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MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI

Risarcimento danni in materia di appalti pubblici
Brevi considerazioni in ordine alla natura giuridica della responsabilità della PA e criteri di quantificazione dei danni, con riferimento al giudizio prognostico sull’aggiudicazione della gara ed al danno da perdita di chance. Note a margine della Sentenza del Consiglio di Stato - sezione VI -11 marzo 2010 n. 1443

 

 


 

 

Sommario



1 Brevi cenni sull’affermazione del diritto al risarcimento del danno in materia di appalti; 2 Il risarcimento del danno da lesione degli interessi legittimi. in tema di procedure di evidenza pubblica:la natura giuridica della responsabilità della PA; 3 la tesi della responsabilità extracontrattuale; 4 segue: Le opinioni diverse, l’ipotesi della responsabilità contrattuale; 5 La tesi della responsabilità precontrattuale; 6 Elemento soggettivo – prova – presunzioni; 7 La prova del danno – giudizio prognostico sull’ aggiudicazione della gara; 8 La quantificazione del danno con particolare riguardo alla chance.


1 Brevi cenni sull’ affermazione del diritto al risarcimento del danno in materia di appalti

In ordine al risarcimento danni da lesione degli interessi legittimi nel settore degli appalti, va ricordato come già prima della sentenza 500/99, il legislatore nazionale, sia pure sotto la spinta cogente del legislatore comunitario, avesse previsto la risarcibilità di danni siffatti con la legge 142/92, art.13.
In tale contesto normativo, la risarcibilità era sancita però solo per le lesioni dei diritti e per le illegittimità derivanti dalla violazione del diritto comunitario.
Nessuna tutela era data per le lesioni degli interessi legittimi, derivanti da violazione della normativa interna, ad es. agli appalti cd. “sotto soglia”
Per i danni comunque risarcibili, all’epoca vigeva il c.d. “sistema binario” di giurisdizione, in ragione del quale per l’annullamento dell’atto amministrativo era necessario adire il G.A., mentre per il risarcimento del danno – qualificato quale “questione patrimoniale consequenziale” - occorreva rivolgersi al G.O.
La giurisprudenza civile, prima della famosa sentenza della Cassazione n 500/99, era granitica nel sostenere che la c.d. lesione degli interessi legittimi., fosse non risarcibile e questo per due diverse ragioni : la prima, di natura sostanziale, si basava sull’assunto che solo il diritto soggettivo perfetto fosse risarcibile. [1]
La seconda, di natura processuale, faceva perno sul fatto che il G.O. dotato del potere di pronunciare sentenze di condanna, non aveva però giurisdizione sull’interesse legittimo; il G.A., per contro, pur avendo giurisdizione sugli interessi legittimi., non aveva potere di emanare sentenze di condanna.
Tali posizioni si sono nel corso degli anni affievolite, sino ad arrivare alla Legge 80/’98 col suo art. 35, che ha costituito una importantissima base per l’emanazione della sentenza 500/99, la quale come ormai a tutti noto, ha determinato il pieno ingresso del risarcimento danni da lesione dell’interesse legittimo nel nostro ordinamento.
La vera portata innovativa dell’art. 35 è stata innanzitutto su un piano processuale, con inevitabili conseguenze prodotte poi su un piano sostanziale .
Non a caso, secondo buona parte della dottrina l’art. 35 citato, avrebbe rappresentato la reale codificazione del superamento del dogma della irrisarcibilità degli interessi legittimi., sia pure nel settore limitato delle materie di giurisdizione esclusiva della G.A.

