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n. 7 -2010 - © copyright

 

 

VALERIA VACCHIANO*

Pratiche commerciali scorrette nel settore energetico e AGCM: un processo ai processi

 

 


 

 

 

Attraverso l’introduzione in Italia del Dlgs. 146 del 2007, che ha integrato il Dlgs. 206/2005 (cd. “Codice del Consumo”) disciplinando la materia delle cd. pratiche commerciali scorrette, sono stati conferiti all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) nuovi poteri per la tutela del mercato e dei consumatori[1].
Con il nuovo quadro normativo, il legislatore ha ampliato l’ambito di tutela consumeristica a fattispecie che, in aggiunta alle ipotesi di pubblicità ingannevole e comparativa illecita (già previste nella precedente normativa di cui al Dlgs. n. 74 del 1992, poi confluita anch’essa nel Codice del Consumo), riguardano ogni comportamento posto in essere da un “professionista”[2] (di norma, l’impresa), in grado di incidere sulla libertà di scelta commerciale del consumatore in modo tale da indurre all’assunzione di decisioni non altrimenti prese. Il public enforcement dell’AGCM trova, infatti, applicazione tutte le volte che gli interessi economici dei consumatori vengano lesi in ragione della condotta del professionista – abbia essa la forma di una pubblicità o forma diversa - che pregiudichi la loro libertà di assumere decisioni consapevoli di natura commerciale relative a beni e/o servizi.
La nuova frontiera delle pratiche commerciali scorrette assegna quindi all'AGCM un ruolo più rigoroso rispetto al passato: quello di garantire che le società, proponendo al mercato le proprie offerte commerciali, fin dalla fase promozionale e per tutta la durata del rapporto contrattuale con i consumatori attuino “buone pratiche commerciali”. Queste si sostanziano non più soltanto in un obbligo ad una comunicazione pubblicitaria chiara, corretta e veritiera, ma anche in una generale regola di buona condotta in ogni stadio dell’operazione commerciale, dall’invito all’acquisto di prodotti fino alla stipula, all’esecuzione e alla conclusione del rapporto contrattuale con la clientela.
In tal modo all’AGCM è attribuito il potere di monitorare l’intero alveo dei processi aziendali, ossia l’insieme delle regole interne di cui le imprese si dotano a supporto delle offerte commerciali (di cui sono parte i sistemi di gestione - procedure, manuali e/o istruzioni operativi/e, sistemi informativi[3], sistemi informatici - delle offerte proposte al mercato; gli script di vendita per i contact center; le linee guida di vendita per le reti di agenti/franchisees; le procedure di monitoraggio dell’operato delle reti di vendita; etc.), verificandone l'esistenza, l’efficacia e la corretta attuazione da parte delle società. Si tratta, in altri termini, di un vero e proprio “processo ai processi” delle società.
Indipendentemente da una posizione di forza economica dell’impresa sul mercato, l’AGCM effettua tale stringente controllo sull’intero operato dei professionisti prescindendo dall’intenzionalità dell’operatore commerciale e, soprattutto, dall’effettiva idoneità della pratica a distorcere le scelte economiche dei suoi destinatari, rilevando in proposito il mero pericolo per il consumatore di subire un pregiudizio.

Con particolare riferimento al settore energetico, le decisioni che sono state assunte dall'AGCM a poca distanza dal recepimento, tramite il Dlgs. 146/2007, dei principi della Direttiva 2005/29/CE, hanno da subito posto una particolare attenzione ai meccanismi di gestione, da parte delle società, dei processi che aziendalmente regolano le offerte commerciali e ne costituiscono la struttura.

