 |
| |
 |
 |
| n. 8 -2010 - © copyright |
SILVESTRO RUSSO
|
|
| I termini e la tutela nel decreto n.
53*
|
Inquadramento
In esecuzione dell’art. 44
della l. 7 luglio 2009 n. 88 (legge comunitaria per il 2008), s’è
data delega al Governo per il recepimento della dir. n. 2007/66/CE,
recante regole di miglioramento dell’efficacia delle procedure di
ricorso in materia di appalti pubblici.
A ciò ha provveduto il
Dlg 20 marzo 2010 n. 53 che, novellando varie disposizioni del Dlg
12 aprile 2006 n. 163 (Codice degli appalti), con ogni probabilità
“canterà”, come la cicala, solo quest’estate del 2010 e se ne andrà
non appena sarà autunno. Fintanto che c’è, giova dire che il Dlg n.
53/2010 si sostanzia essenzialmente:
A) – nel fissare un termine
inderogabile d’attesa (standstill) tra la fase di
aggiudicazione e quella di stipula del contratto, per l’eventuale
attivazione meccanismi correttivi che evitino procedure di ricorso;
B) – nel prevedere che, nei casi più gravi di affidamenti
illegittimi, i relativi contratti siano dichiarati inefficaci;
C) – nel prevedere sanzioni alternative alla declaratoria
d’inefficacia del contratto.
D) – nell’istituire, innanzi al
Giudice amministrativo, un rito speciale in soggetta materia,
caratterizzato da celerità ed immediatezza nel rispetto del
contraddittorio e da concentrazione in un unico giudizio di tutti i
ricorsi sulla stessa procedura d’affidamento.
Termini
dilatori
La novella all’art. 11, c. 10 del Dlg 163/2006
ribadisce lo standstill di 35 giorni, termine
inderogabile neanche in caso d’esecuzione d’urgenza e decorrente dall’invio dell'ultima delle comunicazioni ex art. 79 –che
informano i concorrenti dell’aggiudicazione definitiva–, prima della
stipulazione del contratto.
La novella ribadisce, non crea, lo standstill, posto che l’istituto era già previsto el teso
originario dell’art. 11, c. 10, prevedendo una dilazione, pari a 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento
d’aggiudicazione, prima della stipulazione del contratto. Tuttavia,
siffatto standstill non era ben coordinato con il termine per
il ricorso giurisdizionale (60 giorni), anche se, a ben
vedere, le due vicende erano e restano ben distinte, per le ragioni
di cui appresso. Tuttavia, la dottrina ha avuto modo d’osservare il
problema che la sfasatura tra i due termini avrebbe potuto
determinare, in relazione al fatto che il contratto potesse esser
già legittimamente stipulato alla data di proposizione del ricorso
giurisdizionale
Oggi, in un sistema strettamente imperniato
sull’obbligo di pubblicazione della lex specialis e delle
comunicazioni d’ogni fase essenziale della procedura di gara –da cui
poi decorrono i termini per l’adizione del Giudice ex art. 245–, la
novella anzitutto corregge le eventuali deroghe allo standstill e, soprattutto, associa una sanzione specifica all’eventuale sua
violazione.
In secondo luogo, l’art. 2 del Dlg 53/2010 novella
appunto l’ art. 79 del Codice. Al fine di dare certezza dei termini
di standstill e d’impugnazione, il nuovo art. 79 pone
un’elencazione analitica e dettagliata delle modalità volte a
portare a conoscenza degli interessati gli atti della procedura, in
particolare l’aggiudicazione definitiva. La comunicazione di
quest’ultima, salvi eccezionali casi (elevato numero dei
destinatari, difficoltà di reperimento degli indirizzi,
impossibilità di recapito tramite posta elettronica o fax, ecc.) –in
sostanza simili ai casi in cui è possibile omettere le comunicazioni
in tutti i procedimenti amministrativi–, dev’essere contestualmente
effettuata nei confronti di tutti i soggetti coinvolti nella
procedura di gara. Essa reca altresì la data di scadenza di detto standstill, nonché il termine di 10 giorni, peraltro
applicabile ad ogni tipo di comunicazione inerente alla gara, entro
cui è di regola, ossia salvi i casi di differimento indicati
nell’art. 13, possibile effettuare l’accesso agli atti così
comunicati, mediante visione ed estrazione di copia. In tal modo il
nuovo art. 79 risponde al principio, posto dalla delega ex l.
