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| n. 7 -2010 - © copyright |
MASSIMO DEMETRIO SGRIGNUOLI
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Risarcimento danni in materia di
appalti pubblici
Brevi considerazioni in ordine alla natura
giuridica della responsabilità della PA e criteri di quantificazione dei
danni, con riferimento al giudizio prognostico sull’aggiudicazione della
gara ed al danno da perdita di chance. Note a margine della Sentenza del
Consiglio di Stato - sezione VI -11 marzo 2010 n. 1443
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Sommario
1 Brevi cenni sull’affermazione del diritto
al risarcimento del danno in materia di appalti; 2 Il risarcimento
del danno da lesione degli interessi legittimi. in tema di procedure
di evidenza pubblica:la natura giuridica della responsabilità della
PA; 3 la tesi della responsabilità extracontrattuale; 4 segue: Le
opinioni diverse, l’ipotesi della responsabilità contrattuale; 5 La
tesi della responsabilità precontrattuale; 6 Elemento soggettivo –
prova – presunzioni; 7 La prova del danno – giudizio prognostico
sull’ aggiudicazione della gara; 8 La quantificazione del danno con
particolare riguardo alla chance.
1 Brevi cenni sull’
affermazione del diritto al risarcimento del danno in materia di
appalti
In ordine al risarcimento danni da lesione degli
interessi legittimi nel settore degli appalti, va ricordato come già
prima della sentenza 500/99, il legislatore nazionale, sia pure
sotto la spinta cogente del legislatore comunitario, avesse previsto
la risarcibilità di danni siffatti con la legge 142/92, art.13.
In tale contesto normativo, la risarcibilità era sancita però
solo per le lesioni dei diritti e per le illegittimità derivanti
dalla violazione del diritto comunitario.
Nessuna tutela era
data per le lesioni degli interessi legittimi, derivanti da
violazione della normativa interna, ad es. agli appalti cd. “sotto
soglia”
Per i danni comunque risarcibili, all’epoca vigeva il
c.d. “sistema binario” di giurisdizione, in ragione del quale per
l’annullamento dell’atto amministrativo era necessario adire il
G.A., mentre per il risarcimento del danno – qualificato quale
“questione patrimoniale consequenziale” - occorreva rivolgersi al
G.O.
La giurisprudenza civile, prima della famosa sentenza della
Cassazione n 500/99, era granitica nel sostenere che la c.d. lesione
degli interessi legittimi., fosse non risarcibile e questo per due
diverse ragioni : la prima, di natura sostanziale, si basava
sull’assunto che solo il diritto soggettivo perfetto fosse
risarcibile. [1]
La seconda, di natura processuale, faceva perno
sul fatto che il G.O. dotato del potere di pronunciare sentenze di
condanna, non aveva però giurisdizione sull’interesse legittimo; il
G.A., per contro, pur avendo giurisdizione sugli interessi
legittimi., non aveva potere di emanare sentenze di
condanna.
Tali posizioni si sono nel corso degli anni
affievolite, sino ad arrivare alla Legge 80/’98 col suo art. 35, che
ha costituito una importantissima base per l’emanazione della
sentenza 500/99, la quale come ormai a tutti noto, ha determinato il
pieno ingresso del risarcimento danni da lesione dell’interesse
legittimo nel nostro ordinamento.
La vera portata innovativa
dell’art. 35 è stata innanzitutto su un piano processuale, con
inevitabili conseguenze prodotte poi su un piano sostanziale
.
Non a caso, secondo buona parte della dottrina l’art. 35
citato, avrebbe rappresentato la reale codificazione del superamento
del dogma della irrisarcibilità degli interessi legittimi., sia pure
nel settore limitato delle materie di giurisdizione esclusiva della
G.A.
2 Il risarcimento del danno da lesione degli
interessi legittimi. in tema di procedure di evidenza pubblica: la
natura giuridica della responsabilità della PA
Il
risarcimento del danno da lesione degli interessi legittimi. in tema
di procedure di evidenza pubblica, presenta numerosi capitoli di
indagine.
Sotto il profilo sostanziale, discorso mai sopito, è
quello inerente la natura giuridica della responsabilità della PA.
