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n. 10 -2010 - © copyright

 

PETRA GAY

La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo al vaglio della Corte costituzionale


La procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo al vaglio della Corte costituzionale

1. L’ordinanza fiorentina di rimessione alla Corte costituzionale del primo settembre 2010, depositata il 6 settembre, nasce dal ricorso con cui due coniugi hanno chiesto “che il Tribunale di Firenze, preso atto della sentenza adottata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 1ª sez., SH e altri/Austria, del 1° aprile 2010, ritenuta la rilevanza della medesima nel giudizio a quo, valutata l'impossibilità di operare in via di interpretazione l'adeguamento della norma di cui all'art. 4 c. 3 L. 40/04 a quanto previsto daIla Convenzione e deciso dalla Corte; disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, con provvedimento ex art. 700 c.p.c.
- Nel merito e in via principale:
preso atto in forza dell'art. 6/2 del Trattato di Lisbona ratificato il 1 dicembre 2009 e della conseguente integrazione del 'sistema CEDU' nell'ordinamento comunitario; disapplicare l'art. 4 c. 3 della L. n. 40 del 16 febbraio 2004 per contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU e per l'effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti di: a) ricorrere alle metodiche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo; b) utilizzare il materiale genetico di terzo donatore anonimo acquisito direttamente dalla coppia ovvero dal centro secondo quanto previsto dai DLGS 191/07 e DLGS 16/10, per la fecondazione degli ovociti della Sig.ra XXXXXX; c) sottoporsi ad un protocollo di PMA adeguato ad assicurare le più alte chance di risultato utile compatibilmente a quanto stabilito dalla sentenza Corte Cost. 151/09; d) sottoporsi ad un trattamento medico eseguito secondo tecniche e modalità compatibili con un elevato livello di tutela della salute della donna nel caso concreto; e) disporre, in attesa della definizione del giudizio di merito e in via incidentale dell'eventuale giudizio di legittimità costituzionale, la crioconservazione degli embrioni prodotti e destinati al ciclo di PMA di tipo eterologo. In ogni caso renda in via d'urgenza ogni provvedimento ritenuto opportuno in relazione al caso di specie, indicando le modalità di esecuzione; renda ogni provvedimento relativo e conseguente;
- in via subordinata, per le ragioni sopra richiamate, ritenuta la portata della pronuncia della Corte Europea quale canone ermeneutico generale con valore sub-costituzionale, disapplicare l'art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con gli artt. 8 e 14 della CEDU, per l'effetto dichiarare il diritto dei ricorrenti come formulato supra, e sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con l'art. 11 e 117 Cost. e per violazione degli artt. 2,3,13,32 Cost.;
- in via ulteriormente subordinata, sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 c. 3 L. 40/04 per contrasto con l'art. 11 e 117 Cost. per violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU e 2, 3, 13, 32 Cost
” [1].
Il Tribunale fiorentino ha riconosciuto che i ricorrenti - coppia di maggiorenni (34 anni lui e 38 lei), di sesso diverso, coniugata dal 2004, in età potenzialmente fertile ed entrambi viventi - si trovano in possesso dei requisiti soggettivi richiesti dall’art. 5 della legge n. 40 del 2004, nonché - con riferimento alla certificata “azoospermia con assenza di cellule spermatogeniche diagnosticata al marito[2] - nelle condizioni stabilite dagli artt. 1, 2° comma, e 4, 1° comma, che prevedono, rispettivamente, che il ricorso alla procreazione medicalmente assistita (PMA) "è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità"[3] e "solo quando sia accertata l'impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione ed è comunque circoscritto (..) ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico"[4].
I ricorrenti hanno riferito di essersi già sottoposti, con notevoli sacrifici economici, a vani tentativi di fecondazione eterologa, sia in vivo che in vitro, effettuati all’estero, stante l’assoluto divieto di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo imposto dalla legislazione italiana[5].
