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| n. 8 -2010 - © copyright |
GERARDO SORICELLI
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| Il punto sulla disciplina legislativa
della pregiudiziale amministrativa alla luce del Codice del Processo
Amministrativo
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Con il codice del processo amministrativo,
approvato con Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104 pubblicato
in Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2010, n.156 in attuazione della
delega conferita dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (art. 44) al
Governo, il legislatore ha voluto mettere le mani per la prima volta
nel delicato argomento della cd. pregiudiziale amministrativa;
argomento in ordine al quale esisteva una larghissima giurisprudenza
e approfondite e non sempre condivise tesi dottrinarie.
La
disciplina dettata per legge sembra non discostarsi molto da quella
prima vigente per opera della giurisprudenza pretoria dovuta
soprattutto all’opera del Consiglio di Stato e della Corte di
Cassazione.
Per intendere appieno le novità della legge, e i
problemi-veri o fittizi- che essa ha aperto, conviene ripercorrere
in grandi linee l’intera vicenda interpretativa, risalendo quindi
agli ultimi dieci anni, in cui lo stesso istituto della
pregiudiziale amministrativa era in via di affinamento. Sintomatica
di orientamenti tra loro contrapposti, le prime pronunce del giudice
amministrativo registrano in modo assai chiaro il conflitto di due
modelli interpretativi del medesimo fenomeno, che ormai ha assunto
per prassi comune la definizione di “pregiudiziale amministrativa”.
Sotto il profilo concettuale, la pregiudiziale amministrativa
implica la necessità di stabilire se, ai fini del risarcimento del
danno da illegittimo esercizio della potestà amministrativa, sia
necessario o meno il previo annullamento dell’atto e le gravi
implicazioni che derivano dall’una o dall’altra soluzione
giustificano ampliamente gli sforzi profusi da dottrina e
giurisprudenza nel ricercare una soluzione accettabile e condivisa.
In altri termini, si discute se, nel caso di danni provocati dagli
effetti giuridici di un provvedimento amministrativo,l’azione
risarcitoria sia subordinata all’annullamento del provvedimento
lesivo. Se si parte da un profilo strutturale e sostanziale occorre
affermare la distinzione tra le fattispecie giuridiche del diritto
al risarcimento dei danni e della pretesa all’annullamento del
provvedimento lesivo e, perciò. stando ai principi generali, le
rispettive azioni dovrebbero svolgersi in reciproca autonomia. Se si
sposa, invece, un profilo funzionalistico e garantista, fondato
sull’effettività della tutela giurisdizionale del cittadino e sul
principio del giusto processo, il discorso cambia e occorre
ricercarne le possibile convivenze, nello stesso processo, tra le
due azioni. La tesi della mancanza di autonomia processuale tra le
due azioni, risarcitoria e di annullamento, accolta dalla famosa
sentenza n. 500 del 1999 della Suprema Corte di Cassazione a Sezioni
Unite, è stata posta a dura critica dalla giurisprudenza
amministrativa, per la quale il risarcimento del danno presuppone
necessariamente l’annullamento dell’atto lesivo; il che significa,
sotto l’aspetto processuale, che l’azione per il risarcimento dei
danni arrecati a interessi legittimi non si può promuovere se non
sia stato impugnato il provvedimento e il giudice non può
accoglierla se il provvedimento stesso non sia stato annullato.[1] A
sostegno di questa tesi sono stati invocati diversi argomenti, tutti
incentrati sui peculiari rapporti tra il provvedimento
amministrativo e le situazioni giuridiche soggettive dei cittadini
che ne venivano coinvolte. In sintesi, è stato affermato che il
diritto al risarcimento dei danni non può essere pronunciato in
mancanza di annullamento dell’atto lesivo perché l’efficacia del
provvedimento fa venir meno sia la sua illegittimità che la
conseguente e connessa illiceità del comportamento della pubblica
amministrazione. Per cui non sussisterebbe un obbligo
dell’amministrazione di riparare agli effetti dello stesso
provvedimento.
