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| n. 11 -2010 - © copyright |
MARIACONCETTA D’ARIENZO
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| Il risarcimento dei danni nel
giudizio di ottemperanza alla luce delle novità introdotte dal Codice del
processo amministrativo*
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Sommario: 1) Introduzione; 2) Natura, funzione e
caratteri del giudizio di ottemperanza; 3) La proponibilità
dell’azione risarcitoria per la prima volta nel giudizio di
ottemperanza ed il risarcimento degli ulteriori danni derivanti
dall’inerzia della P.A., dal ritardo nell’esecuzione della sentenza
e dalla violazione ed elusione del giudicato; 4)
Conclusioni.
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1) Introduzione.
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In attuazione della delega conferita dalla Legge 18
giugno 2009, n. 69 al Governo (articolo 44) il 7 luglio scorso è
stato pubblicato il d.lgs. n. 104 del 2 luglio 2010 che ha approvato
il Codice del processo amministrativo recentemente entrato in
vigore. All’esito di un iter legislativo particolarmente complesso,
si è finalmente concretizzata “l’idea di un’operazione ambiziosa,
già in precedenza tentata e mai portata a compimento”[1].
Il
legislatore ha preso lealmente atto della lacunosità e della
effettiva inadeguatezza della tutela demolitoria - rese ancora più
evidenti dalle profonde trasformazioni del processo amministrativo
(che rispecchiano il mutato assetto dei rapporti tra P.A. e
cittadini) e dall’evoluzione del ruolo del giudice che “con le sue
pronunce ma anche con i modi e i tempi del suo processo, è ormai
assurto al rango di protagonista, quale elemento rilevante di
sviluppo e competitività”[2].
La proliferazione degli strumenti
di tutela, tra cui quello risarcitorio, ormai esperibile per la
prima volta anche in sede di ottemperanza, risponde appunto
all’esigenza da più parti avvertita di non limitare l’intervento del
giudice al semplice annullamento dell’atto illegittimo, ma di
assicurare una tutela reale ed effettiva degli interessi coinvolti
che si confrontano con l’esercizio del potere e ai quali occorre
garantire il massimo grado di protezione possibile.
L’intervento
poderoso del legislatore si è tradotto nel generale “riordino” della
materia che non appare più disorganica e frammentata, restando
rimesso all’interprete il compito di individuare le soluzioni
interpretative più idonee e adeguate rispetto alle specifiche
esigenze di tutela delle situazioni soggettive dei cittadini e di
perseguimento dell’interesse pubblico, mediante l’utilizzo degli
strumenti forniti dal codice, senza necessità di ricorrere a
continui richiami, adeguamenti o inutili forzature.
In questo
senso militano l’ampliamento dei poteri istruttori e decisori del
giudice dell’ ottemperanza, l’esaltazione dei profili di
“attuazione” del giudicato, ma soprattutto, per quanto qui importa,
l’ammissibilità della tutela risarcitoria, proposta per la prima
volta in sede di ottemperanza, per i danni scaturenti dal
provvedimento già annullato e degli ulteriori danni derivanti dalla
mancata esecuzione della decisione.
2) Natura, funzione e
caratteri del giudizio di ottemperanza.
L’obiettivo della
piena soddisfazione della pretesa del ricorrente può essere
realizzato soltanto predisponendo degli strumenti che garantiscano
l’efficace attuazione del giudicato; non a caso il Codice ha
innovato la disciplina del giudizio di ottemperanza introducendo
significative novità, mosso dall’esigenza di evitare che l’inerzia
della P.A., ovvero una successiva attività posta in essere in
violazione o elusione del giudicato possa finire per vanificare il
risultato positivo conseguito dal ricorrente vittorioso.
In
quest’ottica il Codice ha ridisegnato il quadro dei rapporti tra
giudizio di cognizione e fase di ottemperanza che il più delle volte
in passato ha rappresentato, per così dire, un “passaggio obbligato”
per dare concreta attuazione agli effetti di accertamento,
ripristinatori e conformativi derivanti dalla pronuncia di
annullamento resa nel giudizio di legittimità, nonché delle sentenze
di condanna e dichiarative nell’ambito della giurisdizione
esclusiva.
Non a caso, il giudizio di ottemperanza per lungo
tempo è stato concepito come uno strumento complementare di tutela
rispetto a quella classica caducatoria, idoneo a sopperire al“la
riscontrata “aridità” della pronuncia di cognizione (che finiva per
essere) largamente controbilanciata dal processo di ottemperanza,
sempre più arricchito di contenuti e potenzialità, tanto per il
privato ricorrente, quanto per la pubblica amministrazione”[3].
A ben vedere, tale impostazione poteva trovare giustificazione
fino al ’99, e cioè fino a quando vigeva il dogma della
irrisarcibilità della lesione degli interessi legittimi, e neanche,
poiché già a partire dal 1998 il giudice amministrativo, dapprima
nel solo ambito della giurisdizione esclusiva, e successivamente,
con la legge n. 205 del 2000, anche nella giurisdizione generale di
legittimità, può condannare l’amministrazione a risarcire il danno
da illegittima attività provvedimentale, con la conseguenza che
l’effetto ripristinatorio può trovare collocazione già nella
pronuncia di annullamento dell’atto.
Nello stesso senso milita
la rinnovata disciplina dei ricorsi avverso il silenzio della P.A.
contenuta nell’art. 31, commi 1-3 e 117 del Codice che prevede la
nomina d’ufficio del commissario ad acta in caso di perdurante
inerzia dell’amministrazione nel corso del giudizio di cognizione
ove, tra l’altro, il giudice “può” conoscere della fondatezza
dell’istanza.
La locuzione “azione di ottemperanza” che si
rinviene nell’art. 112 del Codice sta a sottolineare la natura
mista, di esecuzione e di cognizione del giudizio avente ad oggetto
l’attuazione delle statuizioni contenute nella sentenza.
La
portata ordinatoria della decisione di cognizione non è tale da
escludere che la regola posta dal giudicato amministrativo possa
essere implicita o incompleta, al punto da richiedere comunque
l’intervento del giudice dell’ottemperanza che è chiamato ad
arricchire, pur rimanendone condizionato, il contenuto vincolante
della sentenza amministrativa, al fine di dare un contenuto concreto
all’obbligo conformativo che discende dalla stessa[4].
La
previsione del dovere di esecuzione contenuta nella sentenza di
cognizione, rievoca il “dovere di ottemperanza” che consiste “nel
porre in essere tutti gli atti e comportamenti positivi che
l’amministrazione adotta facendo uso di un potere di scelta, nel
ventaglio delle varie soluzioni legittime possibili per
"conformarsi" a una sentenza che non contenga ordini tassativi né
importi adempimenti precisi e inderogabili (ma tuttavia comporti la
necessità di adeguare uno stato di fatto non legittimo, (…) a ciò
che il giudice stesso abbia statuito)”[5].