Venuti a conoscenza della sentenza del primo aprile 2010[6] con cui la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte EDU) ha condannato l'Austria per violazione degli art. 8 e 14 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) in ragione dell'illegittima e irragionevole discriminazione tra coppie operata dalla Fortpflanzungsmedizingesetz (FMedG)[7] nella parte in cui proibisce l’uso di gameti di donatori per la fertilizzazione in vitro ove quest’ultima rappresenti l'unica tecnica medica con cui la coppia potrebbe con successo avere un figlio, i ricorrenti si sono rivolti al Centro per sottoporsi a un trattamento di PMA in vitro, sostenendo che le decisioni della Corte EDU, a seguito dell'ingresso della CEDU nell'ordinamento comunitario avvenuto con la ratifica del Trattato di Lisbona, avessero valore vincolante in quanto diritto comunitario.
I ricorrenti hanno proposto alcuni argomenti di diritto a sostegno della loro tesi sulla diretta applicabilità della CEDU all’interno dell’ordinamento italiano. Essi affermano innanzitutto che, prima del Trattato di Lisbona, le norme convenzionali, a differenza di quelle comunitarie, non producevano "effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo norme interne in eventuale contrasto"[8] e che "in presenza di un apparente contrasto fra disposizioni legislative interne ed una disposizione della CEDU, anche quale interpretata dalla Corte di Strasburgo, può porsi un dubbio di costituzionalità, ai sensi del primo comma dell'art. 117 Cost., solo se non si possa anzitutto risolvere il problema in via interpretativa. Infatti «al giudice comune spetta interpretare la norma interna in modo conforme alla disposizione internazionale, entro i limiti nei quali ciò è permesso dai testi delle norme» e qualora ciò non sia possibile, ovvero dubiti della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale "interposta", egli deve investire questa Corte delle relative questioni di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell'art. 117, primo comma Cost.”[9] e che "solo ove l'adeguamento interpretativo, che appaia necessitato, risulti impossibile o l'eventuale diritto vivente che si formi in materia faccia sorgere dubbi sulla sua legittimità costituzionale, questa Corte potrà essere chiamata ad affrontare il problema della asserita incostituzionalità della disposizione di legge”[10].
Sostengono i ricorrenti che con l’avvento del Trattato di Lisbona si sarebbe operata la comunitarizzazione della CEDU, dal momento che il nuovo art. 6 par. 2 TUE stabilisce che l'Unione “aderisce” alla CEDU e che "i diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell'Unione in quanto principi generali".
In particolare, i ricorrenti sostengono che a seguito di questi cambiamenti, “in ipotesi di disposizione interna confliggente con la norma e/o la decisione della Corte, il giudice ordinario, operato il controllo di compatibilità, doveva disapplicare la norma interna [e] che, quanto al caso di specie, ciò voleva dire che la decisione della Corte adottata nel caso SH e altri contro Austria poneva prescrizioni aventi valore generale stabilendo un principio di diritto che il giudice nazionale, adito da cittadini che lamentino la lesione di un identico diritto soggettivo fondamentale, effettuato il controllo di compatibilità, doveva applicare”[11].
Il Centro convenuto, pur rilevando che, in presenza del divieto di cui all’art. 4, comma 3 della l. 40/2004, esso non avrebbe potuto, neanche dopo la sentenza della Corte EDU, adempiere alle richieste dei coniugi senza una specifica pronuncia del giudice competente, ha comunque affermato di condividere le argomentazioni dei ricorrenti, sostenendo la piena fattibilità sul piano tecnico-sanitario e normativo della prestazione medica da loro richiesta e dichiarandosi remissivo alle loro richieste. A suffragare la tesi dei ricorrenti in tema di applicabilità della Convenzione, sia il Centro convenuto che alcune associazioni intervenute volontariamente[12] hanno inoltre richiamato la sentenza del TAR del Lazio n. 1198/10, citata anche in udienza dall’avvocato dei ricorrenti, secondo la quale “il riconoscimento dei diritti fondamentali sanciti dalla CEDU come principi interni al diritto dell'Unione (..) ha immediate conseguenze di assoluto rilievo, in quanto le norme della Convenzione divengono immediatamente operanti negli ordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione, e quindi nel nostro ordinamento nazionale, in forza del diritto comunitario, e quindi in Italia ai sensi dell’art. 11 della Costituzione, venendo in tal modo in rilevo l’ampia e decennale evoluzione giurisprudenziale che ha, infine, portato all’obbligo, per il giudice nazionale, di interpretare le norme nazionali in conformità al diritto comunitario, ovvero di procedere in via immediata e diretta alla loro disapplicazione in favore del diritto comunitario, previa eventuale pronuncia del giudice comunitario ma senza dover transitare per il filtro dell’accertamento della loro incostituzionalità sul piano interno”[13].

