario
non possono essere configurati come questioni di
costituzionalità[48] e pertanto essi rimangono nella competenza del
giudice ordinario[49], il quale, in linea con le previsioni della
dottrina Simmenthal, è libero di attribuire la prevalenza
delle disposizioni internazionali anche sulle disposizioni interne
che abbiano superato il controllo di costituzionalità[50]. Unica
eccezione a questa configurazione dei rapporti tra giurisdizione
ordinaria e giurisdizione costituzionale è il controllo sulla
corretta attuazione delle direttive che secondo una consolidata
giurisprudenza dello stesso organo giudicante si configura come un
controllo di costituzionalità[51]. Per di più, sempre secondo il
giudice costituzionale francese, i tempi rapidi del controllo ed il
fatto che, anche in attesa degli esiti di un sindacato di
costituzionalità, il giudice ordinario dispone di tutti gli
strumenti conservativi idonei a garantire le posizioni soggettive
tutelate dal diritto comunitario, dovrebbero contribuire ad
escludere ogni possibilità di conflitto[52].
6 La prudenza
della Corte di Giustizia
Tenendo in considerazione i
tempi strettissimi imposti dalla riforma costituzionale francese per
il nuovo sindacato a posteriori, la Corte di Giustizia ha
utilizzato le disposizioni sul procedimento accelerato[53] e il 22
giugno 2010, in poco più di due mesi dal rinvio pregiudiziale, si è
pronunciata sulla complessa vicenda[54].
Con riferimento ai
profili di interesse di cui qui si discute la decisione presenta
alcune ambiguità che meritano di essere sottolineate. Per un verso,
infatti, i giudici del Lussemburgo rivolgono una critica abbastanza
decisa alla parte della decisione 2010 – 205/DC in cui si afferma la
competenza residuale dell’organo costituzionale francese a
controllare la costituzionalità delle leggi interne di attuazione
del diritto comunitario: preoccupata da una prassi che si va via via
estendendo[55], la Corte ha precisato che la dichiarazione di
incostituzionalità di una normativa di attuazione di disposizioni
europee esclude il controllo di validità che le spetta in via
esclusiva e pertanto ha dichiarato che questa prassi non è conforme
al diritto comunitario[56].
Per di più, proseguendo sulla stessa
linea monitoria, i giudici rifiutano le argomentazioni proposte dai
loro colleghi francesi e mostrano una certa inflessibilità
nell’affermare che, a prescindere dai tempi imposti dalla disciplina
del controllo incidentale, il Conseil constitutionnel, alla
stregua di qualsiasi altro organo giurisdizionale, sia obbligato a
fare ricorso allo strumento del rinvio pregiudiziale alla Corte del
Lussemburgo[57]: in effetti - come mostra la stessa decisione in
questione - la rapidità del procedimento accelerato dovrebbe valere
ad escludere la possibilità di incompatibilità di termini tra il
sindacato di costituzionalità (anche nel caso di sindacato
preventivo) e il rinvio pregiudiziale.
Per contro però, in
riferimento alla questione della legittimità comunitaria delle nuove
disposizioni costituzionali francesi, il giudice europeo preferisce
non sbilanciarsi e pur precisando che in nessun caso è ammissibile
una normativa nazionale che in qualsiasi modo impedisca o limiti il
rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE non chiude le porte in
maniera definitiva alle modalità normativamente previste per il
nuovo sindacato incidentale di costituzionalità. Più precisamente
secondo il ragionamento sviluppato, per giurisprudenza costante
della Corte il giudice nazionale è tenuto a scegliere tra i vari
significati attribuibili alla norma quello che meglio soddisfa le
richieste della norma europea. Pertanto, essendo possibili varie
interpretazioni (come mostra lo stesso conflitto interpretativo tra
Corte di Cassazione e Conseil Constitutionnel[58]), la Corte
ha sostanzialmente concluso escludendo che in astratto la normativa
denunciata potesse produrre problemi di compatibilità con il diritto
comunitario[59].
7 I problemi lasciati aperti dalle due
decisioni e le loro possibili ricadute sul sistema
italiano
Come è evidente, riprendendo alcuni passaggi del
ragionamento giuridico del Conseil Constitutionnel, la Corte
di Giustizia si preoccupa innanzitutto di stemperare i profili più
problematici della nuova disciplina costituzionale francese. In
particolare, seguendo l’orientamento giudiziario espresso
dall’organo costituzionale transalpino ed escludendo per via
interpretativa che il vincolo posto a tutte le autorità
giurisdizionali e amministrative impedisca o limiti la possibilità
di rivolgersi al giudice europeo, la Corte del Lussemburgo
certamente sdrammatizza una delle questioni più insidiose sollevate
dalla riforma.
