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| n. 10 -2010 - © copyright |
FABIO MERUSI
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| Giurisdizione e amministrazione:
ancora separazione dopo il codice sul processo amministrativo?
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Sommario: 1. Un caso concreto per capire la logica
del codice sul processo amministrativo: la direttiva comunitaria
sugli istituti di pagamento. – 2. Principi comunitari e principi
nazionali: l'Unione europea attraverso la tipicizzazione
dell'esercizio del potere amministrativo. – 3. Il diritto
amministrativo europeo e il suo giudice. La norma fondamentale di
tutti i processi amministrativi dei Paesi dell'Unione: il giusto
processo amministrativo. – 4. Il giusto processo nel codice sul
processo amministrativo. La disaggregazione iniziale. – 5. Il giusto
processo come principio guida dell'interpretazione delle norme del
codice. L'esempio inizialmente prospettato era già stato risolto
dalla Corte Europea per i diritti dell'uomo a proposito di un altro
processo amministrativo. Giusto processo e processo "del bardotto".
– 6. Giusto processo e principi dottrinali: la soluzione del
possibile conflitto. – 7. Gli effetti del giusto processo dal lato
del cittadino. La trasformazione dell'interesse legittimo in diritto
pubblico soggettivo. – 8. Gli effetti del modello del giusto
processo sull'esercizio del potere. Amministrazione e giurisdizione
amministrativa rimangono separati. – 9. Conclusioni. La risposta al
quesito iniziale: anche dopo la piena realizzazione del principio di
legalità amministrativa conseguente al principio del giusto processo
amministrativo amministrazione e giurisdizione rimangono separati
come risulta dall'esempio iniziale.
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1. Ci si chiede se dopo l'entrata in vigore
del codice sul processo amministrativo amministrazione e
giurisdizione rimarranno due entità separate.
Dipende
dalla logica che informa il nuovo codice.
Ma per capire la logica
che informa, o dovrebbe informare in via di interpretazione, il
codice sul processo amministrativo più che procedere ad un esame
analitico delle singole norme può essere opportuno tener presente
che quasi contemporaneamente il legislatore delegato era alle prese
con un'altra delega processuale derivante da una direttiva
comunitaria.
La direttiva comunitaria relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno 2007/64/CE prevedeva infatti, all'art.
23, a proposito delle autorizzazioni da concedere agli istituti di
pagamento, un nuovo soggetto giuridico inventato dall'ordinamento
comunitario per regolare la circolazione dell'euro nei pagamenti a
distanza, che "gli Stati membri assicurano che, contro le
decisioni prese dalle autorità competenti nei riguardi di un
istituto di pagamento in applicazione delle disposizioni
legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente
alla presente direttiva, sia possibile presentare ricorso in sede
giurisdizionale" e che tale "paragrafo si applica anche in
caso di silenzio".
L'Italia con D.Lgs. 27.01.2010, n. 11 ha
dato attuazione alla direttiva, ma nella legge delegata non è
prevista alcuna norma processuale attuativa dell'art. 23 della
direttiva.
A prima vista la spiegazione potrebbe sembrare
semplice: non c'era bisogno di alcuna recezione perché in Italia
esiste un giudice amministrativo al quale è affidato
istituzionalmente il compito di giudicare sugli atti o sulle
omissioni delle pubbliche amministrazioni, ivi comprese le autorità
preposte ai nuovi istituti di pagamento. Ma se si connette la
disciplina processuale con la disciplina sostanziale prevista per
gli istituti di pagamento la risposta non può essere così
semplice.
Le autorizzazioni concedibili agli istituti di
pagamento non sono discrezionali, sono, come previsto ormai in tutte
le autorizzazioni disciplinate da direttive comunitarie, a
presupposto vincolato.
La direttiva prevede cioè una serie di
presupposti, spesso caratterizzati da concetti giuridici
indeterminati (nel caso specifico elencati nell'art. 5 e
analiticamente disciplinati nei suoi successivi articoli 6, 7, 8 e
9), i quali comportano una verifica dell'esistenza e il conseguente
obbligo di rilascio del provvedimento una volta accertata
l'esistenza dei presupposti[1]. Il provvedimento è cioè un
provvedimento vincolato all'accertamento dell'esistenza di un
presupposto.
Sul piano processuale ne deriva una conseguenza
inevitabile: in caso di rifiuto dell'autorizzazione il giudice è
chiamato ad accertare, in via di interpretazione e non di
ponderazione di interessi, se esisteva il presupposto contestato
dall'amministrazione; in caso di inerzia il giudice è chiamato ad
accertare se esistano i presupposti. In entrambi i casi la sentenza
per essere satisfattiva della domanda del ricorrente deve imporre
all'amministrazione il rilascio del provvedimento. Deve cioè essere
una sentenza che comporta un adempimento della pubblica
amministrazione o che si sostituisca ad un adempimento dovuto da
parte della pubblica amministrazione.
L'annullamento satisfattivo
si ha solo nei provvedimenti sanzionatori, come l'annullamento o la
revoca dell'autorizzazione.
Con la possibile variazione della
sentenza di mero accertamento quando il giudice è chiamato ad
accertare se una autorizzazione sia o non sia decaduta al
verificarsi di determinati presupposti anch'essi rigidamente
previsti e perciò vincolanti. Ipotesi pure prevista nella direttiva
e anch'essa non recepita dal legislatore italiano, anche qui per
presumibile rinvio ad una disciplina generale del processo
amministrativo[2].
Si potrebbe obiettare che non tutti gli atti
amministrativi, di origine comunitaria o soltanto "nazionali", sono
configurabili come atti vincolati nei presupposti, con la
conseguenza che la combinazione fra diritto sostanziale e tutela
giudiziale in precedenza delineata non potrebbe attagliarsi ai
provvedimenti discrezionali in senso proprio, cioè ai provvedimenti
derivanti da una decisione che pondera interessi privati e
pubblici.
Ma sia il diritto comunitario che quasi tutti i diritti
amministrativi dei Paesi appartenenti all'Unione hanno già delineato
una risposta a tale obiezione o, per meglio dire, hanno già dato una
risposta a come vada combinata la discrezionalità amministrativa con
la tutela giudiziale del cittadino.
Gli interessi pubblici e
privati vanno inseriti in un procedimento regolato dal principio del
contraddittorio, nella normalità istruttorio, in qualche caso, anche
predecisorio, e la ponderazione degli interessi introdotti nel
procedimento si conclude con una decisione regolata dal principio di
proporzionalità. Il principio di proporzionalità è stato affermato
in numerose direttive comunitarie e generalizzato, sulla base di
indicazioni contenute nei trattati via via succedutisi, dalla Corte
di Giustizia della Comunità[3].
