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n. 10 -2010 - © copyright

 

LUIGI GIAMPAOLINO

Relazione di insediamento del Presidente dell Corte dei Conti

 

 


 

 



Signor Presidente della Repubblica,

a Lei che della Costituzione è il supremo ed imparziale garante, rivolgo un sincero ed ossequioso saluto.
Con sentimenti di rispetto e stima mi rivolgo, altresì, a tutte le Autorità politiche, civili, militari e religiose qui convenute, ai Presidenti di Senato e Camera e al Presidente del Consiglio, ai Ministri qui presenti, al Presidente ed ai membri della Corte Costituzionale, ai parlamentari tutti, nonché ai rappresentanti delle Autonomie territoriali.
Con eguali sentimenti saluto il rappresentante della Corte dei conti europea.
Un saluto cordiale al Presidente della Corte di Cassazione, al quale mi unisce un comune percorso di vita e di studi, al Procuratore generale presso la stessa, al Presidente del Consiglio di Stato ed all’Avvocato generale dello Stato, con i quali parimenti ho condiviso tratti del percorso professionale, nonché a tutti i colleghi del Consiglio di Stato e dei TAR, ed a quelli delle altre Magistrature, in particolare, a quelli della Magistratura ordinaria, dai cui ranghi mi onoro di provenire.
Un saluto parimenti cordiale ai rappresentanti dell’Accademia e dell’Avvocatura.
Sono, altresì, lieto di salutare i rappresentanti delle Autorità indipendenti di vigilanza e regolazione e, mi sia consentito, i componenti del Consiglio dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, con i quali ho condiviso fino a pochi mesi addietro il comune impegno per il rafforzamento della correttezza e della concorrenza in tale settore.
Un saluto grato, inoltre, ai precedenti Presidenti della Corte che vedo con piacere riuniti in quest’aula e, in particolare, al mio immediato predecessore, il Presidente Tullio Lazzaro, che ha servito la Corte con dedizione assoluta; al Procuratore generale ed al Presidente aggiunto della Corte dei conti, a tutti i rappresentanti del Consiglio di Presidenza della stessa, nonché a tutti i colleghi ed ai rappresentanti dell’Associazione dei magistrati della Corte dei conti e a quelle dei dipendenti tutti.
Un saluto riconoscente a tutti i rappresentanti del mondo economico, imprenditoriale, sindacale ed a tutti i lavoratori che, con il loro quotidiano impegno, concorrono al progresso del Paese: è nel loro nome e nel loro interesse che la Corte esercita la sua vigilanza sulla corretta spendita delle risorse collettive, la ricchezza comune, affinché i loro sacrifici non risultino vani e si fa interprete dell’esigenza di Amministrazioni sane, efficienti e trasparenti.

Come tutte le cerimonie solenni anche questa ha un alto valore simbolico, rappresentando il momento in cui il nuovo Presidente assume la responsabilità di rappresentare e guidare una Istituzione gloriosa, come la Corte dei conti, che affonda le sue radici nelle numerose magistrature di controllo presenti negli stati preunitari e che si fregia con orgoglio del titolo di prima magistratura dell’Italia unita (ci si appresta, infatti, a ricordare solennemente i 150 anni dalla sua istituzione, riunendo il Consiglio di Presidenza nelle antiche capitali del Regno d’Italia e delle maggiori corti preunitarie).
Mutamento di Presidente ma continuità dell’Istituzione che prosegue nella sua opera, tenendo fede alla missione che le indicò, nel lontano 1862, Quintino Sella: tutelare la pubblica fortuna e curare l’osservanza della legge da parte di chi le deve “maggior riverenza”, cioè del Potere esecutivo, ovvero, come si deve oggi dire, da parte di ogni pubblica amministrazione, intesa questa nella sua più lata accezione.


2. Il momento di passaggio che oggi celebriamo avviene, peraltro, in un contesto economico ed istituzionale affatto peculiare.