2 Il risarcimento del danno da lesione degli interessi legittimi. in tema di procedure di evidenza pubblica: la natura giuridica della responsabilità della PA

Il risarcimento del danno da lesione degli interessi legittimi. in tema di procedure di evidenza pubblica, presenta numerosi capitoli di indagine.
Sotto il profilo sostanziale, discorso mai sopito, è quello inerente la natura giuridica della responsabilità della PA. Inoltre, sempre viva è la discussione sull’ampiezza e portata dell’elemento oggettivo e soggettivo. Particolarmente rilevante è infine, la tematica dei criteri di quantificazione del danno per equivalente.
La sentenza oggetto di esame, offre lo spunto per poter analizzare tali problematiche.
Nell’ambito del primo profilo di indagine, le alterne tesi oscillano tra responsabilità extracontrattuale, contrattuale per inadempimento di obblighi nascenti da “contatto sociale qualificato e responsabilità pre-contrattuale.
Non è mancato chi ha sostenuto, in maniera isolata ed episodica, che vi sia una responsabilità sui generis[2] in capo alla PA.

3 La tesi della responsabilità extra contrattuale

Con la sentenza 500/99, la Cassazione riteneva che la responsabilità della P.A. fosse da inquadrare nel genus della responsabilità aquiliana.
Il CDS, con la sentenza 1443/2010 non ritiene di discostarsi da tale assunto qualificatorio, ed in proposito cosi si esprimono i giudici di palazzo Spada: deve rammentarsi che in giurisprudenza costituisce jus receptum il principio per cui Il danno ingiusto causato dalla stazione appaltante in conseguenza dell'irregolare svolgimento di una gara pubblica, ancorché riferito alla lesione di interessi legittimi, comporta una responsabilità di tipo extracontrattuale che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., richiede comunque la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa.(Consiglio Stato , sez. IV, 28 aprile 2006, n. 2408)4
La sentenza della Sesta Sezione, sceglie (dando per incontestata) una soluzione che invero - almeno in passato – è stata invece oggetto di forte discussione e che forse è tutt’altro che pacifica.

4 Segue : Le opinioni diverse e l’ipotesi della responsabilità contrattuale

La tesi della responsabilità della P.A. come extracontrattuale non sempre è stata seguita.
Ad avviso di altri interpreti, soprattutto laddove le parti sono partecipi di un procedimento amministrativo, appare difficile sostenere quella “estraneità” tra le parti medesime che caratterizza la responsabilità ex art. 2043. Sotto tale profilo – per alcuni - sembra più ravvisabile una responsabilità di tipo contrattuale.
La relazione che nascerebbe tra privato e P.A. a seguito di un procedimento amministrativo, determinerebbe secondo tale impostazione, un rapporto obbligatorio.
Non ostacolerebbe tale tesi l’art. 1173 c.c. atteso il carattere aperto delle fonti delle obbligazioni ivi previsto.
In giurisprudenza e presso lo stesso Consiglio di Stato, diverse pronunzie antecedenti, ritengono la natura giuridica della responsabilità della PA di tipo contrattuale.[3]
Da ultimo tale tesi della natura contrattuale in ragione del cd “contatto sociale” è stata valorizzata per opera della Cassazione Civile e non solo, in tema di responsabilità della PA per danni arrecati in occasione di attività sanitaria.[4]
Le conseguenze sarebbero importanti in tema di onere della prova, che così sarebbe a carico della P.A., eliminando di conseguenza, l’onere a carico del ricorrente di provare l’elemento soggettivo.
Il termine di prescrizione sarebbe di dieci anni, diverso sarebbe anche il regime degli interessi e della rivalutazione monetaria. Sinteticamente si rammenta che ex art. 2043 gli interessi decorrono dal fatto illecito, per contro ex art. 1218 gli interessi decorrono dalla domanda; mentre la rivalutazione è sempre prevista ex art. 2043, la stessa è al contrario eventuale nella responsabilità contrattuale.
Sul punto della rivalutazione di recente è intervenuto il Consiglio di Stato[5] che qualificando la responsabilità aquiliana ex art. 2043, ha ammesso la rivalutazione del danno, dall’illecita aggiudicazione a terzi sino alla data della decisione, senza ulteriore diritto agli interessi legali che decorrono solo dalla data della decisione (ove il debito si trasformerebbe in debito di valuta), sino al soddisfo.

