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| n. 7 -2010 - © copyright |
FABRIZIO FRACCHIA
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| Il rito speciale sugli appalti e la
sorte del contratto: un giudizio a geometria variabile e a oggetto
necessario nel contesto della concorrenza*
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Sommario: 1) Il nuovo rito sugli appalti: un
istituto, di matrice comunitaria, destinato a confluire nel codice
del processo amministrativo. 2) Misure per assicurare un adeguato
“sfogo” prima della conclusione del contratto. 3) L’“aggressione”
dell’aggiudicazione: un giudizio a geometria variabile. 4) Un rito
speciale e accelerato. 5) Concorrenza e sorte del contratto: il rito
a “oggetto necessario”. 6) Ancora su contratto e concorrenza. 7) Il
processo tra condizionamento comunitario e logiche
interne.
1) Il nuovo rito sugli appalti: un
istituto, di matrice comunitaria, destinato a confluire nel codice
del processo amministrativo.
Il diritto comunitario ha
svolto un ruolo centrale in ordine alla definizione dei caratteri
essenziali e dei confini della disciplina in tema di contratti delle
pubbliche amministrazione e, soprattutto, di appalti pubblici.
A
conferma di ciò è sufficiente osservare che gran parte di quella
disciplina è di matrice comunitaria e che il campo soggettivo di
applicazione della stessa è stato delimitato soprattutto in ragione
delle esigenze comunitarie; per altro verso, l’ordinamento europeo
ha spinto verso la riconduzione nell’area degli appalti di strumenti
affini o alternativi e la stessa terminologia oggi impiegata dal
legislatore, così come l’intonazione stilistica delle leggi, sono
sostanzialmente di derivazione comunitaria. Si aggiunga, quale
ulteriore riprova del rilievo sopra espresso, che la tradizionale
fibrillazione del legislatore nazionale è alimentata dalla
successione ininterrotta delle fonti comunitarie e dalla necessità
di fronteggiare vuoi le procedure di infrazione di origine
comunitaria, vuoi le decisioni della Corte di giustizia.
Pure il
settore della tutela processuale è stato investito da siffatta
influenza. In questo quadro s’inserisce il d.lgs. 53/2010 che,
esercitando la delega conferita dall’art. 44, l. 88/2009, dà
attuazione alla direttiva 66/2007/Ce (c.d. seconda direttiva
ricorsi): esso avrà una forte incidenza sulla giurisdizione e sulla
tutela, modificando il tessuto normativo in ordine ai contratti cui
si applica il d.lgs. 163/2006 (tra l’altro senza distinguere tra gli
appalti sotto-soglia e quelli sopra- soglia).
La disciplina – in
particolare gli articoli da 245 a 246 - è destinata a confluire nel
codice del processo amministrativo (agli artt. 120-125; permangono,
invece, all’interno del d.lgs. 163/2006 le norme sullo standstill e sulla preinformativa). Questa operazione di
innesto comporterà qualche modificazione (De Nictolis). Al momento
in cui si scrive si conosce il testo approvato dal Governo in data
25 giugno; esso dovrebbe costituire la visione definitiva del codice
del processo. Si è deciso di procedere comunque all’analisi della
normativa di cui al d.lgs. 53/2010 (anche perché essa resterà
vigente fino al momento in cui entrerà in vigore il codice del
processo), evidenziando però – nel testo o in nota - le modifiche
apportate dal codice medesimo.
Il d.lgs. 53/2010 ha ridisegnato
la regolamentazione della materia con importanti implicazioni sul
piano vuoi processuale (in questo senso la disciplina è
immediatamente applicabile ai giudizi in corso), vuoi sostanziale,
occupandosi di un tema, quello della sorte del contratto, su cui il
codice in precedenza taceva, mentre ora la lacuna è colmata, appunto
su impulso del diritto comunitario.
I punti essenziali della
normativa sono i seguenti: affermazione della giurisdizione
esclusiva del giudice amministrativo in ordine anche alla cognizione
dell’inefficacia del contratto; previsione dell’informativa relativa
all’intento di proporre ricorso; introduzione di un rito speciale
fortemente accelerato; tipizzazione dei casi in cui il contratto può
essere reso inefficace (la direttiva parla di “privazione di
effetti”); riforma dell’arbitrato (aspetto, quest’ultimo, invero
privo di agganci alla direttiva ricorsi).
In ogni caso, è la
“pressione” del diritto comunitario il dato che consente di assumere
la più convincente chiave di lettura della normativa.
Essa è
percorsa da una vera e propria ansia – alimentata dalla direttiva -
di assicurare che la tutela possa aver chance di successo e
“sfogo” prima della conclusione del contratto.
Al contempo, la
disciplina è animata dalla volontà di delineare un modello che
consenta di “aggredire” non solo l’aggiudicazione, ma anche il
contratto. Si noti che, alla luce delle indicazioni normative, ciò
sembra soprattutto in linea con il riconoscimento del valore della
tutela della concorrenza piuttosto che un riflesso dell’urgenza di
proteggere la posizione soggettiva della parte, quasi che la prima
voglia sfruttare l’impulso insito nella seconda onde conseguire i
propri risultati. Si legge in un considerando della direttiva che
“per contrastare l’aggiudicazione di appalti mediante affidamenti
diretti illegittimi, che secondo la Corte di giustizia rappresenta
la violazione più grave del diritto comunitario degli appalti
pubblici da parte di un’amministrazione aggiudicatrice o di un ente
aggiudicatore, è opportuno prevedere sanzioni effettive,
proporzionate e dissuasive. Pertanto, un contratto risultante da
un’aggiudicazione mediante affidamenti diretti illegittimi dovrebbe
essere considerato in linea di principio privo di effetto. La
carenza di effetti non dovrebbe essere automatica, ma dovrebbe
essere accertata da un organo di ricorso indipendente o dovrebbe
essere il risultato di una decisione di quest’ultimo”. Non solo: “la
privazione di effetti è il modo più sicuro per ripristinare la
concorrenza e creare nuove opportunità commerciali per gli operatori
economici che sono stati illegittimamente privati delle possibilità
di competere”. Da ciò nasce, tra l’altro, anche l’esigenza di
calibrare i casi in cui l’illegittimità dell’aggiudicazione può
riverberarsi sull’efficacia del contratto (v. par. 5).
Evidente,
almeno considerando la direttiva, è poi l’intento – declinazione
diversa dell’ansia cui si accennava - di accelerare la definizione
delle controversie per assicurare la certezza del diritto. Recita,
al riguardo, il 25° considerando: “inoltre, la necessità di
garantire nel tempo la certezza giuridica delle decisioni prese
dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori
impone di fissare un termine minimo ragionevole di prescrizione o
decadenza dei ricorsi allo scopo di far stabilire che il contratto è
privo di effetti”.
2) Misure per assicurare un
adeguato “sfogo” prima della conclusione del
contratto.
Si analizza ora il primo profilo e, cioè, la
preoccupazione di evitare che il contratto possa essere stipulato
prima che la parte abbia potuto contestare in giudizio la
legittimità dell’aggiudicazione o, comunque, in un momento in cui
risulterebbero frustrate le sue possibilità di tutela. Per altro
verso, formalizzando il dialogo tra le parti – il che si traduce
nell’organizzazione di un’occasione di “ripensamento” circa
l’operato del soggetto pubblico - e, soprattutto, fissando termini
brevi per impugnare, la normativa (soprattutto nella sua traduzione
domestica) mira a ridurre il contenzioso.
Tutto ciò si traduce
nella disciplina di tre istituti: il primo è obbligatorio ex
lege; il secondo pure si traduce in un meccanismo automatico, ma
subordinatamente alla proposizione di un ricorso contenente
un’istanza cautelare; il terzo è un onere del futuro ricorrente ma,
in ragione della disciplina che riceve, non è sostanzialmente in
grado di centrare l’obiettivo della riduzione del contenzioso.
Mentre i primi due, poi, hanno un campo di applicazione che va
delimitato in base alla presenza di un’aggiudicazione definitiva, il
terzo (la c.d. preinformativa) concerne tutti i casi in cui
s’intendano contestare le procedure di affidamento di lavori,
servizi, forniture. Le osservazioni testé svolte restituiscono un
quadro in cui la parte privata deve attentamente “vigilare” e
attivarsi tempestivamente in sede giustiziale o giurisdizionale,
proseguendo il dialogo iniziato nell’alveo procedimentale.
In
ordine al primo istituto, nel 4° considerando della direttiva si
legge: “tra le carenze constatate figura in particolare l’assenza di
un termine che consenta un ricorso efficace tra la decisione
d’aggiudicazione di un appalto e la stipula del relativo contratto.
Ciò induce talvolta le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti
aggiudicatori desiderosi di rendere irreversibili le conseguenze di
una decisione d’aggiudicazione contestata a procedere molto
rapidamente alla firma del contratto. Per rimediare a questa
carenza, che costituisce un serio ostacolo a un’effettiva tutela
giurisdizionale degli offerenti interessati, vale a dire coloro che
non sono stati ancora definitivamente esclusi, è opportuno prevedere
un termine sospensivo minimo, durante il quale la stipula del
contratto in questione è sospesa, indipendentemente dal fatto che
quest’ultima avvenga o meno al momento della firma del contratto”.
Il legislatore delegato, al riguardo, ha disegnato il nuovo modello
di tutela tenendo conto dell’istituto dello standstill,
stabilito dalla direttiva prevedendo che la conclusione del
contratto non potesse avvenire prima dello scadere di un termine
(sospensivo) decorrente dal giorno successivo alla data in cui la
decisione di aggiudicazione è stata inviata agli interessati.
Il
d.lgs. 53/2010 ha fissato in trentacinque giorni questo termine,
facendolo decorrere dall’invio dell’ultima comunicazione del
provvedimento di aggiudicazione definitiva (la regola della
sospensione soffre alcune tassative eccezioni: presenza di una sola
offerta, appalto aggiudicato sulla base di un accordo quadro o
basato su sistemi dinamici di acquisizione; esecuzione d’urgenza in
casi specifici).
La parte, dunque, può proporre la propria
impugnazione prima che il contratto venga stipulato e, per altro
verso, spirato questo termine dilatorio e obbligatorio,
l’amministrazione dovrebbe avere la ragionevole sicurezza circa
l’eventuale intenzione di qualche concorrente di contestare
l’aggiudicazione, atteso che il termine per impugnare è di trenta
giorni, decorrenti dall’avvenuta comunicazione. Si noti che
quest’ultima dovrebbe appunto perfezionarsi in cinque giorni: si
spiega così la scelta di stabilire la sospensione di trentacinque
giorni, anche se, a ben vedere, non è in assoluto escluso che la
comunicazione si perfezioni con ritardo, con la conseguenza che un
concorrente potrebbe notificare il ricorso dopo la stipula del
contratto, frustrando la finalità della norma. Ai fini di una
tempestiva comunicazione, l’art. 79, u.c., d.lgs. 163/2010
stabilisce che il bando o l'avviso con cui si indice la gara o
l'invito nelle procedure senza bando fissano l'obbligo del candidato
o concorrente di indicare, all'atto di presentazione della
candidatura o dell'offerta, il domicilio eletto per le
comunicazioni; il bando o l'avviso possono altresì obbligare il
candidato o concorrente a indicare l'indirizzo di posta elettronica
o il numero di fax al fine dell'invio delle comunicazione.
