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| n. 8 -2010 - © copyright |
FRANCESCO MARTINES
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| L’azione di classe del D.Lgs.
198/2009: un’opportunità per la pubblica amministrazione?
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Sommario: 1. Premesse. - 2. Natura giuridica
della posizione soggettiva protetta. - 3. L’oggetto del giudizio. -
3.1 La predeterminazione degli standard di qualità. - 3.2 I
limiti della tutela di classe introdotta dal D. Lgs. 198/2009
rispetto al valore della performance delle P.A. - 3.3 Omessa
adozione di atti amministrativi generali obbligatori. - 3.4
Violazione dei termini per l’adozione di atti generali obbligatori.
- 4. L’alternatività fra l’azione ex D. Lgs. 198/2009 e gli
strumenti di tutela previsti dagli artt. 139-140 e 140 bis del
Codice del Consumo. - 5. Conclusioni.
1. -
Premesse.
L’art. 4 della L. 4 marzo 2009, n. 15 - recante
principi e criteri in materia di valutazione delle strutture e del
personale delle amministrazioni pubbliche (P.A.) e di azione
collettiva nonché disposizioni sul principio di trasparenza nelle
P.A. - ha previsto al comma 2, lett l), fra i principi generali cui
il Governo deve attenersi nell’esercizio della delega quello di
“consentire a ogni interessato di agire in giudizio nei confronti
delle amministrazioni, nonché dei concessionari di servizi pubblici,
fatte salve le competenze degli organismi con funzioni di
regolazione e controllo istituiti con legge dello Stato e preposti
ai relativi settori, se dalla violazione di standard qualitativi ed
economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi,
dall'omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori, dalla violazione dei termini o dalla mancata
emanazione di atti amministrativi generali derivi la lesione di
interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti o
consumatori”.
Alla delega è stata data attuazione con il D.
Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 che ha introdotto lo strumento del
ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari
di pubblici servizi.
Già dai primi commenti sono stati notati
punti di contatto con lo strumento disciplinato dall’art. 140 bis
del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo),
introdotto dall’art. 2, comma 447, L. 24 dicembre 2007, n. 244 in
quanto entrambi sono destinati alla tutela di classe[1].
In
realtà, i tratti distintivi fra i due istituti, sui quali ci si
soffermerà più avanti, sono numerosi ed è significativo che già il
legislatore abbia scelto di non qualificare quale “azione di classe”
il nuovo ricorso per l’efficienza delle P.A. e dei concessionari di
pubblici servizi.
Del resto, come osservato dal Consiglio di
Stato nel parere 9 giugno 2009, n. 1943, mentre la class
action ex art. 140 bis citato riguarda le lesioni dei diritti di
consumatori e utenti in ambito contrattuale e, per talune
fattispecie, extracontrattuale, quella introdotta dal D. Lgs.
198/2009 in commento disciplina il rapporto tra cittadini e P.A.
Inoltre, i due strumenti rispondono ad una diversa logica: “l'azione contro le imprese private protegge il consumatore dallo
squilibrio di posizioni sul mercato, con effetti limitati alla fase
del contatto (negoziale o non), quella verso la p.a. interviene
sullo stesso processo di produzione del servizio”[2].
Il
decreto attuativo n.198/2009 ha sancito l’introduzione
nell’ordinamento processuale amministrativo di un nuovo rito
speciale[3] destinato ad ampliare significativamente i confini del
campo di indagine del giudice amministrativo (G.A.) fino al punto da
far dubitare circa la formulazione da parte del legislatore di una
nuova ipotesi di giurisdizione di merito. Al riguardo, vale la pena
precisare sin da subito che, sebbene il testo originario
qualificasse la giurisdizione esclusiva del G.A. in argomento quale
giurisdizione (anche) di merito[4], il testo definitivamente
approvato ha optato, non senza creare seri dubbi applicativi, per
escludere che il giudice sia investito di giurisdizione (anche) di
merito.
Il presente studio muove dalla lettura ed interpretazione
delle norme che regolano il nuovo strumento processuale per
verificarne la compatibilità con il sistema processuale e
sostanziale vigente. In particolare, si concentrerà l’attenzione,
oltre che sull’oggetto e sulle condizioni dell’azione, sulla portata
che essa assume rispetto al valore della qualità nell’azione
amministrativa.
2.- Natura giuridica della posizione
soggettiva protetta.
Uno degli aspetti più problematici
riguardanti l’applicazione delle norme del D. Lgs. 198/2009 concerne
la corretta individuazione della posizione giuridica soggettiva che
legittima la proposizione della class action pubblica.
Il
tenore letterale della norma, infatti, pone non pochi problemi di
interpretazione. Ai sensi dell’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 198/2009
la legitimatio ad causam è riconosciuta in capo ai
“titolari di interessi giuridicamente rilevanti ed omogenei per
una pluralità di utenti e consumatori” senza ulteriore
specificazione in ordine alla natura di tali interessi e,
soprattutto, in ordine alla qualificazione giuridica del soggetto
legittimato a proporre l’azione. Invero, il comma 4 della stessa
norma precisa ed aggiunge che, ricorrendone i presupposti oggettivi,
l’azione può essere proposta altresì da “associazioni o comitati
a tutela degli interessi dei propri associati appartenenti alla
pluralità di utenti e consumatori”.
Il panorama tracciato
prevede, dunque, la possibilità che l’azione di classe sia proposta
indifferentemente dal singolo (il quale sia titolare di un interesse
isoforme comune ad altri utenti o consumatori) o dall’ente
esponenziale (associazione di categoria, comitati, ecc. che si
facciano portatori dell’interesse dei propri appartenenti). Sembra
cioè che la norma riconosca la legittimazione ad agire sia al
singolo componente della classe (che faccia valere un interesse
proprio ma omogeneo e quindi comune alla “classe” di appartenenza)
sia all’ente collettivo che faccia valere non un interesse proprio
ma direttamente l’interesse della categoria[5].
Se così è, pur
riconoscendo alcuni tratti di parallelismo, deve tenersi distinta la
natura dell’interesse azionato nel giudizio di classe di cui in
discorso rispetto all’interesse legittimo diffuso (rectius, collettivo) azionabile da enti esponenziali nei limiti in cui è
tradizionalmente ammesso nel nostro ordinamento.
Mentre
l’interesse diffuso assurge ad interesse collettivo tutelabile in
sede giurisdizionale in quanto interesse non imputabile ad un
singolo bensì ad una pluralità omogenea di soggetti, nel caso in
esame l’interesse che legittima la proposizione dell’azione di
classe è l’interesse proprio del singolo ancorché connotato
dall’essere comune e rilevante per una ampia categoria di soggetti
(la classe) [6].
A favore di questa impostazione milita anche il
fondamento rinvenibile nella norma contenuta all’art. 4, comma 2,
lett. l), della legge delega n. 15/2009 che qualifica l’interesse
tutelato alla stregua di interesse individuale[7].
Questa
impostazione, del resto, consente di ricondurre il nuovo strumento
processuale al modello di class action di cui all’art. 140
bis del Codice del Consumo nella sua versione introdotta dall’art.
2, comma 449, della L. 24 dicembre 2007, n. 244 e nella versione
modificata dall’art. 49, comma 1, della L. 23 luglio 2009, n.
99[8].
Sebbene l’affidamento della tutela al singolo induca ai
rilievi sopra formulati in punto di distinzione dalla tradizionale
tutela degli interessi collettivi, l’introduzione della norma di cui
al comma 4 dell’art. 1 del D. Lgs. 198/2009 (che ammette la tutela
da parte degli enti esponenziali), nonché le osservazioni formulate
dal Consiglio di Stato nel parere n. 1943/2009, suggeriscono
un’ulteriore riflessione[9]. Invero la legittimazione del singolo è
qualificata dalla omogeneità della posizione individuale rispetto a
quella della categoria (pluralità di utenti e consumatori), il che -
per garantire una maggiore coerenza del nuovo strumento di azione
con il sistema processuale ordinario - avrebbe dovuto suggerire una
diversa formulazione della norma: piuttosto che indicare il singolo
quale “titolare” dell’interesse giuridicamente rilevante sarebbe
stato probabilmente più puntuale qualificarlo come “portatore”
dell’interesse di classe agganciando, così, la nozione alla
categoria più ampia degli interessi collettivi giuridicamente
rilevanti (rectius, interessi diffusi) già utilizzata nel
nostro ordinamento dall’art. 9 L. 241/1990 che qualifica i soggetti
legittimati ad intervenire nel procedimento amministrativo.