Per quanto attiene al contesto economico, nell’area dell’euro i riflessi della crisi economica e finanziaria internazionale hanno prodotto un generale deterioramento dei conti pubblici: nel 2009, in rapporto al prodotto interno lordo, il disavanzo dei bilanci pubblici è più che triplicato rispetto al 2008, superando in tutti i maggiori paesi la soglia critica del 3 per cento; il saldo primario è divenuto negativo, passando da un avanzo pari all’1 per cento a un disavanzo del 3,5 per cento; il rapporto tra debito e prodotto, infine, è salito dal 69,4 per cento del 2008 al 78,7 per cento del 2009, con una tendenza all’aumento che continuerà negli anni a venire (nel 2011 si avvicinerebbe al 90 per cento).

La crisi economica ha imposto la ricerca di un difficile equilibrio tra il necessario rafforzamento degli interventi per il contenimento dei pubblici disavanzi e l’urgenza di contrastare la recessione e sostenere i redditi.
Le scelte non sono state univoche. Le differenti condizioni di partenza con riguardo ai disavanzi e al debito pubblico hanno reso assai variegato il bilanciamento tra le due opposte esigenze.
La successiva emergenza finanziaria – che ha visto concretizzarsi, nella primavera scorsa, rischi di insolvenza di alcuni paesi dell’Unione europea - ha, poi, convogliato l’impegno comune verso una linea concordata di forte rigore nelle politiche di bilancio. Tutti i maggiori Paesi hanno adottato provvedimenti in tal senso, in primis l’Italia, con il varo delle misure contemplate nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Le vicende della crisi hanno, peraltro, posto in chiara evidenza come l’integrazione e l’interdipendenza dei mercati richiedano una riforma della governance economica europea – quando non addirittura mondiale - e, in particolare, un rafforzamento degli strumenti di coordinamento delle politiche economiche dell’area.
Tale evidenza ha spinto la Commissione europea a proporre una modifica sostanziale nelle regole e nelle procedure di bilancio, pur nella consapevolezza che la sola disciplina di bilancio non è sufficiente a garantire la stabilità economica e finanziaria. In sostanza, da una procedura europea che verifica le politiche economiche e di bilancio nazionali solo a consuntivo (il rispetto del Patto di stabilità e crescita), si passerebbe ad un potenziamento della fase di “prevenzione”, con un’attenzione al monitoraggio in corso d’anno e alla verifica della sostenibilità dei conti del medio periodo.
È la proposta del “semestre europeo” – che dovrebbe prendere avvio all’inizio del 2011 – e che prevede il coordinamento ex ante delle politiche economiche, con una valutazione concomitante dei programmi di stabilità e convergenza (PSC) e dei programmi nazionali in tema di riforma (PNR).
Il descritto panorama economico pone problemi meritevoli di attenta riflessione.
Se si considera che, rispetto alle proiezioni di inizio legislatura, la politica di bilancio deve misurarsi con una perdita permanente di entrate per circa 70 miliardi e di prodotto per circa 130 miliardi (e con una spesa pubblica crescente nelle prestazioni essenziali), si comprende come sia obbligata una linea di attenta gestione della finanza pubblica.
Ad essa si presenta, infatti, un vincolo di nuova natura: la prolungata bassa crescita del Pil – evento sconosciuto nella serie storica – rende difficile conservare obiettivi di spesa espressi in quota del prodotto (così come fissare obiettivi di riduzione della pressione fiscale aggregata), soprattutto in una condizione socio-economica che alimenta istanze non comprimibili di sostegno dei redditi più bassi e di garanzia delle prestazioni essenziali alla collettività.
Non vi è dubbio che, in tale contesto, è essenziale non solo controllare la spesa pubblica ma, altresì, operarne una corretta qualificazione, affinché si possa non tanto spender poco o meno ma, soprattutto, spendere validamente ed oculatamente così da favorire la crescita e lo sviluppo, non solo economico, del Paese.