88/2009, per cui devono esser stabiliti «termini e mezzi certi per
la comunicazione a tutti gli interessati del provvedimento di
aggiudicazione e degli altri provvedimenti adottati in corso di
procedura».
Certo, il termine di standstill ex art. 11,
c. 10 ben potrebbe consentire pure alla stazione appaltante
d’esercitare il potere d’autotutela circa l’aggiudicazione
definitiva, ma né più, né meno come la comunicazione ex art.
243-bis, il cui onere perdura fino a quando non sia notificato il
ricorso ex art. 245, ma non è legato all’aggiudicazione definitiva,
tant’è che la relativa comunicazione può esser proposta oralmente
anche avanti al seggio di gara e, quindi, ben prima che s’abbia la
definizione della procedura.
A ben vedere, però, la finalità
dell’autotutela non è l’essenziale dello standstill, a ciò
sembrando più idoneo appunto il subprocedimento posto dal successivo
art. 243-bis, recante l’onere d'informativa cui soggiacciono i
soggetti che intendono proporre il ricorso.
Tal sub-procedimento
impone sì alla SA di dar risposta al soggetto istante entro 15
giorni dalla ricezione della relativa comunicazione stabilendo
se intervenire o meno in autotutela, ma senza che tutto ciò si
riverberi né sullo standstill, né sul termine d'impugnazione.
Infatti, il sub-procedimento NON interrompe i termini di questi
ultimi ed il diniego, espresso o tacito, d’intervenire in
aiutotutela è impugnabile non in via autonoma (ossia, prescindendo
dal gravame diretto avverso l’aggiudicazione e/o il bando), bensì
solo con motivi aggiunti (con ciò presupponendosi la necessità della
previa instaurazione del giudizio ex art. 245) e nel termine di 15 giorni all’uopo indicato.
Dunque, detto standstill fissa un impedimento temporaneo alla stipulazione
del contratto, indipendentemente dalla proposizione o meno del
ricorso. Insomma, esso stabilisce un sistema di protezione
preventiva, servendo appunto ad evitare che la stipulazione del
contratto pretermetta definitivamente le ragioni del ricorrente,
tanto da esser sanzionato con la declaratoria d'inefficacia del
contratto stesso, secondo la regola all’uopo fissata dall’art.
245-bis, c. 1, lett. c), se effettivamente vi sia stata la
preclusione all’accesso ai mezzi di ricorso e se tal violazione
abbia impedito sulle possibilità del ricorrente d’ottenere
l’affidamento. Del pari, come lo standstill non serve di per
sé quando sia stata ammessa a regolare gara una sola offerta e non
sia stato proposto gravame avverso la relativa lex specialis,
oppure per gli appalti regolati dalle procedure ex artt. 59 e 60
(casi, questi, espressamente contemplati dalla direttiva), anche in
tali ipotesi, invece, si applicano le regole di cui al successivo c.
10-ter e dell’art. 243-bis, ove il soggetto ricorra per le vicende e
secondo i termini ex art. 245, c. 2 (ricorso a seguito di mancata
pubblicità del bando).
Tanto non volendo considerare che, standstill ex art. 11, c. 10 o no: A) – la SA non è obbligata
a stipulare il contratto con l’impresa aggiudicataria, ben potendo,
in via d'autotutela, ritirare l’aggiudicazione provvisoria purché
siano rispettate le condizioni previste dalla legge e le posizioni
d’eventuale controinteresse e con la precisazione che, pur
discrezionale essendo l’esercizio dell’autotutela, in ogni caso tale
attività dev’essere ispirata alla buona fede e ai principi
d’economicità e razionalità; B) – la proposizione del ricorso non
preclude mai, fermi i principi ed i presupposti dianzi enunciati,
l’esercizio dell’autotutela.
Si dice pure che il termine di standstill sia strettamente collegato, essendo di misura
identica alla loro somma, al termine d'impugnazione ex art. 245, c.
