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| n. 6 -2010 - © copyright |
CLAUDIO FRANCHINI
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Mercato unico concorrenziale e
pubbliche amministrazioni
(il caso degli organismi di diritto pubblico
e delle società in house)*
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Sommario: 1. Interesse al mercato unico
concorrenziale e attività delle pubbliche amministrazioni. – 2.
Principio di concorrenza e perdita di autonomia delle autorità
amministrative nazionali. – 3. Il caso degli organismi di diritto
pubblico e delle società in house per l’acquisizione di beni
e servizi. – 4. Il ruolo dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato. – 5. Il parere previsto dall’art. 23 bis del d.l. n.
112/2008.
1. Interesse al mercato unico concorrenziale
e attività delle pubbliche amministrazioni
L’attività
contrattuale delle pubbliche amministrazioni è sempre stata
considerata potenzialmente pregiudizievole per le dinamiche del
mercato in considerazione degli effetti che l’acquisto di beni e di
servizi crea sul mercato con riferimento ai rapporti competitivi tra
privati. Con l’affermazione dell’ordinamento comunitario e, di
conseguenza, con l’apertura dei mercati nazionali e la formazione di
un mercato unico europeo aperto a tutti gli operatori economici,
questo orientamento si è accentuato, perché, trasformandosi il
tradizionale rapporto tra Stato e mercato, sono venute meno, da una
parte, l’identità nazionale dei mercati stessi e, dall’altra, la
capacità di regolazione degli Stati[1]. Soltanto a partire dagli
anni Settanta dello scorso secolo, però, la Comunità europea ha
sentito la necessità di introdurre una serie, invero piuttosto ampia
e articolata, di norme dirette a regolare il settore dei contratti
pubblici, specialmente in materia di appalti di lavori, servizi e
forniture[2].
Si noti che l’affermazione di un mercato unico –
proprio perché realizzata attraverso tre strumenti regolativi dalle
caratteristiche diverse, che impongono limiti ora agli interventi
statali (la libera circolazione delle merci, dei lavoratori, dei
servizi e dei capitali), ora alle attività dei privati (la
disciplina della concorrenza) e ora all’azione dei pubblici poteri
nazionali unitamente all’azione dei privati (la limitazione degli
aiuti statali alle imprese) – ha determinato effetti differenziati
per i privati e per le pubbliche amministrazioni. Mentre nei
confronti dei primi ha prodotto un ampliamento della libertà di
determinazione sul mercato, che ne ha incrementato l’autonomia
negoziale, pur entro limiti circoscritti, riguardo alle seconde ha
comportato l’introduzione di regole minuziose, che ne hanno
condizionato decisamente la potestà di scelta.
In sede nazionale
esisteva già una disciplina restrittiva della sfera di azione dei
pubblici poteri in materia, quella sui c.d. contratti ad “evidenza
pubblica”. Tuttavia, essa era stata adottata non certo per
assicurare il rispetto del regime concorrenziale, quanto per
garantire la protezione dell’interesse “finanziario” delle pubbliche
amministrazioni, cioè l’interesse alla migliore utilizzazione delle
risorse pubbliche. Ad esempio, la legge di contabilità generale
dello Stato del 1923 mirava soprattutto a “porre freno agli abusi
dei fornitori dello Stato” e per tale ragione prescriveva regole
puntuali sulle procedure di scelta del contraente, privilegiando i
meccanismi di gara e imponendo rigidi formalismi. Anche quando in
seguito la situazione si è in parte modificata, perché sono state
introdotte talmente tante eccezioni da rendere sempre più residuale
l’applicazione dei procedimenti di “evidenza pubblica”, l’interesse
al mercato e alla concorrenza non è stato adeguatamente considerato
e anzi ha continuato a essere del tutto recessivo di fronte a quello
alla tutela dell’azione amministrativa[3].
Il quadro del settore
è mutato decisamente a seguito dell’intervento del legislatore
comunitario. Questo ha considerato la tematica degli appalti
pubblici in una prospettiva nuova, sotto il profilo dell’incidenza
dell’azione delle pubbliche amministrazioni sul mercato con
specifico riferimento all’integrazione dei sistemi economici degli
Stati membri, e, quindi, la ha arricchita di altri significati e di
ben più estese finalità. In particolare, al fine di sopperire alla
tendenziale chiusura protezionistica dei mercati delle commesse
pubbliche, ha imposto regole stringenti per le fasi di
aggiudicazione che si traducono nell’obbligo di osservanza dei
principi di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non
discriminazione, di riconoscimento reciproco, di proporzionalità, di
trasparenza e di pubblicità[4].
In definitiva, accanto alle
ragioni tradizionali che hanno giustificato nel tempo la presenza di
disposizioni pubblicistiche nella disciplina dei contratti della
pubblica amministrazione – quali l’esigenza di tutela dell’interesse
patrimoniale di quest’ultima, concretizzatasi in meccanismi idonei a
garantire il miglior contraente, e l’esigenza di trasparenza, in
considerazione dei rilevanti interessi economici coinvolti – ha
acquisito particolare importanza anche un’altra, quella della parità
di condizioni degli operatori economici, a tutela dei soggetti
privati[5].
Le modalità per la definizione dei contratti sono
venuti così ad assumere una veste inusitata, espressione della
diversa impostazione comunitaria, tendendo a trasformarsi da
procedure preordinate alla tutela dell’interesse pubblico a
procedure dirette a garantire l’interesse dei privati, grazie a una
maggiore articolazione degli obblighi imposti ai soggetti pubblici
nella fasi di perfezionamento dell’accordo negoziale (ha avuto modo
di sottolinearlo di recente anche la Corte costituzionale nella
sentenza n. 401/2007[6]).
Diversamente da quello che potrebbe
apparire a un primo esame, dunque, è stata la stessa necessità di
affermare la concorrenza tra gli operatori economici che ha imposto
la permanenza di tratti di disciplina pubblicistica dei contratti
della pubblica amministrazione[7]. In tal modo, il processo di
integrazione europea ha ridotto notevolmente la possibilità di
riconoscere alla pubblica amministrazione benefici e privilegi,
perché, essendo neutrale rispetto alla natura, pubblica o privata,
delle regole da applicare, impone indistintamente obblighi e doveri,
a tutela degli utenti e dei consumatori, nonché della
concorrenza[8].