2. Preso atto della circostanza per cui “la sterilità del ricorrente comporta che l’unica tecnica di PMA utilmente applicabile nel caso potrebbe essere solo quella di tipo eterologo, che è -appunto- assolutamente vietata dal 3° comma dell'art. 4 l. 40/2004, per cui la richiesta comporta l'applicazione della suddetta norma”[14], il Tribunale fiorentino ammette la rilevanza della questione di legittimità costituzionale e passa a vagliarne la non manifesta infondatezza.
Il giudice di merito prende innanzitutto le distanze dalla tesi della diretta applicabilità della CEDU nell’ordinamento italiano, assumendo in tal modo una posizione pienamente condivisibile.
Nell’Ordinanza di rimessione si legge, infatti, che “tutte le osservazioni dei ricorrenti basate sull’affermata attuale comunitarizzazione della CEDU non hanno rilievo”, dal momento che il giudice ritiene “-contrariamente alla giurisprudenza richiamata (e di altra: Cons Stato, dec. 1220/10)- che il Trattato si limiti a consentire l'adesione dell’Unione Europea alla CEDU (dandole la base legale che il parere n. 2/94 del 28.3.96 della Corte UE aveva ritenuto inesistente), ma che essa non è ancora avvenuta”[15].
In questo modo, il Tribunale di Firenze si inserisce nel dibattito quanto mai attuale sull’applicabilità della CEDU nell’ordinamento interno e sull’influenza che su tale applicabilità ha avuto l’entrata in vigore, il primo dicembre 2009, del Trattato di Lisbona[16].
Preso atto dei contributi dottrinari e delle pronunce giurisprudenziali intervenute a sostegno della tesi - caldeggiata anche dai ricorrenti - della diretta applicabilità della CEDU e del conseguente meccanismo della disapplicazione della norma interna in contrasto, si ritiene tuttavia che il modus operandi del Tribunale fiorentino sia invece preferibile in quanto scaturito da una corretta interpretazione delle novità introdotte dall’art. 6 par. 2 TUE.
Il giudice a quo, di fronte alla presunta violazione degli artt. 8 e 14 CEDU come interpretati dalla Corte di Strasburgo, ha infatti sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, terzo comma, della legge 40/2004, chiarendo che “la questione del ritenuto contrasto fra una disposizione della CEDU ed una norma di diritto interno si pone -quindi- esattamente nei termini attestati nella giurisprudenza della Corte costituzionale a partire dalle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 (e confermati dalle sentenze nn. 39/2008, 239 e 311 del 2009)”[17].
In tal modo, il Tribunale fiorentino ha abbracciato la tesi secondo cui la normativa CEDU si configura come norma interposta che integra il parametro dell’art. 117 primo comma Cost. e, in caso di contrasto con norme interne, deve applicarsi lo schema della illegittimità costituzionale per violazione di norma interposta.
Questo era il meccanismo di risoluzione dei presunti contrasti CEDU/norma interna prima del Trattato di Lisbona, e nulla è cambiato con l’entrata in vigore di quest’ultimo. Non soltanto perché, come giustamente evidenziato dallo stesso Tribunale fiorentino, esiste un protocollo annesso al TUE che disciplina le modalità - peraltro estremamente complesse[18] - dell’adesione, che appunto resterà tutt’altro che definita fino a quando non saranno completate. Inoltre, da una lettura integrale dell’art. 6 TUE appare evidente che è stato riconosciuto un trattamento ben diverso alla Carta di Nizza rispetto a quello destinato alla CEDU. Soltanto la prima, infatti, è stata realmente comunitarizzata attraverso l’espresso riconoscimento dei diritti, delle libertà e dei principi in essa sanciti operato dal nuovo par. 1 dell’art. 6 TUE. Diverso il discorso per la CEDU, alla quale l’Unione, ex par. 2, si limita ad aderire. L’utilizzo nella versione italiana del tempo presente – “l’Unione aderisce” – non deve trarre in inganno: la forma verbale, infatti, è stata probabilmente scelta per la sua connotazione esortativa. Ciò appare ancor più vero ove si consideri che altre versioni del TUE hanno fatto ricorso a formule meno lapidarie e più realistiche quali “la Unión se adherirá al Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales.” della versione spagnola, o “the Union shall accede to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms” della versione inglese[19].
Oggi, dunque, di fronte a un dubbio di legittimità costituzionale di una norma interna con riferimento a una norma della CEDU è ancora necessario ricorrere al giudice delle leggi.