L’abolizione della
previa diffida ad adempiere produce l’effetto di ridimensionare
notevolmente il ruolo dell’amministrazione soccombente nell’attività
successiva alla formazione del giudicato, riducendo progressivamente
il margine di discrezionalità sul “se” dare esecuzione alla
pronuncia, il che rafforza l’idea, piuttosto risalente, secondo cui
dal giudicato nascerebbe un vero e proprio diritto soggettivo
all’esecuzione dello stesso che “(…) costituisce per la pubblica
amministrazione soccombente un preciso dovere, qualificabile come
obbligo, anche se la particolare situazione giuridica soggettiva
passiva è riferita principalmente all’ “an debeatur”, fermo restando, in alcuni casi, un ridotto margine si
discrezionalità nel “quomodo” [6].
La decisione del
giudice dell’ottemperanza (denominata “sentenza”), adottata in
camera di consiglio, in tempi notevolmente ridotti assume sempre più
il carattere di atto che definisce il giudizio al pari della
sentenza resa nell’ambito dell’ordinario giudizio di cognizione e
con le garanzie tipiche del processo, contribuendo a chiarire i
rapporti tra i due giudizi.
In passato, infatti, si è parlato del
giudizio di ottemperanza come prosecuzione del giudizio di merito
non ancora definito[7], altri hanno aderito alla diversa
impostazione secondo cui l’oggetto della cognizione verterebbe sul
rapporto e non sull’atto, poiché, a fronte di un’attività successiva
alla formazione del giudicato connotata da marini più o meno ampi di
discrezionalità, spetterebbe comunque al giudice dell’ottemperanza
specificare il contenuto dell’obbligo statuito in sentenza a
completamento di quanto da questi stabilito[8], altri ancora hanno
optato per una nozione strettamente "esecutiva" del giudizio de
quo[9].
La giurisprudenza, da suo canto, non ha preso
posizione sul punto, ma ne ha evidenziato la natura esecutiva e la
finalità che è, appunto, quella di dare piena e concreta
soddisfazione all’interesse sostanziale riconosciuto dal giudicato e
rimasto insoddisfatto a causa dell’inadempimento dell’obbligo della
P.A. di conformarsi allo stesso; e ciò in quanto “tale giudizio
richiede al giudice di identificare il contenuto precettivo e le
utilità garantite dal giudicato e di adottare a seguito di tale
accertamento quei provvedimenti, che avrebbe dovuto adottare la
amministrazione inottemperante, per adeguare la situazione di fatto
a quella di diritto risultante dal giudicato”[10].
A ben vedere,
tuttavia, al di là delle differenze di “approccio” al tema, la
peculiarità del giudizio di ottemperanza non è mai stata posta in
discussione, neanche di recente, dalla Suprema Corte la quale ha, in
proposito, chiarito che “i poteri del giudice di ottemperanza sono
(…) ben più ampi di quelli del giudice dell’esecuzione ordinaria,
sebbene investano il merito solo in ordine alle modalità di
traduzione pratica del titolo giudiziario. (…) Se dunque per
l’esecuzione della sentenza si richiede l’emanazione di un
provvedimento discrezionale, la scelta del mezzo è rimessa
all’amministrazione, sulla quale grava l’obbligo di adempiere (…),
previa assegnazione di un termine sollecitatorio; o, in alternativa,
ad un commissario ad acta all’uopo nominato, che funge da ausiliario
del giudice e non da organo della P.A.”[11].
Tuttavia,
“nonostante il tessuto connettivo della comune competenza di
merito”, ad avviso della S.C., deve escludersi che la statuizione
del giudice dell’ottemperanza possa essere considerata una “fase
postuma del medesimo processo amministrativo di cognizione”.
Il
punto va precisato, in primo luogo, sgombrando il campo da equivoci
e chiarendo il contenuto e la portata del giudizio di cognizione e
del giudicato i cui effetti determinano inevitabili ripercussioni
sulla natura del giudizio di ottemperanza e sui poteri del giudice.
Sulla scorta della giurisprudenza formatasi sul punto[12],
l’art. 113, comma 1 del Codice evidenzia il ruolo del giudice della
cognizione anche nella successiva fase dell’ottemperanza ed il
carattere ordinatorio della sua pronuncia la quale, come è noto,
produce, oltre al cd. effetto caducatorio o demolitorio, anche
ulteriori effetti, ripristinatori e conformativi che “vanno
considerati, prima che come effetti della sentenza – e tanto meno
come effetti esterni – elementi del suo contenuto, nel senso che la
sentenza amministrativa impone direttamente all’Amministrazione
l’obbligo di compiere le necessarie ripristinazioni e di uniformare
l’attività di riesercizio del potere alle regole di azione poste o
confermate dalla pronuncia[13].
Ed infatti, la disposizione fa
riferimento ad un vero e proprio “contenuto” conformativo (non ad un
mero effetto) che si desume dal dispositivo, ma anche dalla
motivazione della sentenza.
I descritti effetti del giudicato
amministrativo si riverberano sulla natura del giudizio di
ottemperanza, nonché sui compiti del giudice che è chiamato a “dare
un contenuto concreto all’obbligo di ripristinazione, come pure ad
esercitare i propri poteri cognitori in relazione alle
sopravvenienze di fatto o di diritto rispetto al giudicato, e alle
domande accessorie quali interessi, rivalutazione e risarcimento del
danno” [14].
In questo senso milita il codice del processo
amministrativo che all’art. 112, comma 5 ha introdotto il ricorso
proposto “al fine di ottenere chiarimenti in ordine alle modalità
dell’ottemperanza” riconoscendo implicitamente al giudice il potere
di integrare il contenuto dispositivo della sentenza di cognizione,
sulla scorta di una prassi ormai consolidata, o ancora la condanna
al pagamento di somme a titolo di rivalutazione ed interessi
“maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza”.
La
scelta operata dal legislatore si traduce nella esaltazione della
natura mista del giudizio, di esecuzione e di attuazione del
giudicato, che assume dei tratti del tutto peculiari senza,
tuttavia, svilire le potenzialità della decisione cognitoria
suscettibile di assumere contenuti più ampiamente satisfattivi della
pretesa grazie al“l’allargamento del numero di azioni ammissibili
innanzi al giudice amministrativo e il completamento (degli
strumenti di tutela già previsti) con i mezzi più incisivi
dell’azione di ottemperanza”[15].
Ne risulta rafforzato il ruolo
del giudice dell’ottemperanza nella giurisdizione esclusiva e di
merito (quest’ultima limitata all’esercizio del potere surrogatorio
che si sostanzia nell’adozione di atti a contenuto provvedimentale)
che assurge a garante dell’effettività della tutela.