5 La tesi della responsabilità precontrattuale

Nell’ambito dell’accennata dicotomia interpretativa non poteva mancare, come spesso accade in questi casi, una terza opinione, vale a dire quella della responsabilità precontrattuale, ammesso che la stessa dia davvero luogo ad un tertium genus di responsabilità [6]
Alcune pronunce da ultimo hanno ampliato l’orientamento tradizionale che restringeva la responsabilità precontrattuale della P. A. alle sole ipotesi di attività jure privatorum della P.A.,
In passato, la responsabilità precontrattuale era riconosciuta in caso di lesione derivante dai procedimenti di trattativa privata[7] stante la posizione paritetica delle parti: l’art 1337 cc non era invece, reputato applicabile per lesioni arrecate in occasione di procedure di evidenza pubblica.[8]
Da ultimo, per le ipotesi di responsabilità ex art. 1337, in ordine alle procedure di gara, è stata ravvisata la culpa in contraendo per revoca immotivata del bando.[9]
La motivazione, per tali atti di revoca, assurge ad elemento determinante ai fini della verifica della sussistenza della responsabilità ex art. 1337.
La giurisprudenza del Consiglio di Stato, ritiene in linea di principio possibile la revoca, sia in caso di riscontrata illegittimità della procedura attuata (nel qual caso sarebbe più corretto parlare di annullamento in sede di c.d. autotutela esecutiva), sia in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
Sulla revoca è necessario rammentare che l’art. 21 quinques della Legge 241 riformata, circoscrive con rigore i suoi presupposti, prevedendo comunque un obbligo generale di indennizzo delle situazioni di pregiudizio arrecate ai privati, dando cosi luogo ad una delle rare figure di indennizzo da atto lecito ovvero legittimo.
Il risarcimento, dovuto al contrario in ipotesi di atto illegittimo, in questi casi è, come noto, comunque limitato all’interesse negativo.
È esclusa la possibilità di risarcimento del mancato utile, anche nella forma minore della perdita di chance.
Sempre sulla responsabilità precontrattuale, era stata messa in discussione la giurisdizione del G.A. sul danno ex art. 1337, in coerenza con la opinione più risalente che la riteneva possibile solo laddove la PA agisse in posizione di parità con i privati.
L’A.P. n.° 6 del 2005 ha eliminato ogni dubbio, stante la chiara formulazione della normativa di riferimento, cosi come data dalla legge 2005 del 2000 che sulla materia dei contratti ha conferito al GA una giurisdizione esclusiva
Sul punto della natura giuridica della responsabilità, va rilevato che per alcuni giudici amministrativi, la qualificazione della responsabilità stessa, dipende dalla formulazione del petitum del ricorso.[10]
In sintesi, solo la concreta vicenda processuale e la specifica domanda rivolta al Giudice, possono forse chiarire se si tratti di responsabilità contrattuale o meno.

6 Elemento soggettivo – prova – presunzioni

Nella sentenza in commento, la natura di responsabilità aquiliana comporta l’onere della prova, di tutti gli elementi dell’illecito e fra questi ovviamente, primo tra tutti, l’elemento soggettivo, ossia la colpa.
Cosi recita la sentenza del CDS sul punto: “ l’appellata ha provato gli elementi strutturali della responsabilità ex art. 2043, con riferimento alla culpa dell’amministrazione (palese, posto che la condotta della medesima si pose in controtendenza rispetto a plurimi e concordanti indicazioni giurisprudenziali).
La sentenza in parola, sembra accedere ad una nozione della colpa, intesa quale presupposto soggettivo della responsabilità, sostanzialmente oggettiva, la quale tenga conto dei vizi e delle illegittimità che inficiano il provvedimento e della gravità della violazione.
La colpa, se si accede alla nozione di responsabilità extracontrattuale della P.A. va ovviamente provata ex art. 2697 c.c. dal ricorrente il quale – in quest’ambito – può comunque capitalizzare l’elemento delle presunzioni[11] che per essere valutabili, devono essere gravi, precise e concordanti ex art. 2727 c.c..