2. Principio di concorrenza e perdita di
autonomia delle autorità amministrative nazionali
Questo
processo evolutivo ha inciso notevolmente sull’azione delle autorità
amministrative nazionali[9]. La necessità di realizzare una
regolazione delle attività economiche che consenta di garantire
l’apertura mercati nazionali come presupposto di un mercato unico
europeo e di evitare che il mercato subisca distorsioni
relativamente all’operare del principio concorrenziale comporta che
in molti casi la disciplina dell’organizzazione e dell’attività dei
pubblici poteri venga progressivamente sottratta alle scelte degli
Stati membri e, nella sostanza, da nazionale diventi
comunitaria[10].
Quanto all’organizzazione ne è un esempio
l’affermazione della tendenza all’integrazione strutturale e
funzionale di autorità indipendenti nazionali. Si tratta di
fattispecie che possono essere ricondotte al fenomeno dell’emersione
di numerosi apparati amministrativi comuni a Stati membri e Unione
europea, concepiti come sistemi reticolari composti da soggetti
complementari tra loro. I casi che meritano di essere richiamati
sono diversi. In questa sede interessa quello della disciplina del
mercato concorrenziale, che, tra tutti, è il più articolato, in
quanto afferma, in termini generali, il principio secondo il quale
la Commissione e le autorità garanti nazionali devono applicare le
regole comunitarie di concorrenza “in stretta collaborazione”, sia a
livello verticale relativamente alla partecipazione delle autorità
garanti ai procedimenti avviati dalla Commissione e viceversa, sia a
livello orizzontale con riferimento alla collaborazione tra autorità
garanti, alla quale in ogni caso la Commissione non resta estranea,
dovendo garantire l’unitarietà del sistema[11].
Quanto alla
disciplina dell’attività, invece, lo confermano, da una parte, la
diffusione di forme di cogestione e di compartecipazione che hanno
determinato un forte aumento di procedure amministrative articolate
sia nella sfera comunitaria sia in quella nazionale, soprattutto per
effetto della attuazione del principio di sussidiarietà e del
criterio collegato delle competenze concorrenti; dall’altra,
similmente a quanto accade nei singoli Stati, la tendenza del
legislatore e della giurisprudenza a sviluppare la disciplina del
procedimento amministrativo, provvedendo alla regolamentazione di
alcuni aspetti specifici e al consolidamento in diritto derivato di
interi procedimenti amministrativi di settore, nonché affermando,
fondamentalmente per merito della Corte di giustizia, che una serie
di principi generali dei Trattati sono riferibili anche ai
procedimenti e che tra la funzione normativa e quella amministrativa
vi è non indistinzione, bensì separazione.
Ne deriva che, per
effetto del rapidissimo sviluppo del processo di integrazione,
specie con riferimento all’interesse al mercato e all’affermazione
della libera concorrenza, vi è una parte considerevole del diritto
comunitario che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle
pubbliche amministrazioni, nonché i loro rapporti con i soggetti
dell’ordinamento dell’Unione europea[12].
Il contesto si è ancor
più complicato perché ai mutamenti indotti dalle scelte operate a
livello sopranazionale se ne sono affiancati altri di natura
interna, per effetto del pluralismo.
Ciò ha comportato, tra
l’altro, un frequente ricorso da parte delle pubbliche
amministrazioni all’utilizzazione di strumenti propri del diritto
privato, attraverso i quali si realizza una sostituzione delle forme
ordinarie di intervento nell'organizzazione e nell'attività
amministrativa, per assicurare maggiore efficienza ed economicità
dell'azione pubblica e piena tutela dei vari interessi coinvolti. Si
tratta di moduli compositi dove si realizza un commistione tra gli
aspetti soggettivi, nei quali prevale il profilo pubblicistico, e
quelli oggettivi, nei quali, al contrario, si afferma la
connotazione civilistica. La ragione principale di un simile
orientamento sta nella esigenza dei soggetti pubblici di esercitare
attività soprattutto di natura imprenditoriale senza i
condizionamenti che derivano dalle specifiche regole di gestione
dell'attività amministrativa, relative al disegno strutturale, alla
disciplina finanziaria, all'ordinamento del personale e alle
procedure contrattuali.
Una simile situazione ha dato luogo a
numerose incertezze, non solo perché spesso non risulta chiaro quale
regime giuridico debba essere applicato e in quale misura, malgrado
ora vi sia l’esplicita previsione dell’art. 1, comma 1 bis, della
legge n. 241/1990, ma soprattutto perché non sempre vi è conformità
con i principi dell'ordinamento comunitario, che presuppone la
parità dell'amministrazione con le altre parti nel momento in cui
essa esercita attività in regime di diritto privato, rendendo
incompatibili tutte le norme nazionali dirette a conferirle
posizioni di privilegio[13].
3. Il caso degli organismi
di diritto pubblico e delle società in house per
l’acquisizione di beni
Di fronte a sistemi giuridici spesso
caratterizzati da una marcata diversificazione degli istituti e
delle scelte regolative, quali sono quelli degli Stati membri, per
il legislatore comunitario è risultato piuttosto difficile imporre
una disciplina comune e uniforme. Questo ha indotto l’Unione europea
ad agire, per un verso, sul piano normativo, richiedendo adempimenti
agli Stati membri e imponendo una armonizzazione delle loro
discipline in modo da attenuare le difformità, e, per l’altro, a
livello interpretativo, individuando modelli e definizioni
autosufficienti, che si rivelano indifferenti di fronte alle
categorie proprie dei diritti nazionali e soprattutto più attente
alla realtà sostanziale dei fenomeni che a quella formale, così da
funzionalizzare l’azione delle pubbliche amministrazioni alla
realizzazione di un regime di concorrenza non falsata[14].