Tale
affermazione è comprovata dalle significative novità introdotte dal
codice e concernenti l’ambito di operatività del rimedio (art. 112,
all. 1, D. Lgs. n. 104/2010) e l’ampiezza dei poteri sostitutivi,
ordinatori e cassatori del giudice.
Sotto il primo profilo, il
Codice, facendo proprie le elaborazioni della giurisprudenza
amministrativa, ha ampliato il novero dei provvedimenti eseguibili
in sede di ottemperanza, espressamente richiamando oltre alle
sentenze amministrative passate in giudicato (comma 2, lett. a)
anche quelle esecutive e gli altri provvedimenti esecutivi del G.A.
(comma 2, lett. b), gli atti equiparati al giudicato e, quindi, il
decreto ingiuntivo non opposto, il ricorso straordinario al Capo
dello Stato; le sentenze passate in giudicato e gli altri
provvedimenti equiparati dei giudici dinanzi ai quali non sia
previsto il rimedio dell’esecuzione (comma 2, lett. d),
limitatamente alle sentenze rese dal Tribunale superiore delle acque
pubbliche in sede di giurisdizione in appello, a condizione che una
delle parti sia una P.A. o un soggetto ad essa equiparato; il lodo
arbitrale esecutivo divenuto inoppugnabile (comma 2, lett. e).
In attuazione delle prescrizioni contenute nella legge delega
69/2009 che auspicava l’ “adegua(mento del)le norme vigenti alla
giurisprudenza della Corte Costituzionale e delle giurisdizioni
superiori, (il) coordina(mento) con le norme del codice di procedura
civile in quanto espressione di principi generali e di assicurare la
concentrazione delle tutele”, il codice ha inciso profondamente
sulla disciplina del giudizio di ottemperanza assurto a rimedio di
carattere generale dal contenuto sì esecutivo, ma anche e
soprattutto di “attuazione” di un gran numero di decisioni, il
codice (art. 1) si propone infatti di assicurare l’effettività della
tutela giurisdizionale, la pienezza della stessa, l’attuazione dei
principi costituzionali e dell’Unione, più volte invocati dalla
giurisprudenza amministrativa per giustificare delle scelte
ermeneutiche che puntualmente sono state recepite dal legislatore e
possono rappresentare, ora come allora, le linee guida della
successiva evoluzione normativa, politica ed
amministrativa.
All’uopo, il giudice dell’ottemperanza
nell’ambito della giurisdizione di merito, estesa alla valutazione
della opportunità e congruità delle scelte effettuate
dall’amministrazione, può sostituirsi alla stessa determinando il
contenuto del provvedimento o provvedere alla sua emanazione a
fronte dell’inerzia dell’amministrazione, anche a mezzo del
commissario ad acta, ovvero modificare o riformare il provvedimento
impugnato.
Tali innovazioni rispondono all’esigenza di garantire
una tutela piena ed effettiva secondo quanto ribadito ancora di
recente dalla giurisprudenza la quale ha, altresì, chiarito che “i
principi sulla effettività della tutela giurisdizionale, desumibili
dall’art. 24 della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della
Convenzione europea dei diritti dell’uomo, direttamente applicabili
nel sistema nazionale, impongono agli Stati di prevedere una
giustizia effettiva e non illusoria in base al principio ‘the
domestic remedies must be effective’ ”[16].
In quest’ottica, la
“gestione del potere amministrativo” da parte del giudice
dell’ottemperanza non può e non deve limitarsi al mero adeguamento
delle esigenze del pubblico interesse, tralasciando la soddisfazione
dell’interesse privato e personale del ricorrente, poiché la
finalità del giudizio è quella di “fornire ed assicurare che, anche
nella sua azione futura, l’amministrazione conformi il proprio
operato alle regole di diritto e di buona amministrazione enunciate
dalla sentenza”[17].
A tal proposito non può che condividersi
l’opinione di chi ha osservato che “funzione primaria di una
sentenza amministrativa che pretenda di garantire effettività di
giustizia non può che essere quella di consentire la concreta
realizzazione di un’azione amministrativa legittima e
corretta”[18].
3) La proponibilità dell’azione
risarcitoria per la prima volta nel giudizio di ottemperanza ed il
risarcimento degli ulteriori danni derivanti dall’inerzia della P.A,
dal ritardo nell’esecuzione della sentenza e dalla violazione ed
elusione del giudicato.
Il rimedio dell’ottemperanza è
esperibile in tutti i casi inerzia dell’amministrazione, elusione e
violazione del giudicato, nonché per l’impugnazione, dinanzi allo
stesso giudice dell’ottemperanza, degli atti adottati dal
commissario ad acta. Sempre al giudice dell’ottemperanza è ora
possibile chiedere per la prima volta il risarcimento dei danni
derivanti dal provvedimento impugnato di cui sia stata accertata e
dichiarata l’illegittimità nell’ambito del giudizio di cognizione,
sia pure nel rispetto delle forme, dei modi e dei termini del
processo ordinario.
La previsione dell’azione di condanna al
risarcimento del danno e al pagamento di somme di danaro (art. 112,
commi 3 e 4) esalta l’aspetto cognitorio del giudizio di
ottemperanza e segna il definitivo superamento del prevalente
rigoroso orientamento che in passato ha negato l’esperibilità
dell’azione nel ricorso per l’esecuzione del giudicato per due
ordini di ragioni: l’una fondata sulla natura essenzialmente
esecutiva del giudizio che postula la circostanza che il giudice
della cognizione abbia provveduto autonomamente e nella sede più
indicata, all’accertamento dell’an debeatur, individuando
altresì in sentenza i criteri di quantificazione del danno; l’altra,
invece, facente leva sulla configurazione stessa del giudizio che,
volendo utilizzare le parole del Presidente De Roberto “per
l’incompletezza del contraddittorio, la sommarietà dei mezzi
istruttori utilizzabili, la gestione in un unico grado, la posizione
dominante riservata al commissario ad acta (…) mal si presta a
divenire la sede per l’accertamento dell’an e del quantum del danno provocato al diritto dalla esplicazione del
potere”[19].
Alcune aperture coeve alle cennate pronunce[20]
avevano tuttavia indotto i giudici di Palazzo Spada a qualche
“rivalutazione della questione dell’ammissibilità di un ricorso
cumulativo contenente sia la richiesta di esecuzione del giudicato
sia la domanda risarcitoria a condizione che, in applicazione del
principio di conservazione e di conversione degli atti processuali,
sussistano i presupposti di contenuto e di forma previsti per un
ordinaria azione cognitoria, quale quella risarcitoria”[21], che
tuttavia non poteva sfociare in un revirement della tesi
negativa, pena la violazione del principio del doppio grado di
giudizio, salvo che la domanda non fosse stata proposta con ricorso
per ottemperanza dinanzi al TAR unitamente alla richiesta di
risarcimento del danno in forma specifica, previa conversione del
rito nel giudizio di cognizione.