2-quinquies, lett. a) (30 giorni) più i 5 giorni,
decorrenti dalla ricevuta notificazione della domanda cautelare ed
assegnate alle parti resistenti per la presentazione di istanze e
memorie (art. 245, c. 2 - duodecies). Mi pare che neanche in questo
caso lo standstill perda il suo carattere di termine
dilatorio endoprocedimentale. Il ricorso non necessariamente deve
recare una domanda cautelare, non foss’altro perché il processo va
comunque definito, a’sensi dell’art. 245, c. 2-octies, ad un’udienza
fissata d’ufficio e da tenersi entro 60 giorni da quando è
decorso il termine per la costituzione delle parti resistenti, come
indicato dall’art. 22 della l. 6 dicembre 1971 n. 1034 e dimidiato
a’sensi del successivo art. 23-bis, II c., che resta applicabile in
materia per tutto quello che il Dlg n. 53/2010 espressamente non
preveda.
È allora probabile che il termine de quo assuma
un significato pieno se lo si riferisce alla vicenda ex art.
243-bis, nella misura in cui, cioè, la comunicazione colà prevista,
ancorché la sua omissione o l’inerzia della SA non determinino
preclusioni dirette nel giudizio eventualmente instaurato, permette
pur sempre alla SA stessa di valutare l’oggetto del contendere e, se
del caso, di opporvisi con tempestività una volta instaurato il
contenzioso, fin dalla fase cautelare.
Sicché il termine di 5
giorni di cui al citato art. 245, c. 2-duodecies s’appalesa
anzitutto meramente sollecitatorio e ben limitato alla sola fase
cautelare del giudizio, per la quale provvede l’art. 21, VII c.
della l. 1034/1971. Ciò vuol dire che le sue vicende non
necessariamente coincidono con la proposizione (rectius, con
la notificazione) del ricorso introduttivo, la con testualità della
loro presentazione essendo solo eventuale, anche se essa accade
assai sovente. Ciò vuol dire altresì che detto termine è non già una
peculiare novità del processo amministrativo o della normativa
comunitaria sui ricorsi in tema di appalti pubblici, bensì la mera
dimidiazione del termine ordinario (10 giorni) previsto
dall’art. 36, II c. del RD 17 agosto 1907 n. 642, in virtù del
quale, com’è noto, «…l'amministrazione e le parti interessate
possono, entro dieci giorni dalla notifica, depositare e trasmettere
memorie od istanze alla segreteria… Su tali domande la sezione
pronuncia nella prima udienza dopo spirato il termine…». Ciò vuol
dire, infine, che non vi sono espresse decadenze al riguardo, né in
generale sull’attività meramente difensionale delle parti resistenti
nel processo amministrativo, per cui esse, se non intendono esser
diligenti e tempestive, saranno presenti nel giudizio cautelare
nello stato in cui lo trovano. L’art. 245, c. 2-duodecies, quindi,
sul punto in nulla innova l’ordinamento processuale, beninteso a
parte il termine, essendo rivolto a regolare, come il citato art. 36
in parte la vicenda della domanda cautelare disgiunta dal ricorso e,
per la restante parte, l’udienza di trattazione di tutte siffatte
domande.
È appena da osservare, invece –e sempre fermi la facoltà
d’autotutela e gli oneri ex art. 243-bis–, che SOLO la proposizione
del ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva, con contestuale
presentazione della domanda cautelare, fa scattare l’ulteriore standstill (max. 20 giorni). Quest’ultimo è previsto
dall’art. 11, c. 10-ter e decorre dalla notificazione di detta
domanda, a condizione che, entro tal tempo, intervengano almeno o la
decisione cautelare o la definizione in forma abbreviata del
giudizio a’sensi dell’art. 26, IV c. della l. 1034/1971.
Anche
questo secondo standstill ha il compito precipuo, di diritto
sostanziale e comunque fino alla trattazione della domanda
cautelare, di consentire al Giudice adito di pervenire ad una prima
delibazione della vicenda contenziosa re adhuc integra, ossia
con l’ aggiudicazione sì già statuita, ma non irreversibilmente
consacrata nel contratto stipulato. I termini dei due standstill tendono, per vero, a sovrapporsi, in quanto rispondono entrambi
alla medesima funzione, ma il secondo, a differenza del primo, non è
parimenti necessitato e, quindi, s’appalesa solo un beneficio
aggiuntivo, ma eventuale. Anche il predetto standstill,
quindi e come quello di cui al precedente c. 10, elide il potere
della SA di disporre discrezionalmente del tempo della stipulazione,
al riguardo offrendo una breve dilazione a favore del diritto del
ricorrente al giusto processo, inteso, secondo l’art. 1, § 1) della
direttiva n. 89/665/CEE, quale giusto contemperamento tra ricorso
efficace e celerità dell'accesso alle relative procedure.
