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| n. 7 -2010 - © copyright |
ALESSIA CAPRIUOLI
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| Una piccola grande tematica: le incompatibilità dei pubblici dipendenti, con particolare riguardo ai ricercatori universitari
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SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le norme che disciplinano la materia. – 3. La ratio del divieto e i suoi lineamenti sostanziali.– 4. Le incompatibilità degli avvocati: un utile raffronto. – 5. Il caso problematico delle attività in società di investimento. – 6. Conclusioni.
1. Premessa.
Il presente scritto ha lo scopo di illustrare il regime delle incompatibilità dei pubblici dipendenti e di esaminarne alcuni aspetti problematici, con particolare attenzione ai ricercatori universitari.
Trattasi di una tematica di notevole interesse e di ampio respiro giuridico, molto più di quanto possa percepirsi all’apparenza e a uno sguardo solo sommario: dimostrarne l’assoluta non marginalità è, lo si confessa, lo scopo ultimo e profondo delle seguenti riflessioni.
2. Le norme che disciplinano la materia.
La materia qui indagata si articola lungo una disciplina generale, applicabile a tutti i pubblici dipendenti, e una disciplina settoriale, riferita specificamente alla docenza universitaria.
Quest’ultima costituisce, per molti versi, un riflesso e uno sviluppo della prima, ed è quindi alla disciplina generale che, primariamente, occorre far cenno.
Essa, in origine, è recata dagli artt. 60 ss. d.p.r. n. 3/1957, a norma dei quali “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”, e a eccezione dei “casi di società cooperative” oppure di “enti ai quali lo Stato partecipi o comunque contribuisca”.
La violazione del divieto comporta, a seguito dello svolgimento di un procedimento necessariamente connotato dalla comunicazione di avvio, dal contraddittorio infraprocedimentale, dalla diffida alla rimozione della ritenuta causa di incompatibilità e dalla mancata ottemperanza da parte dell’interessato, la decadenza dall’impiego[1].
La perdurante vigenza di tale disciplina, applicabile come detto in via generale, viene puntualmente confermata dai provvedimenti normativi, nel tempo succedutisi, di riforma organica del pubblico impiego e, in particolare, dall’art. 58 d.lgs. n. 29/1993, seguito dall’art. 53 d.lgs. n. 165/2001, il quale ultimo, nel suo comma 1, così recita: “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli artt. 60 ss. d.p.r. n. 3/1957”. La stessa norma, nei successivi commi, facoltizza l’espletamento di incarichi retribuiti anche a favore di soggetti privati nella sola ipotesi in cui ciò sia stato previamente e specificamente autorizzato dall’amministrazione di appartenenza, e l’incarico non confligga con le superiori esigenze legate al buon andamento della p.a.; vi è inoltre, pur a seguito dell’autorizzazione, un penetrante e continuo controllo, e l’obbligo di provvedere a periodiche comunicazioni.
Disciplina meno restrittiva vi è per i dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale: per essi, a norma degli artt. 6 d.p.c.m. n. 117/1989 e 1, commi 56 ss., l. n. 662/1996, è consentito, previa motivata autorizzazione dell’amministrazione o dell’ente di appartenenza, “l’esercizio di altre prestazioni di lavoro che non arrechino pregiudizio alle esigenze di servizio e non siano incompatibili con le attività di istituto della stessa amministrazione o ente”; la necessità della preventiva autorizzazione, ma non il presupposto della non interferenza con i compiti istituzionali, viene invece meno in caso di prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno.
Venendo ora alla regolamentazione nel settore della docenza universitaria, essa in primo luogo si rinviene nel d.p.r. di riordino n. 382/1980 il quale, per i professori, nettamente distingue il regime delle incompatibilità a seconda che l’impegno con l’Università sia a tempo pieno oppure definito: mentre il primo “è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività professionale e di consulenza esterna e con l’assunzione di qualsiasi incarico retribuito e con l’esercizio del commercio e dell’industria”, il secondo invece “è compatibile con lo svolgimento di attività professionali e di attività di consulenza anche continuativa esterne e con l’assunzione di incarichi retribuiti”; viene peraltro sancita l’incompatibilità, anche per il professore con regime di impiego a tempo definito, “con l’esercizio del commercio e dell’industria”.