L’eccessivo rigorismo di tale
impostazione è stato temperato dalla giurisprudenza immediatamente
successiva che è giunta a conclusioni diametralmente opposte sulla
base della “nuova formulazione dell’art. 7, comma 3, della L. TAR,
(grazie alla quale) la funzione del processo di ottemperanza di
realizzare l’assetto di interessi delineato dalla pronuncia
irrevocabile di annullamento di provvedimenti illegittimi, è stata
arricchita e completata dal potere attribuito al giudice
amministrativo di condannare l’amministrazione al risarcimento del
danno, sia attraverso la reintegrazione in forma specifica che per
equivalente” anche se, specificamente in quest’ultima ipotesi,
“l’interesse alla proposizione della domanda (…) è, assai spesso,
collegato alla valutazione degli esiti dell’attività conformativa
eventualmente svolta dall’amministrazione”[22].
Ciò nonostante
continuava a prevalere la tesi negativa, fondata
sull’inconciliabilità della natura, della funzione e dei caratteri
del rito con l’accertamento complesso di cui all’art. 2043 c.c.,[23]
cui si contrapponeva una interpretazione, comunque restrittiva, che
ne ha ammesso la proponibilità diretta in sede di ottemperanza solo
al fine di ottenere il ristoro dei danni successivi alla formazione
del giudicato, strettamente connessa all’accertamento del mancato
adempimento degli obblighi nascenti dallo stesso[24].
Lo
scenario è mutato solo quando ha cominciato a farsi strada l’idea
secondo cui “il giudice dell’ottemperanza non si limita a dettare
misure di “stretta esecuzione”, ma può anche adottare misure di vera
e propria “attuazione” del giudicato, colmando gli “spazi vuoti”
della sentenza di cognizione, (tra cui la condanna
dell’amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica e
per equivalente) dando luogo al fenomeno del “giudicato a formazione
progressiva”, al dichiarato scopo di rendere piena ed effettiva la
tutela del cittadino nei confronti della P.A., sulla scorta delle
indicazioni fornite in tal senso dalla Corte costituzionale nelle
note sentenze 204 del 2004 e 191 del 2006[25].
Tale
considerazione svela l’idea di fondo che ha progressivamente
condotto al mutamento della fisionomia del giudizio di ottemperanza,
non più configurabile come un procedimento caratterizzato da
sommarietà e da un tenore non pienamente contenzioso (cd. a
“contraddittorio attenuato”) [26] aprendo la strada alla
proponibilità dell’azione risarcitoria per il pregiudizio derivante
dal provvedimento di cui sia stata già accertata l’illegittimità
nell’ordinario giudizio di cognizione, e suscettibile di divenire,
altresì, il parametro di valutazione dell’azione amministrativa e
degli eventuali danni ad essa riconducibili.
Il codice del
processo amministrativo, superando la resistenza della
giurisprudenza prevalente, ha ammesso la possibilità di proposizione
di un’autonoma domanda risarcitoria nel termine di centoventi giorni
che decorrono dalla avvenuta conoscenza del provvedimento o, in
alternativa, congiuntamente alla proposizione dell’azione di
annullamento dell’atto che si assume illegittimo entro lo stesso
termine o, al più tardi, dal passaggio in giudicato della sentenza,
ed ha previsto, altresì, la trasmigrazione dell’azione risarcitoria
in sede di ottemperanza purché, come in precedenza accennato, ciò
avvenga nelle forme, nei modi e nei termini stabiliti per il
giudizio di cognizione (art. 112, comma 4), nel qual caso il giudice
è chiamato sia ad adottare le misure attuative del giudicato che a
pronunciarsi (“altresì”) sulla domanda risarcitoria[27].
La
scelta operata dal legislatore ha determinato la trasformazione del
giudizio de quo in un giudizio di cognizione a tutti gli
effetti arricchito, peraltro, dalla statuizione in ordine al
risarcimento dei danni derivanti dal provvedimento impugnato; il che
contribuisce a rendere estremamente labile il confine tra la
cognizione e l’esecuzione della sentenza[28].
L’accertata
illegittimità di un atto amministrativo nell’ambito del giudizio di
cognizione non può, tuttavia, giustificare, in assenza di prova
degli altri elementi della fattispecie risarcitoria, l’accoglimento
della proposta domanda di risarcimento danni proposta per la prima
volta in sede di ottemperanza.
La fattispecie, riconducibile
all’art. 2043 c.c., determina comunque l’insorgere in capo al
ricorrente dell’onere di provare in giudizio non solo il danno
subito ma anche il nesso di causalità e la colpa
dell’Amministrazione, non potendosi questa identificare nella mera
declaratoria di illegittimità del provvedimento
impugnato[29].
All’uopo il giudice dell’ottemperanza dovrà
svolgere tutte le indagini che spettano al giudice della cognizione
e, quindi: a) accertare la sussistenza di un evento dannoso; b)
stabilire se l'accertato danno sia qualificabile come danno
ingiusto, in relazione alla sua incidenza su un interesse rilevante
per l'ordinamento, tale essendo l'interesse indifferentemente
tutelato nelle forme del diritto soggettivo (assoluto o relativo),
dell'interesse legittimo (funzionale alla protezione di un
determinato bene della vita, la cui lesione rileva ai fini in esame)
o di altro interesse, anche solo indirettamente tutelato, purché non
si tratti di un interesse di mero fatto; c) accertare sotto il
profilo causale, facendo applicazione dei noti criteri generali, se
l'evento dannoso sia riferibile ad una condotta (positiva od
omissiva) della P.A.; d) stabilire se l'evento dannoso sia
imputabile alla P.A. a titolo di dolo o di colpa, non potendo
l’elemento psicologico considerarsi sussistente “in re ipsa” in caso
di atto amministrativo illegittimo[30].
Presenti gli indicati
elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità, in assenza
di diversa previsione normativa, nonché di pronunce
giurisprudenziali di segno opposto, sarà ancora necessario
provvedere alla quantificazione del pregiudizio ristorabile,
relativamente alla quale trova applicazione la regola ordinaria
secondo cui la prova sul quantum debeatur incombe in linea di
massima sul danneggiato, principio temperato dal disposto di cui
all’art. 35 d.lgs. n. 80/1998, come modificato dalla legge n.
205/2000, che ha attribuito al giudice il potere ordinatorio di
fissare i criteri di liquidazione del danno da determinarsi tra le
parti in ambito stragiudiziale[31].