In
questa prospettiva, l’interesse azionato con l’azione ex D. Lgs.
198/2009 va qualificato alla stregua di interesse collettivo. Dal
che ne deriva che l’azione in questione è impropriamente denominata class action posto che tale strumento processuale, di matrice
statunitense, si connota per essere funzionale alla tutela
risarcitoria di una posizione soggettiva individuale ancorchè
identica ad altre situazioni giuridiche, sempre di natura
individuale, che - unitamente considerate con quella azionata in
giudizio - costituiscono per l’appunto una classe
omogenea[10].
3.- L’oggetto del giudizio.
Ai
sensi dell’art. 4, comma 2, lett. l), della legge delega 15/2009,
l’oggetto del giudizio di classe avrebbe dovuto assicurare il
sindacato, in ordine alla “violazione di standard qualitativi ed
economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi”,
all’“omesso esercizio di poteri di vigilanza, di controllo o
sanzionatori”, alla “violazione dei termini o mancata
emanazione di atti amministrativi generali”.
Rispetto a tale
previsione, il D. Lgs. 198/2009 appare più restrittivo indicando
quale oggetto del sindacato giurisdizionale la “violazione degli
obblighi contenuti nelle carte dei servizi”, “la violazione
di termini o la mancata emanazione di atti amministrativi generali
obbligatori e non aventi contenuto normativo, da emanarsi
obbligatoriamente entro e non oltre il termine fissato da una legge
o da un regolamento”, “la violazione degli standard
qualitativi ed economici stabiliti dalle autorità preposte alla
regolazione ed al controllo del settore” (art. 1 del D. Lgs.
198/2009). Rimane esclusa dal sindacato della class action,
dunque, la lesione che derivi dall’omesso esercizio di “poteri di
vigilanza, controllo e sanzionatori”, indicata nel testo della
delega. Tale scelta non appare giustificata posto che proprio
l’azione di classe dovrebbe mirare ad ottenere un intervento
correttivo/suppletivo rispetto al cattivo funzionamento dei poteri
tutori e di vigilanza.
Analogamente non appare condivisibile
l’ulteriore restrizione introdotta dal D. Lgs. 198/09 che ha
limitato la tutela di classe alla sola ipotesi della mancata
adozione di “atti generali obbligatori non aventi contenuto
normativo”; si tratta di una limitazione che non convince in
quanto destinata a richiamare una dicotomia (quella fra atti
generali a contenuto normativo e a contenuto non normativo) che non
trova riscontro in una puntuale disposizione di diritto positivo.
Del resto il Consiglio di Stato, nel parere del 9 giugno 2009, ha
espresso perplessità in merito alla formula utilizzata che appare
inutile (quali sono gli atti generali a contenuto normativo?) o
addirittura fuorviante (creando una nuova categoria sinora
sconosciuta: gli atti generali normativi).
Fra le ipotesi di
attivazione della class action indicate dalla norma, quella
che desta maggiore interesse consegue (rectius, può
conseguire) dalla violazione di standard qualitativi ed
economici o degli obblighi contenuti nelle Carte dei servizi. La
norma individua quale oggetto dell’azione il “valore” della qualità
dell’azione amministrativa che sinora aveva costituito aspetto sul
quale il giudice poteva essere chiamato a pronunciarsi soltanto in
via mediata attraverso la sussunzione della carenza di standard qualitativo nell’ambito del vizio di violazione di
legge (laddove il legislatore avesse recepito i parametri
qualitativi in norme di rango primario); oppure, più frequentemente,
nell’ambito del vizio di eccesso di potere, con tutte le difficoltà
connesse alla esatta individuazione delle forme e delle espressioni
di questa particolare e sfuggente patologia dell’atto
amministrativo.
In ogni caso, sino alla introduzione del nuovo
strumento processuale in esame, l’oggetto del sindacato del G.A.
rimaneva confinato al provvedimento che, gravato di impugnazione nel
termine di decadenza, fosse stato adottato in carenza di standard qualitativi fissati in via generale dal legislatore
o preventivamente indicati dalla stessa amministrazione.
Si
trattava, quindi, di una particolare espressione della giurisdizione
generale di legittimità difficilmente percorribile ed alla quale,
raramente, si faceva ricorso quale unica ed autonoma forma di tutela
del privato nei confronti dell’azione della P.A.; nel senso che
difficilmente il privato – stante le obiettive difficoltà ad
avanzare censure in ordine al difetto di qualità dell’azione
amministrativa – promuoveva impugnazioni di atti e provvedimenti
viziati esclusivamente da un mero difetto di qualità.
Con il
nuovo strumento introdotto dal D. Lgs. 198/2009, invece, la qualità
dell’azione amministrativa diviene valore autonomo sindacabile in
via diretta da parte del G.A., a prescindere (ed al di fuori quindi)
dal vizio di violazione di legge o eccesso di potere nel quale il
difetto di qualità medesimo può eventualmente refluire. Si tratta,
dunque, di una svolta per così dire molto rilevante prodottasi per
effetto della introduzione della class action e delle
ricadute (la cui portata, per il vero, non è possibile valutare ex ante) che il frequente ricorso all’azione di classe potrà
in concreto implicare sul versante dell’efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa.
Invero, il sindacato che il giudice
sarà chiamato a svolgere avrà ad oggetto non più (o non solo) la
conformità del provvedimento impugnato rispetto al paradigma legale
tipico, ma si concentrerà anche (e soprattutto) sulla verifica della
difformità della complessiva azione rispetto ad un precetto di
qualità positivizzato ex ante dall’Amministrazione.
Tale
riconoscimento non rimane senza conseguenze in ordine alla più
generale tematica della evoluzione dell’oggetto del processo
amministrativo ormai definitivamente disancorato da un rigido
rapporto con il provvedimento e aperto verso il rapporto
cittadino-P.A.[11]
La class action è azione di
accertamento e condanna ad un facere e può prescindere da una
domanda di annullamento dell’atto.
Dall’introduzione della class action pubblica per violazione degli standard di
qualità risulta arricchito di nuovi contenuti il più generale
principio del buon andamento della P.A. predicato dall’art. 97
Cost.[12]. Si ha la netta sensazione che il nuovo strumento
processuale contribuirà a rendere più pregnanti i principi di
efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa (corollari del
buon andamento) evitando che essi possano considerarsi mere
dichiarazioni di principio o di intenti e facendo sì che possano
effettivamente tradursi in parametri concreti dell’agere
publico. E ciò in quanto assicurare al cittadino (singolarmente
o in forma associata) la possibilità di sottoporre al vaglio
giurisdizionale il concreto rispetto (attraverso la verifica dei
risultati conseguiti) del principio del buon andamento indurrà
certamente le P.A. a prestare maggiore attenzione alla fase di
predeterminazione degli standard qualitativi nonché di allocazione
delle risorse disponibili per l’esercizio della propria
attività.
3.1 - La predeterminazione degli standard di qualità.
La portata innovativa della riforma può essere
adeguatamente colta soltanto se letta in connessione alle norme in
materia di qualità introdotte dal D. Lgs. 150/2009 che costituiscono
l’humus di diritto sostanziale sul quale poggia la class
action pubblica.
Infatti in attuazione della delega contenuta
nella L. 4 marzo 2009 n.15, il Governo, con D. Lgs. n. 150 del 27
ottobre 2009, è intervenuto a dettare norme in materia di
“ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”.