Ciononostante, la decisione non mette al riparo da
possibili imprevisti e anche immaginando una pronta e completa
omologazione del sistema giudiziario e amministrativo francese alle
direttive interpretative fatte proprie dalla Corte di Giustizia e
dal Conseil, il sistema di giustizia costituzionale francese
mantiene zone d’ombra attinenti ai rapporti con il diritto
comunitario. Infatti, se nel sistema proposto dalla giurisprudenza Solange e Granital (e sostanzialmente accettato dalla
giurisprudenza del Lussemburgo) il giudice ordinario è
tenuto, sotto la pena della restituzione degli atti, a
consultare anticipatamente la Corte europea, nel sistema proposto
dalla due decisioni sembra invece che il giudice ordinario francese
che si confronti con un’ipotesi di contestuale rilevanza del
parametro comunitario e del parametro costituzionale abbia
semplicemente la possibilità di ricorrere preventivamente al
rinvio ex art. 267 TFUE. Statuendo che «l’art. 61-1 della
Costituzione e gli art. 23-1 e successivi non impediscono ai giudici
la possibilità (o a seconda dei casi il dovere) di sollevare in
qualsiasi momento lo ritengano opportuno la possibilità di
utilizzare il rinvio previsto all’art 267 del TFUE», il Conseil dà per lo meno l’impressione di consentire la possibilità che il
giudice scelga l’ordine del rinvio. Ovviamente, non richiamando la
giurisprudenza costituzionale italiana e tedesca sull’obbligo di
garantire la pronuncia preventiva del giudice europeo, la Corte di
Giustizia dà l’impressione di avallare questa
interpretazione.
Ora, per un verso sono certamente comprensibili
le preoccupazioni che hanno indotto l’istituzione transalpina a
cercare strade diverse da quelle percorse in Germania e in Italia:
in presenza dell’ingombrante (e invadente) interventismo della Corte
di Giustizia e in presenza dei limiti stringenti imposti dalle
tradizioni giacobine (e strumentalmente riprese dal gollismo) della
sovranità parlamentare e della legge come espressione della volontà
generale[60], un’eventuale scelta “autoesclusiva” con cui i giudici
avessero esplicitamente dichiarato che nelle ipotesi di «doppia
pregiudizialità» si sarebbero limitati semplicemente ad un
(ipotetico) controllo delle soluzioni previamente individuate dal
giudice europeo[61], avrebbe finito con il trasformarsi in una
ulteriore compressione dei (già limitati) spazi di esercizio del
sindacato a posteriori di costituzionalità[62]. Altrettanto
comprensibili possono essere le ragioni di opportunità politica che
hanno indotto la Corte di Giustizia a seguire la soluzione
supportata dalla Commissione[63] e a non prendere una posizione
troppo netta nei confronti di una querelle giudiziaria
interna e a dare fiducia al sistema di giustizia francese.
Per
altro verso, però, non si possono sottacere i problemi che si
determinerebbero nel caso in cui si dovesse effettivamente affermare
una soluzione che affida al giudice la scelta dell’ordine dei
rinvii. Innanzitutto, l’interpretazione offerta dal Conseil
Constitutionnel rischia di creare parecchie confusioni e finisce
con il legittimare proprio l’«uso alternativo della competenza
pregiudiziale» che ha spinto la Corte di Cassazione ad investire
della questione l’istituzione giudiziaria sovranazionale: non
potendo statuire né la priorità della question prioritaire de
constitutionnalité sul rinvio pregiudiziale (perché lesiva del
diritto europeo), né la priorità del rinvio ex art. 267 TFUE sul
rinvio costituzionale (perché limitativa del proprio intervento e
comunque lesiva delle disposizioni della Costituzione francese)
l’organo della giustizia costituzionale ha determinato una
situazione per cui, in caso di concorrenza tra le giurisdizioni, il
giudice comune finisce per essere arbitro. Inoltre, in
considerazione della circostanza per cui non c’è nessuna garanzia ed
è anzi difficile pensare che i futuri giudizi del Conseil (analogamente a quanto fanno nel sistema attuale le decisioni
provenienti dal Lussemburgo) si limitino a valutazioni sull’astratta
costituzionalità della norma e non si spingano invece sino ad
individuare la soluzione concreta, non si può a priori escludere che
(esattamente come avviene oggi, a parti invertite, negli altri
sistemi nazionali che si confrontano con i problemi della doppia
pregiudiziale) il giudice applichi direttamente la decisione emersa
dal primo rinvio. Ciò produrrebbe la conseguenza, assolutamente
nefasta per l’ordinamento europeo, di escludere il giudice del
Lussemburgo dal potere intervenire e determinerebbe il rischio di
mettere in serio pericolo il primato della norma comunitaria (ed in
particolare la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione) e
l’applicazione uniforme del diritto
sovranazionale[64].
Tali circostanze sono aggravate da
almeno due ordini di considerazioni. In primo luogo, nel caso in cui
il Conseil iniziasse ad accettare questioni di
costituzionalità implicanti profili di rilevanza comunitaria non
ancora vagliati dalla Corte di Giustizia, il giudice europeo, al di
là della procedura di infrazione (che non permette alcuna revisione
del caso concreto e che comunque è sottoposta al filtro politico
della Commissione), non avrebbe alcuno strumento processuale per
porre rimedio ad un’eventuale esclusione operata dal giudice comune
in seguito all’applicazione immediata di una regola concreta
proposta dall’organo costituzionale francese. È il caso di segnalare
che nemmeno il riferimento alla tradizionale estraneità del Conseil alla garanzia del primato vale a sminuire i problemi
rilevati[65]: la previsione di un nuovo controllo a
posteriori di costituzionalità, al di là dei problemi di
insicurezza giuridica prodotti da un mancato coordinamento
procedurale dei rinvii pregiudiziali, offre un nuovo ed appetibile
alibi per quei giudici che non volessero riconoscere il primato del
diritto europeo e pertanto richiede l’individuazione di misure
specifiche di garanzia.
