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| n. 7 -2010 - © copyright |
VALERIA VACCHIANO*
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| Pratiche commerciali scorrette nel
settore energetico e AGCM: un processo ai processi
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Attraverso l’introduzione in Italia del Dlgs. 146
del 2007, che ha integrato il Dlgs. 206/2005 (cd. “Codice del
Consumo”) disciplinando la materia delle cd. pratiche commerciali
scorrette, sono stati conferiti all'Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (“AGCM”) nuovi poteri per la tutela del
mercato e dei consumatori[1].
Con il nuovo quadro normativo, il
legislatore ha ampliato l’ambito di tutela consumeristica a
fattispecie che, in aggiunta alle ipotesi di pubblicità ingannevole
e comparativa illecita (già previste nella precedente normativa di
cui al Dlgs. n. 74 del 1992, poi confluita anch’essa nel Codice del
Consumo), riguardano ogni comportamento posto in essere da un
“professionista”[2] (di norma, l’impresa), in grado di incidere
sulla libertà di scelta commerciale del consumatore in modo tale da
indurre all’assunzione di decisioni non altrimenti prese. Il public enforcement dell’AGCM trova, infatti, applicazione
tutte le volte che gli interessi economici dei consumatori vengano
lesi in ragione della condotta del professionista – abbia essa la
forma di una pubblicità o forma diversa - che pregiudichi la loro
libertà di assumere decisioni consapevoli di natura commerciale
relative a beni e/o servizi.
La nuova frontiera delle pratiche
commerciali scorrette assegna quindi all'AGCM un ruolo più rigoroso
rispetto al passato: quello di garantire che le società, proponendo
al mercato le proprie offerte commerciali, fin dalla fase
promozionale e per tutta la durata del rapporto contrattuale con i
consumatori attuino “buone pratiche commerciali”. Queste si
sostanziano non più soltanto in un obbligo ad una comunicazione
pubblicitaria chiara, corretta e veritiera, ma anche in una generale
regola di buona condotta in ogni stadio dell’operazione
commerciale, dall’invito all’acquisto di prodotti fino alla stipula,
all’esecuzione e alla conclusione del rapporto contrattuale con la
clientela.
In tal modo all’AGCM è attribuito il potere di
monitorare l’intero alveo dei processi aziendali,
ossia l’insieme delle regole interne di cui le imprese si dotano a
supporto delle offerte commerciali (di cui sono parte i sistemi di
gestione - procedure, manuali e/o istruzioni operativi/e, sistemi
informativi[3], sistemi informatici - delle offerte proposte al
mercato; gli script di vendita per i contact center;
le linee guida di vendita per le reti di agenti/franchisees;
le procedure di monitoraggio dell’operato delle reti di vendita; etc.), verificandone l'esistenza, l’efficacia e la corretta
attuazione da parte delle società. Si tratta, in altri termini, di
un vero e proprio “processo ai processi” delle società.
Indipendentemente da una posizione di forza economica
dell’impresa sul mercato, l’AGCM effettua tale stringente controllo
sull’intero operato dei professionisti prescindendo
dall’intenzionalità dell’operatore commerciale e, soprattutto,
dall’effettiva idoneità della pratica a distorcere le scelte
economiche dei suoi destinatari, rilevando in proposito il mero
pericolo per il consumatore di subire un pregiudizio.
Con
particolare riferimento al settore energetico, le decisioni che sono
state assunte dall'AGCM a poca distanza dal recepimento, tramite il
Dlgs. 146/2007, dei principi della Direttiva 2005/29/CE, hanno da
subito posto una particolare attenzione ai meccanismi di gestione,
da parte delle società, dei processi che aziendalmente regolano le
offerte commerciali e ne costituiscono la struttura.
Un
primo set di pronunce ha avuto ad oggetto la materia del cd.
trattamento delle morosità pregresse, che aveva coinvolto in
istruttorie per abuso di posizione dominante ex incumbent quali Enel S.p.A nonché, nel settore delle telecomunicazioni,
Telecom Italia S.p.A. e poi, con l’entrata in vigore del Dlgs.
146/2007, è stata nuovamente valutata dall’AGCM sotto il diverso
profilo della compliance con i principi del Codice del
Consumo.
