 |
| |
 |
 |
| n. 9 -2010 - © copyright |
GIOVANNI TULUMELLO
|
|
| Il diritto privato della pubblica
amministrazione: dalle regole di validità alle regole di responsabilità, e
ritorno*
|
1. Nel diritto privato della pubblica
amministrazione, soggetto allo statuto unitario dell’attività
amministrativa,[1] la distinzione fra regole di validità e regole di
responsabilità non patisce eccessive distonie fra la dimensione
descrittiva e quella prescrittiva.
In un sistema dominato dalla
centralità della figura dell’atto, il quale costituisce momento
infungibile di esercizio di un potere funzionale alla tutela di
interessi superindividuali, le regole di responsabilità – relative
alla violazione di norme di condotta suscettibili di provocare
conseguenze sul piano risarcitorio – sono state sempre
tendenzialmente secondarie e recessive rispetto alla regole
disciplinanti la corrispondenza del’atto al relativo paradigma
normativo, e la conseguente idoneità (non già a porre, ma) a
mantenere l’efficacia dell’assetto di interessi fissato dall’atto
stesso.
Il riferimento all’atto amministrativo, in una analisi
relativa alle regole disciplinanti l’attività privatistica, è
necessario e propedeutico: se, come pare ormai indubitabile,
l’attività di diritto comune della pubblica amministrazione è sempre
retta da un titolo provvedimentale a monte, la valutazione degli
effetti di tale attività – in chiave di validità, ovvero di
responsabilità - non può che presupporre lo scrutinio della causa
della deviazione dalla regola, imputabile al provvedimento (ciò che
appare di particolare evidenza nella fattispecie di patologia
negoziale indotta dalla illegittimità degli atti del procedimento di
scelta del contraente; ma anche nell’ipotesi di occupazione di un
fondo altrui in forza di un titolo provvedi mentale non più valido
od efficace, o addirittura inesistente).
Se la tradizionale
distinzione di teoria generale fra regole di validità e regole di
responsabilità si cala dunque nel sistema del diritto
amministrativo, ci si avvede anzitutto di due peculiarità che in
questo contesto caratterizzano le prime.
Tradizionalmente, la
forma di invalidità tipica degli atti amministrativi si individua
nella c.d. illegittimità-annullabilità. [2]
Tale
forma di invalidità comporta l’equiparazione degli effetti del
provvedimento valido a quello invalido, dal momento che anche il
secondo, finché non venga annullato dal giudice amministrativo, è
pienamente efficace: il c.d. modo della equiparazione è la
conseguenza del regime d’invalidità proprio del provvedimento
amministrativo.[3]
Parte della dottrina osserva che “spesso la
circostanza che il provvedimento illegittimo produca effetti è
spiegata facendo leva sull'imperatività dell'atto: tuttavia anche il
contratto di diritto privato invalido perché annullabile produce
effetti, sicché l'efficacia è più semplicemente da rapportarsi al
rispetto dei limiti di esistenza del potere (o, nel caso del diritto
privato, dei requisiti essenziali del contratto) e degli altri
elementi cui l'ordinamento collega la possibilità di dispiegare
effetti.”[4]
Altra parte della dottrina, invece, rimarca i tratti
differenziali del regime dell’annullabilità del contratto rispetto a
quello dell’annullabilità del provvedimento, che “il nostro
ordinamento ha inteso configurare in termini rigorosi senza
compromissioni o commistioni col regime della nullità”.[5]
Il
modo della equiparazione comporta dunque che l’atto invalido sia
soggetto, fino alla sua (eventuale) caducazione, al medesimo regime
di efficacia dell’atto valido.
La seconda peculiarità di cui
occorre tenere conto è la stretta correlazione, segnalata dalla
dottrina, “tra regime della invalidità e interesse”:[6] sicché non è
la mera deviazione formale dell’atto dal suo paradigma normativo a
produrre, per ciò solo, invalidità (dal che l’ulteriore corollario
per cui illegittimità – come deviazione dal precetto normativo – ed
invalidità sono concetti non sovrapponibili: il che è come dire che
la violazione della regola di validità, suscettibile di produrre
conseguenze incidenti sull’efficacia dell’atto, assorbe in se’ anche
una componente di regola di condotta, nel senso che a produrre lo
stato di invalidità non è sufficiente che l’atto sia privo di uno
dei requisiti stabiliti dalla legge, ma occorre che tale vizio sia
tale da ledere l’interesse del privato).
Già da questa sommaria
perimetrazione del campo d’indagine emerge quanto ridotta sia
l’autonoma rilevanza delle regole di responsabilità, in un sistema
in cui la protezione degli interessi coinvolti passa ontologicamente
e strutturalmente per l’infungibile mediazione attizia, e in cui lo
stesso regime d’invalidità considera già in se’ l’esistenza di un
pregiudizio derivante dalla violazione della regola (in qualche modo
riparabile solo con il ristabilimento della regola violata: vale a
dire con l’emanazione di un altro atto, emendato del vizio).
Il
tema di questo incontro sarebbe stato del resto inimmaginabile solo
fino a pochi anni fa: il diritto dell’amministrazione pubblica,
anche quello che ha ad oggetto la formazione di rapporti sottoposti
alla disciplina di diritto comune, è per definizione un sistema
normativo improntato a regole di validità, giacché l’interesse
legittimo del privato è protetto nella misura in cui la sua
protezione coincida con un assetto di legittimità-validità,
funzionale alla cura dell’interesse pubblico.
Lo spazio per
regole di responsabilità, alternative o anche solo concorrenti, è
stato – coerentemente - a lungo escluso: e pare ingenuo ritenere che
tale negazione fosse realmente imputabile al dato formale,
tralaticiamente opposto dalla giurisprudenza pratica (l’esclusione
dell’interesse legittimo dalla categoria delle situazioni
risarcibili ex art. 2043 cod. civ.); il forte ostacolo
culturale era rappresentato proprio dalla difficoltà di affidare a
regole diverse da quelle di validità la regolazione di rapporti
intersoggettivi relativi ad un assetto di interessi comunque fissato
da un atto (sulla cui validità, o meno, si incentrano le pretese
.
Ciò in quanto nelle attività soggette al regime amministrativo
l’atto amministrativo valido è (necessario) veicolo di accesso alle utilitates rivendicate dai privati; mentre l’atto invalido è
veicolo di lesione, la cui piena riparazione non può che essere
accordata dalla sua eliminazione e dalla sua sostituzione con uno
valido.
La prospettiva attizia ha dunque a lungo condizionato la
ricostruzione del sistema: e, nonostante ripetute affermazioni di
segno contrario, sembra condizionarla tuttora in modo assai
significativo.[7]
2. Un fattore di mutamento si
registrò, nella materia dei contratti, per influsso del diritto
comunitario: allorché, tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli
anni 90 del secolo scorso, si impose agli Stati membri di prevedere
forme di riparazione dell’interesse legittimo - leso dall’attività
amministrativa (prodromica alla scelta del contraente ed alla
stipulazione) che avesse deviato dalla regole di validità - che
andassero al di là del mero annullamento dell’atto amministrativo:
specie quando la riedizione del potere fosse ormai preclusa (in
fatto o in diritto) dall’avvenuta esecuzione del contratto, o dalla
sua impossibilità (direttive 89/665 e 92/13).
Nel corso dello
stesso decennio, con la nota sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione, la giurisprudenza pratica
esporta questo principio al di fuori della materia contrattuale,
estendendolo all’intera attività della pubblica amministrazione: non
senza sottolineare, tuttavia, la forte connessione esistente fra
regola di responsabilità e regole di validità, in punto di
delimitazione degli interessi legittimi risarcibili (ciò che
esclude, in altre parole, una autonoma rilevanza delle regole di
responsabilità, al di fuori di tale connessione funzionale).[8]
La tutela risarcitoria degli interessi legittimi oppositivi
aveva peraltro raggiunto, già prima del 1999, conclusioni
sufficientemente chiare: l’annullamento del provvedimento ablatorio
illegittimo determinava la legittimazione all’azione risarcitoria
(secondo lo schema conseguente a quella che è stata efficacemente
definita “la vittoria della ‘degradazione’ sulla
‘disapplicazione’”)[9].
La legge n. 205 del 2000 positivizza nel
diritto interno gli esiti di tale percorso, ed attribuisce al
giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, la
cognizione delle liti aventi ad oggetto la violazione delle regole
di responsabilità: la concentrazione della tutela, davanti al
giudice che già conosce anche (e primariamente) della violazione
delle regole di validità degli atti, è sintomatica del rapporto fra
i due circuiti di regole.