Per la decisione, nella
ponderazione degli interessi, si pongono pertanto per il giudice
dell'agire della pubblica amministrazione analoghi problemi a quelli
in precedenza esaminati a proposito del rapporto accertamento dei
presupposti-legittimità del provvedimento. Rapporto che i vari
ordinamenti nazionali hanno risolto sotto l'etichetta dell'eccesso
di potere o dell'abuso di discrezionalità e che il diritto
comunitario ha generalizzato nel principio di
proporzionalità.
Premesso ciò, dalla combinazione fra il diritto
sostanziale comunitario e le norme processuali previste per la sua
tutela è possibile ricavare quale sia la logica che il diritto
comunitario intende imporre ai singoli ordinamenti nazionali?
E
al quale gli ordinamenti processuali esistenti nei singoli Paesi,
nella loro pur affermata autonomia, debbono dare una risposta
unitaria?
Una risposta unitaria che anche il legislatore italiano
era chiamato a dare, o a perfezionare, con il codice sul processo
amministrativo?
2. Da un punto di vista sostanziale la
vicenda delle autorizzazioni ai nuovi istituti di pagamento non è un
episodio isolato dei rapporti fra l'ordinamento comunitario e
l'ordinamento nazionale italiano, liquidabile, come ha tentato di
fare in altre occasioni la dottrina italiana, con la teoria delle
geometrie variabili: quando si tratta di applicare una norma
comunitaria, o di origine comunitaria, si fa in un modo, quando si
tratta di applicare una norma solo nazionale si fa in un altro.
La geometria è una sola perché tutti gli ordinamenti
amministrativi nazionali debbono corrispondere agli stessi principi
comunitari[4].
E' per questo che il codice apre affermando che la
giurisdizione amministrativa regolata dal codice assicura una tutela
piena ed effettiva secondo i principi del diritto europeo.
Unica
ed effettiva deve essere la tutela perché i principi che informano i
diritti amministrativi dei vari Paesi dell'Unione debbono essere
improntati, al di là delle singole discipline settoriali realizzate
dalle direttive comunitarie, agli stessi principi.
E', in altre
parole, l'esplicitazione della via amministrativa all'Unione europea
già recepita dal legislatore italiano anche nell'incipit della legge
sul procedimento amministrativo ("l'attività amministrativa persegue
i fini determinati dalla legge … nonché dai principi
dell'ordinamento comunitario"): constatata la difficoltà di
realizzare un'unione con strumenti costituzionali, e comunque
constatata l'insoddisfacente organizzazione costituzionale finora
realizzata, la combinata azione della Commissione e della Corte di
Giustizia ha inteso realizzare un unico ordinamento europeo partendo
dal basso, dal diritto amministrativo. Il diritto amministrativo,
tipicizzando l'esercizio del potere, permette di realizzare
l'unificazione del comportamento di tutte le amministrazioni
europee, qualunque sia la nazionalità di riferimento o la loro
collocazione nell'organizzazione del potere esecutivo nei singoli
Stati appartenenti all'Unione. La tipicizzazione dell'esercizio dei
poteri amministrativi determinerà, in orizzontale, quell'Unione che
i governi nazionali non sono riusciti a realizzare in verticale.
Come dire che verrà sovvertita la nota teoria secondo la quale
nell'odierna organizzazione dello Stato il diritto amministrativo si
sarebbe trasformato in diritto costituzionale concretizzato.
Nell'Unione europea avverrà, o meglio già avviene, il contrario: il
diritto costituzionale dell'Unione deriverà, di necessità, dal
diritto amministrativo concretizzato: le singole amministrazioni dei
singoli Stati, ponendo in essere atti tipicizzati da principi e da
direttive comunitarie, non potranno non scoprire di far parte della
medesima organizzazione costituzionale: l'Unione europea,
appunto.
Se volessimo nobilitare il fenomeno, potremmo dire che
quel che non riuscì al Sacro Romano Impero Germanico dopo la pace di
Westfalia dovrebbe riuscire all'Unione Europea.
Dalle ceneri del
Trattato di Westfalia sorse il moderno diritto costituzionale[5], ma
non l'unificazione dell'impero in un'unica organizzazione sovrana
perché il diritto romano comune, a differenza del diritto
amministrativo, non unificava l'esercizio del potere dei principi
dell'impero. Il diritto amministrativo informato ai principi e alle
direttive comunitarie tipicizzerà invece l'esercizio del potere dei
principi dell'Unione, rendendo alla fine unitaria la loro
organizzazione costituzionale. Come si diceva sopra, il diritto
costituzionale dell'Unione verrà "concretizzato" dal diritto
amministrativo dell'Unione, così posto in essere da tutte le
amministrazioni degli Stati appartenenti all'Unione[6].
3. Ma un diritto amministrativo così invasivo sotto il profilo
sostanziale per mantenersi a sua volta unito ha bisogno di un
giudice, o per meglio dire di giudici, che applichino alle varie
amministrazioni gli stessi principi non solo sostanziali, ma anche
processuali, perché è dall'uso dello stesso tipo di processo che si
assicura il rispetto dello stesso diritto sostanziale.
La prima
esigenza, inevitabile di un sistema del genere, è che ci sia nei
vari ordinamenti una giurisdizione amministrativa. I vari
ordinamenti sono liberi di organizzare autonomamente i loro apparati
giudiziari, ma, per mantenere l'unità della giurisdizione nei
confronti della tipicizzazione normativa dell'esercito del potere,
deve esserci una giurisdizione specializzata, una giurisdizione
amministrativa comunque organizzativamente definitiva.
Il giudice
del potere per assolvere la sua funzione specifica deve essere un
giudice specializzato.
Ma come tutte le giurisdizioni anche la
giurisdizione amministrativa è regolata da una Grundnorm: il
principio del giusto processo recepito dalla Comunità prima e poi
dall'Unione nonché da una organizzazione internazionale parallela
più generale derivante dalla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre
1950, recepita in Italia con la legge 4 agosto 1955, n.
848.
L'art. 6 della Convenzione prevede infatti tra i diritti
fondamentali dell'uomo il diritto "ad un giusto
processo".
Nell'ordinamento italiano, nel quale il principio del
giusto processo entrerebbe comunque, data l'apertura del nostro
ordinamento al diritto internazionale e al diritto comunitario, il
principio del giusto processo è stato formalmente
costituzionalizzato, dopo tormentate vicende interpretative
dell'art. 24 della Costituzione, soprattutto con riferimento al
processo penale, dalla recente legge costituzionale 23.11.1999, n. 2
che lo ha introdotto nell'incipit dell'art. 111 Cost. ("la
giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla
legge").