Informativa sull’intento di presentare ricorso
È
nella facoltà degli Stati membri, all’atto del recepimento della
predetta direttiva, stabilire che «… il soggetto che desidera
avvalersi di una procedura di ricorso abbia informato
l’amministrazione aggiudicatrice della presunta violazione e della
propria intenzione di proporre ricorso, a condizione che ciò non
influisca sul termine sospensivo (c.d. standstill) … o
qualsiasi altro termine per la proposizione del ricorso…».
Al
riguardo, il citato art. 243-bis del Codice pone a carico delle
parti del procedimento di gara l’onere d’informare e,
rispettivamente, di rispondere all’informativa sull’intento di
presentare ricorso, all’evidente scopo di consentire, alla luce dei
motivi indicati nella relativa istanza, una revisione dell’intera
vicenda, se del caso addirittura prima che intervenga
l’aggiudicazione definitiva.
Infatti, l’informativa de qua non costituisce né un obbligo per il concorrente (essendo
strutturata a guisa d’onere per ottenere un possibile vantaggio,
anche deflativo del contenzioso), né tampoco una condizione di
procedibilità ai fini del ricorso successivo (potendo aver ad
oggetto argomenti poi non riversati, in tutto o in parte, nel
contenzioso stesso). Inoltre, essa non è neppure strettamente
collegata al termine per la notificazione di quest’ ultimo, tant’è
che può intervenire in una fase procedimentale anteriore, laddove
può essere presentata direttamente durante una seduta pubblica di
gara e comunque non oltre il termine d’impugnazione. Si tratta,
quindi, d’un onere collaborativo tra le parti procedimentali – non
dissimile dai casi contemplati nell’art. 10-bis della l. 7 agosto
1990 n. 241 e regolato dalla buona fede nelle trattative
contrattuali–, che si muove essenzialmente all’interno del
procedimento di gara e la cui sanzione non è la preclusione
dell’ammissione alle procedure di ricorso, sostanziandosi piuttosto
nell’obbligo del Giudice adito di valutare, in una con la fondatezza
o meno della pretesa azionata, la previa condotta non collaborativa
delle parti ai soli fini della decisione sulle spese di giudizio,
nonché ai sensi dell'art. 1227 c.c. Se, quindi, il successivo
ricorso fosse ritenuto infondato dal Giudice, allora n on
necessariamente l’inerzia d’una o d’entrambi le parti darebbe adito
al giudizio di responsabilità ex art. 1227 c.c., soprattutto ove si
verificasse che una tempestiva risposta della SA avrebbe poytuo
acquietare il concorrente ed evitare il giudizio e viceversa.
Pertanto, a fronte dell’informativa in parola, è ben vero che
l’art. 243-bis, c. 4 non impone alla SA un “obbligo” d’autotutela,
nella misura in cui, per vero, essa è tenuta solo a comunicare «le
proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati
dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in
autotutela». Invero, è jus receptum che la P.A. non ha
alcun obbligo di statuire sulla richiesta autotutela, essendo ciò
rimesso al suo discrezionale apprezzamento, donde la non autonoma
impugnabilità dell’atto con cui essa comunica di non voler
modificare l’assetto dato e contestato, regola, questa, per molti
versi simile a quella che l’art. 243-bis, c. 6 prevede per il
provvedimento con cui si dispone il non luogo a statuire
sull’informativa de qua, stabilendone l’impugnazione solo
come motivi aggiunti al ricorso ex art. 245. Nondimeno, mi sembra
che, se il concorrente deve informare la SA affinché le faccia
comprendere l’eventuale errore in cui è incorsa e il danno che la
reiterazione della condotta pretesa illegittima le provoca, allora
il relativo onere è esplicazione della buona fede nelle trattative,
che si sostanzia nel duplice dovere d’informazione e di non
pretermissione delle ragioni di controparte, disincentivando,
secondo la prevalente giurisprudenza, i comportamenti forieri di
danni o d’aggravamento dei danni. Sicché pure la SA, specie se non è
tuttora intervenuta l’aggiudicazione definitiva e, dunque, non v’è
stabilizzazione di posizioni sull’appalto, per le medesime esigenze
di buona fede deve, secondo il calcolo di costi e benefici ed in
base ai principi di ragionevolezza, rimediare agli errori commessi
ed evitare il contenzioso.
