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| n. 6 -2010 - © copyright |
NATALE GIALLONGO
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| L’accordo bonario e l’arbitrato dei
contratti pubblici dopo il D.Lgs. 53/2010*
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I) Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 53/2010
all’accordo bonario
A) La disciplina dell’accordo bonario
(art. 240 del D.Lgs. 163/06) è collegata con quella delle riserve.
Il procedimento deve essere attivato quando l’impresa ha iscritto
nella contabilità dei lavori riserve superiori al 10% del valore
economico del contratto (l’importo è ritenuto dal legislatore
significativo in quanto indice di situazione ostativa alla regolare
esecuzione dell’appalto[1]).
L’accordo bonario, che presuppone
l’esistenza di una controversia economica fra la stazione appaltante
e l’imprenditore, può essere attivato prima del collaudo dell’opera,
quindi, anche durante l’esecuzione del contratto.
La normativa
non consente l’accordo bonario parziale, ristretto cioè solo ad
alcune delle riserve; il procedimento può essere attivato anche dopo
il decorso dei termini per il collaudo finale o l’emissione del
certificato di regolare esecuzione dei lavori (v., in tal senso,
l’art. 141 del codice dei contratti).
I commi terzo e quarto
dell’art. 240 prevedono l’obbligo, per il direttore dei lavori,
della trasmissione “immediata” delle riserve e della
relazione al responsabile del procedimento che deve, a sua volta,
valutarne l’ammissibilità e non manifesta infondatezza (anche) ai
fini dell’attivazione del tentativo di accordo.
Ove l’importo
dell’appalto (o concessione) sia superiore ai 10 milioni il codice
demanda la proposta ad una commissione (art. 240, comma quinto). La
Cassazione ha ribadito il principio secondo cui l’espletamento del
tentativo, ovvero il decorso dei termini senza l’attivazione di
esso, costituisce condizione di procedibilità sia dell’azione
giudiziaria che dell’arbitrato; si tratta, comunque, di
improcedibilità temporanea, inidonea a rendere invalido il lodo
emanato dopo il decorso dei termini dilatori richiesti dalla
normativa[2]; il collegio potrebbe, comunque, disporre la
sospensione del giudizio nella ipotesi della mancata attivazione del
procedimento.
Il legislatore prevede due diversi procedimenti a
seconda che l’accordo bonario sia attivato dal responsabile del
procedimento (se l’entità dell’appalto è inferiore a 10 milioni di
Euro) o davanti alla Commissione (per importi superiori).
Nella
prima ipotesi il R.U.P. non avrà l’obbligo, ma solo la facoltà, di
nominare la commissione per l’espletamento dell’attività.
Nella
seconda l’art. 240, quinto comma, nel testo originario del D.Lgs.
163/2006 prevede dopo l’acquisizione della relazione riservata del
direttore dei lavori e dell’organo di collaudo, se costituito, la
formulazione da parte della Commissione entro 90 giorni di una
proposta motivata di accordo bonario; ad essa viene, se
sottoscritta, attribuita l’efficacia di transazione (commi
diciassette e diciotto). Il termine concesso alle parti per la
sottoscrizione è di trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione. Il legislatore richiede che la proposta sia anche
“motivata” (comma 5°) ai fini di consentire l’individuazione di
eventuali responsabilità della stazione appaltante.
I compensi a
favore dei componenti la commissione sono (rectius, erano)
determinati nella “misura del 50% dei corrispettivi minimi
previsti dal decreto ministeriale 2 dicembre 2000, n. 398, oltre al
rimborso spese documentate” (comma dieci).
La legge 244/07
(finanziaria del 2008) ha inteso rafforzare i sistemi precontenziosi
di risoluzione delle controversie con la previsione di sanzioni
disciplinari e di responsabilità per danno erariale a carico del
responsabile del procedimento e della perdita del diritto al
compenso per i componenti la Commissione nel caso di mancata
formulazione della proposta entro termini qualificati come
perentori[3].
La ratio della novella è quella di
rimediare alla prassi applicativa che riteneva ordinatori i
termini concessi alla Commissione per la comunicazione della
proposta di accordo bonario[4].
Il decorso dei termini non priva,
comunque, le parti della possibilità di concludere il procedimento
con la sottoscrizione dell’accordo bonario.
Le dichiarazioni o
gli atti del procedimento non sono, comunque, vincolanti per le
parti se l’accordo bonario non viene sottoscritto (comma
20).
L’Autorità di Vigilanza con determinazione 30.7.2007, n. 5,
ha stigmatizzato una applicazione distorta, sovente, dell’istituto
in quanto strumentalizzato dalle imprese affidatarie per pervenire,
in tempi brevi, al riconoscimento di pretese economiche (o a
rimediare alla formulazione di offerte non sufficientemente
ponderate od, ancora, recuperare parte dell’eccessivo ribasso
offerto).
A.1) La ratio dell’accordo bonario è
quella di agevolare, con la formulazione della proposta, una
soluzione conciliativa della controversia; il codice attribuisce
alle parti la facoltà di conferire alla Commissione -in qualità
di amichevole compositore- il potere di assumere decisioni
vincolanti sulle pretese economiche attivate dall’impresa nei
confronti della stazione appaltante (art. 240, undicesimo comma).
La Commissione costituita (anche) per tale attività è composta
da tre membri: il primo nominato dal responsabile del procedimento,
il secondo dall’impresa ed il terzo dai primi due o, in caso di
disaccordo, dal Presidente del Tribunale del luogo di sottoscrizione
del contratto. La normativa individua anche il regime di
incompatibilità dei componenti attraverso l’espresso rinvio
all’ipotesi previste dall’art. 51 c.p.c. e all’art. 241, comma
sesto, del codice.
Si tratta, con ogni probabilità, di un
istituto riconducibile per alcuni profili all’arbitrato sia rituale,
sia irrituale, che all’arbitraggio ex art. 1349 c.c.;
richiede, comunque, il conferimento a favore dei componenti della
P.A. dei necessari poteri di decisione sulle riserve.
A mio
avviso la contiguità e la non univoca individuazione dei criteri di
distinzione degli istituti prima indicati non consente di
ricondurre, con certezza, la facoltà concessa dalle parti alla
Commissione di definire il contenzioso economico né all’arbitraggio
né alla perizia contrattuale; l’art. 808-ter c.p.c. prevede,
peraltro, per i compromessi sottoscritti dopo l’entrata in vigore
del D.Lgs. 40/2006 (2 marzo 2006) che debba essere privilegiata, nel
dubbio, l’interpretazione della clausola o del compromesso a favore
della natura rituale del giudizio; la diversa intesa delle parti
richiederebbe l’espressa volontà, per iscritto, anche per la
correlata deroga al sistema di efficacia previsto per il lodo
rituale dall’art. 824-bis c.p.c.[5].
Ai fini della
individuazione della natura dell’istituto disciplinato dall’art.
240, comma 11, assume anche rilevanza la constatazione che il
contratto fra la stazione appaltante e l’imprenditore sia dal
momento della sottoscrizione perfetto e completo di ogni elemento
(anche in forza del rinvio pattizio al bando ed al capitolato
generale); non sussiste, quindi, nella fase di esecuzione la
necessità di integrare le volontà delle parti. Le riserve
dell’impresa, oggetto dell’accordo bonario, sono, comunque, relative
a fatti (diritti) successivi alla sottoscrizione del contratto e
disciplinati da normativa comune (e/o speciale) inderogabile per i
componenti la Commissione.
B) Lo schema del D.Lgs.[6]
predisposto in attuazione della direttiva 2007/66/CE proponeva
soluzioni di notevole interesse per l’incentivazione dell’accordo
bonario e cioè, fra le altre,
1) l’introduzione della figura del
mediatore unico (e non più del R.U.P.) nell’ipotesi di mancata
nomina nella commissione del componente la commissione da parte del
soggetto che ha inscritto le riserve (comma sedicesimo) e per gli
appalti di importo inferiore ai 10 milioni (comma quindicesimo); la
previsione di una figura caratterizzata dalla terzietà rispetto alle
parti era finalizzata a garantire l’imparzialità della valutazione
sul fondamento delle pretese dell’impresa anche in riferimento alla
gestione della stazione dell’appalto.
La nomina del mediatore
unico era demandata all’accordo delle parti, o in mancanza,
all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con scelta fra i
soggetti titolari delle professionalità richieste per la nomina a
Presidente della commissione;
2) la riduzione dei costi per
l’attività della Commissione;
3) la previsione che l’accettazione
della proposta di accordo bonario escludeva la responsabilità
amministrativa del R.U.P. e degli altri soggetti incaricati; la
regola era finalizzata ad agevolare il raggiungimento
dell’accordo;
4) la mancata condanna alle spese per la parte dopo
il rifiuto dell’accordo ove il lodo (o la sentenza) avesse recepito,
sostanzialmente, tale proposta; ed, ancora, la condanna della parte
vincitrice al rimborso delle spese del giudizio a favore di quella
soccombente in giudizio ove la decisione avesse condiviso il
contenuto della proposta da quest’ultima accettata.