Un primo set di pronunce ha avuto ad oggetto la materia del cd. trattamento delle morosità pregresse, che aveva coinvolto in istruttorie per abuso di posizione dominante ex incumbent quali Enel S.p.A nonché, nel settore delle telecomunicazioni, Telecom Italia S.p.A. e poi, con l’entrata in vigore del Dlgs. 146/2007, è stata nuovamente valutata dall’AGCM sotto il diverso profilo della compliance con i principi del Codice del Consumo.
In particolare, l’Autorità ha affermato il principio per cui, in presenza di richieste di nuove attivazioni o di subentro nel rapporto contrattuale da parte di soggetti diversi dall’intestatario del contratto stesso (sia esso persona fisica o giuridica), non sia legittimo subordinare le proprie prestazioni al pagamento di morosità pregresse riferibili a soggetti diversi dai soggetti richiedenti, anche qualora questi ultimi fossero legati al precedente cliente moroso da legami societari o da rapporti di convivenza/coabitazione.
Essendo estranea alla logica che sovrintende la punibilità della pratica scorretta la posizione di mercato del soggetto che la pone in essere, la condotta citata è stata ritenuta dall’AGCM in origine abusiva, rilevando ex art. 3 L. 287/90 quale ostacolo all’accesso al mercato di riferimento, nella misura in cui il professionista che l’aveva attuata deteneva una posizione dominante sul mercato interessato (ossia della distribuzione e della fornitura di energia elettrica ai clienti ex-vincolati, nel caso Enel Distribuzione/attivazione fornitura subordinata a pagamenti morosità pregresse, o retail dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per clienti residenziali e non residenziali, nel caso Morosità Pregresse Telecom). Successivamente, con l’adozione da parte del legislatore italiano della normativa comunitaria sulle pratiche commerciali sleali, la medesima condotta è stata ritenuta scorretta, rilevando quale pratica ingannevole ed aggressiva ex art. 20 e ss. del Codice del Consumo, quando adottata da professionisti che non godevano di particolare forza economica nel settore di mercato interessato (cfr. casi Bluenergy Group - richiesta morosità pregresse e Sidigas – morosità pregresse). Il condizionamento tale da porre nell’alternativa tra pagare un debito altrui non dovuto o rinunciare del tutto alla fornitura di un determinato prodotto (nei casi citati, il gas) è stato quindi considerato indebito e, di conseguenza, sanzionato.

Un secondo ambito di intervento dell’AGCM ha sottoposto a verifica la prassi, talvolta adottata dai professionisti, di esigere dai consumatori il pagamento immediato o differito di prodotti nell’incertezza che essi fossero realmente dovuti.
In particolare, nel caso Enel Energia - Bolletta Gas l’Autorità ha ritenuto scorretta la condotta con cui veniva richiesto il pagamento di consumi stimati, e di cui il consumatore aveva contestato la congruità della stima, senza provvedere a bloccare cautelativamente la procedura di riscossione dell'importo (ossia, nel caso di specie, l’invio di solleciti di pagamento e il successivo distacco della fornitura gas) nelle more delle verifiche del reclamo, esigendo piuttosto il pagamento immediato di quanto fatturato.
In tal modo, secondo l’AGCM, il consumatore non veniva tenuto indenne dalle conseguenze negative di un possibile errore del professionista, non potendo esimersi dal pagamento degli oneri addebitati se non al costo di vedere interrotta per morosità la fornitura della commodity. In aggiunta, la circostanza per cui la società subordinava la rateizzazione degli importi dovuti allo status di cliente non moroso è stata ritenuta una modalità idonea ad indurre al pagamento delle somme richieste piuttosto che alla contestazione della fattura e, pertanto, prova del condizionamento indebito prodotto sul consumatore.
A prescindere dal numero di soggetti che in concreto fossero stati destinatari della condotta, l’Autorità ha ritenuto tale comportamento astrattamente replicabile nei confronti di una categoria generalizzata di consumatori e, pertanto, sanzionabile.
In coerenza con tale orientamento, l’AGCM ha chiuso il procedimento istruttorio a carico del professionista senza accertamento dell’infrazione laddove, invece, la procedura di recupero del credito predisposta dal professionista avesse previsto, in presenza di contestazioni sulle stime di consumi di gas/energia elettrica da parte del consumatore, l’immediata interruzione del processo di riscossione in attesa dei necessari accertamenti (cfr. casi Enel – contenzioso per fatturazione, Eni – fattura contestata, Eni – Divisione Gas & Power – fatturazione presuntiva, Natural Gas – fattura contestata, Edison- consumi maggiorati, Acea Electrabel – distacco fornitura senza preavviso, Italcogim Energie - Disservizi).
In tutti i citati casi relativi alle modalità di calcolo dei consumi stimati l’analisi dell’Autorità, volta ad accertare l’esistenza (o meno) di una condotta illecita da parte del professionista, si è concentrata sulla verifica in primo luogo dell’esistenza stessa e della validità di procedure aziendali a supporto delle offerte commerciali di fornitura di gas e/o energia elettrica (ovvero i processi interni di rilevazione stimata ed effettiva dei consumi) e, in secondo luogo, della loro corretta applicazione – anche tramite i citati accertamenti in merito ai processi di recupero del credito - da parte dell’operatore commerciale.

