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| n. 6 -2010 - © copyright |
RICCARDO BIANCHINI
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| I compensi degli amministratori di
società partecipate da enti locali (brevi note in ordine all’art. 6, comma
6, del D.L. n. 78/2010)
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Come è noto il decreto legge n. 78/2010 reca
rilevanti innovazioni normative finalizzate al perseguimento di un
generale ridimensionamento della spesa pubblica.
Nell’ambito di
tale ampio provvedimento, sono inserite alcune previsioni che hanno
attinenza al regime dei compensi per gli organi di società
pubbliche. Scopo di queste brevi note è dunque analizzare il
contenuto di tali previsioni, in considerazione del fatto che tale
tematica, per quanto riguarda le società partecipate da enti locali,
è già regolata da una serie di disposizioni settoriali, di tal ché
non sembra illogico interrogarsi in ordine alla possibilità di
ritenere che le norme, di sicura portata generale, introdotte nel
decreto siano o meno prevalenti rispetto alle norme di settore
precedentemente emanate in tema di compensi per amministratori di
società di enti locali.
Ciò posto, conviene ricordare
innanzitutto che l’art. 6 del decreto, in particolare ai commi 2 e
6, introduce disposizioni inerenti, rispettivamente, l’eliminazione
e la diminuzione per gli appartenenti ad organi collegiali di
società beneficiarie di contributi pubblici e di società pubbliche.
Nel dettaglio, l’art. 6, comma 2, così prevede: “A decorrere
dalla data di entrata in vigore del presente decreto la
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione,
degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze
pubbliche, nonche' la titolarita' di organi dei predetti enti e'
onorifica; essa puo' dar luogo esclusivamente al rimborso delle
spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano
gia' previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo
di 30 curo a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto
dal presente comma determina responsabilita' erariale e gli atti
adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici
interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a
quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche
indirettamente, contributi o utilita' a carico delle pubbliche
finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente
normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si
applica agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo
n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e
comunque alle universita', alte camere di commercio, agli enti del
servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C
della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali
nazionali”
Il successivo comma 6 del medesimo art. 6
disciplina, in modo assai difforme, il tema dei compensi per le
società partecipate in modo totalitario da amministrazioni
pubbliche.
Prevede infatti tale disposizione: “6. Nelle
societa' inserite nel conto economico consolidato della pubblica
amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge
31 dicembre 2009, n. 196, nonche' nelle societa' possedute in misura
totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente
provvedimento dalle predette amministrazioni pubbliche, il compenso
dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio
sindacale e' ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al
primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del
consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore
del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma
non si applica alle societa' quotate.”
Come è evidente, il
decreto introduce una netta differenziazione fra:
- soggetti,
anche aventi forma privatistica (“enti di diritto privato”), che
“comunque ricevono contributi a carico delle finanze
pubbliche”, in riferimento ai quali il sopracitato comma 2
dispone la gratuità delle cariche sociali;
- e società
“possedute in misura totalitaria” da amministrazioni
pubbliche, in riferimento alle quali il sopracitato comma 6 dispone
una riduzione per i compensi dei membri del consiglio di
amministrazione.
Ebbene, in primo luogo sembra opportuno
evidenziare che la locuzione utilizzata nel comma 2 per descrivere
il suo ambito di applicazione (soggetti comunque ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche) sembra dare adito a
notevoli difficoltà interpretative, in quanto non sembra del tutto
agevole comprendere quali siano i “contributi” a cui la disposizione
si.
In ogni caso, per quanto qui di rilievo, pare evidente che la
norma non si riferisca alle società pubbliche tout court.
Esse, infatti, trovano la propria autonoma collocazione nell’ambito
del comma 6 (a meno che “comunque” non ricevano contributi pubblici,
essendo in tal caso applicabile “comunque” il comma 2).