La legge
delegata non ha previsto l’istituzione del mediatore, confermando,
invece, l’attribuzione dell’attività finalizzata all’accordo al
R.U.P. nei casi previsti dal comma quindici; il D.Lgs. 53/2010 ha
ritenuto l’esigenza di tutela del principio dell’imparzialità del
mediatore recessiva rispetto alla necessità del contenimento della
spesa[7].
Il recente provvedimento ha omesso, invece, la
previsione dell’esonero della responsabilità amministrativa anche
per colpa grave dei soggetti che hanno partecipato al procedimento
di accordo bonario in caso di accettazione della proposta per le
considerazioni espresse dalla Autorità per la Vigilanza dei
contratti pubblici con la determinazione 30.5.2007, così come
ribadita dal Presidente della Istituzione in sede di audizione
davanti alla Commissione II e III della Camera dei Deputati (C.S.
11.2.2010, n. 2): la modifica avrebbe potuto agevolare la
strumentalizzazione dell’istituto ai fini del riconoscimento delle
pretese dell’impresa[8].
Sul regime delle spese, la legge
delegata ha omesso la previsione della possibile condanna a carico
della parte vincitrice[9], anche se il recente D.Lgs. 28/2010 sulla
conciliazione ha recepito similare previsione per i giudizi davanti
ai tribunali civili[10].
Il D.Lgs. n. 53/2010 si è limitato,
quindi, a novellare la disciplina prevista dall’art. 240 del codice
dei contratti
1) per i termini per l’attività della
Commissione (comma quinto): la proposta della commissione
di accordo bonario negli appalti e concessioni di importo pari, o
superiore, a 10 milioni di euro deve essere comunicata entro novanta
giorni decorrenti non più dall’apposizione dell’ultima riserva
dell’impresa bensì dalla costituzione della
commissione;
2) per i requisiti per la nomina del
Presidente della Commissione (comma nono-bis): la
disposizione prevede espressamente che il terzo componente del
collegio assuma le funzioni di Presidente della commissione e sia
individuato “in ogni caso” tra i magistrati amministrativi o
contabili; gli avvocati dello Stato; i componenti del Consiglio
superiore dei LL.PP.; i dirigenti di prima fascia delle
Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n.
165/2001[11]; avvocati o tecnici in possesso di laurea in ingegneria
ed architettura, iscritti ai relativi ordini ed in possesso dei
requisiti per essere nominati Presidente di collegio arbitrale ex art. 241, comma 5[12];
3) per i compensi (comma
decimo): le somme dovute spettanti a ciascun membro della
commissione sono determinate dalle amministrazioni e dagli enti
aggiudicatori nella misura massima di un terzo, e non
più del 50%, dei corrispettivi minimi indicati nella tabella
allegata al d.m. n. 398/2000, oltre al rimborso delle spese
documentate;
4) per i termini per l’attivazione della
controversia davanti ai giudici (comma sedicesimo): il
precedente testo richiedeva per la proposizione dell’arbitrato il
decorso del termine per la pronuncia sulla proposta di accordo; il
comma novellato aggiunge a tale condizione quella del rifiuto
espresso dalle parti, consentendo, quindi, l’immediata attivazione
della pretesa economica davanti al collegio, o al giudice ordinario,
dopo la manifestazione dell’indisponibilità alla
sottoscrizione.
C) La legge delega per l’attuazione della
direttiva ricorsi[13] proponeva, espressamente, l’adozione di misure
finalizzate all’incentivazione dell’accordo bonario ai fini di
incentivare il raggiungimento delle soluzioni conciliative del
contenzioso[14].
Le modifiche introdotte dal D.Lgs. 53/2010
appaiono idonee solo in parte a perseguire tale intento, in quanto
si sono limitate:
1) ad individuare per la prima volta le
competenze richieste per la nomina a Presidente della Commissione
con il riferimento a specifiche categorie professionali (in
prevalenza, invero, titolari di un rapporto di pubblico
impiego);
2) a prevedere un termine più ragionevole per
l’attività della Commissione (il dies a quo per la
comunicazione della proposta decorre dal momento della costituzione
e non più da quello della formulazione della riserva);
3) ad
individuare criteri idonei a ridurre i costi dell’attività della
Commissione;
4) a consentire l’immediata proposizione del
contenzioso davanti ai giudici statali, o a quelli privati, dopo la
manifestazione del rifiuto di una della parti della proposta
d’accordo; in tal caso non è, quindi, necessario il decorso del
termine dilatorio di 90 giorni dalla costituzione della Commissione
(se ancora non maturato).
Non appaiono del tutto condivisibili le
critiche espresse sull’ultima previsione dalla dottrina[15] che ha
ritenuto “del tutto irrilevante che sia formalizzato un rifiuto
espresso, visto che rimane intaccata la possibilità di adire gli
arbitrati anche mantenendo il silenzio assenso”.
Contra
converrà notare che la ratio della novella è quella di
consentire alle parti di acquisire un presupposto per l’attivazione
del contenzioso davanti al giudice competente, senza ulteriori
differimenti, dopo il rifiuto espresso dell’accordo bonario, se
precedente al maturare del termine dilatorio; semmai, è almeno
dubbia la concreta utilità della disposizione alla luce del ridotto
ambito temporale che può essere recuperato dalle parti.
La
soluzione recepita dalla novella era, con ogni probabilità,
desumibile, con interpretazione logico sistematica, anche in vigenza
della previgente normativa in quanto la necessità di attendere il
decorso del termine per la formulazione della proposta non aveva più
logica dopo la manifestazione delle parti (o di una di esse) del
rifiuto di pervenire all’accordo bonario.
* * *
II) L’arbitrato dei contratti pubblici:
dall’abrogazione alla restaurazione dell’istituto
A) La P.A.
è tenuta all’individuazione del contraente per l’affidamento di un
servizio, fornitura od appalto tramite l’attivazione di un
procedimento di selezione a rilevanza pubblica. Il contenzioso sul
procedimento di affidamento dei lavori, servizi e forniture da parte
degli organismi soggetti alla normativa comunitaria è demandato alla
giurisdizione esclusiva dei Tar (v. art. 6, primo comma, legge n.
205/2000); è consentita alle parti la facoltà di affidare la
decisione della controversia, se relativa a diritti soggettivi, ad
un giudizio arbitrale rituale per il quale l’art. 6, secondo comma,
non detta specifiche disposizioni sul procedimento[16].
Tale
arbitrato è, quindi, facoltativo, comune, senza
limitazioni di fonte eteronoma per le parti che hanno la facoltà di
concordare, nel rispetto dei principi generali, anche la disciplina
del rito.
Nella fase esecutiva del rapporto, invece, la stazione
appaltante agisce come soggetto di diritto privato, senza poteri di
supremazia; la tutela dei diritti soggettivi che hanno titolo nel
contratto è demandata al Tribunale civile; solo con l’accordo può
essere affidata ai giudici privati[17].
La disamina dell’istituto
arbitrale richiede, a mio avviso, alcune constatazioni
preliminari.
La peculiarità della disciplina consegue dalla
previsione, diversa da quella comune, sulle modalità di redazione
della clausola compromissoria, costituzione, composizione del
collegio, rito applicabile; come già rilevato, la proponibilità del
giudizio richiede, quale presupposto, l’attivazione del tentativo di
accordo bonario finalizzato a verificare la possibilità di una
definizione precontenziosa.
L’arbitrato, quindi, è facoltativo ed amministrato in quanto l’autonomia sostanziale (1322
c.c.) e processuale (art. 816, secondo comma, c.p.c.) consentita
dalla legge è limitata da fonte –normativa- eteronoma. Le parti,
titolari della facoltà, non dell’obbligo, di attivare
il giudizio arbitrale sono vincolate all’applicazione della
disciplina sul procedimento dettata con criteri di specialità (rectius, imposta) dal Legislatore (quantomeno nell’ipotesi
di mancato accordo sulla nomina del Presidente del collegio come
ribadito dal D. lgs. n. 163/2006).
I numerosi (e non sempre
organici) interventi normativi nell’ultimo decennio tramite
disposizioni primarie, regolamentari delegate e decreti
interministeriali[18] non hanno agevolato il compito degli addetti
ai lavori in un settore che, per natura ed interessi economici
coinvolti, ha rilevanza certo non trascurabile[19].
Con
riferimento alla disciplina previgente, i problemi interpretativi
della legge n. 109/94 (e successive modifiche) si erano acuiti dopo
la sentenza del Consiglio di Stato, IV Sezione, 17 ottobre 2003, n.
6335[20], che ha dichiarato l’illegittimità del regolamento di
esecuzione nella parte in cui (art. 150 e 151, in parte de
qua, D.P.R. n. 554/99) non consentiva alle parti di concordare
la nomina del terzo arbitro e attribuiva tale facoltà, in via
esclusiva, alla Camera Arbitrale. La legge n. 80/2005 ha ribadito,
in carenza di intesa sul terzo componente del collegio,
l’obbligatorietà di una disciplina del rito diversa da quella
comune.