Un altro settore di analisi dell’AGCM ha preso in esame la pratica di richiedere ai consumatori l’immediato pagamento di oneri (anche temporanei) nelle more delle dovute verifiche.
In particolare, nel caso Enel – Mora per ritardo consegna bolletta è stata sanzionata dall’Autorità la pratica di richiedere ai clienti il pagamento di interessi di mora dovuti soltanto in ragione di un ritardato recapito della bolletta da parte del servizio postale. La circostanza, peraltro, per cui il consumatore non potesse cautelarsi proponendo reclamo nelle modalità previste, poiché la presentazione del reclamo non sospendeva l’obbligo di pagamento, è stata ritenuta aggravare la scorrettezza della pratica, tenuto conto che in tal modo il consumatore non veniva salvaguardato dagli effetti negativi di inefficienze (pur addebitabili ad un soggetto terzo, il vettore), che sarebbero state evitabili adottando misure idonee.
Il TAR Lazio ha tuttavia successivamente accolto il ricorso del professionista sulla decisione in oggetto nella parte relativa alla quantificazione della sanzione (cfr. sent. TAR Lazio, sez. I, n. 5290/09), riconoscendo un difetto di motivazione della decisione dell’AGCM nell’assenza di un adeguato accertamento – ai fini dell’individuazione di una pratica generalizzata - circa l’effettiva portata quantitativa della condotta monitorata e la ricaduta che tale condotta era in grado di produrre sul mercato. A tal fine, il TAR ha inoltre ritenuto che l’evidenza di un minimo danno economico per il consumatore valesse a riconoscere l’inadeguatezza dell’entità della sanzione irrogata.
Con la decisione sopra citata, il TAR Lazio sembra quindi confermare quell’indirizzo interpretativo della giustizia amministrativa, già intrapreso con le decisioni sulla portabilità del mutuo (cfr. sentenze TAR Lazio n. 3683-3689, 3691, 3692, 3696), che per qualificare un insieme di comportamenti come “pratica commerciale” attribuisce rilevanza, oltre che all’omogeneità della condotta posta in essere (cfr. TAR sent. n. 3686/2009), anche alla sua ricorrenza in termini numerici, con ciò discostandosi da altra parte della giurisprudenza amministrativa che invece, allineandosi integralmente alla posizione dell’AGCM, considera ininfluente, ai fini del riconoscimento di una violazione del Codice del Consumo, la connotazione dimensionale del fenomeno, ritenendo l’astratta idoneità della condotta a ledere il consumatore elemento sufficiente a configurare la pratica come scorretta (cfr. TAR Lazio sez. I, n.3722/2009).

Il monitoraggio dell’AGCM in merito alle procedure aziendali di recupero del credito ha coinvolto anche le modalità con cui il professionista è tenuto ad esplicitare ai propri clienti le informazioni essenziali del processo di riscossione.
Nel caso Acea – Distacco Fornitura Acqua, infatti, il modello standard di sollecito di pagamento e il preavviso di distacco della fornitura del servizio idrico inviati dal professionista ai propri clienti morosi sono stati ritenuti strumenti inidonei – in ragione, secondo l’AGCM, della eccessiva generalità ed ambiguità delle informazioni in essi contenute - a consentire all’utente finale di conoscere in modo certo i tempi del distacco stesso e adeguare, conseguentemente, il proprio comportamento economico. Tali documenti, creando un’incertezza sui tempi del processo di riscossione del credito, sono stati ritenuti tali da ingenerare nel consumatore il convincimento che tale distacco - genericamente indicato come possibilità e non come certezza – potesse non essere più effettuato. Il particolare onere di diligenza professionale, a cui il professionista è tenuto ai sensi del Codice del Consumo, non è stato considerato configurabile nel caso di specie ancor più in ragione del fatto che la società, nei rapporti con le società appaltatrici per il recupero credito, aveva previsto incentivi economici in funzione dei distacchi effettuati, favorendo in tal modo, secondo l’AGCM, comportamenti (tramite invio di solleciti generici) poco attenti all’utenza. L’adozione del modello di sollecito impiegato è stata pertanto ritenuta prova del fatto che i controlli effettuati dalla società sull’operato di tali soggetti non fossero stati sufficienti a garantire un’informativa completa alla clientela.
La società è stata quindi sanzionata per aver omesso di fornire preventivamente ai clienti informazioni rilevanti circa dell’effettivo distacco della fornitura del servizio.