Inoltre, sempre viva è la discussione sull’ampiezza e portata
dell’elemento oggettivo e soggettivo. Particolarmente rilevante è
infine, la tematica dei criteri di quantificazione del danno per
equivalente.
La sentenza oggetto di esame, offre lo spunto per
poter analizzare tali problematiche.
Nell’ambito del primo
profilo di indagine, le alterne tesi oscillano tra responsabilità
extracontrattuale, contrattuale per inadempimento di obblighi
nascenti da “contatto sociale qualificato e responsabilità
pre-contrattuale.
Non è mancato chi ha sostenuto, in maniera
isolata ed episodica, che vi sia una responsabilità sui generis[2] in capo alla PA.
3 La tesi della
responsabilità extra contrattuale
Con la sentenza
500/99, la Cassazione riteneva che la responsabilità della P.A.
fosse da inquadrare nel genus della responsabilità aquiliana.
Il CDS, con la sentenza 1443/2010 non ritiene di discostarsi da
tale assunto qualificatorio, ed in proposito cosi si esprimono i
giudici di palazzo Spada: deve rammentarsi che in giurisprudenza
costituisce jus receptum il principio per cui Il danno ingiusto
causato dalla stazione appaltante in conseguenza dell'irregolare
svolgimento di una gara pubblica, ancorché riferito alla lesione di
interessi legittimi, comporta una responsabilità di tipo
extracontrattuale che, ai sensi dell'art. 2043 c.c., richiede
comunque la verifica della sussistenza dell'elemento soggettivo del
dolo o della colpa.(Consiglio Stato , sez. IV, 28 aprile 2006, n.
2408)4
La sentenza della Sesta Sezione, sceglie (dando per
incontestata) una soluzione che invero - almeno in passato – è stata
invece oggetto di forte discussione e che forse è tutt’altro che
pacifica.
4 Segue : Le opinioni diverse e l’ipotesi della
responsabilità contrattuale
La tesi della
responsabilità della P.A. come extracontrattuale non sempre è stata
seguita.
Ad avviso di altri interpreti, soprattutto laddove le
parti sono partecipi di un procedimento amministrativo, appare
difficile sostenere quella “estraneità” tra le parti medesime che
caratterizza la responsabilità ex art. 2043. Sotto tale profilo –
per alcuni - sembra più ravvisabile una responsabilità di tipo
contrattuale.
La relazione che nascerebbe tra privato e P.A. a
seguito di un procedimento amministrativo, determinerebbe secondo
tale impostazione, un rapporto obbligatorio.
Non ostacolerebbe
tale tesi l’art. 1173 c.c. atteso il carattere aperto delle fonti
delle obbligazioni ivi previsto.
In giurisprudenza e presso lo
stesso Consiglio di Stato, diverse pronunzie antecedenti, ritengono
la natura giuridica della responsabilità della PA di tipo
contrattuale.[3]
Da ultimo tale tesi della natura contrattuale in
ragione del cd “contatto sociale” è stata valorizzata per opera
della Cassazione Civile e non solo, in tema di responsabilità della
PA per danni arrecati in occasione di attività sanitaria.[4]
Le
conseguenze sarebbero importanti in tema di onere della prova, che
così sarebbe a carico della P.A., eliminando di conseguenza, l’onere
a carico del ricorrente di provare l’elemento soggettivo.
Il
termine di prescrizione sarebbe di dieci anni, diverso sarebbe anche
il regime degli interessi e della rivalutazione monetaria.
Sinteticamente si rammenta che ex art. 2043 gli interessi decorrono
dal fatto illecito, per contro ex art. 1218 gli interessi decorrono
dalla domanda; mentre la rivalutazione è sempre prevista ex art.
2043, la stessa è al contrario eventuale nella responsabilità
contrattuale.
Sul punto della rivalutazione di recente è
intervenuto il Consiglio di Stato[5] che qualificando la
responsabilità aquiliana ex art. 2043, ha ammesso la rivalutazione
del danno, dall’illecita aggiudicazione a terzi sino alla data della
decisione, senza ulteriore diritto agli interessi legali che
decorrono solo dalla data della decisione (ove il debito si
trasformerebbe in debito di valuta), sino al soddisfo.