Il giusto processo si applica ad ogni possibile
giurisdizione in relazione alle sue particolari caratteristiche e,
di conseguenza, anche alla giurisdizione
amministrativa[7].
4. Il progetto di codice del
processo amministrativo, nella definizione dei principi generali del
codice stesso, aveva provveduto a disaggregare le conseguenze del
giusto processo con riferimento alla giurisdizione amministrativa,
sia sotto il profilo strutturale, che sotto quello funzionale del
processo amministrativo.
Poiché nell'ambito della rielaborazione
governativa si è ritenuto di sintetizzare i principi conseguenti
alla disaggregazione del principio generale del giusto processo,
nella versione finale, anche su suggerimento delle commissioni
parlamentari alle quali era stato sottoposto il disegno di decreto
delegato, si è ritenuto opportuno introdurre un riferimento
all'attuazione del giusto processo previsto dall'art. 111, comma 1,
della Costituzione a mo' di chiusura e di interpretazione degli
altri principi sinteticamente indicati. Ne è risultato un testo
tecnicamente non molto elegante perché ha inserito una norma
fondamentale (il principio del giusto processo) dopo norme che del
principio del giusto processo sono una conseguenza, ma che comunque
serve a dirimere ogni dubbio sul criterio che deve informare
l'interpretazione delle singole previsioni contenute nel
codice.
5. Il codice stesso ha dunque affermato che il
giusto processo è il principio guida dell'interpretazione delle
norme contenute nel codice.
Nei primi tre articoli, oltre al
principio guida, sono enunciate alcune conseguenze strutturali e
funzionali del giusto processo nella giurisdizione amministrativa.
Da un punto di vista strutturale il processo amministrativo deve
garantire il principio della parità delle parti e del
contraddittorio in ogni fase del processo, mentre dal punto di vista
funzionale la giurisdizione amministrativa deve assicurare una
tutela piena ed effettiva del ricorrente, il che significa
trasformazione dell'interesse legittimo nella pretesa di piena
soddisfazione di una aspettativa legittima nei confronti della
pubblica amministrazione (la tutela piena ed effettiva delle
aspettative conseguenti al rapporto instaurato o instaurando dal
ricorrente con la pubblica amministrazione). Ne derivano, sotto il
profilo dell'azione processuale o del contenuto delle possibili
sentenze, le conseguenze in precedenza delineate a proposito della
recezione della direttiva sugli istituti di pagamento. Azioni, e
conseguenti sentenze, demolitorie del provvedimento amministrativo
eventualmente illegittimo, ma accompagnate dall'accertamento
costitutivo della legittima disciplina del rapporto; azioni e
sentenze di mero accertamento dell'esistenza o della non esistenza
di un rapporto; azioni e sentenze satisfattive della pretesa, come
nel caso della pretesa del rilascio dell'autorizzazione
esemplificato a proposito delle autorizzazioni ad istituti di
pagamento.
Negli artt. 2 e 3 ci sono inoltre norme sulle
implicazioni processuali dell'effettività della tutela conseguente
all'attuazione del giusto processo: la necessaria motivazione dei
provvedimenti decisori del giudice; la redazione chiara e sintetica
degli atti processuali da parte del giudice e delle parti; l'obbligo
di una attività di tutte le parti presenti nel processo per
realizzare in tempi brevi la domanda di giustizia nei confronti
della pubblica amministrazione.
Non sono mere enunciazioni, ma
come tutti i principi generali la chiave di lettura e, se del caso,
di integrazione, delle norme specifiche previste nel codice.
Si
è parlato di integrazione, oltre che di mera direttrice per
l'interpretazione, perché alcuni ritocchi governativi alla redazione
finale del codice hanno alterato la consequenziarietà della
disciplina di alcuni istituti processuali dal principio del giusto
processo[8]. Con la conseguenza, un po' paradossale, che la
riaffermazione delle implicazioni del principio del giusto processo
dovrà essere, in più di un caso, opera della giurisprudenza del
giudice amministrativo con riferimento ad un codice del processo
amministrativo che del giusto processo "regolato dalla legge"
(secondo la definizione dell'art. 111 Cost.) dovrebbe essere appunto
la codificazione.
Ma, come è noto, i principi generali
"dialogano" con la legge attraverso la giurisprudenza e anche il
codice è una legge…
6. Che può succedere infine se i
principi del giusto processo si dovessero scontrare con consolidate
categorie o addirittura istituti elaborati dalla dottrina?
La
risposta l'ha già data la relazione del giudice Morenilla nel
lontano 1997, quando la Corte di Strasburgo affrontò per la prima
volta il problema dell'applicabilità del principio del giusto
processo ad un processo amministrativo.
Se le conseguenze
dell'applicazione del giusto processo ad un processo amministrativo
contrastano con un principio elaborato dalla dottrina, è il diritto
amministrativo che deve essere cambiato. Nel caso il giudice
Morenilla si riferiva esplicitamente ad un noto manuale francese di
diritto amministrativo[9] enunciante la "riserva di amministrazione"
come limite al sindacato del giudice amministrativo.
E, per quel
che più direttamente ci interessa, è significativo che la Corte di
Strasburgo si sia espressa su di una questione (pretesa al rilascio
di una autorizzazione amministrativa) analoga a quella risultante
dalla direttiva comunitaria sugli istituti di pagamento dalla quale
abbiamo preso le mosse per individuare la "logica" che informa, o
che dovrebbe informare, il codice sul processo
amministrativo.
Prendendo spunto dalle osservazioni del giudice
Morenilla proviamo ad immaginare quali variazioni al diritto
amministrativo italiano occorrerebbe introdurre se il codice del
processo amministrativo ha veramente attuato il modello del giusto
processo amministrativo o quali censure siano eventualmente da fare
a singole norme previste nel codice se per ipotesi il codice stesso
non rispetta in qualche sua parte il modello del giusto
processo.
7. Abbiamo accennato al fatto che oggetto
del giusto processo è il rapporto del cittadino con il potere
amministrativo.
Trattandosi di un rapporto conviene misurare gli
effetti del modello del giusto processo nei due lati del rapporto,
prima dal lato del cittadino e poi dal lato del potere.
Dal punto
di vista del cittadino il giusto processo deve soddisfare la pretesa
del cittadino ad un esercizio del potere conforme alle norme
giuridiche che disciplinano il rapporto fra il cittadino stesso e la
pubblica amministrazione.
Più delle enunciazioni teoriche può
essere utile, per capire gli effetti soggettivi del giusto processo,
ripercorrere in sintesi come ci si è arrivati.