L’amministrazione potrà così procedere alla stipula del
contratto in modo “consapevole”, in ciò agevolata anche dalla regola
sulla preinformativa di proposizione di un ricorso (v. infra). Questa scansione potrebbe avere notevole impatto
sulla nostra amministrazione, anche tenendo conto che l’assenza del
metodo della programmazione al di fuori del settore dei lavori
pubblici spinge spesso le amministrazioni a dover decidere in
estremo “affanno”, oltre che a fare un eccessivo ricorso alla
trattativa privata. La “rincorsa” alla conclusione del contratto,
dunque, dovrebbe essere ostacolata, modificando un tratto
tradizionale del modo di agire dei contraenti nel settore degli
appalti pubblici. La disciplina dello standstill period (contenuta nell’art. 11, d.lgs. 163/2006) si occupa pure
dell’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, comunque
stabilendo al c. 9 che tale esecuzione di urgenza non è consentita
durante il termine dilatorio di trentacinque giorni e durante il
periodo di sospensione legato alla proposizione del ricorso (v. infra), introducendo, però, sia l’eccezione delle “procedure
in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando
di gara”, sia – e ciò lascia perplessi, in ragione della genericità
della formula utilizzata – quella connessa al fatto che “la mancata
esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata
a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari”.
Il mancato rispetto del termine dilatorio, ricorrendo alcune
condizioni, integra un caso di “grave violazione” in grado di
condurre alla sentenza del giudice che priva di effetti il
contratto, come diremo al par. 5.
La direttiva introduce poi un
secondo standstill period, impedendo la stipulazione o
l’esecuzione del contratto nel caso di proposizione di un ricorso.
La traduzione “interna” della prescrizione si è risolta
nell’introduzione del divieto per la stazione appaltante di
stipulare il contratto, ma unicamente in caso di proposizione di un
ricorso avverso l’aggiudicazione definitiva che contenga anche la
domanda cautelare (precisazione, questa, non prevista nella
direttiva ricorsi). Siffatta sospensione obbligatoria, dunque, a
differenza di quella sopra esaminata di trentacinque giorni, è
subordinata alla specifica iniziativa processuale di parte che sia
connotata da istanza cautelare “contestuale” (si vedrà se la
giurisprudenza interpreterà – come pare preferibile - in modo
ragionevole ed estensivo questo aggettivo, soprattutto per evitare
di penalizzare la tutela ante causam, della quale ci
occuperemo oltre; ovviamente, la sospensione è subordinata alla
circostanza che il contratto non sia stato ancora stipulato,
eventualità che dovrebbe essere scongiurata dal rispetto del periodo
di standstill sostanziale). E’ sufficiente la notifica del
ricorso, senza richiedersi la necessità del suo deposito. Si tratta
di un meccanismo che, in sostanza, vale a collegare alla
“sospensiva” un effetto paralizzante ex lege, consentendo
all’accorto ricorrente di sommare periodo sostanziale e periodo
processuale, che, comunque, rimangono autonomi. Questo effetto non è
previsto nel diritto interno vigente - in passato, v. art. 5, c. 4,
del d.l. 416/1989, conv., con modifiche, dalla l. 39/1990, in tema
di controversie sul diniego dello status di rifugiato, sul diniego o
revoca del permesso di soggiorno e sull’espulsione dal territorio
dello Stato - e, infatti, è stato introdotto perché espressamente
contemplato dall’art. 2 della direttiva 66/2007; siamo al cospetto,
cioè, di un ulteriore caso di incidenza del diritto comunitario sul
nostro tessuto normativo, questa volta sotto il profilo cautelare.
L’amministrazione che agisca ugualmente stipulando il contratto, a
differenza di quanto accade nell’ipotesi di sospensione disposta dal
giudice, pone in essere un comportamento che, analogamente
all’ipotesi di mancato rispetto del periodo di standstill sostanziale, può integrare una grave violazione che apre la via,
ricorrendone i presupposti, alla dichiarazione d’inefficacia del
contratto ai sensi dell’art. 245 ter (v. amplius par.
5).
Il legislatore delegato (art. 245, c. 2 ter, d.lgs.
163/2006; v. art. 120, c. 4, codice del processo amministrativo)
detta una norma specifica con riferimento alle amministrazioni che
si avvalgono del patrocinio dell’avvocatura dello Stato,
specificando che, al fine dell’operatività della sospensione del
termine, la notifica del ricorso deve essere effettuata anche presso
la sede dell’amministrazione appaltante. Lo scopo non è quello di
integrare il contraddittorio nella prospettiva del processo; la
norma, infatti, dice che la notifica va fatta ai soli fini
dell’operatività della sospensione obbligatoria del termine per la
stipulazione del contratto. Pare, però, eccessivo imporre una
notifica: si poteva, cioè, immaginare la previsione dell’obbligo del
semplice deposito di una copia del ricorso notificato.
Secondo
la previsione normativa il divieto opera per venti giorni -
calcolati dal momento in cui la stazione appaltante riceve la
notificazione del ricorso - a condizione che, entro tale termine,
intervenga la pronuncia del provvedimento cautelare di primo grado
(la legge delega parla di provvedimento definitivo, sicché non è
sufficiente il decreto presidenziale o il provvedimento ante
causam) o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di
primo grado. Ove detti provvedimenti siano assunti dopo, il termine
di sospensione viene prolungato (la norma dice, infatti, “ovvero
fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva”); se
assunti prima dei venti giorni, a stare all’interpretazione
letterale, comunque la sospensione copre i venti giorni. Alla luce
di un’interpretazione strettamente letterale della disposizione,
poi, la sospensione di venti giorni sembra irragionevolmente operare
anche nell’ipotesi di diniego della misura. Al fine di “sbloccare”
la situazione, in ogni caso, è sufficiente che si addivenga alla
definizione dell’incidente cautelare (e non già nel merito).
Deve essere rilevato che questa seconda ipotesi di sospensione
“processuale” concerne unicamente i casi di impugnazione
dell’aggiudicazione definitiva. Ove venga, ad esempio, impugnata
l’esclusione di un’offerta si seguirà, dunque, un rito in parte
distinto rispetto a quello qui descritto, nel senso, in particolare,
che, mancando la sospensione legata alla propensione del ricorso,
risulterà valorizzata, secondo una prassi per così dire più
tradizionale, la sede giurisdizionale cautelare per ottenere tutela
prima dell’aggiudicazione e della conclusione del
contratto.
Sempre nella prospettiva – almeno a prima lettura - di
ridurre il contenzioso, va qui richiamato il terzo istituto, quello
dell’informativa in ordine all’intento di proporre ricorso
giurisdizionale in tema di procedure di affidamento (e non solo,
come detto, avverso l’aggiudicazione definitiva). Tale istituto, tra
l’altro, non è coordinato con il procedimento precontenzioso che si
può svolgere dinanzi all’Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici. L’informativa è fatta mediante comunicazione scritta e
sottoscritta dall'interessato o da un suo rappresentante, anche con
l’assistenza di un difensore (oppure oralmente nel corso di una
seduta pubblica della commissione di gara) e reca una sintetica e
sommaria indicazione dei presunti vizi di legittimità e dei motivi
di ricorso che s’intendono articolare in giudizio, salva in ogni
caso la facoltà di proporre in giudizio motivi diversi o ulteriori
(art. 243 bis, d.lgs. 163/2006). L’informativa non impedisce
l’ulteriore corso del procedimento di gara, né il decorso del
termine dilatorio per la stipulazione del contratto e neppure il
decorso del termine per impugnare. La comunicazione, che può essere
presentata fino a quando l’interessato non abbia notificato un
ricorso giurisdizionale, è diretta al responsabile del procedimento
ed è formalmente finalizzata a sollecitare l’esercizio dei poteri di
autotutela in capo alla stazione appaltante e, dunque, eventualmente
precede l’instaurazione di un vero e proprio procedimento che dovrà
rispettare la disciplina di cui alla l. 241/1990. Dispone, infatti,
il c. 4 dell’art. 243 bis, d.lgs. 163/2006, che la stazione
appaltante, entro quindici giorni dalla comunicazione, rende note le
proprie determinazioni in ordine ai motivi indicati
dall'interessato, stabilendo se intervenire o meno in autotutela.
Formalmente non si tratta di un vero obbligo per la parte, ma di
un onere. L'omissione della comunicazione, tuttavia, costituisce
comportamento valutabile, ai fini della decisione sulle spese di
giudizio, nonché ai sensi dell’art. 1227 c.c. (relativo al c.d.
concorso di colpa del danneggiato in caso di condanna
dell’amministrazione). Il legislatore, dunque, disciplina una sorta
di esposto di parte, “fortemente consigliato” dall’ordinamento,
volto a sollecitare l’esercizio dei poteri (che rimangono) officiosi
dell’amministrazione. In questo quadro, il giudice dovrà accertare
con un giudizio di prognosi postuma – invero assai delicato - e
tenendo conto di tutte le caratteristiche della situazione concreta,
se l’omissione della preinformativa abbia inciso sulla mancata
attivazione del potere di autotutela, senza appunto dimenticare che
quei poteri possono essere esercitati d’ufficio e che la
preinformativa non è dotata di automatici effetti
sospensivi.
Peraltro, proprio per evitare una problematica
sovrapposizione tra processo giurisdizionale originato
dall’impugnazione dell’aggiudicazione e procedimento in autotutela
(nonché conseguenze in punto condanna alle spese: v. infra),
le amministrazioni potrebbero decidere autonomamente di sospendere
il procedimento a evidenza pubblica (o la stipulazione del
contratto).
Tuttavia, ciò non vale a scongiurare la proposizione
del ricorso, atteso che i termini di impugnazione sono molto brevi
(trenta giorni) e che l’informativa presuppone che un atto lesivo
già ci sia (essa vale a comunicare l’intenzione di proporre appunto
ricorso; si può pensare all’informativa nel periodo dilatorio che
corre tra aggiudicazione e stipula) e, quindi, che quei termini
abbiano già iniziato a decorrere.
Punto debole dell’istituto, ai
fini di un effettivo impatto nel senso della riduzione del
contenzioso, è proprio l’assenza di un effetto sospensivo automatico
del procedimento o del termine per impugnare (Lipari): l’informativa
deve precedere il ricorso, ma potrebbe anticiparlo solo di pochi
giorni; in ogni caso, è difficile che il procedimento in autotutela
si concluda prima della proposizione del ricorso, salvo casi
eccezionali in cui residui un termine sufficiente per intervenire e
i vizi siano particolarmente evidenti.
In sintesi, è facilmente
ipotizzabile una sovrapposizione tra le due vicende.
Alla luce di
queste osservazioni, l’informativa – tra l’altro non notificata ai
controinteressati - sembra quindi profilarsi anche e soprattutto
come strumento utile all’amministrazione per articolare le proprie
difese.
In questo contesto sono ipotizzabili interventi in
autotutela nelle more del giudizio (con conseguente applicazione
dell’istituto della cessazione della materia del contendere ovvero
dei motivi aggiunti).
In ogni caso, l'inerzia sull’informativa
equivale a diniego di autotutela, sicché, introducendo uno dei pochi
casi di silenzio-diniego del nostro ordinamento, il decreto delegato
preclude la possibilità di impiegare lo strumento del ricorso
avverso il silenzio. Si noti, però, che l’inerzia della stazione
appaltante è comportamento valutabile ai fini della decisione sulle
spese di giudizio. Il provvedimento con cui si dispone il non luogo
a provvedere (analogo regime vale per l’inerzia) non è impugnabile
autonomamente e può essere contestato congiuntamente all’atto cui si
riferisce o con motivi aggiunti al ricorso avverso quest'ultimo, da
proporsi nel termine di quindici giorni.
La disposizione, che
non brilla per chiarezza, pare da intendersi nel senso che sussiste
la mera facoltà di contestazione nel caso di atto che non attivi il
procedimento in autotutela: poiché si tratta, appunto, di mero atto
confermativo e non già, come erroneamente indicato dalla legge, di
provvedimento, la disposizione deroga al principio secondo cui gli
atti meramente confermativi non sono impugnabili (in quanto non
dotati di effetti lesivi autonomi). L’inerzia del ricorrente,
tuttavia, non ha ripercussioni sul ricorso principale. Ove, invece,
egli decida di agire, la sua critica viene ricondotta nell’alveo del
ricorso principale o in quello dei motivi aggiunti avverso il
provvedimento lesivo, fissando l’unico termine di quindici
giorni[1].