In particolare, quanto
all’elemento psicologico costituisce ormai jus receptum l’opinione secondo cui “la colpa deve essere accertata in senso
oggettivo, tenendo conto dei vizi che hanno determinato
l’illegittimità del provvedimento, della gravità delle violazioni
commesse in relazione all’ampiezza del potere discrezionale
esercitato, dei precedenti giurisprudenziali, dell’univocità o meno
del dato normativo, delle condizioni concrete e dell’eventuale
apporto dei privati.
Ne discende che ove si accerti che l’errore
in cui sia incorsa l’amministrazione, e dal quale è scaturita
l’illegittimità provvedimentale, sia scusabile, ovvero indotto da
equivocità del dato normativo, da contrasti giurisprudenziali, da
interpretazioni divergenti fornite da altri organi amministrativi,
dalle risultanze di istruttorie procedimentali ovvero dalla
particolare complessità e difficoltà dell’azione amministrativa,
deve essere esclusa la colpa”[32].
Tanto vale anche nelle ipotesi
di inerzia dell’amministrazione e di violazione o elusione del
giudicato per la cui configurazione, come è noto, “non è sufficiente
che la nuova azione amministrativa posta in essere
dall’Amministrazione (…) alteri l’assetto di interessi definito
dalla pronunzia passata in giudicato, (bensì, soprattutto)…che
l’Amministrazione eserciti nuovamente la medesima potestà pubblica,
già illegittimamente esercitata, in contrasto con il puntuale
contenuto precettivo del giudicato amministrativo; oppure cerchi di
realizzare il medesimo risultato o con un’azione connotata da un
manifesto sviamento di potere, mediante l’esercizio di una potestà
pubblica formalmente diversa, ma in palese carenza dei presupposti
che lo giustificano”[33]. Né in senso contrario vale invocare il
rapporto di connessione ovvero di consequenzialità tra il successivo
provvedimento e quello in precedenza annullato, né tanto meno la
circostanza secondo cui l’atto promana dalla medesima autorità che
ha emanato il provvedimento di cui sia stata già accertata
l’illegittimità. Ciò non toglie che il giudizio è volto
all’accertamento del diritto del ricorrente vittorioso
all’esecuzione del giudicato e della lesione perpetrata ai suoi
danni da una successiva azione del pari illegittima. Il giudice
dell’ottemperanza nell’ambito della giurisdizione di merito ed
esclusiva potrà dichiararne la nullità nel termine di prescrizione
dell’actio iudicati.
Una considerazione a parte va fatta
per il danno da ritardo nel dare esecuzione alla regola juris che si evince dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza. In
questo caso, infatti, si è in presenza di un termine ordinatorio dal
quale, pertanto, non può ipotizzarsi lo scaturire di un vero e
proprio obbligo dell’amministrazione di dare immediata esecuzione al
giudicato. Tuttavia, va segnalato che, in sede di giudizio di
ottemperanza promosso in conseguenza del prolungato ritardo
dell’amministrazione, indipendentemente dal raggiungimento della
prova del danno subito a causa del ritardo, nonché a prescindere da
essa, il giudice dell’ottemperanza, ove la decisione sia fondata su
ragioni manifeste (nella specie, ad esempio, costituite dal notevole
lasso di tempo trascorso dal passaggio in giudicato della sentenza
alla proposizione del ricorso in ottemperanza) ovvero su
orientamenti giurisprudenziali consolidati, potrà, anche d’ufficio,
condannare l’amministrazione al pagamento in favore del ricorrente
di una somma da determinarsi in via equitativa (art. 26 del codice).
Ciò vale anche nelle ipotesi in cui l’amministrazione sia già
stata condannata al pagamento di una somma di danaro e non vi abbia
autonomamente provveduto in un congruo termine, ovvero nelle ipotesi
in cui non essendosi le parti accordate sul quantum abbiano
rimesso al giudice dell’ottemperanza la determinazione e la P.A. sia
rimasta inerte per un considerevole lasso di tempo.
Ebbene, non
vi è chi non veda in tale ipotesi che tale comportamento, per quanto
non idoneo di per sé a soddisfare il requisito della colpa che non
può certamente ritenersi assorbito nella antigiuridicità della
condotta, non osta ad un regolamento delle spese processuali che
risulti influenzato in senso proporzionale dal ritardo
nell’esecuzione della sentenza, assumendo così il sapore di una
sanzione punitiva la quale si inserisce perfettamente nella logica
secondo cui i tempi dell’esecuzione della sentenza non devono andare
in danno del ricorrente che ha ragione.
4)
Conclusioni.
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Le considerazioni innanzi svolte evidenziano che il
generale riordino della giustizia amministrativa risponde
all’esigenza, perfettamente interpretata dal Codice, di “sancire
positivamente il nuovo ruolo della giurisdizione amministrativa,
affermandone anche a livello simbolico la pari dignità rispetto a
quella civile e penale”[34].
Il sistema della tutela
giurisdizionale amministrativa oggi si fonda su regole più chiare e
certe anche grazie alla predisposizione di strumenti di tutela
innovativi introdotti al dichiarato scopo di superare le aporie e
l’inadeguatezza del precedente assetto imperniato essenzialmente sul
giudizio di annullamento, onde assicurare l’effettività e la
concentrazione della tutela e l’adozione di decisioni in tempi
rapidi nel rispetto del principio del contraddittorio.
Quanto al
giudizio di ottemperanza, le numerose e importanti novità introdotte
dal Codice segnano il definitivo superamento della tesi del
giudicato a formazione progressiva dimostratasi inidonea ad
assicurare l’effettività della tutela al punto da vanificare il
vantaggio conseguito dal ricorrente vittorioso all’esito del
giudizio di cognizione. In subiecta materia, l’intervento del
legislatore si è sostanziato nell’accentuazione dei poteri cognitori
del giudice dell’ottemperanza, nell’esaltazione dei profili di
“attuazione” del giudicato, nonché nel superamento degli ostacoli
tradizionalmente frapposti all’ammissibilità della tutela
risarcitoria, proposta per la prima volta in sede di ottemperanza,
dei danni derivanti dal provvedimento di cui sia stata già accertata
l’illegittimità e degli ulteriori danni derivanti dalla violazione o
elusione del giudicato, dall’inerzia e dal ritardo
dell’amministrazione nella esecuzione della decisione.
La
mancata previsione dell’azione di adempimento costituisce l’unico
neo di un istituto del tutto peculiare, la cui evoluzione segna un
ulteriore passo in avanti per la realizzazione dei suesposti
principi e del giusto processo.
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* Il presente lavoro costituisce una rielaborazione
della relazione tenuta al Convegno Il nuovo codice del processo
amministrativo, Salone delle armi – Tribunale di Nola – Reggia
degli Orsini, 29 ottobre 2010.