B) L’arbitrato è attualmente disciplinato
dall’art. 241-243 del D.Lgs. 163/06 e della normativa
collegata[21].
L’ambito di applicazione dell’istituto è stato
esteso non solo agli appalti e delle concessioni ma anche ai
servizi, forniture e concorsi di progettazione e di idee (art. 241);
il codice ha modificato con disposizioni di grado primario i profili
procedimentali (in precedenza dettati da normativa regolamentare
delegata).
La ratio dell’intervento (espressamente
indicata nella relazione del governo) è quella di offrire agli
addetti ai lavori una disciplina uniforme per i diversi modelli
previsti in specifiche disposizioni, compreso il D.Lgs. n. 190/2002
sulle c.d. grandi infrastrutture; nonché di risolvere, con normativa
di grado primario, i dubbi desumibili dalla sentenza del Consiglio
di Stato n. 6335/2003 sulla legittimità della disciplina del
giudizio introdotta, in deroga alla disciplina comune, con
regolamento.
I rapporti devolvibili ai giudici privati sono
individuati dall’art. 241 nelle controversie relative a diritti
soggettivi che conseguono dall’esecuzione dei contratti pubblici
disciplinati dal codice; è opportuno, inoltre, il riferimento
all’art. 244, terzo comma, che demanda alla giurisdizione esclusiva
del Tar le pretese relative al divieto di rinnovo tacito dei
contratti ad esecuzione continuata e periodica, alla clausola di
revisione del prezzo e a quelle relative “ai provvedimenti
applicativi dell’adeguamento prezzi previsti dall’art. 133, commi 3
e 4” (aumento del costo del materiale)[22]. L’attribuzione di
tali pretese al Tar sembra escludere la devoluzione di esse al
collegio arbitrale previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 (le stesse
pretese possono, invece, essere conosciute in sede di arbitrato
previsto dall’art. 6 legge n. 205/2000 se le posizioni giuridiche di
cui si chiede tutela abbiano natura di diritti soggettivi).
Per
quanto attiene all'ambito soggettivo, l’art. 1, comma primo, prevede
la vincolatività del D.Lgs. n. 163/2006 per la gestione delle
controversie relative all'esecuzione di contratti stipulati dagli
“enti aggiudicatori” e dai “soggetti aggiudicatori”,
aventi per oggetto l’acquisizione di servizi, prodotti, lavori ed
opere[23].
Il codice dei contratti ha confermato per il rito
applicabile la scelta, già recepita nella legge n. 80/2005, della
possibilità di attivare un giudizio disciplinato dal c.p.c. (salvo
limitate deroghe) ove le parti concordino nella scelta del terzo
arbitro “tra soggetti di particolare esperienza” nella
materia di cui si discute; in mancanza, la nomina è demandata alla
Camera Arbitrale, con applicazione delle disposizioni dettate dal
D.Lgs. n. 163/2006 che ha ribadito la diversità del rito in
conseguenza del mancato accordo sulla nomina del Presidente.
La
disciplina risulta, comunque, diversa dalla novella al codice di
procedura civile sull’arbitrato[24], anche se il secondo comma
dell’art. 241 prevede espressamente l’applicabilità al giudizio del
codice di procedura (ove non espressamente derogato).
In
particolare, secondo il codice dei contratti pubblici (nel testo
anteriore alla recente modifica):
- la pronuncia del lodo
avviene (rectius, avveniva) con il deposito presso la Camera
(art. 241, comma 9) da effettuare “entro dieci giorni dalla data
della ultima sottoscrizione” (comma 10);
- è ribadita “ai
fini dell’esecutività del lodo, la disciplina contenuta nel codice
di procedura civile” (l’art. 824 bis, novellato del codice di
rito, prevede per il lodo, dopo l’ultima sottoscrizione, gli effetti
della sentenza pronunciata dall’autorità giudiziaria);
-
l’ordinanza collegiale di liquidazione del compenso e delle spese e
di consulenza tecnica costituisce (rectius, costituiva)
titolo esecutivo (comma dodici); ove il giudizio sia stato regolato
dalla Camera Arbitrale la stessa efficacia è (rectius, era)
attribuita al provvedimento dell’istituzione (l’art. 824, secondo
comma, c.p.c., prevede, invece, per gli arbitrati comuni la mancata
vincolatività del provvedimento di liquidazione delle competenze se
non accettato dalle parti; la quantificazione della somma è
demandata, su istanza dei soggetti interessati, ex art. 814
c.p.c., al Presidente del Tribunale con provvedimento che
costituisce titolo esecutivo).
L’art. 242 riproduce, con
adattamenti quasi esclusivamente lessicali, gli artt. 150 e 151 del
D.P.R. n. 554/99 sulle competenze della Camera Arbitrale.
Per
quanto attiene l’elenco degli arbitri (e quindi dei soggetti che
possono essere nominati presidenti in carenza dell’accordo delle
parti sulla scelta) – comma 6 - il Codice ha ribadito la possibilità
di ammissione di soggetti inclusi nelle professionalità già previste
dalla legge n. 109/94 e normativa delegata (magistrati
amministrativi e/o contabili, avvocati dello Stato sia in servizio
che a riposo, etc); ha, però, abolito il numero chiuso previsto
dalla previgente normativa. La modifica ha alimentato il dibattito
sulla partecipazione di dipendenti pubblici in collegi arbitrali che
coinvolgono l’Amministrazione[25].
L’art. 243 disciplina, sia
pure schematicamente, il procedimento per quanto non espressamente
previsto dall’art. 241 ove la nomina del terzo arbitro sia disposta
dalla Camera Arbitrale.
La disposizione prevede la trasmissione
degli atti iniziali (domanda, atto di resistenza ed eventuali
controdeduzioni) alla Camera per la nomina del terzo componente
(comma due); alle parti è consentita, per la prima volta,
l’individuazione della sede del collegio presso le sezioni regionali
dell’osservatorio (comma tre); nonché la proposizione dell’istanza
di ricusazione anche in riferimento all’eventuale svolgimento degli
arbitri di incarichi professionali a favore di una delle parti
(comma quarto).
La quantificazione dell’acconto e del saldo è
demandata alla Camera Arbitrale che provvede anche alla liquidazione
a favore dei consulenti.
C) La l. 24 dicembre 2007 n. 244
(c.d. finanziaria 2008), con scelta opposta a quella recepita nel
D.Lgs. 163/06, aveva introdotto il divieto di accesso all’arbitrato
per le controversie relative alla fase esecutiva dell’attività
contrattuale delle pubbliche amministrazioni, enti pubblici e
società pubbliche[26].
Dall’entrata in vigore della normativa il
legislatore ha (rectius, aveva) inteso escludere la
possibilità per gli enti pubblici di inserire nei bandi di gara e
nei contratti di lavori, forniture e servizi la clausola
compromissoria o di sottoscrivere un compromesso dopo il sorgere
della controversia; la sanzione prevista è (rectius, era) la
nullità degli eventuali accordi e della rilevanza disciplinare, ed
erariale del comportamento assunto dal responsabile del
procedimento.
La legge 244/2007 aveva previsto anche l’obbligo,
con efficacia retroattiva, per le stazioni appaltanti della
declinatoria di incompetenza a favore dei Tribunali civili nei
giudizi arbitrali attivati in base a clausole compromissorie
inserite nei contratti sottoscritti prima dell’entrata in vigore
della disposizione.
La logica sottesa al divieto era quella del
contenimento della spesa pubblica giustificato, secondo la relazione
della legge, con il frequente esito negativo per le stazioni
appaltanti del contenzioso e con il costo dei giudizi
arbitrali[27].
La disciplina abrogativa non è mai divenuta
efficace; il termine di efficacia del 30 settembre 2007 previsto
dalla legge 244/07 è stato differito fino al 30 aprile
2010[28].
Quando sembrava che per l’istituto fosse suonato il de profundis, la legge comunitaria 2008 (27.7.2009, n. 88),
all’art. 44, ha conferito la delega al Governo in sede di
recepimento delle “direttive ricorsi” 2007/66 C.E. 11
dicembre 2007[29] per l’emanazione entro il 20 dicembre 2009
(termine poi prorogato al 30.4.2010) di una normativa finalizzata a
“dettare misure razionalizzatrici dell’arbitrato come rimedio
alternativo al giudizio civile”. I principi della delega
consentivano l’inserimento della clausola compromissoria solo nel
bando di indizione della gara, ma non la sottoscrizione di un
compromesso successivo alla sottoscrizione del contratto[30],
indicavano l’esigenza del contenimento dei costi del giudizio
arbitrale; ed, infine, suggerivano l’individuazione di misure
acceleratorie del giudizio di impugnazione del lodo. La legge
comunitaria ha confermato, quindi, la validità della soluzione
arbitrale per la risoluzione delle controversie che conseguono
dall’esecuzione dei contratti pubblici, con scelta opposta a quella
recepita dalla legge finanziaria per il 2008 “restaurando” un
istituto previsto nel nostro ordinamento, sia pure con diverse
discipline, da oltre un secolo.