A supporto della tesi che esclude l’onere
d’impugnazione autonoma si può invocare anche un elemento fattuale
di sicuro rilievo per le parti private: la proposizione di motivi
aggiunti è soggetta al pagamento del contributo unificato. Il d.lgs.
53/2010, infatti, ha modificato l’art. 13, d.P.R. n. 115/2002,
prevedendo che, in tema di ricorsi in materia di pubblici
affidamenti di lavori, servizi e forniture, il contributo unificato
è dovuto anche per i motivi aggiunti e per i ricorsi incidentali ove
contengano domande nuove (invero, si potrebbe anche discutere se sia
una domanda davvero nuova quella che si risolve nella contestazione
della mancata attivazione del potere di autotutela).
Come si è
detto, ove invece l’amministrazione, a seguito di autonomo
procedimento in autotutela provveda, anche confermando
l’aggiudicazione procedente, sembra inevitabile procedere
all’impugnativa, in ragione della carica lesiva del (nuovo)
provvedimento.
3) L’“aggressione”
dell’aggiudicazione: un giudizio a geometria
variabile.
Veniamo ora a considerare il secondo aspetto
sopra evidenziato, quello che si traduce nell’esigenza di scolpire
un regime che consenta di dare soddisfazione alla pretesa del
ricorrente di diventare contraente. Come si è detto, ai fini della
salvaguardia della concorrenza, l’ordinamento sembra quasi volerne
“sfruttare” l’interesse di conseguire un risultato utile, secondo
una logica tipica del diritto amministrativo.
Ciò significa
focalizzare l’attenzione sui casi in cui il concorrente contesti
comunque l’aggiudicazione, atteso che il giudice può incidere sul
contratto soltanto dopo aver annullato l’aggiudicazione medesima
(par. 5: si rammenti che essa non equivale a costituzione del
rapporto contrattuale: v. art. 11, d.lgs. 163/2006).
Invero, il petitum dell’azione esercitabile dal concorrente che,
illegittimamente, non risulti aggiudicatario può assumere differenti
contenuti: richiesta di annullamento dell’aggiudicazione; richiesta
di annullamento e di “conseguire” l’aggiudicazione (un tale petitum è indirettamente ricavabile – pur se la formula non è
chiarissima - dall’art. 245 quinquies, d.lgs. 163/2006);
richiesta di annullamento e di subentro nel contratto, richiesta del
risarcimento dei danni per equivalente.
A tale ultimo riguardo,
il risarcimento per equivalente ha cittadinanza là dove non si sia
riusciti ad assicurare tutela in forma specifica (questa forma di
risarcimento, infatti, è riconosciuta quando gli effetti del negozio
vengono conservati).
Proprio per garantire l’obiettivo di fondo
voluto dal diritto comunitario – introdurre una tutela che consenta
di conseguire l’utilità finale (posizione di contraente) - il
processo amministrativo deve in particolare articolarsi e
“attrezzarsi” in modo da consentire alla parte di chiedere al
giudice quello che normalmente non parrebbe consentito e, cioè, di
disporre il subentro nel rapporto contrattuale; per altro verso,
come il più contiene il meno, deve essere assicurato al ricorrente
di avanzare una richiesta meno “invasiva”.
Tutto ciò, si noti,
avviene in fase di cognizione e non più attraverso l’esecuzione
della sentenza (Liguori).
Di conseguenza, pure l’oggetto della
cognizione del giudice diventa a “geometria variabile”, potendosi
allargare fino ad abbracciare il tema dell’efficacia del contratto.
Va rilevato come, in seno al quadro così delineato, possa in
sostanza trovare spazio anche l’azione di adempimento, ché in questo
si risolve l’ordine di subentrare nel contratto, mentre siffatto
potere non si può accostare a una forma di risarcimento, pur in
forma specifica. Presupposto dell’ordine di subentrare, infatti, non
è il compimento di un illecito e la parte non deve provare i
relativi elementi. Sotto altro profilo, quanto meno alla luce del
principio di concentrazione delle tutela, la cognizione di tutte
queste controversie è stata ricondotta alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo (v. art. 244, d.lgs. 163/2006, ove,
trattando di giurisdizione esclusiva, si fa riferimento alle
“controversie, ivi incluse quelle risarcitorie, relative a procedure
di affidamento di lavori, servizi, forniture, svolte da soggetti
comunque tenuti, nella scelta del contraente o del socio,
all’applicazione della normativa comunitaria ovvero al rispetto dei
procedimenti di evidenza pubblica previsti dalla normativa statale o
regionale”, soggiungendo che la giurisdizione esclusiva si estende
alla dichiarazione di inefficacia del contratto a seguito di
annullamento dell'aggiudicazione e alle sanzioni alternative,
soluzione questa già sposata da Cass., sez. un., n. 2906/2010; v.
ora art. 133, codice del processo amministrativo). Incidentalmente,
si noti che, questo, è uno dei pochi casi (unitamente, ad esempio,
all’ipotesi di cui all’art. 11, l. 241/1990: v. Renna) in cui la
giurisdizione esclusiva copre un settore in cui è chiaramente
possibile l’individuazione di controversie attinenti a rapporti
obbligatori – quelli che investono il contratto - distinte da quelle
legate all’esercizio del potere.
Sullo sfondo si profilano altri
quesiti, che in questa sede ci si può unicamente limitare a
indicare: quello della vigenza del principio dispositivo - sembra, a
prima vista, che taluni poteri del giudice possano essere esercitati
anche in assenza di domanda - e quello della qualificazione come di
merito della giurisdizione spettante al giudice amministrativo (la
legge delega parlava di giurisdizione esclusiva e di merito, mentre
il decreto si riferisce unicamente alla giurisdizione esclusiva; ci
si potrebbe chiedere se la più ampia formulazione impiegata dalla
legge possa andare a integrare il regime delineato dal decreto anche
in tema di giurisdizione).
Sul punto è sufficiente notare che se
il merito implica la “sostituzione” nei poteri dell’amministrazione
(ma, evidentemente, anche altre nozioni di giurisdizione di merito
sono ipotizzabili, ad esempio riferite ai maggiori poteri di
cognizione o di accertamento del giudice; la questione, impostata in
questi termini, è solo definitoria, mentre il vero problema è,
appunto, lo spettro dei poteri riconosciuti al giudice: v. anche
ult. par.), nel caso qui indagato difficilmente può dirsi che la
possibilità – ora riconosciuta al giudice - di incidere in modo così
rilevante sull’efficacia del contratto costituisca un elemento
facente parte della sfera di potere naturalmente riferibile
all’amministrazione.
4) Rito speciale e
accelerato.
Circa l’accelerazione del rito, numerosi sono
gli indici rivelatori di siffatto atteggiamento che sfocia nella
definizione di un vero e proprio percorso processuale speciale,
distinto da quello delineato dall’art. 23 bis, l. Tar. Tale
norma, peraltro, è richiamata in via residuale dall’art. 245, d.lgs.
163/2006, ma paiono assai esigui i margini in cui l’art. 23 bis medesimo potrebbe trovare applicazione a fronte di un
rito definito in modo tendenzialmente compiuto (si può pensare alla
regola del dimezzamento dei termini con riferimento ai profili non
trattati dall’art. 245, d.lgs. 163/2006: è il caso della
proposizione del regolamento di competenza che dovrà, quindi,
avvenire entro dieci giorni).
Il rito speciale, a esclusione del
regime dei poteri del giudice in ordine alla sorte del contratto
(oggetto di norme specifiche che analizzeremo nei prossimi
paragrafi), concerne non solo il ricorso avverso l’aggiudicazione
definitiva ma, in generale, le impugnazioni delle procedure di
affidamento di lavori, servizi e forniture; esso, poi, trova alcuni
adattamenti nel caso di contenzioso relativo alle infrastrutture
strategiche e insediamenti produttivi (art. 246).
Può essere
utile ripercorrere le scansioni principali della vicenda a partire
dall’aggiudicazione, sul piano, dunque, ancora sostanziale.
Le
stazioni appaltanti, su richiesta, informano per iscritto
tempestivamente (il prima possibile e, comunque, non oltre quindici
giorni dalla ricezione della domanda scritta) i candidati e gli
offerenti delle decisioni prese riguardo alla conclusione di un
accordo quadro, all’aggiudicazione di un appalto, o all’ammissione
in un sistema dinamico di acquisizione.
In ogni caso, d’ufficio,
“tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni”, la stazione appaltante comunica l’aggiudicazione definitiva
all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a
tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a
coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno
proposto impugnazione avverso l'esclusione, o sono in termini per
presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno impugnato
il bando o la lettera di invito, se dette impugnazioni non siano
state ancora respinte.
La comunicazione è accompagnata dal
provvedimento e dalla relativa motivazione e contiene l’eventuale
indicazione relativa agli atti per i quali l'accesso è vietato o
differito (v. infra). L’art. 79, c. 5 bis, d.lgs.
163/2006, disciplina minuziosamente le modalità attraverso le quali
deve essere fatta questa comunicazione. Ciò non è senza significato,
atteso che a questa fase si collega il decorso d’importanti termini:
quello di standstill (trentacinque giorni, decorrenti –si
noti – dall’ultima delle comunicazioni), quello di impugnazione
(trenta giorni: v. art. 245, c. 2 quinquies; i termini, in
questo caso, decorrono dalla ricezione della comunicazione e variano
per ogni concorrente; la norma, ex art. 30, c. 7, si applica
anche alle concessioni di servizi, in ordine alle quali, però, manca
la comunicazione di cui all’art. 79) e quello di accesso (dieci
giorni: questo termine decorre dall’invio della comunicazione: art.
79).
A tale ultimo riguardo, è evidente che la parte può avere
interesse ad accedere agli atti oggetto di comunicazione per
impostare la propria “critica”: all’uopo, la comunicazione indica
anche l’ufficio - e i relativi orari - presso cui può essere
esercitato l’accesso, consentito, come detto, entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione senza necessità di istanza scritta di
accesso e provvedimento di ammissione (salvi i provvedimenti di
esclusione o differimento dell'accesso).
Un primo problema
attiene alla contestazione relativa al divieto di accesso (v. supra: ci si riferisce all’eventuale contenuto della
comunicazione che limiti o vieti l’accesso), che dovrebbe avvenire
secondo le regole normali, così costringendo, tuttavia, la parte a
proporre due ricorsi a seguito della medesima comunicazione, uno
avverso il suo contenuto di aggiudicazione, l’altra avverso quello
di limitazione dell’accesso. Si può, però, utilizzare il rito
speciale di cui all’art. 21 c. 1, l. 1034/1971, che, in pendenza di
ricorso, consente di presentare l’impugnativa con istanza
diretta al presidente, previa notifica all’amministrazione e ai
controinteressati (v. art. 116, codice del processo amministrativo).
Un secondo problema riguarda lo scenario che si dischiude una volta
spirato il termine di dieci giorni. Sembrerebbe ragionevole
ipotizzare che la disposizione attribuisca un potere specifico –
connotato dalle modalità di accesso informale – al potenziale
ricorrente, anche per agevolare l’instaurazione di un giudizio in
cui tutte le questioni possano essere dedotte, ma che essa non
escluda l’applicabilità delle regole generali sull’accesso, da
coordinare, al più, con il tema della proposizione di motivi
aggiunti. La conclusione è avvalorata dal fatto che, in altri casi,
quando l’inerzia della parte è ritenuta rilevante, il legislatore ha
cura di precisarlo comminando specifiche conseguenze sfavorevoli,
con decadenze o preclusioni. Certo è che l’istituto dell’accesso non
pare inteso come completamento della comunicazione ai fini
dell’impugnativa: il termine per impugnare, infatti, non decorrere
dalla scadenza dei dieci giorni e ciò è ragionevole, atteso che, ai
fini dell’inoppugnabilità, dovrebbe essere sufficiente la conoscenza
del provvedimento di aggiudicazione e della motivazione (in grado
tra l’altro di integrare la piena conoscenza) senza richiedersi la
conoscenza di altri atti endoprocedimentali (v. parere Commissione
speciale Cons. Stato, 25 gennaio 2010 e Lipari).