In particolare, l’Autorità ha affermato il principio
per cui, in presenza di richieste di nuove attivazioni o di subentro
nel rapporto contrattuale da parte di soggetti diversi
dall’intestatario del contratto stesso (sia esso persona fisica o
giuridica), non sia legittimo subordinare le proprie prestazioni al
pagamento di morosità pregresse riferibili a soggetti diversi dai
soggetti richiedenti, anche qualora questi ultimi fossero legati al
precedente cliente moroso da legami societari o da rapporti di
convivenza/coabitazione.
Essendo estranea alla logica che
sovrintende la punibilità della pratica scorretta la posizione di
mercato del soggetto che la pone in essere, la condotta citata è
stata ritenuta dall’AGCM in origine abusiva, rilevando ex art. 3 L.
287/90 quale ostacolo all’accesso al mercato di riferimento, nella
misura in cui il professionista che l’aveva attuata deteneva una
posizione dominante sul mercato interessato (ossia della
distribuzione e della fornitura di energia elettrica ai clienti
ex-vincolati, nel caso Enel Distribuzione/attivazione fornitura
subordinata a pagamenti morosità pregresse, o retail dell’accesso alla rete telefonica pubblica in postazione fissa per
clienti residenziali e non residenziali, nel caso Morosità
Pregresse Telecom). Successivamente, con l’adozione da parte del
legislatore italiano della normativa comunitaria sulle pratiche
commerciali sleali, la medesima condotta è stata ritenuta scorretta,
rilevando quale pratica ingannevole ed aggressiva ex art. 20 e ss.
del Codice del Consumo, quando adottata da professionisti che non
godevano di particolare forza economica nel settore di mercato
interessato (cfr. casi Bluenergy Group - richiesta
morosità pregresse e Sidigas – morosità pregresse). Il
condizionamento tale da porre nell’alternativa tra pagare un debito
altrui non dovuto o rinunciare del tutto alla fornitura di un
determinato prodotto (nei casi citati, il gas) è stato quindi
considerato indebito e, di conseguenza, sanzionato.
Un
secondo ambito di intervento dell’AGCM ha sottoposto a verifica la
prassi, talvolta adottata dai professionisti, di esigere dai
consumatori il pagamento immediato o differito di prodotti
nell’incertezza che essi fossero realmente dovuti.
In
particolare, nel caso Enel Energia - Bolletta Gas l’Autorità
ha ritenuto scorretta la condotta con cui veniva richiesto il
pagamento di consumi stimati, e di cui il consumatore aveva
contestato la congruità della stima, senza provvedere a bloccare
cautelativamente la procedura di riscossione dell'importo (ossia,
nel caso di specie, l’invio di solleciti di pagamento e il
successivo distacco della fornitura gas) nelle more delle verifiche
del reclamo, esigendo piuttosto il pagamento immediato di quanto
fatturato.
In tal modo, secondo l’AGCM, il consumatore non
veniva tenuto indenne dalle conseguenze negative di un possibile
errore del professionista, non potendo esimersi dal pagamento degli
oneri addebitati se non al costo di vedere interrotta per morosità
la fornitura della commodity. In aggiunta, la circostanza per
cui la società subordinava la rateizzazione degli importi dovuti
allo status di cliente non moroso è stata ritenuta una
modalità idonea ad indurre al pagamento delle somme richieste
piuttosto che alla contestazione della fattura e, pertanto, prova
del condizionamento indebito prodotto sul consumatore.
A
prescindere dal numero di soggetti che in concreto fossero stati
destinatari della condotta, l’Autorità ha ritenuto tale
comportamento astrattamente replicabile nei confronti di una
categoria generalizzata di consumatori e, pertanto,
sanzionabile.
In coerenza con tale orientamento, l’AGCM ha chiuso
il procedimento istruttorio a carico del professionista senza
accertamento dell’infrazione laddove, invece, la procedura di
recupero del credito predisposta dal professionista avesse previsto,
in presenza di contestazioni sulle stime di consumi di gas/energia
elettrica da parte del consumatore, l’immediata interruzione del
processo di riscossione in attesa dei necessari accertamenti
(cfr. casi Enel – contenzioso per fatturazione, Eni –
fattura contestata, Eni – Divisione Gas & Power –
fatturazione presuntiva, Natural Gas – fattura contestata,
Edison- consumi maggiorati, Acea Electrabel – distacco fornitura
senza preavviso, Italcogim Energie - Disservizi).