Nel
novero delle società pubbliche, con ciò intendendo, almeno in questa
sede, le società “possedute in modo totalitario” da amministrazioni
pubbliche, vi è una categoria di esse che viene a distinguersi in
considerazione dell’esistenza di specifiche disposizioni normative
ad essa riferibili: ossia le società partecipate da enti
locali.
Infatti, come è noto, la l. 296/2006 (Finanziaria 2007)
aveva introdotto disposizioni inerenti vari aspetti di esse, e
segnatamente proprio il tema dei compensi per gli amministratori (e
per il presidente, mentre la disposizione di cui al decreto in
commento pare riferibile solo agli organi collegiali).
Giova
infatti ricordare che i commi 725-735 dell’unico articolo di tale
disposizione (nelle parti non dichiarate incostituzionali dalla
Corte con pronuncia n. 159/2008 e come risultanti dalle
modificazioni apportate con l’art. 61, comma12 della l. 133/2008)
disciplinano numerosi aspetti di tali società.
In
particolare:
- ai commi 725 e 726 vengono dettate norme in tema
di determinazione dei compensi degli amministratori, parametrando
tali compensi a quelli degli amministratori locali degli enti locali
soci;
- al comma 727 viene disciplinato il tema del rimborso
delle spese di viaggio, richiamando l’applicazione dell’art. 84 del
TUEL
- al comma 728 viene disciplinata, in modo congiunto, la
modalità di determinazione dei compensi per gli amministratori in
ipotesi di società a capitale misto (ma intendendo per “misto” il
capitale che sia costituito solo in parte da enti locali, e quindi
facendovi rientrare anche una società partecipata da enti locali e
altre amministrazioni pubbliche)
- al comma 729 viene determinato
il numero massimo dei membri del consiglio di amministrazione
- i
commi 731 e 732 introducono modifiche agli artt. 82 e 234 del TUEL (
e quindi, indirettamente, al tema dei compensi per gli
amministratori di società i enti locali)
- il comma 733 esclude
l’applicazione delle disposizioni sopra richiamate alle società
quotate
- il comma 734 prevede il divieto di ricoprire cariche di
amministratore per coloro che, rivestendo tale carica, abbiano
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi
- il comma 735 prevede
l’obbligo di pubblicare i compensi per gli amministratori delle
società di enti locali, introducendo peraltro una misura
sanzionatoria per l’ipotesi di violazione della stessa.
Ebbene,
pare dunque agevole constatare che, all’entrata in vigore del
decreto legge in commento erano vigenti una serie di disposizioni
normative specificatamente deputate a disciplinare lo status di
amministratore di società di enti locali.
In sostanza, vi sono
disposizioni legislative che tracciano in modo organico il tema dei
compensi per tali soggetti, prevedendo stringenti limitazioni sia in
ordine ai compensi massimi da essi percepibili, sia in ordine ad
ulteriori aspetti quali il divieto di assumere cariche per gli
amministratori “non virtuosi” sia alla pubblicità di tali
compensi.
L’art. 6, comma 6 del decreto legge, al contrario,
detta una disposizione di portata generale, e quindi ipoteticamente
applicabile anche alle società di enti locali, che si muove su un
diverso presupposto: quello della riduzione dei compensi per i nuovi
consigli di amministrazione, a partite dal prossimo rinnovo delle
cariche.
E’ dunque necessario comprendere, innanzitutto, se le
due fonti normative, ossia la l. 296/2006 ai commi sopra ricordati,
e l’art. 6 comma 6 siano applicabili in modo cumulativo, oppure se,
al contrario, le previsioni recate dal decreto legge siano
incompatibili che le disposizioni preesistenti. In questo secondo
caso, poi, occorrerebbe verificare quale sia la fonte normativa
prevalente, e quindi optare, alternativamente, o per la tesi
dell’abrogazione delle disposizioni di cui alla l. 296/2006, o per
l’inapplicabilità dell’art. 6, comma 6 in forza della preesistenza
di una norma di settore.