5
La tesi della responsabilità precontrattuale
Nell’ambito
dell’accennata dicotomia interpretativa non poteva mancare, come
spesso accade in questi casi, una terza opinione, vale a dire quella
della responsabilità precontrattuale, ammesso che la stessa dia
davvero luogo ad un tertium genus di responsabilità
[6]
Alcune pronunce da ultimo hanno ampliato l’orientamento
tradizionale che restringeva la responsabilità precontrattuale della
P. A. alle sole ipotesi di attività jure privatorum della
P.A.,
In passato, la responsabilità precontrattuale era
riconosciuta in caso di lesione derivante dai procedimenti di
trattativa privata[7] stante la posizione paritetica delle parti:
l’art 1337 cc non era invece, reputato applicabile per lesioni
arrecate in occasione di procedure di evidenza pubblica.[8]
Da
ultimo, per le ipotesi di responsabilità ex art. 1337, in ordine
alle procedure di gara, è stata ravvisata la culpa in
contraendo per revoca immotivata del bando.[9]
La
motivazione, per tali atti di revoca, assurge ad elemento
determinante ai fini della verifica della sussistenza della
responsabilità ex art. 1337.
La giurisprudenza del Consiglio di
Stato, ritiene in linea di principio possibile la revoca, sia in
caso di riscontrata illegittimità della procedura attuata (nel qual
caso sarebbe più corretto parlare di annullamento in sede di c.d.
autotutela esecutiva), sia in caso di sopravvenuti motivi di
interesse pubblico.
Sulla revoca è necessario rammentare che
l’art. 21 quinques della Legge 241 riformata, circoscrive con
rigore i suoi presupposti, prevedendo comunque un obbligo generale
di indennizzo delle situazioni di pregiudizio arrecate ai privati,
dando cosi luogo ad una delle rare figure di indennizzo da atto
lecito ovvero legittimo.
Il risarcimento, dovuto al contrario in
ipotesi di atto illegittimo, in questi casi è, come noto, comunque
limitato all’interesse negativo.
È esclusa la possibilità di
risarcimento del mancato utile, anche nella forma minore della
perdita di chance.
Sempre sulla responsabilità
precontrattuale, era stata messa in discussione la giurisdizione del
G.A. sul danno ex art. 1337, in coerenza con la opinione più
risalente che la riteneva possibile solo laddove la PA agisse in
posizione di parità con i privati.
L’A.P. n.° 6 del 2005 ha
eliminato ogni dubbio, stante la chiara formulazione della normativa
di riferimento, cosi come data dalla legge 2005 del 2000 che sulla
materia dei contratti ha conferito al GA una giurisdizione esclusiva
Sul punto della natura giuridica della responsabilità, va
rilevato che per alcuni giudici amministrativi, la qualificazione
della responsabilità stessa, dipende dalla formulazione del petitum del ricorso.[10]
In sintesi, solo la concreta
vicenda processuale e la specifica domanda rivolta al Giudice,
possono forse chiarire se si tratti di responsabilità contrattuale o
meno.
6 Elemento soggettivo – prova – presunzioni
Nella sentenza in commento, la natura di responsabilità
aquiliana comporta l’onere della prova, di tutti gli elementi
dell’illecito e fra questi ovviamente, primo tra tutti, l’elemento
soggettivo, ossia la colpa.
Cosi recita la sentenza del CDS sul
punto: “ l’appellata ha provato gli elementi strutturali della
responsabilità ex art. 2043, con riferimento alla culpa
dell’amministrazione (palese, posto che la condotta della medesima
si pose in controtendenza rispetto a plurimi e concordanti
indicazioni giurisprudenziali).”
La sentenza in parola,
sembra accedere ad una nozione della colpa, intesa quale presupposto
soggettivo della responsabilità, sostanzialmente oggettiva, la quale
tenga conto dei vizi e delle illegittimità che inficiano il
provvedimento e della gravità della violazione.
La colpa, se si
accede alla nozione di responsabilità extracontrattuale della P.A.
va ovviamente provata ex art. 2697 c.c. dal ricorrente il
quale – in quest’ambito – può comunque capitalizzare l’elemento
delle presunzioni[11] che per essere valutabili, devono essere
gravi, precise e concordanti ex art. 2727 c.c..