In tal caso, la SA, se deve anch’essa
agore secondo buona fede, non può prescindere da un atteggiamento
conforme ai principi d’imparzialità e d’efficacia dell’azione
amministrativa, onde non può trincerarsi né dietro l’eventuale
decorso del termine ex art. 243-bis, c. 2 e, quindi, ben può
provvedere anche su un’istanza d’autotutela presentata dopo il
ricorso.
La tutela processuale
Il nuovo art. 245
del Codice prevede un rito speciale accelerato, in sostituzione di
quello finora previsto dall’art. 23-bis della l. 1034/1971.
Il
nuovo sistema di tutela è caratterizzato:
A) – dalla fissazione
del termine di 30 giorni per proporre ricorso e per
presentare i motivi aggiunti avverso gli atti diversi da quelli già
impugnati, decorrenti dalle comunicazioni ex art. 79 o dalla
pubblicazione ex art. 66, c. 8 degli avvisi e dei bandi
autonomamente lesivi, il rispetto dei quali termini è dimostrato
pure dalla dimostrazione che il ricorso stesso è stato consegnato
per la notifica o spedito;
B) – dalla possibilità di definire la
causa lite già nell’udienza cautelare, o nell’udienza fissata entro 60 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione
delle parti diverse dal ricorrente;
C) – dalla giurisdizione
esclusiva del Giudice amministrativo in soggetta materia, la quale
s’estende alla dichiarazione d’inefficacia del contratto a seguito
dell’annullamento dell’aggiudicazione (necessaria in ogni caso anche
ai fini della tutela in forma specifica di cui al successivo art.
245-quinquies) ed alle sanzioni alternative;
D) – dalla
devoluzione del contenzioso avverso gli atti delle procedure
d’affidamento di appalti pubblici e dei connessi provvedimento
dell’AVCP unicamente mediante ricorso al Tribunale regionale
amministrativo territorialmente competente (competenza inderogabile,
rilevabile d’ufficio, prima d’ogni altra questione), con esclusione,
quindi, del ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Il
ricorso, una volta notificato e depositato entro 10 giorni dall’ultima notificazione, soggiace al regime processuale di cui
al citato art. 245, c. 2-octies, ferma la possibilità, ove sia
proposta pure la domanda cautelare, dell’immediata definizione del
giudizio con decisione c.d. “in forma semplificata”.
Al
riguardo, nel caso in cui siffatta domanda sia proposta
congiuntamente al ricorso, ferma l’applicazione del ripetuto art.
11, c. 10-ter del Codice, s’applica la regola ex art. 36, IV c. del
RD 642/1907, con il termine dimidiato a’sensi dell’ art. 23-bis
della l. 1034/1971, per cui la trattazione della cautela è fissata ex lege all'udienza camerale immediatamente successiva allo
spirare del termine di 5 giorni decorrenti dalla data di
deposito del ricorso stesso. In quella sede cautelare, il citato
art. 245, c. 2-octies, I parte consente al Giudice adito la
definizione del giudizio a’sensi dell’art. 26, IV c. della l.
1034/1971, ove vi siano i presupposti di legge, senza che questi sia
tenuto ad attendere la consumazione dei termini di cui al precedente
art. 22, I c.
Tanto per l’evidente ragione che, ai fini della
decisione semplificata che definisce nel merito la causa in esito
all’udienza camerale di trattazione della domanda cautelare, il
contraddittorio processuale è già rispettato dalla notificazione del
ricorso che rechi detta domanda. Il Giudice adito deve aver presenti
i parametri propri non del giudizio di merito –cui, come s’è visto,
provvede in materia la seconda parte del medesimo art. 245, c.