In tutti i
citati casi relativi alle modalità di calcolo dei consumi stimati
l’analisi dell’Autorità, volta ad accertare l’esistenza (o meno) di
una condotta illecita da parte del professionista, si è concentrata
sulla verifica in primo luogo dell’esistenza stessa e della validità
di procedure aziendali a supporto delle offerte commerciali di
fornitura di gas e/o energia elettrica (ovvero i processi interni di
rilevazione stimata ed effettiva dei consumi) e, in secondo luogo,
della loro corretta applicazione – anche tramite i citati
accertamenti in merito ai processi di recupero del credito - da
parte dell’operatore commerciale.
Un altro settore di
analisi dell’AGCM ha preso in esame la pratica di richiedere ai
consumatori l’immediato pagamento di oneri (anche temporanei) nelle
more delle dovute verifiche.
In particolare, nel caso Enel –
Mora per ritardo consegna bolletta è stata sanzionata
dall’Autorità la pratica di richiedere ai clienti il pagamento di
interessi di mora dovuti soltanto in ragione di un ritardato
recapito della bolletta da parte del servizio postale. La
circostanza, peraltro, per cui il consumatore non potesse cautelarsi
proponendo reclamo nelle modalità previste, poiché la presentazione
del reclamo non sospendeva l’obbligo di pagamento, è stata ritenuta
aggravare la scorrettezza della pratica, tenuto conto che in tal
modo il consumatore non veniva salvaguardato dagli effetti negativi
di inefficienze (pur addebitabili ad un soggetto terzo, il vettore),
che sarebbero state evitabili adottando misure idonee.
Il TAR
Lazio ha tuttavia successivamente accolto il ricorso del
professionista sulla decisione in oggetto nella parte relativa alla
quantificazione della sanzione (cfr. sent. TAR Lazio, sez. I,
n. 5290/09), riconoscendo un difetto di motivazione della decisione
dell’AGCM nell’assenza di un adeguato accertamento – ai fini
dell’individuazione di una pratica generalizzata - circa l’effettiva
portata quantitativa della condotta monitorata e la ricaduta che
tale condotta era in grado di produrre sul mercato. A tal fine, il
TAR ha inoltre ritenuto che l’evidenza di un minimo danno economico
per il consumatore valesse a riconoscere l’inadeguatezza dell’entità
della sanzione irrogata.
Con la decisione sopra citata, il TAR
Lazio sembra quindi confermare quell’indirizzo interpretativo della
giustizia amministrativa, già intrapreso con le decisioni sulla
portabilità del mutuo (cfr. sentenze TAR Lazio n. 3683-3689,
3691, 3692, 3696), che per qualificare un insieme di comportamenti
come “pratica commerciale” attribuisce rilevanza, oltre che
all’omogeneità della condotta posta in essere (cfr. TAR sent.
n. 3686/2009), anche alla sua ricorrenza in termini numerici, con
ciò discostandosi da altra parte della giurisprudenza amministrativa
che invece, allineandosi integralmente alla posizione dell’AGCM,
considera ininfluente, ai fini del riconoscimento di una violazione
del Codice del Consumo, la connotazione dimensionale del fenomeno,
ritenendo l’astratta idoneità della condotta a ledere il consumatore
elemento sufficiente a configurare la pratica come scorretta
(cfr. TAR Lazio sez. I, n.3722/2009).
Il monitoraggio
dell’AGCM in merito alle procedure aziendali di recupero del credito
ha coinvolto anche le modalità con cui il professionista è tenuto ad
esplicitare ai propri clienti le informazioni essenziali del
processo di riscossione.
Nel caso Acea – Distacco Fornitura
Acqua, infatti, il modello standard di sollecito di
pagamento e il preavviso di distacco della fornitura del servizio
idrico inviati dal professionista ai propri clienti morosi sono
stati ritenuti strumenti inidonei – in ragione, secondo l’AGCM,
della eccessiva generalità ed ambiguità delle informazioni in essi
contenute - a consentire all’utente finale di conoscere in modo
certo i tempi del distacco stesso e adeguare, conseguentemente, il
proprio comportamento economico. Tali documenti, creando
un’incertezza sui tempi del processo di riscossione del credito,
sono stati ritenuti tali da ingenerare nel consumatore il
convincimento che tale distacco - genericamente indicato come
possibilità e non come certezza – potesse non essere più effettuato.