In questo senso, come è stato
esattamente osservato, l’attribuzione al giudice amministrativo
della tutela risarcitoria non riguarda semplicemente “una vicenda
formal-processuale di spostamento di attribuzioni da una
giurisdizione all’altra” bensì un “innesto nell’ordinamento, sotto
la pressione della storica sentenza n. 500 del 1999, di una più
incisiva figura di interesse legittimo (pretensivo) percorsa da
nuova linfa vitale. Viene ripudiata infatti l’antica configurazione
dell’interesse legittimo (pretensivo) come posizione subalterna
capace di venir soddisfatta solo in simbiosi con l’interesse
pubblico e di conseguire, perciò, appagamento solo attraverso
l’emanazione dell’atto attributivo di effetti vantaggiosi. Con
l’inevitabile perdita perciò di ogni tutela quando non sia più
possibile far luogo all’emanazione del provvedimento amministrativo
al quale si ricollega la situazione di vantaggio. Si pensi
all’impossibilità di adozione dell’atto amministrativo vantaggioso
in luogo di un precedente diniego quando al nuovo provvedimento non
sia possibile attribuire effetto retroattivo. La nuova disciplina
riconosce, per la prima volta, all’interesse sostanziale individuale
la capacità di conseguire egualmente protezione se venga a spezzarsi
l’anello che lega insieme l’interesse privato e l’interesse pubblico
conferendosi all’interesse individuale di venir soddisfatto non più
in forma specifica ma per equivalente. E’ appena il caso di rilevare
che l’interesse legittimo non perde per questa ragione la sua
primigenia natura. Meno che mai può immaginarsi che esso si
trasfiguri – come talora è stato adombrato – in diritto soggettivo
in virtù di un fenomeno eguale e contrario a quello della
degradazione: non più il diritto che decolora ad interesse legittimo
ma interesse legittimo che assurge a diritto soggettivo. Il che
consente anche di rilevare che la vicenda che si svolge in questa
sede è destinata a manifestarsi ed esaurirsi all’interno della
nostra giurisdizione, alla quale compete di tutelare il cittadino
nei confronti della pubblica amministrazione per quanto attiene agli
interessi legittimi (art.103, comma 1, della Costituzione).
L’interesse legittimo, infatti, resta tale anche se alla modalità di
tutela principale (la riparazione insieme all’interesse pubblico) si
associa quella subordinata della riparazione per
equivalente”.[10]
3. E’ dunque sufficientemente chiaro
il dato di fondo: le regole di responsabilità hanno un valore
succedaneo rispetto alle regole di validità; le sole che, nel
diritto dell’amministrazione pubblica, risultano per un verso
compatibili con lo statuto di una delle parti del rapporto, e
consentono, per altro verso, di assicurare piena ed efficace tutela
alla parte privata.
L’autorevole suggello a questa impostazione
giunge dalla Corte costituzionale, secondo la quale la tutela
risarcitoria degli interessi legittimi, che nella disciplina
costituzionale dell’amministrazione risulta necessaria e
necessariamente complementare rispetto a quella demolitoria (Corte
cost., sentenze n. 204/2004, 191/2006), in tanto può esercitarsi, in
quanto si lamenti una illegittimità provvedimentale (attizia), e non
una illegittimità procedimentale, che comporta un nuovo esercizio
del potere.
La sentenza n. 191 del 2006, confermando
l’impostazione della sentenza n. 204 del 2004, ha poi precisato che
il giudice naturale della legittimità dell’esercizio della funzione
pubblica è il giudice amministrativo, competente a giudicare della
pretesa sostanziale (onde la proposizione della - sola - azione
risarcitoria non altera, dal punto di vista dell’art. 24 Cost., i
parametri costituzionali del sistema di riparto).
La protezione
che la Costituzione riconosce all’interesse legittimo non è dunque
soddisfatta dalla sola azione caducatoria, tendente a ristabilire un
assetto di validità, ma necessità altresì anche della previsione
dell’azione risarcitoria, laddove la tutela offerta dal circuito
delle regole di validità non sia in grado di spiegare pienezza di
effetti.
Appare peraltro sufficientemente evidente che il
rapporto fra i due sistemi di regole – e fra le rispettive tecniche
di tutela dell’interesse legittimo – è in chiave di sussidiarietà:
la regola di responsabilità è, cioè, sussidiaria rispetto alla
regola di validità (ed alla connessa tutela “simbiotica”
dell’interesse legittimo, in relazione all’interesse
pubblico).
Se la richiamata giurisprudenza costituzionale non
avesse posto questa precisazione al centro del proprio ragionamento,
non sarebbe andata praeter constitutionem (per adeguare la
Costituzione in senso formale alla costituzione materiale), ma
probabilmente contra constitutionem .
Le indicazioni
ricavabili dalle disposizioni costituzionali di cui agli artt. 3,
24, 103 e 113, anche alla luce della giurisprudenza da ultimo
citata, sono infatti nel senso della necessarietà
dell’apprezzamento, ove la legge non disponga altrimenti, della
validità degli atti di esercizio del potere amministrativo, da parte
del giudice dell’amministrazione (in ragione della peculiarità del
relativo sindacato), a tutela dell’interesse legittimo che
fronteggia l’esercizio del potere.
La diversità strutturale delle
forme di tutela assicurate dai due ordini giurisdizionali, rimarcata
dalla più autorevole dottrina, consegue del resto alla presa d’atto
della diversa natura delle situazioni giuridiche soggettive: sicché
se la cognizione del giudice ordinario assicura una tutela efficace
con riferimento a rapporti paritetici, nei quali l’atto
amministrativo non si impone autoritativamente, viceversa laddove
l’atto costituisca esercizio di potere autoritativo, capace di
conculcare la posizione soggettiva del privato, la tutela
costituzionale dell’interesse legittimo impone, in linea generale, e
salvo espresse e ragionevoli eccezioni, la cognizione del giudice
amministrativo sulla validità di tale atto, con priorità logica
rispetto all’accesso al successivo stadio di tutela.
4. Questo collegamento fra i due sistemi di regole è stato, com’è
ormai noto, posto in discussione, ed anzi rifiutato, dalla
giurisprudenza della Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione,
che a partire dal 2006 hanno affermato l’autonoma proponibilità
dell’azione risarcitoria rispetto alla domanda di annullamento del
provvedimento lesivo, con il corollario della cognizione incidentale
della validità di tale provvedimento – non tempestivamente impugnato
– nel giudizio di responsabilità.
Si affermava infatti
comunemente da parte della giurisprudenza amministrativa che in
tanto può chiedersi il risarcimento del danno da attività
provvedimentale che si assume illegittima, in quanto si domandi –
contestualmente o precedentemente - l’accertamento di tale
illegittimità presupposta, mediante tempestiva impugnazione del
provvedimento asseritamene lesivo: ciò che non impone, peraltro, la
regola della “concentrazione” delle azioni, quest’ultima essendo in
facoltà del ricorrente, laddove è ben possibile che, esperito
positivamente il giudizio annullatorio, venga in separato giudizio
proposta l’azione risarcitoria.[11]
La tesi del previo
annullamento dell’atto amministrativo considerato come veicolo di
lesione, per accedere alla tutela risarcitoria nei confronti della
pubblica amministrazione, era pacifica in giurisprudenza, prima che
le Sezioni Unite, con le ordinanze 13659 e 13660 e 13991 del 2006,
[12] attaccassero la costruzione della c.d. pregiudiziale
amministrativa. [13]
A seguito di tale indirizzo del giudice del
riparto, la giurisprudenza amministrativa ha visto fronteggiarsi tre
orientamenti.