In
particolare, per quel che specificamente interessa la materia della
tutela degli standard di qualità dei servizi erogati, il
Titolo II del D. Lgs. introduce nuove norme tese a disciplinare gli
aspetti della misurazione e valutazione della perfomance; in
particolare, l’art. 3 del testo normativo in esame stabilisce
espressamente l’obbligo in capo ad ogni P.A. di “misurare e
valutare” la propria performance con riferimento alla
amministrazione nel suo complesso, alle unità organizzative in cui
si articola e ai singoli dipendenti secondo modalità e criteri
impartiti dal nuovo soggetto introdotto dal successivo art. 13. Il
rispetto di tale obbligo di valutazione della performance –
così come la generale osservanza da tutte le norme introdotte dal
Titolo II - è condizione necessaria per l’erogazione dei premi
legati al merito.
E’ prevedibile, dunque, che saranno forti le
pressioni dei rappresentanti sindacali, affinchè ciascuna P.A. non
finisca per eludere l’obbligo di conformarsi alle nuove disposizioni
sulla valutazione della qualità.
In quest’ottica assume appunto
un ruolo fondamentale un nuovo soggetto pubblico di controllo
disciplinato dall’art. 13 del medesimo decreto 150/2009: si tratta
della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità
delle P.A., cui il Governo affida il compito di coordinare e
sovrintendere all’esercizio delle funzioni di misurazione e
valutazione della performance. Si ritiene che la Commissione
possa ragionevolmente essere iscritta nel novero delle
amministrazioni indipendenti considerato che l’art. 13 precisa
espressamente che si tratta di un organo centrale che opera in
posizione di “indipendenza di giudizio e valutazione ed in piena
autonomia”. Stante tale configurazione – quanto meno nella intentio legislatoris - sarebbe stato di certo opportuno
prevedere un diverso procedimento di nomina dei membri di tale
organo centrale: il comma 3 dell’art. 13 del D. Lgs. 150/2009,
infatti, affida la nomina ad un decreto del Presidente della
Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per la P.A. e l’innovazione di concerto con il
Ministro per l’attuazione del programma di Governo, previo parere
favorevole delle Commissioni parlamentari competenti espresso a
maggioranza dei due terzi dei componenti[13]. Sebbene sia
apprezzabile che il parere delle Commissioni parlamentari debba
essere espresso con una maggioranza qualificata, appare
insufficiente il ruolo riservato all’organo parlamentare nel
procedimento di nomina della Commissione per la valutazione. La
Commissione assume un ruolo di coordinamento e controllo delle
funzioni di valutazione della qualità da parte degli organismi
indipendenti e delle agenzie di valutazione interni alle
amministrazioni; in particolare tale attività si risolve
principalmente nel supporto alla redazione e nella verifica della
puntuale predisposizione dei documenti programmatici (piano della performance, relazione sulla performance, programma
triennale per la trasparenza e l’integrità) di cui tutte le
amministrazioni, ai sensi degli artt. 10 e 11, devono dotarsi.
L’attività della Commissione può inquadrarsi nell’ambito della
funzione di controllo e, più in particolare, nei controlli esterni
sulla gestione[14].
Parallelamente, l’art. 14 del D. Lgs.
150/2009 prevede l’introduzione di un nuovo organo di controllo
interno di cui ciascuna P.A., singolarmente o in forma associata,
dovrà dotarsi; l’organo, denominato organismo indipendente di
valutazione della performance, si sostituisce per effetto
della riforma agli organi di controllo interno precedentemente
creati da ciascuna amministrazione ai sensi del D. Lgs. 286/1999.
Qualche perplessità desta, anche con riguardo agli organismi di
valutazione della performance, il procedimento di nomina che
affida tale potere in via esclusiva e genericamente all’organo di
indirizzo politico-amministrativo. Le perplessità scaturiscono dal
fatto che la norma statuisce che gli organismi operano “in piena
autonomia” senza considerare che tale autonomia potrebbe essere
messa fortemente in discussione dal legame stretto fra i componenti
dell’organismo e il potere politico cui è affidata la loro nomina. A
ciò si aggiunga che la norma precisa che la costituzione dei nuovi
organismi deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
L’organismo, oltre ad assicurare il monitoraggio
periodico sui risultati di gestione, valuta la performance delle unità organizzative nonché quella individuale dei dipendenti
proponendo all’organo di indirizzo politico la valutazione annuale
dei dirigenti e l’attribuzione delle retribuzioni di
risultato.
Il titolo II del D. Lgs. 150/2009, oltre a definire i
compiti e le responsabilità dei diversi soggetti coinvolti nel
processo di valutazione della performance, si occupa di
disciplinare dettagliatamente le diverse fasi del ciclo di gestione
della performance medesima (artt. 4-10).
Per quel che
concerne specificamente la fase di programmazione l’art. 5
stabilisce che le amministrazioni (ed in particolare i rispettivi
organi di indirizzo politico-amministrativo) definiscono su base
triennale gli obiettivi che si intende raggiungere, i valori attesi
di risultato e i rispettivi indicatori. Tali elementi sono contenuti
in apposito piano della performance, alla cui adozione sono
obbligate le amministrazioni pena il divieto di erogare le
retribuzioni di risultato ai dirigenti, nonché il divieto di
assumere personale o conferire incarichi di consulenza o
collaborazione comunque denominati (art. 10, comma 7).
Le
disposizioni sopra richiamate si applicano anche alle regioni ed
agli enti locali. Con norma da inquadrarsi fra le disposizioni di
natura suppletiva il legislatore, infine, stabilisce che scaduto il
termine per l’adeguamento (30 dicembre 2010) tali norme troveranno
comunque applicazione negli ordinamenti delle regioni ed enti locali
fino alla emanazione della disciplina regionale e locale.
Un
ultimo accenno meritano le disposizioni introdotte dall’art. 11 in
materia di trasparenza della P.A. da intendersi, secondo quanto
stabilito dal primo comma, come “accessibilità totale, anche
attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali
delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni concernenti ogni
aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli
andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il
perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati
dell’attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi
competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del
rispetto dei principi del buon andamento ed imparzialità”.
La
nozione su riportata di trasparenza costituisce senza ombra di
dubbio pendant essenziale per la puntuale applicazione delle
norme sulla class action.
Il legislatore ha voluto
coinvolgere e responsabilizzare l’utente del servizio, mettendolo in
condizione di acquisire facilmente tutti gli elementi inerenti
l’utilizzazione delle risorse pubbliche e il livello di qualità nei
processi di utilizzazione, assicurandogli anche uno strumento teso a
contrastare gli sprechi e/o i cattivi risultati. Si tratta di una
nuova frontiera del principio di sussidiarietà orizzontale
costituzionalmente tutelato[15]; del resto proprio l’art. 8 del D.
Lgs. 150/2009 stabilisce che la valutazione e misurazione della performance avvenga (anche) attraverso “lo sviluppo
qualitativo e quantitativo delle relazioni con i cittadini, i
soggetti interessati, gli utenti ed i destinatari dei servizi, anche
attraverso lo sviluppo di forme di partecipazione e
collaborazione”[16].
Anche in materia di trasparenza le P.A.
sono tenute ad adottare un documento programmatico (il piano
triennale per la trasparenza e l’integrità) destinato a definire le
iniziative che l’ente intende assumere per garantire livelli
adeguati di trasparenza e legalità; come per il piano della performance, la mancata adozione del piano della trasparenza
comporta il divieto di erogare retribuzioni di risultato ai
dirigenti[17].
3.2 – I limiti della tutela di classe
introdotta dal D. Lgs. 198/2009 rispetto al valore della performance delle P.A.
Pur ipotizzando che le
amministrazioni siano solerti e puntuali nel predeterminare gli standard di qualità ed efficienza dei servizi erogati,
conformemente a quanto prescritto dalla norme sopra citate, va
segnalato che lo strumento di controllo dell’osservanza di tali standard introdotto dal D. Lgs. 198/2009 (la class
action, per l’appunto), rischia di non assicurare gli effetti
voluti dal legislatore delegante per una serie di limiti introdotti
dal decreto attuativo.