Per il perseguimento di tali finalità, l’attività della Corte dei conti, conformemente alla funzione affidatale dalla Costituzione, appare imprescindibile e strategica.


3. Tali considerazioni appaiono ancor più pertinenti se si rivolge lo sguardo all’attuale contesto istituzionale, ponendo particolare attenzione anche agli scenari che si vanno già profilando.
Con lo sviluppo, a monte, del processo di integrazione europea e, a valle, dell’ordinamento regionale avviato verso forme di federalismo amministrativo e fiscale, la Corte si trova oggi di fronte ad un nuovo contesto politico-istituzionale, costituito da un ordinamento complesso, a tre livelli: comunitario, nazionale e regionale, quest’ultimo a sua volta ulteriormente articolato sul piano territoriale.
Si tratta di un sistema pluristituzionale che moltiplica i centri di potere politico su diversi livelli, tutti interconnessi fra loro e con l’ordinamento comunitario, sotto il quale tutti agiscono congiuntamente.
In questo nuovo quadro, i più recenti sviluppi della normativa hanno allo stesso tempo accresciuto e condizionato le competenze della Corte.
Da un lato, infatti, essa ha assunto nuove responsabilità con riguardo alla materia comunitaria per la corretta attuazione delle norme europee (per quanto di sua competenza) e la sana gestione delle risorse dell’Unione, con particolare attenzione all’attività di contrasto delle frodi comunitarie; dall’altro, si è vista attribuire nuove importanti funzioni e competenze nei confronti delle Regioni e degli Enti locali.
Questa evoluzione delle funzioni della Corte costituisce, in certo senso, un “ritorno alla Costituzione”, specie nei rapporti interistituzionali, perché si è fortemente accentuato il profilo dell’ausiliarietà nei confronti del Parlamento e delle Assemblee regionali e locali, sanzionato anche da recenti disposizioni normative.
Di fronte al nuovo assetto ordinamentale, caratterizzato da un continuum Unione europea – Stato – Autonomie territoriali, la Corte dei conti si colloca come istituzione di garanzia del corretto uso delle risorse pubbliche (ivi comprese quelle di provenienza comunitaria), con riferimento, non solo allo Stato–Apparato, ma, nel nuovo quadro costituzionale, anche allo Stato–Comunità: un’interlocuzione, dunque, rivolta non solo all’amministrazione ma, anche, all’intera collettività nazionale e, per essa, al Parlamento ed alle Assemblee legislative regionali. Tale vocazione della Corte non potrà che trovare ulteriore conferma ed esaltazione nell’evoluzione in atto in senso federale dell’ordinamento.

Detta vocazione è rafforzata e plasticamente rappresentata dalla sua stessa conformazione, essendo la Corte caratterizzata da un disegno unitario che collega le Sezioni centrali con le Sezioni regionali dislocate in tutte le Regioni e Province autonome; essa, inoltre, unica tra le magistrature italiane, è stabilmente collegata con le Istituzioni comunitarie e, in particolare, con la consorella Corte dei conti europea: una rete unica di uffici e competenze che copre l’intero territorio nazionale, collegando le istanze regionali e locali con quelle centrali, e si ancora, altresì, saldamente al centro delle istituzioni comunitarie.
Ed oggi, davanti a Voi, si presenta anche la raffigurazione fisica di tale configurazione della Corte, sedendo accanto a me, Presidenti di Sezioni centrali e regionali.