Siffatta
conoscenza, al più, dovrebbe consentire di arricchire le doglianze,
ma se ciò dovesse avvenire in un momento successivo alla
proposizione del ricorso, giustificando la proposizione di motivi
aggiunti, verrebbe frustrata la volontà della legge, preoccupata
della celerità e della concentrazione del giudizio. Non sono dunque
escluse interpretazioni differenti, volte a non consentire l’accesso
dopo lo spirare dei dieci giorni e ispirate all’ansia cui sopra si
faceva cenno e, cioè, alla volontà di “costringere” le parti a
svelare le proprie carte (e a conoscere quelle dell’amministrazione)
al momento di avvio del processo, evitando complicazioni successive.
Esse troverebbero supporto nel fatto che la disposizione è inserita
nell’articolo sulla comunicazione, evidentemente in connessione con
la tematica del ricorso (l’unico su cui poteva incidere, in forza
della delega, il d.lgs. 53/2010), piuttosto che in quella sul
diritto di accesso. L’unica possibilità per il ricorrente, a quel
punto, una volta decorsi i dieci giorni, risulterebbe la
sollecitazione dei poteri istruttori del giudice (De Nictolis). Così
opinando, con riferimento alla “vicenda” dell’aggiudicazione (sul
punto si tornerà nel corso del par. 6), la facoltà di accesso in
materia di appalti si configura, dunque, come un diritto a esercizio
temporalmente limitato.
Già s’è parlato dell’informativa in
ordine alla proposizione del ricorso.
Il momento successivo è
quello dell’instaurazione del giudizio; in ordine a esso i termini
vengono ridotti rispetto al giudizio ordinario. Il ricorso, infatti,
va notificato entro trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della
comunicazione degli atti ai sensi dell’articolo 79, d.lgs. 163/2006,
o, per i bandi e gli avvisi con cui s’indice una gara, autonomamente
lesivi, dalla pubblicazione sulla gazzetta ufficiale (un’analoga
riduzione del termine è stata in passato ritenuta costituzionalmente
legittima dalla Consulta: v., in generale, sul punto, Renna).
Una disciplina specifica è dettata con riferimento ai casi in
cui sia mancata la pubblicità del bando: il ricorso non può comunque
essere più proposto decorsi trenta giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione definitiva, a condizione
che tale avviso contenga la motivazione dell'atto con cui la
stazione appaltante ha deciso di affidare il contratto senza previa
pubblicazione del bando. In caso di mancato rispetto di queste
regole, peraltro, il ricorso non può essere proposto decorsi sei
mesi dalla data di stipulazione del contratto, indipendentemente
dalla piena conoscenza della lesione: tale disciplina, pur se
coerente con l’art. 2 septies della direttiva, non pare
rispettosa del diritto di difesa delle parti e d’altro canto, sembra
difficile ammettere che, a fronte di una norma che disciplina il
processo, il termine di sei mesi abbia una valenza sostanziale, nel
senso di determinare una sorta di eccezionale sanatoria ex
lege degli atti di gara, tale da precludere anche interventi in
via di autotutela.
Il deposito del ricorso, comunque, deve
avvenire entro dieci giorni. Vediamo gli altri termini “abbreviati”.
Essi sono indicati in: trenta giorni per la proposizione del
ricorso incidentale, decorrenti dalla notificazione del ricorso
principale; dieci giorni per il deposito (anche) del ricorso
incidentale e dell'atto contenente i motivi aggiunti. In ordine allo
strumento dei motivi aggiunti (da proporre mediante notifica e
deposito), se ne prevede l’obbligatorio impiego per l’impugnazione –
è da intendersi: tra le stesse parti - di “nuovi atti” attinenti la
medesima procedura di gara (ove si trattasse di strumento
facoltativo, risulterebbe vanificato il principio di concentrazione
e di celerità in ragione della possibilità di impugnare
autonomamente gli atti). In tal caso, il termine di notificazione è
di trenta giorni. Esso è ridotto a quindici giorni nell’ipotesi di
proposizione di motivi aggiunti avverso atti già impugnati; è ancora
di quindici giorni se vengono impugnati – ma, come detto, si tratta
di una facoltà e non di un onere - con motivi aggiunti il diniego di
autotutela o il non luogo a provvedere in relazione a una
informativa in ordine all’intento di proporre ricorso
giurisdizionale, indipendentemente dal fatto che si tratti di atti
diversi da quello già impugnato[2]. Circa la notifica presso la sede
reale dell’amministrazione statale, si rinvia a quanto sopra detto
in ordine allo standstill period processuale.
Va poi
notato che viene esclusa la possibilità del ricorso straordinario,
incompatibile con le esigenze di accelerazione sopra delineate (v.
ora art. 120, c. 1, codice del processo amministrativo).
Un
termine davvero ridottissimo – tenendo conto della presumibile
complessità di molte questioni sollevate nel ricorso - è posto con
riferimento all’incidente cautelare (ma si vedrà che in sede
cautelare il giudice potrebbe definire il giudizio nel merito,
costringendo così la parte a sviscerare subito tutte le questioni)
per le parti a cui è notificato il ricorso. Esse, infatti, possono
presentare istanze e memorie entro cinque giorni dalla ricevuta
notificazione. Per ovviare ai problemi che l’applicazione della
norma potrebbe determinare, anche a non voler considerare come
ordinatorio il termine, si potrebbe ipotizzare che il giudice faccia
già applicazione del principio, previsto nel nuovo codice del
processo amministrativo (art. 54), secondo cui una presentazione
tardiva potrebbe essere eccezionalmente autorizzata dal collegio
quando la produzione nel termine di legge risulta estremamente
difficile.
Sempre in tema di tutela cautelare, va aggiunto che la
relativa domanda è comunque trattata alla prima udienza utile in
camera di consiglio, decorso il predetto termine di cinque giorni.
Siffatta disposizione non tiene però conto che, per instaurare il
giudizio, è necessario il deposito del ricorso, deposito che può
avvenire nel più lungo termine di dieci giorni: si potrebbe
ipotizzare - De Nictolis - l’onere del ricorrente di costituirsi
comunque, ove la camera di consiglio utile si collochi tra i cinque
e dieci giorni dalla notifica, sicché la causa non può essere
trattata in camera di consiglio in assenza di tale costituzione.
Questa disciplina dei termini è modificata dall’art. 120, codice
del processo amministrativo. E’ un’innovazione da salutare con
favore, tenuto conto di quanto testé criticamente osservato.
Scompare pure la regolamentazione della fase cautelare, in quanto
“riassorbita” nella disciplina generale del codice (pur con qualche
modifica e con il dimezzamento dei termini ex art 119); ciò
significa la riduzione della “specialità” del rito degli appalti
che, sotto il profilo della tutela cautelare, viene accostato agli
altri “riti abbreviati” di cui all’art. 119 del codice del
processo[3]. Il giudice decide interinalmente sulla domanda
cautelare anche se ordina adempimenti istruttori, se concede termini
a difesa, o se solleva o vengono proposti incidenti processuali (in
termini analoghi, art. 120, c. 8, codice del processo
amministrativo). Questa “ansia” si spiega in ragione del fatto che
il provvedimento del giudice vale a segnare la fine del periodo di standstill. Solo là dove ritenga di non aver competenza, come
detto, esso non può trattare la questione, dovendo prima pronunciare
sulla competenza medesima.
In generale, va osservato che
l’esigenza di una pronuncia cautelare ante causam o mediante
decreto presidenziale dovrebbe essere scongiurata dall’effetto di
sospensione ex lege provocato dalla proposizione del ricorso
con contestuale proposizione di istanza cautelare (si ricordi, però,
che tale effetto non scatta ove vengano impugnati atti diversi
dall’aggiudicazione definitiva). A contrario, tuttavia, si deduce
che, nei limitati casi in cui il giudice venga sollecitato a
pronunciarsi utilizzando questi strumenti, evidentemente
l’amministrazione ha provveduto in sfregio dell’effetto sospensivo
legato alla prima ipotesi di standstill (o di quello
riconducibile alla seconda, così inducendo il ricorrente a
presentare un’ulteriore istanza cautelare, unitamente alla
proposizione di motivi aggiunti che investano il contratto intanto
stipulato) e, quindi, le esigenze di tutela sono particolarmente
evidenti. Per altro verso, nel momento in cui il giudice decide
l’istanza cautelare, come ancora si dirà nel corso dell’ultimo
paragrafo, dovrà tenere conto che, pure - anzi, a maggior ragione -
nel caso in cui il contratto sia già stato (eccezionalmente)
concluso o sia iniziata l’esecuzione d’urgenza, l’esigenza del
ricorrente è di divenire contraente. Di conseguenza, in ragione del
principio di continenza rispetto alla decisione di merito, la misura
che può adottare, ricorrendone i presupposti, dovrebbe essere quella
della privazione in via cautelare degli effetti del contratto e del
subentro nel rapporto contrattuale. La conclusione trova supporto in
un elemento testuale: là dove ha voluto evitare che la misura
cautelare incida sul contratto stipulato, la legge lo ha
specificamente stabilito: solo con riferimento al contenzioso
attinente a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi,
l’art. 246, d.lgs. 163/2006, facendo salva l’applicazione degli
artt. 245 bis e 245 quater, dispone che “la
sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la
caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno
eventualmente dovuto avviene solo per equivalente”[4].
In
generale, poi, anche in ordine alla decisione sulle spese, non potrà
non tenersi conto che, ove il contratto, violando il termine di
sospensione, sia stato concluso dopo la proposizione del ricorso, il
ricorrente sarà stato nel frattempo obbligato a proporre motivi
aggiunti, con conseguente ulteriore versamento del contributo
unificato.
Passiamo ora al “merito”.
Il giudizio può essere
immediatamente definito nell'udienza cautelare “ove ne ricorrano i
presupposti” (la legge non richiede la sussistenza di specifiche
situazioni, quali la manifesta fondatezza o infondatezza). In caso
contrario, l’udienza di merito va fissata d’ufficio, senza
necessità, dunque, di istanza di fissazione d’udienza entro sessanta
giorni dalla scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente (il passaggio cautelare si profila, così,
come una corsia preferenziale per giungere all’udienza medesima).
Della data di udienza è dato avviso alle parti a cura della
segreteria, anche a mezzo fax o posta elettronica, almeno venti
giorni liberi prima della data dell'udienza.
Un delicato
problema interpretativo si pone con riferimento all’art. 11, d.lgs.
163/2006, il quale ammette che il giudice possa rinviare “al
giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso
delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato
esame della domanda cautelare”. Va osservato che, ove venga
effettuato questo rinvio al merito, in quella sede non ha più senso
discutere il cautelare. Probabilmente, la norma intende far
riferimento alla possibilità che le parti accettino un rinvio a
breve al merito, rinunciando alla discussione dell’istanza cautelare
o, comunque, “traduce” una prassi talora presente presso i
tribunali; a differenza della disciplina di cui all’art. 23 bis, l. Tar questa possibilità, comunque, non è subordinata
alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda
cautelare[5].
Viene introdotto il canone di sinteticità degli
atti di parte (esso è già applicato, ad esempio, nei processi di
fronte ai giudici comunitari) e fissato il principio secondo cui la
sentenza è ordinariamente redatta in forma semplificata; il termine
per la pubblicazione del dispositivo è di sette giorni
(supra, nt. 2).
Quanto al processo d’impugnazione, si
applicano le stesse regole sopra indicate, sicché, in particolare,
il termine per appellare le sentenze o il dispositivo è di trenta
giorni, mentre il termine di deposito è di dieci
giorni.
5) Concorrenza e sorte del contratto: il rito
a “oggetto necessario”.