Innanzitutto i commi 1 bis ed 1 ter
dell’art. 1 del D. Lgs. 198/2009 prescrivono che il giudice – ai
fini della valutazione della sussistenza della lesione – tiene conto
delle “risorse strumentali, finanziarie ed umane concretamente a
disposizione delle parti intimate” (comma 1 bis); inoltre,
risultano escluse dalla applicazione dell’istituto della class
action le autorità amministrative indipendenti, gli organi
giurisdizionali, le assemblee legislative e gli altri organi
costituzionali nonché la Presidenza del Consiglio dei Ministri
(comma 1 ter). Infine, ai sensi del comma 6 dell’art. 1, il ricorso
non consente di ottenere il risarcimento del danno.
Orbene,
l’avere introdotto l’esimente della carenza delle risorse economiche
e strutturali (ex art. 1, comma 1 bis) costituisce
senza dubbio una forte limitazione alla concreta utilità del nuovo
strumento processuale in quanto è altamente probabile – considerate
le notorie carenze economiche e organiche delle P.A. (si pensi alle
amministrazioni comunali, per esempio) – che in sede di giudizio le
parti intimate potranno sfuggire all’accertamento della violazione
della qualità invocando deficit organizzativi imputabili a obiettive
difficoltà strutturali. La struttura del rito speciale in esame,
infatti, prevede che gli enti intimati informino della proposizione
del ricorso il dirigente responsabile di ciascun ufficio coinvolto,
il quale può intervenire in giudizio.
L’intervento in giudizio
del dirigente mirerà, certamente, alla dimostrazione ed allegazione
di tutti quei fatti giustificativi (difficoltà strutturali, carenza
di organico, indisponibilità di adeguate risorse finanziarie) che
possano indurre il giudice a ritenere inevitabile la violazione
dello standard di qualità e, per l’effetto, il rigetto del
ricorso proposto dal singolo o dall’associazione di categoria.
Va
detto, peraltro, che questo obiettivo limite del nuovo strumento di
tutela – pur astrattamente condivisibile non potendosi negare che la
carenza di risorse influisce negativamente sulla possibilità di
assicurare la performance predeterminata del servizio –
avrebbe potuto essere in parte compensato attraverso l’attribuzione
al giudice di una giurisdizione di merito (originariamente prevista
nella legge delega) che, inspiegabilmente, in sede di decreto
attuativo, è stata soppressa. Infatti, se il giudice fosse stato
dotato degli ampi poteri di valutazione (istruttori e decisori)
connessi al merito, le allegazioni difensive eventualmente invocate
dai dirigenti degli uffici coinvolti avrebbero potuto essere
intrinsecamente sindacate in sede giudiziaria. L’avere escluso,
invece, che il giudice possa entrare nel merito dell’operato della
P.A. intimata fa sì che sarà largamente preclusa al giudice la
valutazione della corretta gestione delle risorse umane piuttosto
che la equilibrata allocazione delle pur limitate risorse economiche
di cui l’amministrazione intimata dispone.
Si registra, fra i
primi commenti, un orientamento che offre una diversa chiave
interpretativa delle novità introdotte dal D. Lgs. 198/2009; si
sostiene infatti, che per il tramite del nuovo rito speciale, si
sarebbero ampliati i limiti del sindacato di legittimità sulla
discrezionalità tecnica delle P.A. che avrebbe eroso ambiti propri
fino ad oggi della tradizionale nozione del merito[18].
Il merito
insindacabile da parte del giudice residuerebbe unicamente nella
sfera dell’an della funzione amministrativa di erogazione del
servizio e delle prestazioni in quanto l’obbligo prescritto dalle
norme del D. Lgs. 150/2009 di predeterminazione degli standard di qualità avrebbe comportato, per il tramite del
nuovo strumento della class action introdotta dal D. Lgs.
198/2009, l’ampliamento della giurisdizione esclusiva e di
legittimità del G.A. verso ambiti che fino ad oggi risultavano
esclusi, quali la verifica della rispondenza dell’apparato
organizzativo rispetto agli obiettivi di qualità ed efficienza
predeterminati dalla stessa P.A. in sede di programmazione o ancora
la corretta allocazione delle risorse umane ed economiche. Il tutto
verrebbe valutato attraverso la verifica del risultato (una sorta di
controllo successivo) operato dal giudice adito in sede di class
action dal singolo o dalla associazione rappresentativa della
categoria.
Tale impostazione, ancorchè coerente rispetto
all’inquadramento che il legislatore delegante avrebbe certamente
voluto dare all’istituto processuale di nuova introduzione, non pare
tuttavia condivisibile proprio in ragione della scelta compiuta in
sede di decreto attuativo di escludere la qualificazione della
giurisdizione del G.A., investito della decisione di una class
action, quale giurisdizione di merito. Interpretare in senso
così ampio i confini del sindacato (che rimane di legittimità), pur
costituendo uno sforzo comprensibile per assicurare l’effettività
della tutela processuale, non pare soluzione, allo stato,
percorribile. Al contrario, proprio la qualificazione della
giurisdizione quale giurisdizione esclusiva di legittimità (voluta
dal D. Lgs. 198/2009) serve, a mio avviso, ad evidenziare i limiti
della nuova azione che difficilmente potrà assicurare gli obiettivi
ai quali sembrava tendere il legislatore delegante.
Tali limiti
risultano ulteriormente aggravati dalla esclusione (questa prevista
già nella legge delega) della possibilità per il G.A. di condannare
la P.A. al risarcimento dei danni cagionati dal difetto di performance. Questa scelta depotenzia certamente l’impatto
che lo strumento di tutela avrebbe potuto avere nel sistema
complessivo dei rapporti cittadino (consumatore)/P.A. E’
prevedibile, infatti, che poca convenienza potranno avere,
soprattutto i singoli, a promuovere un’azione di classe pubblica
sapendo che l’unica misura che il giudice potrà disporre, in
accoglimento del ricorso, è un ordine rivolto alla P.A. di eliminare
la causa dell’inefficienza e, per l’effetto, assicurare una puntuale
erogazione del servizio.
Anche questo limite è stato ritenuto
superabile (rectius, aggirabile) osservando che la domanda di
risarcimento del danno, nei casi di giurisdizione esclusiva,
potrebbe essere proposta insieme e subordinatamente ad un’azione di
classe[19]. In realtà, la possibilità di promuovere un unico
giudizio avente natura di accertamento e di risarcimento del danno è
chiaramente esclusa dalla disciplina vigente e tale vincolo pare
difficilmente aggirabile. L’unica strada percorribile è quella
dell’avvio di un secondo ed autonomo giudizio (dinanzi al G.A. nelle
materie di giurisdizione esclusiva o dinanzi al giudice ordinario
nelle materie di giurisdizione di legittimità), il che tenderà a
scoraggiare soprattutto l’utente singolo (diverso il discorso per le
associazioni di categoria) dal promuovere una class action pubblica.
3.3 - Omessa adozione di atti amministrativi
generali obbligatori.
Altra ipotesi espressamente individuata
dall’art. 1 del D. Lgs. 198/2009 concerne la mancata emanazione di
atti amministrativi generali obbligatori, non aventi contenuto
normativo, da emanarsi obbligatoriamente entro e non oltre un
termine fissato da una legge o da un regolamento.
La fattispecie
è ben diversa da quella precedentemente esaminata: mentre nel caso
di violazione degli standard qualitativi predeterminati in
sede di programmazione il giudice – accertata la violazione – ordina
l’eliminazione della disfunzione o comunque l’adozione di tutte
quelle misure idonee a garantire il rispetto degli standard violati, nel caso in esame il giudice – constatata la mancata
adozione dell’atto nel termine prescritto – ordina alla P.A. di
provvedere.
Vi sono poi ulteriori differenze di carattere più
teorico. In particolare, si ritiene che nel caso di omessa adozione
nei termini di un atto generale il singolo legittimato a proporre la class action, ancorchè titolare di una posizione di interesse
qualificata dall’essere omogenea alla categoria di appartenenza, sia
titolare invero di un interesse (anche) individuale in quanto dalla
adozione del provvedimento di carattere generale trae un’utilità
(l’accertamento in ordine alla mancata adozione del provvedimento ed
il consequenziale ordine di provvedervi entro un termine
giudizialmente fissato) in tutto analoga a quella che avrebbe
ottenuto se si fosse trattato di un provvedimento avente natura
individuale.