Per quanto concerne il ruolo dei ricercatori – oggetto principale della presente trattazione, e istituito proprio con il d.p.r. in parola – vi è, nell’art. 34, un generale e generico rinvio alla disciplina delle incompatibilità di cui al t.u. n. 3/1957: per i professori associati, il legislatore ha scelto di non fare lo stesso bensì, nell’art. 22 del medesimo d.p.r. n. 382/1980, di richiamare lo statuto giuridico dei professori ordinari, il che rimarca la pregnanza del rinvio al t.u. n. 3/1957 disposto per i primi.
Vi è quindi una non uniformità di disciplina delle incompatibilità tra professori e ricercatori universitari, non uniformità la quale si ripropone nel d.l. n. 57/1987, convertito nella l. n. 158/1987 e recante, appunto, disposizioni urgenti per i ricercatori universitari.
L’art. 1 del d.l. istituisce invero, anche per la figura dei ricercatori, l’opzione tra regime a tempo pieno e a tempo definito, senza però da ciò far discendere una corrispondente distinzione sul versante delle incompatibilità, al contrario di quanto, come visto, accade per i professori: nel suo comma 1, la norma afferma infatti che “l’ufficio di ricercatore è incompatibile con l’esercizio del commercio, dell’industria o comunque di attività imprenditoriali e con altri rapporti di impiego pubblici e privati”.
È questa la disposizione – operante anche in caso di opzione per il tempo definito – che attualmente regola la materia qui specificamente attenzionata; ed è disposizione che, quand’anche non priva di affinità con l’art. 60 d.p.r. n. 3/1957, è però dotata di autonoma valenza prescrittiva per il fatto di sancire l’incompatibilità con l’esercizio di qualsivoglia “attività imprenditoriale”[2].
3. La ratio del divieto e i suoi lineamenti sostanziali.
Nonostante la peculiarità da ultimo evidenziata, la disciplina generale di cui agli artt. 60 ss. t.u. n. 3/1957 resta un punto fermo e imprescindibile per individuare la ratio sottesa all’introdotto regime delle incompatibilità.
Al riguardo, ricorrente è la massima secondo cui “l’incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti dagli articoli 60 del t.u. n. 3 del 1957 e 58 del d.lgs. n. 29 del 1993 fonda la propria ratio sulla opportunità di evitare le disfunzioni e gli inconvenienti che deriverebbero all’Amministrazione dal fatto che il proprio personale, anche rivestendo cariche sociali, si dedichi ad attività imprenditoriali, caratterizzate da un nesso tra lavoro, rischio e profitto”[3].
Leggendo la massima alla luce di superiori principi e criteri orientativi, evidente è la centralità dell’elemento costituito dal “lavoro”: la ratio autentica delle incompatibilità non va infatti, a ben vedere, ravvisata nella rischiosità o remuneratività dell’ulteriore attività espletata, bensì nel principio di esclusività delle prestazioni del pubblico impiegato, principio che obbliga quest’ultimo a indirizzare tutte le sue energie all’espletamento di compiti istituzionali e che osta alla formazione di centri di interesse alternativi rispetto all’ufficio pubblico rivestito[4].
Nello specifico, il dovere di esclusività[5] – di respiro costituzionale, a mente degli artt. 97 e 98 Cost. – deve ritenersi violato ogniqualvolta emerga lo svolgimento di un’attività per sua natura caratterizzata da intensità, continuità e professionalità, e questo a prescindere dall’essere una tale attività configurabile come piccola impresa, impresa artigianale[6], agricola[7], industriale o commerciale; il divieto, inoltre, per il suo carattere obiettivo e per il suo attenere allo status giuridico del dipendente pubblico, opera anche se la dispersione di energie è meramente potenziale ed eventuale, secondo il consueto schema della prognosi ex ante[8].
Chiamata ad accertare la sussistenza di cause di incompatibilità ex art. 60, e con precipuo riferimento alla causa di incompatibilità integrata dall’assunzione di cariche societarie[9], la giurisprudenza ha poi affermato che primario criterio discretivo è l’esercizio di funzioni gestorie, non essendo sufficiente, a far scattare l’incompatibilità, la mera partecipazione al capitale di rischio e, quindi, l’assunzione della qualità di socio[10].
A questo proposito, funzioni gestorie sono di certo rinvenibili in capo all’amministratore delegato; dubbi sono sorti, invece, per quanto concerne le figure dei presidenti e dei consiglieri di amministrazione privi di deleghe, da più parti osservandosi che il mero ruolo di vigilanza e indirizzo a essi attribuito dalla legge è giocoforza privo di intensità e continuità, e non è così in grado di porsi in conflitto con i valori che le norme sull’incompatibilità mirano a tutelare.