* * *
III) Le modifiche introdotte dal D.Lgs.
53/2010
In attuazione della direttiva comunitaria e della
legge delega 88/2009 è stato emanato il D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53,
che ha, per quanto rileva in questa sede[31], abrogato il divieto di
arbitrato introdotto nella finanziaria del 2008, ed inteso
razionalizzare (o moralizzare) il giudizio arbitrale con modifica
sui profili che erano state oggetto delle critiche più accese
(regime vincolante dell’istituto se previsto dalla stazione
appaltante in sede di indizione del bando; mancata previsione dei
criteri di rotazione degli incarichi di Presidente; partecipazione
ai collegi dei dipendenti pubblici; costi eccessivi).
Il
legislatore delegato è intervenuto anche sui motivi di impugnazione
del lodo e sul rito applicabile al giudizio di impugnazione davanti
alla Corte di Appello.
Ritengo opportuno esaminare le modifiche
introdotte al D.Lgs. 163/2006 secondo un ordine per
argomenti.
A) Le formalità necessarie per l’attivazione
dell’arbitrato
Il comma primo-bis: (aggiunto
dalla novella) prevede l’obbligo per la stazione appaltante di
indicare nel bando, nell’avviso o nell’invito (a seconda del
procedimento di gara) se il contratto con l’affidatario prevederà, o
meno, la clausola compromissoria. Il D.Lgs. 53/2010 ha conferito
all’aggiudicatario il potere di “ricusare” la clausola che non è
inserita nel contratto, se la parte privata comunica la volontà
declinatoria entro venti giorni dalla conoscenza dell’aggiudicazione
(riterrei definitiva, pur in mancanza di espressa previsione sul
punto). È vietata espressamente la stipula del compromesso (ma anche
proponga l’inserimento di una clausola compromissoria nelle
eventuali convenzioni successive) e cioè la possibilità dopo il
sorgere della controversia di attribuire alle parti, nell’esercizio
dell’autonomia contrattuale consentita dall’art. 1322 c.c., la
decisione ai giudici privati.
Le parti rimangono, a mio avviso,
comunque, titolari della facoltà di attribuire alla commissione
prevista dal comma 11 dell’art. 240 la “decisione per esse
vincolante” sulle pretese economiche -v. infra il punto A.1-;
i componenti, in carenza di espressa disciplina, con almeno dubbia
ragionevolezza, non sono destinatari delle limitazioni per la nomina
ed il tetto per i compensi (100.000 Euro).
La ratio sottesa alla modifica è quella di garantire la tutela del principio
di facoltatività della scelta arbitrale ad entrambe le parti e non
solo a favore della stazione appaltante; è consentita, quindi,
all’aggiudicatario la facoltà di accettare o meno il percorso
arbitrale previsto nel bando di gara[32].
La predisposizione
della clausola compromissoria da parte di un contraente “forte”
(P.A. in sede di indizione di gara) è stata ritenuta dal legislatore
idonea a suscitare consistenti perplessità sulla volontarietà di
accedere all’arbitrato dell’impresa concorrente.
Ritengo
possibile l’esercizio del potere di ricusazione non solo da parte
dell’impresa individuata da prima ma anche dei successivi,
eventuali, aggiudicatari a seguito di attività in autotutela della
P.A. o dell’annullamento del provvedimento da parte del TAR in
quanto tali soggetti divenuti, nel frattempo, titolari della facoltà
di ricusazione.
B) I requisiti per la nomina del
Presidente
Il comma quinto ha individuato i requisiti
per la nomina a Presidente del collegio; la scelta è limitata tra
soggetti non solo dotati “di particolar esperienza nella materia
oggetto del contratto cui l’arbitrato si riferisce” (così come
richiesto dall’art. 241 del codice), ma anche:
• muniti di
“precipui requisiti di indipendenza” (criterio questo diverso
dall’imparzialità)[33];
• che non abbiano espletato nell’ultimo
triennio attività di arbitro di parte o di difensore in procedimenti
davanti ai giudici privati relativi alla esecuzione di contratti
pubblici.
La nomina del Presidente in violazione di tali
requisiti è sanzionata con la nullità del lodo ai sensi dell’art.
829, comma 1, n. 3, c.p.c.[34] -resta inteso che il motivo di
impugnazione non potrà essere dedotto dalla parte che ha dato luogo
alla nullità, o vi ha rinunciato, o, ex art. 830, secondo comma,
c.p.c., se “non ha eccepito nella prima istanza o difesa
successiva” la violazione della normativa e quindi nel nostro
caso l’incapacità dell’arbitro-.
Dalla previsione consegue una
netta incompatibilità per i soggetti -almeno in prevalenza avvocati
del libero foro- che nell’ultimo triennio hanno svolto attività di
arbitro di parte o di difensori negli arbitrati disciplinati dal
codice -non solo fra le stesse parti, ma anche fra altre-. La
disamina della disposizione esclude dal regime dell’incompatibilità
il mandato ricevuto per la gestione del contenzioso da un difensore
dipendente pubblico nell’”adempimento di dovere d’ufficio”.
Non
possono, poi, nel rispetto dei principi generali, assumere
l’incarico di arbitri i soggetti che hanno partecipato all’accordo
bonario.
Il comma sesto ha previsto quale ipotesi di
ricusazione l’aver espresso un giudizio, o parere, sull’oggetto
della controversia anche nel contesto del procedimento di accordo
bonario.
La disposizione desta perplessità sulla compatibilità
con i principi generali e a quello di ragionevolezza.
L’art. 241
del D.lgs 163/2006 si limitava a prevedere la facoltà delle parti, o
degli arbitri, di individuare il Presidente tra i soggetti dotati di
particolare esperienza nella materia oggetto del contratto (e quindi
dell’arbitrato) richiedendo che fossero “muniti di precipui
requisiti di indipendenza” (criterio questo, invero, di non
agevole verifica ex ante).
L’individuazione
dell’assunzione negli ultimi tre anni del mandato di arbitro di
parte, o di difensore, nelle controversie relative all’esecuzione
dei contratti pubblici quale situazione ostativa alla nomina del
Presidente non trova sostegno nella disciplina processualcivile in
quanto l’art. 815 n. 6 c.p.c. si limita a prevedere la possibilità
di ricusazione dell’arbitro se ha prestato consulenza, assistenza o
difesa a una delle parti in una precedente fase della vicenda o vi
ha deposto come testimone con stretto riferimento al diverso
requisito della imparzialità; non assume rilevanza, quindi, e con
disciplina del tutto ragionevole la pregressa attività in giudizi
che coinvolgano parti diverse.
La normativa deontologica (art.
55) prevede l’obbligo per l’Avvocato che assume il mandato di
arbitro di “improntare il proprio comportamento a probità e
correttezza e a vigilare che il procedimento si svolga con
imparzialità e indipendenza”[35].
Il riferimento alle norme
deontologiche assume rilevanza, almeno per i liberi professionisti,
per la connessione logica fra illecito disciplinare e la precipua
indipendenza richiesta dalla disposizione.
Il divieto di nomina a
Presidente introdotto dal D.Lgs. 53/2010 ricorda la disciplina
dell’art. 151, comma 8 del D.P.R. 554/99; la disposizione è stata
ritenuta illegittima dal Consiglio di Stato con la sentenza
6335/2003, nella parte in cui stabiliva regole relative alla
formazione dell’albo degli arbitri della camera arbitrale (art. 151,
commi 5 e 7, quest’ultimo limitatamente agli arbitri), nonché alla
durata dell’iscrizione ed alle incompatibilità conseguenti
all’iscrizione stessa.
La riconducibilità prevista dal D.Lgs.
53/2010 dell’incompatibilità all’ipotesi limitata all’art. 812
c.p.c. alle carenze della capacità legale di agire dell’arbitro è
almeno discutibile.
La disciplina di recente introdotta da luogo,
a mio avviso, a consistenti perplessità in riferimento al principio
di ragionevolezza, per la disparità di trattamento tra arbitro
nominato dalle parti e Presidente del collegio (che può avvenire
anche con il consenso delle parti); l’assunzione di tale incarico,
nel triennio, non preclude secondo la recente normativa il
conferimento di successive nomine in giudizi arbitrali.
Dalla
previsione generale di incompatibilità per lo svolgimento nel
triennio precedente del mandato di arbitro di parte o di difensore
nei giudizi relativi alle controversie nei contratti pubblici
conseguirà in molti casi per i liberi professionisti l’impossibilità
di accettare la nomina a Presidente del collegio; tuttavia
l’incompatibilità non opera per i dipendenti pubblici individuati in
precedenza quali presidenti, con irragionevole discriminazione tra
le due ipotesi.
Fra l’altro la disciplina di recente introdotta
appare lacunosa anche da un punto di vista strettamente tecnico in
quanto non individua chiaramente il dies a quo per la
verifica del mancato esercizio delle funzioni di arbitro di parte o
di difensore nell’ultimo triennio.