In questa prospettiva può dirsi che la class
action pubblica va ad integrare, ampliandolo, l’ambito della
tutela del privato rispetto all’inerzia della P.A. già prevista
limitatamente ai provvedimenti individuali dall’art. 21 bis L. Tar e
dall’art. 2, comma 5, L. 241/1990. L’azione di classe che il singolo
o l’associazione andrà a promuovere in tali ipotesi sarà, dal punto
di vista strutturale e della tutela giudiziale offerta, del tutto
analoga a quella indicata dal citato art. 21 bis L. Tar con l’unica
differenza che la decisione sulla class action pubblica dovrà
tenere conto del limite delle risorse strumentali, finanziarie ed
umane assegnate all’amministrazione o al concessionario di pubblico
servizio (art. 1, comma 1 bis, D. Lgs. 198/2009)[20].
Anche con
riguardo a questo tipo di class action, dunque, il limite
sopraindicato costituirà un punto decisivo nella valutazione
dell’operato dell’amministrazione o del concessionario, potendo
facilmente risolversi in una sorta di causa esimente che renderebbe
vane la maggior parte delle iniziative processuali avviate ai sensi
della nuova disciplina.
3.4 - Violazione dei termini per
l’adozione di atti generali obbligatori.
Viene tenuta
distinta dalla ipotesi della omessa adozione dei provvedimenti
generali obbligatori sopra esaminata quella della adozione tardiva
di detti provvedimenti, ovvero oltre il termine imposto dalla legge
o dai regolamenti.
La fattispecie è probabilmente più frequente
di quella della totale inerzia e ricorre ogniqualvolta sia imposto
alla amministrazione agente di adottare un atto avente carattere
generale non normativo, entro un determinato termine.
La nuova
disposizione consente al singolo o alla associazione di categoria di
agire nel caso di inosservanza del termine al fine di ottenere una
pronuncia del giudice destinata ad imporre alla amministrazione di “porvi rimedio entro un congruo termine”.
Ma quale rimedio
può porsi ad un ritardo ormai maturatosi nell’adozione di un
provvedimento? Di certo la misura più efficace sarebbe il
risarcimento del danno, analogamente a quanto previsto – per
l’ipotesi di tardiva adozione di provvedimento individuale –
dall’art. 2 bis della L. 241/1990[21].
Osta a tale applicazione
analogica, tuttavia, il più volte richiamato limite introdotto in
materia di class action pubblica dell’impossibilità di
ottenere (per il singolo o per l’associazione ricorrenti) il
risarcimento del danno.
Ciò stante, una strada alternativa per
evitare che la tutela rispetto al ritardo della P.A. non rimanga
svuotata potrebbe essere quella di ammettere che il giudice possa
adottare una pronuncia di condanna generica al risarcimento nei
confronti indistintamente della categoria (cioè della classe) salva
poi la necessità di promuovere un autonomo giudizio da parte dei
singoli componenti al fine di ottenere la liquidazione del quantum.
Questa soluzione, proposta dai primi commentatori della riforma[22],
appare difficilmente percorribile per le obiettive perplessità di
qualificare il diritto al risarcimento del danno alla stregua di un
diritto collettivo.
La soluzione più plausibile (ferma restando
l’indubbia difficoltà di definizione dell’istituto) potrebbe essere
quella di riconoscere allo strumento processuale una valenza sempre
connessa all’esigenza del miglioramento della performance della P.A.; conseguentemente, potrebbe ritenersi che il giudice,
chiamato a pronunciarsi rispetto al ritardo maturato nell’adozione
di atti generali obbligatori, debba adottare una pronuncia di
condanna della P.A. ad eliminare le disfunzioni organizzative
individuate alla base del ritardo denunciato.
Se così è, lo
strumento della class action, pur avendo l’indubbio merito di
consentire il controllo del giudice sull’organizzazione delle
risorse pubbliche (finora non ammesso), non offre alcuna concreta
utilità ai componenti della classe danneggiati nella propria sfera
giuridica dalla tardiva adozione del provvedimento generale
obbligatorio.
4. - L’alternatività fra l’azione ex D. Lgs.
198/2009 e gli strumenti di tutela previsti dagli artt. 139-140 e
140 bis del Codice del Consumo.
L’art. 2 del D. Lgs. 198/2009
introduce, inoltre, un’articolata disciplina dei rapporti fra la class action pubblica e gli eventuali procedimenti giudiziali
avviati ex artt. 139-140 o ex art. 140 bis del Codice del
Consumo.
In particolare, la norma prevede l’alternatività fra la class action pubblica ed i giudizi promossi ai sensi delle
predette norme del Codice del Consumo (comma 1) allo scopo di
evitare possibili contrasti fra i dicta pronunciati nelle due
diverse sedi giudiziarie.
La scelta operata dal legislatore non
appare, tuttavia, convincente.
L’azione prevista dagli artt.
139-140, avente natura di accertamento in ordine alla violazione
degli standard qualitativi del gestore del servizio nonché
effetto inibitorio in ordine alla condotta ritenuta lesiva degli
interessi dell’utente, ha un oggetto in buona parte analogo a quello
della class action pubblica ex art. 1, D. Lgs. 198/2009; si
giustifica, dunque, la alternatività fra i due strumenti di tutela
stabilita dall’art. 2, comma 1. Non altrettanto può dirsi in ordine
alla alternatività, egualmente stabilita dal citato comma 1, fra la class action pubblica e la class action ex art. 140
bis Codice del Consumo. Quest’ultima, infatti, nella disposizione
modificata dalla L. 99/2009, ha un oggetto ben differente rispetto
alla class action pubblica. La differenza si coglie in
special modo con riguardo alla natura risarcitoria che è propria
dell’azione ex art. 140 bis ed è invece fermamente esclusa dall’art.
1, comma 6, del D. Lgs. 198/2009.
Orbene, estendendo il regime di
alternatività anche allo strumento introdotto dall’art. 140 bis, si
determina un effetto gravemente riduttivo della tutela del
consumatore/utente il quale – al fine di conseguire la piena tutela
della propria posizione giuridica – potrebbe certamente scegliere di
promuovere congiuntamente entrambi i tipi di class action destinate a due diversi obiettivi: attraverso la class action pubblica il ricorrente può ottenere l’accertamento in ordine alla
violazione degli standard ingiustificata rispetto alle
risorse di cui la P.A. o il concessionario del servizio dispone;
attraverso l’azione ex art. 140 bis, sul presupposto del dictum del G.A., il ricorrente può ottenere il risarcimento
del danno patito. In tal modo il giudizio ex art. 140 bis avrebbe la
funzione di quantificare il danno già accertato dal G.A. adito ai
sensi dell’art. 1, D. Lgs. 198/2009.
Se si può giustificare,
dunque, il regime di alternatività rispetto all’azione ex artt.
139-140 del Codice del Consumo per l’indubbia analogia del petitum formale e sostanziale delle due azioni, lascia invece
perplessi l’estensione del medesimo regime all’azione ex art. 140
bis.
Se la ratio dell’estensione del regime di
alternatività è da rinvenirsi nel timore di un contrasto fra
giudicati, sarebbe stato più opportuno introdurre, in luogo di esso,
l’obbligo della sospensione necessaria del procedimento ex art. 140
bis (destinato alla quantificazione del danno accertato dal G.A.)
fino alla definizione del ricorso ex art. 1, D. Lgs. 198/2009.
Il
regime di alternatività esteso dall’art. 2, comma 1, D. Lgs.
198/2009 (anche) alla class action risarcitoria
disciplinata dall’art. 140 bis costituirà, con ogni probabilità, un
deterrente per la più ampia diffusione dello strumento di nuova
introduzione che, già privato della possibilità di accordare
immediata tutela risarcitoria al consumatore leso dall’inefficienza
della P.A. o del concessionario del pubblico servizio, dovrà di
fatto rinunciare ad avvalersi dell’ampio potere di controllo ed
accertamento affidato al G.A. dalle nuove norme per prediligere la
proposizione di un’azione ex art. 140 bis (affidata alla
giurisdizione del giudice ordinario) che potrà assicurare il
conseguimento del risarcimento del danno patito.