Un diverso approccio è però possibile, e forse preferibile[11]: esso muove dalla natura della delega di funzioni all’amministratore delegato, la quale, quand’anche ampia, non attua un vero trasferimento di competenze in capo a questo, di modo che il consiglio può in ogni momento avocare a sé le decisioni e incorrere in responsabilità per omessa vigilanza; i consiglieri, in altre parole, restano titolari di una competenza concorrente e, in qualche misura, sovraordinata, vieppiù se è ad essi conferito anche il potere di rappresentanza[12].
Il così tracciato riferimento all’assunzione di cariche societarie è, si badi, di certo esportabile anche nel contesto delle incompatibilità valevoli per i ricercatori universitari, e può costituire valido parametro interpretativo per quel vago e generico[13] richiamo alle “attività imprenditoriali”; potendosi poi comunque discutere se sia del pari estendibile, in tale contesto, la clausola di esenzione relativa alle società cooperative e/o a fini non di lucro.
4. Le incompatibilità degli avvocati: un utile raffronto.
A questo punto dell’indagine, utile è il raffronto con il regime delle incompatibilità previsto per gli avvocati, così da scrutare eventuali divergenze di disciplina, e la loro intima ragione.
Tale regime è regolato dall’art. 3 r.d. n. 1578/1933, il quale, tra l’altro, professa l’incompatibilità della professione di avvocato “con l’esercizio del commercio” e “con ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non abbia carattere scientifico o letterario”; l’accertamento della violazione comporta, ai sensi dell’art. 37, comma 1, l’adozione del provvedimento amministrativo della cancellazione dall’albo o, in caso di condotta fraudolenta e deontologicamente rilevante, un vero e proprio illecito disciplinare[14].
Eccezioni[15] sono previste, nel comma 4 della medesima norma, per i professori e gli assistenti universitari e per i soggetti assunti presso gli uffici legali degli enti pubblici, limitatamente però alle cause e agli affari propri di questi e con l’esclusione di compiti meramente amministrativi o comunque contrari alle regole della professione forense[16].
Al di là delle affinità tra i sintagmi utilizzati – evidente soprattutto nel richiamo all’“esercizio del commercio” – tutt’affatto diversa è la ratio generalmente ravvisata in questa disciplina: qui, più che alla – possibile – dispersione di energie, si guarda alla tutela dell’autonomia e della libertà di determinazione del professionista[17] e, sullo sfondo, alla stessa dignità e decoro del ruolo ricoperto[18].
Trattasi, è evidente, di esigenze dalla valenza molto più indefinita ed eterea, suscettibili di essere violate anche da comportamenti privi di quella professionalità e continuità di certo invece richiesta nel caso dei pubblici dipendenti[19].
Limpide le parole della Suprema Corte nella sentenza a Sezioni Unite n. 2848 del 19 luglio 1976[20], in cui si legge che “le attività il cui esercizio è ritenuto incompatibile, a norma dell’art. 3 del r.d.l. 27-11-33 n. 1578 con le professioni forensi non sono caratterizzate dalla professionalità, ossia dalla normalità del loro esercizio in vista dell’attitudine a produrre reddito, bensì dalla idoneità che può, di volta in volta, derivare dall’essere dirette alla cura d'interessi che possono interferire nell’esercizio delle suddette professioni, ovvero dalla subordinazione che esse determinano nei confronti dei terzi, ovvero, infine, dai poteri che comportano in chi le esercita”.
5. Il caso problematico delle attività in società di investimento.
Fatte queste considerazioni – anche comparative – in ordine alle caratteristiche sostanziali delle attività vietate in quanto incompatibili, e alla ratio del divieto, è opportuno soffermarsi brevemente su alcuni aspetti problematici legati alla nozione di industria e di commercio presente nell’art. 60 d.p.r. n. 3/1957, e, con precipuo riguardo ai ricercatori universitari, nell’art. 1 d.l. n. 57/1987.
A questo scopo, non dettando tali norme un criterio specifico per l’individuazione di attività di commercio e di industria, ovvero di attività imprenditoriali tout court, occorre necessariamente guardare all’art. 2195 c.c.[21], il quale delinea le sottocategorie dell’impresa industriale e commerciale: la prima è “diretta alla produzione di beni o di servizi”, la seconda ha a oggetto “un’attività intermediaria nella circolazione dei beni” e, come la precedente, si estende al complesso delle “attività ausiliarie”.