7 La prova del danno – giudizio prognostico sull’ aggiudicazione della gara

Il giudizio sulla spettanza del risarcimento passa attraverso il giudizio sulla spettanza del bene della vita, richiesto all’amministrazione e da questa negato con il provvedimento che si assume illegittimo.
In un appalto, ed in una posizione di cd interessi pretensivi, ciò postula che accertata o pronunciata la illegittimità degli atti di gara, l’istante potesse essere effettivamente l’aggiudicatario.
Nella fattispecie oggetto di giudizio della sentenza in esame, il Giudice di appello ha ritenuto contrariamente al Tar, che il ricorrente – appellato, non potesse essere “valutato”, quale possibile e certo aggiudicatario pretermesso e questo anche ipotizzando una elisione del maggior punteggio illegittimamente attribuito alla aggiudicataria, come aveva fatto seppur erroneamente il Giudice di primo grado.
Ed infatti, sul punto cosi recita la sentenza : Ne discende che la posizione della appellata, già ricorrente di primo grado vittoriosa, non poteva essere qualificata in termini di “certa aggiudicataria pretermessa” ma di partecipante classificatasi al secondo posto (su tre partecipanti alla gara, posto che una quarta offerente era stata esclusa), certamente pretermessa con riguardo alla introduzione arbitraria del criterio della omogeneità, ma di cui non si poteva pronosticare con certezza l’aggiudicazione della gara ove il detto criterio dell’omogeneità non avesse trovato ingresso nella procedura di gara. Con riferimento alla posizione di questa, vengono inoltre in rilievo due elementi: quello per cui essa aveva presentato l’offerta di gran lunga migliore, sotto il profilo economico, e quello relativo al minimo scarto che la distanziava dall’aggiudicataria.
La posizione all’appellata riconoscibile è quindi quella di soggetto titolare di una chance qualificata e consistente, ma non già di certa aggiudicataria: sul punto l’appello deve essere accolto