4. Per svolgere tale funzione al servizio della stabilità dei conti pubblici ed il rilancio dell’economia nazionale, fissando quali parametri la qualificazione della spesa pubblica e la corretta spendita delle pubbliche risorse, la Corte possiede strumenti adeguati, efficaci e collaudati.
La Costituzione intesta alla Corte dei conti due funzioni: la funzione di controllo e quella giurisdizionale.
La prima, che va dal controllo preventivo a quello successivo sulle gestioni, anche in relazione al poliformismo organizzativo e funzionale delle attuali amministrazioni e degli enti pubblici ad esse equiparati, ha un connotato prevalente, l’ausiliarietà: ausiliarietà anzitutto del Parlamento, ma anche del Governo.
La Corte esercita tale funzione in posizione di autonomia e indipendenza, pur essa costituzionalmente garantita e che, a seguito dell’evoluzione in chiave autonomistica dell’assetto costituzionale, si è estesa in direzione delle amministrazioni regionali e locali, con conseguenti referti alle Assemblee rappresentative di tutte le istituzioni che “costituiscono” la Repubblica: Comuni, Province, Città metropolitane, Regioni e Stato (art. 114 Cost.).
Il livello costituzionale di questa garanzia pone la Corte in una condizione del tutto originale: quella di un organo che, da un lato, pone la sua funzione al servizio di altri organi e poteri dello Stato, ma, dall’altro lato, svolge questa funzione per diretta investitura costituzionale, al fine – come ha spiegato la Corte Costituzionale – di assicurare o di agevolare il più corretto ed efficiente svolgimento delle funzioni di altri organi.

Quale sia il rilievo sostanziale della funzione di controllo nello Stato democratico è noto: offrire agli organi della rappresentanza e, perciò, all’opinione pubblica, il risultato delle verifiche eseguite sulla regolare – legittima, efficiente, efficace – gestione delle risorse finanziarie pubbliche: risorse attinte dalla collettività principalmente mediante il prelievo fiscale e consegnate, tramite i bilanci approvati dalle assemblee rappresentative, ai Governi – centrale, regionali, locali – per soddisfare la domanda di servizi e prestazioni dovute ai cittadini.
Si tratta, dunque, di una funzione di garanzia per l’intero ordinamento: garanzia che le amministrazioni svolgano con competenza ed efficienza le “missioni” loro affidate dal Parlamento e dalle Assemblee regionali; che le risorse – specie se scarse – vengano impiegate nella maniera più efficiente ed economica; che le amministrazioni siano avvertite di eventuali devianze dalle regole ad esse imposte dalla politica economica e finanziaria generale; che la gestione delle amministrazioni si svolga nel rispetto dei parametri normativi e finanziari dettati all’appartenenza dell’Italia all’Unione europea; che, infine, le amministrazioni operino con strutture e procedimenti che spostino a favore dei cittadini il rapporto fra spesa strumentale (quella per il mantenimento degli apparati) e spesa finale (quella per i servizi e le prestazioni al pubblico). Il controllo successivo, infine, a garanzia dell’efficienza delle risorse utilizzate.

L’insieme di questi compiti inserisce a pieno titolo la funzione di controllo nel circuito democratico dei rapporti fra organi della rappresentanza (Parlamenti e Governi), pubbliche amministrazioni e Corte dei conti. Oggi, infatti, è – assai più che in passato – ben leggibile nel sistema normativo il continuum fra l’elaborazione dei programmi da parte dei Governi, l’approvazione dei bilanci, le direttive per la gestione amministrativa, i controlli interni sulla loro osservanza, i controlli esterni della Corte dei conti sull’efficienza e sull’economicità della gestione finanziaria, svolta per l’attuazione della policy che ciascun Ministro (o Presidente di Regione, Presidente di Provincia, Sindaco) si sia impegnato a realizzare. Del che, appunto, la Corte riferisce al Parlamento ovvero alle Assemblee regionali o locali, per consentire loro di esercitare le prerogative di sindacato politico sull’attività degli organi del Governo, in relazione agli indirizzi da questo ricevuti e per l’ulteriore indirizzo sull’attività futura.