Così delineato il tema di analisi, giova
ulteriormente ricordare che i commi 7 e 9 dell’art. 5 del medesimo
decreto legge prevedono modifiche agli art. 82 e 84 del TUEL e
quindi, rispettivamente, una diminuzione per i compensi degli
amministratori locali e una limitazione delle spese
rimborsabili.
La portata di questa ulteriore riduzione dei
compensi e dei rimborsi spese, indirettamente applicabile per
tramite della l. 296/2006 anche agli amministratori di società di
enti locali, porta alla assai bizzarra situazione in cui, qualora le
due fonti normative sopra ricordate sia ritenute applicabili in modo
cumulativo, gli amministratori di enti locali: (i) vedrebbero
diminuiti i propri compensi con il primo rinnovo delle cariche nella
misura del 10% (ai sensi dell’art. 6 comma 6); (ii) vedrebbero
diminuiti i rimborsi spese ai sensi del combinato disposto dall’art.
5, comma 9 del decreto e del comma 727 dell’art. 1 della l.
296/2006); (iii) a seguito dell’emanazione del regolamento di cui al
comma 7 dell’art. 5 del decreto legge, vedrebbero ulteriormente
diminuiti i propri compensi in forza del comma 725 dell’art. 1 della
l. 296/2006. (Ragionamento questo a ultimo svolto, che deve però
essere coordinato con il rilievo che la diminuzione massima prevista
dal comma 5 è pari al 10%. Per cui una tale duplicazione di
decurtazioni avverrebbe solo nell’ipotesi di società che,
precedentemente al’entrata in vigore del decreto legge, non avessero
applicato le disposizioni della Finanziaria per il 2007)
A fronte
di ciò rileva poi che il presidente della medesima società
partecipata da enti locali, al quale non pare applicarsi l’art. 6,
comma 6 del decreto legge testualmente riferito ai soli organi
collegiali, continuerebbe a ricevere i medesimi compensi, salva
l’applicazione delle riduzione recate dall’applicazione dell’art. 5,
commi 7 e 9 del decreto stesso.
Peraltro, le disposizioni
inerenti gli amministratori di società pubbliche, e segnatamente il
sopracitato comma 725, a seguito delle modifiche di cui all’art. 61,
coma 12 della l. 133/2008, risulta applicabile anche alle società
indirettamente partecipate da enti locali. Mentre le disposizioni di
cui all’art. 6 del decreto legge sono riferite alle società
“interamente possedute” da amministrazioni: cosa che non sembra
poter condurre in modo del tutto scontato all’estensione delle norme
anche alle società indirettamente partecipate.
Su quest’ultimo
aspetto, infatti, giova ricordare che sebbene vi sia un
indiscutibile trend normativo ad applicare anche alle società
indirettamente partecipate da soggetti pubblici i medesimi vincoli
imposti alle società direttamente partecipate, questo avviene
attraverso la testuale previsione di una tale estensione.
In
sostanza, lo scenario normativo introdotto dal decreto legge non
sembra condurre ad un’agevole interpretazione.
Infatti, la
presenza di un corpus normativo specificatamente dedicato alle
società di enti locali, il quale disciplina in modo assai
particolareggiato e stringente anche il tema dei compensi per gli
amministratori (e per il presidente della società), introduce la non
improbabile ricostruzione interpretativa volta a sostenere la
specialità delle norme dettate per gli amministratori di società di
enti locali e, quindi, l’inapplicabilità del decreto a tali
soggetti.
E questa soluzione interpretativa, peraltro, sembra
trovare conforto anche nella considerazione che le due diverse
soluzioni interpretative prospettabili (ossia quella
dell’abrogazione delle disposizioni della l. 296/2006 sopracitate, e
quella della possibile applicazione simultanea di entrambe le fonti
normative) risultano presentare i seguenti aspetti critici.