In secondo luogo, vista l’efficacia
generale delle decisioni della Corte di Giustizia, i passaggi della
decisione in cui si afferma la legittimità di un controllo
preventivo di costituzionalità possono produrre effetti anche al di
là dei confini francesi e risvegliare le (almeno per il momento)
sopite tentazioni “autarchiche” degli altri organi specializzati nel
controllo di costituzionalità[66]. In particolare, in virtù di un
allentamento dei vincoli imposti dalla giurisprudenza Simmenthal, il giudice costituzionale italiano potrebbe anche
essere indotto a ripensare le modalità della suo controllo
sull’ordinamento comunitario, rivedere la sua “autoesclusione” e
accettare atti processuali prima dell’intervento della Corte
lussemburghese[67]. Un’eventuale decisione del genere riprodurrebbe
lo stesso rischio di uso alternativo della competenza pregiudiziale
e contribuirebbe a mettere in discussione la primazia applicativa
del diritto europeo[68].
Soltanto il tempo ci dirà se i rischi
denunciati troveranno conferma nella futura prassi delle istituzioni
giudiziarie europee. In qualsiasi caso ragioni di rigore giuridico e
ragioni di opportunità politica inducono a concludere che, una volta
preso atto della distanza che passa tra il modello Simmenthal ed il modello francese di relazioni tra gli ordinamenti e una volta
preso atto dei pericoli che ad una diffusione di questo ultimo sono
connessi, sarebbe auspicabile che la Corte di Giustizia sfrutti
l’opportunità offerta da una identica questione sollevata da un
tribunale belga[69] e ribadisca con forza l’obbligatoria alternativa
del giudice ordinario di invocare immediatamente la Corte di
Giustizia o di disapplicare senza ulteriore indugio le disposizioni
interne contrastanti con le previsioni europee.
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[1] Per un riferimento ai problemi della doppia
pregiudizialità vedi innanzitutto M. Cartabia, Considerazioni
sulla posizione del giudice comune di fronte a casi di «doppia
pregiudizialità», comunitaria e costituzionale in Foro
it., 1997, 5, 222 225. Sul tema vedi anche F. Ghera, Pregiudiziale comunitaria, pregiudiziale costituzionale e valore
di precedente delle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia in Giur. Cost. 2000, 2, 1193 1223; F. Salmoni, La Corte costituzionale e la Corte di giustizia delle Comunità
europee in Dir. Pubbl., 2002, 2, 491 564; F. Sorrentino, È veramente inammissibile il doppio rinvio? in Giust.
Cost., 2002, 2, 781 787; A. Celotto, Legittimità
costituzionale e legittimità comunitaria in Rass. Dir. Pubbl.
Eur., 2002, 1 2, 47 61; Id, Ancora un’occasione perduta per
mettere chiarezza sulle interferenze tra giudizio di
costituzionalità e giudizio di “comunitarietà”, in Giur.
Cost. 2004, 3, 1732 1735; S. Marzucchi, «Residui» di
incostituzionalità nel rapporto fra norme comunitarie e norme
nazionali in Riv. It. Dir. Pubbl. Com., 2004, 2, 663 671;
F. Sementilli, Brevi note sul rapporto tra la Corte
costituzionale italiana e la Corte di Giustizia delle Comunità
europee in Giur. cost., 2004, 6, 4771 4786.
[2] M. Cartabia, op. cit., 222 sottolinea che, in
considerazione della circostanza per cui sia l’ordinamento europeo
sia gli ordinamenti nazionali conoscono delle situazioni in cui è lo
stesso giudice interno che compone i conflitti tra la norma
ordinaria e il parametro (comunitario o costituzionale), non tutti i
casi in cui è astrattamente configurabile un’ipotesi di doppia
pregiudizialità richiedono il doppio rinvio e che pertanto, prima di
scegliere l’ordine in cui eseguire i rinvii, il giudice deve
verificare se concretamente sono entrambi necessari.
[3] È
quanto sarebbe potuto accadere in seguito alle due ordinanze con cui
il Tribunale di Milano ha disposto la disgiunta trasmissione degli
atti alla Corte costituzionale e alla Corte di Giustizia, senza
operare un riferimento alla contestualità del doppio rinvio. Per
maggiori riferimenti al caso in questione vedi A. Rovagnati, Nuove scelte giurisprudenziali in materia di doppia
pregiudizialità (comunitaria e costituzionale)? in Quad.
Cost., 2009, 3, 717 718 e L. Cappuccio, La convivenza more
uxorio tra Corte costituzionale e Corte di Giustizia: uno strano
caso di doppia pregiudiziale in Foro it., 2010, 3, 804
807. Sia anche consentito il rinvio a F. Vecchio, Il Trattato di
Lisbona e le ipotesi di «doppia pregiudizialità»: differenti
prospettive di tutela e pericoli di pronunce incoerenti su www.giustamm.it.
[4] È quanto avevano già sostenuto M.
Cartabia - A. Celotto, La giustizia costituzionale in Italia dopo
la Carta di Nizza in Giur. Cost., 2002, 6, 4477 4508 ai
tempi dell’approvazione della Carta di Nizza.
[5] Per maggiori
considerazioni sull’ultra vires review si rinvia a F.
Vecchio, Competenza e gerarchia nella sentenza Lisbona del
Tribunale federale tedesco: verso un diritto costituzionale
asimmetrico? su www.diritto.it.