L’impegno di cui in questi anni la Corte si è fatta sempre più carico ed al cui sempre più completo perseguimento dovrà necessariamente tendere nei prossimi anni, è quello di rendere le proprie analisi, i propri referti, i propri atti di controllo, sempre più tempestivi, precisi e chiari, così da diventare ancor più un ausilio necessario, se non addirittura indispensabile, per i decisori politici che potranno godere, per qualsiasi decisione che coinvolga scelte di contabilità pubblica, di dati certi, attuali e di valutazioni di un organo terzo, competente, autonomo ed indipendente; in tal senso, la Corte dovrà operare sempre più “a domanda” del Parlamento (o delle Assemblee regionali), cui l'esito dei suoi controlli è, per Costituzione, indirizzato, allo scopo di garantire il rispetto dell’equilibrio economico-finanziario, pur esso costituzionalmente rilevante.
Immutato, peraltro, resterà l’impegno a svolgere un attento ed approfondito controllo preventivo sugli atti fondamentali del Governo, che costituiscono l’incipit dell’attività amministrativa alla cui legittimità lo stesso Governo non può che essere interessato.

Questa complessiva evoluzione dell’istituto Corte e delle sue funzioni ha rilevanti implicazioni per numerose ragioni.
Anzitutto, perché dimostra che, in uno Stato a forte propensione autonomistica, è essenziale la presenza di un soggetto terzo e indipendente, in grado di garantire che le diverse componenti del sistema – lo Stato, le Regioni, gli enti locali – adottino comportamenti coerenti con gli obiettivi comuni a tutte loro.
In secondo luogo, perché l’indipendenza dell’organo di controllo – dal Governo centrale, così come dai Governi regionali e locali – rappresenta, di per sé, una misura di garanzia per tutti i soggetti dell’ordinamento e per la complessiva coesione del sistema.
In terzo luogo, perché l’ordinamento non ammette, per sua logica interna, la moltiplicazione di organismi di controllo, pur se qualificati “indipendenti”, proprio perché l’indipendenza e – perciò – l’equidistanza da tutte e da ciascuna componente della Repubblica non possono che essere garantite a livello costituzionale e da un organo unitario, ovviamente articolato sul territorio nazionale, condiviso – per così dire – da tutte le componenti della Repubblica quanto ai suoi requisiti di indipendenza ed alle sue funzioni.
A tal proposito, mi sia consentito ricordare con preoccupazione la perdurante mancata attuazione di quanto contenuto nella “Dichiarazione di Lima sui principi guida del controllo delle finanze pubbliche” e nella “Dichiarazione di Città del Messico sull’indipendenza delle Istituzioni superiori di controllo”, entrambe adottate dall’INTOSAI (ONU) rispettivamente in data 26 ottobre 1977 e 10 novembre 2007, in ordine alla necessità che l’autonomia finanziaria delle Istituzioni superiori di controllo venga concretamente garantita dalla previsione che la relativa dotazione finanziaria derivi direttamente dai Parlamenti nazionali.

Proprio nell’interesse all’ordinato funzionamento del disegno costituzionale che presiede, da un lato, alla disciplina dei controlli sulla finanza pubblica e, dall’altro, alla coesione del sistema amministrativo e finanziario, la Corte deve essere, fin da subito, pronta ad offrire, se necessario previe modifiche del tessuto normativo, il suo pieno contributo di conoscenza e di competenza per collaborare, in una chiave squisitamente tecnica ed imparziale, all’elaborazione delle procedure e delle valutazioni sulle quali si baserà la costruzione dei fabbisogni e dei livelli essenziali delle prestazioni, posti a fondamento del nuovo assetto del federalismo fiscale.
Parimenti, la Corte deve, altresì, essere pronta ad offrire, attraverso le proprie valutazioni di organo tecnico, competente ed indipendente, elementi di conoscenza, riflessione e valutazione sia al Parlamento, sia al Governo, sia agli organi della rappresentanza regionale e locale sia, infine, all’opinione pubblica, nelle diverse fasi di attuazione della manovra di bilancio, come previste dall’attuale e dalle future leggi di contabilità.
Già da quest’anno, del resto, la Corte ha elaborato un documento del tutto originale nel panorama dell’informazione economico-finanziaria, il “Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica”, che valuta – per la prima volta – l’efficacia degli strumenti mediante i quali si verificano gli andamenti finanziari ai vari livelli di Governo e, con essa, l’adeguatezza delle misure correttive necessarie a ripristinare le regolarità violate; questo apporto, dunque, deve essere sempre più frequente.