Si
pensi, innanzitutto, alla nozione di organismo di diritto pubblico,
che è espressione originale dell’elaborazione della normativa e
della giurisprudenza comunitarie[15]. La prima ne ha definito i
caratteri, specificando che deve trattarsi di un soggetto con
personalità giuridica, costituito per soddisfare specifiche esigenze
di carattere generale, aventi natura non industriale o commerciale,
e sottoposto a influenza pubblica (cioè con attività finanziata in
modo maggioritario dallo Stato o da altri enti pubblici ovvero con
gestione assoggettata a controllo pubblico o ancora con organi di
amministrazione o di gestione composti in maggioranza da componenti
designati dallo Stato o da enti pubblici). La seconda ne ha
delineato l’ambito, giungendo, attraverso una interpretazione
estensiva, a ricomprendervi qualsiasi tipo di ente pubblico
amministrativo, sia di natura strumentale, sia ad autonomia
funzionale, con esclusione delle imprese pubbliche e delle società
riconducibili alle pubbliche amministrazioni che sopportano
direttamente il rischio economico della propria attività, in quanto
operanti in regime concorrenziale sul mercato: in particolare, ha
rivalutato il criterio gestionale in senso sostanziale, sino a
comprendere all’interno della nozione, oltre agli enti pubblici non
economici, anche altre figure formalmente privatistiche, ma in
realtà pubbliche. In questa prospettiva va rilevato che, per quanto
queste condizioni siano considerate cumulative, assumono specifica
importanza le concrete modalità di azione del soggetto: se questo
opera sul mercato in base a valutazioni di tipo economico, non può
essere qualificato come organismo di diritto pubblico; se, invece,
la sua azione non tiene conto del rischio economico e viene
influenzata da logiche diverse che possono determinare in concreto
comportamenti distorsivi della concorrenza, allora si deve giungere
alla conclusione opposta.
In definitiva, per mezzo della nozione
di organismo di diritto pubblico, l’Unione europea sottopone a un
controllo stringente l’attività contrattuale di quei soggetti che
possono agire senza tener conto delle logiche economiche, quali le
pubbliche amministrazioni, al fine di evitare, in via preventiva,
che sia alterato il corretto funzionamento del mercato.
Lo stesso
obiettivo di assicurare la piena applicazione del principio di
concorrenza emerge con riferimento al fenomeno delle società c.d. in house[16].
Come è noto, l'art. 97, comma 1, della
Costituzione individua nella legge la fonte primaria della materia
dell'organizzazione pubblica, pur consentendo che aspetti non
essenziali della materia possano essere dettati da altri atti,
atteso che i principi di imparzialità e, soprattutto, di buon
andamento impongono di operare le scelte organizzative con strumenti
non rigidi, idonei a garantire la possibilità di adeguare le
strutture alle esigenze che di volta in volta si prospettano[17]. Di
conseguenza, le pubbliche amministrazioni possono (rectius,
devono) individuare autonomamente i modelli strutturali più idonei
al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, stabilendo,
innanzitutto, sulla base di valutazioni relative all’efficienza
gestionale, se agire direttamente ovvero in via mediata, cioè
attraverso una persona giuridica da esse controllata: sussiste,
pertanto, una libertà di scelta in ordine all’articolazione dei vari
servizi nella forma ritenuta più conveniente rispetto al fine
pubblico da soddisfare.
Tra le diverse opportunità vi è anche
quella di affidare a un soggetto diverso, ma assoggettato a
controllo, l’acquisizione di beni o servizi, senza ricorrere a terzi
tramite gara e, dunque, al mercato. Questo modello, denominato
appunto in house providing[18], consente di conciliare il
principio di auto-organizzazione amministrativa con quelli di tutela
della concorrenza e del mercato.
Come è noto, la prima
definizione giurisprudenziale della figura è stata fornita dalla
Corte di giustizia nel caso Teckal del 1999, ove sono stati
individuati gli elementi che legittimano il ricorso a una società in house[19]: la partecipazione pubblica deve essere
totalitaria, in quanto la presenza di soggetti privati non è
compatibile con il perseguimento di fini pubblici; l’amministrazione
deve esercitare un “controllo analogo” a quello esercitato nei
confronti dei propri servizi; la parte più importante
dell’attività deve essere svolta con l’amministrazione che ne
detiene il controllo. In seguito il giudice comunitario è
intervenuto in più occasioni in argomento, a ritmo incalzante
soprattutto negli ultimi tre anni, per precisare i concetti
enucleati nella sentenza Teckal, ma senza mai modificarli
sostanzialmente.
Il soggetto in house, quindi, è
espressione della decisione dell’autorità amministrativa, adottata
in forza dell’apprezzamento delle esigenze di interesse pubblico, di
non esternalizzare l’attività, di creare un soggetto giuridico
formalmente distinto e di mantenerne il controllo, dal punto di
vista funzionale ed economico, come fosse una articolazione
organizzativa interna, anche in relazione alle modalità di
esecuzione dei compiti affidatigli[20]. In questo senso, esso non ha
autonoma volontà di decisione e, conseguentemente, non può essere
considerato “terzo” rispetto all’autorità amministrativa
controllante, essendone parte in ragione del “controllo analogo” e
della “destinazione prevalente dell’attività”[21]. Se ne deduce che,
trattandosi solo di un’allocazione di risorse all’interno della
stessa pubblica amministrazione e mancando l’elemento di terzietà,
il mercato non viene condizionato e/o alterato[22].
Tenuto conto
di tale indirizzo, la giurisprudenza comunitaria si è orientata in
termini simili in relazione alle concessioni di servizi pubblici,
affermando anche in questo caso il principio secondo il quale le
pubbliche amministrazioni possono svolgere la propria attività
mediante strumenti amministrativi, tecnici ed economici, senza
necessità di affidarsi al mercato.
In linea generale, dunque,
non vi è alcun obbligo per l’autorità amministrativa di attribuire a
privati l’esercizio di un servizio pubblico; tuttavia, ove decida di
farlo, essa è tenuta a osservare le regole del mercato e, in
particolare, il principio di concorrenza. Sin dal caso Teleaustria
del 2000, infatti, la Corte di giustizia, trovando ancora una volta
un “punto di equilibrio” tra l’esigenza delle istituzioni europee di
sviluppo della concorrenza e la “visione tradizionale”[23], ha
stabilito che, poiché mediante il provvedimento di concessione di un
pubblico servizio viene attribuito a un soggetto privato il diritto
di svolgere una determinata attività, assumendone potenzialmente il
rischio economico, il relativo procedimento di assegnazione deve
essere assoggettato ai principi di parità di trattamento, di non
discriminazione e di trasparenza, al fine di non alterare il
funzionamento del mercato stesso[24].