Tale termine potrebbe
decorrere, in carenza di espressa previsione, sia dall’accettazione
che, come propongo, dalla costituzione del collegio che, infine,
dalla data di deposito del lodo.
Ritengo opportuna la
constatazione che dalla legge delega non era desumibile alcun
principio e criterio sulla nomina dei presidenti dei collegi
arbitrali. Non appare, dunque, infondato il sospetto di
illegittimità della disciplina delegata per eccesso di delega.
Le perplessità sul recente intervento normativo assumono ancor
maggior consistenza in quanto la nomina in carenza del requisito
dell’inattività triennale è sanzionata con la nullità del lodo ex
art. 829, comma 1°, n. 3 c.p.c..
Delicata (forse non risolvibile)
è la questione se le parti possano o meno con la nomina e l’espressa
indicazione in tale senso alla deduzione del vizio. La lettera
dell’art. 830, secondo comma, c.p.c., sembrerebbe consentire la
rinuncia. Sono consapevole, peraltro, che da tale interpretazione
potrebbe, in concreto, conseguire l’elusione del principio di
incapacità introdotto dal D.Lgs. 53/2010.
C) L’iter formativo
ed il sistema di efficacia del lodo
Il comma nono ha
modificato la disciplina sulla pronunzia del lodo; nel rispetto dei
principi generali non assume rilevanza il deposito presso la Camera
Arbitrale, bensì l’ultima sottoscrizione. Il deposito, invece, è
richiesto per l’acquisizione dell’efficacia della decisione.
Anche sul punto la disposizione senza ragionevoli motivazioni,
si discosta dalla disciplina del codice di procedura[36]; la novella
si è limitata ad eliminare la discrasia in riferimento al momento di
pronuncia del lodo individuato con l’ultima sottoscrizione; permane,
invece, la diversità rispetto alla disciplina generale sul momento
di acquisizione dell’efficacia della decisione (deposito presso la
Camera Arbitrale).
La logica, con ogni probabilità, è quella di
attribuire rilevanza ad una istituzione (Camera Arbitrale) di almeno
dubbia utilità per la gestione degli arbitrati disciplinati dal
codice dei contratti.
È stata anche modificata, ed assorbita, con
il novellato comma 9 la disciplina dell’abrogato comma 11: l’obbligo
della corresponsione a cura degli arbitri, e a carico delle parti,
di una somma pari all’uno per mille del valore della controversia
all’Autorità deve essere adempiuto non più al momento del deposito,
ma entro quindici giorni dalla pronuncia.
D) Il regime delle
competenze al collegio e delle spese di assistenza legale
Il comma dodicesimo della novella ha previsto che la
determinazione del valore della controversia e del compenso degli
arbitri può essere indicato nel lodo definitivo o in separata
ordinanza.
L’esigenza del contenimento dei costi è stata
perseguita, quindi, dal D.Lgs. 53/2010:
• con il dimezzamento dei
compensi minimi e massimi stabiliti nella tariffa allegata al D.M.
398/2000[37];
• con l’espresso divieto dell’incremento dei
compensi massimi per la peculiare complessità delle questioni
esaminate, le specifiche professionalità dei componenti del collegio
e l’attività svolta.
La novella ha previsto un tetto massimo per
il compenso del collegio (ed eventualmente del segretario) che – in
ogni caso non può superare i 100.000 euro (da rivalutare ogni tre
anni con decreto del Ministro dell’Economia, di concerto con il
Ministro delle Infrastrutture).
Il D.Lgs. 53/2010 ha modificato
anche l’ultimo periodo del comma 12 stabilendo che l’ordinanza di
liquidazione del compenso al collegio e delle spese, nonché per il
C.T.U., non assume l’efficacia di titolo esecutivo – come
l’originario testo proponeva – bensì consente agli interessati solo
la richiesta di concessione del provvedimento monitorio (l’ordinanza
è ritenuta, quindi, prova scritta ex art. 633 c.p.c.).
Tale
modifica appare condivisibile e carente con i principi generali del
sistema procesualcivile. La disciplina precedente dava, invero,
adito a consistenti dubbi per la ragionevolezza; non era agevole
individuare la ratio che consentiva la formazione di un
titolo esecutivo per la tutela di un diritto creditorio che, secondo
il codice di rito, richiedeva la delibazione ex art. 814 c.p.c. del
Presidente del Tribunale; le perplessità si estendevano anche
all’idoneità del provvedimento della Camera a costituire titolo
esecutivo in quanto la natura dell’istituzione non consentiva di
ravvisare le categorie previste dall’art. 474 c.p.c., pur dopo la
novella – Legge 80/2005-. In sintesi, non era ravvisabile un titolo
di natura giudiziale né stragiudiziale, in quanto le parti non
avevano conferito mandato all’istituzione (come nell’arbitrato
amministrato convenzionale) per la disciplina delle spese.
Il
limite del 100 mila euro per i compensi al collegio, introdotto
nell’ottica della incentivazione e razionalizzazione dell’arbitrato,
desta, invece, non poche perplessità sia sotto il profilo della
dubbia compatibilità con i principi Costituzionali, sia sotto il
profilo dell’eccesso di delega; dalla previsione consegue una
sostanziale disparità di trattamento tra i soggetti ai quali è stato
affidato il mandato di arbitro negli appalti pubblici e quelli
privati; ai primi viene escluso il diritto al compenso stabilito
dalle tariffe forense anche se, almeno di sovente, la complessità
del thema decidendum non è certo trascurabile[38];
il comma dodici-bis,aggiunto dal legislatore delegato
del 2010, fa salvo quanto previsto dal comma 2 dell’art. 92 c.p.c.
(la l. n. 69/2009 ha reso più “difficile” la compensazione
consentendola solo nell’ipotesi di reciproca soccombenza oppure
“ove ricorrano altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente
indicate nella motivazione”); il collegio arbitrale, se accoglie
parzialmente la domanda, compensa le spese di giudizio (e, riterrei,
non quelle relative al funzionamento del collegio) in proporzione
tra il valore della domanda proposta e quello riconosciuto dalla
decisione di accoglimento.
Il comma tredici ha specificato
il riferimento al dato normativo in materia di spese di giustizia
con il richiamo per il compenso del C.T.U. o di altro ausiliario
degli artt. 49 e 58 del D.P.R. n. 115/2002. L’applicazione di tali
criteri (proposti dal legislatore per le spese poste a carico dello
Stato) non è destinata ad incentivare l’accettazione di incarichi
per i periti ai quali sono demandati, di frequente nel giudizio
arbitrale, complessi e decisivi accertamenti.
E) Il regime di
impugnazione del lodo (e della richiesta di inibitoria)
Il comma quindici-bis ha consentito l’impugnazione del
lodo anche per violazione delle regole di diritto sostanziale[39].
Il legislatore delegato ha ritenuto, quindi, ammissibile
l’impugnazione sul merito della decisione (e non solo sul rito)
anche in carenza dell’espressa volontà delle parti richiesta
dall’art. 829, n. 3 c.p.c..
La novella da luogo ad (ulteriore)
diversità tra la disciplina codicistica e quella speciale; rivela
una consistente diffidenza per le decisioni rese dai giudici privati
nel contenzioso relativo alla esecuzione dei contratti
pubblici.
Ritengo, comunque, ammissibile per i soggetti
interessati la rinuncia a tale facoltà nel rispetto dei poteri di
autonomina contrattuale; il testo letterale dell’art. 15bis sembra
confortare tale interpretazione in quanto non recepisce espressioni
quale “in ogni caso” o “è sempre ammesso” come,
invece, proposto dall’art. 829, n. 3 e 4 c.p.c. (il primo comma
consente l’impugnazione per nullità nonostante qualunque preventiva
rinuncia, riterrei, solo preventiva).
I termini per
l’impugnazione sono stati individuati:
• in novanta giorni dalla
notifica del lodo;
• o, comunque, al decorso di centottanta
giorni dal deposito presso la Camera arbitrale (in carenza di
preventiva notifica della decisione).
Il comma
quindici-terha disciplinato la richiesta di sospensione
dell’efficacia del lodo ove “ricorrano gravi e fondati
motivi”, con rinvio all’art. 351 c.p.c..
E’ opportuna la
constatazione che l’art. 830, comma 4° del codice di rito richiede
per la sospensione del lodo impugnato la sussistenza di “gravi
motivi”.
L’art. 241, comma 15 ter, del codice degli appalti
prevede per l’accoglimento dell’istanza inibitoria criteri
abbastanza similari a quelli recepiti dall’art. 283 c.p.c. (dopo la
riforma del 2005) per la sospensione delle sentenze di primo grado
provvisoriamente esecutive ex lege.
Condivido le
perplessità sulla concreta portata innovativa della nuova
formulazione in quanto al giudice del gravame è, comunque, demandata
la valutazione sul fondamento (fumus boni iuris)
dell’impugnazione ai fini della concessione della inibitoria
dell’efficacia del lodo.