3. Per quanto riguarda la legge n. 40 del 2004, non è la prima volta che la nostra legislazione nazionale in materia di procreazione medicalmente assistita viene sottoposta al vaglio della Corte costituzionale. In particolare, con la sentenza 151 del 2009, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 2, limitatamente alle parole «ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre» e dell’art. 14, comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna[20].
L’odierna questione di legittimità costituzionale presenta profili interessanti anche per quanto concerne gli aspetti europei della questione. Il ricorso dei coniugi prende infatti le mosse dalla menzionata sentenza con cui la Corte EDU ha condannato l’Austria per violazione del combinato disposto degli artt. 8 e 14 della CEDU, che stabiliscono rispettivamente il rispetto della vita privata e familiare e il divieto di discriminazione.
Si noti che i ricorsi alla base della sentenza della Corte EDU erano due: quello di una coppia in cui la donna era infertile relativa alle tube di Falloppio e l’uomo sterile - per cui potevano far ricorso solo alla fecondazione eterologa in vitro, vietata in Austria a differenza dell’eterologa in vivo – e una coppia in cui la donna era completamente sterile - per cui potevano fare ricorso solo alla donazione di ovuli, che in Austria è vietata a differenza della donazione di gameti maschili -.
In entrambi i casi la Corte ha ritenuto sussistente la violazione del combinato disposto degli articoli 8 e 14 della CEDU.
Nell’ambito della sentenza, ed in particolare nella trattazione del caso della seconda coppia (completa sterilità della donna), la Corte ha affermato dei principi generali in materia di procreazione assistita che il Tribunale fiorentino ha ritenuto applicabili in sede interpretativa. Innanzi tutto, la Corte ha chiarito al paragrafo 74 che non esiste un obbligo per gli Stati di prevedere una legislazione che consenta la procreazione assistita. Comunque, una volta che lo Stato decida di ammetterla e ferma restando la discrezionalità che gli è riconosciuta, la disciplina della materia deve essere tale da consentire che tutti i diversi interessi legittimi coinvolti vengano presi adeguatamente in considerazione, in accordo con gli obblighi derivanti dalla CEDU.
Nel caso austriaco, la Corte ha riconosciuto che il divieto assoluto di ricorrere alla donazione di ovuli nella fecondazione assistita di tipo eterologo non era l’unico mezzo per evitare il rischio di sfruttamento delle donne, di parentele atipiche e quello di abuso delle tecniche ai fini della selezione dei bambini paventato dal rappresentante del Governo austriaco. Da un lato, infatti, lo sfruttamento della donna e l’abuso delle tecniche di procreazione sono rischi connessi alla procreazione assistita in generale, quindi non possono essere addotti per vietare la sola procreazione di tipo eterologo. Dall’altro, l’obiettivo di mantenere la certezza del diritto di famiglia non rappresenta un ostacolo insormontabile ove si tenga presente che i rapporti familiari che non seguono la relazione genitore-figlio basata sulla diretta discendenza biologica - quali l’adozione - non rappresentano certo una novità. Inoltre, i contrapposti interessi del donatore all’anonimato e del bambino all’informazione relativa alla sua discendenza effettiva possono essere bilanciati anche senza vietare totalmente la procreazione di tipo eterologo, considerato che il diritto all’informazione non è un diritto assoluto.
Il Tribunale fiorentino ha osservato che i principi generali così definiti dalla Corte EDU in tema di procreazione assistita danno modo di dubitare della legittimità costituzionale del divieto assoluto di PMA di tipo eterologo di cui all’art. 4 comma 3 della legge 40/2004. Né appare possibile un’interpretazione conforme della norma, dal momento che “a fronte del divieto assoluto della fecondazione eterologa- e non essendo ravvisabili nelle norme della CEDU, come interpretate dal giudice a ciò deputato nella sentenza richiamata, elementi che inducano ad ammettere soltanto alcuni tipi di fecondazione eterologa (fra cui la quella in vitro mediante donazione di gameti, che è quella cui i ricorrenti chiedono - nelle conclusioni di merito- di far riscorso), l'unica soluzione che se ne potrebbe ricavare sarebbe quella della sua totale disapplicazione, soluzione evidentemente inammissibile, non costituendo una forma di interpretazione”[21].
Evidentemente, alla luce dell’attrito emerso tra gli articoli della CEDU come interpretati dalla Corte di Strasburgo e la norma interna, l’unica strada per dare rilievo ai principi affermati nella pronuncia della Corte EDU era proprio quella di rimettere la questione alla Corte costituzionale.