[6] Sentenza C –
555/07, Kücükdeveci, del 19 gennaio 2010.
[7] Seppur
sotto un profilo in parte differente anche V. Sciarabba, La
sentenza Kücükdeveci e le prospettive della giustizia costituzionale
europea su www.astrid-online.it ritiene che Mangold e Kücükdeveci valgano a creare situazioni di
interferenza tra il giudice europeo e i giudici nazionali e
impongano un ripensamento del sistema di relazioni tra gli
ordinamenti.
[8] Per maggiori considerazioni sul principio di
leale collaborazione si rinvia a P. Perlingieri, Leale
collaborazione tra Corte costituzionale e Corti europee. Per un
unitario sistema ordinamentale, Napoli, Edizioni Scientifiche
Italiane, 2008.
[9] Vedi le decisioni del Bundesverfassungsgericht tedesco BVerfGE., 22, 134, Re tax on Malt Barley del 5 luglio 1967; BVerfGE., 22,
293, EWG-Verordnungen, del 18 ottobre 1967 e BVerfGE.,
31, 145, Milchpulver, del 9 giugno 1971.
[10]
Sentenza del Bundesverfassungsgericht tedesco, BVerfGE., 37, 271, Solange, del 29 maggio 1974. Per un
commento vedi I. Feustel, Diritto comunitario e diritto interno
nella giurisprudenza italiana e tedesca in Riv. Dir.
Eur., 1976, 187 226.
[11] Per una ricostruzione dell’intera
vicenda processuale vedi K. Alter, Establishing the supremacy of
European law, New York, OUP, 2001, 86 92.
[12] È il caso di
precisare che i giudici costituzionali riservano il loro intervento
non per qualsiasi ipotesi di contrasto tra diritto europeo e
Costituzione tedesca, ma solo per la più limitata ipotesi
dell’identity review, ossia per il caso di contrasto tra
norma costituzionale che esprime l’identità costituzionale
dell’ordinamento statale.
[13] Sentenza del Bundesverfassungsgericht tedesco, BVerfGE., 73, 339, Solange II, del 22 ottobre 1986. Per un commento alla
decisione vedi G. C. Rodriguez Iglesias – U. Woelker, Derecho
comunitario, derechos fundamentales y control de constitucionalidad.
La decision del Tribunal constitucional federal aleman de 22 de
octubre de 1986 in Rev. de Inst. Com., 1987, 3, 667 681.
[14] Sentenza del Bundesverfassungsgericht tedesco, BVerfGE, 89, 155, Maastricht, del 12 ottobre 1993. Per
un commento alla decisione, fra i tanti, vedi D. Grimm, Una
Costituzione per l'Europa? in J. Luther - P.P. Portinaro – G.
Zagrebelsky, Il futuro della Costituzione, 1996, Bari,
Laterza, 340 368 e J. Habermas, Una Costituzione per l'Europa?
Osservazioni su Dieter Grimm in J. Luther - P.P. Portinaro – G.
Zagrebelsky, op. cit., 369 375.
[15] Sentenza del Bundesverfassungsgericht tedesco, BVerfGE, 102, 147, Bananenmarktordnung del 7 giugno 2000. Per una ricostruzione
della controversa vicenda e per un commento vedi G. Itzcovich, L’integrazione europea tra principi e interessi. Giudici
nazionali e Corte di Giustizia nella “guerra delle banane” in Mat. Stor. Cult. Giur., 2004, 2, 358 424 e K. Alter, op.
cit., 110 117.
[16] Soltanto di recente il Bundesverfassungsgericht ha iniziato a dichiarare
l’incostituzionalità di atti emanati in esecuzione del diritto
comunitario. In tal senso vedi la sentenza BVerfGE., 113, 273
del 18 luglio 2005. Per un commento alla storica decisione si rinvia
a F. Palermo, La sentenza del Bundesverfassungsgericht sul
mandato di arresto europeo in Quad. Cost., 2005, 4, 897
904; J. Woelk, Parlare a nuora perché suocera intenda: il BVerfG
dichiara incostituzionale la legge di attuazione del mandato
d'arresto europeo in Dir. Pubbl. comp. eur., 2006, 1, 160
168; G. Ranaldi, Il caso Darkanzali: “a margine” della sentenza
del tribunale costituzionale tedesco in tema di mandato di arresto
europeo e diritti fondamentali su www.federalismi.it; O.
Pollicino, Incontri e scontri tra ordinamenti e
interazioni tra giudici nella nuova stagione del costituzionalismo europeo: la saga del mandato d’arresto
europeo come modello di analisi in Eur. Jour. of Leg.
Stud., 2008, 1, 220 268 e C. Vidal, Alemania in J. De
Miguel - J. Tajadura, Justicia constitucional y Union
europea, Madrid, Centro de estudios politicos y
Constitucionales, 2008, 42 94. Più di recente vedi la decisione
adottata dallo stesso tribunale il 2 marzo 2010.
[17] Sentenza
della Corte costituzionale italiana, 14/64, del 7 marzo 1964. Per
una ricostruzione dell’intricata vicenda processuale (che tra
l’altro ha portato ad una successiva pronuncia della Corte di
Giustizia) vedi G. Itzcovich, Teorie e ideologie del diritto
comunitario, Torino, Giappichelli, 2006. 210 214. Per un
commento vedi G. G. Stendardi, La Declaratoria di illegittimità
di una legge nazionale ordinaria contraria alle norme del trattato
istitutivo della C.E.E. in Foro Pad., 5, 18 22; M. Bon
Valsassina, Considerazioni sulla sentenza n. 14 della Corte
Costituzionale in Giur. Cost., 1964, 133 144 e L.