Il dato normativo di recente novellato
induce a due ulteriori constatazioni:
1) ritengo ammissibile, in
quanto coerente con i principi generali, la proposizione
dell’istanza inibitoria anche in un momento successivo alla notifica
dell’impugnazione (in quel momento il lodo gravato potrebbe non
essere dotato ancora dell’esecutività ex art. 825 c.p.c.) anche se
tale facoltà non è espressamente prevista dall’art. 15 ter del D.Lgs. 53/2010;
2) il richiamo all’art. 351 c.p.c.
costituisce il fondamento della possibilità di richiedere la
concessione della sospensione del lodo impugnato anche con
provvedimento inaudita altera parte.
In ogni caso, ove
accolga la domanda inibitoria, il Collegio:
• se ritiene che il
giudizio possa essere definito, invita le parti a precisare le
conclusioni, nella stessa camera di consiglio o udienza, ordina la
discussione orale o la rinvia a udienza o camera di consiglio da
tenersi entro 90 gg. dall’adozione dell’ordinanza: in tale occasione
emette sentenza ex art. 281-sexies, c.p.c., con
contestuale lettura del dispositivo e deposito in cancelleria. La
decisione si limiterà ad una concisa esposizione delle ragioni di
fatto e diritto addotte a sostegno;
• se ritiene indispensabili
incombenti istruttori, dispone sulle istanze con lo stesso
provvedimento che ha disposto la sospensione del lodo e ne ordina
l’assunzione in successiva udienza da svolgersi entro 90 gg.; anche
in tali ipotesi dovrà procedere dopo l’adempimento, secondo l’iter
abbreviato previsto dal D.Lgs. 53/2010.
La previsione del nuovo
(ennesimo) rito è finalizzata a ridurre i tempi del giudizio di
impugnazione del lodo; in alcune Corti di Appello l’udienza di
discussione del gravame è fissata anche dopo 4-5 anni dalla prima
udienza.
La disciplina introdotta ha inteso, con ogni
probabilità, utilizzare, con i necessari adattamenti al processo
civile, il rito previsto per la decisione affidata ai giudici
amministrativi delle controversie relative all’affidamento dei
lavori, servizi e forniture dettato dagli art. 21 e 23 bis l.
1034/71 (e successive modifiche)[40].
La disciplina introdotta
dal D.lgs 53/2010 da adito ad alcune perplessità in quanto:
1)
come già constatato, la lettera della disposizione sembra consentire
l’applicazione del “rito super accelerato” solo quando il lodo sia
stato sospeso;
2) l’art. 281 sexies c.p.c. consente al
giudice la facoltà (“può”) di emanare la sentenza semplificata;
l’art. 15 ter del recente intervento legislativo sembra, invece,
consentire l’applicazione del peculiare rito sia nel caso che il
giudizio possa essere definito immediatamente sia che necessiti di
ulteriore istruttoria (con dubbia congruità dei termini a seguito
dell’eventuale rinnovazione della consulenza depositata nel giudizio
arbitrale).
Non è agevole a questo punto individuare l’ipotesi,
se configurabili, che non consentono l’applicabilità del nuovo rito.
Permane per gli interpreti il dubbio se dopo l’accoglimento della
domanda di sospensione dell’efficacia del lodo impugnato la Corte di
Appello abbia l’obbligo, o meno, di applicare il rito super
accelerato per la decisione del gravame.
F) La disciplina
dettata per la gestione del giudizio da parte della Camera
arbitrale
Il D.Lgs. 53/2010 ha modificato anche l’art. 243 (per gli arbitrati in cui il Presidente è nominato dalla Camera)
:
- al comma cinque ha previsto che per la quantificazione
del corrispettivo dovuto dalle parti agli arbitri per i giudizi
gestiti dalla istituzione l’applicazione della disciplina dell’art.
241, comma 12, secondo, terzo, quarto e quinto periodo;
-al comma sette che la nomina del segretario del collegio è
consentita solo se necessaria e, comunque, nell’ambito dei
nominativi inclusi nell’elenco costituito presso la Camera;
- al comma otto che la camera provvede alla liquidazione degli
onorari e delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, con i
criteri di cui all’art. 241, comma 13 (e cioè con l’applicazione di
quelli indicati dal D.P.R. n. 115/2002).
G) Alcune
riflessioni
L’istituto dell’arbitrato dei contratti pubblici
è quindi sopravvissuto allo “tsunami normativo” degli ultimi
anni originato, almeno in prevalenza, a mio avviso, dalle critiche
rivolte non tanto all’istituto ma alle modalità di gestione di
alcuni giudizi ed alla presenza nei collegi di magistrati
amministrativi e contabili (peraltro confermata, se non agevolata,
dalla novella) nonché all’entità dei compensi, invero qualche volta
eccessivi, che la Camera Arbitrale ha riconosciuto a favore degli
arbitri[41].
Ritengo condivisibile il tentativo di accelerare il
giudizio di impugnazione del lodo davanti alla Corte di Appello con
l’applicazione di un rito “super veloce” che si conclude (o può
concludersi) con l’emanazione della sentenza semplificata prevista
dall’art. 281 sexies del codice di procedura, pur nella
consapevolezza che il contenzioso relativo all’esecuzione di un
contratto pubblico, almeno frequentemente, ha complessità non sempre
compatibile con l’adozione di una pronuncia immediata; e che il rito
previsto può assumere rilevanza in sede di formulazione delle
censure del ricorso in Cassazione).
La previsione della facoltà ex lege di impugnare, con criteri di specialità, il lodo
anche per motivi attinenti alla violazione di disposizione
sostanziale appare finalizzata alla tutela nel peculiare contenzioso
dei contratti pubblici del principio di effettività della tutela
giurisdizionale delle parti -come già constatato, il codice
civilprocessuale all’art. 829, terzo comma, richiede per tutte le
altre controversie la preventiva volontà delle parti manifestata
prima del giudizio, o l’espressa previsione di legge con il solo
limite della contrarietà della decisione ai principi dell’ordine
pubblico-.
* * *
IV) Il regime temporale e le disposizioni
transitorie del decreto legislativo 53/2010
A) L’art. 15
-dettato in tema di abrogazione, norme di coordinamento e norme
transitorie-, al comma sesto, aveva previsto l’applicabilità delle
disposizioni introdotte dal D.Lgs. 53/2010 solo ai bandi, avvisi di
gara ed inviti pubblicati dopo l’entrata in vigore del decreto
“nonché ai contratti aggiudicati sulla base di essi e ai relativi
giudizi arbitrali”.
Il dato normativo aveva indotto la
dottrina[42] a ritenere applicabile la disciplina originaria del
codice dei contratti ancora per molto tempo in quanto i giudizi
arbitrali attivati (o attivabili) per la decisione sulle
controversie sorte a seguito di selezioni di gara indette prima
dell’entrata in vigore del D.lgs 53/2010 sarebbero stati
disciplinati dal D.Lgs. 163/06.
Invero, l’art. 253, comma 24,
lett. b, prevede espressamente la salvezza dei procedimenti
arbitrali definiti, o anche solo introdotti, alla data dell’entrata
in vigore della l. 80/2005, purchè rispettosi dei principi generali
desumibili dal codice di rito e dall’art. 32 della l. 109/94 e
successive modifiche; il punto c) individua quale criterio per la
non applicabilità della normativa introdotta dal codice l’avvenuta
la nomina di due arbitri al momento della entrata in vigore.
La
disciplina prevista dal decreto legislativo 163/2006 era, quindi,
applicabile, in carenza della nomina di almeno due arbitri, anche
per i giudizi che trovavano giustificazione in compromessi o
clausole compromissorie sottoscritti in data anteriore alla entrata
in vigore del codice dei contratti.
I criteri temporali ed il
regime transitorio previsti dalla D.lgs 53/2010 erano stati quindi
dettati, con criteri diversi da quelli previsti dal provvedimento
legislativo novellato.
Di conseguenza, la disciplina di recente
introdotta sarebbe stata applicabile solo ai procedimenti arbitrali
attivati dopo l’entrata in vigore di essa e solo se relativi a
contenziosi che avevano titolo in bandi e/o contratti successivi
alla pubblicazione del provvedimento delegato.
La previsione
aveva destato perplessità anche per la mancata immediata
applicabilità della disciplina sottesa alla razionalizzazione
dell’istituto arbitrale ed al contenimento dei costi del
giudizio.
B) Il legislatore, sia pure con dubbia coerenza
rispetto all’oggetto del provvedimento[43], ha, da pochi giorni,
recepito un diverso criterio per il regime temporale di applicazione
del D.lgs 53/2010.
L’art. 4 del D.L. 25/3/2010 n. 40 (convertito
con l. 22/5/2010 n. 83) così recita al comma settimo: “la
disciplina introdotta dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
20 marzo 2010, n. 53, non si applica per i collegi arbitrali già
costituiti in data di entrata in vigore del predetto decreto
legislativo e il comma 6 dell’articolo 15 del citato decreto
legislativo è abrogato”.