In conclusione, secondo il
diritto comunitario e l’interpretazione che ne dà la Corte di
giustizia, le pubbliche amministrazioni, essendo virtualmente in
grado di impedire il corretto funzionamento del mercato, sono tenute
al rispetto di alcune regole fondamentali che riguardano soprattutto
le modalità di scelta del contraente, al fine di garantire la
competizione degli operatori economici nel mercato su un piano di
parità e in modo non discriminatorio[25].
4. Il ruolo
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
In
questo quadro risulta fondamentale il ruolo dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, che è chiamata a garantire
l’effettiva concorrenzialità del mercato anche con riferimento ai
contratti delle pubbliche amministrazioni, pur nel rispetto delle
competenze attribuite dalla legge all’Autorità per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in ordine alla
correttezza delle procedure e dell’esecuzione dei contratti (e al di
là del potenziale conflitto di competenze nei casi concreti nei
quali può apparire dubbio quale delle due authority debba
intervenire)[26].
Sia nell’esercizio dei poteri di
raccomandazione e di segnalazione previsti dagli artt. 21 e 22 della
legge n. 287/1990, sia nell’esercizio di quelli, più generali, di
accertamento e di sanzione previsti nel Capo II della stessa legge,
l’Autorità ha avuto occasione di occuparsi della regolarità delle
procedure di assegnazione e di esecuzione di contratti per
l’acquisizione di beni e servizi, interpretando le novità introdotte
dal legislatore comunitario nella prospettiva dell’allargamento del
mercato e del rafforzamento degli strumenti di tutela posti a
disposizione degli operatori[27].
Dall’esame delle segnalazioni
indirizzate al legislatore e alle pubbliche amministrazioni
nazionali e dei provvedimenti adottati in relazione ai vari casi
esaminati si evince che i profili più problematici hanno riguardato
le gare, la durata degli affidamenti, il partenariato
pubblico-privato, gli affidamenti in house, il ricorso alle
Ati, la proprietà delle reti, l’affidamento dei servizi pubblici
locali e il controllo sulla loro gestione da parte di organismi
indipendenti.
Le gare sono state ritenute dall’Autorità
“strumento privilegiato” per l’affidamento di contratti di appalto o
di concessione aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi o di
forniture, in quanto idoneo a individuare “configurazioni di mercato
efficienti”, con maggiori benefici per i cittadini, attraverso “la
selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e la
minimizzazione dei costi sopportati dalla collettività”[28]. In
questi termini, è stato rimarcato l’obbligo per le amministrazioni
aggiudicatrici di adottare bandi “pro-competitivi”, soprattutto con
riferimento all’oggetto (che deve essere definito puntualmente, al
fine di evitare che vengano ricomprese attività diverse le quali,
prese singolarmente, per le loro caratteristiche tecnico-economiche
possono da sole costituire contenuto di gara ovvero che si verifichi
una frammentazione in lotti a fini elusivi), all’accesso (che deve
essere quanto più “libero, economico, trasparente e non
discriminatorio”, perché la trasparenza e la facilità di
informazione agevolano la competizione, con la conseguenza che non
possono essere imposte condizioni relative a livelli di fatturato
“non proporzionati” o “inadeguati” rispetto all’ammontare della
prestazione) e alle modalità di partecipazione (che devono prevedere
l’indicazione degli strumenti e dei criteri di base per la
selezione, specie con riferimento ai requisiti di idoneità tecnica e
di solidità economico-finanziaria, non potendosi ammettere
prescrizioni concernenti capacità tecniche che determinano effetti
favorevoli nei rispetti di alcuni operatori a scapito di
altri)[29].
Relativamente alla durata dell’affidamento, è stato
precisato che i termini temporali devono essere “proporzionali e mai
superiori” ai tempi di recupero degli investimenti effettuati
dall’ente pubblico, così da scongiurare la creazione di situazioni
di monopolio che determinino rendite di posizione non
giustificate[30].
Sul partenariato pubblico-privato, dopo aver
ricordato che il modello in questione può essere adottato in casi
eccezionali perché implica “una situazione di conflitto di interesse
tra ente pubblico affidante, società affidataria e ente regolatore”,
l’Autorità ha evidenziato la necessità di ricorrere alla procedura
di gara per la scelta del socio privato[31].
Con riferimento agli
affidamenti in house, è stato sottolineato come sia
indispensabile evitarne una utilizzazione distorta, al fine di
eludere il “confronto concorrenziale nell’affidamento dei servizi
attraverso procedura di gara”[32]: questo strumento operativo,
infatti, per la sua natura singolare, in quanto volto a consentire
una gestione diretta di un servizio in casi circoscritti e definiti,
si configura come derogatorio al principio generale e, pertanto, può
essere disposto solo a favore di un soggetto collegato all’ente
pubblico in base a un rapporto di “delegazione interorganica”[33].
In particolare, è stato rilevato che non sussistono le condizioni
per l’affidamento in house qualora si riscontri “la presenza,
ancorché marginale, di soggetti non pubblici nel capitale sociale”
dell’affidataria o “la frammentazione del capitale” in misura tale
da non consentire un agevole riconoscimento del potere di controllo
da parte dell’ente pubblico[34].
In ordine al raggruppamento
temporaneo di imprese, l’Autorità ha chiarito che l’istituto, pur
essendo diretto di per sé ad agevolare la concorrenza, in quanto
permette di partecipare alle gare a soggetti che, pur operando in
fasi differenziate di una stessa filiera, singolarmente non ne hanno
i requisiti, può avere effetti negativi sul mercato ove realizzi
un’associazione tra imprese concorrenti, rivali tra loro, che
abbiano piena autonomia e capacità tale da consentire loro di
intervenire individualmente: in tal modo, infatti, viene diminuita
in modo artificioso l’estensione della competizione[35].