Un primo indirizzo – che appare tuttora
maggioritario, anche se in misura minore che in passato – è rimasto
fermo sulle posizioni dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato:
affermate una prima volta nella decisione n. 4 del 2003, e ribadite,
con forza di argomenti, dalla decisione 12/2007.[14]
Un secondo
indirizzo ha mostrato invece di recepire, pur se con argomenti e
secondo percorsi non omogenei, l’influsso della giurisprudenza della
Corte di Cassazione.[15]
Nell’ambito di questo secondo indirizzo,
tuttavia, si è posto in evidenza come “è proprio dalle citate
ordinanze che emerge come la Corte regolatrice, nell’affermare che
la c.d. pregiudiziale amministrativa non dovrebbe costituire
ostacolo all’ammissibilità del ricorso meramente risarcitorio e che,
dunque, l’omessa impugnazione degli atti lesivi non renderebbe ex se
inammissibile il ricorso per il risarcimento del danno, purtuttavia
chiaramente riconosce che - in tutti i casi in cui la diligente
proposizione e coltivazione di tale impugnazione avrebbe potuto
evitare il danno o eliderne l’entità - la negligenza del danneggiato
possa avere significativa rilevanza sulla definizione nel merito
della domanda risarcitoria, che in tali casi potrà essere in tutto o
in parte disattesa alla stregua degli ordinari criteri civilistici
di liquidazione del danno risarcibile ed in particolare del
combinato disposto degli artt. 2056 e 1227, II comma, cod.
civ.”[16]
La rilevanza della mancata impugnazione del
provvedimento lesivo viene così trasferita sul giudizio ex art. 1227, secondo comma, cod. civ. (pur non potendosi escludere,
peraltro, un ruolo nella fattispecie del primo comma del citato art.
1227, interpretato non solo in relazione al profilo della c.d.
causalità materiale: T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II, sentenza
25 giugno 2009, n. 1150).
Un terzo indirizzo, in qualche modo più
vicino al primo che al secondo, ha ammesso la proponibilità
dell’azione risarcitoria non preceduta dall’impugnazione del
provvedimento lesivo, ma ne ha escluso la fondatezza, rilevando come
il danno non possa considerarsi non iure: “la domanda di
risarcimento del danno derivante da provvedimento non impugnato (o
tardivamente impugnato, come nel caso di specie) è ammissibile, ma è
infondata nel merito in quanto la mancata impugnazione dell’atto
fonte del danno consente a tale atto di operare in modo precettivo
dettando la regola del caso concreto, autorizzando la produzione dei
relativi effetti ed imponendone l’osservanza ai consociati ed
impedisce così che il danno possa essere considerato ingiusto o
illecita la condotta tenuta dall’Amministrazione in esecuzione
dell’atto inoppugnato.”[17]
Si tratta probabilmente della
ricostruzione maggiormente conforme ai princìpi, in una prospettiva
di realismo che tenga conto dell’orientamento del giudice del
riparto, i cui argomenti erano già stati proposti dalla
giurisprudenza precedente.[18]
Il legislatore, chiamato a
dirimere questa annosa questione, ha scelto una soluzione di
compromesso: negando in linea di principio il carattere
pregiudiziale dell’azione di annullamento rispetto all’azione
risarcitoria, ma sottoponendo quest’ultima ad un breve termine di
decadenza (decisamente inusuale in questa materia), e regolando un
regime processuale di favore (in punto di decorrenza del termine)
per l’ipotesi di previa proposizione dell’azione di annullamento
(art. 30, d. lgs.,2 luglio 2010, n. 104).
5. Fatta la
superiore premessa, in chiave di excursus storico-normativo,
si può passare ad esaminare le singole fattispecie che presentano i
maggiori profili di interesse sul piano del rapporto fra regole di
validità e regole di responsabilità.
In materia di diritti reali,
il riferimento inevitabile è alla elaborazione giurisprudenziale di
un nuovo modo di acquisto della proprietà per fatto illecito,
introdotto dall’istituto, di elaborazione pretoria, dell’occupazione
appropriativa: secondo tale costruzione, inaugurata dalle Sezioni
Unite civili della Corte di Cassazione a metà degli anni ’80 del
secolo scorso, l’acquisto della proprietà, da parte della pubblica
amministrazione, del suolo illegittimamente occupato, discende dalla
irreversibile trasformazione del suolo stesso, per finalità
d’interesse pubblico, avvenuta senza che sia stato tempestivamente
emanato il decreto di esproprio (e indipendentemente dal fatto che
l’occupazione d’urgenza fosse stata preceduta, o meno, da una
efficace dichiarazione di pubblica utilità, successivamente divenuta
inefficace per inutile decorso del termine: in ciò – e cioè
nell’essere la condotta dell’amministrazione assistita o meno di un
titolo provvedimentale al momento dell’occupazione - distinguendosi
la c.d. occupazione appropriativa dalla occupazione meramente
usurpativa).
L’amministrazione, che ha agito in modo sicuramente
contrario al precetto delle regole di validità, non può essere
tuttavia chiamata a risponderne sul piano delle regole di validità
(tanto che rimane salvo l’acquisto, per accessione invertita, della
proprietà del suolo illegittimamente occupato): al (precedente)
proprietario non rimaneva così che la tutela accordata dal sistema
delle regole di responsabilità.
In dottrina, questa stridente
divaricazione è stata evocata quale fattore di crisi del principio
di legalità: in particolare, quale elemento di crisi dell’ambito di
applicazione dello stesso (la vicenda dell’occupazione appropriativa
dimostrerebbe, in questa prospettiva, come il principio di legalità
soccombe al principio di effettività)[19].
Il privilegio
accordato al pubblico potere dal giudice dei diritti, che tante
reazioni negative ha suscitato anche da parte di giurisdizioni
sovranazionali, ed il corrispondente sacrificio (della tutela) del
diritto di proprietà privata, hanno cessato di esistere, dopo circa
un ventennio, solo in conseguenza del provvidenziale intervento del
legislatore (che con l’art. 43 del T.U. in materia di espropriazioni
ha ricondotto la fattispecie ad un profilo di regole di validità,
stabilendo che l’unica via per l’amministrazione per continuare a
detenere il bene occupato sine titulo è quella, appunto,
della creazione di un valido titolo di trasferimento, individuato
nel motivato provvedimento di acquisizione sanante del bene stesso:
soluzione peraltro ritenuta ancora inappagante dalla sentenza 12
gennaio 2006, Sciarrotta della Corte e.d.u., che sottolinea
l’insufficienza della regolarizzazione del mero profilo di validità
formale della vicenda traslativa).
Pur con i limiti segnalati, si
tratta di un intervento legislativo tendente a ricondurre la
fattispecie al rispetto del principio di legalità, come parte della
giurisprudenza ha prontamente posto in evidenza.[20]
Altre
pronunce sembrano invece non aver completamente metabolizzato questo
corpo estraneo,[21] quasi che il rapporto fra volontà legislativa e
interpretazione giudiziaria andasse riletto alla luce di una diversa
relazione fra i poteri dello Stato.
In ogni caso la
giurisprudenza è oggi sufficientemente pacifica nel ritenere
precluso ogni spazio alla soluzione del conflitto mediante regole di
responsabilità, essendo ormai ineludibile un giudizio sulla validità
della vicenda traslativa.[22]
6. Sul versante dei
diritti di obbligazione, la vicenda senz’altro più nota è quella
relativa al rapporto fra invalidità contrattuali ed illegittimità
procedimentali, nella materia dei contratti ad evidenza pubblica:
vicenda che si potrebbe chiosare osservando come in essa si è
partiti dal rilievo centrale della regola di validità, e a questa si
è fatto da ultimo ritorno, dopo una fase in cui è stato enfatizzato
il rilievo della regola di responsabilità.
Fino all’avvento della
disciplina comunitaria richiamata in precedenza, il contraente
illegittimamente escluso da (o pretermesso in) una gara per
l’aggiudicazione di un contratto, poteva far valere unicamente
l’invalidità degli atti della serie pubblicistica: senza peraltro
che dal loro annullamento in sede giurisdizionale conseguisse un
soddisfacente forma di protezione dell’interesse alla stipula del
contratto, laddove lo sfasamento diacronico fra le due vicende
comportava – quasi sempre – che il giudicato di annullamento
dell’aggiudicazione giungeva a contratto ormai stipulato e magari
eseguito.[23]
La disciplina comunitaria si preoccupò allora di
garantire lo spazio per una regola di responsabilità: assicurando al
danneggiato se non il bene della vita che gli sarebbe spettato nel
rispetto delle regole di validità (il contratto), almeno il suo
equivalente monetario.
La soluzione, tuttavia, in astratto non
priva di valide ragioni, nella prassi applicativa mostrò presto
tutta la sua intrinseca debolezza, sotto diversi punti di
vista.