Infine, è stato sostenuto che la domanda di
risarcimento dei danni introdurrebbe una sorta di contestazione
implicita della precettività dell’atto amministrativo contestato,
con evidente elusione della regola sul termine di decadenza per
l’impugnazione dell’atto.[2] Di contrario avviso è stata, anche di
recente, la Corte di Cassazione che, nel sottolineare la distinzione
tra contestazione di un atto attraverso la sua impugnazione e la
verifica dell’illegittimità di quell’atto ai fini dell’azione
risarcitoria, si è spinta oltre, assumendo toni polemici, giungendo
addirittura a sostenere che le pronunce del giudice amministrativo
che respingano una domanda di risarcimento per mancato annullamento
del provvedimento lesivo costituirebbe un’ipotesi di “diniego di
giustizia” e, se adottate dal Consiglio di Stato, sarebbero
impugnabili ex art. 11 Cost. per difetto di giurisdizione.[3]
In
ogni caso nella giurisprudenza amministrativa la necessità del
previo annullamento dell’atto lesivo rispecchia piuttosto una
tendenziale subordinazione e accessorietà della tutela risarcitoria
alla tutela demolitoria.[4], come se l’azione risarcitoria da
illegittimità dell’esercizio del potere amministrativo riponesse la
sua ratio giustificativa nell’annullamento dell’atto amministrativo
illegittimo, inteso, pertanto, come suo presupposto
processuale.
Cogliendo lo spunto da questi indirizzi
giurisprudenziali, il legislatore sembra aver voluto codificare il
principio della pregiudizialità amministrativa, inserendola in un
contesto di azioni risarcitorie a tutela dei diritti soggettivi di
competenza del giudice amministrativo e a tutela degli interessi
legittimi.
Detto in altri termini, nel nuovo codice del processo
amministrativo la pregiudizialità amministrativa si rinviene sotto
l’etichetta di “azioni di cognizione” nella rubrica dedicata
all’azione di condanna di cui all’art. 30 del D.lgs 2 luglio 2010 n.
104.
Più precisamente, il legislatore ha previsto una serie di
azioni cumulative: la tradizionale azione di annullamento, l’azione
di condanna, l’azione risarcitoria e l’azione avverso il silenzio
amministrativo.
Secondo l’art. 30 del d.lgs. n.104/2010 l’azione
di condanna al risarcimento del danno ingiusto per lesione di
interessi legittimi può essere proposta contestualmente ad altra
azione, per cui, nel caso di preventiva proposizione dell’ azione di
annullamento del provvedimento illegittimo, la domanda risarcitoria
da lesione di interessi legittimi può essere formulata nel corso del
giudizio o, comunque, sino a centoventi giorni dal passaggio in
giudicato della relativa sentenza. Lo stesso termine di centoventi
giorni è previsto per l’azione di risarcimento del danno da lesione
di interessi legittimi (da illegittimo esercizio dell’attività
amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria per
legge).
Ora, a parte l’evidente ed ingiustificata disparità di
trattamento nei confronti del cittadino,sotto il profilo
dell’effettività di tutela, tra il risarcimento da lesione di
interessi legittimi (termine decadenziale) e il risarcimento da
lesione di diritti soggettivi (termine prescrizionale), che
ripropone, tra l’altro, diversi scenari (che sembravano ormai
tramontati) sull’effettiva consistenza ed intensità delle due
diverse situazioni giuridiche soggettive sotto il profilo
sostanziale e processuale, il dato da sottolineare è la
individuazione della ratio sottesa alla previsione del termine di
decadenza dall’azione risarcitoria da lesione di interessi
legittimi. Termine di decadenza che il legislatore, forse pentitosi,
in qualche modo mira “di fatto” a dilatare per effetto della
decorrenza dei centoventi giorni dal verificarsi dell’evento dannoso
ovvero dalla conoscenza del provvedimento se il danno deriva
direttamente da questo. Ma il vero punto è questo: la
pregiudizialità amministrativa in presenza di un’azione risarcitoria
da lesione di interessi legittimi, per la previsione del termine
decadenziale di centoventi giorni, risulta lesiva del principio
generale dell’effettività della tutela giurisdizionale del
cittadino, a differenza della pregiudiziale amministrativa nei casi
di giurisdizione esclusiva in tema di risarcimento da lesione del
diritto soggettivo, dove il notorio periodo più lungo di
prescrizione della relativa (cinque anni in caso di responsabilità
extracontrattuale) assicura una maggiore tutela dei soggetti
titolari delle situazioni giuridiche soggettive lese. In un tale
ordine di idee, la decadenza dall’azione risarcitoria degli
interessi legittimi sembra essere stata prevista dal legislatore per
raggiungere lo scopo dell’interesse pubblico della stabilità
dell’azione amministrativa e della legittimità del provvedimento
amministrativo. Prevale, infatti, nella situazione de quo,
anche se soltanto entro i limiti preannunciati, l’interesse pubblico
all’acquisizione della certezza in ordine a determinati aspetti del
rapporto tra pubblica amministrazione e cittadini; rapporto che non
può essere più posto in discussione sotto il profilo risarcitorio
una volta decorso il suddetto termine decadenziale.