Paladin, Il sindacato della Corte costituzionale sull’utilità
delle leggi in Giur. Cost., 1964, 144 158.
[18]
Secondo l’efficace formula utilizzata dai giudici italiani, anche in
seguito alla partecipazione italiana al processo di integrazione, il
rapporto tra legge di esecuzione e leggi interne rimane saldamente
vincolato all’«impero delle leggi posteriori».
[19] Sentenza
della Corte costituzionale italiana, 98/1965, del 16 dicembre 1965.
Per un commento alla decisione vedi M. Berri, Ordinamento
comunitario e ordinamento interno in Giust. Civ., 1966, 3
7; F. Durante, Diritto interno e diritto comunitario in Riv. Dir. Int., 1966, 53 57 e M. Mazziotti di Celso, Osservazioni alla sentenza del 27 dicembre 1965 in Giur.
Cost., 1965, 1329 1342.
[20] Sentenza della Corte
costituzionale italiana, 183/73, del 27 dicembre 1973. Per un
commento alla decisione vedi G. Itzcovich, op. cit., 220 230.
Vedi anche le considerazioni di P. Barile, Il cammino comunitario
della Corte in Giur. Cost., 1973, 2406 2419; R. Monaco, La costituzionalità dei regolamenti comunitari in Foro
it., 1974, 1, 314 324; P. Mengozzi, Un orientamento
radicalmente nuovo in tema di rapporti tra diritto italiano e
diritto comunitario in Riv. Dir. Int., 1974, 708 729 e M.
Berri, Legittimità della normativa comunitaria in Giur.
It., 1974, 1, 513 518.
[21] Sentenza della Corte
costituzionale italiana, 232/75, del 30 ottobre 1975. Per un
commento alla decisione vedi C.E. Costanza, Regolamenti
comunitari e norme nazionali nella sentenza n. 232 del 30 ottobre
1975 della Corte Costituzionale in Riv. Dir. Eur., 1976,
132 140 e A. Tizzano, Sull’«incostituzionalità» delle leggi
italiane incompatibili con i regolamenti comunitari in Foro
It., 1976, 1, 2229 2315.
[22] Sulla cosiddetta
interpretazione permissiva dell’art. 11 della Costituzione si
rinvia a quanto sostiene G. Itzcovich, op. cit., 230 236.
[23] L’esigenza di garantire che, in ottemperanza alla teoria
dei “controlimiti”, la Corte costituzionale possa esercitare il suo
ruolo di filtro tra gli ordinamenti è talmente sentita che con
l’ordinanza 206/76, del 28 luglio 1976, i giudici costituzionali,
avendo dei dubbi sull’esistenza di un contrasto tra norma
comunitaria e norma interna e rifiutandosi di adire direttamente la
Corte di Giustizia, si spingono addirittura sino ad imporre il
rinvio pregiudiziale ex art. 177 CEE al giudice a quo e ad invitare questo ultimo a riproporre l’incidente di
costituzionalità solo dopo la pronuncia dei loro colleghi del
Lussemburgo. Invece, con la decisione 163/77, del 29 dicembre 1977 i
giudici della Consulta statuiscono l’incostituzionalità per
violazione dell’art. 11 di una norma nazionale
successivamente dichiarata (con decisione C – 70/77, Simmenthal, del 28 giugno 1978) dai giudici del Lussemburgo
non contrastante con il diritto comunitario.
[24] Anche autori
tradizionalmente favorevoli all’applicazione del primato come M.
Berri, Brevi riflessioni sulla “lezione” della Corte
comunitaria in Giur. It., 1978, 1, 1153 1156 e N.
Catalano, Portata dei Trattati istitutivi delle Comunità europee
e limiti dei poteri sovrani degli Stati membri in Foro
It., 1964, 4, 152 160 si esprimono in termini fortemente critici
sulla pronuncia. Seppur con toni meno aspri, A. Migliazza, Il
giudizio di legittimità costituzionale e la Corte di Giustizia delle
Comunità Europee in Riv. Dir. Proc., 1978, 2, 328 343
anche R. Monaco, Sulla recente giurisprudenza costituzionale e
comunitaria in tema di rapporti fra diritto comunitario e diritto
interno in Riv. Dir. Eur. 1978, 1, 287 298 esprimono
delle perplessità sulla decisione. Critico sull’idea del primato in
se considerata invece L. Condorelli, Il caso Simmenthal e il
primato del diritto comunitario: due corti a confronto in Giur. Cost., 1978, 1, 669 676.
[25] Sentenza della Corte
costituzionale italiana, 176/81 del 6 ottobre 1981 e la sentenza
della Corte costituzionale italiana, 177/81. Per un commento vedi A.
Tizzano, Ancora sui rapporti tra norme comunitarie e norme
nazionali: il caso di un conflitto sfumato in Foro It.,
1982, 1, 360 362.
[26] Sentenza della Corte costituzionale
italiana, 170/84, del 5 giugno 1984. Per un commento alla decisione
vedi A. Tizzano, La Corte costituzionale e il diritto
comunitario: venti anni dopo … in Foro It., 1984, 1, 2063
2074.