Il particolare onere di diligenza professionale, a cui il
professionista è tenuto ai sensi del Codice del Consumo, non è stato
considerato configurabile nel caso di specie ancor più in ragione
del fatto che la società, nei rapporti con le società appaltatrici
per il recupero credito, aveva previsto incentivi economici in
funzione dei distacchi effettuati, favorendo in tal modo, secondo
l’AGCM, comportamenti (tramite invio di solleciti generici) poco
attenti all’utenza. L’adozione del modello di sollecito impiegato è
stata pertanto ritenuta prova del fatto che i controlli effettuati
dalla società sull’operato di tali soggetti non fossero stati
sufficienti a garantire un’informativa completa alla
clientela.
La società è stata quindi sanzionata per aver omesso
di fornire preventivamente ai clienti informazioni rilevanti circa
dell’effettivo distacco della fornitura del servizio.
La
logica che sovrintende alla normativa relativa alle pratiche
commerciali scorrette separa la responsabilità del professionista
dal principio dell'autonomia imprenditoriale: l'obbligo di diligenza
professionale previsto dal Codice del Consumo, infatti, impone al
professionista un controllo ex ante ed ex post sull’operato di tutti i soggetti di cui costui si avvalga
nell’esercizio della sua attività. In caso di interposizione,
pertanto, il professionista non è esentato da una responsabilità per culpa in vigilando e in eligendo rispetto a
comportamenti posti in essere da ausiliari (siano essi appaltatori,
agenti, franchisees, ecc.) in ragione del beneficio finale
che l’operato, benché scorretto, di tali soggetti è in grado di
produrre a vantaggio del professionista medesimo, quantomeno in
termini di acquisizione di nuova clientela.
La rigorosa
applicazione di questo principio da parte dell’AGCM ha comportato
che, nel caso Sorgenia – Fornitura energia elettrica, il
professionista fosse ritenuto responsabile del comportamento posto
in essere dalla propria rete di agenti, che per indurre i
consumatori a sottoscrivere contratti di fornitura di energia
elettrica e/o di gas veicolavano strumentalmente informazioni
ritenute non veritiere o incomplete. La circostanza per cui,
inoltre, le suddette forniture venivano attivate a volte in assenza
di sottoscrizione da parte dei clienti o in virtù di firme
asseritamente falsificate senza alcuna forma di controllo da parte
del professionista, è stata valutata tale da configurare
un’omissione dell’onere di diligenza professionale.
In proposito,
l’AGCM ha effettuato un’attenta analisi degli schemi contrattuali
adottati tra il professionista e la propria rete di agenti, da cui
ha dedotto che i sistemi di remunerazione delle agenzie (tramite
gettoni, premi di performance e provvigioni sui consumi fatturati),
basati esclusivamente sul numero di clienti acquisiti e la
possibilità per il professionista di risolvere il contratto in caso
di mancato raggiungimento di obiettivi da questo unilateralmente
stabiliti, fossero elementi idonei a costituire un forte incentivo
per gli agenti a raccogliere in qualunque modo la sottoscrizione dei
contratti con i consumatori e conseguentemente generare, in assenza
di adeguati sistemi di controllo, una pratica scorretta. Inoltre,
con specifico riferimento ai casi di denunciata falsificazione delle
firme, ha avuto rilevanza per l’AGCM il fatto che sia il modello
organizzativo ed il codice etico della società, cui il contratto di
agenzia rinviava, sia le linee guida di gestione della rete di
agenti, contenessero generici riferimenti ai principi di lealtà e
correttezza cui gli agenti dovevano attenersi e generiche forme di
controllo sul loro operato. Anche con riferimento ai documenti di
formazione della rete commerciale, l’assenza di riferimenti ad
eventuali sanzioni disciplinari in caso di comportamenti scorretti
degli agenti è stato ritenuto elemento rilevante per la
configurazione della scorrettezza della pratica.
Anche nel caso Enel Energia – Richiesta cambio fornitore, l’AGCM ha ritenuto
responsabile il professionista che non adottava idonee misure atte
ad impedire il verificarsi di comportamenti scorretti da parte dalla
sua rete di agenti/teleseller nel momento della promozione
dell’offerta e dell’acquisizione di nuova clientela e a tenere
indenne il consumatore dalle conseguenze di tali condotte illecite.