2-octies–, bensì del giudizio cautelare, con conseguente possibilità
di decidere con sentenza immediata, una volta presenti tutti gli
altri presupposti indicati nell’art. 26, IV c. della l. 1034/1971,
per il sol fatto che la domanda cautelare sia trattata alla prima
udienza camerale utile non appena decorso il termine di 5 giorni ex art. 36, IV c. del RD 642/1907. In base a detta norma,
infatti, la parte che riceve la notificazione del ricorso in una con
la domanda cautelare è posta in grado di sapere che decorsi 10
giorni (per le questioni ordinarie) o di 5 giorni (per il
rito ex art. 23-bis della l. 1034/1971 e per quello accelerato ex
art. 245 del Codice), l'istanza cautelare dovrà essere discussa e
che il Giudice adito potrà impostare la definizione delle domande
sottoposte alla sua attenzione usando tutti i poteri a sua
disposizione in tale fase procedurale, tra cui quello di decidere
nel merito la causa con sentenza in forma semplificata. È, quindi,
onere della parte intimata di costituirsi tempestivamente, una volta
ricevuta la notifica, in modo da presenziare alla discussione
all’udienza camerale ed eventualmente rappresentare necessità
difensive tali da rendere necessario posticipare la spedizione della
causa a sentenza. Al contempo, però, il Giudice adito può procedere
all'utilizzazione del meccanismo di conversione della fase cautelare
in quella di merito SOLO nel rispetto dei limiti fissati dal
legislatore a garanzia delle parti e poiché, a’ sensi degli artt. 36
del RD 642/1907 e del 2 del Dlg 5 maggio 1948 n. 642, i termini colà
previsti, quand’anche dimidiati, costituiscono i limiti minimi a
garanzia del diritto di difesa delle parti, non ulteriormente
comprimibili, se non in violazione degli artt. 24 e 111 Cost. e,
quindi, certo non derogati dal ripetuto art. 245, c. 2-octies.
Non mi sembra che tali regole siano poi così diverse da quelle
di cui al successivo c. 2-duodecies, per l’ipotesi in cui, come s’è
visto, la domanda cautelare segua una strada autonoma rispetto al
ricorso. Invero, pure in questo caso il termine di 5 giorni,
decorrenti dalla notificazione della predetta domanda, è
incomprimibile per la tutela dell’effettività del contraddittorio
processuale, ma ciò non implica alcuna decadenza propriamente detta
in capo alle parti intimate diverse dal ricorrente. E, comunque, ove
mai queste ultime non facessero in tempo a presentare istanze e
memorie, il loro mancato rispetto del termine stesso di per sé non
implica preclusioni per l’accertamento della completezza del
contraddittorio, circa la rapida trattazione della domanda cautelare
o in ordine all’eventuale definizione, all'udienza camerale all’uopo
fissata (ossia, la prima utile successiva al decorso di tal
termine), del 245, c. 2-duodecies. S’applicano i medesimi
principi, testé evidenziati, che la giurisprudenza ha indicato per
fissare il netto distinguo tra giudizio di merito e definizione
immediata della causa con i presupposti ex art. 26, IV c. della l.
1034/1971.
Pare, però, che la tecnica redazionale della novella
all’art. 245 del Codice abbia ingenerato in dottrina alcune
confusioni tra il caso ex c. 2-octies e quello di cui al successivo
c. 2-duodecies, laddove si predica un difetto di coordinamento tra
il termine per l’udienza cautelare ed il termine di deposito del
ricorso introduttivo.
Ebbene, se difetto v’è, allora dovrebbe
esistere anche in tutti i casi in cui, fuori dalla materia del
contenzioso sugli appalti, s’introduca una causa con un ricorso in
una con una domanda cautelare, la cui trattazione è regolata non
direttamente dall’art. 21 della l. 1034/ 1971, ma dal ripetuto art.
36 del RD 642 /1907.
Ora, tale concetto sembra perdersi, ad
avviso di qualcuno, nell’esegesi dell’art. 245, sol perché esso
prescrive che il ricorso principale va depositato entro 10 giorni dall’ultima notificazione, mentre l’udienza cautelare è la prima
udienza utile decorsi 5 giorni dal perfezionamento di detta
notifica. Dal che il timore per cui, qualora la prima udienza
camerale cadesse in una data non superiore a cinque giorni, a quel
tempo si verificherebbe l’ipotesi per cui non sia ancora depositato
il ricorso introduttivo. L’infondatezza di tal timore discende, a
mio avviso, non da un cattivo coordinamento delle norme, quanto da
un equivoco sulla loro portata, giacché, come s’è dianzi accennato e
ferma la possibilità di cautela anticipata, la prima udienza
camerale utile per l’esame collegiale della domanda cautelare NON
potrà MAI essere PRIMA del deposito del ricorso e avrà una diversa
scansione materiale soltanto a seconda se tal domanda sia
contestuale, oppure no alla proposizione del ricorso. Per quanto
accelerato possa essere il rito ex art. 245, nessun’altra lettura
costituzionalmente orientata potrà esservi, se non quella sopra
proposta, ossia che l’udienza camerale sarà fissata solo una volta
decorso il termine di 5 giorni dal deposito del ricorso che
incorpori la predetta domanda, mentre da tal deposito si potrà
prescindere ove quest’ultima sia notificata a parte dal ricorso già
pendente ed incardinato. In tal caso, scolorano tanto le questioni
sulla strettezza del termine a difesa contenuto nel c. 2-duodecies,
quanto le paventate (ma insussistenti) decadenze che vi si
vorrebbero leggere, quanto il preteso onere del ricorrente di
costituirsi per la data della prima udienza camerale utile anche se
non è ancora scaduto il termine di 10 giorni per il deposito
del ricorso.