5. –
Conclusioni.
E’ forte la tentazione di concludere a proposito
della class action nella P.A. prendendo a prestito il titolo
di una nota commedia di Shakespeare “Much ado about nothing”
(molto rumore per nulla). E tuttavia in un’ottica propositiva e di
lungo termine è possibile prevedere alcuni interessanti ed efficaci
risultati:
miglioramento del rapporto tra cittadini e P.A.,
purtroppo ancora frequentemente percepita, soprattutto dalle classi
svantaggiate, come una “nemica” da cui difendersi;
accresciuta
consapevolezza da parte della P.A. (non solo da parte dei dirigenti)
della necessità di agire come un unicum inteso all’obiettivo
fondamentale del miglioramento dei risultati;
sempre maggiore
avvicinamento ai migliori standard delle società
progredite.
La effettiva valorizzazione degli strumenti forniti
dalla legge delega n.15/2009 richiede tuttavia una presa di distanza
da alcune posizioni sostenute in dottrina, in prevalenza critiche in
ordine alle scarse possibilità che ha il singolo o l’associazione
rappresentativa della classe di ottenere la piena soddisfazione
dell’interesse leso dalle defaillance della P.A. Vanno
piuttosto valorizzati gli aspetti che riguardano l’effetto
correttivo che la decisione del giudice amministrativo produrrà
sull’azione della P.A. ogniqualvolta egli ne rilevi le inefficienze
e ordini gli interventi necessari a porvi
rimedio.
Particolarmente efficace per promuovere nella P.A. il
miglioramento della perfomance potrà risultare il regime di
pubblicità-notizia introdotto dall’art.4, comma 6, del D. Lgs.
198/2009 che impone la pubblicazione delle misure adottate in
ottemperanza alla sentenza sul sito istituzionale del Ministero per
la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione e su quello della stessa
P.A. soccombente in giudizio.
Ogni ulteriore riflessione sulla
portata del nuovo strumento deve necessariamente rinviarsi ad un
momento successivo, quando saranno disponibili le prime decisioni
sui ricorsi per l’efficienza. In tale prospettiva lascia perplessi
la norma transitoria introdotta dall’art. 7 del D. Lgs. n.198/2009
che – in nome della necessità di predeterminare gli standard di
qualità – rinvia indefinitamente la concreta applicazione del
decreto fino alla approvazione di uno o più decreti attuativi da
parte del Presidente del Consiglio dei Ministri[23].
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[1] Fra i primi commenti al nuovo istituto si
segnalano: Bartolini A., La class action nei confronti della p.a.
tra favole e realtà, in Il lavoro nelle pubbliche
amministrazioni, 2009, 6, 953; Travi A., nota a parere del
Consiglio di Stato n. 1943/2009, in Foro It., 2009, III, 98;
Veltri G., Class action pubblica: prime riflessioni, in www.lexitalia.it 2/2010; Manganaro F., L’azione di classe
in un’amministrazione che cambia, in www.giustamm.it 4/2010; Gatto Costantino S., Azioni collettive e organizzazione
dei servizi, in www.giustamm.it 4/2010; Zingales U.G., Una singolare forma di tutela del cittadino nei confronti della
p.a.: la class action, in Giornale di diritto
amministrativo, 2010, 3, 346; Patroni Griffi F., Class action
e ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari
pubblici, in www.federalismi.it, 13/2010.
[2]
Consiglio di Stato, Sezione Consultiva per gli atti normativi,
parere 9 giugno 2009, n. 1943/09 in Foro Italiano 2009, III,
92 con nota di A. Travi.
[3] In tale prospettiva non pare
condivisibile la scelta operata dal legislatore della riforma del
processo amministrativo di escludere la class action dai riti
speciali disciplinati dal libro IV del Codice del processo
amministrativo approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104
pubblicato su G.U. n. 156 del 7 luglio 2010, suppl.ord. n. 148, in
vigore dal 16 settembre 2010.
E’ significativo che il ricorso per
l’efficienza della P.A. sarà inserito nella disciplina dei riti
speciali dal nuovo codice del processo amministrativo di prossima
approvazione.
[4] Tale scelta aveva incontrato il parere
favorevole da parte del Consiglio di Stato.
[5] In tal senso si
esprime anche Manganaro F., op. cit., in www.giustamm.it n.
4/2010.
[6] Appare utile sottolineare come i punti di contatto
fra la tutela di classe di nuova introduzione e i temi dell’azione
popolare e della tutela degli interessi diffusi siano numerosi.
L’azione popolare, infatti, costituisce forma naturale di garanzia
degli interessi cd. “adespoti” sulla base della considerazione che
la legittimazione ad agire risulta diffusa almeno quanto le
situazioni che si intendono tutelare. La problematica della tutela
degli interessi diffusi, speculare all’ampliamento della gamma di
azioni popolari, aveva trovato sino ad oggi soluzione nel
riconoscimento – non a livello legislativo quanto piuttosto
interpretativo – nelle cd. azioni popolari atipiche, non previste
cioè specificamente da una norma dell’ordinamento, ma originate da
innovative interpretazioni di una parte della giurisprudenza
amministrativa che, attraverso la dilatazione dei confini della
legittimazione a ricorrere, si è sforzata di offrire una risposta
adeguata alle carenze ed ai limiti di uno strumentario giudiziale
incapace di fronteggiare le nuove istanze di tutela provenienti da
un sistema economico-sociale (vd. Consiglio di Stato, sez. V, 28
giugno 2004, n. 4790 in Riv. giur. ed. 2005, I, 134; TAR Liguria, 18
marzo 2004, n. 267, TAR Puglia, Lecce 5 aprile 2005 n. 1847
reperibile in www.giustamm.it; in dottrina, per
l’individuazione della nozione di azione popolare atipica si rinvia
a Borghesi D., Azione popolare, interessi diffusi e diritto
all’informazione, in Politica del diritto, 1985, 259 ss.;
Taruffo M., Modelli di tutela giurisdizionale degli interessi
collettivi, in Lanfranchi L. (a cura di), La tutela
giurisdizionale degli interessi collettivi e diffusi, Torino,
2003, 58 ss; Spasiano M.R., Tutela della persona, rimedi
giustiziali e cittadinanza degli organismi privati di utilità
sociale, in Manganaro F.-Romano Tassone A. (a cura di), Persona ed amministrazione, Torino, 2004, 131 ss.; Lombardi
R. La tutela delle posizioni giuridiche meta-individuali nel
processo amministrativo, Torino 2008; in genere sul tema delle
azioni popolari, Tigano F., Le azioni popolari suppletive e
correttive. Attualità di una distinzione, Torino, 2008). Come
rilevato, l’introduzione dello strumento della class action risponde all’obiettiva esigenza di creare uno strumento di tutela di
un interesse individuale connotato dall’essere comune ad una
pluralità di soggetti.
[7] La norma citata indica fra i criteri
direttivi quello di “consentire ad ogni interessato di agire in
giudizio nei confronti della amministrazioni nonché dei
concessionari di sevizi pubblici (…)” lasciando poco spazio ad
interpretazioni difformi da quella sopra indicata.
[8]Il testo
attualmente vigente dell’art. 140 bis Codice del Consumo è quello
significativamente modificato dall’art. 49, comma1, L. 23 luglio
2009, n.99. Il modello di class action disciplinato dall’art.
140 bis è ispirato senza ombra di dubbio a quello statunitense
previsto dalla Federal Rule of Civil Procedure 23 (Rule
23), come modificata nel 1998 e nel 2003, oltre che dal più
recente Class Action Fairness Act del 18 febbraio 2005; per
una puntuale descrizione dei tratti caratteristici delle class
action americane si rinvia a Fava P., Class action
all’italiana: “Paese che vai, usanza che trovi”, in Corr.