[1] Così, P. DE LISE, Verso il
codice del processo amministrativo, Relazione conclusiva della
Tavola rotonda, tenutasi il 21 aprile 2010 presso la Corte Suprema
di Cassazione, nel corso della quale è stato presentato il volume
degli Atti del Convegno di Lecce dell’ottobre 2009, in
www.giustizia-amministrativa.it
[2] Idem., La gestione del
nuovo processo amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme
strutturali, Intervento al 56° Convegno di studi amministrativi,
Varenna, Villa Monastero, 23-25 settembre 2010, in
www.federalismi.it.
[3] M. LIPARI, L’effettività della
decisione tra cognizione e ottemperanza, Intervento al 56°
convegno di studi amministrativi, Varenna, Villa Monastero, 23-25
settembre 2010, in www.federalismi.it.
[4] Nello stesso senso,
Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2008, n. 796. Cfr., altresì, Cons.
Stato, sez. VI, 22 settembre 2008, n. 4563; Id., 3 marzo 2008, n.
796; Cons. Stato, sez. IV, 11 aprile 2007, n. 1572.
[5] Così, in
dottrina, A. M. SANDULLI, L’effettività delle decisioni
giurisdizionali amministrative, in Atti del Convegno
celebrativo del 150° anniversario della istituzione del Consiglio di
Stato, Milano, 1983, 308 ss.
[6] Così, Cons. Stato, sez. IV,
30 marzo 1987, n. 191; Cons. Stato, Ad. Plen., 26 agosto 1991, n. 5.
[7] Cfr., G. SCIULLO, Il comportamento dell’amministrazione
nell’ottemperanza, in Dir. proc. amm., 1997, 66 ss.;
Cfr., altresì, C. CALABRO’, L’ottemperanza come "prosecuzione"
del giudizio amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl.,
1981, 1173; R. VILLATA, Riflessioni in tema di giudizio di
ottemperanza ed attività successiva alla sentenza di
annullamento, in Dir. proc. amm., 1989, 378.
[8]
Cfr., in dottrina, L. FERRARA, Dal giudizio di ottemperanza al
processo di esecuzione. La dissoluzione del concetto di interesse
legittimo nel nuovo assetto della giurisdizione amministrativa,
Firenze, 2002, spec. 45-46; B. SASSANI, Dal controllo del potere
all’attuazione del rapporto, Milano, 1997. la tesi del
“giudicato a formazione progressiva” è stata sostenuta da M. NIGRO, Giustizia amministrativa, Bologna, 2002, 315 ss. e, in
particolare, 332-333 ove si legge “non si può fondatamente sostenere
(…) che il giudizio di ottemperanza costituisca un giudizio autonomo
rispetto al precedente, tanto meno in quelle situazioni in cui,
mancando a monte un preciso jussum iudicis in ordine al contenuto
dell’adempimento, detto giudizio concorre ad identificare la volontà
concreta della legge o a formare la normativa del caso concreto,
riempiendo spazi lasciati vuoti dal giudicato di cognizione circa
l’assetto del rapporto”. “(…) il giudizio in esame generalmente
sfocia in una sentenza determinativa, che integra le statuizioni
della sentenza da adempiere, determinando la sostanza
dell’ottemperanza”. “Il giudizio in esame, rappresenta la naturale
prosecuzione del giudizio amministrativo ed è finalizzato definire
“(il contenuto e la portata del) diritto all’adempimento (degli)
obblighi (nascenti dal giudicato)”. Ciò ad ulteriore dimostrazione
della natura del “giudizio necessariamente di esecuzione ed
eventualmente di cognizione” che viene in rilievo (…) quando invece
si tratti di identificare (o di completare la identificazione) della
volontà concreta della legge, oppure di stabilire (o di finire di
stabilire) la normativa del caso concreto (…)”.
[9] Cfr., M.
CLARICH, L’effettività della tutela nell’esecuzione delle
sentenze del giudice amministrativo, in Dir. proc. amm.,
1998, 549 ss.
[10] Cass., sez. I, 18 aprile 2005, n. 7978, Id.,
30 maggio 2008, n. 14595. Nello stesso senso, in tempi ormai remoti,
si erano espressi i giudici di Palazzo Spada. Cfr., Cons. Stato, Ad.
Plen., 14 luglio 1978, n. 23; Cons. Stato, sez. V, 15 marzo 1991, n.
262.
[11] Così, Cass. 23 gennaio 2009, n. 1732.
[12] Cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2007, n.
5049 ha chiarito che “l’effetto ripristinatorio ed il relativo
obbligo di adeguamento della realtà storica alle valutazioni
contenute nella decisione di annullamento non sussistono
necessariamente all’annullamento d’ufficio, in cui è la stessa
amministrazione a disporre il ritiro dell’atto illegittimo (…) Tali
effetti non possono mantenersi, perché altrimenti sarebbe
contraddetta l’efficacia ex tunc della eliminazione del
provvedimento annullato. L’effetto ripristinatorio è quindi una
diretta conseguenza della caducazione del provvedimento e rientra a
pieno titolo tra i doveri di esecuzione che gravano sulla p.a. in
conseguenza della sentenza di annullamento”. Nello stesso senso,
Cons. Stato, sez. VI, 16 marzo 2006, n. 1397; Cons. Stato, sez. IV,
15 novembre 2004, n. 7456; Cons. Stato, sez. V, 13 marzo 2000, n.
1328.
[13] Così, D. F. G. TREBASTONI, Il giudizio di
ottemperanza: difficoltà pratiche e proposte di riforma,
Relazione al Convegno nazionale di Studi “La codificazione del
processo amministrativo: riflessioni e proposte, Siracusa,
30-31 ottobre 2009, in www.lexitalia.it. Cfr., A. CASSATELLA, Effetti dell’annullamento giurisdizionale e giudizio di
ottemperanza (nota a Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2007, n.
5409), in Giornale di diritto amm., 2008, 5, 528 ss. M.
FRATINI, Giudizio di ottemperanza: natura ed effetti (nota a
Cons. Stato, sez. VI, 16 ottobre 2007, n. 5409), in Urb e
app., 2008, 2, 183 ss. A. MARI, Vecchi e nuovi presupposti
per il giudizio di ottemperanza, in Giornale di diritto
amm., 2009, 11, 1186 ss.
[14] (Così, Cons. Stato, sez. VI,
16 ottobre 2007, n. 5409, cit. In dottrina, cfr., in proposito, A.
TRAVI, L’esecuzione della sentenza, in S. CASSESE (a cura
di), Trattato di diritto amministrativo, Milano, 2003, 4645,
ha affermato che “esecuzione è attuazione di una regola; là dove non
è stata già definita una regola, non vi può essere giudizio di
esecuzione e si rientra nell’ordinaria attività di cognizione.