Attraverso l'opera
congiunta della dottrina e del legislatore. L'elaborazione del
nucleo essenziale del profilo soggettivo del giusto processo è
riferibile ad un grande teorico del diritto amministrativo, a Walter
Jellinek, il quale, nell'immediato dopoguerra, su incarico
dell'amministrazione americana della Germania meridionale, elaborò,
nella sua qualità di Presidente di una apposita commissione, un
provvedimento legislativo per l'istituzione di un giudice
amministrativo che combinava assieme il principio anglosassone del due process of law con le caratteristiche proprie del
diritto amministrativo continentale, ed in particolare
tedesco.
La vicenda è narrata dallo stesso Jellinek in Die
Verwaltunsgerichtsbarkeit in der amerikanischen zone, in
Deutsche Rechtszeitschrift (DRZ), 1948, 269 ss. e non ha pertanto
bisogno di ulteriori "drammatizzazioni".
Questo modello è fondato
sul soddisfacimento giudiziale di un diritto del cittadino nei
confronti della pubblica amministrazione. Che sia una
modernizzazione della teoria di suo padre Georg sull'esistenza di
diritti pubblici soggettivi del cittadino nei confronti dello Stato
è questione che possiamo lasciare ai "romanzieri" di saghe familiari
o agli storici del diritto pubblico tedesco[10]. Quel che interessa
è che si tratta di un modello imperniato sul soddisfacimento di una
pretesa del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione
da parte di un giudice. Questo modello soggettivo è poi passato
nell'art. 19 del Grundgesetz come diritto fondamentale del
cittadino. E' stato tradotto in una legge organica sul processo
amministrativo (la Verwaltungsgerichtsordnung del 21 gennaio
1960, più volte in seguito "ritoccata") e dall'ordinamento tedesco è
trasmigrato nella convenzione europea sui diritti dell'uomo e nel
diritto comunitario. Attraverso la convenzione europea e il diritto
comunitario il modello si è poi progressivamente diffuso in tutti
gli ordinamenti dei Paesi appartenenti all'Unione europea compreso
l'ordinamento che ha "inventato" la giustizia amministrativa, quello
francese[11]. Vedremo se è arrivato anche in Italia con il codice
sul processo amministrativo.
Poiché il modello è fondato su di
una pretesa soggettiva, implica di necessità un giudice in grado di
soddisfarla integralmente, il che, a sua volta, comporta che il
giudice possa conoscere integralmente della legittimità
dell'esercizio del potere da parte della pubblica
amministrazione.
Cominciano dalla prima e più spontanea domanda:
che effetti può avere tale configurazione soggettiva del giusto
processo sulla nozione italiana di interesse
legittimo?
Continuando nella storia, più o meno romanzata, dei
grandi giuristi possiamo affermare che la risposta l'aveva già data
Otto Bachof, proprio negli scritti che intendevano onorare Walter
Jellinek e le sue teorie, esaminando i riflessi del giusto processo
su di una situazione giuridica soggettiva del tutto analoga al
nostro interesse legittimo: l'oggetto della situazione giuridica,
consistendo, una volta messa in connessione col principio del giusto
processo, nella pretesa al soddisfacimento dei profili, sia positivi
che negativi, del rapporto fra la situazione giuridica soggettiva e
l'esercizio del potere attribuito alla pubblica amministrazione, si
era trasformato in una situazione soggettiva ad oggetto non più
limitato all'esercizio del potere da parte della pubblica
amministrazione, bensì all'intero rapporto fra la situazione
giuridica soggettiva del cittadino e l'esercizio del potere[12].
Chiamare tale situazione giuridica soggettiva diritto pubblico
soggettivo, diritto fondamentale, semplicemente diritto correlato
all'esercizio di un potere amministrativo o continuare a chiamarlo
interesse legittimo come nell'ordinamento italiano diventava e
diventa un problema terminologico, non di sostanza.
L'interesse
del diritto amministrativo andava spostato dall'esercizio
unilaterale del potere allo studio delle regole e degli istituti
giuridici determinati dal rapporto, sia in positivo che in negativo,
fra la situazione giuridica soggettiva del cittadino e l'esercizio
del potere da parte della P.A..
Il che spiega la pletora di
scritti nella dottrina tedesca sulle caratteristiche e sulla natura
del rapporto giuridico fra cittadino e pubblica amministrazione
recentemente estesisi anche alla dottrina italiana[13].
Ma, per
tornare all'ordinamento italiano, combinando assieme l'art. 24 Cost.
e la recente modificazione dell'art. 111, non si fa fatica a fare
ragionamenti simili anche nella dottrina italiana, anche a
prescindere dalla penetrazione "europea" del modello del giusto
processo nel nostro ordinamento.
Ogni situazione giuridica
soggettiva correlata all'esercizio di un potere amministrativo è
dunque, anche in Italia, un interesse legittimo, trasformato in
diritto pubblico soggettivo perché possa soddisfare il principio del
giusto processo?
E questo cambiamento emerge dall'articolato del
codice sul processo amministrativo?
E, più in particolare, questa
nuova configurazione "piena" dell'interesse legittimo è compatibile
con la tradizionale dicotomia italiana fra interesse legittimo e
diritto soggettivo che regola un riparto di giurisdizione
addirittura costituzionalizzato nell'art. 24 e, in particolare,
negli artt. 103 e 113 della Costituzione?
E come è risolvibile
infine un eventuale conflitto, tutto interno al testo
costituzionale, fra riparto di giurisdizione fra il giudice
amministrativo e il giudice ordinario e principio del giusto
processo?
Vediamo di rispondere partitamente a tali
quesiti.
7. Se oggetto della situazione giuridica
soggettiva è il rapporto, in ogni possibile aspetto e
configurazione, fra la situazione giuridica soggettiva e il potere,
non ci possono essere "vuoti" di diritto nella disciplina
dell'esercizio o del non esercizio del potere. La situazione
giuridica del cittadino nei confronti di qualunque articolazione del
potere esecutivo è una situazione dalla quale discende una pretesa
ad un legittimo esercizio del potere in ogni sua manifestazione. Non
c'è nessuna difficoltà a continuare a chiamare tale situazione
giuridica soggettiva interesse legittimo, se per interesse legittimo
si intende qualunque situazione giuridica soggettiva correlata ad un
potere. Con la conseguenza che, se il potere è pubblico, competente
a conoscere del rapporto fra interesse legittimo e potere sarà un
giudice specializzato, il giudice amministrativo[14].
Se altri
ordinamenti preferiscono enfatizzare il profilo costituzionale della
posizione del cittadino nei confronti del potere esecutivo la si può
chiamare di diritto pubblico soggettivo. L'importante è accertare
che si tratta della stessa cosa descrittiva dello stesso fenomeno
giuridico. Poi ogni ordinamento può scegliere la terminologia che
meglio corrisponde alla propria storia giuridico-culturale.