La logica che sovrintende alla normativa relativa alle pratiche commerciali scorrette separa la responsabilità del professionista dal principio dell'autonomia imprenditoriale: l'obbligo di diligenza professionale previsto dal Codice del Consumo, infatti, impone al professionista un controllo ex ante ed ex post sull’operato di tutti i soggetti di cui costui si avvalga nell’esercizio della sua attività. In caso di interposizione, pertanto, il professionista non è esentato da una responsabilità per culpa in vigilando e in eligendo rispetto a comportamenti posti in essere da ausiliari (siano essi appaltatori, agenti, franchisees, ecc.) in ragione del beneficio finale che l’operato, benché scorretto, di tali soggetti è in grado di produrre a vantaggio del professionista medesimo, quantomeno in termini di acquisizione di nuova clientela.
La rigorosa applicazione di questo principio da parte dell’AGCM ha comportato che, nel caso Sorgenia – Fornitura energia elettrica, il professionista fosse ritenuto responsabile del comportamento posto in essere dalla propria rete di agenti, che per indurre i consumatori a sottoscrivere contratti di fornitura di energia elettrica e/o di gas veicolavano strumentalmente informazioni ritenute non veritiere o incomplete. La circostanza per cui, inoltre, le suddette forniture venivano attivate a volte in assenza di sottoscrizione da parte dei clienti o in virtù di firme asseritamente falsificate senza alcuna forma di controllo da parte del professionista, è stata valutata tale da configurare un’omissione dell’onere di diligenza professionale.
In proposito, l’AGCM ha effettuato un’attenta analisi degli schemi contrattuali adottati tra il professionista e la propria rete di agenti, da cui ha dedotto che i sistemi di remunerazione delle agenzie (tramite gettoni, premi di performance e provvigioni sui consumi fatturati), basati esclusivamente sul numero di clienti acquisiti e la possibilità per il professionista di risolvere il contratto in caso di mancato raggiungimento di obiettivi da questo unilateralmente stabiliti, fossero elementi idonei a costituire un forte incentivo per gli agenti a raccogliere in qualunque modo la sottoscrizione dei contratti con i consumatori e conseguentemente generare, in assenza di adeguati sistemi di controllo, una pratica scorretta. Inoltre, con specifico riferimento ai casi di denunciata falsificazione delle firme, ha avuto rilevanza per l’AGCM il fatto che sia il modello organizzativo ed il codice etico della società, cui il contratto di agenzia rinviava, sia le linee guida di gestione della rete di agenti, contenessero generici riferimenti ai principi di lealtà e correttezza cui gli agenti dovevano attenersi e generiche forme di controllo sul loro operato. Anche con riferimento ai documenti di formazione della rete commerciale, l’assenza di riferimenti ad eventuali sanzioni disciplinari in caso di comportamenti scorretti degli agenti è stato ritenuto elemento rilevante per la configurazione della scorrettezza della pratica.
Anche nel caso Enel Energia – Richiesta cambio fornitore, l’AGCM ha ritenuto responsabile il professionista che non adottava idonee misure atte ad impedire il verificarsi di comportamenti scorretti da parte dalla sua rete di agenti/teleseller nel momento della promozione dell’offerta e dell’acquisizione di nuova clientela e a tenere indenne il consumatore dalle conseguenze di tali condotte illecite. Tali intermediari, secondo l’Autorità, procedevano all’attivazione di nuovi contratti per forniture di energia elettrica in regime di mercato libero e di gas senza avere preventivamente acquisito il consenso dei consumatori, a volte anche falsificando le firme o fornendo informazioni carenti circa la circostanza che l’adesione all’offerta avrebbe comportato il passaggio da un regime di maggior tutela (con tariffe regolamentate da parte dell’AEEG) ad un regime di mercato libero. Per tale ultimo aspetto, in particolare, ha avuto rilevanza per l’AGCM il fatto che le istruzioni fornite dal professionista agli operatori di call center incaricati della promozione delle offerte non prevedessero una chiara informativa ai consumatori circa il fatto che l’adesione a determinate offerte avrebbe comportato un mutamento del loro regime tariffario.