7
La prova del danno – giudizio prognostico sull’ aggiudicazione della
gara
Il giudizio sulla spettanza del risarcimento passa
attraverso il giudizio sulla spettanza del bene della vita,
richiesto all’amministrazione e da questa negato con il
provvedimento che si assume illegittimo.
In un appalto, ed in una
posizione di cd interessi pretensivi, ciò postula che accertata o
pronunciata la illegittimità degli atti di gara, l’istante potesse
essere effettivamente l’aggiudicatario.
Nella fattispecie oggetto
di giudizio della sentenza in esame, il Giudice di appello ha
ritenuto contrariamente al Tar, che il ricorrente – appellato, non
potesse essere “valutato”, quale possibile e certo aggiudicatario
pretermesso e questo anche ipotizzando una elisione del maggior
punteggio illegittimamente attribuito alla aggiudicataria, come
aveva fatto seppur erroneamente il Giudice di primo grado.
Ed
infatti, sul punto cosi recita la sentenza : Ne discende che la
posizione della appellata, già ricorrente di primo grado vittoriosa,
non poteva essere qualificata in termini di “certa aggiudicataria
pretermessa” ma di partecipante classificatasi al secondo posto (su
tre partecipanti alla gara, posto che una quarta offerente era stata
esclusa), certamente pretermessa con riguardo alla introduzione
arbitraria del criterio della omogeneità, ma di cui non si poteva
pronosticare con certezza l’aggiudicazione della gara ove il detto
criterio dell’omogeneità non avesse trovato ingresso nella procedura
di gara. Con riferimento alla posizione di questa, vengono inoltre
in rilievo due elementi: quello per cui essa aveva presentato
l’offerta di gran lunga migliore, sotto il profilo economico, e
quello relativo al minimo scarto che la distanziava
dall’aggiudicataria.
La posizione all’appellata riconoscibile è
quindi quella di soggetto titolare di una chance qualificata e
consistente, ma non già di certa aggiudicataria: sul punto l’appello
deve essere accolto”
I Giudici di Palazzo Spada, nella
sentenza in parola, non si “avventurano” in possibili ricostruzioni
proprie, ovvero virtuali del punteggio di gara, evitando di dare
cenno a tutta l’elaborazione giurisprudenziale antecedente che sul
punto, molto ha dissertato.
In merito a quanto precede, si può
rammentare come la verifica di tale concreta spettanza del bene
della vita (che nel caso di appalto è l’aggiudicazione) – ossia il
giudizio prognostico di cui alla sentenza 500/99 – si atteggi
diversamente a seconda che l’attività della P.A. nell’appalto
medesimo sia vincolata, tecnico-discrezionale o discrezionale pura.
Nessun problema si pone al giudice nel caso di attività
vincolata: il rischio di intromissione del G.A. nel merito della
discrezionalità amministrativa non sussiste: classico caso è
l’ipotesi di gara aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
Diversa è l’ipotesi della discrezionalità tecnica, che si ha ad
esempio negli appalti aggiudicati con il sistema dell’offerta
economicamente più vantaggiosa (oggi sempre più diffusi e dove la
componente prezzo ha sempre minore incidenza percentuale).
Sul
punto, è noto come a proposito della discrezionalità tecnica vi
siano due correnti di pensiero: la prima ritiene che la stessa
afferisca al merito dell’attività amministrativa, con la conseguenza
che il G.A. non potrebbe effettuare giudizio prognostico
alcuno.
Una seconda posizione, oggi più attuale e seguita in
giurisprudenza, ritiene che la discrezionalità tecnica afferisca
alla legittimità e non al merito, con piena possibilità di
intervento del G. A.
Ciò perché oggetto di valutazione per opera
del G.A. non sarebbe la scelta del comportamento da tenere o
assumere ad opera della P.A., bensì la verifica della corretta
applicazione del criterio tecnico assunto come parametro del
procedimento amministrativo.
Con specifico riferimento agli
appalti, circa il controllo della c.d. “discrezionalità
tecnica” sono ravvisabili diverse opzioni
giurisprudenziali.