Esaminando il problema della proprietà delle reti, nell’ipotesi
in cui un soggetto che operi in condizioni di monopolio su un
mercato agisca anche su altri mercati “potenzialmente concorrenziali
e verticalmente collegati”, è stato sottolineata l’esigenza della
“separazione tra le diverse fasi di attività”[36]. Questa
differenziazione proprietaria consente di semplificare la struttura
dei costi delle imprese regolate e di abolire gli incentivi del
gestore di rete all’introduzione di “comportamenti e strategie
escludenti”, al fine di impedire o di alterare il corretto
funzionamento della concorrenza[37].
Quanto all’affidamento dei
servizi pubblici locali, l’Autorità ha rilevato l’opportunità di
definire in via legislativa criteri rigorosi di dimostrazione
dell’effettivo vantaggio economico della scelta organizzativa
operata dall’ente pubblico[38], mentre in ordine al problema del
controllo sulla loro gestione da parte di organismi indipendenti è
stata messa in evidenza la necessità di individuare organismi di
regolazione che siano, allo stesso tempo, contraddistinti da una
posizione di indipendenza, in modo da assicurare una effettiva
terzietà rispetto agli interessi dei soggetti del rapporto
concessorio, e da un notevole livello di specializzazione, in modo
da garantire adeguati standard di efficienza e di qualità
sull’intero territorio nazionale, evitando una eccessiva
differenziazione dei regimi che comportano la compartimentazione dei
mercati[39].
5. Il parere previsto dall’art. 23 bis del
d.l. n. 112/2008
Di recente, le funzioni dell’Autorità
garante della concorrenza e del mercato sono state ampliate
dall’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 (successivamente modificato
dall’art. 15 della legge n. 166/2009[40]), intervenuto in materia di
affidamento e di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica[41]. Si tratta di una norma che è stata introdotta in
applicazione della disciplina comunitaria e con l’obiettivo di
favorire la più ampia diffusione dei principi di concorrenza, di
libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi di tutti
gli operatori economici interessati alla gestione di servizi di
interesse generale in ambito locale, nonché di garantire il diritto
di tutti gli utenti alla universalità e alla accessibilità dei
servizi pubblici locali e al livello essenziale delle prestazioni,
ai sensi dell’ articolo 117, comma 2, lett. e) e m), della
Costituzione, assicurando un adeguato livello di tutela degli
utenti, secondo i principi di sussidiarietà, proporzionalità e leale
cooperazione.
L’art. 23 bis ha sancito il principio generale
dell’affidamento mediante procedura competitiva ad evidenza pubblica
quale modalità ordinaria di assegnazione dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica (comma 2), prevedendo, però, la possibilità
di deroga ove sussistano “particolari caratteristiche economiche,
sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di
riferimento” che “non permettono un efficace e utile ricorso al
mercato”, a favore di società a capitale interamente pubblico,
partecipata dall’ente locale, che abbia i requisiti richiesti
dall’ordinamento comunitario per la gestione in house (comma
3)[42]. Una simile previsione limita l’utilizzabilità dell’istituto
dell’affidamento diretto a ipotesi eccezionali, in quanto ai criteri
elaborati dalla Corte di giustizia che qualificano il rapporto tra
l’ente locale e la società affidataria si aggiungono quelli esogeni
previsti dal legislatore italiano, con l’effetto di circoscriverne
ulteriormente l’ambito di applicazione attraverso modalità in-house. In tale ipotesi, oltretutto, viene stabilito che
l’ente locale debba chiedere preventivamente un parere all’Autorità,
producendo una relazione tecnica che dimostri l’impossibilità di
rivolgersi utilmente al mercato (comma 4).
Il parere
dell’Autorità ha natura obbligatoria, ancorché non vincolante, e
assume particolare rilievo, perché nella maggior parte dei casi è
destinato a condizionare l’iniziativa dell’ente locale, tenuto conto
sia dell’autorevolezza dell’istituzione da cui promana, con le
connesse ripercussioni di tipo politico-mediatico che possono
conseguirne, sia dell’importanza che può assumere in relazione a
eventuali contenziosi dinnanzi al giudice amministrativo.
Di
fatto, quindi, nello svolgimento dell’attività di verifica dei
requisiti che consentono un affidamento in house, l’Autorità assolve a una funzione di natura regolatoria, fondata
su una valutazione preventiva[43].
Dall’esame dei pareri adottati
dall’Autorità sino a oggi si evincono chiaramente alcuni
orientamenti sui criteri generali di applicazione della norma,
orientamenti che evidenziano come la funzione del parere, più che
quella di procedere a complesse analisi giuridico-economiche,
consiste per lo più nell’arginare il ripetersi degli affidamenti in house[44].
Innanzitutto, è stato precisato che sono
riconducibili alla categoria dei servizi pubblici locali di
rilevanza economica tutti quei servizi aventi ad oggetto la
produzione di beni e di attività volti a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali, con
esclusione di quelli sociali privi di carattere imprenditoriale e di
quelli di natura strumentale rispetto ai bisogni
dell’ente[45].
In secondo luogo, sono stati individuati alcuni
affidamenti che, per le loro caratteristiche, non determinano
problemi sul piano della concorrenza: in proposito, si è fatto
ricorso all’ausilio di soglie basate sulla densità demografica degli
enti locali comunicanti ovvero sul valore del servizio, per
affermare l’irrilevanza sulle dinamiche concorrenziali del mercato
nell’ipotesi di scarsa dimensione della popolazione interessata e di
limitato valore dell’affidamento, così da giustificare il ricorso
all’istituto dell’in house.
In terzo luogo, è stata
esclusa la configurabilità dell’in house nei casi in cui
risulti evidente la propensione della società pubblica a effettuare
investimenti in altri mercati, pure non contigui, nella prospettiva
di un ampliamento in settori differenti rispetto a quelli rilevanti
per l’ente pubblico conferente.
In quarto luogo, si è rilevata
l’illegittimità della procedura di evidenza pubblica finalizzata
alla scelta del socio privato, in mancanza di una precisa
individuazione dei caratteri dell’attività da svolgere, con
specifico riferimento alle condizioni economiche e al periodo
temporale dell’affidamento.