Di recente, il cd. “disservizio” – inteso come gestione rallentata del processo - è diventato oggetto di analisi da parte dell’AGCM e di autonoma rilevanza in termini di pratica commerciale scorretta, qualora la trascuratezza rappresenti il mezzo con cui distogliere i consumatori dall’esercizio di propri diritti contrattuali, quali ad esempio l’esercizio del diritto di risolvere il contratto per passare ad un diverso fornitore di prodotto.
I leading cases sono stati due recenti provvedimenti adottati dall’AGCM nel settore delle telecomunicazioni, in cui l’ex incumbent è stato ritenuto responsabile, rispettivamente, per non aver previsto procedure idonee ad eliminare i ritardi determinati presso la clientela nell’ambito dell’applicazione della procedura per il passaggio ad altro operatore (cfr. caso Telecom – disservizi passaggio ad altro operatore), nonché per aver posto in essere una strategia di cd. retention in base a formulazioni di proposte commerciali spesso incomplete e non veritiere e all’invio di sms con informazioni tali da indurre i consumatori ad una revoca inconsapevole del processo di trasferimento del numero di utenza mobile verso un concorrente (cfr. caso Telecom – retention ingannevole). In tale ultimo caso, l’AGCM ha analizzato le procedure per la profilazione delle offerte da parte degli operatori (interni ed esterni) incaricati dal professionista, ritenendo le stesse carenti nella misura in cui le proposte ai consumatori venivano effettuate esclusivamente in forma orale, senza quindi alcuna registrazione o riepilogo scritto delle informazioni rese (essendo soggetta a registrazione la sola fase del consenso alla revoca della procedura di trasferimento del numero di utenza avviata). Ciò, insieme all’assenza di linee guida vincolanti o script standardizzati, nonché alla carenza di un adeguato controllo del professionista sull’attività del back-office (ossia degli operatori incaricati di dare seguito alle proposte effettuate in sede di retention) sono stati ritenuti comportamenti non coerenti con il principio di correttezza professionale cui il professionista era tenuto.
Confermando tale orientamento, anche nel settore dell’energia è stata ad esempio valutata rilevante la gestione rallentata dei reclami provenienti dai consumatori che contestavano l’attivazione di forniture non richieste, o acquisite in assenza di una chiara informativa in merito, nel già menzionato caso Enel Energia – Richiesta cambio fornitore, come anche la richiesta di pagamento, da parte del professionista, di forniture di gas/energia elettrica nonostante l’avvenuto esercizio del diritto di recesso del consumatore (cfr. caso Sorgenia – Fornitura energia elettrica, sopra citato). In tale ultima decisione, segnatamente, è stata considerata quale imposizione di ostacoli all’esercizio del diritto di recesso del consumatore la condotta del professionista attuata attraverso 1) i ritardi con cui il call center trasferiva alla società i dati relativi al recesso del cliente; 2) il sistema informatico di cui la società si era dotata per il trattamento di tali richieste, che non classificava i reclami a seconda del tipo di segnalazione effettuata, generando in tal modo difficoltà nell’individuazione dei problemi riscontrati; 3) l’assenza di una sospensione dell’invio delle fatture in presenza di contestazioni.

Con specifico riferimento alla gestione informatizzata delle offerte commerciali, infine, nel caso Enel Energia – Bonus Enel Premia il passaggio ad un sistema informativo più evoluto da parte della società, tale da generare disallineamenti dei sistemi informatici e conseguenti ritardi nel processo di gestione delle offerte medesime – in particolare, l’attribuzione tardiva o mancata di bonus e/o premi spettanti alla clientela - e non accompagnato da adeguati sistemi di compensazione del disagio subìto dai consumatori, è stato ritenuto un comportamento idoneo a configurare una pratica commerciale scorretta.