Ma
tutti gli ordinamenti che, in base al principio del giusto processo,
prevedono un giudice specializzato per il rapporto cittadino
pubblico potere hanno un problema: quello di stabilire chi sia il
giudice quando l'esercizio di un pubblico potere è fonte di una
obbligazione o per il cittadino o per la pubblica
amministrazione[15].
Poiché nell'esercizio del potere nasce un
rapporto di debito-credito fra le parti, cioè un rapporto fondato su
di un diritto e di un obbligo nel quale il potere della pubblica
amministrazione si "dissolve" per lasciar luogo ad un rapporto
paritario, sorge il problema di quale sia il giudice competente a
conoscere del rapporto paritario fra cittadino e pubblica
amministrazione generato dall'esercizio del potere
amministrativo.
In astratto le risposte possono essere
diverse:
quando c'è di mezzo l'esercizio del potere
amministrativo il giudice competente è sempre il giudice
specializzato, il giudice amministrativo. Che è la risposta del
Tribunale dei conflitti nell'arrêt Blanco che a tutt'oggi
caratterizza l'ordinamento francese[16];
- si possono avere due
giudici fra di loro indipendenti, uno per il provvedimento
amministrativo, o comunque per l'esercizio del potere, e uno per il
rapporto obbligatorio. Oppure due giudici, in sequenza necessaria,
come nel processo tributario italiano, nel quale, dopo
l'affascinante lavoro di Allorio[17], ancora si discute di quanto
sia da attribuire al diritto soggettivo e di quanto sia invece da
attribuire all'interesse legittimo;
- oppure, infine, un solo
giudice competente a conoscere anche del presupposto
dell'obbligazione, l'esercizio del potere, che, come è noto, era la
soluzione della legge del 1865 ancora vigente in quanto oggetto via
via di deroghe, ma mai, neppure in occasione della delega per
l'attuazione del codice sul diritto amministrativo, di
abrogazione.
Come è noto la variante italiana, che sarebbe stata
costituzionalizzata negli art. 24, 103 e 113 Cost., è l'attrazione
del presupposto, la fonte dell'obbligazione, nel giudizio sul
rapporto paritario fra pubblica amministrazione e cittadino, cioè
nel giudizio ordinario, con possibilità di deroghe specifiche, per
singole materie, da parte del legislatore, il quale potrebbe
attribuire entrambe le fasi ad un unico giudice, il giudice
amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.
Il codice sul
processo amministrativo avrebbe ripetuto questa soluzione,
riportando un ormai lunghissimo elenco di materie nelle quali il
legislatore ha introdotto la giurisdizione esclusiva, apportandovi
solo qualche variazione razionalizzatrice nel rispetto della logica
della deroga esplicita in precedenza illustrata.
Ma questa
soluzione è conforme alla logica del giusto processo e
l'interpretazione delle norme del codice sul processo amministrativo
è conforme al principio generale dell'attuazione del giusto processo
enunciato in apertura dello stesso codice?
L'effettività della
tutela e, soprattutto, la sua tempestività, quali corollari
necessari del giusto processo, implicano la concentrazione in un
unico processo sia della fonte presupposto, sia
dell'obbligazione.
Ma poiché, sempre per il principio del giusto
processo, il giudice della pubblica amministrazione, comunque
organizzato, deve essere un giudice specializzato, ne deriva che la
concentrazione dei processi sui due possibili rapporti, interesse
legittimo – potere e diritto – obbligo, deve essere fatta a favore
del giudice amministrativo, non caso per caso, come avviene per la
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo italiano, ma in
generale.
C'è dunque un conflitto fra il giusto processo e le
previsioni della Costituzione italiana che certamente nel 1948
costituzionalizzò l'esistente sistema della giurisdizione esclusiva
lasciata alla decisione caso per caso del legislatore, e, ora, col
codice sul processo amministrativo, che sembra aver recepito il
dettato costituzionale?
Ma non occorre affrontare la complessa
problematica di eventuali antinomie fra norme costituzionali e norme
superiori penetranti direttamente o indirettamente nell'ordinamento
italiano, perché le norme costituzionali che sembrano aver
costituzionalizzato il sistema della giurisdizione esclusiva
lasciata in via derogatoria al legislatore vanno ora lette in
correlazione con un'altra norma costituzionale nel frattempo
intervenuta che ha costituzionalizzato, in generale, il principio
del giusto processo, l'art. 111 della Costituzione in precedenza
richiamato.
Se il principio del giusto processo esige la
concentrazione in un unico processo ogni qualvolta il rapporto
diritto-obbligo è connesso ad un rapporto interesse
legittimo-potere, gli art. 24, 103 e 113 vanno letti in correlazione
con l'art. 111.
Gli art. 24 e 113 prevedono l'esistenza sia di
diritti soggettivi, sia di interessi legittimi e sono pertanto
compatibili con la concentrazione in un unico processo di entrambe
le situazioni giuridico soggettive. Il problema è rappresentato
dall'art. 103 il quale prevede che gli organi di giustizia
amministrativa "hanno giurisdizione per la tutela nei confronti
della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in
particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti
soggettivi".
Ma, se il successivo art. 111 impone ora, in
generale, la concentrazione di due rapporti connessi, e perciò di
due situazioni giuridiche soggettive differenziate di interesse
legittimo e di diritto soggettivo, come va letto l'art. 103? Non in
senso antinomico, ma in senso compatibile: la legge può attribuire
al giudice amministrativo la giurisdizione anche in particolari
materie in cui non ci sia connessione fra interessi legittimi e
diritti soggettivi, bensì solo un rapporto paritario fra pubblica
amministrazione e cittadino caratterizzato dalla sola esistenza
di un diritto soggettivo. Il caso classico è quello disciplinato
dall'art. 11 della legge n. 241 dove nei contratti sostitutivi di
provvedimenti amministrativi la pubblica amministrazione rinuncia
all'esercizio del potere per stabilire un rapporto paritario fondato
sul rapporto di diritto-obbligo, che, secondo la vigente regola sul
riparto di giurisdizione, avrebbe dovuto determinare la
giurisdizione del giudice ordinario.
La legge, secondo la
lettura congiunta dell'art. 103 e dell'art. 111, può derogare al
riparto di giurisdizione solo nel caso di rapporti "solitari" in cui
non venga in gioco la connessione con l'esercizio del potere
amministrativo. Che è la lettura esattamente opposta a quella data
dalla Corte Costituzionale nelle note sentenze in tema di
giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ma la Corte
Costituzionale non ha tenuto conto delle implicazioni del principio
del giusto processo costituzionalizzato dal sopravvenuto art. 111
primo comma[18]. Abituarsi al giusto processo è un po' difficile per
tutti, anche per le Supreme Corti. Ma c'è un futuro anche per gli
emendamenti costituzionali, specie se, come nel caso, altro non sono
se non la nazionalizzazione di un principio derivante da un
ordinamento superiore, prima pattizio e poi federale.