Tali intermediari, secondo l’Autorità, procedevano all’attivazione
di nuovi contratti per forniture di energia elettrica in regime di
mercato libero e di gas senza avere preventivamente acquisito il
consenso dei consumatori, a volte anche falsificando le firme o
fornendo informazioni carenti circa la circostanza che l’adesione
all’offerta avrebbe comportato il passaggio da un regime di maggior
tutela (con tariffe regolamentate da parte dell’AEEG) ad un regime
di mercato libero. Per tale ultimo aspetto, in particolare, ha avuto
rilevanza per l’AGCM il fatto che le istruzioni fornite dal
professionista agli operatori di call center incaricati della
promozione delle offerte non prevedessero una chiara informativa ai
consumatori circa il fatto che l’adesione a determinate offerte
avrebbe comportato un mutamento del loro regime
tariffario.
Di recente, il cd. “disservizio” – inteso come
gestione rallentata del processo - è diventato oggetto di analisi da
parte dell’AGCM e di autonoma rilevanza in termini di pratica
commerciale scorretta, qualora la trascuratezza rappresenti il mezzo
con cui distogliere i consumatori dall’esercizio di propri diritti
contrattuali, quali ad esempio l’esercizio del diritto di risolvere
il contratto per passare ad un diverso fornitore di prodotto.
I leading cases sono stati due recenti provvedimenti adottati
dall’AGCM nel settore delle telecomunicazioni, in cui l’ex
incumbent è stato ritenuto responsabile, rispettivamente, per
non aver previsto procedure idonee ad eliminare i ritardi
determinati presso la clientela nell’ambito dell’applicazione della
procedura per il passaggio ad altro operatore (cfr. caso Telecom – disservizi passaggio ad altro operatore), nonché
per aver posto in essere una strategia di cd. retention in
base a formulazioni di proposte commerciali spesso incomplete e non
veritiere e all’invio di sms con informazioni tali da indurre
i consumatori ad una revoca inconsapevole del processo di
trasferimento del numero di utenza mobile verso un concorrente
(cfr. caso Telecom – retention ingannevole). In tale
ultimo caso, l’AGCM ha analizzato le procedure per la profilazione
delle offerte da parte degli operatori (interni ed esterni)
incaricati dal professionista, ritenendo le stesse carenti nella
misura in cui le proposte ai consumatori venivano effettuate
esclusivamente in forma orale, senza quindi alcuna registrazione o
riepilogo scritto delle informazioni rese (essendo soggetta a
registrazione la sola fase del consenso alla revoca della procedura
di trasferimento del numero di utenza avviata). Ciò, insieme
all’assenza di linee guida vincolanti o script standardizzati, nonché alla carenza di un adeguato controllo del
professionista sull’attività del back-office (ossia degli
operatori incaricati di dare seguito alle proposte effettuate in
sede di retention) sono stati ritenuti comportamenti non
coerenti con il principio di correttezza professionale cui il
professionista era tenuto.
Confermando tale orientamento, anche
nel settore dell’energia è stata ad esempio valutata rilevante la
gestione rallentata dei reclami provenienti dai consumatori che
contestavano l’attivazione di forniture non richieste, o acquisite
in assenza di una chiara informativa in merito, nel già menzionato
caso Enel Energia – Richiesta cambio fornitore, come anche la
richiesta di pagamento, da parte del professionista, di forniture di
gas/energia elettrica nonostante l’avvenuto esercizio del diritto di
recesso del consumatore (cfr. caso Sorgenia – Fornitura
energia elettrica, sopra citato). In tale ultima decisione,
segnatamente, è stata considerata quale imposizione di ostacoli
all’esercizio del diritto di recesso del consumatore la condotta del
professionista attuata attraverso 1) i ritardi con cui il call
center trasferiva alla società i dati relativi al recesso del
cliente; 2) il sistema informatico di cui la società si era dotata
per il trattamento di tali richieste, che non classificava i reclami
a seconda del tipo di segnalazione effettuata, generando in tal modo
difficoltà nell’individuazione dei problemi riscontrati; 3)
l’assenza di una sospensione dell’invio delle fatture in presenza di
contestazioni.
Con specifico riferimento alla gestione
informatizzata delle offerte commerciali, infine, nel caso Enel
Energia – Bonus Enel Premia il passaggio ad un sistema
informativo più evoluto da parte della società, tale da generare
disallineamenti dei sistemi informatici e conseguenti ritardi nel
processo di gestione delle offerte medesime – in particolare,
l’attribuzione tardiva o mancata di bonus e/o premi spettanti
alla clientela - e non accompagnato da adeguati sistemi di
compensazione del disagio subìto dai consumatori, è stato ritenuto
un comportamento idoneo a configurare una pratica commerciale
scorretta.