Il diritto comunitario valorizza
le esigenze della concorrenza: la direttiva, come s’è visto,
chiarisce che “la privazione di effetti è il modo più sicuro per
ripristinare la concorrenza”.
La disciplina codicistica, di
conseguenza, si occupa specificamente dei poteri del giudice con
riferimento alla sorte del contratto.
Secondo lo schema della
c.d. pregiudiziale di annullamento, presupposto per la pronuncia di
inefficacia del contratto è l’annullamento dell’aggiudicazione. Si
profila, così, un giudizio a “oggetto necessario”, nel senso che
esso investe comunque la legittimità dell’aggiudicazione definitiva.
Precisiamo ancora che, mentre in un’ottica preventiva (ai fini,
cioè, dei due casi automatici di standstill) non emerge – e
non poteva essere diversamente - alcuna differenziazione in ordine
ai possibili vizi in cui sia incorsa l’amministrazione, in sede
processuale il legislatore delegato distingue in ragione della
gravità dei vizi.
L’art. 245 bis (art. 121 codice del
processo amministrativo) individua i casi di “violazioni gravi”, in
cui, a seguito dell’annullamento dell'aggiudicazione definitiva, il
giudice dichiara (parrebbe addirittura d’ufficio: tale soluzione è
contestata da Cintioli) l’inefficacia del contratto, decidendo anche
il momento in cui decorre questa inefficacia (“precisando in
funzione delle deduzioni delle parti e della valutazione della
gravità della condotta della stazione appaltante e della situazione
di fatto, se la declaratoria di inefficacia è limitata alle
prestazioni ancora da eseguire alla data della pubblicazione del
dispositivo o opera in via retroattiva”).
Per il vero, la
disposizione ammette una deroga (come tale da interpretare
restrittivamente) e, cioè, che il contratto resti efficace, pur in
presenza delle gravi violazioni, qualora venga accertato che il
rispetto di esigenze imperative connesse ad un interesse generale
imponga che i suoi effetti siano mantenuti. Tra le esigenze
imperative rientrano, fra l'altro, quelle imprescindibili di
carattere tecnico o di altro tipo, tali da rendere evidente che i
residui obblighi contrattuali possono essere rispettati solo
dall'esecutore attuale. Gli interessi economici possono essere presi
in considerazione come esigenze imperative solo in circostanze
eccezionali in cui l'inefficacia del contratto conduce a conseguenze
sproporzionate, avuto anche riguardo all’eventuale mancata
proposizione della domanda di subentro nel contratto nei casi in cui
il vizio dell'aggiudicazione non comporta l'obbligo di rinnovare la
gara. Tuttavia, non costituiscono esigenze imperative gli interessi
economici legati direttamente al contratto, che comprendono fra
l'altro i costi derivanti dal ritardo nell'esecuzione del contratto
stesso, dalla necessità di indire una nuova procedura di
aggiudicazione, dal cambio dell'operatore economico e dagli obblighi
di legge risultanti dalla dichiarazione di inefficacia.
Tornando
alle situazioni contemplate dalla norma, giova analizzare il caso di
contratto stipulato senza rispettare il termine dilatorio di
trentacinque giorni oppure la sospensione obbligatoria del termine
per la stipulazione derivante dalla proposizione del ricorso
giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva. Nella logica
dei vizi “sostanziali”, ai fini della ripercussione sul contratto,
non basta la violazione dello standstill period sostanziale o
processuale; la legge, infatti, richiede ulteriori condizioni. In
primo luogo, la violazione, aggiungendosi a vizi propri
dell'aggiudicazione definitiva, deve aver influito sulle possibilità
del ricorrente di ottenere l'affidamento. Il giudice, cioè, è
chiamato a effettuare una sorta di giudizio prognostico onde
verificare se il rispetto delle norme (la legge sembra indicare
prioritariamente quella sullo standstill, ma, evidentemente,
occorre riferirsi alle illegittimità dell’aggiudicazione del loro
complesso: in questo senso si dice che la violazione si “aggiunge”
ad altri vizi) avrebbe determinato l’aggiudicazione a favore del
ricorrente. Per quanto riguarda, poi, la violazione dello standstill period sostanziale, si richiede altresì che tale
violazione abbia privato il ricorrente della possibilità di
avvalersi di mezzi di ricorso prima della stipulazione del
contratto. Ciò implica che il giudice non possa dichiarare
l’inefficacia del contratto quando la stipula sia bensì avventa
prima del decorso del termine di trentacinque giorni, ma dopo la
proposizione del ricorso, a conferma che la finalità dell’istituto è
quella di consentire di proporre l’azione prima che il contratto
venga concluso. Siffatta condizione non è riprodotta per il caso di
violazione del termine di sospensione dipendente dalla proposizione
del ricorso (standstill processuale) in quanto,
evidentemente, il ricorso è stato qui già proposto prima della
stipulazione del contratto.
Le ulteriori situazioni concernono
l’affidamento diretto. Si tratta di casi gravi perché frustrano in
radice la possibilità di una competizione concorrenziale; proprio
per questa ragione, a differenza delle ipotesi testé esaminate, non
si richiedono ulteriori condizioni: aggiudicazione avvenuta senza
previa (e prescritta dal codice o dal diritto comunitario)
pubblicazione del bando o dell’avviso, ovvero avvenuta con procedura
negoziata senza bando o con affidamento in economia fuori dai casi
consentiti e questo abbia determinato l'omissione della pubblicità
prescritta dalla legge. In questi due casi, tuttavia, l’inefficacia
non trova applicazione ove la stazione appaltante, con atto motivato
anteriore all'avvio della procedura di affidamento, abbia dichiarato
di ritenere che la procedura senza previa pubblicazione del bando o
pubblicità sia consentita dal codice; oppure abbia pubblicato
un avviso volontario per la trasparenza preventiva in cui manifesta
l'intenzione di concludere il contratto; oppure ancora, ove il
contratto non sia stato concluso prima dello scadere di un termine
di almeno dieci giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione dell'avviso cui si è appena fatto cenno. Qualora,
nonostante le violazioni, il contratto sia considerato efficace o
l'inefficacia sia temporalmente limitata, si applicano le sanzioni
alternative alle quali faremo riferimento appresso, fatto salvo il
risarcimento del danno per equivalente, di cui ancora ci
occuperemo.
L’art. 245 ter, d.lgs. 163/2006 (art.
122, codice del processo amministrativo), invece, si occupa delle
violazioni meno gravi, sempre sul presupposto che sia stata
annullata l’aggiudicazione definitiva, stabilendo che la privazione
degli effetti è facoltativa. Siamo dunque al cospetto di “altri”
vizi che colpiscono l’aggiudicazione definitiva o, comunque, la
procedura nel suo complesso. La prospettiva è qui rovesciata: mentre
per le violazioni gravi la regola è l’inefficacia del contratto,
salva la possibilità del giudice di salvarlo, qui l’inefficacia
medesima non è la conseguenza ordinaria della pronuncia del giudice,
pur non essendo esclusa (Lipari). Spetterà al giudice valutare caso
per caso, tenendo conto che, ove il contratto rimanga efficace, a
differenza di quanto accade per le violazioni gravi, non troveranno
applicazioni le sanzioni alternative.
La norma, più nel
dettaglio, dispone che, fuori dei casi cui si applica la disciplina
delle violazioni gravi o quella (vedremo che si può qui parlare di
“vizi formali”: v. infra) delle sanzioni alternative, il
giudice che annulla l'aggiudicazione definitiva stabilisce se
dichiarare inefficace il contratto, fissandone la decorrenza,
tenendo conto, in particolare, degli interessi delle parti,
dell'effettiva possibilità per il ricorrente di conseguire
l'aggiudicazione alla luce dei vizi riscontrati, dello stato di
esecuzione del contratto e della possibilità di subentrare nello
stesso (la disposizione chiarisce che il vizio dell'aggiudicazione
non deve comportare l'obbligo di rinnovare la gara e la relativa
domanda deve essere stata proposta).
L’art. 245-quinquies, d.lgs. 163/2006, aggiunge che,
se non dichiara l'inefficacia del contratto, il giudice dispone, su
domanda e a favore del solo ricorrente avente titolo
all'aggiudicazione, il risarcimento per equivalente del danno da
questi subito e provato (sicché sembrano da escludere meccanismi
forfettari: De Nictolis). Si noti il riferimento al “solo
ricorrente” (esso è venuto meno nella versione di cui all’art. 124,
codice del processo amministrativo, che neppure fa cenno alla
“domanda”); parrebbe espunta la risarcibilità – in questa sede: v.,
però, sul punto, quanto si dirà nel corso del par. 6 - della mera
perdita di chance, occorrendo la prova di aver titolo
all’aggiudicazione e non risultando sufficiente la mera probabilità
(De Nictolis, questa tesi è criticata da Lipari e
Bartolini).
Passiamo ora alle sanzioni alternative.
Come
anticipato, ove, a fronte di vizi gravi, il contratto sia
conservato, oppure nelle ipotesi in cui dichiari il contratto
inefficace solo ex nunc, il giudice amministrativo
individua sanzioni alternative da applicare alternativamente o
cumulativamente (già si è chiarito che, nel caso di violazioni non
gravi, ove il giudice non dichiari l’inefficacia del contratto,
trova invece applicazione solo la disciplina sul risarcimento del
danno per equivalente).
Si tratta di sanzioni pecuniarie (che,
si noti, colpiscono solo la stazione appaltante: esse confluiscono
nell’apposito capitolo di bilancio del Ministero dell’economia e
delle finanze), ovvero della riduzione della durata del contratto
(questa misura, invece, colpisce anche il contraente), ove
possibile, da un minimo del dieci per cento ad un massimo del
cinquanta per cento della durata residua alla data di pubblicazione
del dispositivo. Il giudice amministrativo applica le sanzioni,
assicurando il rispetto del principio del contraddittorio (è da
ritenere anche con l’aggiudicatario, ove si riduca il contratto) e
ne determina la misura in modo che siano effettive, dissuasive,
proporzionate al valore del contratto, alla gravità della condotta
della stazione appaltante e all'opera svolta dalla stazione
appaltante per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della
violazione. Le indicazioni fornite dal legislatore rappresentano una
sorta di schema che il giudice dovrà seguire al momento della
stesura della motivazione della propria decisione. In ogni caso,
l'eventuale condanna al risarcimento dei danni non costituisce
sanzione alternativa e si cumula con tali sanzioni.
Il
legislatore si occupa altresì specificamente di due fattispecie. Le
sanzioni si applicano pure nelle ipotesi in cui il contratto sia
stato stipulato senza rispettare il termine dilatorio stabilito di
trentacinque giorni o quello di sospensione della stipulazione
derivante dalla proposizione del ricorso giurisdizionale avverso
l'aggiudicazione definitiva, nei casi in cui la violazione non abbia
privato il ricorrente della possibilità di avvalersi di mezzi di
ricorso prima della stipulazione del contratto e non abbia influito
sulle possibilità del ricorrente di ottenere l'affidamento. In
sostanza, per riprendere lo schema interpretativo sopra proposto,
siamo qui al cospetto di meri “vizi formali” (di “violazioni di
requisiti formali” parla il 19° considerando della direttiva), nel
senso che il mancato rispetto dei due termini non si accompagna a un
pregiudizio diverso, collegato al venir meno della possibilità di
divenire aggiudicatario o – nel caso di standstill sostanziale – di quella di agire in giudizio prima della stipula del
contratto. Dal punto di vista sistematico (il pensiero corre
immediatamente all’art. 21 octies, l. 241/1990), non si può
non notare come questi vizi formali siano sottoposti a un regime in
forza del quale la violazione delle norme che li origina non è
lasciata senza conseguenze; la disciplina ora analizzata, infatti,
prescinde dall’esito del ricorso proposto dal ricorrente e, dunque,
dalle sue prospettive di diventare aggiudicatario. Un riferimento a
vizi “formali”, in generale, si può effettuare pure agli altri casi
che danno luogo a sanzioni alternative, nel senso che esse
concernono sempre ipotesi in cui, a fronte dell’illegittimità, pur
grave, della procedura, il ricorrente non ha “accesso” alla
situazione di contraente (il bene finale), ancorché ciò avvenga per
decisione del giudice che, alla luce del quadro degli interessi in
gioco, non dichiara l’inefficacia del contratto (v. par.
seguente).