I modelli e le forme di manifestazione sono davvero molteplici, e arduo potrebbe apparire, in ipotesi di confine, il coordinamento tra la disciplina societaria e quella delle incompatibilità: perplessità potrebbero sorgere, a esempio, con riferimento a società esentate dal fallimento o con oggetto sociale dagli impalpabili contorni, come di frequente accade nell’universo delle società di investimento.
A un attento esame, è nondimeno possibile accostare queste ultime al variegato fenomeno – specificamente menzionato nello stesso art. 2195 c.c. – delle imprese bancarie o assicurative; in ciò supportati dal condiviso assunto secondo cui intermediazione si verifica anche se alla raccolta del risparmio non si accompagni l’esercizio del credito, funzione questa che, in aggiunta alla precedente, è invece tipica dell’attività stricto sensu bancaria[22].
Emblematico il caso delle società di gestione del risparmio, le quali, pur se escluse dalle procedure fallimentari[23], sono comunque in grado di rientrare a pieno nel campo applicativo del divieto, e di integrare quel centro di interesse alternativo più sopra descritto.
Tali società – volte a raccogliere risparmio impiegandolo poi per l’acquisto di valori mobiliari, e conosciute nel nostro ordinamento sin dalla l. n. 77/1983, e forse già con l. n. 1966/1939 – danno infatti vita a un’attività commerciale in senso proprio[24], a prescindere dai profili di rischio e rimuneratività i quali, come accennato, da sé soli sono totalmente irrilevanti.
Ciò, peraltro, è quanto mai vero se solo si considera, sotto una diversa visuale, che le società di gestione del risparmio presentano problemi di corporate governance ancor più di altre società, in guisa che si parla in dottrina di vera e propria fund governance[25], e la stessa legge – soprattutto allo scopo di evitare conflitti di interesse – impone l’adozione di misure preventive e stringenti requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza in capo agli organi gestori e di controllo[26].
6. Conclusioni.
Sono questi, in conclusione, gli elementi su cui poter fondare una lucida e obiettiva ricostruzione della materia: a quanto risulta, dal tenore letterale delle norme, e dall’interpretazione dottrinale e giurisprudenziale che a esse è fornita, la violazione del divieto, e quindi l’incompatibilità, può essere esclusa solo in caso di prestazione occasionale, non coinvolgente funzioni gestorie e mossa da un fine – almeno prevalentemente – mutualistico[27].
I Maestri insegnano, d’altronde, la specialità del rapporto di lavoro pubblico e la necessaria “inegualità” rispetto al rapporto di lavoro prettamente privato – almeno per certi delicati aspetti, e allo scopo di tutelare superiori esigenze – della sua disciplina.
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[1] Per il suo collegamento con un’obiettiva situazione fattuale, tale sanzione è per lo più ritenuta estranea all’ambito della responsabilità e del licenziamento disciplinare: per tutti, si veda Cass. civ., Sez. lav., 21 agosto 2009, n. 1860.
[2] La maggior severità della regolamentazione delle incompatibilità per ciò che attiene ai ricercatori universitari rispetto a quanto disposto in via generale per gli impiegati civili è, anche se fugacemente, rimarcata da P. Virga, Il pubblico impiego, Milano, 1991, 703.
[3] Si esprimono così, tra gli altri, T.a.r. Veneto, Sez. I, 26 gennaio 1999, n. 35; T.a.r. Veneto, Sez. I, 4 novembre 1992, n. 428.
[4] In questo senso va, infatti, la più diffusa interpretazione dottrinale e giurisprudenziale. Per averne un’idea, si veda T.a.r. Campania, Napoli, Sez. II, 22 gennaio 2002, n. 389, il quale parla di “vincolo di esclusività e lealtà”; come pure, con riferimento a un’attività di manutenzione di lavatrici, Cons. St., Sez. V, 16 maggio 1989, n. 297.
[5] Analogo dovere non vi si rinviene nell’impiego privato, nel quale, come correttamente segnalato da V. Tenore, Le attività extraistituzionali e le incompatibilità per il pubblico dipendente, in Lav. nelle p.a., 2007, 1097 ss., “il codice civile si limita a vietare esclusivamente attività extralavorative del dipendente che si pongano in concorrenza con l’attività del datore (art. 2105 c.c.)”.