In quinto luogo, è stato chiarito che
non sussistono le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 23 bis
del d.l. n. 112/2008 sia nell’ipotesi in cui vi siano state
manifestazioni di interesse esplicite da parte di operatori
economici interessati a fornire il servizio, sia qualora
quest’ultimo sia già stato svolto da un soggetto selezionato
mediante gara, senza che vi sia stata adeguata motivazione in ordine
alla scelta effettuata[46].
In conclusione, il parere
dell’Autorità assume una peculiare rilevanza perlomeno sotto due
profili.
Il primo ha natura generale: attraverso il parere, non
solo viene dato ordine a una disciplina piuttosto complessa che è
espressione oltre che delle scelte del legislatore anche di quelle
delle amministrazioni[47], ma soprattutto vengono formulati principi
e linee generali di azione dell’autorità amministrativa che, pur
essendo riferite a una singola fattispecie, trovano applicazione
anche in quelle similari.
Il secondo ha carattere specifico: il
parere diventa uno strumento di verifica dell’attività
amministrativa dell’ente locale nel caso concreto, nell’ipotesi in
cui questo se ne discosti senza adeguata motivazione, con ogni
conseguenza in ordine alla efficacia del provvedimento adottato e
alla responsabilità degli amministratori.
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* Scritto destinato alla pubblicazione nel volume
sui venti anni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
(Torino, Giappichelli).
[1] Come è noto, la letteratura sugli
argomenti trattati nel presente saggio è sterminata: per tale
ragione nelle note che seguono ci si limiterà a richiamare i lavori
più recenti, ove peraltro è possibile trovare altre indicazioni
bibliografiche.
[2] Per la ricostruzione di tali vicende, da
ultimo, si veda il volume L’appalto pubblico, a cura di C.
Franchini, in Trattato dei contratti, diretto da P. Rescigno
e E. Gabrielli, Torino, Utet, 2010.
[3] Sull’interesse pubblico
nel settore della concorrenza G. Clemente di San Luca, La
morfologia dell’interesse pubblico alla ‘tutela della concorrenza’
nel campo dei servizi di pubblica utilità, in Giustamm.it, n. 7/2009.
[4] In tema di principio di
concorrenza negli appalti pubblici, per tutti, A. Lalli, Disciplina della concorrenza e diritto amministrativo,
Napoli, Editoriale Scientifica, 2008, specie 398 ss.
[5] Si
vedano sul punto le osservazioni di M. D’Alberti, Interesse
pubblico e concorrenza nel codice dei contratti pubblici, in Dir. amm., 2008, n. 2, 297 ss.
[6] Corte cost.,
23.11.2007, n. 401.
[7] Lo si è notato, di recente, anche in C.
Franchini, Pubblico e privato nei contratti delle
amministrazioni, in Una nuova pubblica amministrazione:
prospettive di riforma dell’attività contrattuale, a cura di C.
Franchini e F. Tedeschini, Torino, Giappichelli, 2009, p. 1 ss.
[8] Da ultimo, la valenza del principio della concorrenza come
principio fondamentale di livello sostanzialmente costituzionale
riconosciuto, da un lato, dai Trattati e dalla normativa europea e,
dall’altro, dall’art. 117, comma 2, della Costituzione, è ricordata,
pur esponendo il dubbio che si tratti di un “mito comunitario ormai
al tramonto”, da E. Bonelli, Libera concorrenza e tutela del
consumatore: un bilanciamento problematico nell’ordinamento
comunitario e nel diritto interno, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., 2010, 33 ss.
[9] Per le innovazioni introdotte nel
sistema amministrativo italiano dalla disciplina della concorrenza
M. D’Alberti, Libera concorrenza e diritto amministrativo, in Riv. trim. dir. pubbl., 2004, 347 ss.
[10] Come si è
avuto modo di rilevare specificamente in C. Franchini, Il diritto
amministrativo italiano e l’influenza comunitaria:
l’organizzazione, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2004,
n. 5, 1179 ss. Ne è un esempio evidente la previsione contenuta
nell’art. 245-bis del d.lg. n. 163/2006, articolo aggiunto dall’art.
9, comma 1, del d.lg. n. 53/2010 di attuazione della direttiva
2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per
quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di
ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici (c.d.
direttiva ricorsi): tale articolo, infatti, afferma che il contratto
resta efficace malgrado l’annullamento dell’aggiudicazione
definitiva da parte del giudice amministrativo, ove venga accertato
che il rispetto di esigenze imperative connesse a un interesse
generale, quale è certamente quello della tutela della concorrenza,
imponga che i suoi effetti siano mantenuti: ciò consente al giudice
di intervenire, senza esserne richiesto, sovrapponendo l’interesse
comunitario a interessi pubblici interni.
[11] Al caso della
disciplina della concorrenza si aggiungono, innanzitutto, quello
della disciplina in materia di protezione della riservatezza, dove
si richiede, tra l’altro, la “piena indipendenza” delle autorità
nazionali che i vari Stati membri sono tenuti a incaricare
dell’attività di sorveglianza sull’applicazione delle disposizioni
di attuazione della direttiva adottate dagli Stati membri stessi e,
allo stesso tempo, si impongono alle stesse autorità diversi
obblighi che danno luogo a rapporti di ausiliarietà, come quello,
tra gli altri, di informazione reciproca. Poi, quello della
disciplina in materia di comunicazione elettroniche, dove si
definiscono le funzioni delle autorità nazionali di regolamentazione
e le procedure da seguire e, in particolare, si stabilisce che i
compiti assegnati alle autorità nazionali dalla normativa europea
siano affidati a un organismo competente, distinto legalmente e
funzionalmente indipendente dagli operatori, che deve esercitare i
propri poteri in modo imparziale e trasparente. Infine, quello della
disciplina sulla sicurezza alimentare, dove si impone la presenza
negli Stati membri di autorità con funzioni analoghe a quelle
dell’Agenzia europea per la sicurezza alimentare e, specificamente,
si stabilisce che quest’ultima promuova il collegamento attraverso
reti europee delle organizzazioni attive nei settori di sua
competenza.
[12] Da ultimo, in argomento, G. della Cananea, C.