La previsione della recente legge
sembra escludere l’applicabilità ai giudizi arbitrali delle
disposizioni previste dal D.lgs 53/2010 solo nell’ipotesi
dell’avvenuta costituzione del collegio entro il 10 giugno 2010;
nelle altre situazioni sembrerebbe desumibile un diverso criterio
(la costituzione non richiede solo la nomina degli arbitri ma anche
la formale accettazione di essi e la riunione dei componenti del
collegio).
L’abrogazione della disciplina dettata solo pochi
giorni prima non consente agli addetti ai lavori ragionevoli
certezze sull’individuazione del dato positivo applicabile: a prima
lettura il dato normativo, da ultimo emanato, attribuisce rilevanza
ai fini della individuazione del regime normativo applicabile solo
alla costituzione del collegio.
I principi generali del codice di
rito, invece, attribuiscono rilevanza alla normativa vigente al
momento della sottoscrizione della clausola compromissoria (o del
compromesso); a tale manifestazione di volontà è applicabile, come
previsto dall’art. 27, comma 3, del d.lgs 40/2006, la disciplina
allora vigente.
Con ogni probabilità, è applicabile il criterio
previsto dalla legge 83/2008, in quanto disciplina speciale, dettata
proprio in tema di efficacia temporale della normativa per i giudizi
arbitrali per le controversie dei contratti pubblici.
Ulteriore
nodo da sciogliere è l’applicabilità ai giudizi arbitrali della
disciplina di recente introdotta sul regime della nomina degli
arbitri, ed in particolare del Presidente, e della quantificazione
(“tetto”) delle competenze.
Anche sul punto il dato normativo
non consente di pervenire ad interpretazione univoca.
Esprimo
perplessità sulla validità della nomina del Presidente del collegio,
se contraria ai principi introdotti dal D.lgs 53/2010, anche se
avvenuta prima dell’entrata in vigore della novella. Se invece il
collegio fosse stato già costituito la soluzione interpretativa
potrebbe essere diversa. Il relativo giudizio potrebbe andare esente
dalla sanzione della nullità anche perché il vizio non sussisteva al
momento della conclusione del sub procedimento di nomina.
Analoga
interpretazione è proponibile per i limiti introdotti, di recente,
alla quantificazione delle competenze in quanto il nuovo sistema
(rectius, il “tetto”) non era vigente al momento
dell’accettazione dell’incarico degli arbitri; potrebbe comunque
assumere rilevanza, in mancanza di espressa previsione contraria, la
titolarità di un diritto acquisito all’applicazione dei pregressi
(più favorevoli) criteri.
Il dato normativo induce a
privilegiare, anche nel rispetto dei principi enunciati dalla legge
delega, l’immediata operatività del tetto per le competenze dovute
ai collegi costituiti dopo il 9 giugno 2010.
Non riterrei, anche
nel rispetto dei principi generali dettati dal D.lgs 40/2006 che
attribuiscono rilevanza alla disciplina vigente al momento della
sottoscrizione del compromesso, sussistere la possibilità per la
parte soccombente nel giudizio arbitrale di dedurre censure ai lodi
emanati prima del D.Lgs. 53/2010 per la violazione delle
disposizioni di diritto sostanziale (se tale facoltà non è stata
espressamente concordate fra le).
Riterrei immediatamente
applicabili per le impugnazione dei lodi emanati dai collegi
arbitrali costituiti dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 53/2010 (o,
con qualche dubbio, anche delle decisioni rese dopo tale decreto) le
disposizioni sul giudizio davanti alla Corte di Appello previste
dall’art. 241, comma quindi e sedici, così come, di recente,
novellate.
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* Il testo riproduce con l’aggiunta delle note
essenziali l’intervento ad un convegno tenuto a Milano il 17 e 18
giugno sulla “disciplina dei contratti pubblici e le nuove regole
del contenzioso”.
[1] In questo senso si è espressa la
determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici
30.5.2007, n. 5.
[2] Così Cass., Sez. I, 2 luglio 2007, n.
14971; Cass., Sez. I, 7 marzo 2007, n. 5274. L’art. 240, comma
sedici, del codice prevede che «decorsi i termini per la
pronuncia sulla proposta di accordo bonario, di cui al comma 12 e al
comma 13, può farsi luogo all’arbitrato».
[3] L’art. 3,
comma 23, della l. 244/07 ha integrato, in tal senso, l’art. 240 del
D.Lgs. 163/2006 con l’introduzione del comma 15bis, applicabile dal
l.1.2008.
[4] L’Autorità per la Vigilanza sui contratti
pubblici, con delibera 5 dicembre 2001, n. 22, aveva ritenuto di
natura ordinatoria sia il termine di novanta giorni per la
formulazione della proposta che quello di trenta per la decisione.
[5] La dottrina è propensa ad escludere l’ammissibilità nei
confronti della P.A. dell’arbitrato irrituale. V. sul punto, fra gli
altri, antonioli, Arbitrato e giurisdizione esclusiva, Milano, 2004,
p. 47 ss.; del signore, La compromettibilità in arbitrato nel
diritto amministrativo, Milano, 2007, p. 69 ss.
[6] Atti del
Governo n. 152 del 18.1.2010
[7] Il parere reso dal Consiglio di
Stato (commissione speciale 1.2.2010, n. 368) ha ritenuto la
sostituzione del responsabile del procedimento con il mediatore
unico idoneo a creare nuovi e maggiori oneri sulla finanza pubblica.
Analoga valutazione è stata espressa anche dalla Commissione della
Camera e Senato.
[8] Secondo la Commissione la proposta poteva
dar luogo ad interpretazioni strumentali volte ad estendere
l’esclusione della colpa grave anche ai soggetti che avevano
partecipato al procedimento di accordo bonario (responsabile del
procedimento, responsabile dei lavori, etc.). L’esenzione della
responsabilità è stata ritenuta ingiustificata anche alla luce delle
valutazioni espresse nella determinazione 30.5.2007 n. 5 dalla
Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici.
[9] La
Commissione della Camera e Senato aveva segnalato l’opportunità in
sede di emanazione del decreto delegato di una modifica in senso
meno restrittivo dei diritti di difesa delle parti della disciplina
con la previsione della mancata ripetizione delle spese a favore
della parte vincitrice che aveva rifiutato la proposta condivisa con
la previsione dalla parte soccombente.
[10] Tale prospettiva è
stata condivisa dall’art. 13 del D.lgs. 28/2010.
[11] Ovvero di
tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende
ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni,
le Province, i Comuni, le Comunità montane, e loro consorzi e
associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi
case popolari, le Camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non
economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le
aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Agenzia per
la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) e
le Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) che
abbiano svolto funzioni dirigenziali per almeno cinque anni.
[12] Il parere aveva ritenuto l’indicazione delle categorie
all’interno delle quali può essere scelto il mediatore o il
presidente della commissione non del tutto coerente con le finalità
di incentivare l’accordo in quanto “indicati” nella proposta in
restrizione della libertà di scelta di cui oggi le parti dispongono.
[13] Intendo riferirmi all’art. 44, comma 3, lett. m), n. 1,
della legge n. 88/2009.
[14] In tale ottica è stato emanato,
appunto,di recente per le controversie civili, il decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28, che richiede quale presupposto per
l’attivazione di alcune liti l’attivazione del tentativo di
conciliazione.
[15] Così de nictolis, Il recepimento della
direttiva ricorsi, in www.giustizia-amministrativa.it, §12.
[16] V. sull’argomento, oltre gli autori indicati infra alla
nota 4) argenio, Il sistema arbitrale e le controversie
amministrative (sugli orientamenti del Consiglio di Stato), in
Dir. Amm., 2004, p. 886 ss.; l. r. perfetti, Sull’arbitrato nelle
controversie di cui sia parte l’amministrazione pubblica. La
necessaria ricerca dei presupposti teorici e dei profili
sistematici, in www.judicium.it.
[17] V., in questo senso,
Cass., Sez. Un., ord. 1 giugno 2006, n. 63033.
[18] V., fra gli
altri, sulla evoluzione normativa, si vis, n. giallongo, L’abrogazione dell’arbitrato dei contratti (già lavori) pubblici
è legittima (e definitiva)?, in Giusto Processo, 2008, p. 1121
ss..
[19] L’entità del costo nel 2003 delle stazioni appaltanti
della Comunità Europea per gli appalti di lavori, servizi e
forniture è di circa il 16% del prodotto interno lordo; in Italia è
del 12,2% - circa 159 milioni di Euro. I dati sono desunti da m.
clarich, «Codice appalti; si apre il cantiere giuridico con costi
diretti ed indiretti per gli operatori», in Guida al
diritto, 2006, n. 25, p. 10.
[20] La decisione può essere
letta in Cons. St., 2003, I, p. 2242 e ss.
[21]
Regolamento di esecuzione, D.P.R. 554/99; D.M. 398/2000 e successive
modifiche.