In primo luogo, sotto il profilo degli effetti sulla
finanza pubblica, la dissociazione far regole di responsabilità e
regole di validità ha comportato il raddoppio dei costi relativi ai
contratti della pubblica amministrazione: dovendosi ipotizzare sia
il pagamento dell’importo – a titolo di corrispettivo – al
contraente risultato illegittimamente aggiudicatario (che tuttavia
ha stipulato ed eseguito il contratto); sia il pagamento del
medesimo importo (oltre accessori) – a titolo di risarcimento per
equivalente monetario - al contraente illegittimamente escluso o
pretermesso.
In secondo luogo, ammettere il concorso di regole di
responsabilità in qualche modo sganciate dal – propedeutico e
condizionante – rilievo delle regole di validità, rischia in questa
materia di snaturare il sistema dei rimedi, trasformando il danno da
attività provvedimentale illegittima in un possibile business del risarcimento, come prontamente evidenziato dalla dottrina più
attenta (e meno incline a piegarsi acriticamente alla “retorica del
risarcimento”).[24]
Infine, ma non per ultimo, nella materia dei
contratti della pubblica amministrazione le tecniche di risarcimento
per equivalente, per quanto affinate (si pensi alla liquidazione del
c.d. danno curricolare), non riescono comunque ad assicurare al
danneggiato un sufficiente ristoro: il che si appalesa sempre più
evidente, quanto più la disciplina dell’evidenza pubblica abbandona
la logica contabilistica, per abbracciare quella – ancora una volta
di matrice comunitaria – della concorrenza.[25]
Ne consegue che
il contratto, come bene della vita oggetto della pretesa
dell’imprenditore, non è propriamente monetizzabile (se non in
parte).
L’impresa – l’impresa efficiente, almeno – ha di mira il
contratto, non il risarcimento: che è un succedaneo sempre meno
equivalente all’utilitas che sarebbe spettata se fossero
state rispettate le regole di validità.
Quest’ultimo profilo
patologico emerge in tutta la sua evidenza allorché il legislatore
italiano – con scelta di dubbia legittimità costituzionale - supera
finanche la frontiera del concorso fra i rimedi: stabilendo, con
riferimento a specifiche categorie di contratti, che le regole di
responsabilità risolvono i conflitti non già in via concorrente (con
le regole di validità); ma in via esclusiva, senza che vi sia uno
spazio (anche) per queste ultime.[26]
In tale prospettiva, come
ho già avuto modo osservare, viene completamente snaturata la reale
funzione delle regole di responsabilità, giacché in tal modo “la
funzione della responsabilità civile della pubblica amministrazione
per illegittima attività provvedimentale non è quella – come pure la
stessa Corte costituzionale aveva fin qui (erroneamente?) ritenuto -
di tutelare per equivalente l’interesse legittimo quando non sia
possibile la tutela reale: ma quella – invero bizzarra, in periodo
di politiche economiche asseritamente contenitive della spesa
pubblica – di socializzare i costi dell’illegittimità
provvedimentale, duplicando il carico finanziario gravante sulla
collettività per l’esecuzione delle opere pubbliche, carico che ora
si comporrà della voce di costo necessaria a realizzare l’opera, e
della ulteriore componente dovuta a titolo di
risarcimento”.[27]
7. Ce n’era dunque abbastanza per
un radicale ripensamento della materia: che puntualmente, con un
capovolgimento di fronte piuttosto radicale, è stato imposto dal
diritto europeo, e segnatamente dalla Direttiva 2007/66/CE.
La
logica della nuova direttiva è nel senso della decisiva
valorizzazione delle regole di validità: il contratto invalido –
perché stipulato in forza di un provvedimento invalido – va rimosso,
non potendosi tollerare che ad eseguire il contratto non sia
l’impresa selezionata come più efficiente al termine di una
(legittima) gara.
La rimozione del titolo negoziale invalido
rappresenta del resto un disincentivo, sia per le amministrazioni
che per i contraenti privati, rispetto alla prassi di stipulare il
contratto in pendenza del contenzioso relativo alla legittimità
degli atti del procedimento di evidenza pubblica (prima che questo
si concluda con l’annullamento degli stessi), allo scopo di eludere
gli effetti del giudicato di annullamento quanto meno sul piano
delle regole di validità: nell’attuale sistema la logica del fatto
compiuto non consente più al contratto di resistere all’annullamento
(o alla sospensione cautelare) dell’aggiudicazione.
Per
realizzare questi obiettivi, la direttiva, e le relative
disposizioni attuative, intervengono non solo sulla disciplina del
processo amministrativo in materia di appalti (e, in particolare,
sulla disciplina dei poteri del giudice rispetto al contratto) [28],
ma anche su quella del procedimento amministrativo di evidenza
pubblica preordinato alla scelta del contraente e alla stipula del
contratto, affinché – tendenzialmente – non si giunga al
perfezionamento del vincolo negoziale prima che sia stata chiarita
(almeno in sede cautelare) ogni questione sulla validità degli atti
dell’evidenza pubblica.
L’obiettivo, ambizioso ma realistico, è
quello di evitare che vengano stipulati contratti invalidi, perché
viziati a monte dalla deviazione dalle regole di validità degli atti
amministrativi presupposti: solo la stipula con l’effettivo avente
diritto garantisce la conformità del sistema all’esigenza di tutela
della concorrenza, cui è improntata l’intera disciplina europea dei public procurements (laddove la mera previsione di regole di
responsabilità crea, evidentemente, un mercato parallelo e virtuale
delle commesse pubbliche, alimentato da flussi finanziari destinati
ai risarcimenti)
Qualora tale obiettivo non si raggiunga,
nonostante la nuova disciplina, la differenza rispetto al passato è
che non ci si affida più alla mera regola di responsabilità (per
equivalente), ma si impone (almeno nei casi di violazioni più gravi:
negli altri la scelta è rimessa al giudice) il ripristino della
validità anche sul fronte negoziale: mediante la “privazione
dell’efficacia” del contratto invalido, e la sua sostituzione con
uno valido (stipulato con il legittimo aggiudicatario).
Il
problema della sorte del contratto viene risolto così con una
disciplina certamente inappagante sul piano del diritto sostanziale
(l’inefficacia essendo categoria meramente descrittiva),[29] ma
sicuramente funzionale sul piano della tutela.
Questo disegno è
stato perseguito con norme che, nel diritto interno, sono oggi
riversate – in ragione del loro diverso oggetto - in parte nel d.
lgs. n. 53 del 2010 (di attuazione della direttiva 66), che a sua
volta ha modificato il codice dei contratti pubblici (d. lgs. 163
del 2006); e in parte nel d. lgs. n. 104 del 2010 (codice del
processo amministrativo), a seconda che esse si riferiscano alla
fase procedimentale, ovvero a quella processuale (e ai connessi
poteri del giudice sul contratto stipulato in violazione delle
regole di validità).
I meccanismi di coordinamento e di
razionalizzazione fra le due fasi sono molteplici: il tratto più
significativo è tuttavia quello per cui alla dilatazione dei tempi
del procedimento amministrativo corrisponde una accelerazione di
tutte le attività del processo (da quelle defensionali, a quelle di
trattazione e di decisione), in modo da concentrare questi due
momenti nel medesimo segmento temporale, ed evitare così lo
sfalsamento diacronico che aveva dato origine ai problemi
precedentemente riscontrati.
Alla domanda cautelare viene inoltre
assegnato effetto sospensivo automatico, per evitare che si stipuli
un contratto in prossimità di una possibile delibazione, in sede
cautelare, della illegittimità degli atti presupposti, e di una
conseguente sospensione dell’efficacia degli stessi [art. 11, comma
10-ter, d. lgs 163/2006, aggiunto dalla lettera c) del comma
1 dell’art. 1, d. lgs. 53/2010; art. 120, comma 4, d. lgs.
104/2010].
Emblematica in tal senso è la disciplina del nuovo
istituto della “Informativa in ordine all’intento di proporre
ricorso giurisdizionale” (art. 243-bis del codice dei
contratti pubblici).
L’informativa ha lo scopo di facilitare una
possibile soluzione stragiudiziale (e pre-giudiziale) della lite,
una volta conosciute da parte dell’amministrazione le censure del
ricorrente alla legittimità del proprio operato (e una volta
ritenute le stesse fondate).
Il mancato esercizio da parte
dell’amministrazione del potere di autotutela, sollecitato
dall’informativa, è sanzionato sia sul piano della validità (commi 4
e 6), con la previsione del rimedio impugnatorio; sia sul piano
della responsabilità, in punto di (limitazione della) liquidazione
del danno risarcibile (comma 5).