Ai sensi dell’art. 245-quinquies, d.lgs.
162/2006 (art. 124, codice del processo amministrativo), infine, la
condotta processuale della parte che, senza giustificato motivo, non
ha proposto la domanda di conseguire l'aggiudicazione, o non si è
resa disponibile a subentrare nel contratto, è valutata dal giudice
ai sensi dell’art. 1227 c.c., relativo al concorso di colpa. Ciò
conferma una sorta di “subordinazione” – si tratta della
trasfigurazione moderna della vecchia pregiudizialità - della
pretesa risarcitoria della parte a una precedente e distinta domanda
(di annullamento nel processo “ordinario”; di conseguire
l’aggiudicazione nel nostro caso, ove la “pregiudizialità di
annullamento” è già prevista per legge, definendo, come detto, un
rito a oggetto necessario), utilizzando, questa volta, l’istituto
del concorso di colpa.
6) Ancora su contratto e
concorrenza.
L’incidenza del diritto comunitario e la
relativa preoccupazione di garantire la concorrenza fanno passare in
secondo piano l’interesse pubblico alla migliore pattuizione
negoziale. La disciplina dell’inefficacia del contratto (così si
esprime il legislatore delegato nazionale), infatti, è scolpita
senza minimamente tener conto del tenore della negoziazione
originariamente versata nel contratto. Ciò che rileva, nella
tipizzazione dei casi gravi o meno gravi di vizi, è unicamente il
rispetto di alcuni tratti dell’evidenza pubblica, indipendentemente
dal contenuto della stipulazione e a prescindere dalla violazione di
altre norme o dalla presenza di errori o di cause di nullità (almeno
ipoteticamente) concepibili.
Forma/procedura in luogo di
contenuto, si potrebbe sintetizzare, e questo scambio evidentemente
è operato dall’ordinamento sul presupposto che la “pressione”
concorrenziale sia sempre in grado di garantire la migliore scelta
per l’amministrazione e per la collettività, ma anche un’adeguata
protezione per la parte.
Ovviamente, si tratta di un profilo non
estraneo al regime tradizionale dei contratti stipulati dalle
amministrazioni; esso, tuttavia, pare oggi ancor più esasperato,
così confermando una sorta di “scambio” – sul quale ancora torneremo
- tra tutela della situazione soggettiva individuale (tutela della
concorrenza per il singolo) e declinazione in termini oggettivati
dello stesso valore.
D’altro canto, pure la protezione offerta
attraverso i meccanismi di standstill, è assicurata
soprattutto fuori e prima del processo, quando ancora non si sa chi
ha ragione, quasi a sottolineare che ciò che viene tutelato è un
interesse comunque superiore a quello della parte.
La disciplina
della sorte del contratto merita un’altra duplice riflessione: essa,
incidendo sulla vigenza del rapporto e sugli effetti della
pattuizione, non attiene al solo piano processuale, ma rileva pure
su quello sostanziale; per altro verso, quella disciplina esprime un
angolo visuale specifico adottato dal legislatore italiano sotto
“dettatura” comunitaria e limitato dalla proiezione, sul contratto e
sulla sua sorte, dei profili patologici della fase di aggiudicazione
precedente accertati dal giudice. Ciò significa che non vengono
presi in considerazione tutti gli altri aspetti che normalmente
coinvolgono la validità del contratto (per maggior chiarezza: stiamo
riferendoci a quelli che non sono il riflesso di vizi del
procedimento di aggiudicazione, profilo, quest’ultimo, tutto
“assorbito” dal nuovo rito a oggetto necessario), i quali rimangono
soggetti alla disciplina ordinaria o tradizionale: si pensi alla
forma del contratto.
Il protagonista assoluto che si muove
all’interno del campo definito da questo scorcio è il giudice, che
può dichiarare – con sentenza costitutiva, poiché in assenza di
pronuncia il contratto resta efficace - l’inefficacia del contratto,
ma anche definire i confini temporali dell’inefficacia medesima,
valutando in modo molto incisivo gli interessi in gioco. Il ruolo
del giudice, all’interno del rito degli appalti e relativamente alla
sorte del contratto, è concepito pensando proprio a tale vicenda.
Quanto detto non esclude che, là dove l’episodio storico della gara
venga in evidenza in una prospettiva differente, a prescindere,
cioè, dalla questione dell’aggiudicazione finale, la controversia
possa essere pur sempre conosciuta dal giudice amministrativo
medesimo, ove dotato di giurisdizione, ma secondo una logica per
così dire tradizionale, in particolare svincolandosi dalla
pregiudiziale legale di annullamento delineata dal codice. Si pensi
ai danni sopportati da chi è stato illegittimamente escluso dalla
gara e che, non fosse altro che per ossequio al dato comunitario,
debbono essere riparati (art. 2, direttiva 1992/13/CEE). E’ comunque
ipotizzabile che le controversie cui si è testé sopra riferimento,
per ragioni di attrazione, vadano a confluire nello stesso rito (in
questo senso depone l’art. 245, c. 1, d.lgs. 163/2006, riprodotto
dall’art. 120, codice del processo amministrativo: la norma, nel
delineare lo speciale rito, si apre facendo riferimento
all’impugnazione degli atti delle procedure di affidamento), magari
disapplicando la norma che pare limitare l’area dell’azione
risarcitoria (nell’art. 124, codice del processo amministrativo,
quella limitazione è comunque scomparsa). Proseguendo lungo la
direzione testé tracciata, possono ricavarsi elementi per risolvere
il problema interpretativo, sfiorato nel corso del par. 4, attinente
all’istituto dell’accesso. La disciplina restrittiva che abbiamo a
suo tempo descritto riguarda il solo caso in cui l’accesso sia
correlato all’impugnativa dell’aggiudicazione definitiva, sicché è
da ritenersi che, al di fuori di questo contesto, si debba far
applicazione del regime ordinario (si pensi all’accesso svincolato
dall’impugnazione o esercitato da parte di soggetti diversi dai
concorrenti). Una tale conclusione trova supporto nel fatto che
l’art. 13, d.lgs. 163/2006 esordisce chiarendo che, fatto salvo
quanto disposto dal codice dei contratti, l’istituto è regolato
dalla l. 241/1990.
Il giudice, comunque, in seno al rito
speciale, è il signore dell’apprezzamento della concorrenza e il
guardiano delle relative regole, quasi un soggetto delegato
dall’Unione ad applicare quelle che la direttiva chiama “sanzioni
effettive, proporzionate e dissuasive”.
La chiave teorica più
adeguata per rappresentare questa situazione è allora quella della
pluralità degli ordinamenti, utilizzabile pur in presenza di una
tendenziale integrazione tra i due livelli, che non vale a offuscare
la diversa “matrice” delle norme: altro è il giudizio sul contratto
alla luce della “tradizione” propria del diritto domestico, altro è
quello derivante dal diritto nazionale che traduce la disciplina
comunitaria, in seno al quale il contratto è – o, almeno, rispetto
alla nostra tradizione, appare in modo assai più nitido - un “bene
della vita” su cui agire per garantire la concorrenza; al solito,
tale profilo prevale sul diritto domestico.
Il giudice
amministrativo, più nel dettaglio, si occupa dell’assetto
d’interessi alla luce delle esigenze della concorrenza e, così
facendo, può anche travolgere il contratto. Si è, dunque, al
cospetto di una categoria nuova d’invalidità (o, meglio, di
conseguenze prodotte sul contratto da un’illegittimità precedente e
dall’assetto derivante dall’annullamento dell’aggiudicazione: v.
subito infra), delineata dal legislatore facendo ricorso alla
propria discrezionalità. E’ un’inefficacia che non deriva da un
vizio intrinseco del contratto, ma da una patologia che colpisce una
fase presupposta e che si chiude con l’aggiudicazione (momento che
non vale a integrare il consenso), oppure che scaturisce da una
valutazione globale della situazione determinatasi a seguito
dell’annullamento. Se talora, infatti, la violazione è sufficiente,
in altri casi occorre effettuare un più ampio bilanciamento di
interessi con una valutazione che, quasi a evocare la figura della
risoluzione, non investe il contenuto e la struttura originaria del
contratto in sé.
Né si può affermare che l’oggetto del sindacato
giurisdizionale sia esclusivamente l’aggiudicazione, posto che
occorre anche tenere conto di vicende avvenute successivamente
all’aggiudicazione medesima e che da essa prescindono totalmente (si
pensi al rispetto del termine dilatorio per la stipula del
contratto).
Si può così affermare che lo spettro dei vizi
rilevanti incide su di un settore più vasto di quello risultante
dalla sommatoria delle aree del contratto e dell’aggiudicazione.
Ciò conferma che l’oggetto della cognizione del giudice,
nell’ottica della concorrenza, è costituito dal complesso
regolamento di interessi scaturente dalla vicenda di contrattazione
avviata dall’amministrazione e traguardata alla luce degli esiti
dell’azione di impugnazione e, nei casi indicati dalla legge, degli
interessi in gioco. Il contratto, dunque, è solo un tassello di un
mosaico più vasto e ciò vale a spiegare perché, al fine di
individuare i caratteri della sua inefficacia, le formule
tradizionali, che chiudono il campo visuale, restringendolo sul solo
contratto, sono incapienti al cospetto dei poteri di un giudice che
deve prioritariamente tutelare la concorrenza (in generale, v.
Lopilato).
Se è il diritto comunitario a imporre questo
atteggiamento “sanzionatorio”, fermo restando il fatto che la
delimitazione del tema del giudizio dipende dalle domande proposte,
si stemperano i problemi relativi al rispetto del principio
dispositivo nel caso di violazioni gravi (anche se un subentro senza
istanza del ricorrente è impensabile), cui sopra si è fatto
fugacemente cenno. Si assiste poi a una dissociazione tra interesse
generale e interesse alla concorrenza; essi non solo non si
sovrappongono, ma si possono anzi contrapporre e debbono essere
armonizzati tra di loro senza che debba riconoscersi aprioristica
prevalenza all’interesse pubblico. Tale profilo è assai importante
in sede cautelare, dove, a fronte di censure relative a violazioni
gravi della concorrenza, non si può più ritenere che le esigenze di
interesse pubblico debbano sempre prevalere (v. la differente
disciplina posta dall’art. 246 per le controversie in tema di
infrastrutture strategiche e di insediamenti produttivi, ove si
dispone che in sede di pronuncia del provvedimento cautelare si
tiene conto delle probabili conseguenze del provvedimento stesso per
tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del “preminente
interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera”, e, ai
fini dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la
irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse
va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla
celere prosecuzione delle procedure).
7) Il processo
tra condizionamento comunitario e logiche
interne.
L’influenza comunitaria comporta un’attenuazione
del carattere di giurisdizione di diritto soggettivo del processo
amministrativo sugli appalti, risultando invece accentuata la
prospettiva di tutela di una sintesi tra interessi pubblici e
privati di segno diverso.
Per altro verso, il giudice dispone di
poteri di apprezzamento molto ampi, in quanto è chiamato quasi ad
assumere una decisione di equità, senza che specifici parametri
possano guidarne l’apprezzamento. Tale soluzione, ovviamente,
rischia di andare a scapito della protezione del singolo, che –
anche al di fuori dei casi che più direttamente concernono la
concorrenza - si confronta con un potere sanzionatorio ampiamente
discrezionale esercitato non già dall’amministrazione, ma da un
giudice.