Nel mercato dell’energia, in conclusione, come
peraltro in tutti i settori frutto di recente liberalizzazione, si
sta assistendo ad uno stringente monitoraggio dell’AGCM sui
comportamenti commerciali delle imprese, che attraverso la
disciplina delle pratiche commerciali scorrette ricomprende oggi non
più soltanto i profili di comunicazione delle offerte commerciali,
ma l’intero assetto dei processi aziendali a supporto delle offerte
stesse, se ritenuti “non efficienti” o non orientati ad un certo standard di diligenza.
Nel biennio 2008-2009 sono state
comminate sanzioni nel settore delle pratiche commerciali scorrette
per oltre 70 milioni di Euro (cfr. Relazione annuale
sull’attività svolta nel 2008, del 30 aprile 2009, e nel
2009, del 31 marzo 2010), di cui circa 10 milioni nel solo
settore energetico.
Nella relazione sullo stato della
concorrenza in Italia presentata di recente al Parlamento e al
Governo, peraltro, il Presidente Catricalà ha ribadito come tra i
prossimi obiettivi per lo sviluppo della concorrenza sia necessario
comprendere l’estensione della disciplina pro-consumatore in materia
di pratiche commerciali scorrette anche alle piccole e medie
imprese, ad oggi sprovviste di analoga tutela, auspicando che tale
previsione venga inserita nella nuova Legge Annuale per il mercato e
la concorrenza (introdotta nell’ordinamento nazionale con le
disposizioni di cui all’art. 47 della Legge n. 99/2009).
In
aggiunta, nella segnalazione presentata lo scorso febbraio alle
Camere e al Governo (cfr. Proposte di Riforma concorrenziale ai
fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, del 9
febbraio 2010), l’Autorità ha indicato alcune proposte di
rafforzamento dei propri poteri di intervento, tra cui quella di
concentrare in capo ad essa le competenze di tutela diretta dei
consumatori, in tal modo superando le attuali frammentazioni delle
competenze amministrative previste nel Codice del Consumo.
A
fronte delle citate recenti proposte di ampliamento dei poteri
dell’Autorità, è auspicabile che il “processo ai processi” delle
aziende, da parte dell’AGCM, venga effettuato solamente a seguito di
un accertamento circa l’esistenza di una “pratica commerciale” in
senso proprio, distinguendo quindi le fattispecie realisticamente
riconducibili, nel loro insieme, ad un comportamento illecito
generalizzato da casistiche sporadiche in sé non caratterizzate
dall’elemento dell’omogeneità ovvero, seppur omogenee, non
rappresentative di una patologia.
Soprattutto nei casi in cui il
monitoraggio dell’Autorità non abbia ad oggetto l’esistenza o
l’efficacia di un determinato processo aziendale, in sé riconosciuto
valido, bensì la sua concreta applicazione da parte del
professionista, si ritiene che la condotta vagliata, per ritenersi
una “pratica commerciale” idonea a falsare il comportamento
economico del consumatore, debba essere quantomeno suffragata, oltre
che da elementi comprovanti la fondatezza degli indizi acquisiti –
risultando altrimenti tale difetto di indagine come una carenza sul
piano dello standard probatorio (in tal senso, cfr. TAR sent. 3686/2009) – da un certo grado di reale diffusione del
fenomeno, ossia dall’accertamento di un concreto scostamento della
condotta stessa dalle regole (ritenute efficaci) del processo.
La
consistenza numerica della condotta, peraltro, è un elemento di
valutazione che la stessa Autorità, in alcune recenti decisioni
circa la corretta attuazione dei processi aziendali da parte delle
imprese, ha ritenuto rilevante, riscontrando la non configurabilità
della pratica commerciale scorretta anche in considerazione
dell’esiguo numero di segnalazioni pervenute (cfr. i
menzionati casi Italcogim Energie – Disservizi e Acea
Electrabel – distacco fornitura senza preavviso).
A tale
riguardo, il recente indirizzo interpretativo della giustizia
amministrativa più sopra citato, che attribuisce rilevanza alla
portata quantitativa delle condotte contestate e ai loro effetti sul
mercato, potrebbe iniziare a segnare un più chiaro confine tra
comportamenti ricorrenti ed episodi occasionali.
Bibliografia
Casi AGCM:
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Enel Distribuzione/attivazione fornitura subordinata a pagamenti
morosità pregresse, Provv. 17481 del 18.10.2007, in Bollettino n.