La seconda previsione si rivolge
non solo all’amministrazione, ma anche al ricorrente privato che
abbia percorso la strada della tutela giurisdizionale senza nel
contempo sollecitare il riesame dell’atto da parte
dell’amministrazione.
8. La tendenza alla
monetizzazione di vizi di legittimità dell’attività amministrativa,
e a delegare conseguentemente al sistema delle regole di
responsabilità la soluzione dei conflitti intersoggettivi e delle
inefficienze dell’apparato pubblico, osservata soprattutto nel
decennio che sta per concludersi, è in via di progressivo
abbandono.
La logica secondo cui l’amministrazione deve comunque
agire e agire in fretta, senza curarsi troppo della violazione delle
regole di validità (le cui conseguenze si giocheranno unicamente sul
piano risarcitorio), si è mostrata inaccettabile per molte ragioni:
ma soprattutto proprio per la natura degli interessi curati
dall’attività negoziale dell’amministrazione, rispetto ai quali
risulta incompatibile un rapporto fra i due sistemi di regole che
non consideri quelle di validità come imprescindibili nella
regolamentazione dei beni soggetti a regime
amministrativo.
L’evoluzione – ormai matura - della causa del
potere amministrativo di scelta del contraente verso la tutela della
concorrenza, ha dato l’impulso decisivo: il contratto non è più
soltanto un mezzo rispetto al suo oggetto (l’opera, il servizio o la
fornitura), per l’approvvigionamento di beni o servizi da parte
della pubblica amministrazione, ma è fine esso stesso, nella misura
in cui concorre ad una corretta e razionale allocazione delle
risorse pubbliche nel mercato.
Dall’esame fin qui condotto emerge
dunque con chiarezza il carattere fortemente recessivo delle regole
di responsabilità nel diritto privato della pubblica
amministrazione: dopo che queste hanno vissuto una stagione di
apparente centralità, sull’onda della più generale tendenza – invero
assistita più da spinte emozionali, che da reali argomentazioni
giuridiche – all’affermazione di una generale ed indiscriminata
soggezione dell’attività della pubblica amministrazione alle regole
di diritto comune.
I condizionamenti strutturali dell’interesse
pubblico, ma soprattutto l’impossibilità per il privato di ottenere
una efficace e piena tutela su di un piano diverso da quello della
validità degli atti (e dei contratti), relegano oggi la portata
delle regole di responsabilità, anche sotto il marcato influsso del
diritto europeo, ad ipotesi residuali e marginali, sia in materia
contrattuale che in campo di diritti reali.
|
| |
|
----------
|
| |
|
* Il testo riproduce, con alcuni aggiornamenti, il
contenuto della conversazione tenuta il 2 dicembre 2009 presso
l’Università degli Studi di Palermo – Scuola Dottorale
Internazionale di diritto ed economia “Tullio Ascarelli”,
nell’ambito del ciclo di seminari del Dottorato di ricerca in
diritto privato generale e diritto dell’impresa.
[1] Per
l’affermazione di uno “statuto unitario, applicabile all'attività
amministrativa come tale, e solo in quanto amministrativa, quale che
sia il regime giuridico degli atti nei quali essa rifluisce
(provvedimenti, accordi, convenzioni, contratti)”, F.G. Scoca, Attività amministrativa, in Enc. dir., aggiornam.,
vol. VI, Milano, 2002, pag 95, ove l’affermazione secondo cui
“comunque l'attività posta in essere dall'amministrazione per la
cura di interessi pubblici (ossia tutta l'attività che essa può
porre in essere) è comunque attività amministrativa in senso
proprio, soggetta a tutti ed esclusivamente i principi che reggono
l'attività amministrativa; e ciò tanto se gli atti che alla fine
vengono adottati siano retti dal diritto pubblico (provvedimenti)
tanto se siano retti dal diritto privato (contratti, accordi)”.
[2] Sulla invalidità del provvedimento amministrativo,
anteriormente all’introduzione del Capo IV-bis della legge n. 241
del 1990: E. Cannada-Bartoli, voce Annullabilità e annullamento
(dir. amm.), in Enc. dir., vol. II, Milano, 958, 484 e
ss.; A. Piras, voce Invalidità (diritto amministrativo), in Enc. dir., vol. XXII, Milano, 1972, 598 e s..; G. Corso, voce Validità (diritto amministrativo), in Enc. dir., vol.
XLVI, Milano, 1993, 84 e ss.; F. Modugno, Annullabilità e
annullamento I) Diritto pubblico, voce dell’Enc. Giur.
Successivamente alla riforma, oltre ai commenti generali alla
legge n. 15 del 2005: C. Varrone, Nullità e annullabilità del
provvedimento amministrativo, in www.giustamm.it; F.
Fracchia - M. Occhiena, Teoria dell’invalidità dell’atto
amministrativo e art. 21-octies l. 241/1990: quando il
legislatore non può e non deve, in www.giustamm.it; C.
Giacchetti - S. Giacchetti, Una novità nel settore degli ogm:
l’illegittimità invalidante/non invalidante creata dall’art. 21
octies della legge n. 241/1990, in Cons. di Stato,
9/2005, II, 1627; P. Salvatore, Riflessioni minime sulla
patologia dei provvedimenti amministrativi: art. 21-septies della L.
11 febbraio 2005, n. 15, in Cons. di Stato, 4/2005, II,
823; S. de Felice, Della nullità del provvedimento
amministrativo, in www.giustizia-amministrativa.it; E.
Follieri, L’annullabilità dell’atto amministrativo, in Urbanistica e appalti, n. 6/2005, 625 e ss; R. Chieppa, Il
nuovo regime dell’invalidità del provvedimento amministrativo,
in www.giustamm.it; M.V. Lumetti, La nuova analisi della
validità dell’atto: l’irregolarità per omessa comunicazione
dell’avvio del procedimento, in Cons. di Stato, 5-6/2005,
II, 1157; G.P. Cirillo, L’azione amministrativa sospesa tra
regole di invalidità e regole di responsabilità, in Cons. di
Stato, 5-6/2005, II, 1137; E. Picozza, La nuova legge
sull’azione e sul procedimento amministrativo. Considerazioni
generali. I princìpi di diritto comunitario e nazionale, in Cons. di Stato, 7-8/2005, II, 1419; F. Cardarelli – V. Zeno
Zencovich, Osservazioni sulla “nullità” del provvedimento
amministrativo e sulla sua autonomia terorica e normativa dalla
“nullità” civilistica, in www.giustamm.it; M. C.
Cavallaro, Della nullità del provvedimento per mancanza di uno
degli elementi essenziali.
[3] Così F.G. Scoca, La teoria
del provvedimento amministrativo dalla sua formulazione alla legge
sul procedimento, in Diritto amministrativo, 1995, 1 e
ss.
[4] E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, IX
ed., Milano, 2007, 552.
[5] G. Greco, La trasmissione
dell’antigiuridicità, in Dir. proc. amm.vo, 2007, 356,
ove (n. 65) il rilievo che lo stesso “non può dirsi, ad esempio, per
l’annullabilità prevista dal codice civile (…)”.
[6] G. Corso,
voce Validità (diritto amministrativo), cit., 103-105;
secondo questa impostazione, peraltro formulata prima della riforma
della legge sul procedimento amministrativo operata con la legge n.
15 del 2005, pur non potendosi negare che “in conseguenza dei nuovi
obblighi e oneri procedimentali previsti a carico
dell’amministrazione (. . . . ) risulta arricchito il paradigma
della legittimità e, per ciò stesso, aumenta l’eventualità che esso
risulti non osservato (...)”, tuttavia proprio per questo
“L’interesse del privato, le ragioni della sua tutela vengono (....)
richiamati per delimitare la rilevanza del vizio: non l’astratto
scostamento dal modello normativo determina l’illegittimità
dell’atto, ma solo la difformità che danneggia la parte che lo
denunci. La giurisprudenza utilizza in questo caso la nozione di
irregolarità o mera irregolarità per escludere che il vizio comporti
annullabilità dell’atto”. Inoltre “La maggiore estensione
dell’annullabilità in diritto amministrativo dipende (....) da una
serie di ragioni storiche prima che dogmatiche: ma ad essa senza
dubbio corrisponde una maggiore rilevanza riconosciuta all’interesse
del privato ai fini del trattamento dell’invalidità”.
[7] Sia
consentito, per questo profilo, il rinvio a G. Tulumello, La
parabola del provvedimento e quella del contratto, in www.giustamm.it.