 

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[1] Si tratta di un ricorso per provvedimenti urgenti ex art. 700 c.p.c., presentato nell’ambito del procedimento n. 7618/2010 RG e depositato il 25 maggio 2010.
[2] Dalla documentazione medica cui il Tribunale fiorentino fa riferimento risulta che l’uomo è affetto da "azoospermia non ostruttiva in ipogonadismo-ipogonadotropo (azoospermia non ostruttiva secretoria pre-testicolare) (cfr. certificato 11.5.10 della ASL CN1), risultata pur a seguito dei trattamenti con gonadotropine e terapia androgenica sostitutiva (cfr. certificato 1.7.2007 della Azienda Ospedaliera XXX e risultati analisi sperma)” (cfr. Ordinanza 6.9.2010, par. 7.1).
[3] Art. 1, comma 2, l. 40/2004.
[4] Art. 4, comma 1, l. 40/2004.
[5] Art. 4, comma 3, l. 40/2004: “è vietato il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo”.
[6] Si tratta della celeberrima sentenza emessa in relazione al caso S.H. e altri contro Austria (European Court of Human Rights – First Section – case S.H. and others vs Austria – application no. 57813/00, 8.5.2000 - 1 april 2010); in www.echr.coe.int.
[7] Si tratta della c.d. legge sulla medicina riproduttiva. La legislazione nazionale austriaca è in vigore dal 1 luglio 1992, ed è stata modificata, ma non sostanzialmente, nel 2004 ("Fortpflanzungsmedizingesetz-Novelle 2004", FMedGNov 2004). Nella versione inglese, la sentenza della Corte EDU usa la più accessibile terminologia “Austrian Artificial Procreation Act”.
[8] C. cost. sentenza n. 348/2007.
[9] C. cost. sentenza n. 349 del 2007, par. 6 del Considerato in diritto; analogamente C. cost. sentenza n. 348 del 2007, par. 5 del Considerato in diritto.
[10] C. cost. sentenza n. 239/2009.
[11] Ordinanza 6.9.2010, par. 3.
[12] Cfr Ordinanza 6.9.2010, par. 5: “intervengono volontariamente in causa con unico atto le associazioni Luca Coscioni per la libertà di ricerca scientifica, Amica Cicogna ONLUS, Cerco un bimbo e, con atto distinto, la associazione Liberididecidere, assistite dal medesimo avvocato dei ricorrenti e tutte ad adiuvandum i ricorrenti di cui ribadivano le deduzioni, richiamando anch'esse la sentenza del TAR del Lazio”.
[13] TAR del Lazio, sentenza 18 maggio 2010 n. 11984, par. 13.
[14] Ordinanza 6.9.2010, par. 7 ed in particolare 7.3.
[15] Ordinanza 6.9.2010, par. 8.1.
[16] Si veda tra gli altri il dibattito sulla diretta applicabilità della CEDU nell’ordinamento italiano sviluppatosi su www.giustamm.it a partire dal contributo di Celotto A., Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento italiano? (in margine alla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato), cui ha replicato Sestini R., Il Trattato di Lisbona ha reso la CEDU direttamente applicabile nell’ordinamento italiano? (in margine alla nota del Prof. Alfonso Celotto sulla sentenza n. 1220/2010 del Consiglio di Stato), con particolare riferimento agli interventi di Lisena F., L’Unione europea “aderisce” alla CEDU: quando le parole non servono a “fare cose” e Guarnier T., Verso il superamento delle differenze? Spunti di riflessione sul dibattito intorno alla prospettiva di “comunitarizzazione” della CEDU.