[27] Pur avendo utilizzato la norma comunitaria come
parametro di giudizio, la Corte costituzionale italiana continua a
riproporre la sua linea argomentativa fondata sull’idea di
separazione degli ordinamenti e fondamento interno del diritto
comunitario. Per maggiori ragguagli su questo profilo vedi G.
Itzcovich, op. cit., 236 242. Vedi inoltre l’ordinanza 103
del 13 febbraio 2008 con la quale la Corte si è finalmente ad
esercitare concretamente il rinvio. Per un commento su questa
importantissima decisione vedi S. Bartole, Pregiudiziale
comunitaria ed “integrazione” tra ordinamenti in Le Reg.,
2008, 4 5, 897 904 e E. Cannizzaro, La Corte costituzionale come
giudice nazionale ai sensi dell’art. 234 del Trattato CE:
l’ordinanza n. 103 del 2008 in Riv. Dir, Int., 2008, 3,
789 793.
[28] Cfr. la sentenza della Corte costituzionale
italiana, 232/89, del 13 – 21 aprile 1989, (per un commento alla
decisione vedi M. Cartabia, Nuovi sviluppi nelle competenze
comunitarie della Corte costituzionale in Giur. Cost.,
1989, 1012 1023 e L. Daniele, Costituzione italiana ed efficacia
nel tempo delle sentenze della Corte di giustizia comunitaria in Foro It., 1990, 1, 1855 1860). Il filtro ultraselettivo
adottato con cui i giudici costituzionali sono soliti valutare i
margini del loro intervento nelle questioni che hanno profili
relativi al diritto europeo, ha portato F. Salmoni, La Corte
costituzionale e la Corte di Giustizia delle Comunità europee in Dir. Pubbl., 2002, 2, 491 564 a parlare in chiave critica di
«autoesclusione» della Corte costituzionale italiana. Per una
ricostruzione in questi termini della giurisprudenza italiana vedi
S. Gambino, I diritti fondamentali dell’Unione europea tra
Trattati di Lisbona e Costituzione su www.federalismi.it.
[29] Per una ricostruzione del percorso seguito dal progetto di
riforma costituzionale si rinvia a F. Fabbrini, Il progetto di
riforma costituzionale del Comité Balladur e la proposta di
introdurre in Francia un controllo di costituzionalità delle leggi a
posteriori su www.forumcostituzionale.it e Id., Kelsen
a Parigi. Il Parlamento francese approva in prima lettura il
progetto di riforma costituzionale che introduce un controllo di
costituzionalità a posteriori su www.forumcostituzionale.it.
[30] Per un’analisi della
riforma relativa ai profili dei nuovi assetti istituzionali che essa
produce si rinvia a S. Ceccanti, Revisione francese. La rivincita
di Vedel e Duverger su www.forumcostituzionale.it e F.
Fabbrini, Francia: poteri e contropoteri nel nuovo assetto
costituzionale della V Repubblica su www.forumcostituzionale.it.
[31] L’espressione è
utilizzata in T. Groppi, Riformare la giustizia costituzionale:
dal caso francese indicazioni per l’Italia? su www.astrid-online.it per indicare alcune anomalie, non
completamente superate dalla riforma, che tradizionalmente hanno
caratterizzato il sistema francese di giustizia parlamentare.
[32] Ai sensi del primo comma dell’art 61 – 1 della Costituzione
francese «Qualora in occasione di un procedimento
giurisdizionale, si sostiene che una disposizione di legge porta
pregiudizio ai diritti e alle libertà garantiti dalla Costituzione,
il Consiglio costituzionale può essere investito di tale questione
su rinvio del Consiglio di Stato o della Corte di Cassazione, che si
pronuncia entro un termine stabilito».
[33] Ai sensi del secondo
comma dell’art 61 – 1 della Costituzione francese «Le condizioni di
applicazione del presente articolo sono stabilite con legge
organica».
[34] Per quando riguarda l’esame delle vicende
relative all’approvazione della legge organica in esame si rinvia a
V. Scotti, Francia. Promulgata una legge organica per istituire
la question prioritaire de constitutionnalité in Dir. Pubbl.
Comp. Eur., 2009, 3, 1139 1142 e F. Fabbrini, La loi
organique sul controllo di costituzionalità in via incidentale e
lo scrutinio preventivo del Conseil constitutionel in Quad.
Cost., 2010, 1, 123 126.
[35] Vedi gli art. 23 – 1 e
23 – 5 dell’Ordonnance n. 58 – 1067 (introdotto
dalla legge organica n. 2009 – 1253).
[36] Vedi
l’art. 23 – 2 dell’Ordonnance n 58 – 1067. Sui
problemi relativi al profilo della novità - chiaramente introdotto
per coordinare il controllo di costituzionalità a posteriori con
quello a priori - vedi quanto sostiene F. Fabbrini, La loi
organique, cit., 125.
[37] Vedi in tal senso gli art. 23
– 4 e 23 – 5 dell’Ordonnance n. 58 – 1067.
[38] È il caso di segnalare che ai sensi dell’art. 23 –
10 dell’Ordonnance n. 58 – 1067, il Conseil
constitucionel dispone di un termine di tre mesi per
pronunciarsi.