Nel mercato dell’energia, in conclusione, come peraltro in tutti i settori frutto di recente liberalizzazione, si sta assistendo ad uno stringente monitoraggio dell’AGCM sui comportamenti commerciali delle imprese, che attraverso la disciplina delle pratiche commerciali scorrette ricomprende oggi non più soltanto i profili di comunicazione delle offerte commerciali, ma l’intero assetto dei processi aziendali a supporto delle offerte stesse, se ritenuti “non efficienti” o non orientati ad un certo standard di diligenza.
Nel biennio 2008-2009 sono state comminate sanzioni nel settore delle pratiche commerciali scorrette per oltre 70 milioni di Euro (cfr. Relazione annuale sull’attività svolta nel 2008, del 30 aprile 2009, e nel 2009, del 31 marzo 2010), di cui circa 10 milioni nel solo settore energetico.
Nella relazione sullo stato della concorrenza in Italia presentata di recente al Parlamento e al Governo, peraltro, il Presidente Catricalà ha ribadito come tra i prossimi obiettivi per lo sviluppo della concorrenza sia necessario comprendere l’estensione della disciplina pro-consumatore in materia di pratiche commerciali scorrette anche alle piccole e medie imprese, ad oggi sprovviste di analoga tutela, auspicando che tale previsione venga inserita nella nuova Legge Annuale per il mercato e la concorrenza (introdotta nell’ordinamento nazionale con le disposizioni di cui all’art. 47 della Legge n. 99/2009).
In aggiunta, nella segnalazione presentata lo scorso febbraio alle Camere e al Governo (cfr. Proposte di Riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, del 9 febbraio 2010), l’Autorità ha indicato alcune proposte di rafforzamento dei propri poteri di intervento, tra cui quella di concentrare in capo ad essa le competenze di tutela diretta dei consumatori, in tal modo superando le attuali frammentazioni delle competenze amministrative previste nel Codice del Consumo.

A fronte delle citate recenti proposte di ampliamento dei poteri dell’Autorità, è auspicabile che il “processo ai processi” delle aziende, da parte dell’AGCM, venga effettuato solamente a seguito di un accertamento circa l’esistenza di una “pratica commerciale” in senso proprio, distinguendo quindi le fattispecie realisticamente riconducibili, nel loro insieme, ad un comportamento illecito generalizzato da casistiche sporadiche in sé non caratterizzate dall’elemento dell’omogeneità ovvero, seppur omogenee, non rappresentative di una patologia.
Soprattutto nei casi in cui il monitoraggio dell’Autorità non abbia ad oggetto l’esistenza o l’efficacia di un determinato processo aziendale, in sé riconosciuto valido, bensì la sua concreta applicazione da parte del professionista, si ritiene che la condotta vagliata, per ritenersi una “pratica commerciale” idonea a falsare il comportamento economico del consumatore, debba essere quantomeno suffragata, oltre che da elementi comprovanti la fondatezza degli indizi acquisiti – risultando altrimenti tale difetto di indagine come una carenza sul piano dello standard probatorio (in tal senso, cfr. TAR sent. 3686/2009) – da un certo grado di reale diffusione del fenomeno, ossia dall’accertamento di un concreto scostamento della condotta stessa dalle regole (ritenute efficaci) del processo.
La consistenza numerica della condotta, peraltro, è un elemento di valutazione che la stessa Autorità, in alcune recenti decisioni circa la corretta attuazione dei processi aziendali da parte delle imprese, ha ritenuto rilevante, riscontrando la non configurabilità della pratica commerciale scorretta anche in considerazione dell’esiguo numero di segnalazioni pervenute (cfr. i menzionati casi Italcogim Energie – Disservizi e Acea Electrabel – distacco fornitura senza preavviso).
A tale riguardo, il recente indirizzo interpretativo della giustizia amministrativa più sopra citato, che attribuisce rilevanza alla portata quantitativa delle condotte contestate e ai loro effetti sul mercato, potrebbe iniziare a segnare un più chiaro confine tra comportamenti ricorrenti ed episodi occasionali.