Giur. 2004, 397; Consolo C., Fra i nuovi riti civili e
riscoperta delle class actions alla ricerca di una giusta
efficienza, ivi, 2004, 535; Corapi D., La tutela dei
consumatori e degli investitori nel diritto statunitense: class
actions e derivative suits, in La tutela giurisdizionale
degli interessi collettivi e diffusi, cit., 147; Frignani A.,
Virano P., Le class actions nel diritto statunitense: tentativi
(non sempre riusciti) di trapianto in altri ordinamenti, in Dir. economia assicur., 2009, 1,5.
[9] In senso critico
rispetto alla formulazione della norma del D. Lgs. sull’attribuzione
della legittimazione ad agire si è espresso Travi osservando che
“la scelta, evidenziata anche nel parere del Consiglio di Stato,
è stata quella di evitare il riferimento ad associazioni
rappresentative, cui assegnare una legittimazione ex lege, del
genere previsto invece in materia ambientale; ciò però è avvenuto a
costo di una identificazione prolissa e farraginosa dei soggetti
legittimati” (Travi A., nota a parere del Consiglio di Stato n.
1943/2009, in Foro It., 2009, III, 98).
[10] In questi
termini, del resto, è costruito il sistema di tutela di classe
previsto dall’art. 140 bis del Codice del Consumo a seguito delle
modifiche recentemente introdotte dalla L. 99/2009. Nella sua
formulazione originaria, infatti, la legittimazione ad causa era
riconosciuta soltanto all’ente esponenziale che chiedeva la tutela
di posizioni comunque di natura individuale imputabili agli
appartenenti alla classe rappresentata.
[11] Sul punto vd.
Tigano A., Sulla crisi del contraddittorio nel processo
amministrativo di impugnazione, in www.giustamm.it n.5/2010 dove l’Autore attraverso l’approfondimento della regola
del contradditorio processuale approda, fra l’altro, alla
conclusione che il processo amministrativo di impugnazione vive uno
stato di malessere “che tende ad aggravarsi man mano che il
giudizio amministrativo sull’atto di trasforma in giudizio sul
rapporto”.
[12] Invero, sebbene in un primo momento al
principio del buon andamento fosse stata prestata scarsa attenzione,
successivamente la dottrina si è a lungo interrogata se la nozione
di buon andamento attenesse esclusivamente alla organizzazione dei
pubblici uffici. In tal senso si esprimeva Nigro il quale pur
affermando che “buon andamento significa efficienza
dell’Amministrazione, rispondenza della sua azione agli interessi
che deve curare e, quindi elasticità e puntualità della
medesima” precisa che il principio, anche se “sfumato”,
ha sicuramente un valore giuridico “ma non è un valore
sostanziale e statico, bensì un valore organizzativo e dinamico. La Costituzione cioè non fa nascere in capo agli agenti
amministrativi un dovere di buona amministrazione che non avrebbe
senso sul piano giuridico. Essa invece impone di organizzare
l’Amministrazione in modo che l’imparzialità e l’efficienza siano
garantite” (Nigro M, L’azione dei pubblici poteri: lineamenti
generali, in Amato G.-Barbera A. (a cura di), Manuale di
diritto pubblico, Bologna, 1986, 725; Id., Studi sulla
funzione organizzatrice della pubblica amministrazione, Milano,
1966, passim). Tale orientamento, del resto, trovava conferma
anche in una posizione rigida della Corte Costituzionale che
“dinanzi alla eventualità di dovere negare tout court
l’applicabilità dell’art. 97 Cost. per l’insufficienza degli
strumenti concettuali forniti dalla stessa norma costituzionale, o
di spingere il proprio sindacato fin nel merito delle scelte
discrezionali del legislatore, ha preferito fare ricorso a criteri
interpretativi ausiliari, conferendo efficacia al precetto del buon
andamento solo in via mediata” (Satta F., Principio di
legalità e pubblica amministrazione nello Stato democratico,
Milano 1969, 72). Vi è chi, peraltro, ha sin da subito avvertito la
necessità di conferire al principio del buon andamento una valenza,
oltre che sul piano organizzativo, anche su quello dell’azione. In
tal senso vd. Cannada Bartoli E., voce Interesse, in Enc.
Dir., vol. XXII, Milano, 1972, 1 e ss.; Calandra P., Il buon
andamento dell’amministrazione pubblica, in Studi in memoria
di V. Bachelet, vol. I, Milano, 1987, 157 che osserva come
“la legalità resta il parametro dell’azione, ma l’efficienza il
suo risultato”; Id., Efficienza e buon andamento della
pubblica amministrazione, in Enc. Giur. Treccani, volt.
XII, Roma, 1966, 1 e ss. E ancora: Nigro M., Amministrazione
pubblica (organizzazione della), in Enc. Giur. Treccani,
II, Roma, 1989, 1. Questa è senz’altro la tesi prevalente, anche in
considerazione del dato normativo rinvenibile nell’art. 1, L.
241/1990 che richiama i criteri dell’efficienza e della efficacia
quali canoni di condotta per l’Amministrazione, e quindi quali
presidi del valore costituzionale del buon andamento.
Proprio la
lettera dell’art. 1 della L. 241/1990 sembra confermare l’opinione
di chi, da tempo, affermava che “il buon andamento esprime un
valore giuridico che non condiziona direttamente la discrezionalità
amministrativa nell’adozione di singoli atti, ma crea una misura
dell’attività in una sua considerazione complessiva globale, come
formalizzazione di un punto di incontro fra attività e
struttura” (Andreani A., Il principio di buon andamento della
pubblica amministrazione, Padova, 1979, 183).
[13] Le
perplessità in ordine al procedimento di formazione della nuova
Autorità indipendente sono comuni alle autorithy in genere e
riguardano il problema della garanzia dei valori di equidistanza e
neutralità rispetto ai vari interessi in campo. Sul punto si rinvia
a Clarich M., Autorità indipendenti. Bilancio e prospettive di un
modello, Bologna, 2005; con specifico riguardo alla posizione
dell’AGCom si veda Astone F.-Saitta F., La giustizia innanzi
all’Autorità garante delle comunicazioni, in www.giustamm.it, 10/2009, 12.
[14] Con delibera n. 88 del
24 giugno 2010 (consultabile sul sito ufficiale istituzionale www.civit.it) la Commissione ha fissato le linee guida per la
definizione degli standard di qualità da parte degli enti
pubblici nazionali, delle regioni e degli enti locali. Come
sottolineato nella suddetta delibera, l’attività di
predeterminazione degli standard di qualità non può avvenire
senza il “coinvolgimento attivo dei portatori di interesse
(stakeholder)”, in armonia con il principio di sussidiarietà
orizzontale.
[15] E’ ampia la letteratura che si interroga sul
carattere giuridico del principio di sussidiarietà orizzontale e
sulla possibilità di considerarlo criterio utile a determinare la
legittimità del potere. A titolo esemplificativo si veda: Spadaro A, Sui principi di continuità nell’ordinamento, sussidiarietà e di
cooperazione fra Comunità/Unione europea, stati e regioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1994, 1041 ss.; D’Atena A., Il
principio di sussidiarietà nella costituzione italiana, in Riv. dir. pubbl. CE, 1997, 603 ss.; Galetta D.U., Kroger D, Giustiziabilità del principio di sussidiarietà nell’ordinamento
costituzionale tedesco e concetto di “necessarietà” ai sensi del
principio di proporzionalità tedesco e comunitario, in Riv.
it. Dir. pubbl. CE, 1998, 205 ss.; Antonini L., Sulla
giustiziabilità della sussidiarietà costituzionale, in Quad.
cost., 2003, 635 ss.; Grimaldi L., Il principio di
sussidiarietà orizzontale fra ordinamento comunitario e ordinamento
nazionale, Bari, 2006, 45; Trimarchi F., Principio di
precauzione e qualità dell’azione amministrativa, in Riv.
Dir. Pubb. Com. 6/2005, 1673 ss.