[39] Ai sensi dell’art. 55 «A condizione di
reciprocità, i Trattati e gli accordi regolarmente approvati o
ratificati hanno, una volta pubblicati, efficacia superiore a quella
delle leggi». Il Conseil constitutionel si è tradizionalmente
rifiutato di eseguire il controllo di convenzionalità per verificare
se le leggi sono conformi agli accordi internazionali assunti dalla
Francia: argomentando che la norma in questione impone soltanto che
nella scala gerarchica i trattati godano di un rango superiore a
quello della legge ordinaria, i giudici costituzionali hanno
sostenuto che da questo non deriva l’illegittimità costituzionale di
un controllo esercitato dai giudici comuni, in luogo di un controllo
accentrato esercitato dallo stesso Conseil. Per maggiori
riferimenti su questo elemento caratteristico del sistema francese
di adeguamento dell’ordinamento francese al diritto comunitario e al
diritto internazionale vedi, M. Calamo Specchia, Il Conseil
Constitutionnel e l’exception d’inconstitutionnalité su www.astrid-online.it.
[40] F. Fabbrini, La loi
organique, cit., 125 segnala che nel passaggio parlamentare del
testo è venuto meno il riferimento – presente nel progetto di legge
presentato dal governo - all’art. 88 – 1 della Costituzione.
Sarà utile ricordare che la norma in questione è comunemente
riconosciuta come base degli effetti del diritto europeo in Francia
e che essa testualmente dispone che «La Repubblica partecipa alle
Comunità europee e all’Unione europea, costituite da Stati che hanno
scelto liberamente, in virtù dei trattati che le hanno istituite, di
esercitare in comune alcune delle loro competenze.
Essa può
partecipare all’Unione europea alle condizioni previste dal trattato
di Lisbona firmato il 13 dicembre 2007, che modifica il trattato
sull’Unione Europea e il trattato istitutivo della Comunità
europea».
[41] A questo proposito vedi gli art. 23 – 1 e
23 – 5 dell’Ordonnance n. 58 – 1067.
[42]
Sottolineano la possibilità almeno teorica di un’interpretazione di
questo tipo F. Fabbrini, La loi organique, cit., 125 e V.
Sciarabba, op. cit..
[43] Vedi la decisione 595 DC del 3
dicembre 2009.
[44] Nella decisione si legge: «imponendo la
priorità del controllo di costituzionalità sul controllo di
conformità della legge agli impegni internazionali assunti dalla
Francia, la legge organica ha inteso garantire il rispetto della
Costituzione e la sua posizione di superiorità, nell’ordine
giuridico interno; che la priorità ha come unico scopo quello di
garantire l’ordine dell’esame delle questioni presentate alla Corte;
che, una volta effettuato il controllo di costituzionalità, questo
non limita la possibilità di garantire il rispetto e la superiorità
sulle leggi dei trattati o degli accordi regolarmente ratificati o
approvati o delle norme dell’Unione; è possibile concludere che le
previsioni in esame non violano né l’articolo 55 della Costituzione,
né l’articolo 88 – 1 […]».
[45] Decisione 12003 del 16 aprile
2010. Per un commento al provvedimento in questione vedi P.
Costanzo, Decolla in Francia la questione prioritaria di
costituzionalità: la Cassazione tenta di sparigliare le carte, ma il
Consiglio costituzionale tiene la partita in mano (una cronaca) su www.giurcost.org e F. Fabbrini, Corte di Cassazione
francese, Corte di Giustizia Europea e diritto comparato su www.astrid-online.it.
[46] Si esprime in questi termini
P. Costanzo, op. cit..
[47] Vedi la decisione 2010 – 605
DC del 12 maggio 2010.
[48] Secondo la decisione «si può
pertanto concludere che, se nel rispetto delle condizioni previste,
questa disposizione [art. 55 della Costituzione] conferisce
ai trattati, un’efficacia superiore a quella della legge, essa non
prescrive, né implica che il rispetto di questo principio deve
essere garantito dal controllo di conformità della legge alla
Costituzione». Nello stesso senso poco dopo viene affermato che « si
può quindi affermare che l’incompatibilità della normativa con gli
impegni internazionali ed europei della Francia non può essere
considerata come una violazione della Costituzione».
[49]
Secondo la decisione «spetta al giudice ordinario e al giudice
amministrativo la competenza a controllare un’eventuale violazione
del diritto dell’Unione europea».
[50] In tal senso la decisione
è esplicita nell’affermare che «l'efficacia conferita dall'articolo
62 della Costituzione alle decisioni del Consiglio costituzionale
non osta alla possibilità che il giudice amministrativo e il giudice
ordinario possano, anche nel caso in cui la legge sia stata
dichiarata costituzionale, garantire la prevalenza degli impegni
internazionali sulle leggi interne».
[51] Su questo punto la
decisione in esame, il Conseil dopo aver puntualizzato che
«la trasposizione di una direttiva non può andare contro una regola
o un principio inerenti l’identità costituzionale francese» e che
«dovendo esso statuire entro il termine previsto
dall’art. 61 della Costituzione, il Consiglio costituzionale
non può ricorrere al meccanismo di rinvio pregiudiziale», conclude
che «il Consiglio può dichiarare l’incostituzionalità di una
disposizione legislativa manifestamente incompatibile con la
direttiva che essa si propone di trasporre» mentre spetta al giudice
ordinario ricorrere al meccanismo di rinvio pregiudiziale.