In
particolare, per quanto riguarda la possibilità di ritenere
applicabili sia i commi 725-735 dell’art. 1 della l. 296/2006 che
l’art. 6, comma 6, oltre alla bizzarra situazione sopra descritta,
in cui gli amministratori potrebbero vedersi sottoposti ad una serie
di riduzioni dei compensi (peraltro non subita dal presidente), deve
essere evidenziata l’assoluta carenza di una modalità di raccordo
fra la prima tornata di riduzioni (quella derivante
dall’applicazione del comma 6) con la seconda tornata (ossia quella
della riduzione derivante dalla diminuzione dei compensi per gli
amministratori locali di cui all’art. 5, comma 7 del decreto): e
tale mancanza di raccordo non sembra agevolmente giustificabile,
soprattutto laddove non viene chiarito quale sia il momento
temporale a partire dal quale le riduzioni dei compensi per gli
amministratori locali si rifletteranno sui compensi per li
amministratori delle società. Quasi che all’estensore del decreto
sia sfuggita la preesistenza delle sopra ricordate norme di
settore.
Peraltro, le diminuzioni dei compensi per gli
amministratori locali sono improntate ad una gradualità calibrata
sulla dimensione degli enti locali stessi, giungendo al limite
massimo del 10%: ossia esattamente la percentuale di riduzione
imposta per gli amministratori delle società. Cosa che potrebbe far
pensare ad un’indebita duplicazione delle riduzioni per gli
amministratori di società, in quanto la medesima soglia percentuale
sembra alludere all’idea che il legislatore abbia voluto “tagliare”
nei confronti di tutti i soggetti fino ad un massimo del
10%.
Ora, abbiamo già notato che poiché la riduzione massima del
comma 5 è identica a quella del comma 6 (ossia 10%), tale
duplicazione di riduzioni avverrebbe solo in ipotesi di soggetti che
sono rimasti inadempienti ai precedenti obblighi di
riduzione.
Ciononostante - e allo stesso tempo - proprio il fatto
che la percentuale di decurtazione sia identica, nella sua soglia
massima, potrebbe indurre a ritenere che la medesima finalità
perseguita dal decreto legge è già raggiunta, per quanto riguarda le
società a partecipazione di enti locali, con l’applicazione del
comma 5.
Se così fosse, la conseguenza sarebbe quella di ritenere
che le decurtazioni agli amministratori delle società di enti locali
dovrebbero avvenire (non al rinnovo delle cariche, come prescrive il
comma 6), dopo l’emanazione del regolamento che introduce la
diminuzione per i compensi degli amministratori locali.
L’ipotesi interpretativa dell’abrogazione delle disposizioni
inerenti il settore delle società di enti locali parrebbe poi
addirittura illogica. Infatti, la finalità del decreto legge è,
evidentemente, quella della riduzione dei costi pubblici. Ma le
disposizioni di cui ai commi 725.735 sopracitati si muovono proprio
in tale medesima direzione e risultano ancor più incisivi rispetto a
quelle previste dall’art. 6, comma 6 in commento. Infatti, in primo
luogo, sono applicabili anche al presidente della società. In
secondo luogo disciplinano aspetti (quali la pubblicità dei compensi
e il divieto di assumere ulteriori cariche per gli amministratori
“non virtuosi”) assenti nel decreto legge.
Concludendo
quindi questa breve disamina, non può che sottolinearsi l’incoerenza
della compresenza di due distinte serie di norme astrattamente
applicabili al settore delle società di enti locali (ossia quelle
della l. 296/2006, connesse alle modifiche introdotte dall’art. 5
del decreto legge, e quelle dell’art. 6 del decreto legge), la quale
compresenza parrebbe destinata a risolversi o nel ritenere
implicitamente abrogate le disposizioni di cui alla l. 296/2006
sopra richiamate, o nel ritenere inapplicabili al settore delle
società di enti locali le norme del decreto legge a causa di una
preesistente legge speciale.
Mentre, l’applicazione simultanea di
tutte le norme sopra richiamate introduce uno scenario relativo alle
società partecipate da enti locali ancor più complesso anche sotto
questo aspetto regolatorio (e di maggior complessità, questo settore
normativo non sembrava aver bisogno).
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(pubblicato il
28.6.2010)
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