Bibliografia




Casi AGCM:
A 390 - Enel Distribuzione/attivazione fornitura subordinata a pagamenti morosità pregresse, Provv. 17481 del 18.10.2007, in Bollettino n. 39/200.
A 398 - Morosità Pregresse Telecom, Provv. 18692 del 21.8.2008, in Bollettino n. 32/2008.
PS 1313 - Bluenergy Group - richiesta morosità pregresse, Provv. 18971 del 9.10.2008, in Bollettino n. 38/2008.
PS 2682 - Sidigas – morosità pregresse, Provv. 20029 del 1.7.2009, in Bollettino n. 27/2009
PS 1874 – Enel Energia - Bolletta Gas, Provv. 19232 del 3.12.2008, in Bollettino n. 46/2008.
PS 491 - Enel – contenzioso per fatturazione, Provv. 19444 del 22.1.2009, in Bollettino n. 3/2009.
PS 476 - Eni – fattura contestata, Provv. 19466 del 29.1.2009, in Bollettino n. 4/2009.
PS 1235 - Eni – Divisione Gas & Power – fatturazione presuntiva, Provv. 10468 del 29.1.2009, in Bollettino n. 4/2009.
PS 919 - Natural Gas – fattura contestata, Provv. 19445 del 22.1.2009, in Bollettino n. 3/2009.
PS 1436 - Edison- consumi maggiorati, Provv. 19230 del 3.12.2008, in Bollettino n. 46/2008.
PS 1795 - Acea Electrabel – distacco fornitura senza preavviso, Provv. 19714 del 2.4.2009, in Bollettino n. 13/2009.
PS 1588 - Italcogim Energie – Disservizi, Provv. 19539 del 19.2.2009, in Bollettino n. 7/2009.
PS 1554 - Enel – Mora per ritardo consegna bolletta, Provv. 19000 del 16.10.2008, in Bollettino n. 39/2008.
PS 166 - Acea – Distacco Fornitura Acqua, Provv. 19618, del 12.3.2009, in Bollettino n. 11/2009.
PS 376 - Sorgenia – Fornitura energia elettrica, Provv. 20364 del 7.10.2009, in Bollettino n. 40/2009.
PS 91 - Enel Energia – Richiesta cambio fornitore, Provv. 18829 del 4.9.2008, in Bollettino n. 33/2008.
IP 49 - Enel Energia – Richiesta cambio fornitore (inottemperanza), Provv. 19866 del 14.5.2009, in Bollettino n. 19/2009.
PS 50 - Telecom – disservizi passaggio ad altro operatore, Provv. 20121 del 22.7.2009, in Bollettino n. 30/2009.
PS 333 - Telecom – retention ingannevole, Provv. 20122 del 20.7.2009, in Bollettino n. 30/2009.
PS 3224 – Enel Energia – Bonus Enel Premia, Provv. 20620 del 22.12.2009, in Bollettino n. 1/2010.

Sentenze TAR Lazio:
Decisione n. 5290/09 sul caso PS 1554.
Decisioni n. 3683-3689, 3691, 3692, 3696 sui casi concernenti la portabilità del mutuo.
Decisione sez. I, n.3722/2009 sul caso PS 91.

Relazioni/segnalazioni AGCM:
Relazione annuale sull’attività svolta nel 2008, del 30 aprile 2009.
Relazione annuale sull’attività svolta nel 2009, del 31 marzo 2010.
AS 659 - Proposte di Riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, del 9 febbraio 2010.

 

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* Direzione Affari Legali Eni - Manager Pratiche Commerciali Scorrette
Il presente contributo è frutto di considerazioni personali dell’Autore e non riflette in alcun modo la posizione della Società.
[1] L’art. 18 comma 1, lett. a) del Codice del Consumo definisce “consumatore” come “qualsiasi persona fisica che (..) agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale, industriale, artigianale o professionale”.
[2] L’art. 18 comma 1, lett. b) del Codice del Consumo comprende in tale nozione “qualsiasi persona fisica o giuridica che (..) agisca nel quadro della propria attività commerciale, industriale, artigianale o professionale (..)”.
[3] I sistemi informativi comprendono l'insieme delle informazioni utilizzate, prodotte ed elaborate da un'impresa durante l'esecuzione dei processi aziendali, le modalità in cui queste vengono gestite e le risorse, sia umane, sia tecnologiche (i cd. sistemi informatici), coinvolte.
 

 

(pubblicato il 2.7.2010)

 

 

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