La prima, vede la tendenza ad evitare da parte
del G.A. la ripetizione di valutazioni tecniche – anche per il
tramite di C.T.U. – rimettendo la valutazione medesima
all’amministrazione. Sul punto paradigmatica è la posizione assunta
dal Consiglio di Stato, Sezione VI, nella sentenza n.° 4435/2002:
per i Giudici di Palazzo Spada, “annullato un provvedimento per
vizi formali che consentono la riedizione del potere amministrativo,
la domanda risarcitoria non può essere valutata se non all’esito
dell’illegittimità ulteriore del potere”.
Una seconda
posizione, riguardo alla verifica della discrezionalità tecnica,
ritiene possibile – in luogo del rinvio degli atti alla P.A.- una
c.d. “ ripetizione virtuale “ della gara[12]
La conferma
di tale possibile ripetizione virtuale è data dal Tar Lombardia sez.
III, 2000/2772, ove la ripetizione è fatta tramite C.T.U., ma sempre
sulla scorta che la discrezionalità tecnica afferisce alla
legittimità e non al merito.
Un successivo orientamento
giurisprudenziale, a fronte della necessità di valutazione tecnica
degli atti di gara, si caratterizza per la tendenza alla
valorizzazione del risarcimento da perdita di chance,
esattamente come ha fatto la sentenza oggetto di nota.
In luogo
del rinnovo degli atti procedimentali amministrativi, reale o
virtuale – si predilige la liquidazione del danno, capitalizzando il
concetto di danno da lesione della chance.
Paradigmatica a
tal fine la sentenza del TAR Veneto 2002/1605 che annullando
l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare, distingue il
danno da mancata aggiudicazione, rispetto al danno da chance,
e la conforme sentenza TAR Toscana 2000/660.
Per il primo tipo di
danno, dette pronunzie ritengono che vada provata l’illegittimità
della procedura e il sicuro conseguimento
dell’aggiudicazione.
Per il secondo tipo di danno, è invece
sufficiente provare la non trascurabile possibilità di
aggiudicazione, l’idoneità allo svolgimento del servizio anche
attraverso la dimostrazione di aver eseguito appalti similari in
precedenza.
La giurisprudenza, ha chiarito che il danno da
perdita di chance va liquidato essenzialmente ex art.
1226 c.c. e quindi equitativamente, con la discrezionalità del
Giudice.
Sempre in ordine ai poteri del G.A., relativamente agli
appalti ed alla valutazione dell’operato della P. A., l’ipotesi più
problematica, resta quella della discrezionalità amministrativa
piena.
La tesi dominante è quella che ritiene preclusa al Giudice
l’indagine sulla spettanza dell’aggiudicazione (si pensi ad un
appalto-concorso, con valutazione del gradimento di un
progetto).
Pertanto la spettanza del bene della vita potrà essere
valutata solo dalla P.A. a seguito del rinnovo delle operazioni di
gara ed al ricorrente – in caso di esito positivo – potrà essere
riconosciuto solo il danno da ritardo.
8 La
quantificazione del danno con particolare riguardo alla perdita di
chance
La norma di riferimento, oltre all’art. 1226
citato, è l’art. 1223 c.c. che individua le due componenti del danno
emergente e del lucro cessante.
Tra le regole civilistiche
applicabili al risarcimento per gli appalti, va tenuto in conto
anche il principio della compensatio lucri cum damno, in
particolare per l’ipotesi che il ricorrente – medio tempore –, ovvero in pendenza di ricorso abbia potuto espletare altri
appalti e da questi trarre vantaggio.[13]
Altra norma che può
essere astrattamente applicata è l’art. 1227 c.c. che contempla il
concorso di colpa del creditore al fine di ridurre l’ammontare della
pretesa risarcitoria.
Un’applicazione particolare è data a
proposito della richiesta cautelare, ossia laddove il ricorrente nel
suo atto introduttivo non chieda la misura cautelare della
sospensione degli atti impugnati.
Parte della dottrina[14]
ritiene che la tempestiva richiesta di rimedi cautelari sia
valutabile ai fini della quantificazione del danno
risarcibile.