Ma come si
è riflessa la problematica della necessaria concentrazione in un
unico processo dei rapporti connessi sul codice del processo
amministrativo?
In una prima versione del progetto di codice si
faceva riferimento all'esercizio, o al non esercizio, del potere
amministrativo, senza menzionare le situazioni giuridiche soggettive
che potessero essere implicate. Alla fine, nel timore di incorrere
in censure di incostituzionalità, specie in relazione alle
controverse interpretazioni discendenti dalle sentenze della Corte
Costituzionale, il codice ha optato per una "descrizione" della
giurisdizione del giudice amministrativo che ricalca, con quale
esplicitazione prosastica, l'enunciato dell'art. 103 Cost.: "Sono
devolute alla giurisdizione amministrativa le controversie, nelle
quali si faccia questione di interessi legittimi e, nelle
particolari materie indicate dalla legge, di diritti soggettivi,
concernenti l'esercizio o il mancato esercizio del potere
amministrativo, riguardanti provvedimenti, atti, accordi e
comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale
potere, posti in essere da pubbliche amministrazioni".
Ma con
l'art. 7 del codice bisogna fare la stessa operazione testé fatta
per l'art. 103 Cost.: va messo in relazione con l'art. 2 che prevede
che il processo amministrativo attua il principio del giusto
processo "previsto dall'art. 111 primo comma della
Costituzione".
Ne deriva che il lungo elenco di materie nelle
quali la legge prevede ipotesi di giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo o è meramente esemplificativo di "materie
connesse" oggi di competenza del giudice amministrativo per
principio generale discendente dal giusto processo, oppure comprende
casi in cui la connessione non c'è ed è stato il legislatore ad
attribuire un'ipotesi di "diritto soggettivo solitario" alla
giurisdizione del giudice amministrativo, come nel caso dell'art. 11
della legge n. 241.
Qualche fine esegeta potrebbe osservare che a
tale conclusione si poteva arrivare anche interpretando il solo art.
7 là dove parla di "atti, accordi e comportamenti riconducibili anche mediatamente all'esercizio di tale potere".
Ma è
certo che senza il raccordo con il principio generale del giusto
processo, riaffermato nell'art. 2, tale espressione sarebbe rimasta
una espressione sibillina dalla quale ben difficilmente l'interprete
avrebbe potuto dedurre la regola della concentrazione nel processo
amministrativo di due rapporti connessi.
Una volta stabilita
questa interpretazione, che fa del giudice amministrativo il giudice
di ogni rapporto pubblico derivante dall'esercizio del potere
amministrativo, il problema residuo è un altro, nella pratica di non
poco momento: se il legislatore possa regolare la concentrazione di
due rapporti connessi in pro' del giudice ordinario, derogando alla
naturale concentrazione in pro' del giudice amministrativo, giudice
specializzato del rapporto potere-interesse legittimo.
La
risposta che il nostro ordinamento ha sempre intuitivamente data, e
forse a ragione, è che sia competente il giudice ordinario quando
fonte dell'obbligazione non è un provvedimento amministrativo, ma
direttamente la legge, mentre l'atto amministrativo è solo
strumentale all'accertamento dell'obbligazione. Una sorta di
fenomeno inverso a quello in precedenza descritto di attrazione
dell'atto amministrativo nel rapporto obbligatorio e, come tale,
conforme all'esigenza di concentrazione posta dal giusto processo,
il che porta con sé un altro inevitabile quesito connesso
all'applicazione del giusto processo: se il giudice specializzato
sia nel caso il giudice dell'obbligazione ex lege e non il
giudice amministrativo. Una questione che, come è evidente,
fuoriesce dalla problematica del giusto processo amministrativo
esaminata in questa sede e che pertanto non è possibile affrontate funditus come meriterebbe.
8. Sugli effetti del
modello del giusto processo dal lato del potere abbiamo già
implicitamente risposto esaminando gli effetti della direttiva
comunitaria sugli istituti di pagamento.
Se l'intero rapporto fra
cittadino e pubblica amministrazione deve essere conoscibile da un
giudice, non possono esistere spazi vuoti di diritto nell'esercizio
del potere.
Il generale principio di legalità informa l'esercizio
di ogni manifestazione del potere esecutivo[19].
Ma
l'Amministrazione, stretta nella morsa fra il legislatore e il
controllo giudiziario, cessa di essere un potere autonomo dello
Stato?[20]
E se l'intero rapporto deve essere disciplinato dal
diritto viene meno la creazione giurisprudenziale del diritto
amministrativo da parte del giudice amministrativo?
Esercitare il
potere secondo diritto non significa tornare a confondere, come in
origine, il potere esecutivo col potere giudiziario.
Nel
contraddittorio amministrativo la pubblica amministrazione non è un
terzo, bensì una parte che persegue un interesse individuato da una
norma. Mentre ormai da tempo la giurisprudenza aveva escluso che
esistessero poteri liberi censurabili solo per sintomi esterni.
L'eccesso di potere da vizio esterno era da tempo divenuto un vizio
interno all'esercizio del potere derivante dalla violazione di norme
sulla funzione amministrativa. L'ormai classico lavoro di Benvenuti
ne ha rappresentato la spiegazione teorica[21]. Così come, seguendo
le filiazioni teoriche, possiamo dire che ora la discrezionalità
amministrativa è un problema di interpretazione[22].
La
discrezionalità amministrativa sottoposta al generale principio di
legalità ha oggi assunto altre vesti: la necessaria coincidenza fra
legalità e razionalità; la competenza esclusiva della pubblica
amministrazione nella scelta fra più soluzioni astrattamente
possibili secondo le varie manifestazioni della problematica delle
clausole generali, dei concetti giuridici indeterminati e del rinvio
a norme non giuridiche. Il potere ha le sue regole, ma rimane sempre
potere e, come tale, differenziato rispetto al potere che deve
controllare il rispetto delle regola da parte di un altro
potere.
Ma con il venir meno degli spazi vuoti di diritto
conoscibili da un giudice solo indirettamente è venuta meno anche la
ragione della produzione giurisprudenziale del diritto
amministrativo?