Inoltre l’esecuzione del giudicato può richiedere diversi ordini di
valutazioni, che non sono necessariamente già assorbiti dalla
sentenza da eseguire”. F. PATRONI GRIFFI, Giudicato
amministrativo e ottemperanza, in Codice della giustizia
amministrativa, in G. MORBIDELLI (a cura di), Milano, 2005, 804;
F. CARINGELLA, Corso di diritto processuale amministrativo,
Milano, 2009, 1181; C. CALABRO’, Giudicato. Diritto processuale
amministrativo, in Enc. Giur., Roma, vol. Agg., 3. In
senso critico, cfr., L. FERRARA, Dal giudizio di ottemperanza al
processo di esecuzione, Milano 2003; F. PIGA, L’ottemperanza:
giudizio di cognizione o esecuzione?, in AA.VV., Il giudizio
di ottemperanza, Atti del XXVII Convegno di studi di scienza
dell’Amministrazione, Milano, 1983,142 ss.; V. CAIANIELLO, voce Esecuzione delle sentenze nei confronti della pubblica
amministrazione, in Enc. dir., vol. III agg., Milano,
1999; L. MAZZAROLLI, Il giudizio di ottemperanza oggi: risultati
concreti? in Dir. proc. amm., 1990, 226 ss.
[15]
Cons. Stato, Ad. Gen., 8 febbraio 1990, n. 16. In dottrina, cfr., A.
PAPPALARDO, Ottemperanza senza diffida ma con notifica, in Guida al diritto – Il Sole 24 ore, 2010, 7, 104, ha chiarito
che “il giudizio di esecuzione non ha mai strettamente natura
esecutiva, assumendo siffatta configurazione solo quando si tratta
di sentenza di pagamento di denaro, ove il rimedio è complementare
al procedimento espropriativo del Cpc.”. Il giudizio di ottemperanza
si ispira alla “logica della spettanza” per nulla scalfita dalla
natura, vincolata o discrezionale, del potere amministrativo, purchè
l’inerzia sia riconducibile alla mancata attuazione dell’obbligo di
conformarsi al giudicato. Cfr., in proposito, G. FALCON, Il
giudice amministrativo fra giurisdizione di legittimità e
giurisdizione di spettanza, in Dir. proc. amm., 2001, 287
ss.
[16] Così, Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2010, n.
1220.
[17] Così, M. A. SANDULLI, Fonti e principi della
giustizia amministrativa, Relazione al Convegno La
Codificazione del processo amministrativo nel terzo millennio,
Roma – Palazzo Spada, 20 maggio 2008, in www.federalismi.it. Sul punto, cfr., C. CALABRO’, voce Giudicato III), Diritto processuale amministrativo, in Enc. dir., vol. XV, 1989, 7-8, qualifica l’azione dell’autorità
giurisdizionale come “incombente, inerente e immanente,
rispettivamente nella fase antecedente la promozione del giudizio,
nel corso di questo e nel giudizio di ottemperanza” il cui
intervento definitorio si sostanzia nel dare corpo e sostanza a
regole astratte, “modula(ndo) in concreto (…) l’azione da esse
tendenzialmente regolata (…) nel quale si sviluppa in concreto
l’azione amministrativa discrezionale”.
[18] E. M. BARBIERI, Considerazioni sui fini della giustizia amministrativa (a
difesa della pregiudiziale amministrativa), in www.giustamm.it.
Nello stesso senso, cfr., Cons. Stato, Ad. Plen., 22 ottobre 2007,
n. 12 ha individuato tra le finalità del processo amministrativo
“non solo (quella) di tutelare l’interesse privato ma di considerare
e valutare gli interessi collettivi che con esso si confrontano e,
non solo di annullare, bensì di "conformare" (già nella fase della
cognizione) l’azione amministrativa affinché si realizzi un
soddisfacente e legittimo equilibrio tra l’uno e gli altri interessi
(…)”. Sui rapporti tra giudicato civile ed amministrativo, nonché
sugli effetti che discendono dalla sentenza di annullamento e sui
conseguenti poteri spettanti al giudice amministrativo, anche in
sede di ottemperanza, cfr., A. LUPO, L’effettività della tutela
giurisdizionale degli interessi legittimi tra obbligo di
conformazione al decisum amministrativo e limiti oggettivi
all’esperibilità dell’azione di ottemperanza, in Foro amm.
CDS, 11, 2009, 2620-2634; F. SAITTA, Esecuzione forzata
civile ed ottemperanza: un cumulo di azioni davvero
inammissibile?, in Foro amm. TAR, 7-8, 2009, 2230-2237.
A. TIGANO, L’esecuzione delle decisioni amministrative: il
problema del rito “speciale” (e “ingessato”) di cui agli artt. 90 e
91 reg. proc. 1907 n. 642 e dell’esercizio dei poteri “sensibili” (e
“mobili”) di cui all’art. 27, n. 4 T.U. Cons. Stato, in
www.giustamm.it.
[19] Il corsivo è tratto dalla relazione sullo
stato della giustizia reperibile sul sito
www.lexitalia.it/articoli/deroberto 2006.htm. Nello stesso senso,
cfr., Cons. Stato, sez. IV, 1° febbraio 2001, n. 396; Cons. Stato,
sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3332, secondo cui “il giudizio di
ottemperanza è idoneo ad aggiungere un ulteriore contenuto cognitivo
al giudicato già formatosi, solo entro limitati ambiti, che
riguardano solo il quantum e non anche l’an del
risarcimento”.
[20] TAR Campania – Napoli, 4 ottobre 2001, n.
4485.
[21] Così, Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3332,
cit.
[22] Così, M. A. SANDULLI, Anche il processo
amministrativo ha finalmente un codice, in www.federalismi.it.
In giurisprudenza, cfr., Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2003, n.
1077 e Cons. Stato, sez. IV, 30 gennaio 2006, n. 290. La svolta si è
avuta a seguito della decisione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio
di Stato, 29 aprile 2005, n. 2 ove si legge “nel caso di
annullamento in sede giurisdizionale degli atti inerenti alla
procedura di espropriazione per pubblica utilità, il proprietario
dell’area può chiedere – mediante il giudizio di ottemperanza – la
restituzione del bene piuttosto che il risarcimento del danno per
equivalente monetario, anche se l’area è stata irreversibilmente
trasformata a seguito della realizzazione dell’opera pubblica”.
[23] Cons. Stato, Ad. Plen., 29 aprile 2005, n. 2, cit.; Cons.
Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 861; Id., 21 giugno 2006, n.
3690.
[24] TAR Campania – Napoli, sez. V, 4 gennaio 2007, n. 42.
Nello stesso senso, cfr., Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2003, n.
1077; Cons. Stato, sez. VI, 6 ottobre 2003, n. 5820; Id., 30 gennaio
2006, n. 290; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2004, n. 1080; Cons.