Franchini, I principi dell’amministrazione comunitaria,
Torino, Giappichelli, 2010. In questo modo – come ha ribadito di
recente S. Cassese, Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il
suo tempo, Bologna il Mulino, 2008, 174 – il sistema giuridico
europeo si inserisce in quelli nazionali, producendo “una mistura di
diritto comunitario, di diritto comune, di diritto misto o
composito, di diritto nazionale condizionato da quello europeo”.
[13] Sull’utilizzazione di moduli convenzionali nello
svolgimento dell’attività amministrativa si veda quanto rilevato in
C. Franchini, I contratti della pubblica amministrazione tra
diritto pubblico e diritto privato, in I contratti con la
pubblica amministrazione, a cura di C. Franchini, in Trattato
dei contratti, diretto da P. Rescigno e E. Gabrielli, Torino,
Utet, 2007, t. I, 51 ss.
[14] Prendendo spunto dalle
osservazioni di E. Garcia de Enterria, La lengua de los derechos.
La formaciòn del derecho Pùblico tra la Revoluciòn Francesa,
Madrid, Alianza Universal, 1995, specie 37 e 46, sottolinea G. della
Cananea, La “lingua dei diritti” nel dialogo tra le corti
nazionali ed europee: permanenza o continuità?, in Dir.
amm., 2010, 85 ss., che questo fenomeno non è caratterizzato
soltanto dalla affermazione di termini tecnici innovativi, ma è
espressione di una vera e propria “nuova lingua” dei diritti,
espressione di una “formidabile rivoluzione giuridica” di natura
sostanziale.
[15] Sull’organismo di diritto pubblico, si rinvia,
per tutti, ai lavori monografici di B. Mameli, L'organismo di
diritto pubblico: profili sostanziali e processuali, Milano,
Giuffrè, 2003, e D. Casalini, L’organismo di diritto pubblico e
l’organizzazione in house, Napoli, Jovene, 2003.
[16] Sul
punto sia sufficiente il richiamo a S. Dettori, Le società in
house tra interesse pubblico e mercato, Napoli, Editoriale
Scientifica, 2008.
[17] Ne deriva che, mentre l'istituzione, la
modificazione e la soppressione degli uffici esterni devono spettare
agli atti di normazione primaria, quelle degli uffici interni e, più
in generale, quelle attinenti alla definizione del loro assetto
strutturale sono proprie degli atti di normazione secondaria.
[18] L’espressione in house providing è stata usata per
la prima volta in sede comunitaria nel Libro bianco sugli
appalti del 1998, in contrapposizione a quella di outsourcing o contracting out, volta a definire
l’opposta ipotesi di un soggetto pubblico che si rivolge a uno
privato, affidandogli il compito di produrre e/o di fornire i beni e
i servizi necessari allo svolgimento della funzione amministrativa.
[19] Corte giust., 18 novembre 1999, causa C-107/98,
Teckal.
[20] In proposito, efficacemente F. Trimarchi Banfi, Lezioni di diritto pubblico dell’economia, Torino,
Giappichelli, 2009, 46 e 47, 176, richiama il concetto di
“autoproduzione”, sottolineando come tra la pubblica amministrazione
e il soggetto esterno esista un rapporto che permette di considerare
il secondo parte della prima. Nella sostanza, dunque, viene
richiamata una nozione di organizzazione in senso ampio, alla quale
vanno ricondotti elementi formalmente separati, ma collegati sul
piano formale e strutturale: a questa impostazione si riferisce
Cons. Stato, sez. IV, 2 marzo 2009, n. 1165, quando utilizza
l’espressione “società organo” per definire la società costituita
dall’ente locale per lo svolgimento di servizi nella quale si
ravvisino i requisiti dell’in house.
[21] Il che si
concretizza, secondo Corte giust., sez. III, 13 novembre 2008, causa C-324/07, Pelo, nella possibilità di esercitare una
influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle
decisioni importanti del soggetto esterno.
[22] In proposito,
Cons. Stato, sez. II, 18 aprile 2007, n. 456, specie per la
distinzione tra società in house e società miste
pubblico-private, nonché Cons. Stato, Ad. plen., 3 marzo 2008, n. 1,
che ne ha confermato l’impostazione, con una posizione intermedia
rispetto a quelle contrastanti espresse in giurisprudenza e
dottrina; e anche A. Vigneri, I servizi pubblici locali dopo
l’art. 15 del d.l. n. 135/2009. Osservazioni, e Id., I
servizi pubblici locali e l’art. 15 del decreto salva-infrazioni:
gli effetti del passaggio parlamentare, in www.astrid-online.it.
[23] G. della Cananea, La
“lingua dei diritti” nel dialogo tra le corti nazionali ed europee:
permanenza o continuità?, cit., 91.
[24] Corte giust., 7
dicembre 2000, causa C-324/98, Teleaustria. In seguito, il
giudice comunitario ha precisato che, per quanto escluda il ricorso
alla c.d. concorrenza “per il mercato”, l’in house non è in
contrasto con il principio della concorrenza, che viene affermato
tutte le volte in cui una pluralità di imprese competono “nel
mercato” (Corte giust., sez. I, 6 aprile 2006, causa C-410/04,
Associazione Nazionale Autotrasporto Viaggiatori).
[25] Anche
per la giurisprudenza le indicazioni sono numerosissime: un
tentativo di elaborare una rassegna delle pronunce dei giudici
nazionali e comunitari in materia di affidamenti in house è
stato effettuato da C. Baseggio e M. Calganile, Società in
house providing. Rassegna ragionata di giurisprudenza, in www.giustamm.it, 2008, nonché, in una prospettiva più
privatistica, da R. Occhiolupo, Le società in house, in Giur. comm., 2008, II, 525 ss.
[26] Per un’analisi del
ruolo istituzionale dell’Autorità garante della concorrenza e del
mercato, tra gli altri, A. Police, Tutela della concorrenza e
pubblici poteri, Torino, Giappichelli, 2007, specie 51 ss.,
nonché, da ultimo, anche per quella che viene definita la
“esperienza giuridica” dell’Autorità, A. Catricalà, A. Lalli, L’antitrust in Italia. Il nuovo ordinamento, Milano, Giuffrè,
2010.
[27] L. Fiorentino, L’attività dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato in materia di servizi pubblici
locali prima e dopo la riforma dell’art. 23-bis della l. n.