I Giudici di Palazzo Spada, nella sentenza in parola, non si “avventurano” in possibili ricostruzioni proprie, ovvero virtuali del punteggio di gara, evitando di dare cenno a tutta l’elaborazione giurisprudenziale antecedente che sul punto, molto ha dissertato.
In merito a quanto precede, si può rammentare come la verifica di tale concreta spettanza del bene della vita (che nel caso di appalto è l’aggiudicazione) – ossia il giudizio prognostico di cui alla sentenza 500/99 – si atteggi diversamente a seconda che l’attività della P.A. nell’appalto medesimo sia vincolata, tecnico-discrezionale o discrezionale pura.
Nessun problema si pone al giudice nel caso di attività vincolata: il rischio di intromissione del G.A. nel merito della discrezionalità amministrativa non sussiste: classico caso è l’ipotesi di gara aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Diversa è l’ipotesi della discrezionalità tecnica, che si ha ad esempio negli appalti aggiudicati con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa (oggi sempre più diffusi e dove la componente prezzo ha sempre minore incidenza percentuale).
Sul punto, è noto come a proposito della discrezionalità tecnica vi siano due correnti di pensiero: la prima ritiene che la stessa afferisca al merito dell’attività amministrativa, con la conseguenza che il G.A. non potrebbe effettuare giudizio prognostico alcuno.
Una seconda posizione, oggi più attuale e seguita in giurisprudenza, ritiene che la discrezionalità tecnica afferisca alla legittimità e non al merito, con piena possibilità di intervento del G. A.
Ciò perché oggetto di valutazione per opera del G.A. non sarebbe la scelta del comportamento da tenere o assumere ad opera della P.A., bensì la verifica della corretta applicazione del criterio tecnico assunto come parametro del procedimento amministrativo.
Con specifico riferimento agli appalti, circa il controllo della c.d. “discrezionalità tecnica” sono ravvisabili diverse opzioni giurisprudenziali.
La prima, vede la tendenza ad evitare da parte del G.A. la ripetizione di valutazioni tecniche – anche per il tramite di C.T.U. – rimettendo la valutazione medesima all’amministrazione. Sul punto paradigmatica è la posizione assunta dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza n.° 4435/2002: per i Giudici di Palazzo Spada, “annullato un provvedimento per vizi formali che consentono la riedizione del potere amministrativo, la domanda risarcitoria non può essere valutata se non all’esito dell’illegittimità ulteriore del potere”.
Una seconda posizione, riguardo alla verifica della discrezionalità tecnica, ritiene possibile – in luogo del rinvio degli atti alla P.A.- una c.d. “ ripetizione virtuale “ della gara[12]
La conferma di tale possibile ripetizione virtuale è data dal Tar Lombardia sez. III, 2000/2772, ove la ripetizione è fatta tramite C.T.U., ma sempre sulla scorta che la discrezionalità tecnica afferisce alla legittimità e non al merito.
Un successivo orientamento giurisprudenziale, a fronte della necessità di valutazione tecnica degli atti di gara, si caratterizza per la tendenza alla valorizzazione del risarcimento da perdita di chance, esattamente come ha fatto la sentenza oggetto di nota.
In luogo del rinnovo degli atti procedimentali amministrativi, reale o virtuale – si predilige la liquidazione del danno, capitalizzando il concetto di danno da lesione della chance.
Paradigmatica a tal fine la sentenza del TAR Veneto 2002/1605 che annullando l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare, distingue il danno da mancata aggiudicazione, rispetto al danno da chance, e la conforme sentenza TAR Toscana 2000/660.
Per il primo tipo di danno, dette pronunzie ritengono che vada provata l’illegittimità della procedura e il sicuro conseguimento dell’aggiudicazione.
Per il secondo tipo di danno, è invece sufficiente provare la non trascurabile possibilità di aggiudicazione, l’idoneità allo svolgimento del servizio anche attraverso la dimostrazione di aver eseguito appalti similari in precedenza.
La giurisprudenza, ha chiarito che il danno da perdita di chance va liquidato essenzialmente ex art. 1226 c.c. e quindi equitativamente, con la discrezionalità del Giudice.
Sempre in ordine ai poteri del G.A., relativamente agli appalti ed alla valutazione dell’operato della P. A., l’ipotesi più problematica, resta quella della discrezionalità amministrativa piena.
La tesi dominante è quella che ritiene preclusa al Giudice l’indagine sulla spettanza dell’aggiudicazione (si pensi ad un appalto-concorso, con valutazione del gradimento di un progetto).
Pertanto la spettanza del bene della vita potrà essere valutata solo dalla P.A. a seguito del rinnovo delle operazioni di gara ed al ricorrente – in caso di esito positivo – potrà essere riconosciuto solo il danno da ritardo.