Resta il problema di dimostrare l’idoneità concreta
dell’istanza medesima alla concessione dei benefici cautelari ad
opera del Giudice, considerando altresì, come nella realtà
quotidiana della aule giudiziarie amministrative, la misura
cautelare richiesta, per la materia delle procedure di evidenza
pubblica, raramente venga concessa.
E’ qualificato come concorso
di colpa del creditore, anche l’atteggiamento di inattività rispetto
alla concessione di misure cautelari, in particolare ove il
ricorrente, ottenuta la misura invocata, non ne chieda
l’esecuzione.[15] Tale orientamento sembra non tenere conto
dell’obbligo della P.A. di uniformarsi alle pronunce
giudiziali.
In tema di quantificazione del danno, normalmente
compete al ricorrente il lucro cessante, che è stimato ai sensi
dell’art. 345 della l. 1865/2248, pari al 10% dell’importo a base di
gara (norma sul recesso con pagamento del decimo del valore dei
valori residui espressivo del medio e normale utile aziendale). Tale
norma è oggi ripetuta anche nel Codice de Lise .
Trattasi di una
liquidazione forfetaria, c.d. “automatica”, animata
dall’evidente scopo di proteggere la P.A. contro liquidazioni
eccessive. Si segnala sul punto della quantificazione Consiglio di
Stato Sez. IV, 28 aprile 2006 n.° 2408.
Tale criterio del 10% si
applica anche per gli appalti di servizi e forniture.
Per quanto
concerne il danno emergente, esso è dato dalle spese per la
partecipazione alla gara e dalle spese per l’immobilizzazione delle
risorse aziendali.[16]
Non tutti concordano sul punto: per parte
della giurisprudenza, le spese per partecipare alla gara non sono
mai risarcibili, atteso che esse comunque rimangono a carico del
concorrente, anche se egli non consegua l’aggiudicazione.[17]
La
giurisprudenza[18] si è soffermata sulla quantificazione del danno
risarcibile in caso d’illegittima esclusione da una procedura ad
evidenza pubblica e più precisamente sul danno da perdita di chance.
Con il termine “perdita di chance” ci si riferisce normalmente
ad un aspetto peculiare del più ampio tema della risarcibilità dei
danni arrecati ad interessi di natura economica.
Si tratta di
una categoria che il nostro ordinamento ha accolto dall’esperienza
giuridica francese, in cui la figura in esame è sorta e si è
sviluppata.
La chance, ha assunto, a livello giuridico, il
significato di probabilità di ottenere un certo risultato o
vantaggio sperato, ovvero di aspettativa favorevole.
Nell’ambito
più specifico degli appalti pubblici e in un’ottica di
responsabilità extra contrattuale, il privato danneggiato da
un’aggiudicazione illegittima a favore di altri, può invocare
l’illegittimità del provvedimento quale indice presuntivo della
colpa dell’amministrazione.
La perdita di chance del ricorrente
deve essere rapportata in termini percentuali all’utile in astratto
conseguibile in ipotesi di aggiudicazione della gara
rinnovata.
Per il Consiglio di Stato, anche prima della sentenza
oggetto di commento,[19] “l’utile economico che sarebbe derivato
all’impresa dall’esecuzione dell’appalto viene presuntivamente
quantificato nel 10% dell’importo a base d’asta, come ribassato
dall’offerta presentata, ma tale percentuale viene spesso ridotta al
5% nel caso in cui l’impresa non dimostra di non aver potuto
utilizzare mezzi e maestranze per l’espletamento di altri
servizi”.
I giudici di Palazzo Spada anche nella sentenza in
esame,[20] ripropongono una diffusa opinione giurisprudenziale circa
la quantificazione del danno da perdita di chances, la quale ritiene
che “quando il ricorrente allega solo la perdita di una chance a
sostegno della pretesa risarcitoria, la somma commisurata all’utile
d’impresa deve essere proporzionalmente ridotta in ragione delle
concrete possibilità di vittoria”.
Orbene, come sia
possibile sostenere che un ricorrente possa vincere una gara che non
verrà mai ripetuta e’davvero difficile a dirsi.