Ancora una volta, assistiamo all’estensione di una
categoria, quella dell’ampia discrezionalità, che deriva dal diritto
comunitario e che la direttiva 66/2007, all’artt. 2 sexies,
però, espressamente consentiva per la violazione delle regole sulla
concorrenza.
Il motivo dell’estensione – operata in fase di
recepimento della direttiva - del regime processuale oltre il nucleo
essenziale definito diritto comunitario merita un
approfondimento.
Una conferma significativa di questo motivo è
costituita della regola della privazione di effetti del contratto
(Cintioli). Essa riguarda l’ipotesi di violazione gravi: l’art. 2 sexies della direttiva, poi, ammette questa possibilità con
riferimento ad alcune ipotesi tassative (in particolare: violazione
della disciplina sullo standstill processuale e sul termine
dilatorio per la stipula del contratto); per il resto, la direttiva
rimette al diritto nazionale la scelta in ordine alle conseguenze
dell’annullamento dell’aggiudicazione sul contratto. In relazione
alle violazioni meno gravi (non necessariamente relative a norme
poste a tutela diretta della concorrenza) che cagionino
l’annullamento dell’aggiudicazione, la scelta del legislatore
delegato è stata più ampia di quella imposta dal diritto
comunitario. Il d.lgs. 53/2010, infatti, ha genericamente fatto
riferimento, all’art. 245 ter, all’annullamento
dell’aggiudicazione, introducendo un regime che può contemplare
l’inefficacia del contratto.
Il nostro legislatore, ancora una
volta, appare quasi più “comunitarista” del diritto comunitario,
assecondando la forza espansiva dei relativi istituti, il cui campo
di applicazione viene “generalizzato”.
La differente
impostazione si coglie anche ponendo mente al fatto che solo nei
casi di violazioni più gravi o, comunque, indubbiamente relative
alla concorrenza (ancorché configurabili come vizi “formali” nei
termini sopra chiariti: v. art. 245 quater, c. 3, d.lgs.
163/2006), l’intervento – anche officioso - del giudice sembra
profilarsi come una vera e propria sanzione (il termine, non a caso,
ricorre nell’art. 245 quater; v. art. 123, codice del
processo amministrativo) della violazione di regole, appunto dettate
a tutela della concorrenza. Ciò risponde all’idea secondo cui il
processo è una sorta di prolungamento della vicenda sostanziale,
tutta sbilanciata sul versante della concorrenza, la quale va fatta
rispettare e ripristinata anche in sede, appunto,
processuale.
Nelle altre ipotesi, invece, sfuma questo profilo
sanzionatorio e ne emerge uno maggiormente caratterizzato
dall’attenzione al contemperamento dei vari interessi coinvolti, nel
segno dell’attenuazione della rilevanza della concorrenza.
Il
rilievo conferma che, quasi in una prospettiva “radiale”, man mano
che ci si allontana dal nucleo essenziale (il “prototipo”) della
concorrenza e si degrada verso i confini della categoria, ci si
addentra in un territorio in cui le norme violate incarnano anche
interessi differenti (per questo si potrebbe anche parlare di
merito, anche se gli interessi sono pur sempre catalogati dalla
legge e, quindi, il giudice si configura come un soggetto che
applica il diritto), in quanto le regole comunitarie si allentano e
divengono più flessibili.
Nei territori meno contigui al
“prototipo”, di conseguenza, si coglie con maggior nitore la
frizione tra il nuovo profilo di un processo servente rispetto a un
valore oggettivo (la concorrenza) e la tradizione domestica di un
giudizio che è venuto strutturandosi a protezione della posizione
del singolo. Si avverte, cioè, il disagio di immaginare fungibili –
e automaticamente equivalenti, di guisa che assicurando la prima si
riesca sempre a garantire la seconda - la tutela oggettiva della
concorrenza, affidata a un custode giurisdizionale dotato di ampi
poteri, e la protezione di quel valore nei termini di situazione
soggettiva.
Infine, l’innesto nel nostro ordinamento dell’idea
comunitaria secondo la quale prevale il valore della concorrenza è
stato complicato anche da un altro fattore: il legislatore delegato
ha pure assecondato l’urgenza di ridurre il contenzioso e di
garantire la stabilità dei rapporti o, forse, ha colto l’occasione
del recepimento per conseguire questi risultati, anche aggravando la
posizione della parte privata o agevolando quella
dell’amministrazione. Gli oneri del concorrente, che deve ovviamente
usare una specifica diligenza nel corso del procedimento a evidenza
pubblica, infatti, non terminano con l’aggiudicazione. Se
pregiudicata dall’aggiudicazione medesima, essa ha l’onere di
preinformare la stazione appaltante circa la volontà di impugnare e
– almeno a stare a una delle opzioni ermeneutiche possibili - quello
di accedere agli atti. L’orizzonte si fa ancora più fosco per il
ricorrente ove si considerino le conseguenza negative circa
l’eventuale mancata proposizione della domanda di subentro nel
contratto, la brevità dei termini, l’ampiezza dei poteri del giudice
circa la sorte del contratto (che rende meno prevedibile l’esito del
giudizio anche a favore di chi ha ragione) e, non ultima, la
disciplina fiscale sul contributo unificato.
In realtà
l’assolutezza del giudizio negativo va in parte mitigata: anche il
comportamento della stazione appaltante (ci si riferisce, in
particolare, alla disciplina dell’inerzia a seguito della
preinformativa), ad esempio, è valutabile ai fini della decisione
sulle spese di giudizio (art. 243 bis, d.lgs. 163/2006),
secondo un disegno al quale ci si potrebbe in futuro ispirare anche
per ricostruire il regime delle azioni nel processo amministrativo
ordinario, in cui l’onerato non è solo il ricorrente.
Soprattutto, il codice del processo amministrativo ha
razionalizzato e meglio disciplinato i termini processuali,
introducendo una formalizzazione del “dialogo” processuale più
rispettoso dei diritti delle parti.
Tutto questo non vale a
superare del tutto l’impressione sopra richiamata, ma, quanto meno,
concorre ad attenuare l’impatto sul nostro ordinamento e sulla
nostra tradizione di un istituto processuale delineato in un
contesto culturale molto diverso da quello
“domestico”.
Bibliografia essenziale
A. Bartolini, S.
Fantini, F. Figorilli, Il decreto legislativo di recepimento della
direttiva ricorsi, in Urbanistica e appalti, 2010, 638 e ss.;
F.
Cintioli, In difesa del processo di parti (Note a prima
lettura del parere del Consiglio di Stato sul “nuovo” processo
amministrativo sui contratti pubblici), in
www.giustamm.it;
R. De Nictolis, Il recepimento della direttiva
ricorsi, in www.giustizia-amministrativa.it;
M. Lipari, Il
recepimento della “direttiva ricorsi”: il nuovo processo
super-accelerato in materia di appalti e l’inefficacia “flessibile”
del contratto, in www.giustamm.it;
F. Liguori, Appunti sulla
tutela processuale e sui poteri del giudice nel decreto legislativo
n. 53 del 2010, in www.giustamm.it;
V. Lopilato, Categorie
contrattuali, contratti pubblici e i nuovi rimedi previsti dal
decreto legislativo n. 53 del 2010 di attuazione della direttiva
ricorsi, in www.giustamm.it;
M. Renna, Il regime delle
obbligazioni nascenti dall'accordo amministrativo, in Dir.
amministrativo, 2010, 27 e ss.;
M. Renna, Giusto processo
ed effettività della tutela in un cinquantennio di giurisprudenza
costituzionale sulla giustizia amministrativa: la disciplina del
processo amministrativo tra autonomia e "civilizzazione", in G.
della Cananea e M. Dugato (a cura di), Diritto amministrativo e
Corte costituzionale - Cinquanta anni della Corte costituzionale
della Repubblica italiana, Napoli, 2006, 505-59;
F. Saitta, Contratti pubblici e riparto di giurisdizione: prime riflessioni
sul decreto di recepimento della direttiva n. 2007/66/Ce, in
www.giustamm.it
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* La presente analisi è destinata a confluire in un
lavoro di più ampio respiro, di prossima pubblicazione, dal titolo Ordinamento europeo, mercato e contratti della pubblica
amministrazione: profili sostanziali e processuali.
[1] La
formulazione – v. allegato IV, art. 3, c. 19, lett. b) – contenuta
nel codice del processo amministrativo è la seguente: “il diniego
totale o parziale di autotutela, espresso o tacito, è impugnabile
solo unitamente all’atto cui si riferisce, ovvero, se quest’ultimo è
già stato impugnato, con motivi aggiunti”. Scompaiono, dunque, il
riferimento al “provvedimento”, la formula “non luogo a procedere” e
la previsione del termine di quindici giorni per la proposizione dei
motivi aggiunti (sicché troverà applicazione quello generale di
trenta giorni). L’espressione “diniego di autotutela” parrebbe da
intendersi – in continuità con la regolamentazione attualmente
vigente e descritta nel testo - nel senso di mancata attivazione del
procedimento. Va però notato che anche il “diniego parziale” è
impugnabile; siffatto diniego parziale non può che riferirsi al
provvedimento adottato in autotutela; per altro verso è pure
innegabile che il diniego tacito sia quello attinente al (per usare
la vecchia formula) “non luogo a provvedere”. Sembra allora doversi
concludere che la nuova norma, tra l’altro dettando una disciplina
che concerne il solo “ricorrente”, “copra” sia l’ipotesi della
determinazione di non attivare i poteri di autotutela (ammettendo
l’impugnazione di un atto meramente confermativo o del suo
equivalente tacito), sia quella di provvedimento (solo
apparentemente confermativo) di diniego che riproponga l’assetto di
interessi a conclusione del procedimento in autotutela. Con
riferimento alla prima situazione, poi, è da ritenersi che la parte
abbia la mera facoltà e non già l’onere d’impugnazione.
[2] La
formulazione adottata dal codice del processo amministrativo (art.
120) prevede quanto segue: “Per l’impugnazione degli atti di cui al
presente articolo il ricorso e i motivi aggiunti, anche avverso atti
diversi da quelli già impugnati, devono essere proposti nel termine
di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione di
cui all’articolo 79 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
o, per i bandi e gli avvisi con cui si indice una gara,
autonomamente lesivi, dalla pubblicazione di cui all’articolo 66,
comma 8, dello stesso decreto; ovvero, in ogni altro caso, dalla
conoscenza dell’atto”.
Vi è il riferimento ai motivi aggiunti
anche avverso atti diversi da quelli già impugnati (il d.lgs.
53/2010 distingue invece tra motivi aggiunti avverso atti già
impugnati e motivi aggiunti avverso atti diversi, fissando nel primo
caso un termine di quindici giorni); scompare, poi, dalla disciplina
il riferimento ai quindici giorni (cui si fa cenno nel testo)
relativamente all’impugnazione facoltativa delle determinazioni con
cui si decide di intervenire o di non intervenire in autotutela;
viene aggiunto, quale momento da cui decorrono i trenta giorni, la
“conoscenza dell’atto” (e non già la piena conoscenza) in ogni altro
caso.
Il regime dei termini è semplificato, maggiormente
razionale (salvo quanto si dirà sul ricorso incidentale) e più
rispondente ai diritti della difesa.
Viene di conseguenza
eliminato l’elenco di termini ridotti per il deposito del ricorso,
per la proposizione del ricorso incidentale, per i motivi aggiunti
avverso atti giù impugnati (v. supra); circa l’impugnazione
cautelare v. infra, nt. 3.
Per ciò che non è disciplinato
dall’art. 120 (che si occupa della proposizione del ricorso
principale e dei motivi aggiunti) trova dunque applicazione l’art.
119 (l’equivalente dell’art. 23 bis, l. 1034/1971),
richiamato in via residuale dall’art. 120, c. 3, codice del processo
amministrativo, sicché i termini processuali vanno dimezzati (più in
particolare, ai sensi dell’art. 119, “tutti i termini processuali
ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli
per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso
incidentale e dei motivi aggiunti, nonché quelli di cui all’articolo
62, c. 1”, norma relativa all’appello cautelare). Il deposito degli
atti notificati, in particolare, deve dunque avvenire entro quindici
giorni dall’ultima notifica.