[52]
In tal senso viene esplicitamente sostenuto che «lo stesso giudice
può sospendere tutti gli eventuali effetti prodotti dalla legge
incompatibile con il diritto dell’Unione, che può assicurare i
diritti riconosciuti ai ricorrenti dagli impegni internazionali ed
europei assunti dalla Francia e che può garantire la piena efficacia
della sua decisione».
[53] Il procedimento accelerato è
disciplinato dall’art. 23 bis dello Statuto della
Corte di Giustizia dell’Unione europea e dal primo capoverso
dell’art. 104 bis del Regolamento di procedura.
[54] Sentenza del Tribunale di Giustizia dell’Unione europea, Melki, C – 188/10 del 22 giugno 2010.
[55] La possibilità
di un controllo sulle norme interne di attuazione è stata
astrattamente prevista dalla giurisprudenza costituzionale francese,
ma mai concretamente attuata. Tuttavia, da quando il Trybunał
Konstytucyjny polacco (con la sentenza P1/05 del 27 aprile 2005)
ha dichiarato l’incostituzionalità delle norme interne di
recepimento della decisione quadro 2002/584/GAI varie corti
costituzionali nazionali si sono pronunciate: il Bundesverfassungsgericht (con sentenza BVerfGE 113,
273 del 18 luglio 2005), la suprema Corte cipriota (con sentenza 294
del 7 novembre 2005) si sono pronunciati contro le normative
nazionali di recepimento del mandato di arresto europeo; il
tribunale costituzionale ungherese (con sentenza AB 17/04 del 25
maggio 2005) si è pronunciato contro la normativa interna di
recepimento di una direttiva con si regolava il mercato dello
zucchero; la Corte costituzionale rumena (con sentenza 1.258 dell’8
ottobre 2009) e di nuovo il Bundesverfassungsgericht (con
sentenza BVerfG 1 BvR 256/08 del 2 Marzo del 2010) si sono
pronunciati contro le normative nazionali di recepimento di una
direttiva sulla gestione dei dati personali. Appena qualche giorno
dopo questa pronuncia i giudici costituzionali italiani (con
sentenza 227/2010 del 24 giugno 2010) hanno dichiarato
l’incostituzionalità parziale della legge nazionale sull’attuazione
del mandato di arresto europeo.
[56] Al paragrafo 55 - 56 la
Corte di Giustizia
[57] Al paragrafo 56 della sentenza i giudici
sono molto chiari nello statuire che “Inoltre, l’inquadramento della
durata complessiva del sindacato entro un termine molto stretto, non
può impedire il rinvio pregiudiziale” (traduzione propria: nel
momento in cui si scrive, la traduzione italiana del testo non è
ancora disponibile).
[58] È da notare che per confermare la
plausibilità dell’interpretazione proposta dai giudici
costituzionali la Corte di Giustizia richiama la decisione 312305
con cui il, il 14 maggio 2010 il Consiglio di Stato ha espresso la
sua posizione sull’interpretazione delle norme.
[59] Vedi
paragrafo 57 della decisione.
[60] Come giustamente segnala E.
Cheli, La riforma del controllo di costituzionalità delle leggi
in Francia su www.astrid-online.it.
[61] Vedi i
riferimenti contenuti alla nota 28.
[62] Vedi quanto riporta a
questo proposito F. Fabbrini, La loi organique, cit., 125.
[63] La posizione della Commissione europea è riportata dai
giudici ai paragrafi 38 e 39.
[64] Cfr. con quanto
sostiene P. Costanzo, op. cit., quando in conclusione del suo
saggio afferma «se, dunque, il timore era che un meccanismo,
introdotto dalla revisione costituzionale del 2008 per meglio
tutelare i diritti e le libertà fondamentali costituzionalmente
garantiti, potesse paradossalmente affievolire la tutela offerta
dall’Unione europea (specie dopo la messa in vigore della Carta dei
diritti fondamentali), il Consiglio sembra aver persuasivamente
chiarito come siffatto meccanismo non abbia la vocazione ad attuarsi
a scapito della massima espansione della protezione di tali diritti
e libertà fondamentali».
[65] Vedi il riferimento alla nota 39.
[66] Di costituzionalismo autarchico parla A. Cantaro, Europa
sovrana: la Costituzione dell’Europa tra guerra e diritti, Bari,
Edizioni Dedalo, 2003, 19 e 66.
[67] Vedi il riferimento alla
nota 28.
[68] Cfr. con quanto sostiene S. Gambino, I diritti
fondamentali dell’Unione europea tra Trattati di Lisbona e
Costituzione su www.federalismi.it secondo cui, nel nuovo
contesto normativo del Trattato di Lisbona, sarebbe auspicabile il
superamento dell’“autoesclusione” del giudice costituzionale
nazionale.
[69] A ben vedere come riferisce A. Rovagnati, Profili problematici di un ordinamento multilivello di protezione
dei diritti fondamentali. I sistemi nazionali di giustizia
costituzionale alla prova del diritto dell’Unione europea su
www.associazionedeicostituzionalisti.it, la Corte è già stata
investita di un’altra questione simile con cui un Tribunale belga ha
denunciato una legge interna che impone al giudice di consultare la
Corte costituzionale interna prima del giudice europeo. Pertanto è
ben possibile che la Corte del Lussemburgo sfrutti anche la
possibilità offerta da questo secondo caso per affermare la priorità
del controllo comunitario.
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(pubblicato
l'8.11.2010)
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