39/200.
A 398 - Morosità Pregresse Telecom, Provv. 18692
del 21.8.2008, in Bollettino n. 32/2008.
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Bluenergy Group - richiesta morosità pregresse, Provv. 18971 del
9.10.2008, in Bollettino n. 38/2008.
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morosità pregresse, Provv. 20029 del 1.7.2009, in Bollettino n.
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PS 1874 – Enel Energia - Bolletta Gas, Provv.
19232 del 3.12.2008, in Bollettino n. 46/2008.
PS 491 -
Enel – contenzioso per fatturazione, Provv. 19444 del 22.1.2009, in
Bollettino n. 3/2009.
PS 476 - Eni – fattura contestata,
Provv. 19466 del 29.1.2009, in Bollettino n. 4/2009.
PS
1235 - Eni – Divisione Gas & Power – fatturazione presuntiva,
Provv. 10468 del 29.1.2009, in Bollettino n. 4/2009.
PS
919 - Natural Gas – fattura contestata, Provv. 19445 del 22.1.2009,
in Bollettino n. 3/2009.
PS 1436 - Edison- consumi
maggiorati, Provv. 19230 del 3.12.2008, in Bollettino n.
46/2008.
PS 1795 - Acea Electrabel – distacco fornitura
senza preavviso, Provv. 19714 del 2.4.2009, in Bollettino n.
13/2009.
PS 1588 - Italcogim Energie – Disservizi, Provv.
19539 del 19.2.2009, in Bollettino n. 7/2009.
PS 1554 -
Enel – Mora per ritardo consegna bolletta, Provv. 19000 del
16.10.2008, in Bollettino n. 39/2008.
PS 166 - Acea –
Distacco Fornitura Acqua, Provv. 19618, del 12.3.2009, in Bollettino
n. 11/2009.
PS 376 - Sorgenia – Fornitura energia
elettrica, Provv. 20364 del 7.10.2009, in Bollettino n.
40/2009.
PS 91 - Enel Energia – Richiesta cambio
fornitore, Provv. 18829 del 4.9.2008, in Bollettino n.
33/2008.
IP 49 - Enel Energia – Richiesta cambio fornitore
(inottemperanza), Provv. 19866 del 14.5.2009, in Bollettino n.
19/2009.
PS 50 - Telecom – disservizi passaggio ad altro
operatore, Provv. 20121 del 22.7.2009, in Bollettino n.
30/2009.
PS 333 - Telecom – retention ingannevole, Provv. 20122
del 20.7.2009, in Bollettino n. 30/2009.
PS 3224 – Enel Energia –
Bonus Enel Premia, Provv. 20620 del 22.12.2009, in Bollettino n.
1/2010.
Sentenze TAR Lazio:
Decisione n.
5290/09 sul caso PS 1554.
Decisioni n. 3683-3689, 3691, 3692,
3696 sui casi concernenti la portabilità del mutuo.
Decisione
sez. I, n.3722/2009 sul caso PS
91.
Relazioni/segnalazioni AGCM:
Relazione
annuale sull’attività svolta nel 2008, del 30 aprile
2009.
Relazione annuale sull’attività svolta nel 2009, del
31 marzo 2010.
AS 659 - Proposte di Riforma concorrenziale
ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza, del 9
febbraio 2010.
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Direzione Affari Legali Eni - Manager Pratiche Commerciali Scorrette
Il presente contributo è frutto di considerazioni personali dellAutore e non riflette in alcun modo la posizione della Società.
[1] L’art. 18 comma 1, lett. a) del Codice
del Consumo definisce “consumatore” come “qualsiasi persona
fisica che (..) agisce per fini che non rientrano nel quadro della
sua attività commerciale, industriale, artigianale o
professionale”.
[2] L’art. 18 comma 1, lett. b) del
Codice del Consumo comprende in tale nozione “qualsiasi persona
fisica o giuridica che (..) agisca nel quadro della propria attività
commerciale, industriale, artigianale o professionale (..)”.
[3] I sistemi informativi comprendono l'insieme delle
informazioni utilizzate, prodotte ed elaborate da un'impresa durante
l'esecuzione dei processi aziendali, le modalità in cui queste
vengono gestite e le risorse, sia umane, sia tecnologiche (i cd.
sistemi informatici), coinvolte. |
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(pubblicato il
2.7.2010)
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