5. In questa prospettiva, connotata da un forte impegno nel senso dell’ausiliarità nei confronti delle Assemblee legislative (statali e regionali) e dei relativi esecutivi, la Corte deve dare sempre più impulso alla propria funzione consultiva nei confronti degli enti locali, affidatale dal Legislatore con la legge 5 giugno 2003, n.131.
Si tratta, com’è noto, di una delle funzioni che, unitamente a quella giurisdizionale ed a quella di controllo, costituisce il più ampio ventaglio delle funzioni di garanzia spettanti a questa Corte.
L’attività, diffusamente svolta a livello territoriale, ha affrontato le diverse e complesse problematiche poste dalle discipline finanziarie e dai loro connessi profili anche giuridici e gestionali (dal rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, agli strumenti di finanziamento, alle società partecipate), trovando concreto riscontro nell’azione amministrativa, così da aiutarla ad individuare più efficaci forme di amministrazione del patrimonio pubblico, nel pieno rispetto dei principi di correttezza contabile e di legalità.
Si tratta di una funzione che registra una crescente domanda da parte delle amministrazioni (nell’ultimo anno si sono resi oltre 600 pareri) e che, pertanto, deve essere sempre più implementata, come del resto si evince dalle stesse determinazioni assunte e dagli atti organizzativi posti in essere, e, magari, estesa, sempre con riguardo ai profili specificamente contabili e finanziari, anche alle amministrazioni centrali.


6. All’interno del medesimo disegno organizzativo e nell’ottica del perseguimento delle medesime finalità, si situa anche l’esercizio della funzione giurisdizionale affidata alla Corte.
La giurisdizione contabile, infatti, ha natura e funzioni assolutamente peculiari che la rendono fondamentale ed indispensabile per la tenuta delle altre funzioni della Corte.
La giurisdizione della Corte, com’è noto, ha funzione di momento di chiusura del sistema - di cui è logicamente ed eticamente necessaria la previsione ma di cui è meramente eventuale l’attuazione - che si aziona allorché si verifichi la lesione dei beni alla cui tutela il sistema della Corte dei conti è preposto.
La rilevanza della funzione risulta evidente se si considerano gli episodi di corruzione e dissipazione delle risorse pubbliche, talvolta di provenienza comunitaria, che persistono e preoccupano i cittadini, ma anche le Istituzioni, il cui prestigio ed affidabilità sono messi a dura prova da condotte individuali riprovevoli.
E scopo dell’azione del giudice contabile deve essere non solo quello di reintegrare il patrimonio leso o di sanzionare il responsabile del danno, ma anche quello di guidare per il futuro l’operato del pubblico dipendente, o comunque del soggetto incaricato dell’attuazione dell’attività amministrativa, indirizzandolo al corretto perseguimento di quegli interessi pubblici stabiliti dalle leggi e rispetto ai quali vi è stata la funzionalizzazione di pubbliche risorse.
Come nell’esercizio della funzione di controllo, anche attraverso la giurisdizione di responsabilità, si garantisce, al di là della tutela di singole istanze soggettive, la corrispondenza dell’intera azione amministrativa ai canoni dell’art. 97 della Costituzione.
La portata generale dell’indagine e la valenza per così dire regolatoria della funzione, evidenziano non solo la peculiarità dello strumento, ma anche la sua incisività e, dunque, ne rendono estremamente delicato l’uso.
In tal senso, è sempre auspicabile che se ne continui a fare, sia nella fase di indagine sia in quella decisionale, un’applicazione particolarmente equilibrata ed accorta, tale cioè da limitarne gli eccessi e da favorirne la funzione di stimolo al miglioramento dell’azione amministrativa, il cui ambito di riserva in capo all’amministrazione deve essere qui ribadito e, comunque, rispettato.