[8] In argomento A. de Roberto, Relazione del Presidente del Consiglio di Stato sullo stato
della Giustizia amministrativa, pronunciata il 9 marzo 2006, in www.giustizia-amministrativa.it: “Si è venuto affermando, a
questo riguardo, dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato -
facendo leva su talune proposizioni della citata sentenza n. 204
della Corte Costituzionale - […] un orientamento rivolto a
riconoscere, quando l’interesse (pretensivo) sostanziale garantito
dal provvedimento non riesca ad ottenere “fisiologica” soddisfazione
con l’emanazione (o la tempestiva emanazione) dell’atto vantaggioso,
la riparazione per equivalente della lesione sopportata per il
mancato o tardivo conseguimento dell’utilitas attesa. Il che conduce
a riconoscere cittadinanza nel giudizio amministrativo (come è detto
espressamente nella sentenza n. 7 del 2005 dell’Adunanza Plenaria)
ad una più vigorosa figura di interesse legittimo (pretensivo) […]
al “bene della vita”, ignota al nostro ordinamento prima della
storica svolta di cui alla sentenza n. 500 del 1999 della Corte di
Cassazione: un interesse legittimo capace di manifestarsi come
pretesa al conseguimento, innanzi al giudice amministrativo, della
riparazione per equivalente (e, perciò, in chiave patrimoniale) […]
quando non possa essere conseguita tutela in forma specifica con
l’emanazione (o la tempestiva emanazione) del provvedimento […]”.
[9] A. de Roberto, Introduzione al tema del convegno, in Potere amministrativo e responsabilità civile, Quaderni del
Consiglio di Stato n. 9, Torino, 2004, pag. 4.
[10] A de
Roberto, Relazione sulla Giustizia Amministrativa tenuta il
26 febbraio 2004, in www.giustizia-amministrativa.it.
[11]
T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 aprile 2006, n. 2268.
[12] Prima
di tale pronunzie, uno dei più autorevoli e diffusi manuali di
diritto amministrativo aveva peraltro chiaramente spiegato che, “a
ben vedere, il tema della pregiudizialità non [attiene] alla
giurisdizione, unico profilo che la Cassazione può valutare” (E.
Casetta, Manuale di diritto amministrativo, VII ed., Milano,
2005, 613). Sicché, a questo punto, delle due l’una: o vanno
riscritte significative pagine della manualistica, oppure la
giurisprudenza pratica deve serenamente porsi il problema della
rimeditazione di certe conclusioni.
[13] L’operazione
concettuale compiuta dal giudice del riparto è stata definita,
all’esito di una attenta analisi del suo fondamento dommatico,
“tecnicamente erronea” e “priva di significative esigenze di
tutela”, da G. Greco, La trasmissione dell’antigiuridicità,
cit., 357: il quale peraltro osserva (p. 356), a proposito di un
trattamento sostanzialmente deteriore riservato al
danneggiante-pubblica amministrazione, che “non pare proprio che la
giurisprudenza della Cassazione abbia mai consentito il risarcimento
dei danni subiti a seguito di un contratto inficiato da vizi del
volere, indipendentemente dall’annullamento dello stesso”.
Potrebbe aggiungersi, con riferimento al danno da illegittimo
esercizio di potere (privato), che non risulta che la giurisprudenza
della Corte di Cassazione abbia mai dato accesso alla tutela
risarcitoria, per danno da demansionamento o dequalificazione, in
assenza di tempestiva impugnazione del licenziamento (in argomento
Cass., SS.UU., 24 marzo 2006, n. 6572).
Verrebbe allora da
chiedersi quale ragione giustifichi, sul piano della teoria
generale, il singolare trattamento riservato al regime della tutela
risarcitoria contro l’illecito provvedimentale, rispetto alla
soluzione individuata invece, sul piano generale, per la categoria
degli illeciti attizi di diritto privato: laddove semmai è l’atto di
esercizio del potere funzionale a presentare maggiori ostacoli
concettuali, rispetto all’atto di autonomia privata, sul piano della
qualificazione come non iure di un’attività sorretta da un
titolo giuridico valido ed efficace, peraltro assistito dagli
attributi dell’imperatività e della autoritatività.
Sul tema
della pregiudiziale, in dottrina si veda altresì C. Criscenti, Pregiudiziale amministrativa, in www.giustizia-amministrativa.it.
Sulle connessioni fra il
tema della pregiudiziale d’annullamento del provvedimento, e quello
della disapplicazione nel processo amministrativo, sia consentito il
rinvio a G. Tulumello, voce Disapplicazione, in Dizionario
di diritto pubblico, vol. III, Milano, 2006, p. 1987.
[14]
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, decisione 22 ottobre 2007, n.
12, in Foro It., 2008, III, 3, con nota di A. Travi, Pregiudizialità amministrativa e confronto fra le
giurisdizioni.
Consiglio di Stato, IV, 8 giugno 2007 n.
3034; IV, 8 maggio 2007, n. 2136.
[15] Consiglio di Giustizia
amministrativa per la regione siciliana, 18 maggio 2007, n. 386;
Consiglio di stato, V, 31 maggio 2007, n. 2822;
[16] Consiglio
di Giustizia amministrativa per la regione siciliana, 18 maggio
2007, n. 386, cit.
[17] Consiglio di Stato, IV, decisione 31
marzo 2009 n. 1917: “Il principio della pregiudiziale non si fonda,
quindi, sull’impossibilità per il giudice amministrativo di
esercitare il potere di disapplicazione, ma sull’impossibilità per
qualunque giudice di accertare in via incidentale e senza efficacia
di giudicato l’illegittimità dell’atto, quale elemento costitutivo
della fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod.
civ.; in sostanza, ove l’accertamento in via principale sia precluso
nel giudizio risarcitorio in quanto l’interessato non sperimenta, o
non può sperimentare (a seguito di giudicato, decadenza, ecc.), i
rimedi specifici previsti dalla legge per contestare la conformità a
legge della situazione medesima, la domanda risarcitoria deve essere
respinta nel merito perché il fatto produttivo del danno non è
suscettibile di essere qualificato illecito (cfr., Cass. civ., II,
27 marzo 2003 n. 4538).
La pregiudiziale amministrativa è,
quindi, strettamente connessa al principio della certezza della
situazioni giuridiche di diritto pubblico, al cui presidio è posto
il breve termine decadenziale di impugnazione dei provvedimenti
amministrativi.”
[18] T.A.R. Sicilia, Palermo, sezione II,
sentenza 15 aprile 2003, n. 675: “il profilo della illiceità
dell’operato dell’amministrazione, intorno al quale ruota la
fattispecie della responsabilità, ed il profilo della illegittimità
dell’agire provvedimentale, non sono sovrapponibili, attenendo a due
distinte e non omogenee tecniche di tutela: in particolare, sembra
cogliere nel segno l’opinione secondo la quale la tutela
dell’interesse legittimo si esaurisce nel giudizio annullatorio,
vertente sulla legittimità o meno dell’atto, mentre in sede
risarcitoria troverebbe tutela il diritto al risarcimento del danno,
che sorge (anche) per effetto della pronuncia annullatoria.
Questi due momenti, peraltro, sono avvinti da una relazione di
necessaria propedeuticità: non solo o non tanto per l’argomento
letterale derivante dal richiamo al nesso di consequenzialità
contenuto nell’art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 (nel testo risultante dalla modifica apportata dall’art. 35,
comma 4, del d. l.vo 31 marzo 1998, n. 80, a sua volta modificato
dall’art. 7, comma 1, lett. c), della legge 21 luglio 2000, n. 205),
rilevando l’indicata disposizione unicamente – sul piano processuale
– in punto di attribuzione della giurisdizione (profilo che
peraltro, nella fattispecie dedotta, è regolato dagli artt. 34, e
35, primo comma, del d. l.vo 80/1998); quanto piuttosto - sul piano
sostanziale - per il condizionamento teorico riveniente dal fatto
che lo scrutinio della liceità o meno dell’operato
dell’amministrazione non può non presupporre la valutazione della
sua legittimità: la differenza fra la fattispecie della
responsabilità (contrattuale od aquiliana) dell’amministrazione, e
l’analoga fattispecie di responsabilità di un qualunque soggetto
privato, sta proprio in ciò, che l’agire funzionale
dell’amministrazione è sorretto da un titolo giuridico in presenza
del quale il preteso illecito difetterebbe sempre e comunque del
fondamentale elemento dell’antigiuridicità (non certo per una
anacronistica presunzione di legittimità dei provvedimenti
amministrativi, quanto piuttosto per la considerazione degli effetti
prodotti nell’ordinamento dal provvedimento emesso, e della
necessità di un sindacato sulla loro legittimità, o sulla
legittimità della loro mancanza nell’ipotesi di responsabilità
omissiva).