Non si può non notare che, in
assenza di norma derogatoria, il ricorso incidentale deve essere
proposto (ai sensi dell’art. 42) nel termine di sessanta giorni
decorrente dalla ricevuta notificazione del ricorso principale, il
che appare rispettoso dei diritti di difesa, ma non in linea con le
esigenze di celerità del processo, né con il termine di trenta
giorni che deve rispettare il ricorrente per la proposizione del
ricorso.
Il richiamo all’art. 119 (“rito abbreviato comune a
determinate materie”) appare più pregnante in seno alla nuova
disciplina di quanto non fosse l’analogo richiamo (all’art. 23 bis,
l. Tar) contenuto nel d.lgs. 53/2010. In aggiunta a quanto detto
circa il regime del deposito e del ricorso incidentale, si noti che
la norma secondo cui “il dispositivo della sentenza che definisce il
giudizio è pubblicato entro sette giorni dalla data dell'udienza”
trova applicazione unicamente nei giudizi di primo grado (art. 120,
u.c.). Negli altri casi (in particolare: in appello) dovrà farsi
ricorso alla disposizione, di cui, appunto, all’art. 119, secondo
cui “quando almeno una delle parti, nell’udienza discussione,
dichiara di avere interesse alla pubblicazione anticipata del
dispositivo rispetto alla sentenza, il dispositivo è pubblicato
mediante deposito in segreteria, non oltre sette giorni dalla
decisione della causa” (si richiede dunque apposita dichiarazione
resa in udienza di discussione).
Scompare, inoltre, la norma
secondo cui “in luogo della prova della notificazione può essere
depositata la prova che il ricorso è stato consegnato per le
notifiche o spedito; la prova delle eseguite notifiche va depositata
appena è disponibile e comunque entro l'udienza o camera di
consiglio in cui la causa è discussa”.
La disciplina introdotta
dal d.lgs. 53/2010 (attualmente in vigore) prevede poi che la
competenza territoriale sia inderogabile, sicché il giudice può
rilevare l’incompetenza anche d'ufficio (tale strumento si affianca
al tradizionale regolamento proposto dalla parte), prima di ogni
altra questione. Il difetto di competenza è pronunciato con
ordinanza in sede di primo esame della domanda cautelare ovvero, in
mancanza di questa, nella prima udienza di merito. L'ordinanza
(impugnabile, proponendo regolamento di competenza, nel termine di
quindici giorni dalla comunicazione o notificazione) indica il
tribunale amministrativo regionale competente davanti al quale il
processo deve essere riassunto entro quindici giorni decorrenti da
quando diventa definitiva l'ordinanza che declina la competenza. Il
giudice indicato potrà a sua volta proporre il regolamento di
competenza alla prima udienza.
Il codice del processo
amministrativo all’art. 120 non contiene più la disciplina sulla
competenza (sicché occorre far riferimento alle regole generali).
Tale competenza, comunque, è funzionalmente inderogabile in forza
del richiamo operato dall’art. 14 all’art. 119, applicabile in via
residuale al rito sugli appalti.
[3] In particolare, ai sensi
dell’art. 55 del codice del processo amministrativo, “Sulla domanda
cautelare il collegio pronuncia nella prima camera di consiglio
successiva al ventesimo giorno dal perfezionamento, anche per il
destinatario, dell’ultima notificazione e, altresì, al decimo giorno
dal deposito del ricorso. Le parti possono depositare memorie e
documenti fino a due giorni liberi prima della camera di consiglio”: ex art. 119, i termini di venti, dieci e due giorni vanno
dimezzati. Ai sensi dell’art. 55, c. 8, il collegio, per gravi ed
eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in camera di
consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre parti fino
all’inizio di discussione.
Il quadro generale è ora più armonico
e, soprattutto, più rispettoso dei diritti di difesa dei
controinteressati.
Per esigenza di completezza riportiamo
comunque la normativa – non citata nel testo - oggi ancora vigente e
contenuta nel codice dei contratti.
Oltre a rinviare
all’istituto della tutela cautelare mediante decreto presidenziale,
tale codice prevede in primo grado anche la tutela ante causam (v. ora art. 61, codice del processo amministrativo), in caso di
eccezionale gravità e urgenza, tale da non consentire neppure la
previa notifica del ricorso e la richiesta di misure cautelari
provvisorie. In quest’ultimo caso, l’istanza va notificata alle
parti (dal punto di vista di teoria generale non si tratta, dunque,
di un caso di inaudita altera parte; il difensore evita
soltanto la notifica del ricorso principale, ma a questo punto è
difficile comprendere perché non venga notificato il ricorso,
tenendo conto che l’istanza dovrà indicare il fumus). Il
presidente, o il giudice da lui delegato, provvede, sentite, ove
possibile, le parti, e omessa ogni altra formalità; le questioni di
competenza sono rilevabili d'ufficio. Il provvedimento negativo non
è impugnabile; tuttavia, la domanda cautelare può essere riproposta
dopo l’inizio del giudizio di merito. Pure il provvedimento di
accoglimento - notificato dal richiedente alle altre parti entro un
termine perentorio fissato dal giudice, non superiore a cinque
giorni- è inappellabile ma, fino a quando conserva efficacia, è
sempre revocabile o modificabile senza formalità dal presidente,
d’ufficio o su istanza o reclamo di ogni interessato, nonché (questa
precisazione non è più presente nella disciplina del codice del
processo amministrativo) dal collegio dopo l'inizio del giudizio di
merito. La sua efficacia può essere subordinata alla prestazione di
un’adeguata cauzione per i danni alle parti e ai terzi. La
disciplina della cauzione è diversa da quella posta dall'art. 21, l.
Tar (art. 55, codice del processo amministrativo), atteso che si
riferisce solo ai provvedimenti favorevoli e non fa cenno
all'irreversibilità degli effetti e alla possibile presenza di
interessi “critici” (il codice del processo corregge però i primi
due aspetti ora citati). Il provvedimento di accoglimento perde
comunque effetto con il decorso di sessanta giorni dalla sua prima
emissione, dopo di che restano efficaci le sole misure cautelari che
siano confermate o concesse ai sensi dell'articolo 21, cc. 8 e 9, l.
1034/1971 (ciò, dunque, presuppone che venga instaurato il giudizio
di merito).
L’ordinanza cautelare per così dire “ordinaria” può
oggi essere impugnata nel termine di quindici giorni decorrenti
dalla sua comunicazione o, se anteriore, notificazione; non è
previsto il c.d. termine lungo, ma pare applicabile quello di tre
mesi decorrenti dalla pubblicazione in virtù del dimezzamento
operato ai sensi dell’art. 23 bis, l. 241/1990 (De Nictolis).
Il deposito deve avvenire entro dieci giorni.
Pure tale ultima
disciplina è destinata a essere sostituita da quella dettata dal
codice del processo amministrativo (art. 62: “contro le ordinanze
cautelari è ammesso appello al Consiglio di Stato, da proporre nel
termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza, ovvero
di sessanta giorni dalla sua pubblicazione”; v. art. 119, c. 2 e 120
u.c.).
[4] L’art. 125, codice del processo amministrativo,
dispone quanto segue.
1. Nei giudizi che riguardano le procedure
di progettazione, approvazione, e realizzazione delle infrastrutture
e degli insediamenti produttivi e relative attività di
espropriazione, occupazione e asservimento, di cui alla parte II,
titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
oltre alle disposizioni del presente Capo, con esclusione
dell’articolo 122, si applicano le seguenti previsioni.
2. In
sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle
probabili conseguenze del provvedimento stesso per tutti gli
interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse
nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, e, ai fini
dell’accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la
irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse
va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla
celere prosecuzione delle procedure.
3. Ferma restando
l’applicazione degli articoli 121 e 123, al di fuori dei casi in
essi contemplati la sospensione o l’annullamento dell’affidamento
non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il
risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per
equivalente. Si applica l’articolo 34, comma 3.
4. Le
disposizioni del comma 3 si applicano anche alle controversie
relative alle procedure di cui all’articolo 140 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
[5] La disciplina oggi
vigente, poi, prevede in generale che i termini di deposito di
memorie e documenti sono quelli del processo ordinario dimezzati.
Per altro verso, si precisa che, pure là dove occorra procedere a
integrazione del contraddittorio, concessione di termini a difesa,
integrazioni istruttorie, con l'ordinanza che dispone gli
adempimenti istruttori o l'integrazione del contraddittorio o
dispone il rinvio per l'esigenza di rispetto dei termini a difesa,
la definizione del merito viene rinviata ad una udienza da tenersi
non oltre sessanta giorni.
Questa parte della disciplina è stata
espunta dal codice del processo amministrativo, che formalizza con
più attenzione il “dialogo” tra le parti in funzione del
contraddittorio.
Circa la costituzione e il deposito di memorie
e documenti, v. artt. 119, 46 e 73 del codice del processo
amministrativo (il termine di costituzione, dimezzato, è di trenta
giorni dal perfezionamento della notificazione; sempre applicando
l’art. 119, i documenti possono essere prodotti fino a venti giorni
liberi prima dell’udienza, le memorie fino a quindici giorni liberi
e le repliche fino a dieci giorni liberi). Con riferimento al
procedimento cautelare, però, già s’è detto che le parti possono
depositare memorie e documenti fino a un giorno libero prima della
camera di consiglio in cui viene trattato l’incidente cautelare
(artt. 119 e 55): essa va identificata con la prima camera di
consiglio che venga celebrata una volta scaduto il termine di dieci
giorni dal perfezionamento, anche per il destinatario, dell’ultima
notificazione e, altresì, successiva al quinto giorno dal deposito
del ricorso. Inoltre, ai sensi dell’art. 55, c. 8, il collegio, per
gravi ed eccezionali ragioni, può autorizzare la produzione in
camera di consiglio di documenti, con consegna di copia alle altre
parti fino all’inizio di discussione, mentre il c. 7 dispone che le
parti possono costituirsi nella camera di consiglio.
Pure
rilevante, rispetto alla disciplina descritta nel testo, è il
mutamento, introdotto dal codice del processo amministrativo, in
ordine alla decisione sul merito (ferma restando l’applicabilità
dell’art. 11, d.lgs. 163/2006).
Maggiori sono le garanzie per le
parti, anche se viene meno la sicurezza di una celere definizione
del giudizio.
Ai sensi dell’art. 120, c. 6, il giudizio può
essere immediatamente definito ai sensi dell’articolo 60 (in tal
caso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e
dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può
definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma
semplificata). Questa possibilità indurrà amministrazione e
controinteressato a evitare memorie di mero stile.
Il giudice,
poi, in sede cautelare, accertata la completezza del contraddittorio
ovvero disposta l'integrazione dello stesso, se ritiene, a un primo
sommario esame, la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso
e di un pregiudizio grave e irreparabile, fissa con ordinanza la
data di discussione del merito alla prima udienza successiva alla
scadenza del termine di trenta giorni dalla data di deposito
dell'ordinanza, disponendo altresì il deposito dei documenti
necessari e l’acquisizione delle eventuali altre prove occorrenti
(art. 119, c. 3). La fissazione del merito a breve viene considerata
misura in grado di soddisfare l’interesse della parte che aveva
proposto istanza cautelare.
Al di fuori di questi casi,
l’udienza di merito è immediatamente fissata d’ufficio (non occorre
dunque la domanda di fissazione d’udienza) con assoluta priorità.
Scompare, dunque, il dovere di decidere la questione nel merito
entro sessanta giorni e il giudice è vincolato a fissare
immediatamente l’udienza, ma – si noti la collocazione dell’avverbio
- ciò non significa che essa avrà luogo in tempi necessariamente
rapidi.
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(pubblicato il
1.7.2010)
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