[6] L’attività artigianale implica infatti una struttura imprenditoriale ed è caratterizzata da continuità, professionalità e fine di lucro: così, proprio con riferimento alla tematica delle incompatibilità dei pubblici dipendenti, Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 1993, n. 629; T.a.r. Puglia, Lecce, 26 agosto 1991, n. 530.
[7] Sul punto si sofferma la circolare della Presidenza del Consiglio – Dip. Funzione pubblica n. 6 del 18 luglio 1997, secondo cui l’attività di partecipazione in società agricole a conduzione familiare “rientra tra quelle compatibili solo se l’impegno richiesto è modesto e non abituale o continuato durante l’anno. Spetta all'amministrazione valutare che le modalità di svolgimento sono tali da non interferire sull’attività ordinaria”.
[8] Sull’irrilevanza dell’effettivo grado di rendimento e livello di assiduità, cfr. Cass. civ., Sez. lav., 19 gennaio 2006, n. 967; Cons. St., Sez. IV, 13 gennaio 1999, n. 24; T.a.r. Molise, 9 dicembre 1994, n. 329; cfr. anche la già menzionata T.a.r. Puglia, Lecce, 26 agosto 1991, n. 530, secondo cui la ratio dell’art. 60 t.u. n. 3/1957 “risiede nell’eminente considerazione in termini di esclusività e conclusività dell’apporto professionale dell’impiegato pubblico, che per la scelta fatta – di tutelare interessi pubblici – non può, solo per questo, intrattenere rapporti che non si risolvano nel senso di questa tutela”.
[9] A norma degli artt. 60 e 61 t.u. n. 3/1957, lo si rammenta, dal divieto sono escluse le società cooperative o che comunque non perseguono un fine di lucro. A questo riguardo, di ardua e incerta collocazione sono le casse rurali e artigiane e le casse di risparmio: sulle prime, cfr. Cons. St., Sez. VI, 24 settembre 1996, n. 1251 e la già citata circolare n. 6/1997; sulle seconde, Cons. St., Ad. gen., 1 febbraio 1995, il quale conclude per la non operatività del divieto in ragione della prevalente funzione erogatrice di servizi culturali e scientifici.
[10] Lo rileva, ex multis, Cons. St., Sez. VI, 4 giugno 1985, n. 271, cui si deve altresì l’importante precisazione che alla qualifica di socio non è automaticamente rapportabile quella di “imprenditore commerciale”.
[11] Quest’approccio è condiviso, tra gli altri, da P. Virga, Il pubblico impiego, cit., 195, il quale sostiene che “all’impiegato è inibito di assumere la qualità di amministratore di qualsiasi tipo di società commerciale”.
[12] La rappresentanza ha però natura e carattere difformi rispetto al potere interno di gestione e, nel caso venga conferita al presidente del consiglio di amministrazione, usuale è l’affermazione secondo cui egli sarebbe un mero nuncius, in quanto tale abilitato a sottoscrivere atti già deliberati, ma non ad assumere autonome decisioni.
[13] La vaghezza, genericità – e maggior severità – della norma di cui all’art. 34 d.l. n. 57/1987 ben si comprende alla luce del ruolo e della funzione dei ricercatori universitari, cui spetta “contribuire allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria” e cui sono affidati “compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali, ivi comprese le esercitazioni, la collaborazione con gli studenti nelle ricerche attinenti alle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e alle connesse attività tutoriali”: così si esprime l’art. 7 l. n. 28/1980, che, forse proprio in ragione di tale cruciale e delicata funzione, aveva in origine previsto per i ricercatori il solo impegno didattico a tempo pieno.
[14] Ossia, lo rileva Cass. civ., Sez. un., 26 giugno 2003, n. 10162, “una condotta idonea a compromettere la reputazione del professionista e la dignità della classe forense”. Sulla non invalidazione, in caso di illecito, degli atti giuridici posti in essere al di fuori dell’esercizio della professione, vedasi poi Cass. civ., Sez. II, 27 maggio 1987, n. 4734.
[15] In quanto deroga a un principio generale, esse sono di stretta interpretazione: lo sottolinea Cons. St., Sez. IV, 1 febbraio 2001, n. 372.
[16] Secondo Cass. civ., Sez. un., 19 ottobre 1990, n. 10178, ciò, però, “non osta all’attribuzione, nell’ambito delle attività di natura professionale, di mansioni di diverso contenuto e importanza né all’assoggettamento ai poteri gerarchici dei superiori, in relazione all’anzianità ed all’inquadramento conseguito da ciascun dipendente”. Di necessaria “posizione di indipendenza” discorre invece T.a.r. Puglia, Lecce, Sez. II, 14 gennaio 2008, n. 7.