Il codice sul processo amministrativo, come
abbiamo già accennato, sta a dimostrare il contrario. L'incoerenza
del legislatore nel trarre conseguenze da principi generali, la
necessità di razionalizzare interventi "sparsi" del legislatore; il
fenomeno normale nel diritto amministrativo di leggi che
attribuiscono soltanto il potere senza dettare regole o dettando
regole soltanto parziali per il suo esercizio esigono una
razionalizzazione nel momento della soluzione di un caso concreto:
il che inevitabilmente induce il giudice a "creare norme ed istituti
giuridici" di portata generale, idonei a risolvere casi similari e a
dettare regole per la pubblica amministrazione per adottare
decisioni in casi similari.
Se poi questa creazione di norme sia infra o praeter legem è questione che possiamo
lasciare ai teorici del diritto. Quel che è certo è che, essendo
fondata sulla logica dell'esercizio del potere, ha una sua
originalità che la differenzia inevitabilmente dal diritto privato
e, per quanto riguarda il processo amministrativo, dal diritto
processuale civile[23].
9. Dobbiamo dare infine una
risposta al quesito iniziale. Anche dopo l'emanazione del codice sul
processo amministrativo l'amministrazione e la giurisdizione
amministrativa rimangono poteri separati. Quel che necessariamente
si completa, come necessario riflesso sostanziale del principio del
giusto processo, è il principio di legalità amministrativa che deve in toto disciplinare l'esercizio del potere amministrativo
per soddisfare l'interesse legittimo del cittadino ormai trasformato
in diritto pubblico soggettivo, cioè per soddisfare giudizialmente
una pretesa del cittadino nascente da un rapporto con la pubblica
amministrazione. Il caso inizialmente prospettato dalla direttiva
comunitaria sugli istituti di pagamento ne è un esempio convincente
per chi ama l'induzione da casi concreti, anziché la deduzione da
principi generali.
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[1] Sulle implicazioni e sulle conseguenze di tale
modo di disciplinare l'azione amministrativa, cfr., di recente, H.
WISSMANN, Generalklauseln. Verwaltungsbefugnisse zwischen
Gesetzmäßigkeit und offenen Normen, Tübingen, 2008.
[2] Su
un fenomeno simile avevo già attirato in passato l'attenzione, a
dire il vero fra l'indifferenza generale, sulle possibili
implicazioni per il nostro processo amministrativo. Cfr. F. MERUSI, Le leggi del mercato. Innovazione comunitaria e autarchia
nazionale, Bologna, 2002. 37 ss. e La svolta di A.M. Sandulli
sul silenzio-inadempimento e le nuove prospettive della inerzia
amministrativa, in Aldo M. Sandulli (1915-1984). Attualità
del pensiero giuridico del Maestro, Milano, 2004, 383 ss.
[3] Sul principio di proporzionalità e sulle sue implicazioni
processuali si rinvia alle monografie di A. SANDULLI, La
proporzionalità dell'azione amministrativa, Padova, 1998, e di
D.U. GALETTA, Principio di proporzionalità e sindacato
giurisdizionale nel diritto amministrativo, Milano, 1998.
[4] In generale, sul tema si rinvia a F. MERUSI, Sentieri
interrotti della legalità, Bologna, 2007.
[5] Sulla nascita
del diritto costituzionale come diritto autonomo è ora disponibile
la traduzione italiana dell'esauriente e analitico lavoro di M.
STOLLEIS, Storia del diritto pubblico in Germania. Pubblicistica
dell'Impero e scienza di polizia 1600-1800, Vol. I, Milano,
2008.
[6] Amplius sul tema F. MERUSI, L'integrazione
fra la legalità comunitaria e la legittimità amministrativa
nazionale, in Dir. Amm., 2009, 1 ss; Id., Il principio di
legalità nel diritto amministrativo che cambia, in Diritto
pubblico, 2007, 427 ss.
Riprendendo da R. WAHL, Herausforderungen und Antworten: Das Ōffentliche Recht der
letzten fünf Jahrzehnte, Berlin, 2006, 95, una efficace sintesi,
possiamo dire che la europeizzazione non riguarda più singoli
settori giuridici, ma l'ordinamento dei singoli Stati dell'Unione
nella sua interezza.
[7] Sulle implicazioni del giusto processo
per il processo amministrativo si rinvia al chiaro ed efficace
quadro generale tracciato da G. CORSO, Il nuovo artt. 111 Cost. e
il processo amministrativo profili generali, in Accademia
Nazionale dei Lincei, Il giusto processo, Roma, 28-29 marzo
2002, Roma, 2003, 51 ss., cui adde l'ampia trattazione di S.
TARULLO, Il giusto processo amministrativo. Studi
sull'effettività della tutela giurisdizionale nella prospettiva
europea, Milano, 2004 e idem, Giusto processo (dir.
proc. amm), in Annali dell'Enc. del Dir., ad vocem, e,
per un profilo particolare a A. CLINI, La forma semplificata
della sentenza nel "giusto processo" amministrativo, Padova,
2009, cui si rinvia per ulteriore bibliografia. Sui problemi
derivanti dalla connessione fra il diritto dell'Unione e la
Convenzione sui diritti fondamentali dell'uomo si rinvia a P.
MENGOZZI, Les caractéristiques spécifiques de l'Union européenne
dans la perspective de son adhésion à la CEDH, in Il Diritto
dell'Unione Europea, 1910, 231 ss.
[8] I ritocchi sono stati
apportati in sede governativa, non da una apposita commissione
tecnica in grado di dialogare con quella "consultiva"
originariamente incaricata dalla legge di delegazione di redigere il
codice, bensì da un "bardotto", temporaneamente addetto ad un
ufficio ministeriale, sulla base di generiche direttive di
contenimento della spesa pubblica. Ma, come dice l'espressione
stessa, i bardotti sono degli apprendisti non finiti. Ciò spiega
l'incongruenza e la disarmonia di alcuni di questi ritocchi, sia col
principio del giusto processo, sia con altre previsioni contenute
nel codice. Alcune di queste incongruenze sono state opportunamente
corrette all'ultimo tuffo dallo stesso governo su suggerimento delle
Commissioni parlamentari alle quali era stato sottoposto il progetto
così ritoccato. Ma, come spesso succede, in questi casi, a forza di
metterci le mani, non tutte le disarmonie sono scomparse e,
talvolta, le proposizioni normative, frutto di linguaggi diversi,
sono diventate più oscure. Così è successo, ad esempio, per la
tipicizzazione delle azioni e per la concentrazione del giudizio di
responsabilità per lesione di interessi legittimi nel giudice
amministrativo, dove un termine di prescrizione è stato trasformato,
riducendolo, in un termine di decadenza (e perciò nella violazione
di un diritto fondamentale riconosciuto dalla Convenzione dei
diritti dell'uomo alla quale è vano resistere affermando, come fa
l'art. 30, che il giudice amministrativo è l'unico giudice
competente in materia). Insomma ne è derivato qualche pasticcio che
potremmo riassumere con la definizione de "il processo del
bardotto". Per la tipologia del bardotto si rinvia al romanzo di V.