8 La quantificazione del danno con particolare riguardo alla perdita di chance

La norma di riferimento, oltre all’art. 1226 citato, è l’art. 1223 c.c. che individua le due componenti del danno emergente e del lucro cessante.
Tra le regole civilistiche applicabili al risarcimento per gli appalti, va tenuto in conto anche il principio della compensatio lucri cum damno, in particolare per l’ipotesi che il ricorrente – medio tempore –, ovvero in pendenza di ricorso abbia potuto espletare altri appalti e da questi trarre vantaggio.[13]
Altra norma che può essere astrattamente applicata è l’art. 1227 c.c. che contempla il concorso di colpa del creditore al fine di ridurre l’ammontare della pretesa risarcitoria.
Un’applicazione particolare è data a proposito della richiesta cautelare, ossia laddove il ricorrente nel suo atto introduttivo non chieda la misura cautelare della sospensione degli atti impugnati.
Parte della dottrina[14] ritiene che la tempestiva richiesta di rimedi cautelari sia valutabile ai fini della quantificazione del danno risarcibile.
Resta il problema di dimostrare l’idoneità concreta dell’istanza medesima alla concessione dei benefici cautelari ad opera del Giudice, considerando altresì, come nella realtà quotidiana della aule giudiziarie amministrative, la misura cautelare richiesta, per la materia delle procedure di evidenza pubblica, raramente venga concessa.
E’ qualificato come concorso di colpa del creditore, anche l’atteggiamento di inattività rispetto alla concessione di misure cautelari, in particolare ove il ricorrente, ottenuta la misura invocata, non ne chieda l’esecuzione.[15] Tale orientamento sembra non tenere conto dell’obbligo della P.A. di uniformarsi alle pronunce giudiziali.
In tema di quantificazione del danno, normalmente compete al ricorrente il lucro cessante, che è stimato ai sensi dell’art. 345 della l. 1865/2248, pari al 10% dell’importo a base di gara (norma sul recesso con pagamento del decimo del valore dei valori residui espressivo del medio e normale utile aziendale). Tale norma è oggi ripetuta anche nel Codice de Lise .
Trattasi di una liquidazione forfetaria, c.d. “automatica”, animata dall’evidente scopo di proteggere la P.A. contro liquidazioni eccessive. Si segnala sul punto della quantificazione Consiglio di Stato Sez. IV, 28 aprile 2006 n.° 2408.
Tale criterio del 10% si applica anche per gli appalti di servizi e forniture.
Per quanto concerne il danno emergente, esso è dato dalle spese per la partecipazione alla gara e dalle spese per l’immobilizzazione delle risorse aziendali.[16]
Non tutti concordano sul punto: per parte della giurisprudenza, le spese per partecipare alla gara non sono mai risarcibili, atteso che esse comunque rimangono a carico del concorrente, anche se egli non consegua l’aggiudicazione.[17]
La giurisprudenza[18] si è soffermata sulla quantificazione del danno risarcibile in caso d’illegittima esclusione da una procedura ad evidenza pubblica e più precisamente sul danno da perdita di chance.
Con il termine “perdita di chance” ci si riferisce normalmente ad un aspetto peculiare del più ampio tema della risarcibilità dei danni arrecati ad interessi di natura economica.
Si tratta di una categoria che il nostro ordinamento ha accolto dall’esperienza giuridica francese, in cui la figura in esame è sorta e si è sviluppata.
La chance, ha assunto, a livello giuridico, il significato di probabilità di ottenere un certo risultato o vantaggio sperato, ovvero di aspettativa favorevole.
Nell’ambito più specifico degli appalti pubblici e in un’ottica di responsabilità extra contrattuale, il privato danneggiato da un’aggiudicazione illegittima a favore di altri, può invocare l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della colpa dell’amministrazione.
La perdita di chance del ricorrente deve essere rapportata in termini percentuali all’utile in astratto conseguibile in ipotesi di aggiudicazione della gara rinnovata.
Per il Consiglio di Stato, anche prima della sentenza oggetto di commento,[19] “l’utile economico che sarebbe derivato all’impresa dall’esecuzione dell’appalto viene presuntivamente quantificato nel 10% dell’importo a base d’asta, come ribassato dall’offerta presentata, ma tale percentuale viene spesso ridotta al 5% nel caso in cui l’impresa non dimostra di non aver potuto utilizzare mezzi e maestranze per l’espletamento di altri servizi”.
I giudici di Palazzo Spada anche nella sentenza in esame,[20] ripropongono una diffusa opinione giurisprudenziale circa la quantificazione del danno da perdita di chances, la quale ritiene che “quando il ricorrente allega solo la perdita di una chance a sostegno della pretesa risarcitoria, la somma commisurata all’utile d’impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle concrete possibilità di vittoria”.
Orbene, come sia possibile sostenere che un ricorrente possa vincere una gara che non verrà mai ripetuta e’davvero difficile a dirsi.
L’opinabilità e la soggettività del giudizio circa la possibilità di vittoria, unita alla natura diabolica della prova cui sarebbe soggetto il ricorrente, sembrano ridurre eccessivamente la portata risarcitoria di tali azioni e con essa la funzione anche “sanzionatoria” di comportamenti “non ortodossi” della PA e dei suoi agenti.
La quantificazione del 5% su cui sembra adagiarsi, in maniera standardizzata la giurisprudenza ultima in tema di danno da perdita di chances, unita alle difficoltà – sopra evidenziate – del Giudice di emettere giudizi prognostici su riedizioni virtuali, ovvero ipotetiche del procedimento amministrativo, (al fine di valutare la spettanza ipotetica del bene della vita, ossia l’aggiudicazione), allontanano la Giurisdizione Amministrativa da quel percorso faticosamente intrapreso verso l’“effettività” della tutela, di cui hanno disperatamente bisogno gli operatori economici ricorrenti.
Le sentenze in tema di risarcimento danni contro la PA e non solo quelle del Giudice Amministrativo, sembrano spesso risentire di una ispirazione “metagiuridica”, in funzione di una sorta di cura e protezione delle ormai sempre più magre finanze pubbliche.