Più delicata s’appalesa la gestione del termine ex
art. 245, c. 2 del Codice per il caso dell’impugnazione del bando
quando ne sia stata omessa la prescritta pubblicità.
Il termine
di ricorso, nel sistema previgente alla novella ex Dlg 53/2010, non
potendosi individuare un dies a quo certo e predefinito
appunto a causa della mancata pubblicazione, decorreva dal momento
in cui fosse avvenuta la piena conoscenza dell’atto impugnato. L’
art. 2-sexies della direttiva n. 89/665/CEE ha fissato un
termine certo d'impugnazione anche per il caso d’omessa pubblicità
del bando, che decorre o dalla pubblicazione dell'avviso
d’aggiudicazione o, in mancanza di questo, dalla stipulazione del
contratto.
Ebbene, l’art. 245, c. 2 fissa il termine di 30
giorni, identico a quello per l'impugnazione dell'aggiudicazione
definitiva, decorrente dalla data di pubblicazione dell’avviso d'
aggiudicazione definitiva di cui ai precedenti artt. 65 e 225, a
condizione, però, che esso rechi la motivazione dell’atto con cui la
SA ha deciso di affidare il contratto senza previa pubblicazione del
bando.
Qualora, invece, manchi detto avviso o esso non contenga
tali indicazioni, l’adizione del Giudice non può avvenire comunque
dopo il decorso di 6 mesi dalla stipulazione del contratto,
indipendentemente da ogni altra e/o diversa conoscenza da parte del
ricorrente. Non nego, come d’altronde ha affermato il Consiglio di
Stato nel parere sullo schema del decreto delegato, che siffatta
novità, ponendo un inusitato termine ultimo di decadenza dall’azione
scisso da ogni piena conoscenza della lesione, introduce una «… una
vistosa deroga a principi giuridici consolidati in materia di
impugnazione…, del tutto estranea al nostro sistema processuale…
(ed) ancora più rilevante se si considera che essa è destinata ad
operare in presenza di situazioni caratterizzate da una particolare
violazione delle regole, riconducibili alle fattispecie di
affidamento diretto senza gara e senza pubblicità…». In disparte che
siffatta regola è, se non imposta, strettamente suggerita dalla
direttiva, è ragionevolmente da ritenere che il termine semestrale
costituisca già un sufficiente deterrente agli abusi delle SA in
tema d’evidenza pubblica, posto che l’interesse azionabile sussiste
in capo solo agli operatori del mercato relativo, per i quali nel
termine medesimo v’è una seria probabilità dell’apprensione della
conoscenza materiale dell’evento lesivo. Inoltre, il principio di
piena conoscenza è uno dei cardini, ma non è il valore
gerarchicamente preminente tra i criteri che il legislatore, secondo
ragionevolezza e proporzionalità, può adoperare per fissare il tempo
dell’azione impugnatoria, sicché esso non osta alla fissazione di
una norma di chiusura, qual è quella in esame, in sostanza
preordinata a garantire la certezza e la definitiva stabilità
dell’azione amministrativa e, comunque, certo non preclusiva, per il
soggetto interessato, d’ulteriori e diversi rimedi
risarcitori.
----------
* Testo della relazione al
convegno di Roma « Profili problematici della giustizia
amministrativa dopo la direttiva ricorsi», tenutosi il 5 luglio
2010 a cura del Centro studi del Consiglio dell’ordine degli
avvocati di Roma.
|
| |
|
(pubblicato il
23.8.2010)
|
|
|
|
|
 |
|
| |
|