Stato, sez. V, 28 febbraio 2006, n. 861; Cons. Stato, sez. VI, 16
ottobre 2007, n. 5409, cit.
[25]Così, P. VIRGA, Sull’ammissibilità o meno dell’azione di risarcimento dei danni
proposta con ricorso per ottemperanza, in www.lexitalia.it,
7-8/2006. In giurisprudenza, cfr., Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio
2003, n. 1077 e Cons. Stato, sez. VI, 30 gennaio 2006, n. 290, cit.
[26] Non a caso, oggi la notifica alla P.A. e a tutte le parti
del giudizio concluso con sentenza o definito dagli arbitri deve
necessariamente precedere il deposito del ricorso rendendo del tutto
superfluo l’invio della previa diffida e messa in mora.
[27] Sul
punto, cfr., in dottrina, A. PAPPALARDO, Ottemperanza senza
diffida ma con notifica, cit., 101, ha chiarito “In tal caso si
tratta effettivamente di una domanda nuova, il cui legame col
giudicato è il solo rapporto di pregiudizialità (non più necessaria)
tra annullamento dell’atto e connessi profili di danno”.
[28] In
dottrina, M. A. SANDULLI, op. ult. cit., ha osservato che nel
giudizio di ottemperanza in cui “ vi è largo spazio per un momento
di cognizione ulteriore. In questa parte, dunque, l’ottemperanza
manifesta una ulteriore peculiarità distintiva dal processo di
esecuzione civilistico”. (…) Considerata la storica natura “mista”
del giudizio di ottemperanza, che non è pura esecuzione, ma presenta
fisiologici momenti di cognizione, (il legislatore ha ritenuto) “di
poter consentire la concentrazione nell’ambito del giudizio di
ottemperanza di azioni cognitorie connesse, per evidenti ragioni di
economia processuale”. Cfr., in proposito, A. PAPPALARDO, op.
cit., 101, ha osservato “(…) in sostanza non si tratta di una
vera e propria azione di ottemperanza, ma di un procedimento che
tramuta l’intera ottemperanza in rito ordinario, operando nel senso
della concentrazione delle tutele indicata come principio direttivo
della codificazione, nonché in linea con il disposto dell’art. 32
del codice secondo cui in caso di cumulo di domande connesse nello
stesso giudizio, se le azioni sono soggette a riti diversi, si
applica quello ordinario”. Un’eccezione a questa regola può essere
rappresentata dal caso in cui venga in contestazione,
successivamente alla formazione del giudicato, un provvedimento che
costituisca esercizio di un potere amministrativo non riconducibile,
nemmeno in via mediata o indiretta all’atto in precedenza impugnato
e annullato, e avverso il quale vengano dedotti vizi che esulano
dalla portata del decisum (ipotesi nella quale, salvo che il nuovo
atto vada ad incidere sul medesimo rapporto definito dalla sentenza
passata in giudicato, costituisce generalmente un preciso onere a
carico del ricorrente di avviare un autonomo giudizio di cognizione
volto ad accertarne l’illegittimità).
[29]A fronte di una
decisione passata in giudicato che abbia accertato l’illegittimità
del provvedimento annullato in sede giurisdizionale, il danno
lamentato consiste nella lesione di un interesse legittimo del
medesimo ricorrente, ossia nel pregiudizio arrecato dall’attività
amministrativa di cui è stata già accertata l’illegittimità.
[30] Ex multis, Cass. civ., sez. III, 29 marzo 2004, n.
6199; Cass. civ., sez. III, 09 febbraio 2004, n. 2424.
[31] Si
tratta di istituto che, oltre ad introdurre un nuovo strumento a
disposizione del giudice amministrativo, finisce inevitabilmente per
incidere sulla stessa dimensione dell’onere probatorio gravante su
chi richiede il ristoro del danno. Si può dunque sostenere che
l’onere probatorio può ritenersi assolto allorché il ricorrente
indichi a fronte di un danno certo nella sua verificazione, taluni
criteri di quantificazione dello stesso, salvo il potere del giudice
di vagliarne la con divisibilità.
[32] Sulla natura aquiliana
della responsabilità, cfr., ex multis, TAR Puglia –
Lecce, sez. III, 11 febbraio 2006, n. 931; Cons. Stato, sez. VI, 9
novembre 2006, n. 6607; TAR Sicilia - Catania, sez. II, 17 febbraio
2007, n. 306; Cons. Stato, sez. V, 2 marzo 2009 n. 1162; TAR Lazio,
Roma, sez. II bis, 16 marzo 2009 n. 2694 e, da ultimo, TAR
Sardegna – Cagliari, sez. I, 19 febbraio 2010, n. 204.
Specificamente sull’elemento psicologico, Cons. Stato, sez.
V, 20 ottobre 2008, n. 5124; Cons. Stato, sez. VI, 17 luglio 2008 n.
3602; Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2008 n. 4242. Cfr., inoltre,
Consiglio di Stato, sez. IV, 6 luglio 2004, n. 5012, ove si legge:
“ai fini della dimostrazione del presupposto della colpa della P.a.,
necessario ai fini del riconoscimento del risarcimento del danno per
lesione di interessi legittimi, il danneggiato deve offrire al
giudice elementi indiziari - acquisibili, sia pure con i connotati
normativamente previsti, con maggior facilità delle prove dirette -
quali la gravità della violazione (qui valorizzata quale presunzione
semplice di colpa e non come criterio di valutazione assoluto), il
carattere vincolato dell'azione amministrativa giudicata,
l'univocità della normativa di riferimento ed il proprio apporto
partecipativo al procedimento; acquisiti gli indici rivelatori della
colpa, spetta poi all'amministrazione l'allegazione degli elementi
(pure indiziari) ascrivibili allo schema dell'errore scusabile e, in
definitiva, al giudice apprezzarne e valutarne liberamente
l'idoneità ad attestare o ad escludere la colpevolezza
dell'amministrazione. Ai fini della dimostrazione dell'errore
scusabile, rilevante ai fini risarcitori per ritenere non
sussistente l'elemento della colpa, può farsi riferimento alla
giurisprudenza comunitaria la quale, pur assegnando valenza
pressoché decisiva alla gravità della violazione, indica, quali
parametri valutativi di quel carattere, il grado di chiarezza e
precisione della norma violata e la presenza di una giurisprudenza
consolidata sulla questione esaminata e definita
dall'amministrazione, nonché la novità di quest'ultima, riconoscendo
così portata esimente all'errore di diritto, in analogia
all'elaborazione della giurisprudenza penale in tema di buona fede
nelle contravvenzioni”.
[33] Cass., sez. I, 18 aprile 2005, n.
7978.
[34] Così, P. DE LISE, La gestione del nuovo processo
amministrativo: adeguamenti organizzativi e riforme strutturali,
cit.
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(pubblicato il
2.11.2010)
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