L’opinabilità e
la soggettività del giudizio circa la possibilità di vittoria, unita
alla natura diabolica della prova cui sarebbe soggetto il
ricorrente, sembrano ridurre eccessivamente la portata risarcitoria
di tali azioni e con essa la funzione anche “sanzionatoria” di
comportamenti “non ortodossi” della PA e dei suoi agenti.
La
quantificazione del 5% su cui sembra adagiarsi, in maniera
standardizzata la giurisprudenza ultima in tema di danno da perdita
di chances, unita alle difficoltà – sopra evidenziate – del Giudice
di emettere giudizi prognostici su riedizioni virtuali, ovvero
ipotetiche del procedimento amministrativo, (al fine di valutare la
spettanza ipotetica del bene della vita, ossia l’aggiudicazione),
allontanano la Giurisdizione Amministrativa da quel percorso
faticosamente intrapreso verso l’“effettività” della tutela, di cui
hanno disperatamente bisogno gli operatori economici
ricorrenti.
Le sentenze in tema di risarcimento danni contro la
PA e non solo quelle del Giudice Amministrativo, sembrano spesso
risentire di una ispirazione “metagiuridica”, in funzione di una
sorta di cura e protezione delle ormai sempre più magre finanze
pubbliche.
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[1] La questione invero ben più complessa ed
articolata di come esposto in questa sede, può essere approfondita
nella sterminata produzione della dottrina e della giurisprudenza
antecedente. Per una ricostruzione esauriente, ma sintetica, si veda
ad es. Cassazione civile Sez. Unite 23/11/1985 n.° 5813
[2]
Consiglio di Stato marzo 2005 n.° 1047.
[3] Sul punto si vedano
ad esempio Cons. di Stato sez. IV, 3169/01; Cons. di Stato sez V
3796/05 e Cons di Stato sez VI, 340/03.
[4] Si vedano sul Punto
Tar Lazio, sez III, 1 aprile 2010 n 5411 e Cassazione Civile sez.
III 19 aprile 2006 n 9085
[5] CDS sez. IV, 2408/06
[6]
Soluzione invero tutt’altro che pacifica, anzi forse ben più
contesta della tesi di ritenere che la responsabilità pre
contrattuale si inquadri nell’ambito della più ampia responsabilità
aquiliana. Per un’ ampia trattazione sul punto si rinvia a C,
Massimo Bianca, Il contratto , II ed, Milano giuffre’ 2000.
[7]
Cassazione Civile Sez.Unite 26 Maggio 1997 n.° 4673
[8] Per
un’applicazione recente del 1337 cc ad una fattispecie di
ingiustificato recesso da trattativa privata, si rimanda a Cons. di
Stato sez. VI, 2005, n.° 816, ove è stata respinta la richiesta
risarcitoria in ragione della fondatezza delle motivazioni addotte
per la revoca della gara e dei suoi atti.
[9] Un’ applicazione
interessante della responsabilità ex art. 1337, per la revoca
ingiustificata delle trattative, si è avuta in TAR Campania, I,
1794/2006, ove i giudici hanno ritenuto che la P.A. con l’avvio
delle gare e la pubblicazione del Bando assumerebbe un impegno a
contrarre (discutibile per il sottoscritto). Anche per i giudici
Campani lo ius poenitendi sugli atti di gara, deve essere
sorretto da motivi di pubblico interesse, salvo incorrere in
responsabilità ex art. 1337 c.c.
[10] Cons. di Stato sez. VI
1945/2003
[11]TAR Lombardia, Brescia, n 616 del 2007
[12]
Cons. di Stato 2007, n.° 553, sez. VI
[13] si veda Cons. Giust.
Sic. 8 maggio 2002, n.° 267
[14] A. Police, Il ricorso di piena
giurisdizione davanti al giudice amministrativo, II, Padova, Cedam ,
2001, pg 391
[15] T.A.R. Lombardia , Brescia, 23 novembre 2000
n.°861
[16] TAR Friuli-Venezia Giulia 26 gennaio 2002 n.° 2
[17] Cons. Stato 8244/2004
[18] Consiglio di Stato VI n 11
gennaio 2010 n. 14,
[19] ibidem
[20] Consiglio di Stato -
sezione VI - sentenza 11 marzo 2010 n. 1443
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(pubblicato il 2.7.2010)
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