In
definitiva, la disposizione normativa sulla pregiudizialità
amministrativa prende atto del peculiare atteggiamento del
legislatore nei confronti del tema della risarcibilità
dell’interesse legittimo nel suo rapporto specifico con l’azione di
annullamento dell’atto amministrativo illegittimo. Il tema della
pregiudizialità offre lo spunto per una breve riflessione di teoria
generale: il riconoscimento giuridico del bene della vita quale
entità specifica e facilmente afferrabile nel risarcimento da
lesione del diritto soggettivo, consistente nell’utilità in forma
specifica o per equivalente che il cittadino si aspetta dal giudice
per la riparazione del danno ingiusto, diventa progressivamente meno
certo man mano che il legislatore passa alla disciplina della
protezione degli interessi superindividuali che sembra prevalere
nella risarcibilità da lesione di interessi legittimi (come ad es.
la tutela della legittimità dell’attività amministrativa o di
determinati assetti di interessi pubblico-privati). Così, il D.lgs
n. 104/2010 sembra voler tutelare solo parzialmente e a tempo il
bene della vita del cittadino leso dal provvedimento amministrativo
o dal mancato esercizio dell’attività amministrativa perché la ratio
della normativa è quella di garantire la stabilità, la continuità
del provvedere amministrativo e la liceità del comportamento della
pubblica amministrazione; pubblica amministrazione la cui azione non
solo non può essere contestata in eterno ma deve ritenersi
consolidata nel segno della legittimità-liceità alla scadenza
decandenziale e ciò nell’ottica di una continua esigenza di
funzionalizzazione alla cura dell’interesse collettivo. In altri
termini, il bene della vita del privato costituito dal risarcimento
del danno per equivalente o in forma specifica per effetto della
lesione all’interesse legittimo da parte dell’attività
amministrativa illegittima, resta sullo sfondo, condizionato e
relegato ai termini ristretti decadenziali, non essendo legalmente
previsto un ulteriore e possibile termine prescrizionale di
esercizio dell’azione di danni, come previsto invece, nel diritto
sostanziale, nell’ipotesi di cui all’art. 1495 c.c. in tema di vizi
della cosa venduta in materia di compravendita.
Si può affermare,
in buona sostanza, come il legislatore abbia voluto prevedere, per
la responsabilità da lesione di interessi legittimi, una sorta di
sanzione nei confronti del privato che rimanga inerte nel proporre
l’azione di risarcimento dei danni nei confronti della pubblica
amministrazione, mostrando, nel contempo, di non voler recepire,
nella fattispecie risarcitoria pubblica, la funzione strettamente
riparatoria della responsabilità civile da fatto illecito in
generale che si è ormai consolidata sia negli arresti
giurisprudenziali più importanti che negli orientamenti maggioritari
della dottrina civilistica.
In definitiva l’attuale disciplina
legislativa in tema di pregiudizialità amministrativa può essere
ritenuta complessivamente scarna ma suscettibile di miglioramento,
anche se non mancano ombre e anche forzature.
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[1] Cons.Stato, ad. Plen., 22 ottobre 2007, n. 12.
Sul punto è esaustivo A.TRAVI, Lezioni di giustizia
amministrativa, Ottava Edizione, Torino, 2008, pp. 214 e ss.
[2] Cons. Stato, sez. VI, 18 giugno 2002, n. 3338.
[3]
Cass.,sez.un., 23 dicembre 2008, n. 30254; Cass.,sez.un., 13 giugno
2006, n. 13659 e n. 13660. La Cassazione ha annullato per difetto di
giurisdizione una decisione del Consiglio di stato che aveva
respinto una domanda risarcitoria in base alla teoria della
pregiudizialità.
[4] Così, A.TRAVI, Lezioni, cit., p.
216.
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(pubblicato il
26.8.2010)
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