133/2008, relazione alla Scuola di dottorato dell’Università di
Bologna in data 28 gennaio 2010.
[28] AGCM AS 311, Modalità
di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali del
6.9.2005, in Bollettino n. 35/2005, e AS 125, Trasporto
pubblico locale del 26.2.1998, ivi n. 8/98, nonché AS
311, Affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza
economica secondo modalità c.d. in house del 31.7.2008, ivi n. 29/2008 (tutti questi documenti sono consultabili sul
sito http://www.agcm.it/).
[29] AGCM AS 290, Individuazione di siti informatici per la pubblicazione di bandi
di gara del 27.1.2005, in Bollettino n. 5/2005, AS 130, Appalti pubblici di servizi di raccolta e trasporto di rifiuti
solidi urbani del 12.3.1998, ivi n. 11/1998, e AS 310, Progettazione del servizio per l’intervento su sostanze
tossico-nocive nel mare del 4.8.2005, ivi n. 30/2005.
[30] AGCM AS 311, Modalità di affidamento della gestione dei
servizi pubblici locali del 6.9.2005, cit., e AS 453, Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale
dei mercati a sostegno della crescita economica del 11.6.2008,
in Bollettino n. 17/2008.
[31] AGCM AS 375, Affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza
economica secondo modalità c.d. in house e ad alcuni contenuti della
legge delega in materia di tali servizi del 14.12.2006, in Bollettino n. 50/2006.
[32] AGCM AS 468, Affidamento
dei servizi pubblici locali aventi rilevanza economica secondo
modalità c.d. in house, 31.7.2008, cit.
[33] AGCM AS
468, Affidamento dei servizi pubblici locali aventi rilevanza
economica secondo modalità c.d. in house, 31.7.2008, cit.
[34] AGCM AS 375, Affidamento dei servizi pubblici locali
aventi rilevanza economica secondo modalità c.d. in house e ad
alcuni contenuti della legge delega in materia di tali servizi del 14.12.2006, cit.
[35] AGCM AS 302, Bando di gara di
appalto del servizio di fornitura alimentare ai detenuti del
1.6.2005, in Bollettino n. 23/2005, e AS 387, Modalità di
svolgimento della gara per l’affidamento del servizio idrico
integrato nell’Ambito Territoriale Ottimale 1 - Palermo del
12.4.2007, ivi n. 15/2007.
[36] AGCM AS 226, Riforma
della regolazione e promozione della concorrenza del 20.12.2001,
in Bollettino n. 1-2/2002.
[37] AGCM AS 453, Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale
dei mercati a sostegno della crescita economica del 11.6.2008,
cit.
[38] AGCM AS 457, Disciplina dei servizi pubblici locali
di rilevanza economica del 24.7.2008, in Bollettino n.
19/2008 (peraltro, il tema è stato ripreso, seppur in termini
generali, in AS 659, Proposte di riforma concorrenziale ai fini
della legge annuale per il mercato e la concorrenza del
9.2.2010, ivi n. 4/2010).
[39] AGCM AS 453, Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale
dei mercati a sostegno della crescita economica del 11.6.2008,
cit., e AS 375, Affidamento dei servizi pubblici locali aventi
rilevanza economica secondo modalità c.d. in house e ad alcuni
contenuti della legge delega in materia di tali servizi del
14.12.2006, cit.
[40] Sul quale si veda il commento di D. Agus, I servizi pubblici locali e la concorrenza, in Giorn. dir.
amm., 2010, 464 ss.
[41] Con riferimento all’originaria
disciplina delineata dall’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 si rinvia
alle osservazioni di M. Dugato, La manovra finanziaria prevista
dalla legge n. 133/2008. I servizi pubblici locali, in Giorn.
dir. amm., 2009, 1219 ss.
[42] In tema, tra gli altri, ci si
limita a richiamare, anche per le indicazioni giurisprudenziali
della Corte di giustizia, M. Giorgio, L'in house
pluripartecipato: nuovo modello societario o apparato
amministrativo?, in Giorn. dir. amm., 2009, n. 12, 1269
ss.; R. Caranta, Prime correzioni di rotta della Corte
costituzionale in materia di tutela della concorrenza, in Le
Regioni, 2008, 685 ss.; G. Piperata, L’affidamento in
house del giudice comunitario, in Giorn. dir. amm.,
2006, 141 ss.; R. Cavallo Perin, D. Casalini, L’in house
providing: un’impresa dimezzata, in Dir. Amm., 2006,
51 ss.; G. Greco, Imprese pubbliche, organismi di diritto
pubblico, affidamenti in house, ampliamento o
limitazione della concorrenza, in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., 2005, 72 ss.
[43] L. Arnaudo, I servizi
pubblici, l’antitrust e l’articolo 23 bis. Bandoli da un
imbroglio, in Mercato concorrenza e regole, 2009, 2, 355
ss., nonché, in termini generali, M. Cammelli, Concorrenza per il
mercato e regolazione dei servizi nei sistemi locali, in Giustamm.it, pubblicato il 14 gennaio 2010.
[44] F.
Cintioli, I servizi pubblici locali tra perentoria
privatizzazione e incerta liberalizzazione. Note sull’art. 23
bis, in Giustamm.it, pubblicato il 14 dicembre 2009.
[45] AGCM provv. n. 19017 del 16.10.2008, Comunicazione
sull’applicazione dell’art. 23-bis, comma 3, del Decreto Legge n.
112/2008 convertito in legge n. 133/2008 relativo all’affidamento
in-house dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in
Bollettino n. 39/2008.
[46] Tutti i pareri adottati dall’AGCM ai
sensi dell’art. 23 bis del d.l. n. 112/2008 sono consultabili sul
sito http://www.agcm.it/: nel 2009 sono stati adottati un
centinaio di pareri, mentre nei primi cinque mesi del 2010 quasi una
ventina.
[47] Soprattutto con riferimento alle diverse scelte
organizzative che vengono compiute dagli enti locali, come si rileva
da G. Piperata, Tipicità e autonomia nell’organizzazione del
servizio pubblico locale, Milano, Giuffré, 2007.
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(pubblicato il
28.6.2010)
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