 

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[1] La questione invero ben più complessa ed articolata di come esposto in questa sede, può essere approfondita nella sterminata produzione della dottrina e della giurisprudenza antecedente. Per una ricostruzione esauriente, ma sintetica, si veda ad es. Cassazione civile Sez. Unite 23/11/1985 n.° 5813
[2] Consiglio di Stato marzo 2005 n.° 1047.
[3] Sul punto si vedano ad esempio Cons. di Stato sez. IV, 3169/01; Cons. di Stato sez V 3796/05 e Cons di Stato sez VI, 340/03.
[4] Si vedano sul Punto Tar Lazio, sez III, 1 aprile 2010 n 5411 e Cassazione Civile sez. III 19 aprile 2006 n 9085
[5] CDS sez. IV, 2408/06
[6] Soluzione invero tutt’altro che pacifica, anzi forse ben più contesta della tesi di ritenere che la responsabilità pre contrattuale si inquadri nell’ambito della più ampia responsabilità aquiliana. Per un’ ampia trattazione sul punto si rinvia a C, Massimo Bianca, Il contratto , II ed, Milano giuffre’ 2000.
[7] Cassazione Civile Sez.Unite 26 Maggio 1997 n.° 4673
[8] Per un’applicazione recente del 1337 cc ad una fattispecie di ingiustificato recesso da trattativa privata, si rimanda a Cons. di Stato sez. VI, 2005, n.° 816, ove è stata respinta la richiesta risarcitoria in ragione della fondatezza delle motivazioni addotte per la revoca della gara e dei suoi atti.
[9] Un’ applicazione interessante della responsabilità ex art. 1337, per la revoca ingiustificata delle trattative, si è avuta in TAR Campania, I, 1794/2006, ove i giudici hanno ritenuto che la P.A. con l’avvio delle gare e la pubblicazione del Bando assumerebbe un impegno a contrarre (discutibile per il sottoscritto). Anche per i giudici Campani lo ius poenitendi sugli atti di gara, deve essere sorretto da motivi di pubblico interesse, salvo incorrere in responsabilità ex art. 1337 c.c.
[10] Cons. di Stato sez. VI 1945/2003
[11]TAR Lombardia, Brescia, n 616 del 2007
[12] Cons. di Stato 2007, n.° 553, sez. VI
[13] si veda Cons. Giust. Sic. 8 maggio 2002, n.° 267
[14] A. Police, Il ricorso di piena giurisdizione davanti al giudice amministrativo, II, Padova, Cedam , 2001, pg 391
[15] T.A.R. Lombardia , Brescia, 23 novembre 2000 n.°861
[16] TAR Friuli-Venezia Giulia 26 gennaio 2002 n.° 2
[17] Cons. Stato 8244/2004
[18] Consiglio di Stato VI n 11 gennaio 2010 n. 14,
[19] ibidem
[20] Consiglio di Stato - sezione VI - sentenza 11 marzo 2010 n. 1443

 

(pubblicato il 2.7.2010)

 

 

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