[22] Le controversie per i compensi revisionali sono
devolute alla cognizione del giudice amministrativo sia per i
profili relativi alle clausole di revisione dei prezzi che al regime
applicativo della revisione (v. in questo senso Cons. St., V, 17
febbraio 2010, n. 935; Cass., S.U., 17 aprile 2009, n. 9152).
[23] Il comma 29 dell’art. 3 chiarisce che sono da qualificare
“enti aggiudicatori”, anche ai fini del contenzioso, le
amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche ed i soggetti
che comunque “operano in virtù di diritti speciali od esclusivi
concessi loro dall’autorità competente secondo le norme vigenti”
(al Codice sono stati allegati i relativi elenchi ritenuti,
comunque, “non limitativi”). Gli “Enti aggiudicatori”,
invece, sono individuati dal comma 31 ai soli fini della parte
seconda, e quindi non del contenzioso, nei soggetti obbligati
all’osservanza delle (altre) disposizioni del codice. Di
conseguenza, solo le clausole compromissorie recepite nei contratti
con gli enti “aggiudicatori” possono consentire l’attivazione
dell’arbitrato previsto dal D.lgs. 163/2006.
[24] Intendo
riferirmi al D.Lgs. n. 40/2006.
[25] Merita attenzione la
disposizione che consente (comma sesto, punto d) – seconda parte)
l’ammissione all’albo, oltre che ai professori universitari di ruolo
nelle materie giuridiche e tecniche, anche ai “dirigenti generali
delle pubbliche amministrazioni laureati nelle stesse materie con
particolare competenza nella materia dei contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture” (l’estensione è giustificata con
riferimento alla bozza dell’emanando regolamento di esecuzione).
[26] L’ambito di applicazione è desumibile dal richiamo all’art.
1, 2° comma, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
[27] Come già
rilevato in altra sede (giallongo, op cit, p. 1143) molto spesso
l’esito negativo del contenzioso consegue, invero, non dalla natura
del procedimento ma dalla almeno dubbia efficienza delle stazioni
appaltanti, dalle carenze progettuali e dalle prassi della stazione
appaltante di modificare, con variante in corso d’opera, il progetto
individuato a base di gara.
[28] Il primo provvedimento
legislativo – D.L. 31.12.2007, n. 248, c.d. mille proroghe – è di
appena sette giorni successivo alla pubblicazione della finanziaria
che aveva istituito il divieto.
[29] La disposizione, aveva
conferito all’esecutivo la delega per l’attuazione della direttiva
ricorsi che, invero, si limita a dettare disposizione sull’efficacia
dei rimedi giudiziali in tema di aggiudicazione degli appalti senza
disciplinare, almeno espressamente, l’istituto arbitrale.
[30]
La legge delega prevedeva anche il contenimento dei costi e la
disciplina di misure accelleratorie del giudizio di impugnazione del
lodo arbitrale.
V. sull’argomento f. s. scoca, L’arbitrato
nei contratti pubblici e l’insindacabile saggezza del
legislatore, in Dir. Proc. Amm., 2009, p. 1160 ss. ed in
particolare il § 7.
[31] Il provvedimento delegato ha introdotto
anche rilevanti modifiche sia agli strumenti di tutela nell’ambito
degli appalti pubblici, sia ad alcune disposizioni di natura
sostanziale del codice.
[32] L’art. 47 del capitolato generale
per l’esecuzione delle opere pubbliche (D.P.R. 16 luglio 1962, n.
1063) consentiva alla parte attrice la declinatoria di competenza
arbitrale, prevista in via generale dall’art. 43, con la notifica
dell’atto di citazione davanti al Tribunale competente (tale facoltà
era esercitabile anche se il bando ed il contratto avevano previsto
la cognizione sulla controversia degli arbitri).
[33] L’arbitro
può essere, in astratto, indipendente ma assumere in concreto
comportamenti parziali.
[34] La disposizione prevede la nullità
“se il lodo è pronunciato da chi non poteva essere nominato
arbitro ai sensi dell’art. 812 c.p.c.”: la violazione dell’art.
241 è ricondotta dal D.Lgs. 53/2010 all’ipotesi di difetto di
capacità legale.
[35] L’art. 55 del codice deontologico aggiunge
che: “I. L’avvocato non può assumere le funzioni di arbitro
quando abbia in corso rapporti professionali con una delle
parti……III. L’avvocato che sia stato richiesto di svolgere la
funzione di arbitro deve dichiarare per iscritto, nell’accettare
l’incarico, l’inesistenza di ragioni ostative all’assunzione della
veste di arbitro o comunque di relazioni di tipo professionale,
commerciale, economico, familiare o personale con una delle parti.
Diversamente, deve specificare dette ragioni ostative, la natura e
il tipo di tali relazioni e può accettare l’incarico solo se le
parti non si oppongano entro dieci giorni dal ricevimento della
comunicazione; IV. L’avvocato che viene designato arbitro deve
comportarsi nel corso del procedimento in modo da preservare la
fiducia in lui riposta dalle parti e deve rimanere immune da
influenze e condizionamenti esterni di qualunque tipo”.
[36]
Secondo il parere della Commissione speciale (25 gennaio 2010, n.
368) “la diversa disciplina contenuta nello schema di decreto
rischia di essere foriera di incertezze interpretative in ordine
alla esatta natura del lodo pronunciato sulle controversie relative
all’esecuzione degli appalti”.
[37] L’art. 24 legge 4 agosto
2006 n. 258 (c.d. legge milleproroghe) aveva, invece, previsto
l’applicabilità delle tariffe degli avvocati per tutti gli arbitrati
rituali compreso quello del D.lgs. 163/2006; l’art. 3 D.lgs.
113/2007 aveva dimezzato tali compensi massimi collegati alla
peculiare complessità delle questioni trattate. Secondo l’art. 29,
comma 1, quinquiesdecies, del d.l. 207/2008, convertito dalla legge
14/2009 aveva vietato incrementi nei compensi massimi collegati alla
peculiare complessità delle questioni esaminate, alle specifiche
competenze utilizzate ed all'effettivo lavoro svolto. Il decreto
sulle tariffe (D.M. 8 aprile 2004 n. 127) è applicabile per l’intero
collegio anche se non composto, per intero, da legali.
[38] La
disciplina è stata oggetto, in sede consultiva, di un rilievo del
Consiglio di Stato che ha espresso dubbi sul sistema delle fonti
necessarie per le modifiche del sistema tariffario forense (atto
amministrativo o emanazione di provvedimento legislativo); il
richiamo ad uno specifico atto regolamentare poteva essere evitato
per non concretizzare una legificazione delle norme da esse
contenute.
[39] V., sul punto, fra gli altri, n. giallongo, La
disciplina del lodo rituale e delle impugnazioni, in A.A. V.V., Atti del Convegno su Crisi della Giustizia e nuovi riti
arbitrali, Reggio Calabria, 2007, p. 195 ss. ed, in particolare,
p. 131-132.
[40] Ai fini della concreta applicazione della
disposizione ritengo opportuno ricordare che la Corte Costituzionale
con la decisione 147/99 (resa sulla legittimità dell’art. 19 del
D.lgs 67/1997) ha ritenuto che il legislatore in tema di disciplina
dei riti speciali non può “prescindere dal necessario rispetto di
alcuni valori processuali, tra cui, in primo luogo l’integrità del
contraddittorio e la completezza e sufficienza del quadro probatorio
ai fini della sentenza da adottare”. Il giudice delle leggi ha
ribadito la necessità di perseguire un equilibrio “tra una
disciplina orientata alla più celere trattazione della controversia
e l’imprescindibile salvaguardia dei diritti di difesa,
dell’integrità del contraddittorio e di completezza
dell’istruttoria; la ricerca di tale equilibrio è affidata al
giudice nel rispetto dei diritti della difesa”.
[41] La
Cassazione (S.U. 1/7/2008, n. 17930) ha ritenuto impugnabile davanti
al giudice ordinario la decisione della Camera Arbitrale sulla
liquidazione delle competenze a favore del collegio. La decisione ha
dichiarato l’illegittimità, in quanto disposizione regolamentare,
del d.m. 2/12/2000 per contrasto con l’art. 474 c.p.c. nella parte
in cui attribuiva al provvedimento dell’Istituzione efficacia di
titolo esecutivo. La novella sul punto ha inteso, quindi, recepire
le indicazioni del giudice di legittimità
[42] V. in tal senso
de nictolis, Il recepimento della direttiva ricorsi, in
www.giustamm.it, § 12; odorisio, in A.A. V.V. Arbitrato in
materia di opere pubbliche – Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n.
163 -, a cura di benedettelli, consolo, radicati di bronzolo,
Commentario Breve al diritto dell’arbitrato nazionale ed
internazionale, Padova, 2010 p. 439 e ss.
[43] La legge
introduce disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia
di contrasto alle frodi fiscali e nazionali operate, tra l’altro,
nella forma dei c.d. «caroselli» e «cartiere».
Invero l’incipit del comma sette prevede la revoca del
finanziamento statale per l’opera “sistema di trasporto rapido e
di messa a guida vincolata per la città di Parma”.
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(pubblicato il
24.6.2010)
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