Secondo la posizione
dottrinale tradizionale il principio di sussidiarietà orizzontale
predicato dall’art. 118, comma 4, Cost. non è immediatamente
precettivo rispetto all’attività della P.A. che dunque non è
suscettibile di essere sindacata per violazione del suddetto
principio. In tal senso, è stata orientata anche la giurisprudenza
amministrativa che per lungo tempo ha fatto applicazione della
sussidiarietà orizzontale solo per ampliare le ipotesi di
legittimazione processuale (vd. TAR Liguria, 18 marzo 2004, n. 267
in Riv. giur. Edil. 2004, 1456; TAR Liguria 11 maggio 2004,
n. 747 in Foro Amm. TAR, 2004, 1330; TAR Puglia, Lecce,
5.4.2005, n. 1847 in Giur. It., 2006, 408; Cons. Stato, sez.
V, 19.2.2007, n. 826 in Dir. proc. amm., 2007,
859).
L’introduzione del ricorso per l’efficienza delle P.A. ad
opera del D. Lgs. 198/2009 costituisce senza ombra di dubbio una
valida ragione per ritenere superata la concezione del principio di
sussidiarietà orizzontale; da criterio astratto per la valutazione
metagiuridica delle scelte della P.A. oggi esso assurge a fondamento
di uno strumento di cittadinanza attiva (quale appunto la class
action pubblica) che consente all’utente, individualmente o in
forma associata, di promuovere un controllo sul rispetto degli standard qualitativi predeterminati dalla stessa
amministrazione.
Il processo evolutivo riguardante le
potenzialità concrete della sussidiarietà orizzontale si può dire
compiutamente avviato anche nella applicazione giurisprudenziale;
dopo numerose pronunce che escludevano il carattere immediatamente
precettivo del principio predicato dall’art. 118, comma quarto,
Cost. merita di essere segnalata una recente sentenza del Consiglio
di Stato (sent. 6 ottobre 2009, n. 6094) nella quale il Collegio
della Quinta Sezione, in riforma di una sentenza di contrario avviso
del TAR Veneto, ha riconosciuto che la mera violazione del principio
di sussidiarietà può costituire motivo per il ricorso
giurisdizionale in ordine alla verifica della legittimità
dell’esercizio del potere amministrativo (“Il principio di
sussidiarietà è un principio – non solo .politico ma giuridico di
primario rilievo nell’ordinamento nazionale e sicuramente invocabile
innanzi al giudice amministrativo come parametro di proporzionalità
e ragionevolezza (…)”).
Il nuovo strumento processuale
introdotto dall’art. 1 D. Lgs. 198/09 – proprio in quanto diretto
non ad ottenere la tutela risarcitoria della posizione individuale
quanto piuttosto il rispetto della perfomance nei termini
indicati dal ricorrente/utente/consumatore - si pone, ad avviso di
chi scrive, quale ulteriore estrinsecazione del principio di
sussidiarietà orizzontale. Solo in questa prospettiva può
giustificarsi l’apparente “limitatezza” dello strumento processuale
fino ad adesso indicata quale ragione di scarsa utilità dello
strumento medesimo (per tutti vd. Travi A., op. cit., 98)
[16] Attraverso questi strumenti di partecipazione si assume
piena consapevolezza che, onde garantire la piena tutela dei livelli
essenziali delle prestazioni, occorre assicurare che le strutture
organizzative operino nel rispetto di standard di qualità il
più possibile omogenei. L’introduzione della class action pubblica dovrebbe assicurare piena effettività a questi valori che,
in mancanza, rischierebbero di rimanere mere asserzioni di principio
(in linea con questa impostazione, vd. Manganaro F., op cit.,
5).
[17] Non anche il divieto di affidare incarichi e consulenze
comunque denominati previsto in tema di performance ed
ingiustificatamente espunto dall’art. 11 sulla trasparenza.
[18]
Gatto Costantino S., op. cit., 3.
[19] Gatto Costantino
S., op cit, 5.
[20] Si tratta di una vera e propria
integrazione della tutela offerta dall’art. 21 bis della legge Tar
considerato che finora la giurisprudenza aveva escluso espressamente
la possibilità sia per il singolo che per le associazioni di
categoria di agire contro la P.A. che avesse omesso di approvare un
atto generale o normativo obbligatorio. Si veda, da ultimo, TAR
Lazio 3 dicembre 2008, n. 10946 pubblicata in Giur merito 2009,
5, 1405 (con nota di De Simone M., Poteri sollecitatori del
giudice amministrativo e silenzio della P.A. in ipotesi di mancata
adozione di regolamenti normativi) con la quale viene dichiarato
inammissibile il ricorso proposto ai sensi dell’art. 21 bis L.
1034/71da un’associazione di consumatori conro il Ministero delle
Finanze che aveva omesso di adottare un regolamento (nel caso di
specie si trattava di atto normativo, ma con riguardo ad un atto
generale vd. TAR Puglia, Lecce, sez.II, 1 aprile 2004, n.2262). Tale
severo orientamento (che ha ricevuto critiche da parte della
dottrina; in particolare, De Simone M., op cit., 4; Lombardi, Giudice amministrativo, attualità della lesione e interesse al
ricorso: un rapporto da rivisitare?, in Foro Amm., TAR,
2007, 2, 597), in considerazione del nuovo strumento previsto
dall’art. 1 D. Lgs. 198/2009, dovrebbe ritenersi definitivamente
superato.
[21] La norma, introdotta dall’art. 7 della L. 18
giugno 2009, n. 69, stabilisce che “le pubbliche amministrazioni
e i soggetti di cui all’art. 1, comma 1 ter, sono tenuti al
risarcimento del danno ingiusto cagionato in conseguenza
dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del
procedimento”. La nuova norma non ha sopito le questioni
dogmatiche sollevate dalla dottrina e dalla giurisprudenza prima
della sua approvazione con riguardo, specificamente, alla
ammissibilità di una responsabilità per il cd. “ritardo mero”, a
prescindere cioè dalla effettiva lesione del bene della vita al cui
conseguimento l’istanza era rivolta. La questione era stata
affrontata anche dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato che
aveva optato per la non risarcibilità del danno da ritardo mero (si
rinvia alle argomentazioni della nota sentenza 15 settembre 2005, n.
7, in Foro It., 2006 III, 1, con nota di Sigismondi G., Giudice amministrativo e danno da ritardo: una questione
definita?, nonché in Danno e responsabilità 2006, 903,
con nota di Covucci D., L’adunanza Plenaria boccia il
risarcimento del danno da ritardo.). La disposizione introdotta
dall’art. 7 della L. 69/2009, anziché sopire del tutto il contrasto
fra le diverse posizioni sul punto, ha alimentato nuovi dubbi
interpretativi e sistematici. Invero, la dottrina prevalente afferma
che la disposizione avrebbe formalizzato la impostazione già fatta
propria in sede giurisprudenziale dall’Adunanza Plenaria (vd. in tal
senso, Gisondi, Il legislatore consacra la risarcibilità del
danno da ritardo, in Il nuovo procedimento amministrativo,
commento organico alla L. 18 giugno 2009, n. 69, a cura di
Caringella-Protto, Roma 2009, 133 ss. che vi è indotto dalla
considerazione del fatto che la norma pone a carico del ricorrente
la prova del carattere colposo dell’inerzia; Volpe, Danno da
ritardo, natura dell’azione risarcitoria e spinti generali sulla
responsabilità civile per lesione di interessi legittimi
dell’Amministrazione, in www.lexitalia.it, 5/2009; nel
senso di una possibile diversa interpretazione della norma, che
possa fondare anche un revirement dell’indirizzo
giurisprudenziale dominante, si esprime Colavecchio A. in La
nuova disciplina dei termini procedimentali tra innovazioni
evolutive e occasioni mancate, in www.giustamm.it, 7/2010, 9).
[22] In particolare, Veltri G., Class action
pubbica: prime riflessioni, in www.lexitalia.it 2/2010.
[23] Il secondo comma dell’art.7 prevede analoga disposizione di
rinvio per quel che concerne la applicazione del decreto alle
regioni ed agli enti locali.
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(pubblicato il
31.8.2010)
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