BERTINI, Il bardotto, Feltrinelli, Milano, 1958, recentemente
riedito.
[9] Il caso Hornby (sent. 25 febbraio 1997) che si
riferiva al processo amministrativo greco, cioè ad un ordinamento
amministrativo modellato su quello francese, è opportunamente
ampiamente descritto da G. CORSO, op. cit., 64/65. Per altri casi di
incidenza della CEDU su singoli processi amministrativi in
applicazione dell'art. 6 della Convenzione si rinvia all'edizione
italiana del fortunato lavoro di E. GARCÍA de ENTERRÍA, Le
trasformazioni della giustizia amministrativa, Milano, 2007, 70,
nota 5.
[10] Per cui cfr. in particolare H.H. RUPP, Grundfragen der heutigen Verwaltungsrechtslehre, Tūbingen,
1965, 146 ss..
[11] Cfr. con riferimento, in particolare, agli
ordinamenti spagnolo e francese E. GARCIA de ENTERRIA, Le
trasformazioni, cit.. Per una rassegna recente dei vari sistemi
di giustizia amministrativa nei Paesi europei e nell'Unione cfr. D.
SORACE (a cura di), Discipline processuali differenziate nei
diritti amministrativi europei, Firenze, 2009, nel quale, per
eccesso di analisi, non sempre è immediatamente percepibile la
logica di fondo delle singole discipline processuali. Ma per la
logica di fondo che ha ispirato i processi amministrativi francesi e
tedeschi v. ora A. MASUCCI, Uno sguardo oltre i confini. La
formazione del diritto amministrativo nei Paesi l'oltralpe,
relazione al Convegno di Teramo dell'Associazione dei professori di
diritto amministrativo, in corso di pubblicazione.
[12] Cfr. Reflexwirkungen und subjektive Rechte im öffentlichen Recht,
in Jellinek-Gedächtnisschrift, München, 1955, 28 ss.
[13] Per
cui si rinvia a M. PROTTO, Il rapporto amministrativo,
Milano, 2008, anche per un'ampia rassegna della letteratura tedesca
e dei precedenti tentativi della dottrina italiana, in particolare
di A. PIRAS e di M. NIGRO, di definire la natura del rapporto fra
cittadino e P.A..
[14] Il potere può anche essere privato nel
qual caso si pongono in chiave di teoria generale problemi analoghi,
ma non problemi di giurisdizione. Con la conseguenza che il giudice
ordinario in tali casi finisce per imitare il giudice
amministrativo. La dottrina ed i dibattiti in materia sono riportati
in F. MERUSI, Appunti per una casistica dell'interesse legittimo
come istituto di teoria generale. I c.d. diritti dei consumatori e
degli utenti, di prossima pubblicazione negli Studi in onore di
Alberto Romano.
[15] Il tema è stato di recente analizzato in
maniera approfondita nelle sue varie implicazioni attuali da S.
ANTONIAZZI, Obbligazioni pubbliche e giurisdizione
amministrativa, Torino, 2010, e nelle relazioni presentate al
Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Professori di
Diritto Amministrativo, 18-19 settembre 2009, sul tema Il giudice
delle obbligazioni e dei contratti delle pubbliche
amministrazioni in corso di pubblicazione.
[16] Per le
vicende della giustizia amministrativa francese si rinvia alla
sintesi fatta ad uso del lettore italiano da G. VEDEL, in A. PIRAS
(a cura di), Il controllo giurisdizionale della pubblica
amministrazione, Torino, 1971, 81 ss.
[17] Per cui cfr. E
ALLORIO, Diritto processuale tributario, Torino, 1969. Delle
variegate posizioni della dottrina tributaristica dà conto da ultimo
P. RUSSO, L'accertamento tributario nel pensiero di Enzo
Capaccioli: profili sostanziali e processuali, in Dir. Amm.,
2009, 1033 ss.
[18] E non si tratta del solo caso citato nel
testo. Le stesse osservazioni potrebbero farsi per la giurisprudenza
della Corte sulle prove sia nel processo amministrativo, sia nel
processo di fronte alla Corte dei Conti, per cui si rinvia ai
recenti lavori di G. D'ANGELO, Le prove atipiche nel processo
amministrativo, Napoli, 2008 e di V. GIOMI, Il sistema delle
prove nei giudizi di fronte alla Corte dei Conti, Torino, 2010.
[19] Cfr. amplius, F. MERUSI, Il principio di legalità
nel diritto amministrativo che cambia, cit., cui adde, in
particolare, S. COGNETTI, Profili sostanziali della legalità
amministrativa. Indeterminatezza della norma e limiti della
discrezionalità, Milano, 1993. Se si preferisce riferirsi a
teorie generali è la Totalvorbehalt di A. MERKL (per cui cfr. Allgemeines Verwaltungsrecht, Wien u. Berlin, 1927) portata
coi piedi per terra.
[20] Sugli effetti di tale "morsa" cfr. le
stimolanti osservazioni svolte a proposito di un ordinamento simile
al nostro in V. GŌTZ, H. KLEIN e C. STARCK (a cura di), Die
öffentliche Verwaltung zwischen Gesetzgebung und richterlicher
Kontrolle. Göttinger Symposion, München, 1985.
[21] Si
allude ovviamente a F. BENVENUTI, Eccesso di potere per vizio
della funzione, in Rass. dir. pubbl., 1950, 1 ss. Il che porta
ad escludere una "ricongiunzione" fra amministrazione e
giurisdizione com'era alle origini del diritto amministrativo
secondo la ricostruzione di L. MANNORI e B. SORDI, Storia del
diritto amministrativo, Bari, 2001.
[22] Cfr. in proposito
L. BENVENUTI, La discrezionalità amministrativa, Padova,
1986, e, dello stesso, Interpretazione e dogmatica nel diritto
amministrativo, Milano, 2002.
[23] Per cui si rinvia alle
chiare pagine di G. VEDEL, op. cit., che, se pur riferite
all'esperienza francese, hanno portata universale per tutti i
sistemi "a diritto amministrativo". Ma per avere una dimostrazione
che il diritto amministrativo giurisprudenziale non è venuto meno
con la legalizzazione del potere, ma, anzi, ha assunto un
vertiginoso sviluppo con l'"erompere" del diritto comunitario, basti
rinviare alla "monumentale" monografia di A. VON ARNAULD, Rechtssicherheit, Tūbingen, 2006.
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(pubblicato il
1.10.2010)
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