Quale conseguenza della necessaria tipicità
dell’agire funzionale, l’esercizio del potere si pone, nella
struttura dell’illecito dell’amministrazione, come forma di
intermediazione obbligata nel processo causativo del danno:
l’affermazione della sussistenza della conseguente responsabilità
passa dunque inevitabilmente – per l’applicazione delle regole e dei
princìpi di diritto comune in punto di antigiuridicità della
condotta, prima ancora che per la difficoltà concettuale (anche alla
luce delle esigenze di coerenza ed unitarietà dell’ordinamento
giuridico) di imputare un illecito a chi abbia agito (o non agito)
in forza di un valido titolo giuridico secondo lo speciale regime
del diritto amministrativo – attraverso la rimozione della rilevata
intermediazione (rectius: degli effetti dell’esercizio del
relativo potere).
Proprio perché si tratta non già di travolgere
una astratta presunzione di validità (e, dunque, di legittimità)
dell’azione – od omissione – dell’amministrazione, ma di rimuoverne
gli effetti (senza di che una delibazione di illegittimità meramente
incidentale condurrebbe all’affermazione dell’esistenza di un
illecito risarcibile, in conseguenza di un’attività amministrativa
che sul piano effettuale manterrebbe intatta la denunciata portata
lesiva), non sembra potersi eludere od aggirare – per i rilevati
condizionamenti di natura sostanziale – il rapporto di necessaria
propedeuticità fra la specifica azione volta a sindacare la
legittimità dell’operato dell’amministrazione, e la conseguente e
successiva domanda risarcitoria: anche in considerazione della
“vocazione istituzionale” del giudice amministrativo, cui è rimesso
il giudizio risarcitorio, che con ragione è stata individuata nella
repressione dell’illegittimo esercizio del potere amministrativo e
nel ripristino dello status quo ante, primariamente attraverso la
rimozione del titolo in forza del quale si sono prodotti gli effetti
lesivi.
Solo rimuovendo quel titolo, mediante l’annullamento del
provvedimento illegittimamente emesso, ovvero mediante la
declaratoria giurisdizionale dell’illegittimità dell’inerzia, nel
caso di provvedimento illegittimamente omesso, è dato – logicamente,
prima ancora che giuridicamente – accedere al successivo stadio
della tutela, rappresentato dal momento risarcitorio vero e
proprio”.
[19] F.G. Scoca, Attività amministrativa, cit.,
pag. 87/89.
[20] In argomento Consiglio di Stato, Adunanza
Plenaria, decisione n. 2/2005: “in caso di illegittimità della
procedura espropriativa e di realizzazione dell’opera pubblica,
l’unico rimedio riconosciuto dall’ordinamento per evitare la
restituzione dell’area è l’emanazione di un (legittimo)
provvedimento di acquisizione ex articolo 43, in assenza del quale
l’amministrazione non può addurre l’intervenuta realizzazione
dell’opera pubblica quale causa di impossibilità oggettiva e quindi
come impedimento alla restituzione: la realizzazione dell’opera
pubblica è un fatto, e tale resta; la perdita della proprietà da
parte del privato e l’acquisto in capo all’amministrazione possono
conseguire unicamente all’emanazione di un provvedimento formale,
nel rispetto del principio di legalità e di preminenza del diritto.
In tal senso, e con le precisazioni esposte, deve convenirsi che
l’istituto dell’acquisizione c.d. sanante di cui all’articolo 43,
co. 1 e 2, rispetta i parametri imposti dalla Corte europea e dai
principi costituzionali (...).”
In dottrina E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, IX ed., Milano, 2007, 322,
esprime delle perplessità sulla compatibilità con il diritto europeo
della nuova disciplina, che lascerebbe aperti dei problemi di
compatibilità con la tutela del diritto di proprietà come
riconosciuta nel sistema della C.E.D.U.: “Non va comunque taciuto
che, rispetto alla giurisprudenza della CEDU (e, in particolare,
alla sent. De Sciscio testé citata; in modo ancor più netto v. sent.
13 luglio 2006; sul tema della restitutio in integrum, v. sent. 6
marzo 2007), potrebbe apparire in contrasto anche il meccanismo di
cui all'art. 43 cit., posto che la giurisprudenza della CEDU pone
l'accento sulla necessità di rispettare il principio di legalità in
senso sostanziale, mentre la disciplina italiana non sembra
garantire all'istituto i necessari caratteri della “prevedibilità,
precisione ed accessibilità”.
[21] Parrebbe di scorgere in
talune pronunce della Corte di Cassazione quasi una insofferenza per
il nuovo istituto: che pur ponendo termine alla praticabilità di un
modo di acquisto della proprietà per fatto illecito, rappresenta
evidentemente una forma di “ingerenza” del legislatore in una
“creazione” concettuale della stessa Corte.
Questo atteggiamento
si coglie nella motivazione di alcune sentenze che, pur affrontando
apparentemente aspetti marginali (quali quello dell’applicabilità ratione temporis), tradiscono tuttavia un approccio
tendenzialmente negativo – oltre che di “distinguo” dalla diversa
valutazione dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato - nei
confronti della razionalizzazione legislativa della fattispecie.
E’ il caso, ad esempio, della sentenza della I sezione, 15
settembre 2005, n. 18239: “Il collegio non ignora che una recente
pronuncia dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato
(sent.2/2005) ha attribuito efficacia retroattiva alla normativa
dell'art.43 del T.U. in materia di espropriazione, per p.u. (d.p.r.
327/2001) che ha introdotto l'istituto dell'acquisizione c.d.
sanante (...). Ma questa Suprema Corte non ritiene di poter
condividere l'interpretazione del successivo art.57 "sull'ambito di
applicazione della normativa ai procedimenti in corso" prospettata
dall'Adunanza Plenaria, perché non aderente alla regola posta
dall'art.12, 1° comma disp. delle preleggi. che "nell'applicare la
legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto
palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione
di esse, e dalla intenzione del legislatore"; e perché il 1° comma
del menzionato art.57 dispone che "Le disposizioni del presente
testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di
entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la
dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In
tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale
data": perciò non lasciando all'interprete la possibilità di
utilizzare un criterio ermeneutico diverso dal mero riscontro
temporale in ordine alla data del progetto contenente la
dichiarazione di p.u. Con la conseguenza che qualora il progetto
sia, come nel caso concreto antecedente alla data di entrata in
vigore del T.U. (per essere stato approvato con delibera di G.M. del
4 febbraio 1999), la normativa dell'art.43 risulta comunque
inapplicabile (Cass. sez.un. 19217 e 19218/2003; sez.1^ 8777/2004,
in motivaz.). (....) Ma la Corte non ritiene di condividere neppure
la ragione di fondo che ha indotto l'alto Consesso amministrativo ad
anticipare l'applicazione del ricordato art.43 a tutte le ipotesi di
"res modificata come nella specie, dall'amministrazione, restata
senza titolo nelle mani di quest'ultima...": e cioè che soltanto
l'istituto dell'acquisizione sanante introdotto da detta norma, a
differenza del regime pregresso "rispetta i parametri imposti dalla
Corte europea e dai principi costituzionali" (....)”.
[22]
T.A.R. Sicilia - Palermo, sez. II, sentenza 14 gennaio 2009 n. 52:
“Ritiene il collegio che le questioni dedotte nel presente giudizio
debbano essere scrutinate avuto riguardo ai due principali formanti
che, in un'ottica di tutela piena del cittadino, hanno da ultimo
inciso sull'evoluzione della fattispecie: la giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell'uomo, e la legislazione positiva.