Accanto alla giurisdizione in tema di responsabilità amministrativo-contabile, la Corte attende, con perizia e zelo, ai giudizi in materia pensionistica ed ai giudizi di conto.
Si tratta di funzioni entrambe delicate, del cui valore la Corte è orgogliosa custode.
Ciò vale in particolare per i giudizi di conto, in cui la ritualità della resa del conto esalta la sacralità del redde rationem, sacralità presente fin dalle leggi delle XII tavole e avvertita come imprescindibile obbligo per chiunque faccia uso di pubbliche risorse, che sono sempre denaro altrui.

In tale contesto, rileva la necessità di offrire ai cittadini, contemporaneamente, non solo risposta alle specifiche domande di giustizia, ma certezza di funzionalità dell’intero apparato amministrativo; in tal senso, la Corte deve farsi promotrice di una sempre maggiore collaborazione tra tutte le magistrature per individuare, in un’ottica di piena e pragmatica cooperazione e nel rispetto del solido ancoraggio costituzionale, nuove regole di definizione dei rispettivi spazi ed ambiti di azione, nell’ottica della necessità di offrire un migliore e più tempestivo servizio alla collettività.
Ragioni di coerenza sistematica e di economia sostanziale potrebbero, invero, suggerire l’unificazione in un solo plesso di tutta la giurisdizione in tema di contabilità pubblica, sia sul versante delle entrate che delle uscite, pervenendo, in quest’ultimo settore, ad ancorare la linea di confine della giurisdizione contabile – conformemente ai più recenti indirizzi della Cassazione - alla natura del danno e degli scopi perseguiti, consentendo di tutelare sempre il patrimonio pubblico, ogni qualvolta ve ne sia un utilizzo non conforme alle finalità cui esso era stato indirizzato e in una tale ottica una riscrittura delle norme
processuali dei giudizi innanzi alla Corte appare improcrastinabile.


7. Nella pur ampia gamma di funzioni ed attraverso tutti i suddetti strumenti, la Corte attende sempre ad un’unica missione, quella cioè di garanzia dell’attività della Pubblica amministrazione, con riguardo, in particolare, a quella degli amministratori; a quella della spendita del pubblico denaro; a quella della gestione dei beni patrimoniali e ai comportamenti patrimonialmente rilevanti.
Si tratta di una missione che la Corte deve portare a compimento con spirito di servizio, consapevole dell’importanza e della delicatezza dei poteri e delle funzioni ad essa affidati, ai fini della salvaguardia degli interessi primari della collettività.
In particolare, la Corte deve avere ben presente che la funzione di supremo controllore, imparziale e terzo, dell’attività pubblica e della spendita delle relative risorse, costituisce un elemento coessenziale della democraticità dell’ordinamento.
In assenza, infatti, di tale fondamentale funzione, l’attività posta in essere dalle Istituzioni risulterebbe priva di riscontro oggettivo e, non solo, deresponsabilizzata ma, ancor prima, non suscettibile di un controllo obiettivo e neutrale da parte né delle altre istituzioni né dei cittadini nella loro duplice veste di fruitori dei servizi pubblici ed elettori.
Consapevole del proprio ruolo e della propria funzione e della relativa importanza sul piano istituzionale e democratico, la Corte tutta, ed io per primo, intendiamo procedere nella nostra quotidiana attività al servizio delle Istituzioni e dell’intero Paese.
Ci è di sprone una convinzione intima, una fede laica, che ci proviene dagli esempi di quanti ci hanno preceduto, dal retaggio di valori dei quali questo Istituto è depositario: l’onestà degli intenti e dei comportamenti, l’etica del servizio, il corretto agire delle pubbliche amministrazioni, il perseguimento del bene dell’uomo e della collettività.
Valori che, seppur nel più generale corso storico hanno conosciuto e verosimilmente sempre conosceranno, offese ed offuscamenti, hanno sempre finito e sempre finiranno per rifulgere di un loro proprio, nitido, splendore.

 

(pubblicato il 19.10.2010)

 

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