[17] Ordinanza 6.9.2010, par. 8.2.
[18] Si tratta del “Protocollo (n. 8) relativo all’articolo 6, paragrafo 2 del Trattato sull’Unione europea, sull’adesione dell’Unione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali”, annesso al TUE. Si pensi che per l’adesione effettiva sarà necessario nominare un negoziatore, stabilendo anche le direttive negoziali; quest’ultimo dovrà trattare con le Alte Parti della CEDU l’accordo di adesione e presentarne la bozza al Consiglio. Secondo la previsione normativa dell’art. 218 TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio dovrà adottare all’unanimità la decisione di conclusione dell’accordo che entrerà in vigore dopo l’ulteriore approvazione da parte degli Stati membri. A ciò si aggiunga che i singoli Stati, il Parlamento europeo, il Consiglio o la Commissione potranno domandare il parere della Corte di giustizia sulla compatibilità dell’accordo con i trattati e in caso di parere negativo l’accordo non potrà entrare in vigore, salvo modifiche dello stesso o revisione dei trattati. Inoltre, per stabilire la composizione, le modalità di finanziamento e le rappresentanze europee per gli organi previsti dalla Convenzione saranno necessari ulteriori dibattiti, appesantiti dal fatto che in questo caso è una realtà comunitaria come l’Unione europea che deve essere inserita nel contesto internazionale multilaterale della CEDU, non uno stato.
[19] Cfr F. Lisena, “La Babele (o la Pentecoste) delle lingue nell’Unione europea”, in www.associazionedeicostituzionalisti.it.
[20] La Corte ha evidenziato che “la previsione della creazione di un numero di embrioni non superiore a tre, in assenza di ogni considerazione delle condizioni soggettive della donna che di volta in volta si sottopone alla procedura di procreazione medicalmente assistita, si pone, in definitiva, in contrasto con l’art. 3 Cost., riguardato sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili; nonché con l’art. 32 Cost., per il pregiudizio alla salute della donna – ed eventualmente, come si è visto, del feto – ad esso connesso (..) Le raggiunte conclusioni, che introducono una deroga al principio generale di divieto di crioconservazione di cui al comma 1 dell’art. 14, quale logica conseguenza della caducazione, nei limiti indicati, del comma 2 – che determina la necessità del ricorso alla tecnica di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica – comportano, altresì, la declaratoria di incostituzionalità del comma 3, nella parte in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come previsto in tale norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna” (sentenza 151/2009, paragrafo 6).
[21] Ordinanza 6.9.2010, par. 8.5.

 

(pubblicato il 27.10.2010)

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