Le fonti richiamate, come ricordato dalla nota decisione dell'
Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 2/2005, impongono che
"in caso di illegittimità della procedura espropriativa e di
realizzazione dell'opera pubblica, l'unico rimedio riconosciuto
dall'ordinamento per evitare la restituzione dell'area è
l'emanazione di un (legittimo) provvedimento di acquisizione ex
articolo 43, in assenza del quale l'amministrazione non può addurre
l'intervenuta realizzazione dell'opera pubblica quale causa di
impossibilità oggettiva e quindi come impedimento alla restituzione:
la realizzazione dell'opera pubblica è un fatto, e tale resta; la
perdita della proprietà da parte del privato e l'acquisto in capo
all'amministrazione possono conseguire unicamente all'emanazione di
un provvedimento formale, nel rispetto del principio di legalità e
di preminenza del diritto. In tal senso, e con le precisazioni
esposte, deve convenirsi che l'istituto dell'acquisizione c.d.
sanante di cui all'articolo 43, co. 1 e 2, rispetta i parametri
imposti dalla Corte europea e dai principi costituzionali (...)."
Detto risultato, che ad avviso del collegio è l'unico
compatibile con il quadro positivo di riferimento e con la
disciplina europea del diritto di proprietà, è considerato ancora
insufficiente da parte della dottrina, secondo la quale la nuova
disciplina che lascerebbe aperti dei problemi di compatibilità con
la tutela del diritto di proprietà come riconosciuta nel sistema
della C.E.D.U., giacché la giurisprudenza della C.E.D.U. valorizza
il principio di legalità sostanziale, mentre la disciplina di
diritto interno parrebbe non garantire all'istituto i necessari
caratteri della "prevedibilità, precisione ed accessibilità".
In
ogni caso, non pare potersi arretrare la tutela ad una soglia
inferiore da quella riassunta dalla citata decisione dell'A.P.
(…..)
Ad avviso del collegio, i punti fermi imposti dal
legislatore e dalla giurisprudenza della C.E.D.U. impongono di non
ravvisare, in sede interpretativa, ostacoli - legati alla natura
dell'opera realizzata e agli interessi ad essa sottesi - alla
restituzione del bene, al di fuori della emanazione del
provvedimento di acquisizione sanante, che comunque realizza un
interesse sia formale che sostanziale-patrimoniale del proprietario
(Consiglio di Stato, sez. IV, decisione 3 settembre 2008 n. 4114).
(….)
Ciò detto sui profili in rito, occorre valutare quale
debba essere la sorte delle domande di risarcimento del danno - da
perdita irreversibile del bene - per equivalente monetario.
A
stretto rigore, una volta acclarato che l'illecito della P.A. non
determina un fenomeno traslativo della proprietà, la domanda
andrebbe rigettata, non sussistendo il presupposto della fattispecie
(la perdita della proprietà del bene).
Tale soluzione, tuttavia,
appare paradossale, in quanto trasformerebbe in un deficit di tutela
il notevole sforzo fatto dalla giurisprudenza della C.E.D.U. proprio
allo scopo di fornire al proprietario una tutela piena e reale.
Sul punto occorre anzitutto considerare che - come recentemente
affermato in giurisprudenza - la domanda di restituzione del bene
occupato dall'amministrazione deve essere qualificata come richiesta
di reintegrazione in forma specifica conseguente alla detenzione
illecita del bene medesimo (Corte di Cassazione, sez. un., sentenza
20 marzo 2008 , n. 7442, cit.): il che evidentemente implica che,
proposta la domanda di risarcimento per equivalente, e ferma
l'unitarietà concettuale della domanda risarcitoria, ben può il
giudice, nell'ambito delle modalità risarcitorie, accogliere la
domanda medesima mediante reintegrazione piuttosto che mediante
condanna alla corresponsione di un equivalente monetario (in
disparte ogni ulteriore considerazione relativa all'ambito
cognitorio e decisorio del giudizio di ottemperanza, di cui si
dirà).
Se la condanna al risarcimento del danno per equivalente
monetario non può essere pronunciata per le ragioni sopra
evidenziate, ciò non implica che la domanda risarcitoria proposta
nel giudizio debba essere senz'altro rigettata, dovendosi valutare
se sussistano o meno i presupposti per il suo accoglimento nella
forma della reintegrazione in forma specifica (mediante restituzione
del bene).
Come detto, l'unico ostacolo a tale pronunzia è dato
dall'emanazione del provvedimento di acquisizione sanante: il che,
nell'ipotesi in esame, non è avvenuto.
Anzi, ad una attenta e
consapevole valutazione della responsabilità della pubblica
amministrazione, specie in materia di interessi oppositivi, emerge
come è semmai il risarcimento per equivalente che può darsi solo a
condizione che il danno non sia riparabile in forma specifica: la
tutela dell'interesse legittimo si accompagna infatti sempre con
l'interesse pubblico, solo quando interesse legittimo e interesse
pubblico divergono, quando si è interrotto o spezzato il rapporto
simbiotico fra interesse individuale e interesse pubblico, allora
c'è spazio per la tutela risarcitoria per equivalente (Consiglio di
Stato, IV, 29 aprile 2002, n. 2280: "Ritiene la Sezione che la
effettività della tutela del cittadino nei confronti dell'attività,
provvedimentale o materiale, della pubblica amministrazione,
predicata a livello costituzionale dagli artt. 24 e 113, impone di
non considerare la tutela restitutoria o ripristinatoria come
eventuale o eccezionale, limitata ad ipotesi residuale, ed anzi
spinge a ritenere che proprio la tutela risarcitoria patrimoniale
deve essere considerata sussidiaria rispetto alla prima, con la
conseguenza che essa deve considerarsi praticabile solo quando
quella restitutoria non possa essere conseguita con successo: anche
in tale prospettiva va infatti interpretato il principi di legalità
e buon andamento dell'azione amministrativa, sancito dal già
ricordato art. 97 della Costituzione, in quanto l'interesse pubblico
prevalente (alla conclusione dei lavori o alla realizzazione
dell'opera) può invocarsi solo quando il provvedimento
amministrativo sia stato legittimamente emanato, non potendo
altrimenti sacrificarsi la tutela reale del cittadino all'integrità
del diritto illecitamente leso".)”.
[23] Per una ricostruzione
della vicenda, si rinvia a G. Tulumello, Vizi del procedimento di
evidenza pubblica e regime dei contratti della pobblica
amministrazione, in Foro Amm.vo-Consiglio di Stato, 2003,
3320.
[24] “Va infine ricordato che, secondo parte della
giurisprudenza, il concorrente illegittimamente escluso può
richiedere il risarcimento del danno per perdita di chance non solo
quando dimostri che sarebbe risultato vincitore ove la gara si fosse
svolta correttamente, ma pure nelle ipotesi in cui sussistano
probabilità di successo (Cons. Stato, sez. VI, n. 8849/2006, secondo
cui la chance deve essere ragionevole; è chiaro però che stabilendo
un risarcimento di questo tipo si apre la possibilità di
un’iperprotezione dell’interesse pretensivo ove la parte ottenga poi
anche il provvedimento favorevole nel prosieguo dell’azione)”( E.
Casetta, Manuale di diritto amministrativo, IX ed., Milano,
2007, 599).
[25] G. Tulumello, Il dialogo fra i Melii e gli
Ateniesi: il modello di tutela processuale degli interessi
legittimi, e la disciplina dei rapporti contrattuali della pubblica
amministrazione, nel confronto fra le giurisdizioni (riflessioni
sulle recenti tendenze del diritto amministrativo), in Foro
Amm.vo-TAR, 2008, 2310 e ss.
[26] Mi riferisco al regime
dettato dall’art. 246 del codice dei contratti pubblici, e dell’art.
20 del d.l. 185/2008, su cui N. Paolantonio, Misure congiunturali
ed “asimmetrie” illiberali (in margine all’art. 20, l. 28 gennaio
2009, n. 2), in www.giustamm.it
[27] G. Tulumello, Intervento al Forum sull'art. 20 del D.L. 185/2008 recante
“misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione,
impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico
nazionale”, in www.giustamm.it
[28] Su tale profilo, F.
Fracchia, Il rito speciale sugli appalti e la sorte del
contratto: un giudizio a geometria variabile e a oggetto necessario
nel contesto della concorrenza; e G. Greco, Illegittimo
affidamento dell’appalto, sorte del contratto e sanzioni alternative
nel d. lgs. 53/2010, entrambi in www.giustamm.it
[29]
Per tutti, F. Messineo, Il contratto in genere, in Trattato di diritto civile e commerciale, tomo II, Milano,
1972, pp. 418 e ss; il rilievo, con riferimento al problema della
sorte del contratto a seguito di annullamento dell’aggiudicazione,
era stato già formulato in G. Tulumello, Vizi del procedimento di
evidenza pubblica e regime dei contratti della pubblica
amministrazione, cit.
|
| |
|
(pubblicato il
20.9.2010)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|