[17] Cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. un., 24 giugno 2009, n. 14810; Cass. civ., Sez. un., 11 aprile 1981, n. 2119; Cons. naz. forense, 12 ottobre 1999, n. 165.
[18] Proprio per questo, si nota, eccezione vi è per i rapporti di pubblico impiego, rapporti che per loro natura danno luogo a una condizione di maggior autonomia rispetto all’impiego privato: in tal guisa si esprimono Cons. naz. forense, 21 febbraio 2003, n. 5; Cass. civ., Sez. un., 11 novembre 1991, n. 12017; Cass. civ., Sez. un., 6 agosto 1990, n. 7939, le quali due ultime, su questo presupposto, affermano la non configurabilità di un contrasto con l’art. 3 Cost. Si consideri, inoltre, che gli avvocati dipendenti di enti pubblici sono assegnati in via esclusiva all’ufficio legale dell’ente di appartenenza, e vengono iscritti in un elenco speciale annesso all’albo.
[19] Le conclusioni cui si giunge con riferimento all’assunzione di cariche societarie, sono, tra i due settori di disciplina, invece le medesime: anche per gli avvocati l’incompatibilità sorge invero solo in caso di esercizio di funzioni di gestione e di rappresentanza (cfr., a esempio, Cass. civ., Sez. un., 5 gennaio 2007, n. 37).
[20] A tale sentenza, pur risalente, pedissequamente rinvia Cass. civ., Sez. lav., 21 maggio 1994, n. 5010.
[21] Medesima operazione è effettuata da Cass. civ., Sez. lav., 12 agosto 1996, n. 7484, seppur al diverso e limitato fine dell’applicabilità degli sgravi contributivi.
[22] Cfr., ex plurimis, Cass. civ., Sez. un., 10 febbraio 1992, n. 1455; Cass. civ., Sez. lav., 26 aprile 1993, n. 4866; Cass. civ., Sez. I, 6 agosto 1979, n. 4558; e, con riferimento alle società fiduciarie, Trib. Milano, 10 maggio 1985; conferma vi è peraltro, anche se in un ristretto ambito settoriale, nell’art. 49 l. n. 88/1989.
[23] L’assoluta inutilità di ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società e sulla sua esposizione a procedure concorsuali è messa in risalto da Cass. civ., Sez. un., 5 gennaio 2007, n. 37, la quale, seppur riferita alla disciplina delle incompatibilità degli avvocati – in precedenza esaminata –, è di certo espressione sul punto di un principio generale.
[24] Come osservato da V. Vulpetti, voce Società finanziaria, in Enc. dir., 1990, Milano, 1114, dubbi potrebbero sorgere solo nell’ipotesi di società con oggetto sociale limitato al semplice godimento dei frutti degli investimenti.
[25] Acute, al riguardo, le osservazioni di M. Stella Richter, La governance delle società di gestione del risparmio, in Giur. comm., 2009, 670 ss., il quale evidenzia come “nelle società di gestione del risparmio ai tradizionali conflitti di interessi propri di ogni società azionaria, e quindi ai correlativi problemi di agenzia e ai correlativi costi, se ne aggiunge un altro: quello tra soci della società di gestione del risparmio e partecipanti ai fondi da questa società gestiti”.
[26] Davvero significativi, in tal senso, gli artt. 13 e 21 t.u. n. 58/1998. Quest’ultimo, nel suo comma 1-bis inserito dall’art. 4 d.lgs. n. 164/2007, prescrive che “nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e dei servizi accessori, le s.i.m., le imprese di investimento extracomunitarie, le s.g.r., le società di gestione armonizzate, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del testo unico bancario, le banche italiane e quelle extracomunitarie: a) adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il cliente o fra clienti, e li gestiscono, anche adottando idonee misure organizzative, in modo da evitare che incidano negativamente sugli interessi dei clienti; b) informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti di interesse quando le misure adottate ai sensi della lettera a) non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato; c) svolgono una gestione indipendente, sana e prudente e adottano misure idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati.
[27] Si consideri che il Consiglio di Stato, nella decisione n. 364 del 20 luglio 1999, ha riscontrato l’incompatibilità addirittura nel caso limite dell’incarico di presidente di un consorzio di bonifica.
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(pubblicato il 5.7.2010)
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